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35.2023.115

Corretta la decisione con la quale l'assicuratore ha considerato estinto l'obbligo a prestazioni per raggiungimento status quo sine vel ante, conformemente a quanto stabilito dal medico fiduciario in maniera ben motivata e pienamente probante

Ticino · 2024-03-22 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 febbraio 2019, concernente il caso di un assicurato che si era infortunato alla spalla destra mentre stava giocando a pallanuoto, il Tribunale federale - ritenendo corretta la valutazione del medico fiduciario, peraltro non smentita tramite refertazioni specialistiche di senso contrario, e basandosi sulle risultanze dell’esame MRI, dal quale risultavano solo alterazioni degenerative

- ha confermato l’avvenuto raggiungimento dello status quo sine a distanza di circa due mesi dall’evento, come deciso dai primi giudici. In quel caso, in particolare, l’Alta Corte ha considerato pienamente probante il ragionamento sviluppato dal medico fiduciario dell’amministrazione per spiegare quali meccanismi e quali movimenti fossero necessari per produrre una rottura traumatica della cuffia dei rotatori, la quale avrebbe comportato delle lesioni con determinate corrispondenti caratteristiche morfologiche, non presenti nel caso oggetto di disamina. Da tali elementi si doveva quindi concludere, a suo modo di vedere, che i disturbi che l’assicurato continuava ad accusare alla spalla dopo due mesi dall’evento non fossero più prevalentemente correlati al trauma, ma costituissero, piuttosto, delle conseguenze delle degenerazioni preesistenti. In un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lo status quo sine tre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica. In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene che l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’8 dicembre 2022. In tale contesto è peraltro utile ricordare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui il consulente dell’CO 1 ha espresso la propria valutazione in base a tutta la documentazione medica e non da ultimo proprio ai referti elaborati dal dr. med. __________ a seguito di ripetute visite personali della ricorrente. Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF 8C_167/2018 del 28 febbraio 2019 , STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9). In conclusione, visto quanto sopra, la decisione su opposizione contestata merita conferma. 2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese. Sul tema, cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 p. 107).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2023.115

CL/gm

Lugano

22 marzo 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17 novembre 2023 emanata da

CO 1rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenutoin fatto

1.6.  Nella propria risposta del 20 dicembre 2023, l’CO 1, dopo aver sottoposto il rapporto del dr. med. __________ di data 10 dicembre 2023 al medico fiduciario, ha postulato che l’impugnativa venga respinta, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.4.  Il diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di unnesso di causalità naturaletra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come unaconditio sine qua nondel danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).

2.5.  Se un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75 consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).

2.6.  Chiamato a pronunciarsi, nel caso di specie, il TCA constata che l’assicurato è rimasto vittima di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA - circostanza incontestata – riportando una lesione alla spalla sinistra rientrante nell’elenco previsto dall’art. 6 cpv. 2 LAINF.

Ora, al riguardo, occorre rilevare che in una sentenza di principio 8C_22/2019 del 24 settembre 2019, pubblicata in DTF 146 V 51, il Tribunale federale, avuto riguardo all’applicazione dell’art. 6 cpv. 2 LAINF, ha innanzitutto stabilito che se vi è stato un infortunio ex art. 4 LPGA e l’assicurato ha riportato una lesione corporale figurante nell’elenco, l’assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni assicurative in base all’art. 6 cpv. 1 LAINF.

2.7.  Dagli atti emerge che il medico curante di RI 1, dr.ssa med. __________, ha a più riprese certificato l’inabilità lavorativa dell’assicurato al 100% per il periodo dal 9 dicembre 2022 al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 4-7, 19, 34, 37, 57).

Dal rapporto medico intermedio sottoscritto dalla dr.ssa med. __________ il 26 aprile 2023 risulta che la diagnosi posta dalla curante era quella di “distrazione in elevazione spalla sinistra il 8.12.23[recte: 2022].

Contestualmente, è stata indicata la persistenza di “(…)dolore alla spalla (fino a gomito) se effettua certi movimenti o solleva oggetto o se dorme su braccio”.

La prognosi è descritta come “da valutare -> miglioramenti lenti -> prevista a breve valutazione di __________ ortopedico __________”. Pure “da valutare” è precisata anche la tempistica di ripresa dell’attività lavorativa.

La cura a quel momento in corso consisteva in fisioterapia e “FANS” (cfr. doc. 28).

Con rapporto relativo al consulto di 1° giugno 2023, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

Dal referto dell’esame radiologico cui RI 1 si è sottoposto il 1° giugno 2023, emerge quando segue:

Dal certificato redatto dal dr. med. __________, che il 6 luglio 2023 ha rivisitato l’assicurato, risulta che:

Il 17 luglio 2023, il medico fiduciario, dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha così risposto ai quesiti nel frattempo sottopostigli dell’CO 1 (cfr. doc. 33):

L’esito dell’esame radiologico “artro-RM della spalla sinistra” cui l’assicurato si è sottoposto il 14 luglio 2023 è il seguente:

Nel rapporto del consulto di data 17 agosto 2023, il dr. med. __________ ha attestato quanto segue:

Con contestuale certificato, il medico ha attestato l’inabilità lavorativa dell’assicurato per il periodo dal 31 agosto al 30 settembre 2023 (cfr. doc. 40).

Nuovamente interpellato dall’CO 1, il 5 settembre 2023, il medico fiduciario, dr. med. __________, ha fornito riscontro ai seguenti quesiti:

Dal rapporto del dr. med. __________ relativo al consulto del 26 settembre 2023 risulta quanto segue:

Con decisione sul 28 settembre 2023, l’CO 1, “in base alla documentazione (…) e alla valutazione del nostro servizio medico”, ha ritenuto che “idisturbi oggi presenti alla spalla sinistra non sono più causati dall’infortunio” ed ha chiuso il caso dell’assicurato“con il 1° ottobre 2023” mettendo “un termine al versamento delle prestazioni da tale data”, precisando che parimenti sarebbe state sospese “le prestazioni assicurative finora accordate (indennità giornaliera e spese di cura)” (cfr. doc. 48 e supra consid. 1.2.).

In data 12 ottobre 2023 RI 1 si è, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), opposto a tale decisione, allegando alla propria opposizione il certificato medico del dr. med. __________ di data 11 ottobre 2023, dal quale risulta quanto segue:

Nel rapporto relativo al consulto del 26 ottobre 2023, il dr. med. __________ - indicando, per la prima volta, che la contestualmente certificata inabilità al 100% sino al 30 novembre 2023 era “per infortunio” – ha così descritto l’esito della consultazione del paziente:

Nell’apprezzamento medico del 15 novembre 2023, il dr. med. __________, si è innanzitutto espresso come segue sulle radiografie e sulla RM agli atti:

Preso atto del certificato del dr. med. __________ dell’11 ottobre e del rapporto relativo al consulto del 26 ottobre 2023 del medesimo specialista, il dr. __________ ha poi risposto come segue ai quesiti postigli dall’Istituto assicuratore:

Con decisione su opposizione del 17 novembre 2023, fondandosi sul parere del medico fiduciario di data 15 novembre 2023, l’CO 1 ha confermato la propria precedente decisione ritenuto che “il parere privo di motivazione del prof. Dott. __________ non permette di mettere in dubbio l’analisi effettuata dal PD dott. __________, il quale ha invece spiegato in modo chiaro e convincente per quali motivi l’infortunio non ha causato delle lesioni strutturali né un peggioramento direzionale della situazione pregressa”.

La parte resistente ha pure rilevato che nel caso concreto non si imponeva una valutazione personale dell’assicurato (cfr. doc. 67).

Dal rapporto medico del dr. med. __________ di data 10 dicembre 2023, prodotto da RI 1 unitamente al ricorso con il quale ha contestato la decisione su opposizione (cfr. supra consid. 1.5.), risulta quanto segue:

Nuovamente interpellato dall’CO 1, nel proprio apprezzamento medico del 18 dicembre 2023, il dr. med. __________, preso atto del rapporto del dr. med. __________ del 10 dicembre precedente, si è espresso come segue:

2.8.  Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Questa giurisprudenza è stata in seguito costantemente confermata dall’Alta Corte (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2 e 145 V 97 consid. 8.5 in fine; STF 8C_333/2022 e 8C_365/2022 del 23 marzo 2023 consid. 5.2).

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9.  Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso negli apprezzamenti medici del dr. med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa, possa essere considerato pienamente probante in quanto dettagliato, approfondito, quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8.) e, di conseguenza, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Il TCA condivide la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione,il quale ha, in maniera motivata e convincente, spiegato le ragioni per le quali, sulla base delle inequivocabili risultanze degli esami strumentali effettuati (e meglio: RM spalla sinistra del 14.07.2023, cfr. doc. 41), si deve concludere che l’evento dell’8 dicembre 2022 ha “slatentizzato” e prodotto un aggravamento unicamente temporaneo di una situazione degenerativa già da tempo presente, seppure in forma silente e asintomatica, con il raggiungimento dellostatus quo sineda situare tutt’al più a 6 mesi (“3-6 mesi”; cfr. doc. 43) dall'episodio iniziale (cfr. doc. 43, 66 ed all. III1 a doc. III).

Il TCA non ignora i certificati medici del dr. med __________, prodotti dall’assicurato, con particolare riferimento a quelli successivi alla decisione del 28 settembre 2023.

Questa Corte rileva, però, che, come osservato anche dalla parte resistente, è stato proprio e solo dopo avere preso atto dell’interruzione del riconoscimento delle prestazioni LAINF a favore del proprio paziente che lo specialista curante si è espresso nel senso di una natura infortunistica delle lesioni lamentate da RI 1.

Il dr. med. __________, tuttavia, non ha fondato la propria nuova prospettiva su esami ulteriori rispetto alla RM del 14 luglio 2023, né si è confrontato a sufficienza con le considerazioni espresse dal dr. med. __________, limitandosi ad affermazioni generiche che, in quanto tali, non sono atte a generare dubbi, neppure lievi, circa l’apprezzamento del medico fiduciario.

Il dr. med. __________, come visto – e peraltro dopo aver diagnosticato a più riprese un conflitto sottoacromiale alla spalla sinistra (cfr. doc. 29 e 39), in ragione sia della radiografia del 1 giugno 2023, che della RM del 14 luglio 2023 senza indicare che avrebbe avuto origine infortunistica - solamente ad ottobre 2023, dopo che l’CO 1 aveva posto un termine al versamento delle proprie prestazioni, senza esperire ulteriori accertamenti e quindi sulla base della situazione di fatto che gli si è presentata quantomeno dalla metà di luglio 2023, ha attestato l’inesistenza di fattori estranei all’infortunio ed a ricondurre, “con ogni probabilità” i disturbi lamentati al trauma dell’8 dicembre 2022 (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 53 ed all. III1 a doc. III).

Sennonché, in assenza di specifiche argomentazioni in suo sostegno o elementi oggettivi atti a confortarla, la sua affermazione secondo cui il danno in questione sarebbe imputabile all’infortunio di cui è rimasto vittima l’assicurato non rappresenta una valida risposta alle argomentazioni sviluppate in proposito dallo specialista interpellato dell’assicuratore LAINF.

In ogni caso, tale presa di posizione dello specialista curante è stata valutata ed analizzata – e respinta, fondamentalmente perché non argomentata – dal dr. med. __________, il quale ha esaurientemente spiegato per quali ragioni le lesioni alla spalla sinistra vadano considerate croniche, preesistenti, seppure silenti e siano, poi, state “slatentizzate” dall’evento dell’8 dicembre 2022.

Il TCA rileva che la tempistica (3-6 mesi dall'episodio iniziale secondo l’apprezzamento del dr. med. __________, cfr. supra consid. 2.7.) ritenuta dall’CO 1 (che ha versato le prestazioni da dicembre 2022 a settembre 2023, per totali 10 mesi) per ritenere raggiuntolostatus quo sine vel antein relazione al trauma subito alla spalla sinistrarisulta plausibile anche alla luce della giurisprudenza federale (cfr., per un caso analogo,STCA 35.2016.77 del 9 gennaio 2017, consid. 2.7, oveè stato confermato il raggiungimento dellostatus quo sine vel antein relazione da una contusione subita dall’assicurata alla spalla sinistra a 2 mesi e 21 giorni dell'episodio iniziale).

In un’altra sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno 2015, il Tribunale federale, annullando quanto deciso dai giudici cantonali, ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia, aveva considerato raggiunto lostatus quo sinetre mesi dopo la contusione subita dall’assicurato alla spalla destra, contusione che aveva scompensato una alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento asintomatica.

In esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene che l’assicuratore resistente era legittimato a sospendere il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’evento dell’8 dicembre 2022.

In tale contesto è peraltro utile ricordare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l’incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui il consulente dell’CO 1 ha espresso la propria valutazione in base a tutta la documentazione medica e non da ultimo proprio ai referti elaborati dal dr. med. __________ a seguito di ripetute visite personali della ricorrente.

Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di unacausa extra-infortunisticaa cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr.STF 8C_167/2018 del 28 febbraio 2019, STFAU 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati;cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9).

In conclusione, visto quanto sopra, la decisione su opposizione contestata merita conferma.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti