Sachverhalt
forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid.2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che lassicuratore resistente ha fondato la decisione di considerare lassicurato abile al lavoro in misura completa dal 1° febbraio 2018, sul parere espresso in proposito dal proprio medico di circondario.
Lassicurato è stato, in effetti, visitato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, in data 20 e 22 dicembre 2017. Con valutazione blitz del 27 dicembre 2017, il fiduciario ha posto la diagnosi principale di lieve lombalgia e lievi disturbi funzionali al piede sinistro dopo contusione del piede sinistro e della colonna lombosacrale il 15.10.2017 ICD10-S30, ICD10-S90, concludendo che linteressato è abile al lavoro come cameriere in misura del 50% dal 1.1.2018 e in misura del 100% dal 1.2.2018 (doc. III/6, pag. 6).
Dopo che, in sede di opposizione, lassicurato ha contestato tali conclusioni trasmettendo documentazione medica attestante la continuazione della propria inabilità lavorativa al di là della data indicata dallamministrazione, per ragioni mediche derivanti dallinfortunio, lassicuratore LAINF ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione.
Questultimo, tramite valutazione medica del 26 giugno 2018, ha ribadito la propria precedente posizione, rilevando in particolare che lesame neurologico eseguito il 3 maggio 2018 presso il Servizio di neurochirurgia non ha confermato una compressione radicolare alla colonna lombosacrale e che anche la dolenzia al tallone non viene valutata come tipica per una radiculopatia.
Tenuto conto di tali elementi, rilevato che in caso di contusioni della colonna lombosacrale senza segni neurologici viene postulata unincapacità lavorativa del 100% per un mese e del 50% per una settimana per lavori fisici, con al massimo una durata del trattamento di 4 mesi, il dr. __________ ha confermato di ritenere lassicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni allamministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui allart. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio laffidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6.Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dellamministrazione.
Dagli atti allincarto, infatti, emerge una netta divergenza di opinione tra il medico fiduciario dellassicuratore LAINF, da una parte, e i medici consultati dallinteressato, dallaltra, riguardo allorigine dei disturbi dellinteressato.
Come già riassunto al consid. 2.4., il TCA rileva, infatti, che il dr. __________, presa visione della valutazione del 3 maggio 2018 eseguita presso il Servizio __________ (nella quale non emergevano chiari segni di compressione radicolare), con apprezzamento del 26 giugno 2018 aveva escluso unorigine radicolare dei disturbi dellinteressato, confermando la propria precedente opinione riguardo ad una ritrovata piena capacità lavorativa dellinteressato a decorrere dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
Di tuttaltro avviso il dr. __________, il quale, con referto del 5 ottobre 2018, ha invece ricondotto i disturbi dellassicurato ad un sospetto dolore radicolare L5 a sinistra, rilevando come a suo parere i dolori lombari e al piede sinistro che affliggono linteressato corrispondono ad un coinvolgimento della radice L5 a sinistra traumatizzata al momento della caduta dalle scale (doc. VII/1).
Il dr. __________ ha sottolineato come la propria tesi risulti avvalorata dagli esiti dellesame ENMG del 7 settembre 2018.
Dal referto concernente lesame di elettroneuromiografia (ENMG) in questione, richiamato dal TCA in corso di causa (cfr. doc. XV/E), risulta che lesame allago mostra un tracciato che corrobora la diagnosi di radicolopatia L5 a sinistra, che è confortata da una risonanza lombare nativa effettuata nel mese di febbraio scorso, in cui veniva mostrata una stenosi foraminale bilaterale maggiore a sinistra, con impingement su entrambe le radici L5 (doc. XV/E).
2.7. Lassicurato ha chiesto di essere posto al beneficiodellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Loggetto della lite è la questione di sapere se lIstituto assicuratore convenuto era legittimato a ritenere linsorgente completamente abile al lavoro (e, di conseguenza, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni sanitarie) dal 1° febbraio 2018, oppure no.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e lassicurato può pretendere una rendita dinvalidità (sempre che presenti unincapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui allart. 21 LAINF e soltanto se lassicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta allassicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
LAlta Corte ha inoltre precisato che la questione del sensibile miglioramento di cui allart. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dellentità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui questultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta lart. 6 LPGA, èconsiderata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo dattività abituale.In caso dincapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in unaltra professione o campo dattività.
Lentità dellincapacità lavorativa (e, quindi, il diritto allindennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che lassicurato èconcretamentechiamato a compiere nellesercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle dincapacità al guadagno e dinvalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dellassicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid.2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che lassicuratore resistente ha fondato la decisione di considerare lassicurato abile al lavoro in misura completa dal 1° febbraio 2018, sul parere espresso in proposito dal proprio medico di circondario.
Lassicurato è stato, in effetti, visitato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, in data 20 e 22 dicembre 2017. Con valutazione blitz del 27 dicembre 2017, il fiduciario ha posto la diagnosi principale di lieve lombalgia e lievi disturbi funzionali al piede sinistro dopo contusione del piede sinistro e della colonna lombosacrale il 15.10.2017 ICD10-S30, ICD10-S90, concludendo che linteressato è abile al lavoro come cameriere in misura del 50% dal 1.1.2018 e in misura del 100% dal 1.2.2018 (doc. III/6, pag. 6).
Dopo che, in sede di opposizione, lassicurato ha contestato tali conclusioni trasmettendo documentazione medica attestante la continuazione della propria inabilità lavorativa al di là della data indicata dallamministrazione, per ragioni mediche derivanti dallinfortunio, lassicuratore LAINF ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione.
Questultimo, tramite valutazione medica del 26 giugno 2018, ha ribadito la propria precedente posizione, rilevando in particolare che lesame neurologico eseguito il 3 maggio 2018 presso il Servizio di neurochirurgia non ha confermato una compressione radicolare alla colonna lombosacrale e che anche la dolenzia al tallone non viene valutata come tipica per una radiculopatia.
Tenuto conto di tali elementi, rilevato che in caso di contusioni della colonna lombosacrale senza segni neurologici viene postulata unincapacità lavorativa del 100% per un mese e del 50% per una settimana per lavori fisici, con al massimo una durata del trattamento di 4 mesi, il dr. __________ ha confermato di ritenere lassicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni allamministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui allart. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio laffidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6.Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dellamministrazione.
Dagli atti allincarto, infatti, emerge una netta divergenza di opinione tra il medico fiduciario dellassicuratore LAINF, da una parte, e i medici consultati dallinteressato, dallaltra, riguardo allorigine dei disturbi dellinteressato.
Come già riassunto al consid. 2.4., il TCA rileva, infatti, che il dr. __________, presa visione della valutazione del 3 maggio 2018 eseguita presso il Servizio __________ (nella quale non emergevano chiari segni di compressione radicolare), con apprezzamento del 26 giugno 2018 aveva escluso unorigine radicolare dei disturbi dellinteressato, confermando la propria precedente opinione riguardo ad una ritrovata piena capacità lavorativa dellinteressato a decorrere dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
Di tuttaltro avviso il dr. __________, il quale, con referto del 5 ottobre 2018, ha invece ricondotto i disturbi dellassicurato ad un sospetto dolore radicolare L5 a sinistra, rilevando come a suo parere i dolori lombari e al piede sinistro che affliggono linteressato corrispondono ad un coinvolgimento della radice L5 a sinistra traumatizzata al momento della caduta dalle scale (doc. VII/1).
Il dr. __________ ha sottolineato come la propria tesi risulti avvalorata dagli esiti dellesame ENMG del 7 settembre 2018.
Dal referto concernente lesame di elettroneuromiografia (ENMG) in questione, richiamato dal TCA in corso di causa (cfr. doc. XV/E), risulta che lesame allago mostra un tracciato che corrobora la diagnosi di radicolopatia L5 a sinistra, che è confortata da una risonanza lombare nativa effettuata nel mese di febbraio scorso, in cui veniva mostrata una stenosi foraminale bilaterale maggiore a sinistra, con impingement su entrambe le radici L5 (doc. XV/E).
2.7. Lassicurato ha chiesto di essere posto al beneficiodellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 3 luglio 2018 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.6. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2018. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2018.77
cr
Lugano
28 gennaio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Loggetto della lite è la questione di sapere se lIstituto assicuratore convenuto era legittimato a ritenere linsorgente completamente abile al lavoro (e, di conseguenza, a dichiarare estinto il diritto alle prestazioni sanitarie) dal 1° febbraio 2018, oppure no.
Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura termina e lassicurato può pretendere una rendita dinvalidità (sempre che presenti unincapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle condizioni di cui allart. 21 LAINF e soltanto se lassicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta allassicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
LAlta Corte ha inoltre precisato che la questione del sensibile miglioramento di cui allart. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dellentità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui questultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.3. Secondo il già citato art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta lart. 6 LPGA, èconsiderata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo dattività abituale.In caso dincapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in unaltra professione o campo dattività.
Lentità dellincapacità lavorativa (e, quindi, il diritto allindennità giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che lassicurato èconcretamentechiamato a compiere nellesercizio della sua abituale professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p. 572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro, così come quelle dincapacità al guadagno e dinvalidità contenute nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dellassicurazione contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid.2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. Nella concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che lassicuratore resistente ha fondato la decisione di considerare lassicurato abile al lavoro in misura completa dal 1° febbraio 2018, sul parere espresso in proposito dal proprio medico di circondario.
Lassicurato è stato, in effetti, visitato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, in data 20 e 22 dicembre 2017. Con valutazione blitz del 27 dicembre 2017, il fiduciario ha posto la diagnosi principale di lieve lombalgia e lievi disturbi funzionali al piede sinistro dopo contusione del piede sinistro e della colonna lombosacrale il 15.10.2017 ICD10-S30, ICD10-S90, concludendo che linteressato è abile al lavoro come cameriere in misura del 50% dal 1.1.2018 e in misura del 100% dal 1.2.2018 (doc. III/6, pag. 6).
Dopo che, in sede di opposizione, lassicurato ha contestato tali conclusioni trasmettendo documentazione medica attestante la continuazione della propria inabilità lavorativa al di là della data indicata dallamministrazione, per ragioni mediche derivanti dallinfortunio, lassicuratore LAINF ha chiesto al dr. __________ una presa di posizione.
Questultimo, tramite valutazione medica del 26 giugno 2018, ha ribadito la propria precedente posizione, rilevando in particolare che lesame neurologico eseguito il 3 maggio 2018 presso il Servizio di neurochirurgia non ha confermato una compressione radicolare alla colonna lombosacrale e che anche la dolenzia al tallone non viene valutata come tipica per una radiculopatia.
Tenuto conto di tali elementi, rilevato che in caso di contusioni della colonna lombosacrale senza segni neurologici viene postulata unincapacità lavorativa del 100% per un mese e del 50% per una settimana per lavori fisici, con al massimo una durata del trattamento di 4 mesi, il dr. __________ ha confermato di ritenere lassicurato abile al lavoro al 100% a partire dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
2.5. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni allamministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui allart. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio laffidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare lintero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è lopinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6.Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti peritali specialistici, concordare con le conclusioni dellamministrazione.
Dagli atti allincarto, infatti, emerge una netta divergenza di opinione tra il medico fiduciario dellassicuratore LAINF, da una parte, e i medici consultati dallinteressato, dallaltra, riguardo allorigine dei disturbi dellinteressato.
Come già riassunto al consid. 2.4., il TCA rileva, infatti, che il dr. __________, presa visione della valutazione del 3 maggio 2018 eseguita presso il Servizio __________ (nella quale non emergevano chiari segni di compressione radicolare), con apprezzamento del 26 giugno 2018 aveva escluso unorigine radicolare dei disturbi dellinteressato, confermando la propria precedente opinione riguardo ad una ritrovata piena capacità lavorativa dellinteressato a decorrere dal 1° febbraio 2018 (doc. III/16).
Di tuttaltro avviso il dr. __________, il quale, con referto del 5 ottobre 2018, ha invece ricondotto i disturbi dellassicurato ad un sospetto dolore radicolare L5 a sinistra, rilevando come a suo parere i dolori lombari e al piede sinistro che affliggono linteressato corrispondono ad un coinvolgimento della radice L5 a sinistra traumatizzata al momento della caduta dalle scale (doc. VII/1).
Il dr. __________ ha sottolineato come la propria tesi risulti avvalorata dagli esiti dellesame ENMG del 7 settembre 2018.
Dal referto concernente lesame di elettroneuromiografia (ENMG) in questione, richiamato dal TCA in corso di causa (cfr. doc. XV/E), risulta che lesame allago mostra un tracciato che corrobora la diagnosi di radicolopatia L5 a sinistra, che è confortata da una risonanza lombare nativa effettuata nel mese di febbraio scorso, in cui veniva mostrata una stenosi foraminale bilaterale maggiore a sinistra, con impingement su entrambe le radici L5 (doc. XV/E).
2.7. Lassicurato ha chiesto di essere posto al beneficiodellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 3 luglio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.6. e decida di nuovo circa il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2018.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti