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35.2019.61

Calcolo economico: anno 2018. Disoccupato. Reddito da valido: TA1 2016 41-43 costruzione, livello di competenze 2. Reddito da invalido: TA 1 2016, attività semplici e ripetitive, livello di competenze 2, con deduzione sociale del 15%. Grado AI: 18% e non 17%.

Ticino · 2020-05-08 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF. Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA. Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343. Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

E. 2 “attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti”. Dalle tavole processuali (in particolare, dal colloquio con l’assicurato del 18 febbraio 2016: cfr. doc. 14 incarto LAINF) emerge infatti quanto segue: " In Italia possiedo il diploma di geometra. Non mi ricordo più in che anno l'avevo conseguito, ma salvo errore doveva essere alla fine degli anni ottanta. Ottenuto il diploma avevo lavorato per la ditta __________ di __________, come operatore di mezzi meccanici per la movimentazione della terra. Nel 2008 avevo iniziato a lavorare per la ditta __________ di __________. Ero impiegato come operatore di mezzi meccanici nella costruzione di gallerie in Italia. Dal 12.6.12 lavoro per fa ditta __________ di __________. Sono stato assunto come carpentiere, ma la mia attività principale è quella di conduttore di mezzi meccanici, come ad esempio escavatori, autobotti, pale meccaniche ecc. Aiuto comunque gli altri operai a costruire i casseri che devono essere posati nella galleria. L'attività di conduttore di mezzi meccanici per la movimentazione della terra non è particolarmente pesante. Per contro l'attività di carpentiere è pesante dal lato fisico perché si devono spostare pezzi di ferro di notevole peso, si utilizza spesso la mazza, grosse chiavi fisse per serrare bulloni, devo smontare tubi che portano l’acqua o l'aria all'interno della galleria. Quando lavoro come carpentiere mi capita abbastanza frequentemente di dover sollevare le braccia oltre l'orizzontale. Pure quando si deve salire o scendere dai mezzi meccanici si devono sollevare le braccia oltre l'orizzontale per attaccarsi ai maniglioni per poi entrare nelle cabine, oppure quando si devono attaccare i tubi che spruzzano il cemento, oppure aprire gli sportelli dei cassoni dei camion”. Nel corso del colloquio dell’8 gennaio 2019 (doc. 214 incarto AI) il signor __________ dell'Ufficio del personale del __________, ha confermato che l’assicurato svolgeva attività “ di carpentiere e conduttore di mezzi meccanici (escavatori, autobotti, pale meccaniche, ecc.). ” Nel caso di specie, ritenuti i compiti pratici richiesti all’assicurato come pure il suo bagaglio professionale e formativo, il TCA ritiene che si debba fare riferimento al livello di competenza 2. Tale soluzione, a mente di questo Tribunale, consente di tenere conto anche delle considerazioni espresse in sede ricorsuale a proposito della peculiarità dei lavori svolti (e delle relative retribuzioni riconosciute) nei cantieri “in sotterranea”. In siffatte circostanze, le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione a tal riguardo vanno accolte. Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, sostituendo nel calcolo eseguito dall’CO 1 ai dati di cui alla tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. 219 incarto LAINF) quelli afferenti al livello di competenza 2 del medesimo ramo 41-43 "costruzioni", risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'911.-. Riportando questo dato su 41.4 ore, esso ammonta a fr. 6'117.88 mensili oppure a fr. 73’414.56 per l'intero anno (fr. 6'117.88 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (73'414.56x100.7/100.4x100.5%; cfr. doc. 219 incarto LAINF) un reddito annuo di fr. 74'002.09. Il "reddito da valido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi, a fr. 74'002.09. 2.9.   Per quanto riguarda il reddito da invalido , la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5. Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2; STCA 32.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.6). 2.10.   Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha quantificato il reddito "da invalido" in fr. 57'295.10 fissato sulla base della TA1 2016, uomini, livello 1 di competenze, attività semplici e ripetitive, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 ed aggiornato al 2018, applicando una deduzione sociale del 15% ex DTF 126 V 80 (cfr. decisione del 12 marzo 2019, doc. 220, confermata in decisione su opposizione del 15 aprile 2019, doc. 234). In sede di opposizione e nel gravame il patrocinatore del ricorrente ha contestato l'utilizzo dei dati statistici, nel raffronto dei redditi, per il "reddito da invalido", che andava fissato, in via principale, in fr. 55'055.80 in base alle DPL oppure, in via subordinata, in fr. 57'681.- in base ai dai statistici. In sede di decisione su opposizione del 15 aprile 2019 (doc. 234) e nella risposta di causa (doc. III) l’amministrazione ha precisato che, se si volesse fare capo al livello 2 anziché al livello 1 per determinare il reddito da valido dell’assicurato (come richiesto dal suo patrocinatore), essendo il ricorrente a beneficio di un diploma di geometria in Italia, anche per il guadagno post-infortunistico andrebbe fatto riferimento al profilo superiore (STF 8C_423/2015 del 16 novembre 2016). In sede di risposta di causa (doc. III), l’CO 1 ha ribadito quanto precede. Va in primo luogo constatato che l’assicuratore non ha fatto capo ai dati salariali risultati dalle DPL, e ciò “ per evitare un differente metodo di calcolo che mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap salariale (parallelismo) ", posto che il reddito da valido è stato determinato in applicazione dei dati salariali statistici (doc. 219). Questo Tribunale condivide l’agire dell’amministrazione. Del resto, anche in una sentenza 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 4, l’Alta Corte ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai dati salariali statistici (in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. pure STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.7). Il TCA concorda con l’amministrazione nel ritenere che il reddito “da invalido” vada calcolato in applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1 2016, uomini, attività semplici e ripetitive, ma, considerato il bagaglio professionale e formativo dell’assicurato, ritiene maggiormente indicato applicare il livello di qualifica 2, così come poc’anzi effettuato per la determinazione del reddito “da valido”. Chiarito anche l’aspetto riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, sostituendo nel calcolo eseguito dall’CO 1 ai dati di cui alla tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. 219 incarto LAINF) quelli afferenti al livello di competenza 2 in attività semplici e ripetitive, risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'646.-. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'885.95 mensili oppure a fr. 70’631.40 per l'intero anno (fr. 5'885.95 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (70'631.40x101/100.6x100.5%; cfr. doc. 219 incarto LAINF) un reddito annuo di fr. 71'266.80. Questa Corte ritiene corretta, e può quindi fare propria, la riduzione sociale del 15% (peraltro neppure contestata dall’assicurato) riconosciuta dall’CO 1 in considerazione delle particolarità del caso, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3). Ne segue che il reddito da “invalido” di fr. 71'266.80, tenuto conto di una decurtazione sociale del 15% (ovvero di fr. 10'690.02), ammonta dunque a fr. 60'576.78. Il "reddito da invalido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi, a fr. 60'576.78. 2.11.   Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 60'576.78 con il relativo reddito da valido di fr. 74'002.09, si ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 18% ([74'002.09 - 60'576.78] x 100 : 74'002.9 = 18.14% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121). L’assicurato ha quindi diritto ad una rendita di invalidità del 18% (e non del 17%, così come deciso dall’amministrazione) a far tempo dal 1° febbraio 2018. In queste condizioni, il ricorso interposto dall’assicurato va parzialmente accolto. 2.12.   Da ultimo, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove (in parti-colare, all'audizione testimoniale di svariati testi richiesta dal patrocinatore dell’insorgente: cfr. doc. I), ritenendo la situazione sufficientemente chiarita. L'incarto della CO 1 è stato versato agli atti con la risposta di causa (cfr. consid. 1.5). 2.13.   Parzialmente vincente in causa, l’assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto a ripetibili parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA), quantificate in fr. 1'200.-.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2019.61

PC/sc

Lugano

8 maggio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 maggio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 aprile 2019 emanata da

CO 1rappr. da:   RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

2.9.   Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che“(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situavasoltanto leggermentesotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2; STCA 32.2018.52 del 12 novembre 2018, consid. 2.6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti