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35.2019.48

Infortunio (con ricaduta) al ginocchio destro. Diniego rnedita LAINF (grado di invaldità: 8%) confermato. Calcolo economico: anno 2019. Assicurato disoccupato a causa di ristrutturazioni interne. Deduzione sociale del 10%

Ticino · 2019-10-16 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pureSTF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),è da ritenere dimostrato,secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE 2012 insoweit nichts entgegen.”).Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insor-gente a far tempo dal 21 agosto 1989 presso la ditta __________ di __________ (dapprima in qualità riparatore __________ ed, in seguito, quale “responsabile tecnico addetto al servizio alla clientela”, attività composta per ca. il 20% di lavori logistici/amministrativi e per circa l’80% di lavori tecnici veri e propri; cfr. doc. 32 fascicolo n. 1) e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 165 n. fascicolo 1), il TCA ritiene che, a ragione, l’amministrazione abbia utilizzato, nel caso concreto, la tabella TA 12016,ramo 31-33 "fabbr. Mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.6 ore e aggiornato al 2019. Questo aspetto non è peraltro stato contestato.Utilizzando i dati forniti dalla tabellaRSS 2016TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nelramo31-33 "fabbr. mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine",avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'242.-. Riportando questo dato su 41.6 ore, esso ammonta a fr. 5'451.68 mensili oppure a fr. 65'420.16 per l'intero anno (fr. 5'451.68 x 12),ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Da notare che, per quanto riguarda l’aggiornamento ditale dato nominalmente al 2019,anno di inizio dell’eventuale rendita, deve essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del 104,4 nel 2016 e del 105,3 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel 2018 a fr. 65'984.12 (65'420.16 x 105,3/104,4). Nel 2019 il reddito da valido ammonta a fr. 66'314.04 (fr. 65'984.12 a cui si aggiunge 0,5% quale ultima stima trimestrale a disposizione).Il precitato dato è leggermente inferiore rispetto a quello di 66’405.- determinato dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il 2018 e 2019 lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione (doc. 165 fascicolo n. 1).Il TCA osserva che anche volendo prendere in considerazione l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato - ovvero il “reddito da valido” di fr. 66'405.- fissato dall’amministrazione - l’assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio, visto che il grado di invalidità non raggiunge in ogni caso  la soglia pensionabile del 10% (cfr. consid. 2.11).Il "reddito da valido" per il 2019 è, pertanto, fissato in fr. 66'405.-.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che“(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2019.48

PC/DC/sc

Lugano

16 ottobre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 marzo 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

in ordine

nel merito

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7.   Nella concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel rapporto del 18 dicembre 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore,e quindinella materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.5.) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che ha posto un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un lavoro per lo più leggero e sedentario -  non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione medico legale del 9 febbraio 2019 (completata da quella del 29 marzo 2019) del dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, specialista in igiene e medicina preventiva a __________ (__________) non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto allestito il 18 dicembre 2018 dal dr. med. __________, con espresso riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata dal precitato medico _____________, come pure dell'esigibilità posta dal medesimo specialista che peraltro vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.D'altra parte la valutazione (del 9 febbraio e del 29 marzo 2019) dello specialista consultato privatamente dall'assicurato, seppur divergente per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.Nell'approfonditoapprezzamento medico del 21 febbraio 2019, il dr. med. __________ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione si differenzia da quella del dr. med. __________ confermando con considerazioni puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 18 dicembre 2018.In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico __________ nel caso di specie.L’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo proposito, STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.3.3, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid. 2.4.5, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.45 del 21 febbraio 2019, consid. 2.9.4 e rinvii ivi citati, confermata con STF 8C_211/2019 del 14 agosto 2019).Va ricordatoche, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pureSTF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),è da ritenere dimostrato,secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),che RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________, dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e rendimento 100%).Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V 295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE 2012 insoweit nichts entgegen.”).Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insor-gente a far tempo dal 21 agosto 1989 presso la ditta __________ di __________ (dapprima in qualità riparatore __________ ed, in seguito, quale “responsabile tecnico addetto al servizio alla clientela”, attività composta per ca. il 20% di lavori logistici/amministrativi e per circa l’80% di lavori tecnici veri e propri; cfr. doc. 32 fascicolo n. 1) e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 165 n. fascicolo 1), il TCA ritiene che, a ragione, l’amministrazione abbia utilizzato, nel caso concreto, la tabella TA 12016,ramo 31-33 "fabbr. Mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine", livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.6 ore e aggiornato al 2019. Questo aspetto non è peraltro stato contestato.Utilizzando i dati forniti dalla tabellaRSS 2016TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1) nelramo31-33 "fabbr. mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine",avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'242.-. Riportando questo dato su 41.6 ore, esso ammonta a fr. 5'451.68 mensili oppure a fr. 65'420.16 per l'intero anno (fr. 5'451.68 x 12),ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Da notare che, per quanto riguarda l’aggiornamento ditale dato nominalmente al 2019,anno di inizio dell’eventuale rendita, deve essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del 104,4 nel 2016 e del 105,3 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel 2018 a fr. 65'984.12 (65'420.16 x 105,3/104,4). Nel 2019 il reddito da valido ammonta a fr. 66'314.04 (fr. 65'984.12 a cui si aggiunge 0,5% quale ultima stima trimestrale a disposizione).Il precitato dato è leggermente inferiore rispetto a quello di 66’405.- determinato dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017, aggiungendo per il 2018 e 2019 lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a disposizione (doc. 165 fascicolo n. 1).Il TCA osserva che anche volendo prendere in considerazione l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato - ovvero il “reddito da valido” di fr. 66'405.- fissato dall’amministrazione - l’assicurato non ne trarrebbe alcun beneficio, visto che il grado di invalidità non raggiunge in ogni caso  la soglia pensionabile del 10% (cfr. consid. 2.11).Il "reddito da valido" per il 2019 è, pertanto, fissato in fr. 66'405.-.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che“(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti