Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a unIMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dellassicurazione per linvalidità si sono conclusi(cfr.DTF 134 V 109consid.4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dellAI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute della ricorrente.
Assodato dunque che allamministrazione non può essere rimproveratodi averprematuramentechiuso la pratica,si pone la questione di sapere se lesame delladeguatezza deve avvenire in base allaprassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai colpi di frusta e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
Questa Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione dellevento infortunistico del maggio 2011, lassicurata ha riportato, in particolare, unalesione cerebrale traumatica lieve(Mild Traumatic Brain Injury; su questo aspetto si veda la STCA35.2013.89, consid. 2.10), di modo che, già per questa ragione, il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti allevoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).
Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:
Da parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, lincidente della circolazione nel quale unassicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dellemitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anchessa cresciuta in giudicato).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con linfortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere ladeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure lintervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta lesistenza del nesso causale adeguato.
Nellinfortuniodel maggio 2011, lassicurata ha riportato un trauma cranico lieve e contusioni a livello del ginocchio destro e della spalla sinistra. Nel prosieguo, ella ha presentato in particolare delle cefalee, risultate prive di sostrato organico, come pure una problematica psichica che, nel decorso, ha assunto unimportanza sempre più marcata.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4),non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, lagopuntura, la terapia cranio-sacrale, losteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale concommotio cerebrie contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. LAlta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e lulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delleesigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. Lassunzione di molti medicamenti e lesecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, lassicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr.STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dallinsorgente dopo il 30 gennaio 2013, non costituivano più una conseguenza adeguata dellevento infortunistico occorsole il 9 maggio 2011. Se ne deduce quindi che lassicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 31 gennaio 2013.
Facendo difetto ladeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa allesistenza delnesso di causalità naturaletra linfortunio e il danno alla salute(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).
2.11. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dellassistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dellavv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 1).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2019.2
MM/DC/sc
Lugano
29 maggio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 novembre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
2.8. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie,questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la sintomatologia presentata da RI 1 al momento della chiusura del caso da parte dellassicuratore convenuto,non correlava con un danno infortunisticooggettivabile. In effetti, da un lato, la perizia elaborata dallo psichiatra dott. __________ ha permesso di stabilire che le turbe psichichenonsono espressione di un danno organico presente a livello cerebrale. Dallaltro, tanto il dott. __________ quanto il dott. __________ sono giunti alla conclusione che i disturbi neurologici, in primo luogo le cefalee, non presentano un sostrato organico oggettivabile.
In tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso,in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha precisato che reperti clinici qualimiogelosi,dolori alla digitopressione del collooppurelimitazioni nella mobilità del rachide cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
LAlta Corte ha, altresì, statuito che nemmeno lecefaleecostituiscono la prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II) dellaInternational Headache Society(cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda pure la DTF 140 V 290).
2.9.In assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella presente fattispecie (si veda il consid. 2.8.), occorre effettuare un esame specifico delladeguatezza.
Secondo la giurisprudenza federale, lesame delladeguatezza del legame causale può però avvenire, al più presto, quandolassicuratore contro gli infortuni, in virtù dellart. 19 cpv. 1 LAINF, è tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità e a unIMI). Tale momento è dato quando dalla continuazione della cura medica non vi è più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali provvedimenti integrativi dellassicurazione per linvalidità si sono conclusi(cfr.DTF 134 V 109consid.4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dellAI, motivo per cui è determinante il momento in cui si è stabilizzato lo stato di salute della ricorrente.
Assodato dunque che allamministrazione non può essere rimproveratodi averprematuramentechiuso la pratica,si pone la questione di sapere se lesame delladeguatezza deve avvenire in base allaprassi sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai colpi di frusta e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).
Questa Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione dellevento infortunistico del maggio 2011, lassicurata ha riportato, in particolare, unalesione cerebrale traumatica lieve(Mild Traumatic Brain Injury; su questo aspetto si veda la STCA35.2013.89, consid. 2.10), di modo che, già per questa ragione, il nesso di causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti allevoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr. STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).
Dal rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:
Da parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media gravità in senso stretto, lincidente della circolazione nel quale unassicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo vertebrale di L4, nonché una contusione dellemitorace sinistro (cfr. STCA 35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato; si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anchessa cresciuta in giudicato).
In tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con linfortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid. 2.5. Per ammettere ladeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure lintervento di più criteri.
In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti almenotredei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta lesistenza del nesso causale adeguato.
Nellinfortuniodel maggio 2011, lassicurata ha riportato un trauma cranico lieve e contusioni a livello del ginocchio destro e della spalla sinistra. Nel prosieguo, ella ha presentato in particolare delle cefalee, risultate prive di sostrato organico, come pure una problematica psichica che, nel decorso, ha assunto unimportanza sempre più marcata.
Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Ora, conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF8C_507/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4),non fanno parte della cura medica ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la chiropratica, lagopuntura, la terapia cranio-sacrale, losteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF8C_726/2010 del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato, vittima di un incidente stradale concommotio cerebrie contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. LAlta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale e lulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la prassi pone delleesigenze decisamente più elevate.
Anche il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione. Lassunzione di molti medicamenti e lesecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie, lassicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità lavorativa (cfr.STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5e 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 5.4).
In esito a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dallinsorgente dopo il 30 gennaio 2013, non costituivano più una conseguenza adeguata dellevento infortunistico occorsole il 9 maggio 2011. Se ne deduce quindi che lassicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo obbligo a prestazioni a contare dal 31 gennaio 2013.
Facendo difetto ladeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa allesistenza delnesso di causalità naturaletra linfortunio e il danno alla salute(cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).
2.11. Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dellassistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dellavv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 1).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti