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35.2024.78

Decisione con la quale è stata assegnata una rendita (ridotta ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LAINF) non è corretta

Ticino · 2025-09-22 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 LAINF non è applicabile”. Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), infatti, una tale evenienza si realizza esclusivamente qualora l’infortunio e l’evento non assicurato abbiano provocato dei danni alla salute senza correlazione reciproca, che necessitano di terapie differenti, ad esempio perché interessano parti diverse del corpo, ciò che manifestamente non si realizza nella fattispecie qui in esame. Soltanto in quel caso, le conseguenze dell’infortunio vanno valutate e indennizzate separatamente, senza considerare il fattore extra-infortunistico. A proposito della valutazione enunciata dalla dr.ssa __________, il TCA osserva che nella sua valutazione peritale del 19 dicembre 2017 – condivisa e ripresa dalla specialista fiduciaria dell’assicuratore - la dr.ssa __________ ha già opportunamente stabilito l’inabilità lavorativa dell’assicurata tenendo conto unicamente delle affezioni invalidanti (il disturbo di personalità). Ella ha, infatti, valutato che la diminuzione della capacità lavorativa psichiatrica del 20% è determinata “dalle caratteristiche di personalità quali l’instabilità affettiva, dovuta a una marcata reattività dell’umore, ciò spiega i momenti depressivi reattivi. Rabbia inappropriata, con a volte difficoltà a controllarla o a cortocircuitarla sul corpo con somatizzazioni o accentuazione dei sintomi fisici (es. acufeni). Difficoltà relazionali” (cfr. doc. 650). La dr.ssa __________ ha, invece, correttamente escluso gli aspetti psico-sociali estranei all’invalidità (cfr. doc. 650, nel quale l’esperta ha indicato che “in questa assicurata sono ben presenti conseguenze di fattori non assicurati, quali la disoccupazione, le difficoltà economiche e fattori socio-familiari (figlio)”). In questo contesto, è utile segnalare che effettivamente i fattori psicosociali (problemi di coppia, difficoltà personali, disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (cfr. STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.), in particolare non vi figurano i problemi reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione legale d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8.; 35.2022.44 del 6 marzo 2023). Essendosi, quindi, la dr.ssa __________ basata sulla valutazione peritale effettuata dalla dr.ssa __________, la quale ha operato una chiara separazione tra le affezioni con ripercussioni sulla capacità lavorativa e, invece, i fattori psicosociali privi di una tale influenza, il TCA non può che concludere che l’inabilità lavorativa del 20% per ragioni psichiche faccia già astrazione dai fattori psico-sociali. Per tali ragioni, non può essere tutelata la valutazione con la quale la dr.ssa __________ ha reputato che il 70% dell’inabilità lavorativa del 20% stabilita dalla dr.ssa __________ sia da ascrivere (anche) a fattori extra-infortunistici di natura essenzialmente psicosociale, quali il senso di ingiustizia nei confronti della CO 1 che non le avrebbe pagato tutte le prestazioni alle quali ella ritiene di avere diritto, le preoccupazioni finanziarie strettamente connesse con il rilascio del permesso B, ecc. (cfr. doc. 664). Assodato che l’art. 36 LAINF trova applicazione nel caso di specie, il capoverso 2, seconda frase, di quella disposizione prevede che una riduzione della rendita di invalidità quale prestazione di lunga durata entra in linea di conto soltanto se lo stato preesistente extra-infortunistico aveva già provocato una diminuzione durevole e importante della capacità di guadagno, in altri termini se tale stato presentava già un carattere invalidante (cfr. DTF 121 V 326 consid. 3b). In casu , va, quindi, ancora verificata l’esistenza o meno di una tale pregiudizialità da parte del disturbo di personalità, preesistente, di cui è portatrice l’interessata. A tale proposito, questo Tribunale rileva che dalla documentazione agli atti non emerge che prima dell’infortunio l’assicurata abbia mai presentato un’incapacità lucrativa di lunga durata per motivi psichici legati al disturbo di personalità accertato dalla dr.ssa __________ nell’ambito della perizia psichiatrica disposta dall’UAI e fatta propria dalla dr.ssa __________. Basti al riguardo rilevare che già il dr. __________, suo psichiatra curante fin dal 6 settembre 2011, in un referto del 7 marzo 2012 aveva chiaramente indicato che la stessa non presentasse precedenti psichiatrici noti (cfr. doc. 153). Analoghe considerazioni sono poi state nuovamente ribadite dal dr. __________ nel referto del 6 febbraio 2024, indicando che “si tratta di una paziente 60enne, senza gravi precedenti psichiatrici noti” (cfr. doc. 674). Dall’insieme degli atti non emerge che l’insorgente abbia, prima dell’infortunio, lavorato in misura inferiore al 100% per ragioni di natura psichica. A tale proposito, nel referto del 23 ottobre 2024, la dr.ssa __________ ha espressamente indicato che “nell’anamnesi lavorativa la signora ha sempre lavorato al 100% come infermiera prima in ambito ospedaliero pubblico e privato in Italia e dal 2009 in Svizzera prima come frontaliera e poi come domiciliata per tutto il 2010. Aveva iniziato le pratiche per creare un’Agenzia di __________ con altri collaboratori” (cfr. doc. M). Alla luce di tali circostanze, tenuto conto della giurisprudenza e della dottrina sopra illustrate (cfr. consid. 2.5.), analogamente a quanto stabilito nella più volte menzionata DTF 121 V 331 – in cui la Corte federale ha considerato ingiustificata la riduzione della rendita d'invalidità operata dall’amministrazione, dato che il quadro dei disturbi psichici presenti prima dell'infortunio non aveva mai pregiudicato in modo durevole la capacità di guadagno - il TCA non può confermare la riduzione applicata dall’CO 1. Pertanto, non essendovi spazio per una riduzione della rendita di invalidità ai sensi dell'art. 36 cpv. 2, seconda frase, LAINF, la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni psichiche va presa in considerazione integralmente. Di conseguenza, la decisione impugnata va riformata nel senso che alla riduzione di rendimento del 20% per i soli disturbi uditivi va aggiunta, così come fatto dall’amministrazione (cfr. consid. 1.6.), la diminuzione del rendimento del 20% per ragioni psichiche (senza riduzione), per una riduzione complessiva del 40%, corrispondente a una rendita di invalidità di pari entità. 2.9.  Visto l’esito del ricorso l’CO 1 verserà all’insorgente, rappresentata da un avvocato, l’importo fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili. 2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021 consid. 2.12; 35.2021.58 del 18 ottobre 2021 consid. 2.12). Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.35.2024.78

cr

Lugano

22 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19 agosto 2024 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenutoin fatto

L’automobile sulla quale viaggiava come passeggera è stata tamponata sull’autostrada, con un importante urto laterale, ed ella ha riportato un trauma distorsivo della colonna cervicale con probabile contusione del labirinto a sinistra. Ella ha pure sviluppato dei disturbi psichici.

L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2.  Con comunicazione del 14 novembre 2017 l’CO 1 ha informato l’assicurata della sospensione del versamento delle prestazioni di breve durata a partire dal 1° gennaio 2018, eccezion fatta per i costi dei controlli medici ancora necessari.

1.3.  In data 26 febbraio 2018 l’assicuratore infortuni ha attribuito all’assicurata un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 22.5% per tenere conto degli importanti disturbi a livello ORL, rifiutando, per contro, di assegnarle una rendita di invalidità, in quanto tali affezioni non influivano in maniera apprezzabile sulla sua capacità lucrativa.

L’amministrazione ha, inoltre, rifiutato di prendere a carico i disturbi psichici dell’interessata, così come pure gli altri disturbi che non trovavano un sufficiente correlato sul lato organico (tinnitus e vertigini), ritenendo non data l’adeguatezza del nesso causale.

Tale decisione è, poi, stata confermata dall’CO 1 in data 3 luglio 2018, dopo l'opposizione interposta dall’allora patrocinatore per conto dell’assicurata.

A seguito dell’opposizione cautelativa del 13 ottobre 2021, poi motivata in data 1° dicembre 2021, interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata, in data 9 dicembre 2021 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. B).

1.8.  Con la risposta di causa, l’CO 1 ha confermato la correttezza della decisione su opposizione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. III).

considerato,in diritto

in ordine

2.1.Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide la presente vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata su FUCT N. 94 del 16 maggio 2024) poiché, come dichiarato dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incartosub judiceè statotrattato dalla funzionariache figura nell’intestazione degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo occupata (cfr. STF 8C_668/2021 del 18 febbraio 2022 consid. 2.1).

nel merito

2.3.  Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529,

p. 572 ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.  L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:reddito da invalido

La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti