Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. Nella concreta evenienza, il TCA è chiamato unicamente a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite (cfr., su questo aspetto, la SVR 2001 n. UV 38, p. 109 s.). In questo senso, le censure sollevate dall’insorgente volte a contestare il valore probatorio attribuibile alla perizia amministrativa elaborata dal dott. __________, non possono essere esaminate in questa sede. 2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati). Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,
p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale). Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1). 2.4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata). Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa). In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia: " Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92). " (RAMI succitata) In una sentenza 8C_149/2019 del 7 agosto 2019 consid. 3.2.1, il TF ha negato l’esistenza di un diniego di giustizia in un caso in cui tra l’opposizione interposta dall’assicurato (28 luglio 2017) e la presentazione del ricorso per denegata giustizia (6 dicembre 2018), erano trascorsi poco più di 16 mesi. In questo senso, la Corte federale ha constatato che il 20 novembre 2017 l’assicuratore aveva chiesto l’incarto AI in visione, l’8 febbraio 2018 domandato informazioni in merito a una valutazione reumatologica eseguita nell’ottobre 2017, il 16 novembre 2018 interpellato il proprio medico di fiducia e nel dicembre 2018 tentato di ottenere dei referti da parte di un ospedale. Inoltre, nell’ottobre 2017, l’assicurato aveva cambiato di patrocinatore, il quale, sino a settembre 2018, aveva prodotto nuova documentazione medica che l’assicuratore aveva sottoposto al proprio medico consulente. L’Alta Corte ha per contro riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile
2011) oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009). Da parte sua, in una sentenza 35.2021.6 dell’8 marzo 2021, confermata su questo aspetto dal TF con pronunzia 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 3.5, questo Tribunale ha riconosciuto l’esistenza di una ritardata giustizia, trattandosi di una fattispecie riguardante una domanda di revisione della rendita in vigore, in cui dalla relativa istanza all’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia, erano trascorsi più di tre anni, sottolineando in particolare che una gestione più razionale degli accertamenti, soprattutto da parte del medico di circondario, avrebbe consentito tempi di evasione ben più brevi. 2.5. Nel caso di specie, dalle carte processuali emerge che nel periodo trascorso tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio 35.2022.36 e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (22 marzo 2023) - periodo di circa cinque mesi
- la procedura non è stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”. Dalle carte processuali emerge in effetti che, nel corso del mese di ottobre 2022, l’assicuratore ha informato il PD __________ circa il tenore della pronunzia di rinvio di questa Corte e, pertanto, della necessità che egli procedesse ad allestire un complemento peritale (doc. 3). Nel novembre 2022, all’esperto amministrativo sono stati trasmessi i quesiti complementari a cui rispondere, come pure l’intera documentazione (doc. 5). In data 29 novembre 2022, il dott. __________ ha confermato di aver ricevuto l’incarto, precisando che, in ragione d’impegni precedentemente presi, l’elaborazione del complemento peritale avrebbe richiesto del tempo (doc. 9). A fronte dei continui solleciti formulati dall’assicurato, con scritto del 3 marzo 2023, il patrocinatore dell’assicuratore ha chiesto al PD __________ “… un’indicazione circa le previste tempistiche di espletamento del mandato, …” (doc. 17). In data 12 aprile 2023, l’esperto amministrativo ha comunicato che non sarebbe stato in grado di consegnare il richiesto complemento peritale prima dell’inizio delle vacanze estive (doc. 19). L’assicuratore ha quindi domandato al perito di terminare l’incarico conferitogli entro luglio 2023 (doc. 19). Del resto, il fatto che il dott. __________ non avesse ancora consegnato il proprio referto complementare al momento dell’inoltro del ricorso qui in oggetto, è un aspetto indipendente dalla volontà dell’assicuratore resistente. In queste condizioni, richiamata la giurisprudenza federale esposta in precedenza (cfr. supra, consid. 2.3. e 2.4.), il TCA non ritiene che siano dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico dell’CO 1. 2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, il TCA si è pronunciato sulla questione di sapere se l’amministrazione si sia resa colpevole di una denegata/ritardata giustizia ai danni dell’assicurato. Secondo questa Corte, può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA Nel caso in cui si trattasse di una lite relativa alle prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LAINF non ne prevede l’applicazione. Anche qualora si volesse ritenere che la causa non riguarda le prestazioni, non andrebbero comunque addossate spese. In effetti, nella sentenza 8C_265/2021 consid. 4.4.1, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” . Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella succitata STF 8C_265/2021, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Stante ciò, nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.35.2023.30
mm
Lugano
22 maggio 2023
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 22 marzo 2023 di
RI 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti