opencaselaw.ch

35.2018.97

Entità della rendita di invalidità calcolata dall'amministrazione in maniera non corretta.Nel caso di specie,giustificato applicare al reddito da invalido una riduzione percentuale (del resto già riconosciuta in precedenza) per la necessità di svolgere solo attività leggere adeguate al 70%

Ticino · 2018-12-13 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178

),

emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli

uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr.

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF

142 V 178, consid. 2.5.7

) di 40 ore

settimanali nel

settore privato

(circa

la rilevanza delle

condizioni salariali nel

settore privato

, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),

corrisponde

ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “

Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique

”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr.

63’744

:

40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98

del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico,

l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute

al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46’517

(

fr. 66'453

ridotti del 30%

).

2.8.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4 Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

In

una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali

delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di

assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito

da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126

V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir

d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première

instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit

(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également

à l'opportunité de la décision administrative

("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision

en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle

que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas

été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances

sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à

celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à

faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75

consid.

E. 4.2

[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu

de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid.

5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]

”). Con sentenza

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo

concetto (“

[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il

25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della

ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI -  e ritenuto corretto dal

Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due

volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già

solo per questo motivo non merita accoglimento […]

”).

Nel

caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53)

e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte

di una capacità lavorativa residua del 75% dell’interessato nello svolgimento

di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato

una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”.

Dopo che, conformemente a

quanto ordinato dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2015.12 del 30 settembre

2015, il dr. __________ ha attestato, tenuto conto di

tutti i disturbi

di natura infortunistica, una capacità lavorativa globale dell’assicurato del

70% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali, CO 1 ha, invece, ritenuto di non dovere (più) applicare

al reddito da invalido  una deduzione per circostanze particolari.

La

patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale modo di procedere

dell’amministrazione, ritenendo del tutto giustificata una riduzione

percentuale del 5% (cfr. doc. I).

A tale

proposito, nella risposta di causa il patrocinatore dell’assicuratore infortuni

ha rilevato che “la circostanza di avere tenuto conto di un fattore personale

in precedenza non garantisce l’applicazione, sistematica, di detto fattore pro

futuro”, aggiungendo che “nella valutazione della capacità lavorativa del 70%

in attività adeguate, sia il dr. __________, sia il dr. __________, tengono già

conto delle varie limitazioni fisiche (infatti entrambi parlano di diminuzione

del rendimento sull’arco di una giornata). Inoltre i due medici non indicano

ulteriori limitazioni da tenere in considerazione. Di conseguenza, applicando

un’ulteriore deduzione del 5% alla già ridotta capacità lavorativa del 70%, si

andrebbe ad accordare una doppia riduzione” (doc. V).

Le argomentazioni sviluppate

dall’assicuratore LAINF non possono essere fatte proprie dal TCA.

Al di là delle

considerazioni espresse dal legale di CO 1 a proposito del fatto che le

deduzioni concesse in passato non rappresentano un diritto acquisito - ma in

questo caso non si tratta di una deduzione riconosciuta per un passato

infortunio, bensì della riduzione applicata nella precedente decisione del

21 novembre 2014,

poi annullata dal TCA per eseguire nuovi

accertamenti, a seguito dei quali è stata emanata la decisione oggetto della

presente vertenza – questo Tribunale

ritiene che le limitazioni

funzionali presentate dall’interessato anche nello svolgimento di un’attività

adeguata giustifichino l’applicazione di una deduzione percentuale (cfr. STF

9C_690/2016

del 27 aprile 2017).

Ciò non

costituisce, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante de

ll’CO

1, una “doppia riduzione”, dato che la deduzione in questione non concerne la diminuzione

di rendimento dell’assicurato, la quale, essendo già stata considerata dal

profilo medico nella determinazione della capacità lavorativa residua

dell’interessato, non può poi ovviamente venire nuovamente conteggiata quale

riduzione supplementare (cfr., fra le tante, STF 9

C_833/2017 del

20 aprile 2018).

Essa riguarda, invece, un

altro criterio ammesso dalla

giurisprudenza

federale per giustificare una riduzione del reddito da invalido, ossia quello

delle affezioni invalidanti.

Nel

caso di specie, di

fatti, l’assicurato, a seguito dei suoi

disturbi, può sì svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive e con

la riduzione del rendimento indicata dal profilo medico, ma, diversamente da

altri assicurati, con in aggiunta anche il rispetto di determinate ulteriori

limitazioni funzionali (che attengono alla posizione prevalentemente

sedentaria, ma con possibilità di alzarsi per cambiare posizione e muoversi un

po’, oltre che a restrizioni concernenti il polso e la mano destra).

Alla luce di

quanto appena esposto,

tenuto conto dell’insieme

delle circostanze,

il TCA reputa quindi adeguato applicare al

reddito da invalido una riduzione percentuale del 5%, come peraltro già

riconosciuto da CO 1 nella precedente decisione del 21 novembre 2014, a fronte

di una capacità lavorativa in attività leggere adeguate a quel momento del 75%.

Tale

soluzione, del resto, si impone tanto più che, come pertinentemente rilevato dal

patrocinatore del ricorrente, alla medesima conclusione è giunto il TCA nella

vertenza in ambito AI sfociata nella sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018,

cresciuta incontestata in giudicato, con la quale questa Corte ha  approvato la

riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da invalido dall’Ufficio AI

per tenere conto della possibilità per l’interessato di svolgere unicamente

attività leggere (cfr. sentenza citata, consid. 2.8.2., pag. 16).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr

.

66'453, ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44’191.25.

Confrontando ora questo dato con

l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79’936 (consid. 2.5.),

risulta un grado di invalidità del 44.72%

arrotondato al 45%

secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41)

.

Di conseguenza, RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del

45% a partire dal 1° ottobre 2014, come opportunamente richiesto dal suo

patrocinatore, e non del 42% come indicato nella decisione su opposizione

impugnata.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

E. 6 p. 81).” Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid.

E. 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46’517 (fr. 66'453ridotti del 30%).

2.8.Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). ()"

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6 p. 81).”

Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid.4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid.5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI -  e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Nel caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53) e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte di una capacità lavorativa residua del 75% dell’interessato nello svolgimento di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr.66'453, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44’191.25.Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79’936 (consid. 2.5.),risulta un grado di invalidità del 44.72%arrotondato al 45%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2018.97

cr

Lugano

13 dicembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 agosto 2018 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

1.8.   Con decisione 24 novembre 2017 (doc. 67), l’assicuratore contro gli infortuni, fondandosi sulla valutazione degli atti eseguita il 27 aprile 2017 dal dr. __________, preso atto di una capacità lavorativa dell’interessato del 70% in attività adatte, ha confermato un grado d’invalidità del 42% (doc. 67).

A seguito dell’opposizione del 30 dicembre 2017 interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 70) e dopo avere predisposto una visita peritale a cura dello stesso dr. __________ (doc. 76), in data 20 agosto 2018 CO 1 ha confermato l’attribuzione a favore dell’interessato di una rendita di invalidità del 42% (doc. A).

1.9.   In ambito AI, con sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale l’Ufficio AI, basandosi sulle risultanze peritali di una perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM - la quale ha riconosciuto un miglioramento dello stato di salute dell’interessato, da considerare totalmente inabile al lavoro nell’abituale professione, ma abile al lavoro al 50% in attività adeguate (cfr. doc. 64) - ha ridotto da intera a mezza la rendita di invalidità spettante all’assicurato a partire dal1° ottobre 2017, in virtù di un grado di invalidità del 57%.

in diritto

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr.63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46’517 (fr. 66'453ridotti del 30%).

2.8.Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). ()"

In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6 p. 81).”

Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid.4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid.5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto (“[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione – tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI -  e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento […]”).

Nel caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53) e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte di una capacità lavorativa residua del 75% dell’interessato nello svolgimento di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”.

Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr.66'453, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44’191.25.Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79’936 (consid. 2.5.),risulta un grado di invalidità del 44.72%arrotondato al 45%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti