Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.9. Il TCA constata innanzitutto che il 23 maggio 2006 RI 1, durante il lavoro, ha subito un contraccolpo alla spalla destra mentre stava aiutando il magazziniere a scaricare il camion ed ha riportato la rottura completa del sovraspinato della spalla destra e la rottura del labbro ventro-craniale (doc. 1, 2, 3, 7, 46, 82). A causa dei postumi infortunistici, l’assicurato si è sopposto il 12 gennaio 2007 ad un intervento di “ artroscopia spalla destra, stabilizzazione anteriore con Suretac; ricostruzione Mini Open del sovraspinato (sistema Opus) ” presso l’__________ di __________ ad opera del dr. med. __________ (doc. 7). L’assicurato si è sottoposto, nel corso degli anni, a svariate sedute di fisioterapia. Ha pure avuto una ricaduta nel corso del 2008. In seguito ha continuato a sottoporsi a svariate sedute di fisioterapia (cfr. consid. 1.1). In data 5 giugno 2020 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico di famiglia dell’assicurato, ha attestato quanto segue: " (…). Egli soffre di dolori cronici alla spalla destra, in peggioramento nel corso degli ultimi anni, che si riacutizzano alla messa sotto carico svolgendo le mansioni domestiche (pulizia vetri, … ) e di giardinaggio. Chiedo pertanto il benestare per un aiuto domestico 1-2x settimana.” (doc. 166) L’Artro RM del 30 ottobre 2020 della spalla destra ha messo in evidenza quanto segue: " Difetto ferromagnetico inserzionale da pregressa tenorrafia sul tronchite che rende impossibile la valutazione dello stesso. Segni indiretti di probabile ri-lesione transmurale per passaggio di liquido di contrasto dalla cavità articolare alla borsa subacromiale. Associata artrosi acromion-claveare che configura un conflitto sul ventre muscolare dello stesso sovraspinato normo-trofico.” (doc. 181) Il 19 gennaio 2021 l’assicurato ha indicato quanto segue: " (…) il mio stato di salute non è per nulla migliorato, ciò dovuto anche al fatto che la mia situazione familiare a causa della progressiva invalidità della mia consorte mi obbliga a delle mansioni che fino a qualche mese fa non erano necessarie e non fanno che acuire lo stato doloroso (aiuto sollevamenti e spostamento, e svolgimento di tutte le faccende domestiche). (…)” (doc. 190) Nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 (doc. 195) il medico __________, dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, ha rilevato quanto segue: " (…) Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne, dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo a causa della normale degenerazione del decorso della vita. Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra del 30.10.2020. Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla, peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non infortunistica. Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento infortunistico. Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico del rispettivo assicuratore malattia. Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.” 2.10. Nella concreta evenienza, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, ritiene che il parere espresso il 9 marzo 2021 (doc. 195) dal dr. med. __________, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, secondo la quale i problemi alla spalla destra non costituiscono una conseguenza naturale dell'infortunio occorso nel mese di maggio 2006, è dettagliato e approfondito e rispecchia quindi i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.8). Ad esso va dunque attribuita piena forza probante e può validamente costituire da base al giudizio che questa Corte è ora chiamata a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori. Del resto, né gli argomenti che l’assicurato ha sollevato con la propria impugnativa (cfr. doc. I) né la documentazione medica agli atti, sono atti a generare dei dubbi - neppure lievi - circa la fondatezza degli approfonditi pareri espressi dallo specialista interpellato dall’istituto assicuratore resistente con considerazioni puntuali e convincenti. Questa Corte non ignora gli svariati certificati medici agli atti del medico di famiglia dell’assicurato, dr. med. __________. Tuttavia, essi non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della valutazione operata dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico fiduciario, e alle conclusioni a cui è giunto. Del resto, il medico di famiglia - che è specialista FMH in medicina interna generale e, quindi, non della materia che qui ci occupa - non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e non si è espresso in modo circostanziato e dettagliato in merito alla valutazione operata dal medico __________. Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Stante quanto precede, in sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle convincenti e dettagliate considerazioni espresse dal medico __________ nell’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 marzo 2021 (doc. 195). Va peraltro considerato che, per costante giurisprudenza federale, più il tempo trascorso fra l'infortunio e la manifestazione dell'affezione è lungo e più le esigenze riguardanti la prova del legame di causalità naturale devono essere severe (cfr. RAMI 1997 U 275, p. 188ss.; STF 8C_24/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.2; STF 8C_175/2009 del 26 giugno 2009 consid. 2; STF U 60/07 del 17 gennaio 2008 consid. 2; STF U 249/05 del 20 febbraio 2006 consid. 1). In questo senso, ad esempio, in una sentenza U 66/05 del 17 agosto 2005 consid. 4, l’Alta Corte ha negato l’esistenza di un nesso di causalità naturale, trattandosi di un assicurato, vittima di un infortunio nell’ottobre 2001, i cui disturbi al polso, braccio e spalla destra nonché alla regione del collo, erano stati refertati, per la prima volta, nel mese di gennaio 2003. In quella fattispecie, il TF ha giudicato che il lungo tempo di latenza trascorso sino alla constatazione anamnestica di tali disturbi, costituiva un importante indizio a favore dell’assenza di una causalità con l’infortunio. Inoltre, esso ha rilevato che nessuno dei medici curanti aveva refertato un qualsiasi reperto oggettivo (ad esempio, contusioni, stiramenti oppure abrasioni) atto a giustificare il quadro clinico in questione (il Tribunale federale è giunto a questa stessa conclusione nella STF 8C_783/2011 del 6 gennaio 2012 consid. 5.2.2.2, riguardante un assicurato i cui disturbi alla spalla sinistra erano stati documentati a distanza di 8 mesi dall’infortunio, come pure nella STF 8C_920/2012 del 28 maggio 2013 consid. 4.1, in cui il tempo di latenza era di alcune settimane: “ Aufgrund der fehlenden initialen Beschwerden in diesem Bereich und der asymptomatischen Latenzzeit von mehreren Wochen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass nach einer AC-Gelenksdistorsion in der Regel von einer raschen Genesung auszugehen sei, könne die Unfallkausalität nicht bejaht werden. Hätte der Versicherte von Anfang an eine ACG-Symptomatik aufgewiesen, wäre dies durch den erstbehandelnden Arzt Dr. med. S.________ oder im Spital X.________ festgestellt worden. ”; STCA 35.2020.3 del 28 settembre 2020, consid. 2.9). Conformemente alla giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la sintomatologia a ponte fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, ad esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STF U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2; 3.3). L’Alta Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24 ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non è stato giudicato responsabile della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di un incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio, poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità lavorativa (cfr. anche la STF U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1; STCA 35.2019.88 del 27 aprile 2020, consid. 2.8). Nel caso di specie, per i motivi che sono stati diffusamente esposti (cfr. consid. 1.1 e 1.2), non può essere ammesso che vi sia stata una chiara sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata, ciò che rende inverosimile che il sinistro del 23 maggio 2006 abbia provocato i disturbi alla spalla destra denunciati nel 2020 dall’assicurato. In esito a tutto quanto precede, il TCA non ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i disturbi alla spalla destra oggetto dell’annuncio di ricaduta del 23 luglio 2020, costituissero una conseguenza naturale del sinistro accaduto in data 23 maggio 2006. Va infine segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati dall’interessato (cfr. STF U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati; cfr. STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.130 dell’8 luglio 2019, consid. 2.12). In queste condizioni, posto che l’CO 1 era legittimata a rifiutare al riguardo il proprio obbligo a prestazioni (in particolare, con espresso riferimento alla cura medica), la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata. 2.11. 2.11.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.11.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. GHÈLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121). 2.11.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). 2.11.4. L’CO 1 ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.11.5. Nella concreta evenienza, con decisione del 25 settembre 2020 (doc. 175) confermata su opposizione l’8 aprile 2021 (doc. 198), l’CO 1 ha negato all’assicurato un’IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra. L’assicurato ha contestato pure la negazione di un'IMI e chiede che venga rivalutata sulla base di una perizia (doc. I, pag. 2). Dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si fondata sull’apprezzamento medico del 9 marzo 2021 (doc. 195) del dr. med. __________, giusta il quale: " (…) Nell'artro-RM del 30.10.2020 non si riesce a valutare una chiara lesione del sovraspinato. Chiaramente siamo confrontati con una spalla di una persona 76enne, dove esistono lesioni spontanee anche senza aver subito un infortunio, ma solo a causa della normale degenerazione del decorso della vita. Si ricorda che dall'inizio dell'infortunio, occorso 14 anni fa, vi sono state ripetute riacutizzazioni dei dolori a dipendenza della sua attività lavorativa come giardiniere, pulizia dei vetri o faccende domestiche. La lesione iniziale è stata operata e riparata in modo corretto e già allora eravamo confrontati con una certa degenerazione in quanto la lesione era su base degenerativa del sovraspinato. Negli ultimi anni non ha subito un nuovo infortunio ma solo una passeggera riacutizzazione dei dolori subacromiali in presenza di un impingement già conosciuto e riconfermato con l'artro-RM della spalla destra del 30.10.2020. Gli esami strumentali agli atti, in particolare l'artro-RM del 30.10.2020, non mostrano una chiara lesione e lo stato degenerativo soggiacente della spalla, peraltro assolutamente compatibile con l'età, dimostrano con probabilità preponderante che siamo in presenza di un problema di origine morbosa e non infortunistica. Esaminando nel dettaglio la documentazione medica e il decorso nell'ultima decade possiamo dichiarare che lo stato attuale della spalla è normale per l'età e che nessun peggioramento oggettivo può essere attribuito ad un evento infortunistico. Tutte le future terapie o eventuali accertamenti diagnostici andranno a carico del rispettivo assicuratore malattia. Vista l'assenza di un danno infortunistico valutabile non sussiste alcun diritto ad una indennità per menomazione all'integrità.” Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica. Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere dell'assicurato che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si rileva che nei certificati medici agli atti (cfr., in particolare, doc. 166, 172, 176 e 183) del medico di famiglia (dr. med. __________) - che giova ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia che qui ci occupa - non si esprimono in merito alla valutazione dell’IMI operata dal medico __________. A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell’8 marzo 2021, consid. 2.5). La decisione su opposizione impugnata merita dunque tutela anche nella misura in cui all’insorgente non è stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una menomazione importante dell’integrità fisica alla spalla destra. 2.12. Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove ; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in particolare, ad una perizia, come richiesto dall’insorgente: cfr. doc. I, pag. 2), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita. L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa. 2.13. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI) ”). Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 3 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.35.2021.45
PC/sc
Lugano
17 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice: Paola Carcano, vicecancelliera
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
Preliminarmente il TCA rileva che, dal momento che la decisione impugnata delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2 febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti), esulano dalla presente procedura le domande ricorsuali, sulle quali l'Istituto assicuratore resistente non si è determinato con la decisione formale qui impugnata. Le relative richieste sono, pertanto, irricevibili. Parimenti dicasi per le censure ricorsuali volte a contestare precedenti decisioni dellamministrazione, riportate al consid. 1.1 e 1.2, sono cresciute in giudicato.
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto deciso dall'CO 1. In effetti, a fronte di una questione squisitamente medica, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche, ciò che significa che l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TF con pronunzia U 14/02 del 28 giugno 2002; cfr., altresì, FREI, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.), questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal dr. med. __________, specialista che vanta unampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.
Tanto più che la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere dell'assicurato che non trova fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, e non può quindi essere condivisa dal TCA. A questo riguardo si rileva che nei certificati medici agli atti (cfr., in particolare, doc. 166, 172, 176 e 183) del medico di famiglia (dr. med. __________) - che giova ribadire, è specialista FMH in medicina interna e, quindi, non nella materia che qui ci occupa - non si esprimono in merito alla valutazione dellIMI operata dal medico __________.A questo proposito occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA 32.2017.83 del 22 febbraio 2018, consid. 2.6; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid. 2.8.5 e rinvii ivi citati; STCA 35.2020.72 dell8 marzo 2021, consid. 2.5).
La decisione su opposizione impugnata merita dunque tutela anche nella misura in cui allinsorgente non è stata riconosciuta un'IMI, in assenza di una menomazione importante dellintegrità fisica alla spalla destra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti