Erwägungen (2 Absätze)
E. 14 novembre 2017 (doc. V) e nelle ulteriori osservazioni del 15 dicembre 2017 (doc. XIII) l'Istituto resistente ha chiaramente spiegato i motivi per cui non ha ammesso la stessa deduzione sociale riconosciuta in ambito AI. Del resto lassicurata ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato con il ricorso ed i motivi per cui l'CO 1 non ha ammesso la stessa deduzione sociale riconosciuta in ambito AI nelle osservazioni del 29 dicembre 2017 (doc. IX). Ne consegue che la censura sollevata va disattesa.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'CO 1 era legittimata, oppure no, a negare una rendita di invalidità in relazione allinfortunio del 25 aprile 2010. È parimenti oggetto della lite il riconoscimento da parte dell'Istituto assicuratore di unIMI del 15%.
2.7. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, lassicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dellimpedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
LAlta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che( ) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) ( ).
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se ladeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (deutliche Abweichung). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. lAlta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008ela tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipoteticonazionaleda invalido per una donna ammonta a Fr. 53793 (Fr.51600: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.137 del 28 febbraio 2018, consid. 2.6).
Stante quanto precede, il reddito"da invalida"della ricorrente, nel 2014, ammonta afr. 53'793.-.
Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente " di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid.3;Meyer Ulrich/Reichmuth Marco,in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2). (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid.8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né unesperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U
E. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dellamministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, lIstituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenutodebitamenteconto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Il reddito "da invalida" difr. 53'793.-(cfr. consid. 2.7.1),tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque afr. 48'413.70.
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado dinvalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dallaltra parte esso non può determinare il tasso dellincapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), lAlta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dallassicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
LAlta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dellUfficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dallassicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.35.2017.111
PC/sc
Lugano
20 giugno 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4 settembre 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
1.1. In data 25 aprile 2010, RI 1, nata il __________ 1963, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di "aiuto venditrice" al 100% dal 1° luglio 2005, verso le 15.30 è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale in sella alla propria motocicletta e ha riportato fratture scomposte a livello della fibula e della tibia destra (doc. 2, 5, 7-9).LIstituto assicuratore (in casu: CO 1) ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.A causa delle lesioni riportate RI 1 è stata degente nell'Ospedale __________ di __________ sino al 19 maggio 2010, sottoponendosi il 25 aprile 2010 ad un'operazione di "lavaggio, riduzione e fissazione esterna con fissatore Haufmann II" e l'11 maggio 2010 ad un intervento di "riduzione aperta ed osteosintesi con placca 3° tubulare LCp tibia distale mediale. Filo di Kirschner peroneo distale" (doc. 7-9).Il 19 agosto 2011 l'assicurata si è sottoposta ad un'operazione di "asportazione di chiodo endomidollare perone destro distale" (doc. 31).A causa dei dolori persistenti accusati dopo l'infortunio all'arto inferiore destro, l'assicurata si è sottoposta a numerose visite mediche specialistiche, anche oltre Gottardo, ed a svariate indagini strumentali (radiografie, TAC, ecc.).L'assicurata è stata visitata il 23 marzo 2012 (doc. 41) e il 10 giugno 2013 (doc. 66) dal medico fiduciario, dr. med. __________, specialista FMH medicina generale e in chirurgia, esperto in medicina infortunistica.Nel frattempo il contratto di lavoro con la ditta __________ è stato sciolto consensualmente per il 27 ottobre 2012 ed a partire dal 5 novembre 2012 l'assicurata ha iniziato a lavorare in qualità di "assistente gerente" a tempo ridotto per la __________ di __________ (doc. 46 e 50).
1.3. Nel frattempo, in ambito LAINF, l'istituto assicuratore con scritto del 26 gennaio 2015 aveva informato l'assicurata di quanto segue: "( ) in base agli ultimi accertamenti medici posti in essere nello scorso mese di ottobre, la situazione post infortunistica ( ) risulta totalmente invariata rispetto alla condizione indicata nel referto del dr. __________ del 23.03.2012 rispettivamente emersa dalla valutazione dell'Assicurazione Invalidità. Non si evidenza in particolare nessuna alterazione morfologico-strutturale peggiorativa anche in confronto alla TAC effettuata nel 2011. Sospendiamo pertanto le prestazioni a titolo di indennità giornaliera: a partire dal 1.11.2014 ritentiamo la sig.ra RI 1 abile al lavoro in misura massima possibile: riconosceremo quindi le spese mediche soltanto se strettamente necessarie" (doc. 128).In data 6 ottobre 2015 lCO 1 ha informato l'assicurata che avrebbe dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal 31 ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, avrebbe negato il diritto a una rendita (non risultando perdite di guadagno a seguito dell'infortunio) e avrebbe posto lassicurata al beneficio di unindennità per menomazione allintegrità (IMI) del 15% (doc. 137).
In data 17 dicembre 2015 l'assicurata, per il tramite dellavv. RA 1, ha espresso il suo disaccordo presentando delle osservazioni a quanto anticipato dall'CO 1.
1.4. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 9 febbraio 2016, lCO 1 ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal 31 ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, ha negato il diritto a una rendita non risultando perdite di guadagno a seguito dell'infortunio (a fronte di un reddito nel 2014da validadi fr. 51'191.10 - stabilito sulla base di quanto dichiarato dall'allora datore di lavoro - eda invalidadi fr. 53'202.25 - determinato in base alla TA1 2012, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 2, in fr. 4'646.- mensili, aggiornati al 2014 e riportati su 41.7 ore, moltiplicati per 12 mensilità e ridottidel 10% in considerazione delle limitazione dovute agli impedimenti di salute)e ha posto lassicurata al beneficio di unindennità per menomazione allintegrità (IMI) del 15% (cfr. doc. 144).
1.6. Con decisione su opposizione del 4 settembre 2017, lCO 1 ha confermato la propria decisione del 9 febbraio 2016, dichiarando estinto il diritto alle prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) a decorrere dal 31 ottobre 2014 a seguito della stabilizzazione dello stato di salute infortunistico, negando il diritto a una rendita non risultando perdite di guadagno a seguito dell'infortunio (a fronte di un reddito nel 2014da validadi fr. 48'942.00 - stabilito sulla base di quanto dichiarato dall'allora datore di lavoro - eda invalidadi fr. 53'793.00 - determinato in base alla TA1 2012, attività semplici e ripetitive, livello di qualifica 1, aggiornato al 2014 e riportato su 41.7 ore e ridottidel 10% in considerazione delle limitazione dovute agli impedimenti di salute)e ponendo lassicurata al beneficio di unindennità per menomazione allintegrità (IMI) del 15% (doc. 156).
in diritto
in ordine
2.1. Il patrocinatore dell'assicurataritiene la decisione impugnata carente di motivazione, dato che l'assicuratore Lainf non ha precisato chi ha stabilito la deduzione sociale complessiva del 10% e neppure per quali motivi la stessa non è stata ammessa come in ambito AI e come richiesto in maniera motivata dalla sua cliente. In altri termini il patrocinatore dell'insorgente lamenta sostanzialmente una violazione del diritto di essere sentito sostenendo che l'Istituto assicuratore non avrebbe motivato la decisione impugnata.Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende lobbligo per lautorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dallaltro, di permettere allautorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che lautorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).
Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cfr. STCA 32.2017.56 del 19 ottobre 2017, consid. 2.2).
Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficientemente motivata ma è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'Istituto assicuratore ha chiaramente indicato i motivi per cui ha applicato una deduzione sociale del 10% e non una maggiore riduzione così come sollecitato dal patrocinatore dell'assicurata (cfr. in particolare i punti 19 e 20 della decisione avversata di cui al doc. A1). Non consente di giungere a diversa conclusione il fatto che l'CO 1 non ha precisato chi ha stabilito la deduzione sociale complessiva del 10%; ciò che è peraltro ininfluente ai fini del presente giudizio. Nella risposta di causa del 14 novembre 2017 (doc. V) e nelle ulteriori osservazioni del 15 dicembre 2017 (doc. XIII) l'Istituto resistente ha chiaramente spiegato i motivi per cui non ha ammesso la stessa deduzione sociale riconosciuta in ambito AI. Del resto lassicurata ha dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato con il ricorso ed i motivi per cui l'CO 1 non ha ammesso la stessa deduzione sociale riconosciuta in ambito AI nelle osservazioni del 29 dicembre 2017 (doc. IX). Ne consegue che la censura sollevata va disattesa.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l'CO 1 era legittimata, oppure no, a negare una rendita di invalidità in relazione allinfortunio del 25 aprile 2010. È parimenti oggetto della lite il riconoscimento da parte dell'Istituto assicuratore di unIMI del 15%.
2.7. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, lassicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dellimpedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
LAlta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che( ) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) ( ).
Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se ladeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (deutliche Abweichung). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. lAlta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4;cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008ela tabella: Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), il salario lordo medio ipoteticonazionaleda invalido per una donna ammonta a Fr. 53793 (Fr.51600: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a; STCA 32.2017.137 del 28 febbraio 2018, consid. 2.6).
Stante quanto precede, il reddito"da invalida"della ricorrente, nel 2014, ammonta afr. 53'793.-.
Val qui la pena di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente " di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno adempimento di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid.3;Meyer Ulrich/Reichmuth Marco,in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).Vale comunque la pena di puntualizzare che il Tribunale federale ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2). (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid.8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).Va anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né unesperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Globalmente, e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto come pure del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dellamministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 10%, lIstituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'Istituto convenuto abbia tenutodebitamenteconto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.
Il reddito "da invalida" difr. 53'793.-(cfr. consid. 2.7.1),tenuto conto di una decurtazione sociale del 10%, ammonta dunque afr. 48'413.70.
Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado dinvalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dallaltra parte esso non può determinare il tasso dellincapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), lAlta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).
In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dallassicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
LAlta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).
Il medesimo principio vale anche nei confronti dellUfficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dallassicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti