Assistente di cura affetta da neurodermatite in atopico polisensibilizzato. Rinvio ad amm. affinché accerti l'esistenza di un'esposizione prof. agli allergeni individuati e, se sì, disponga perizia per stabilire se il danno alla salute è imputabile al contatto con questi allergeni
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare
l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi dermatologici di
cui soffre l’assicurata, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF,
sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da
sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi sulla delega di
competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio
federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco esaustivo delle
sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati
lavori dall'altro.
Il rapporto di causalità
fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve
essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve
essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a
causare l'affezione.
Secondo la giurisprudenza,
l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la malattia è determinata
per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco
oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata
causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V
200 consid.
2a; RAMI 2000 U 398, p. 333 ss. consid. 3, RAMI
1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.).
2.4. Il
cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che sono, pure, considerate malattie
professionali le altre malattie di cui è provato siano state causate
esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività
professionale.
La legge prevede, dunque,
che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le
altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto
esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene
soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività
professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid.
2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109
consid.
3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 68).
Il TFA ha, poi, ancora
stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione
in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale
determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e
riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407,
RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Nella sentenza di cui alla
DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere se un'affezione
configura una malattia professionale ai sensi dell'
art. 9 cpv. 2 LAINF
è in primo
luogo una questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai
dati forniti dalla scienza medica emerga, a dipendenza della particolare natura
di una determinata affezione, che non può essere provato che essa sia
riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito
fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'
art. 9 cpv. 2 LAINF
.
L’Alta
Corte ha ancora ribadito questi principi in una sentenza 8C_73/2017 del 6
luglio 2017 consid. 2.2, rilevando in particolare quanto segue:
"
(…).
Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2
UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die
geforderte stark überwiegende (mehr als 75%ige) bis ausschliessliche berufliche
Verursachung vorliegt (
BGE 126 V 183
E. 4b S. 189). Angesichts
des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (
BGE 126 V 183
E. 4c S. 189) spielt es
indessen für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit
die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die
Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu
geben vermag. Wenn aufgrund medizinischer Forschungsergebnisse ein
Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines
bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann
schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im
Einzelfall aus. Oder mit anderen Worten: Sofern der Nachweis eines
qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75 %])
Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet
werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der
Gesamtbevölkerung, welche es ausschliesst, dass die eine bestimmte versicherte
Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden
betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im
Einzelfall aus. Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit
dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen)
Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar,
besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten
Kausalzusammenhanges im Einzelfall (
BGE 126 V 183
E. 4c S. 189 f.; Urteil
8C_507/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.2).“
2.5. Dalla decisione su
opposizione impugnata si evince che l’istituto assicuratore resistente per
negare la propria responsabilità ha fatto essenzialmente capo al parere del
proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH in medicina generale,
secondo il quale le allergie legate a certe sostanze (formaldeide, timerosal,
ecc.), concernono dei prodotti universali. Il nickel è parimenti il metallo più
presente nell’ambiente in generale. Pertanto, a suo avviso, la prevalenza
professionale, trattandosi oltretutto di una persona esercitante l’attività
assicurata soltanto nella misura del 40%, non raggiunge il 50% richiesto dalla
legge (cfr. doc. 3, p. 5 e doc. 4).
Agli atti figurano,
segnatamente, i rapporti del dott. __________, Caposervizio di allergologia e
immunologia clinica presso l’Ospedale __________ di __________.
Dal suo referto del 19
settembre 2016 si apprende che egli ha indagato l’assicurata durante il periodo
5 agosto – 16 settembre 2016 e che ha diagnosticato la presenza di una
dermatite atopica di probabile origine multifattoriale su componente
tossica-irritativa quando lavora a seguito dell’utilizzo di sostanze a pH acido
e basico e componente allergica da contatto su sensibilizzazione di tipo
tardivo a formaldeide, metilisotiazolinone, polyvidon-lod e softaman, di una
rinocongiuntivite allergica stagionale su sensibilizzazione di tipo I ai
pollini di graminacee, segale e piantaggine, di una sensibilizzazione di tipo I
all’epitelio di cane e di una possibile intolleranza all’istamina con
peggioramento del prurito cutaneo. In quella medesima sede, lo specialista ha
quindi riferito che la ricorrente “… lamenta una dermatite atopica con
probabile componente tossico-irritativa ed allergica da contatto, che dipende
dalla presenza o meno sul posto di lavoro. Le sensibilizzazioni tardive
spiegano il motivo per cui la paziente lamenta disturbi sempre il giorno
successivo al lavoro. Attualmente la paziente non lavora ed è pressoché
asintomatica tranne che per i suoi disturbi di rinocongiuntivite stagionale.
(…). Invio quindi copia di questa lettera anche al medico di fiducia della CO 1,
chiedendo di riesaminare il caso, in quanto ritengo che vi siano tutti i motivi
per riaprire un caso di infortunio professionale.” (doc. Q).
Con rapporto del 6 giugno
2017, lo stesso dott. __________ ha formulato alcune osservazioni a proposito del
contenuto della decisione su opposizione impugnata:
"
(…) Al
punto 2.4 il rapporto [recte: la decisione su opposizione, n.d.r.] cita “un
evento unico e, conseguentemente, un semplice rapporto di simultaneità non è
sufficiente. Infine, nella misura in cui la prova di una nozione di causalità
qualificata non risulti riferita dal profilo medico in modo generale,
l’ammissione della malattia professionale è esclusa”. Risposta: non ritengo si
tratti di un evento unico e simultaneo, bensì ripetuto su più mesi e durante e
dopo il lavoro in casa per anziani e confermato anche dalle visite presso il
medico curante Dr. __________, che ha certificato alla paziente un’inabilità
lavorativa del 100% per malattia professionale. In caso di dubbio la causalità
va dimostrata e ritengo quindi necessario approfondire il caso con un test di
riesposizione controllato della paziente all’ambiente lavorativo ed ai prodotti
utilizzati durante il lavoro (____________). Tale test di provocazione va
eseguito sotto stretto controllo medico e monitorato nei giorni precedenti e
successivi al test con visite presso un medico specialista FMH in dermatologia.
Al punto 2.5 il rapporto menziona che “sembra che sia intralciata
dai molteplici sintomi esclusivamente nell’attività d’assistente di cura,
mentre non risultano limiti nella capacità lavorativa svolta a titolo
indipendente”. Nota: questa frase, espressa dal medico della CO 1 e non dalla
paziente, conferma il rapporto temporale fra l’esposizione della paziente agli
allergeni in casa per anziani e la comparsa dei disturbi cutanei, escludendo
una possibile causa legata all’attività secondaria a titolo indipendente.
Si continua affermando che “risulta pure, dai vari rapporti
medici, che nonostante l’interruzione del lavoro a decorrere dal 04.06.2015 i
sintomi si siano solo leggermente attenuati ma non siano mai completamente
scomparsi”. Risposta: la paziente ha mostrato un chiaro miglioramento e
controllo dei disturbi della dermatite solo dopo l’interruzione dell’attività
lavorativa presso la __________ di __________. La signora RI 1 soffre di una
dermatite atopica sottogiacente che necessita di trattamenti continui e
quotidiani con creme emollienti e cortisoniche.
Nel rapporto si afferma che “la Sig.ra RI 1 soffre di allergia a
molteplici sostanze che non risultano maggiormente presenti nel suo ambito
professionale rispetto a quanto accada generalmente in ogni ambiente”.
Risposta: i test epicutanei della paziente hanno presentato delle
sensibilizzazioni di tipo IV a formaldeide, metilisotiazolinone, Polyvidon-lod
e Softaman, allergeni presenti unicamente in Ospedali e case per anziani e non
a casa sua.
Infine nella lettera si esprime ”un nesso di causalità esclusivo o
preponderante con l’attività professionale non è accertato”. Risposta: come
riferito in precedenza il nesso di causalità va accertato con un test di
esposizione controllato, esame che fino ad ora non è mai stato eseguito.” (doc.
T)
In sede di risposta di
causa, l’amministrazione ha segnatamente rilevato che “le dermatosi
professionali nel settore delle case di cura sono frequenti e la loro
collocazione predilige le mani. Uno studio danese del 2012 indica che l’eczema
delle mani nel personale di cura è 2 volte più importante che nella popolazione
in generale. Tuttavia, nella fattispecie, i disturbi sono apparsi come sintomi
quali forti accessi improvvisi di nausea, giramenti di testa e un malessere
generale. Inoltre, l’eczema è apparso sul viso, sul collo e la scollatura ma ha
risparmiato le mani.” (doc. III).
Queste le osservazioni
espresse al riguardo dal dott. __________:
"
(…) Nel
mio rapporto del 19 settembre 2016 menzionavo che la paziente era colpita dagli
eczemi ed arrossamenti non soltanto alla zona del viso e decolleté ma
soprattutto mani e braccia. Perché invece nel punto 3 si dice che le mani erano
risparmiate?
Nell’ambito di allergie da contatto è noto che i fumi esalati
dagli allergeni possano causare, se inalati, disturbi di rinite, rinorrea e
tosse fino a giramenti di testa e malessere generalizzato. Inoltre il fatto di
toccarsi il viso e il collo con le mani sul luogo di lavoro contribuisce al
trasporto degli allergeni dalle mani ed altre zone del corpo.
Il test “Gold standard” per valutare se i disturbi della paziente
sono causati dalle allergie diagnosticate è un test di esposizione controllata
agli allergeni incriminati sul luogo di lavoro. Secondo le mie informazioni
questo test non è mai stato eseguito, ragione per la quale non è possibile
escludere questa ipotesi.” (doc. U)
2.6. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.
2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572)
, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti,
compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,
a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,
determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr.
SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;
DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.7.
Chiamato
a pronunciarsi
nel caso di specie,
questo Tribunale
non
ritiene che i
l
referto agli atti del dott. __________, medico generalista,
possa
senz’altro
costituire
da valido supporto
probatorio al presente giudizio.
Il TCA constata che, in
base alle risultanze dei testi allergologici a cui è stata sottoposta,
l’assicurata è risultata allergica, in particolare, alla formaldeide (inserita,
così come il nichelio, a titolo di sostanza nociva ai sensi dell’art. 9 cpv. 1
LAINF, nell’elenco di cui all’Allegato 1 all’OAINF), al metilisotiazolinone, al
Polyvidon-lod e al Softaman, sostanze, rispettivamente prodotti che, a detta
del medico curante specialista, sarebbero presenti
esclusivamente
in ospedali
e case per anziani, dunque sul posto di lavoro dell’insorgente (cfr. doc. T).
Da parte sua, il
fiduciario dell’assicuratore convenuto ha invece sostenuto che taluni allergeni,
quali la formaldeide o il thimerosal, sarebbero contenuti in prodotti universali,
utilizzati anche al di fuori dell’ambito lavorativo, di modo che non si
potrebbe parlare di un nesso causale preponderante, rispettivamente nettamente
preponderante, con l’attività professionale assicurata (cfr. doc. 4).
In questo contesto, deve
essere sottolineato che l’amministrazione non ha compiuto il benché minimo
accertamento, quale ad esempio un’inchiesta sul luogo di lavoro, volto a verificare
se e, eventualmente, con quel frequenza la ricorrente è stata esposta professionalmente
alle sostanze/prodotti a cui è risultata allergica.
Il TCA
ritiene quindi che la circostanza appena evocata, unitamente alle
considerazioni contenute nelle certificazioni dell’allergologo dott. __________,
siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa
dal dott. __________, sulla cui base l’amministrazione ha fondato la decisione
su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2).
Esso
non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente
vertenza sulla base della sola documentazione a disposizione.
Stante ciò, gli atti vanno
retrocessi alla CO 1 affinché disponga gli accertamenti necessari a determinare
se e, eventualmente, in quale misura RI 1 è stata professionalmente esposta
agli allergeni individuati. Nel caso in cui dovesse essere dimostrata
l’esposizione, l’istituto assicuratore dovrebbe ordinare una perizia
specialistica in merito alla questione di sapere se i disturbi cutanei
denunciati dalla ricorrente sono o meno riconducibili al contatto con queste
sostanze.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2017 35.2017.69 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2017 35.2017.69 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.09.2017 35.2017.69
Assistente di cura affetta da neurodermatite in atopico polisensibilizzato. Rinvio ad amm. affinché accerti l'esistenza di un'esposizione prof. agli allergeni individuati e, se sì, disponga perizia per stabilire se il danno alla salute è imputabile al contatto con questi allergeni
Incarto n. 35.2017.69 mm Lugano 27 settembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 12 giugno 2017 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 15 maggio 2017 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1. In data 11 giugno 2015,, la __________ di __________ ha annunciato alla CO 1 che la propria dipendente __________, assistente di cura, era affetta da malattia professionale (allergia ai prodotti usati in struttura - cfr. doc. 52). Il dott. __________ ha certificato un’incapacità al lavoro del 100% a decorrere dal 4 giugno 2015 (doc. 54). Da parte sua, il dermatologo dott. __________ ha diagnosticato la presenza di una neurodermatite in atopico polisensibilizzato (cfr. doc. 43). 1.2 Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 febbraio 2016, l’amministrazione ha negato l’adempimento dei presupposti per ammettere l’esistenza di una malattia professionale ai sensi dell’art. 9 LAINF (doc. 18). A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc. 15), in data 15 maggio 2017, l’assicuratore ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 3). 1.3. Con tempestivo ricorso del 12 giugno 2017, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 venga condannata a riconoscerle le prestazioni legali per malattia professionale e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’istituto assicuratore per complemento istruttorio e nuova decisione, argomentando in particolare quanto segue: " (…) Come risulta dagli atti medici prodotti dai curanti della nostra assistita, quest’ultima presenta delle importanti allergie a delle sostanze contenute nei prodotti utilizzati nel settore delle cure, presenti anche presso le strutture dell’ultimo datore di lavoro. Nel dettaglio, come da documentazione prodotta, la signora RI 1 è risultata positiva alle seguenti sostanze:
- Nichel solfato;
- Resina p terbutilfenolformaldeide;
- Dermatofagoidi;
- Timesoral;
- 2-Hydeoxy-ethil metacrylato;
- Profumi mix + + sorbitan sequioleato;
- Isotiazolinoni (kathon CG);
- Folmaldeide;
- Polyvidon-lod;
- Softaman. Preliminarmente si osserva che, parere già espresso dal Dr. __________ come da doc. T, “i test epicutanei della paziente hanno presentato delle sensibilizzazioni di tipo IV a formaldeide, metilisotiazolinone, Polyvidon-lod e Softaman, allergeni presenti unicamente in ospedali e case anziani e non a casa sua”. L’esposizione in ambito professionale a questi tipi di sostanze è data e non può certo essere negata. In aggiunta, il nichel solfato, è un elemento comunemente presente in detergenti e detersivi, tutti prodotti d’uso quotidiano in strutture di cura. Si segnala che tra le mansioni svolte dalla signora RI 1, in qualità di assistente di cura, vi era anche quella di igienizzare le camere della strutture, nonché di aiutare gli ospiti nella loro igiene personale, attività queste eseguite molto frequentemente e a cadenza giornaliera. Il timesoral è utilizzato come conservante in molti prodotti farmaceutici, soprattutto di uso ospedaliero. Anche in questo caso, è evidente che la signora RI 1 è stata esposta a questo tipo di sostanza quotidianamente nel corso di tutta la sua carriera professionale nel settore delle cure presso ospedali e case per anziani. Ricordiamo che l’assicurata è stata attiva in tale settore per oltre 20 anni. Le considerazioni appena espresse valgono anche per l’esposizione a tutte le altre sostanze a cui è risultata positiva l’assicurata. (…). Venendo a quanto contemplato dall’Allegato 1 OAINF, si evince che diverse sostanze allergizzanti per la signora compaiono in tale elenco, tra cui formaldeide, gli etili e i metili (2-Hydeoxy-ethil metacrylato e metilisotiazolinone). Ne discende quindi che l’esposizione professionale continuativa e prolungata con questo tipo di sostanze è indubbiamente dato, motivo per cui i requisiti previsti dall’art. 9 cpv. 1 LAINF, a nostro giudizio, sono assolti, in quanto dette sostanze fanno parte di numerosissimi prodotti che vengono usati quotidianamente in tutte le strutture di cura medica.” (doc. I) 1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.5. In data 21 agosto 2017, il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. VII + allegato). L’amministrazione si è pronunciata al riguardo il 31 agosto 2017 (cfr. doc. IX). in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare l’assunzione a titolo di malattia professionale dei disturbi dermatologici di cui soffre l’assicurata, oppure no. 2.3. Giusta l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio dell'attività professionale. Fondandosi sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14 OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da determinati lavori dall'altro. Il rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che hanno concorso a causare l'affezione. Secondo la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponderante è data quando la malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000 U 398, p. 333 ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 67ss.). 2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che sono, pure, considerate malattie professionali le altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio dell'attività professionale. La legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186 consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68). Il TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidemiologicamente, la frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126 V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI 2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179 consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68). Nella sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che sapere se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF è in primo luogo una questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati forniti dalla scienza medica emerga, a dipendenza della particolare natura di una determinata affezione, che non può essere provato che essa sia riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF . L’Alta Corte ha ancora ribadito questi principi in una sentenza 8C_73/2017 del 6 luglio 2017 consid. 2.2, rilevando in particolare quanto segue: " (…). Im Rahmen von Art. 9 Abs. 2 UVG ist grundsätzlich in jedem Einzelfall darüber Beweis zu führen, ob die geforderte stark überwiegende (mehr als 75%ige) bis ausschliessliche berufliche Verursachung vorliegt (BGE 126 V 183 E. 4b S. 189). Angesichts des empirischen Charakters der medizinischen Wissenschaft (BGE 126 V 183 E. 4c S. 189) spielt es indessen für den Beweis im Einzelfall eine entscheidende Rolle, ob und inwieweit die Medizin, je nach ihrem Wissensstand in der fraglichen Disziplin, über die Genese einer Krankheit im Allgemeinen Auskunft zu geben oder (noch) nicht zu geben vermag. Wenn aufgrund medizinischer Forschungsergebnisse ein Erfahrungswert dafür besteht, dass eine berufsbedingte Entstehung eines bestimmten Leidens von seiner Natur her nicht nachgewiesen werden kann, dann schliesst dies den (positiven) Beweis auf qualifizierte Ursächlichkeit im Einzelfall aus. Oder mit anderen Worten: Sofern der Nachweis eines qualifizierten (zumindest stark überwiegenden [Anteil von mindestens 75 %]) Kausalzusammenhanges nach der medizinischen Empirie allgemein nicht geleistet werden kann (z.B. wegen der weiten Verbreitung einer Krankheit in der Gesamtbevölkerung, welche es ausschliesst, dass die eine bestimmte versicherte Berufstätigkeit ausübende Person zumindest vier Mal häufiger von einem Leiden betroffen ist als die Bevölkerung im Durchschnitt), scheidet die Anerkennung im Einzelfall aus. Sind anderseits die allgemeinen medizinischen Erkenntnisse mit dem gesetzlichen Erfordernis einer stark überwiegenden (bis ausschliesslichen) Verursachung des Leidens durch eine (bestimmte) berufliche Tätigkeit vereinbar, besteht Raum für nähere Abklärungen zwecks Nachweises des qualifizierten Kausalzusammenhanges im Einzelfall (BGE 126 V 183 E. 4c S. 189 f.; Urteil 8C_507/2015 vom 6. Januar 2016 E. 2.2).“ 2.5. Dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’istituto assicuratore resistente per negare la propria responsabilità ha fatto essenzialmente capo al parere del proprio medico fiduciario, dott. __________, spec. FMH in medicina generale, secondo il quale le allergie legate a certe sostanze (formaldeide, timerosal, ecc.), concernono dei prodotti universali. Il nickel è parimenti il metallo più presente nell’ambiente in generale. Pertanto, a suo avviso, la prevalenza professionale, trattandosi oltretutto di una persona esercitante l’attività assicurata soltanto nella misura del 40%, non raggiunge il 50% richiesto dalla legge (cfr. doc. 3, p. 5 e doc. 4). Agli atti figurano, segnatamente, i rapporti del dott. __________, Caposervizio di allergologia e immunologia clinica presso l’Ospedale __________ di __________. Dal suo referto del 19 settembre 2016 si apprende che egli ha indagato l’assicurata durante il periodo 5 agosto – 16 settembre 2016 e che ha diagnosticato la presenza di una dermatite atopica di probabile origine multifattoriale su componente tossica-irritativa quando lavora a seguito dell’utilizzo di sostanze a pH acido e basico e componente allergica da contatto su sensibilizzazione di tipo tardivo a formaldeide, metilisotiazolinone, polyvidon-lod e softaman, di una rinocongiuntivite allergica stagionale su sensibilizzazione di tipo I ai pollini di graminacee, segale e piantaggine, di una sensibilizzazione di tipo I all’epitelio di cane e di una possibile intolleranza all’istamina con peggioramento del prurito cutaneo. In quella medesima sede, lo specialista ha quindi riferito che la ricorrente “… lamenta una dermatite atopica con probabile componente tossico-irritativa ed allergica da contatto, che dipende dalla presenza o meno sul posto di lavoro. Le sensibilizzazioni tardive spiegano il motivo per cui la paziente lamenta disturbi sempre il giorno successivo al lavoro. Attualmente la paziente non lavora ed è pressoché asintomatica tranne che per i suoi disturbi di rinocongiuntivite stagionale. (…). Invio quindi copia di questa lettera anche al medico di fiducia della CO 1, chiedendo di riesaminare il caso, in quanto ritengo che vi siano tutti i motivi per riaprire un caso di infortunio professionale.” (doc. Q). Con rapporto del 6 giugno 2017, lo stesso dott. __________ ha formulato alcune osservazioni a proposito del contenuto della decisione su opposizione impugnata: " (…) Al punto 2.4 il rapporto [recte: la decisione su opposizione, n.d.r.] cita “un evento unico e, conseguentemente, un semplice rapporto di simultaneità non è sufficiente. Infine, nella misura in cui la prova di una nozione di causalità qualificata non risulti riferita dal profilo medico in modo generale, l’ammissione della malattia professionale è esclusa”. Risposta: non ritengo si tratti di un evento unico e simultaneo, bensì ripetuto su più mesi e durante e dopo il lavoro in casa per anziani e confermato anche dalle visite presso il medico curante Dr. __________, che ha certificato alla paziente un’inabilità lavorativa del 100% per malattia professionale. In caso di dubbio la causalità va dimostrata e ritengo quindi necessario approfondire il caso con un test di riesposizione controllato della paziente all’ambiente lavorativo ed ai prodotti utilizzati durante il lavoro (____________). Tale test di provocazione va eseguito sotto stretto controllo medico e monitorato nei giorni precedenti e successivi al test con visite presso un medico specialista FMH in dermatologia. Al punto 2.5 il rapporto menziona che “sembra che sia intralciata dai molteplici sintomi esclusivamente nell’attività d’assistente di cura, mentre non risultano limiti nella capacità lavorativa svolta a titolo indipendente”. Nota: questa frase, espressa dal medico della CO 1 e non dalla paziente, conferma il rapporto temporale fra l’esposizione della paziente agli allergeni in casa per anziani e la comparsa dei disturbi cutanei, escludendo una possibile causa legata all’attività secondaria a titolo indipendente. Si continua affermando che “risulta pure, dai vari rapporti medici, che nonostante l’interruzione del lavoro a decorrere dal 04.06.2015 i sintomi si siano solo leggermente attenuati ma non siano mai completamente scomparsi”. Risposta: la paziente ha mostrato un chiaro miglioramento e controllo dei disturbi della dermatite solo dopo l’interruzione dell’attività lavorativa presso la __________ di __________. La signora RI 1 soffre di una dermatite atopica sottogiacente che necessita di trattamenti continui e quotidiani con creme emollienti e cortisoniche. Nel rapporto si afferma che “la Sig.ra RI 1 soffre di allergia a molteplici sostanze che non risultano maggiormente presenti nel suo ambito professionale rispetto a quanto accada generalmente in ogni ambiente”. Risposta: i test epicutanei della paziente hanno presentato delle sensibilizzazioni di tipo IV a formaldeide, metilisotiazolinone, Polyvidon-lod e Softaman, allergeni presenti unicamente in Ospedali e case per anziani e non a casa sua. Infine nella lettera si esprime ”un nesso di causalità esclusivo o preponderante con l’attività professionale non è accertato”. Risposta: come riferito in precedenza il nesso di causalità va accertato con un test di esposizione controllato, esame che fino ad ora non è mai stato eseguito.” (doc. T) In sede di risposta di causa, l’amministrazione ha segnatamente rilevato che “le dermatosi professionali nel settore delle case di cura sono frequenti e la loro collocazione predilige le mani. Uno studio danese del 2012 indica che l’eczema delle mani nel personale di cura è 2 volte più importante che nella popolazione in generale. Tuttavia, nella fattispecie, i disturbi sono apparsi come sintomi quali forti accessi improvvisi di nausea, giramenti di testa e un malessere generale. Inoltre, l’eczema è apparso sul viso, sul collo e la scollatura ma ha risparmiato le mani.” (doc. III). Queste le osservazioni espresse al riguardo dal dott. __________: " (…) Nel mio rapporto del 19 settembre 2016 menzionavo che la paziente era colpita dagli eczemi ed arrossamenti non soltanto alla zona del viso e decolleté ma soprattutto mani e braccia. Perché invece nel punto 3 si dice che le mani erano risparmiate? Nell’ambito di allergie da contatto è noto che i fumi esalati dagli allergeni possano causare, se inalati, disturbi di rinite, rinorrea e tosse fino a giramenti di testa e malessere generalizzato. Inoltre il fatto di toccarsi il viso e il collo con le mani sul luogo di lavoro contribuisce al trasporto degli allergeni dalle mani ed altre zone del corpo. Il test “Gold standard” per valutare se i disturbi della paziente sono causati dalle allergie diagnosticate è un test di esposizione controllata agli allergeni incriminati sul luogo di lavoro. Secondo le mie informazioni questo test non è mai stato eseguito, ragione per la quale non è possibile escludere questa ipotesi.” (doc. U) 2.6. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b). 2.7. Chiamato a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale non ritiene che i l referto agli atti del dott. __________, medico generalista, possa senz’altro costituire da valido supporto probatorio al presente giudizio. Il TCA constata che, in base alle risultanze dei testi allergologici a cui è stata sottoposta, l’assicurata è risultata allergica, in particolare, alla formaldeide (inserita, così come il nichelio, a titolo di sostanza nociva ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LAINF, nell’elenco di cui all’Allegato 1 all’OAINF), al metilisotiazolinone, al Polyvidon-lod e al Softaman, sostanze, rispettivamente prodotti che, a detta del medico curante specialista, sarebbero presenti esclusivamente in ospedali e case per anziani, dunque sul posto di lavoro dell’insorgente (cfr. doc. T). Da parte sua, il fiduciario dell’assicuratore convenuto ha invece sostenuto che taluni allergeni, quali la formaldeide o il thimerosal, sarebbero contenuti in prodotti universali, utilizzati anche al di fuori dell’ambito lavorativo, di modo che non si potrebbe parlare di un nesso causale preponderante, rispettivamente nettamente preponderante, con l’attività professionale assicurata (cfr. doc. 4). In questo contesto, deve essere sottolineato che l’amministrazione non ha compiuto il benché minimo accertamento, quale ad esempio un’inchiesta sul luogo di lavoro, volto a verificare se e, eventualmente, con quel frequenza la ricorrente è stata esposta professionalmente alle sostanze/prodotti a cui è risultata allergica. Il TCA ritiene quindi che la circostanza appena evocata, unitamente alle considerazioni contenute nelle certificazioni dell’allergologo dott. __________, siano atte a creare dei dubbi circa la fondatezza della valutazione espressa dal dott. __________, sulla cui base l’amministrazione ha fondato la decisione su opposizione impugnata (cfr. DTF 139 V 225 consid. 5.2). Esso non è quindi in grado di derimere, con la necessaria tranquillità, la presente vertenza sulla base della sola documentazione a disposizione. Stante ciò, gli atti vanno retrocessi alla CO 1 affinché disponga gli accertamenti necessari a determinare se e, eventualmente, in quale misura RI 1 è stata professionalmente esposta agli allergeni individuati. Nel caso in cui dovesse essere dimostrata l’esposizione, l’istituto assicuratore dovrebbe ordinare una perizia specialistica in merito alla questione di sapere se i disturbi cutanei denunciati dalla ricorrente sono o meno riconducibili al contatto con queste sostanze. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione su opposizione impugnata è annullata . §§ Gli atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà all’assicurata l’importo di fr. 800.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti