Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178
),
emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli
uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr.
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF
142 V 178, consid. 2.5.7
) di 40 ore
settimanali nel
settore privato
(circa
la rilevanza delle
condizioni salariali nel
settore privato
, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.),
corrisponde
ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “
Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique
”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr.
63’744
:
40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98
del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico,
l’assicurato può esercitare un’attività adeguata alle sue condizioni di salute
al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46’517
(
fr. 66'453
ridotti del 30%
).
2.8.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4 Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
In
una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali
delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di
assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito
da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126
V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première
instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit
(y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également
à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision
en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas
été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75
consid.
E. 4.2 “
[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu
de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de
service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126
V 75 consid.
5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30
avril 2012 consid. 4.2.1). […]
”). Con sentenza
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo
concetto (“
[…] La deduzione va valutata complessivamente – e non
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione –
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il
25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, l’agire della
ricorrente che è partita dal 10% stabilito dall’UAI - e ritenuto corretto dal
Tribunale cantonale – cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due
volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già
solo per questo motivo non merita accoglimento […]
”).
Nel
caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53)
e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte
di una capacità lavorativa residua del 75% dell’interessato nello svolgimento
di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato
una riduzione del 5% “per circostanze personali e professionali”.
Dopo che, conformemente a
quanto ordinato dal TCA nella sentenza di rinvio 35.2015.12 del 30 settembre
2015, il dr. __________ ha attestato, tenuto conto di
tutti i disturbi
di natura infortunistica, una capacità lavorativa globale dell’assicurato del
70% nello svolgimento di attività leggere adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali, CO 1 ha, invece, ritenuto di non dovere (più) applicare
al reddito da invalido una deduzione per circostanze particolari.
La
patrocinatrice dell’assicurato ha contestato tale modo di procedere
dell’amministrazione, ritenendo del tutto giustificata una riduzione
percentuale del 5% (cfr. doc. I).
A tale
proposito, nella risposta di causa il patrocinatore dell’assicuratore infortuni
ha rilevato che “la circostanza di avere tenuto conto di un fattore personale
in precedenza non garantisce l’applicazione, sistematica, di detto fattore pro
futuro”, aggiungendo che “nella valutazione della capacità lavorativa del 70%
in attività adeguate, sia il dr. __________, sia il dr. __________, tengono già
conto delle varie limitazioni fisiche (infatti entrambi parlano di diminuzione
del rendimento sull’arco di una giornata). Inoltre i due medici non indicano
ulteriori limitazioni da tenere in considerazione. Di conseguenza, applicando
un’ulteriore deduzione del 5% alla già ridotta capacità lavorativa del 70%, si
andrebbe ad accordare una doppia riduzione” (doc. V).
Le argomentazioni sviluppate
dall’assicuratore LAINF non possono essere fatte proprie dal TCA.
Al di là delle
considerazioni espresse dal legale di CO 1 a proposito del fatto che le
deduzioni concesse in passato non rappresentano un diritto acquisito - ma in
questo caso non si tratta di una deduzione riconosciuta per un passato
infortunio, bensì della riduzione applicata nella precedente decisione del
21 novembre 2014,
poi annullata dal TCA per eseguire nuovi
accertamenti, a seguito dei quali è stata emanata la decisione oggetto della
presente vertenza – questo Tribunale
ritiene che le limitazioni
funzionali presentate dall’interessato anche nello svolgimento di un’attività
adeguata giustifichino l’applicazione di una deduzione percentuale (cfr. STF
9C_690/2016
del 27 aprile 2017).
Ciò non
costituisce, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal rappresentante de
ll’CO
1, una “doppia riduzione”, dato che la deduzione in questione non concerne la diminuzione
di rendimento dell’assicurato, la quale, essendo già stata considerata dal
profilo medico nella determinazione della capacità lavorativa residua
dell’interessato, non può poi ovviamente venire nuovamente conteggiata quale
riduzione supplementare (cfr., fra le tante, STF 9
C_833/2017 del
20 aprile 2018).
Essa riguarda, invece, un
altro criterio ammesso dalla
giurisprudenza
federale per giustificare una riduzione del reddito da invalido, ossia quello
delle affezioni invalidanti.
Nel
caso di specie, di
fatti, l’assicurato, a seguito dei suoi
disturbi, può sì svolgere delle attività leggere, semplici e ripetitive e con
la riduzione del rendimento indicata dal profilo medico, ma, diversamente da
altri assicurati, con in aggiunta anche il rispetto di determinate ulteriori
limitazioni funzionali (che attengono alla posizione prevalentemente
sedentaria, ma con possibilità di alzarsi per cambiare posizione e muoversi un
po’, oltre che a restrizioni concernenti il polso e la mano destra).
Alla luce di
quanto appena esposto,
tenuto conto dell’insieme
delle circostanze,
il TCA reputa quindi adeguato applicare al
reddito da invalido una riduzione percentuale del 5%, come peraltro già
riconosciuto da CO 1 nella precedente decisione del 21 novembre 2014, a fronte
di una capacità lavorativa in attività leggere adeguate a quel momento del 75%.
Tale
soluzione, del resto, si impone tanto più che, come pertinentemente rilevato dal
patrocinatore del ricorrente, alla medesima conclusione è giunto il TCA nella
vertenza in ambito AI sfociata nella sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018,
cresciuta incontestata in giudicato, con la quale questa Corte ha approvato la
riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da invalido dall’Ufficio AI
per tenere conto della possibilità per l’interessato di svolgere unicamente
attività leggere (cfr. sentenza citata, consid. 2.8.2., pag. 16).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr
.
66'453, ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44’191.25.
Confrontando ora questo dato con
l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79’936 (consid. 2.5.),
risulta un grado di invalidità del 44.72%
arrotondato al 45%
secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41)
.
Di conseguenza, RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità del
45% a partire dal 1° ottobre 2014, come opportunamente richiesto dal suo
patrocinatore, e non del 42% come indicato nella decisione su opposizione
impugnata.
Il ricorso merita pertanto accoglimento.
E. 6 p. 81).” Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid.
E. 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, lassicurato può esercitare unattività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46517 (fr. 66'453ridotti del 30%).
2.8.Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite lutilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dellautorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso leccesso e labuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente allesame di adeguatezza della decisione amministrativa (Angemessenheits-kontrolle). In tale contesto lesame verte sulla questione di sapere se unaltra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dallautorità nellambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dellassicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dallUAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nellesercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare a causa dellininfluenza del calcolo per lesito della valutazione il giudizio dellistanza precedente. Lapplicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). ()"
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6 p. 81).
Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete (consid.4.2 [ ] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid.5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). [ ]). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto ([ ] La deduzione va valutata complessivamente e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, lagire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dallUAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento [ ]).
Nel caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53) e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte di una capacità lavorativa residua del 75% dellinteressato nello svolgimento di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato una riduzione del 5% per circostanze personali e professionali.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr.66'453, ritenuta unesigibilità dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dellinsorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44191.25.Confrontando ora questo dato con lammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79936 (consid. 2.5.),risulta un grado di invalidità del 44.72%arrotondato al 45%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2018.97
cr
Lugano
13 dicembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
1.8. Con decisione 24 novembre 2017 (doc. 67), lassicuratore contro gli infortuni, fondandosi sulla valutazione degli atti eseguita il 27 aprile 2017 dal dr. __________, preso atto di una capacità lavorativa dellinteressato del 70% in attività adatte, ha confermato un grado dinvalidità del 42% (doc. 67).
A seguito dellopposizione del 30 dicembre 2017 interposta dallavv. RA 1 per conto dellassicurato (doc. 70) e dopo avere predisposto una visita peritale a cura dello stesso dr. __________ (doc. 76), in data 20 agosto 2018 CO 1 ha confermato lattribuzione a favore dellinteressato di una rendita di invalidità del 42% (doc. A).
1.9. In ambito AI, con sentenza 32.2017.145 del 23 aprile 2018, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha confermato la correttezza della decisione con la quale lUfficio AI, basandosi sulle risultanze peritali di una perizia pluridisciplinare eseguita dal SAM - la quale ha riconosciuto un miglioramento dello stato di salute dellinteressato, da considerare totalmente inabile al lavoro nellabituale professione, ma abile al lavoro al 50% in attività adeguate (cfr. doc. 64) - ha ridotto da intera a mezza la rendita di invalidità spettante allassicurato a partire dal1° ottobre 2017, in virtù di un grado di invalidità del 57%.
in diritto
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr.63744: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza, da un punto di vista medico, lassicurato può esercitare unattività adeguata alle sue condizioni di salute al 70%, il reddito statistico citato va ridotto del 30% e ammonta a fr. 46517 (fr. 66'453ridotti del 30%).
2.8.Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite lutilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dellautorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso leccesso e labuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente allesame di adeguatezza della decisione amministrativa (Angemessenheits-kontrolle). In tale contesto lesame verte sulla questione di sapere se unaltra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dallautorità nellambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dellassicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dallUAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nellesercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare a causa dellininfluenza del calcolo per lesito della valutazione il giudizio dellistanza precedente. Lapplicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). ()"
In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid.6 p. 81).
Va poi rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete (consid.4.2 [ ] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid.5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). [ ]). Con sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1 il TF ha ribadito questo concetto ([ ] La deduzione va valutata complessivamente e non separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/aa in fine pag. 80). Di conseguenza, lagire della ricorrente che è partita dal 10% stabilito dallUAI - e ritenuto corretto dal Tribunale cantonale cui ha aggiunto separatamente in modo schematico per due volte il 5% è contrario a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dunque già solo per questo motivo non merita accoglimento [ ]).
Nel caso di specie CO 1, nella precedente decisione del 19 settembre 2014 (doc. 53) e successiva decisione su opposizione del 21 novembre 2014 (doc. 58), a fronte di una capacità lavorativa residua del 75% dellinteressato nello svolgimento di attività leggere adeguate alle sue limitazioni funzionali, aveva applicato una riduzione del 5% per circostanze personali e professionali.
Procedendo quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr.66'453, ritenuta unesigibilità dal profilo medico del 70% e applicando una riduzione del 5%, il reddito ipotetico dellinsorgente ammonterebbe, quindi, a fr. 44191.25.Confrontando ora questo dato con lammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79936 (consid. 2.5.),risulta un grado di invalidità del 44.72%arrotondato al 45%secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti