Sachverhalt
A.
A.a. Il 16 giugno 2017 A.________, nato nel 1972, di professione autista di mezzi pesanti/escavatorista presso la ditta B.________ SA________ e perciò assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), durante una partita di tiro alla fune è caduto battendo il ginocchio sinistro, riportando una distorsione. In data 25 aprile 2018 egli è stato sottoposto ad intervento di "artroscopia ginocchio sinistro, sutura meniscale laterale ginocchio sinistro per lesione radiale del segmento medio. Osteotomia prossimale tibiale di valgizzazione del ginocchio sinistro, ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Con comunicazione del 26 agosto 2019, basandosi sulla valutazione del 13 agosto 2019 del proprio medico di circondario, l'istituto assicuratore ha sospeso le prestazioni di breve durata a partire dal 1° ottobre 2019.
Il 5 settembre 2019 l'assicurato ha riportato un nuovo trauma distorsivo con "re-rottura" del legamento crociato anteriore e lesione del collaterale mediale, necessitanti un nuovo intervento chirurgico (trapianto con Allograft) in data 15 giugno 2020 e 17 giugno 2020, eseguiti alla Clinica C.________. Con scritto del 1° aprile 2021 l'assicuratore infortuni ha sospeso le prestazioni di breve durata a partire dal 30 maggio 2021. Con decisione del 26 maggio 2021 - cresciuta in giudicato - l'istituto assicuratore ha rifiutato la concessione di una rendita d'invalidità in assenza di un discapito economico, assegnando un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10 %.
A.b. Nel mese di marzo 2022, mentre era al beneficio di una riformazione breve dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022 quale custode e manutentore di immobili da parte dell'Ufficio Al, l'assicurato ha subito un nuovo peggioramento dei disturbi al ginocchio. Egli stato nuovamente operato in data 28 settembre 2022 (osteotomia correttiva di femore e artroscopia ginocchio sinistro) e 19 febbraio 2024 (interventi di asportazione del materiale di sintesi del ginocchio sinistro sia a livello femorale che tibiale e artroscopia del ginocchio sinistro). Con comunicazione del 17 luglio 2024 l'istituto assicuratore ha posto termine alle prestazioni di breve durata a partire dal 30 settembre 2024. Con decisione del 6 dicembre 2024, confermata su opposizione l'11 marzo 2025, l'INSAI ha nuovamente rifiutato il diritto ad una rendita d'invalidità (discapito economico del 2 %), accordando un'IMI complementare del 5 %.
B.
Con sentenza del 27 ottobre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione dell'11 marzo 2025 e condannato l'INSAI ha riconoscergli una rendita d'invalidità del 22 % a partire dal 1° ottobre 2024.
C.
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su opposizione "del.".
Chiamati a pronunciarsi, l'assicurato postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Nelle sue conclusioni, il ricorrente non ha specificato la decisione su opposizione di cui chiede la conferma. Tuttavia, alla lettura del ricorso e nel contesto della sentenza impugnata si comprende che la decisione in questione è quella dell'11 marzo 2025.
Per il resto, la sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
E. 2.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
E. 2.2 Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
E. 3 Oggetto del contendere è sapere se la sentenza del Tribunale cantonale, che ha condannato il ricorrente a riconoscere una rendita d'invalidità del 22 % all'opponente, sia lesiva del diritto federale.
La piena capacità lavorativa dell'opponente in attività adeguate e l'IMI stabilite nella decisione su opposizione dell'11 marzo 2025, confermate dalla Corte cantonale e rimaste incontestate in questa sede, esulano invece dalla presente vertenza.
E. 4 I principi generali e le norme legali in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]) sono già stati correttamente esposti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui non servano ulteriori precisazioni, vi si può fare riferimento.
E. 5.1 Il Tribunale cantonale ha accertato che il ricorrente aveva determinato il reddito da valido in fr. 63'700.- tenendo conto di quanto previsto nel Contratto collettivo di lavoro (CCL) di categoria, rilevando che in un tale caso non era possibile, per giurisprudenza, procedere alla parallelizzazione dei redditi. Tuttavia, la Corte ticinese ha fatto riferimento ad una sua precedente sentenza del 24 marzo 2025 (contro la quale era pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_254/2025]) in cui aveva applicato per analogia l'art. 26 cpv. 2 OAI (RS 831.201) in materia di assicurazione contro gli infortuni. Nel caso in esame, essa ha accertato l'esistenza di un gap salariale dell'14,45 % tra il reddito annuale che l'opponente avrebbe conseguito senza il danno alla salute e il reddito centrale del settore delle costruzioni di fr. 74'463.11 (secondo la tabella della Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS] T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022-2023 e alla stima trimestrale dell'evoluzione dei salari nominali più attuale al momento della decisione su opposizione impugnata). In linea con la propria giurisprudenza, il Tribunale cantonale ha adeguato di conseguenza il reddito da valido al 95 % di tale valore giungendo all'importo di fr. 70'739.11.
E. 5.2 La Corte cantonale ha in seguito rilevato che in base ai dati forniti dalla tabella RSS applicabile (TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, riportando il valore su 41,7 ore settimanali e aggiornandolo al 2024), l'opponente avrebbe potuto conseguire un salario annuale lordo pari a fr. 68'506.17. A questo punto, riferendosi nuovamente alla propria sentenza del 24 marzo 2025 appena menzionata, nella quale aveva applicato per analogia anche l'art. 26bis cpv. 3 OAI in materia di assicurazione infortuni, il Tribunale cantonale ha conseguentemente ridotto del 10 % il reddito da invalido, ottenendo l'importo di fr. 61'655.55. In aggiunta, poggiandosi su un'altra sua precedente sentenza del 30 luglio 2025 (contro la quale era anche pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_481/2025]), esso ha applicato una deduzione sociale del 10 % quale correttivo giurisprudenziale (cfr. DTF 126 V 75), già ritenuta dal ricorrente per tenere conto delle circostanze personali e professionali del caso di specie. Il reddito da invalido corrispondeva quindi a fr. 55'489.99.
Dal confronto dei redditi emergeva così una perdita di guadagno del 22 %.
E. 6.1 Pur non contestando che la nozione d'invalidità definita nella LPGA sarebbe identica in tutti i rami dell'assicurazione sociale, il ricorrente ritene che non si potrebbero ignorare le differenze tra l'assicurazione per l'invalidità e quella contro gli infortuni. Ad esempio, l'art. 28 cpv. 4 OAINF (RS 832.202) non troverebbe nessuna corrispondenza in materia di assicurazione per l'invalidità, in cui il fattore dell'età potrebbe giocare un ruolo non indifferente nella fissazione della rendita. L'assicurazione per l'invalidità sarebbe inoltre tenuta a versare una rendita solo con un discapito di almeno il 40 %, per cui le deduzioni avrebbero un impatto minore rispetto a quello che potrebbero avere per gli assicuratori infortuni, chiamati a corrispondere una rendita già di fronte ad una differenza del 10 %. L'assicurazione per l'invalidità verserebbe poi una rendita intera in caso di un grado d'invalidità del 70 %, a differenza degli assicuratori LAINF, chiamati unicamente a effettuare gli arrotondamenti alla percentuale intera superiore o inferiore. Il grado d'invalidità giocherebbe un ruolo in materia di provvedimenti professionali, obiettivo centrale per l'AI, ma non concernerebbe gli assicuratori infortuni. Oltre a ciò, l'assicurazione per l'invalidità riguarderebbe anche le persone che presentano un danno alla salute dalla nascita o un danno alla salute precoce, diversamente dall'assicurazione contro gli infortuni.
E. 6.2 Inoltre, per giurisprudenza, la valutazione del grado d'invalidità secondo l'assicurazione per l'invalidità non vincolerebbe gli assicuratori infortuni, e viceversa; entrambi gli assicuratori sarebbero tenuti a valutare il grado d'invalidità in modo indipendente. Ciò significherebbe che già prima della modifica dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2024 sarebbero risultate delle differenze in materia di raffronto dei redditi, anche nei casi in cui la persona assicurata non presentava delle affezioni morbose. Citando quindi un passaggio del consid. 10.3 della DTF 150 V 410, nonché della sentenza 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024, il ricorrente sostiene che il Tribunale federale avrebbe lasciato intendere che un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI (e di conseguenza anche dell'art. 26 OAI) non entra in considerazione. In ogni caso, non si potrebbe parlare di una lacuna della legge, per cui spetterebbe al legislatore - e non ai tribunali - vagliare se introdurre una delega simile a quella di cui all'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI in materia di assicurazione contro gli infortuni. Infine, l'applicazione di una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza, in aggiunta alla riduzione prevista dall'art. 26bis cpv. 3 OAI, sarebbe suggerita unicamente dalla dottrina.
E. 7 Con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). Nel caso concreto non occorre inoltre chinarsi oltremodo sui correttivi giurisprudenziali. Invero, l'entità della deduzione sociale applicata, così come la giurisprudenza che impedisce di procedere ad un parallelismo dei redditi in presenza di un CCL (cfr. sentenza 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2), sono rimaste incontestate dinanzi al Tribunale federale.
In conclusione, il discapito economico risultante non è sufficiente per assegnare all'opponente una rendita d'invalidità (art. 18 cpv. 1 LAINF).
E. 8 Ne discende che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la decisione su opposizione dell'11 marzo 2025 confermata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore vincente in causa non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2025 è annullata e la decisione su opposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è confermata.
- Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
- La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
- Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. Lucerna, 6 agosto 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_682/2025
Sentenza del 6 agosto 2026
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Scherrer Reber,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI),
Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'Istituto Nazionale
di Assistenza Sociale INAS,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(rendita d'invalidità; confronto dei redditi),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2025 (35.2025.25).
Fatti:
A.
A.a. Il 16 giugno 2017 A.________, nato nel 1972, di professione autista di mezzi pesanti/escavatorista presso la ditta B.________ SA________ e perciò assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), durante una partita di tiro alla fune è caduto battendo il ginocchio sinistro, riportando una distorsione. In data 25 aprile 2018 egli è stato sottoposto ad intervento di "artroscopia ginocchio sinistro, sutura meniscale laterale ginocchio sinistro per lesione radiale del segmento medio. Osteotomia prossimale tibiale di valgizzazione del ginocchio sinistro, ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Con comunicazione del 26 agosto 2019, basandosi sulla valutazione del 13 agosto 2019 del proprio medico di circondario, l'istituto assicuratore ha sospeso le prestazioni di breve durata a partire dal 1° ottobre 2019.
Il 5 settembre 2019 l'assicurato ha riportato un nuovo trauma distorsivo con "re-rottura" del legamento crociato anteriore e lesione del collaterale mediale, necessitanti un nuovo intervento chirurgico (trapianto con Allograft) in data 15 giugno 2020 e 17 giugno 2020, eseguiti alla Clinica C.________. Con scritto del 1° aprile 2021 l'assicuratore infortuni ha sospeso le prestazioni di breve durata a partire dal 30 maggio 2021. Con decisione del 26 maggio 2021 - cresciuta in giudicato - l'istituto assicuratore ha rifiutato la concessione di una rendita d'invalidità in assenza di un discapito economico, assegnando un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10 %.
A.b. Nel mese di marzo 2022, mentre era al beneficio di una riformazione breve dal 1° marzo 2022 al 31 agosto 2022 quale custode e manutentore di immobili da parte dell'Ufficio Al, l'assicurato ha subito un nuovo peggioramento dei disturbi al ginocchio. Egli stato nuovamente operato in data 28 settembre 2022 (osteotomia correttiva di femore e artroscopia ginocchio sinistro) e 19 febbraio 2024 (interventi di asportazione del materiale di sintesi del ginocchio sinistro sia a livello femorale che tibiale e artroscopia del ginocchio sinistro). Con comunicazione del 17 luglio 2024 l'istituto assicuratore ha posto termine alle prestazioni di breve durata a partire dal 30 settembre 2024. Con decisione del 6 dicembre 2024, confermata su opposizione l'11 marzo 2025, l'INSAI ha nuovamente rifiutato il diritto ad una rendita d'invalidità (discapito economico del 2 %), accordando un'IMI complementare del 5 %.
B.
Con sentenza del 27 ottobre 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione dell'11 marzo 2025 e condannato l'INSAI ha riconoscergli una rendita d'invalidità del 22 % a partire dal 1° ottobre 2024.
C.
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione su opposizione "del.".
Chiamati a pronunciarsi, l'assicurato postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
Diritto:
1.
Nelle sue conclusioni, il ricorrente non ha specificato la decisione su opposizione di cui chiede la conferma. Tuttavia, alla lettura del ricorso e nel contesto della sentenza impugnata si comprende che la decisione in questione è quella dell'11 marzo 2025.
Per il resto, la sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza del Tribunale cantonale, che ha condannato il ricorrente a riconoscere una rendita d'invalidità del 22 % all'opponente, sia lesiva del diritto federale.
La piena capacità lavorativa dell'opponente in attività adeguate e l'IMI stabilite nella decisione su opposizione dell'11 marzo 2025, confermate dalla Corte cantonale e rimaste incontestate in questa sede, esulano invece dalla presente vertenza.
4.
I principi generali e le norme legali in materia di rendita d'invalidità a seguito d'infortunio (art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]) sono già stati correttamente esposti nella sentenza impugnata. Nella misura in cui non servano ulteriori precisazioni, vi si può fare riferimento.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha accertato che il ricorrente aveva determinato il reddito da valido in fr. 63'700.- tenendo conto di quanto previsto nel Contratto collettivo di lavoro (CCL) di categoria, rilevando che in un tale caso non era possibile, per giurisprudenza, procedere alla parallelizzazione dei redditi. Tuttavia, la Corte ticinese ha fatto riferimento ad una sua precedente sentenza del 24 marzo 2025 (contro la quale era pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_254/2025]) in cui aveva applicato per analogia l'art. 26 cpv. 2 OAI (RS 831.201) in materia di assicurazione contro gli infortuni. Nel caso in esame, essa ha accertato l'esistenza di un gap salariale dell'14,45 % tra il reddito annuale che l'opponente avrebbe conseguito senza il danno alla salute e il reddito centrale del settore delle costruzioni di fr. 74'463.11 (secondo la tabella della Rilevazione svizzera della struttura dei salari [RSS] T1.1.20 - Indice dei salari nominali, costruzioni, 2022-2023 e alla stima trimestrale dell'evoluzione dei salari nominali più attuale al momento della decisione su opposizione impugnata). In linea con la propria giurisprudenza, il Tribunale cantonale ha adeguato di conseguenza il reddito da valido al 95 % di tale valore giungendo all'importo di fr. 70'739.11.
5.2. La Corte cantonale ha in seguito rilevato che in base ai dati forniti dalla tabella RSS applicabile (TA1_tirage_skill_level 2022, ramo economico totale, uomini, livello di competenze 1, riportando il valore su 41,7 ore settimanali e aggiornandolo al 2024), l'opponente avrebbe potuto conseguire un salario annuale lordo pari a fr. 68'506.17. A questo punto, riferendosi nuovamente alla propria sentenza del 24 marzo 2025 appena menzionata, nella quale aveva applicato per analogia anche l'art. 26bis cpv. 3 OAI in materia di assicurazione infortuni, il Tribunale cantonale ha conseguentemente ridotto del 10 % il reddito da invalido, ottenendo l'importo di fr. 61'655.55. In aggiunta, poggiandosi su un'altra sua precedente sentenza del 30 luglio 2025 (contro la quale era anche pendente un ricorso al Tribunale federale [incarto 8C_481/2025]), esso ha applicato una deduzione sociale del 10 % quale correttivo giurisprudenziale (cfr. DTF 126 V 75), già ritenuta dal ricorrente per tenere conto delle circostanze personali e professionali del caso di specie. Il reddito da invalido corrispondeva quindi a fr. 55'489.99.
Dal confronto dei redditi emergeva così una perdita di guadagno del 22 %.
6.
6.1. Pur non contestando che la nozione d'invalidità definita nella LPGA sarebbe identica in tutti i rami dell'assicurazione sociale, il ricorrente ritene che non si potrebbero ignorare le differenze tra l'assicurazione per l'invalidità e quella contro gli infortuni. Ad esempio, l'art. 28 cpv. 4 OAINF (RS 832.202) non troverebbe nessuna corrispondenza in materia di assicurazione per l'invalidità, in cui il fattore dell'età potrebbe giocare un ruolo non indifferente nella fissazione della rendita. L'assicurazione per l'invalidità sarebbe inoltre tenuta a versare una rendita solo con un discapito di almeno il 40 %, per cui le deduzioni avrebbero un impatto minore rispetto a quello che potrebbero avere per gli assicuratori infortuni, chiamati a corrispondere una rendita già di fronte ad una differenza del 10 %. L'assicurazione per l'invalidità verserebbe poi una rendita intera in caso di un grado d'invalidità del 70 %, a differenza degli assicuratori LAINF, chiamati unicamente a effettuare gli arrotondamenti alla percentuale intera superiore o inferiore. Il grado d'invalidità giocherebbe un ruolo in materia di provvedimenti professionali, obiettivo centrale per l'AI, ma non concernerebbe gli assicuratori infortuni. Oltre a ciò, l'assicurazione per l'invalidità riguarderebbe anche le persone che presentano un danno alla salute dalla nascita o un danno alla salute precoce, diversamente dall'assicurazione contro gli infortuni.
6.2. Inoltre, per giurisprudenza, la valutazione del grado d'invalidità secondo l'assicurazione per l'invalidità non vincolerebbe gli assicuratori infortuni, e viceversa; entrambi gli assicuratori sarebbero tenuti a valutare il grado d'invalidità in modo indipendente. Ciò significherebbe che già prima della modifica dell'OAI entrata in vigore il 1° gennaio 2024 sarebbero risultate delle differenze in materia di raffronto dei redditi, anche nei casi in cui la persona assicurata non presentava delle affezioni morbose. Citando quindi un passaggio del consid. 10.3 della DTF 150 V 410, nonché della sentenza 8C_57/2024 del 5 dicembre 2024, il ricorrente sostiene che il Tribunale federale avrebbe lasciato intendere che un'applicazione per analogia dell'art. 26bis cpv. 3 OAI (e di conseguenza anche dell'art. 26 OAI) non entra in considerazione. In ogni caso, non si potrebbe parlare di una lacuna della legge, per cui spetterebbe al legislatore - e non ai tribunali - vagliare se introdurre una delega simile a quella di cui all'art. 28a cpv. 1, seconda frase, LAI in materia di assicurazione contro gli infortuni. Infine, l'applicazione di una deduzione sociale ai sensi della giurisprudenza, in aggiunta alla riduzione prevista dall'art. 26bis cpv. 3 OAI, sarebbe suggerita unicamente dalla dottrina.
7.
Con sentenza 8C_254/2025 del 23 giugno 2026, il Tribunale federale ha stabilito che gli art. 26 e 26bis cpv. 3, prima frase, OAI, volti a correggere i redditi da raffronto determinati secondo le tabelle salariali RSS, non sono applicabili per analogia nell'assicurazione contro gli infortuni (si vedano in proposito i rispettivi consid. 7 e 8, destinati alla pubblicazione, ai quali si rinvia). Nel caso concreto non occorre inoltre chinarsi oltremodo sui correttivi giurisprudenziali. Invero, l'entità della deduzione sociale applicata, così come la giurisprudenza che impedisce di procedere ad un parallelismo dei redditi in presenza di un CCL (cfr. sentenza 8C_141/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2), sono rimaste incontestate dinanzi al Tribunale federale.
In conclusione, il discapito economico risultante non è sufficiente per assegnare all'opponente una rendita d'invalidità (art. 18 cpv. 1 LAINF).
8.
Ne discende che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va annullata e la decisione su opposizione dell'11 marzo 2025 confermata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore vincente in causa non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2025 è annullata e la decisione su opposizione dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) è confermata.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 6 agosto 2026
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi