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35.2025.34

Ricorso contro decisione incidentale di rifiuto di ripristino effetto sospensivo dell'opposizione respinto

Ticino · 2025-07-30 · Italiano TI
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Ricorso contro decisione incidentale di rifiuto di ripristino effetto sospensivo dell'opposizione respinto

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2.  L’art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che nei

casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato

l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni,

crediti e ingiunzioni.

Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le

decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo

opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali.

Sino al 31 dicembre 2020 la LPGA

non conteneva alcuna regolamentazione riguardante l’effetto sospensivo

dell’opposizione. Una tale regolamentazione è stata invece introdotta aggiungendo

un cpv. 5 all’art. 49 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale

recita che nella sua decisione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo

a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni

pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di

prestazioni indebitamente riscosse.

Di conseguenza, l'opposizione ha

di principio effetto sospensivo (salvo le eccezioni previste dalla legge);

tuttavia, l'effetto sospensivo può essere revocato. Ciò può avvenire già con la

decisione nella procedura principale o solo nella procedura di opposizione, con

una decisione incidentale distinta. L'autorità a cui è diretta l’opposizione

può inoltre decidere in merito al ripristino dell'effetto sospensivo (revocato)

(cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA), emanando eventualmente una decisione incidentale in

merito. Una tale decisione presuppone di regola che la parte interessata

presenti una richiesta in tal senso (cfr. U. Kieser, M. Kradolfer, M. Lendfers

(ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a ed., art. 52 n. 88).

2.3.  In una sentenza I 46/04 del 24

febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, la Corte federale ha stabilito

che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della

OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro

dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U521,

p. 447 ss., consid. 2).

A quest’ultima si può quindi

continuare a fare riferimento.

Con

effetto sospensivo

s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione

impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi.

Va ancora segnalato che, se la

decisione impugnata è di natura

positiva

, entra in linea di conto

l’istituto dell’effetto sospensivo.

Secondo la giurisprudenza,

oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per

definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una

richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid.

5.1; DTF

126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid.

3 =

RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura

negativa

,

ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica

oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti

cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid.

5.1; DTF

126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI

1997 K 985, p. 159 consid.

4, DTF 117 V 186, 188, DTF

116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481).

Secondo

il TFA, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all’art. 55 PA (cfr.

DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia,

nell’ambito dell’art. 56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra

effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. STFA U190/06 del 13

giugno 2006 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

L'autorità chiamata a decidere in

merito al ritiro dell’effetto sospensivo oppure a ordinare delle misure

cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di

un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a

quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521

consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata

gode di un certo margine d'apprezzamento.

Di regola, essa fonderà la

propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua

disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare

dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore

oppure contrari a una immediata esecutorietà, possono avere una certa

importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza

principale; non deve tuttavia sussistere

alcun dubbio

al riguardo (cfr.

STFA I 439/06 del 19 settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005

consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).

2.4.  Nella sentenza K 8/96 dell'11

febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 ss., il TFA, constatato

che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la

ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure

provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse

dell'autorità amministrativa:

"

(…) Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente

appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di

prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate

indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle

difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni

versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per

quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive

potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima,

un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta

conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da

costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non

esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non

dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale

non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover

anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e

riferimenti).

I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione

anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna

ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a

quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo

posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono

essere pronunciate misure provvisionali positive." (STFA succitata,

consid. 4 non pubblicato)

La priorità di principio

dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora

stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio,

STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; 190/06 succitata consid. 2; STF

8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015

consid. 3; in questo senso si veda pure U. Kieser, M. Kradolfer, M. Lendfers

(ed.), op. cit., art. 52 n. 90).

2.5.  Nella presente fattispecie, alla

luce dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, occorre dunque

procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e stabilire se i motivi a

favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti

rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria.

Da questo profilo, il caso di

specie non si differenzia, nella sostanza, da quelli trattati nelle numerose

pronunzie federali citate al considerando 2.4. in fine, in cui l’interesse

dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni è

stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dover far

capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in questo stesso

senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto 2017), motivo

per cui non può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto

sospensivo dell’opposizione.

Inoltre, non è possibile

concludere che la procedura amministrativa si concluderà senza dubbio con la

vittoria di RI 1.

In effetti, sulla questione

litigiosa, ovvero la persistenza oltre il 7 marzo 2025 di un nesso di causalità

naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento traumatico del 15

luglio 2023, agli atti figura il motivato parere del medico ________ dell’CO 1,

dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc.

152), mentre da parte sua il medico curante specialista, dott. __________,

Aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________,

non si è pronunciato esplicitamente a proposito dell’eziologia della

problematica in discussione. Del resto, ancora in occasione della visita del 25

marzo 2025, lo stesso dott. __________ ha disposto l’esecuzione di una

consultazione specialistica presso la __________ di __________ volta a definire

l’aspetto diagnostico e quello dell’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc.

163 e doc. 170).

In esito a quanto precede,

secondo questa Corte, non sono dati i presupposti affinché possa essere

ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dall’assicuratore

resistente con la decisione formale del 4 marzo 2025 (e, quindi, nemmeno il

versamento di ulteriori indennità giornaliere durante la procedura di

opposizione).

In conclusione, la decisione

incidentale dell’11 aprile 2025 deve essere confermata.

Visto l’esito, la questione di

sapere se l’impugnativa è ricevibile in ordine, può rimanere irrisolta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2025 35.2025.34 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2025 35.2025.34 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.07.2025 35.2025.34

Ricorso contro decisione incidentale di rifiuto di ripristino effetto sospensivo dell'opposizione respinto

Raccomandata Incarto n. 35.2025.34 mm Lugano 30 luglio 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, cancelliere segretaria: Stefania Cagni statuendo sul ricorso del 7 maggio 2025 di RI 1 rappr. da:  RA 1 contro la decisione incidentale dell’11 aprile 2025 emanata da CO 1 a rappr. da: RA 2  a in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.  In data 28 dicembre 2022, RI 1, a quel momento al beneficio delle indennità di disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto dalle scale e si è procurato, secondo il rapporto 28 luglio 2023 della sua curante, una contusione al ginocchio sinistro. La RMN del 14 marzo 2023 ha evidenziato la presenza di un moderato versamento articolare e di segni compatibili con una minuta lesione parziale dell’origine del tendine del muscolo gastrocnemio. L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 1.2.  Nel corso del mese di luglio 2023, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico: mentre stava rientrando in casa, è inciampato in un gradino ed è caduto, battendo a terra il ginocchio e la spalla sinistra. La RMN del ginocchio sinistro ha posto in luce un edema spongioso della testa peroneale e dell’emipiatto tibiale mediale, come pure una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Anche questo caso è stato assunto dall’CO 1. 1.3.  Con sentenza 35.2024.53 del 2 settembre 2024, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso interposto contro la decisione su opposizione del 15 maggio 2024, mediante la quale l’CO 1 aveva, trattandosi del ginocchio sinistro, posto fine alle proprie prestazioni a far tempo dal 1° aprile 2024, ritenuto che da quella data i disturbi non avrebbero più costituito una conseguenza naturale degli eventi assicurati. 1.4.  Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 4 marzo 2025, l’assicuratore LAINF, trattandosi della spalla sinistra, ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni a contare dall’8 marzo 2025 e ha, di conseguenza, negato l’assunzione dell’intervento chirurgico che era stato proposto dal dott. __________ nel gennaio 2025. In quell’occasione, CO 1 ha pure tolto l’effetto sospensivo a un’eventuale opposizione (doc. 153). 1.5.  In data 31 marzo 2025, RI 1, patrocinato da RA 1, si è opposto al provvedimento appena citato chiedendo, in particolare, il ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. 161). 1.6.  L’11 aprile 2025 l’CO 1 ha emanato una decisione incidentale mediante la quale ha respinto la domanda tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (doc. 167). 1.7.  Con tempestivo ricorso del 7 maggio 2025, RI 1, sempre rappresentato da RA 1, ha chiesto che, annullata la decisione incidentale impugnata, l’assicuratore convenuto sia tenuto a ripristinare il diritto all’indennità giornaliera in suo favore, argomentando in particolare quanto segue: " (…). Con la presente mi oppongo e ricorro alla decisione di eliminare l’effetto sospensivo da parte della CO 1, andando ad incidere gravemente sulla situazione di salute del signor RI 1. Siccome avevo informato per iscritto la CO 1 che il signor RI 1 sarebbe stato visitato da uno specialista a __________ che nel mentre tale visita è giunta in data 28 aprile 2025 e prevista per mercoledì 11 giugno 2025.” (doc. I) 1.8.  L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga dichiarata irricevibile in quanto non motivata, in subordine il suo respingimento con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III). in diritto in ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2.  L’art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. Sino al 31 dicembre 2020 la LPGA non conteneva alcuna regolamentazione riguardante l’effetto sospensivo dell’opposizione. Una tale regolamentazione è stata invece introdotta aggiungendo un cpv. 5 all’art. 49 LPGA, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, il quale recita che nella sua decisione l’assicuratore può revocare l’effetto sospensivo a un ricorso o a un’opposizione anche se la decisione concerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse. Di conseguenza, l'opposizione ha di principio effetto sospensivo (salvo le eccezioni previste dalla legge); tuttavia, l'effetto sospensivo può essere revocato. Ciò può avvenire già con la decisione nella procedura principale o solo nella procedura di opposizione, con una decisione incidentale distinta. L'autorità a cui è diretta l’opposizione può inoltre decidere in merito al ripristino dell'effetto sospensivo (revocato) (cfr. art. 11 cpv. 2 OPGA), emanando eventualmente una decisione incidentale in merito. Una tale decisione presuppone di regola che la parte interessata presenti una richiesta in tal senso (cfr. U. Kieser, M. Kradolfer, M. Lendfers (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a ed., art. 52 n. 88). 2.3.  In una sentenza I 46/04 del 24 febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004, p. 127, la Corte federale ha stabilito che l’entrata in vigore, a far tempo dal 1° gennaio 2003, della LPGA e della OPGA non ha modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto sospensivo di opposizioni e ricorsi (cfr., pure, RAMI 2004 U521,

p. 447 ss., consid. 2). A quest’ultima si può quindi continuare a fare riferimento. Con effetto sospensivo s’intende che gli effetti giuridici regolati dal dispositivo di una decisione impugnata non entrano provvisoriamente in vigore, ma rimangono sospesi. Va ancora segnalato che, se la decisione impugnata è di natura positiva, entra in linea di conto l’istituto dell’effetto sospensivo. Secondo la giurisprudenza, oggetto di un atto amministrativo con effetto sospensivo possono essere, per definizione, solo decisioni che impongono un obbligo o che danno seguito a una richiesta (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1, DTF 123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 157). Se, invece, il provvedimento è di natura negativa, ossia se viene respinta una richiesta di constatazione, costituzione, modifica oppure annullamento di diritti o di obblighi, si applicano i provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2003 U 479, p. 188ss., consid. 5.1; DTF 126 V 409 consid. 3b, DTF 124 V 84 consid. 1a, DTF123 V 41 consid. 3 = RAMI 1997 K 985, p. 159 consid. 4, DTF 117 V 186, 188, DTF 116 Ib 350; RCC 1991 p. 521; RJAM 1983 n. 528 p. 91; RCC 1982 p. 481). Secondo il TFA, i principi giurisprudenziali sviluppati in merito all’art. 55 PA (cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V 268, DTF 98 V 222), sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA, considerata la stretta connessione esistente fra effetto sospensivo e altri provvedimenti cautelari (cfr. STFA U190/06 del 13 giugno 2006 consid. 2 e riferimenti ivi citati). L'autorità chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo oppure a ordinare delle misure cautelari deve, in entrambi i casi, esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre ad una soluzione contraria (cfr. RAMI 2004 U 521 consid. 3 e riferimenti ivi citati). A questo proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento. Di regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a una immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. STFA I 439/06 del 19 settembre 2006 consid. 2, U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e riferimenti ivi citati). 2.4.  Nella sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V 39 ss., il TFA, constatato che la decisione impugnata era di natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa: " (…) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF 119 V 507 consid. 4 e riferimenti). I principi di giurisprudenza suesposti devono trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali positive." (STFA succitata, consid. 4 non pubblicato) La priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello degli assicurati è ancora stata riconosciuta dall’Alta Corte anche in altre sentenze (cfr., ad esempio, STFA 75/04 del 16 aprile 2004 consid. 4.1; 190/06 succitata consid. 2; STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3.; 9C_647/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3; in questo senso si veda pure U. Kieser, M. Kradolfer, M. Lendfers (ed.), op. cit., art. 52 n. 90). 2.5.  Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali esposti in precedenza, occorre dunque procedere a una ponderazione degli interessi in gioco e stabilire se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. Da questo profilo, il caso di specie non si differenzia, nella sostanza, da quelli trattati nelle numerose pronunzie federali citate al considerando 2.4. in fine, in cui l’interesse dell’amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni è stato giudicato preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dover far capo, in corso di procedura, all'autorità assistenziale (in questo stesso senso, si veda pure il decreto del TF 8C_392/2017 del 3 agosto 2017), motivo per cui non può essere dato seguito alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo dell’opposizione. Inoltre, non è possibile concludere che la procedura amministrativa si concluderà senza dubbio con la vittoria di RI 1. In effetti, sulla questione litigiosa, ovvero la persistenza oltre il 7 marzo 2025 di un nesso di causalità naturale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’evento traumatico del 15 luglio 2023, agli atti figura il motivato parere del medico ________ dell’CO 1, dott. __________, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia (cfr. doc. 152), mentre da parte sua il medico curante specialista, dott. __________, Aggiunto presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________, non si è pronunciato esplicitamente a proposito dell’eziologia della problematica in discussione. Del resto, ancora in occasione della visita del 25 marzo 2025, lo stesso dott. __________ ha disposto l’esecuzione di una consultazione specialistica presso la __________ di __________ volta a definire l’aspetto diagnostico e quello dell’ulteriore procedere terapeutico (cfr. doc. 163 e doc. 170). In esito a quanto precede, secondo questa Corte, non sono dati i presupposti affinché possa essere ripristinato l’effetto sospensivo dell’opposizione, tolto dall’assicuratore resistente con la decisione formale del 4 marzo 2025 (e, quindi, nemmeno il versamento di ulteriori indennità giornaliere durante la procedura di opposizione). In conclusione, la decisione incidentale dell’11 aprile 2025 deve essere confermata. Visto l’esito, la questione di sapere se l’impugnativa è ricevibile in ordine, può rimanere irrisolta. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso è respinto .

2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni