Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, l’Alta Corte ha ribadito che anche per gli assicurati limitati nell’utilizzo della mano dominante , esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio: " Wie die Rechtsprechung wiederholt bestätigt hat, gibt es auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt genügend realistische Betätigungsmöglichkeiten für Personen, welche funktionell als Einarmige zu betrachten sind und überdies nur noch leichte Arbeit verrichten können. Längst nicht alle im Arbeitsprozess im weitesten Sinne notwendigen Aufgaben und Funktionen im Rahmen der Überwachung und Prüfung werden durch Computer und automatische Maschinen ausgeführt. Abgesehen davon müssen solche Geräte auch bedient und ihr Einsatz ebenfalls überwacht und kontrolliert werden. Die Gerichtspraxis ist bisher regelmässig bei Versicherten, welche ihre dominante Hand gesundheitlich bedingt nur sehr eingeschränkt als unbelastete Zudienhand einsetzen können, von einem hinreichend grossen Arbeitsmarkt mit realistischen Betätigungsmöglichkeiten ausgegangen (Urteil 9C_418/2008 vom 17. September 2008, E. 3.2.2)." (il corsivo è della redattrice) Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, l’assicurato è inabile al 40% nella sua professione di tuttofare, comprendente lavori per la sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura molto minore, per organizzazione eventi e concerti (cfr. doc. 83 pag. 6). Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra, che egli sarebbe in grado di svolgere all’85%. È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). 2.6. Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. 2.7. Per quanto concerne il reddito da valido , secondo l’assicuratore LAINF, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2012 (su questo aspetto, si veda la DTF 128 V 174) - qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato - un importo annuo lordo di fr. 80'600 (cfr. doc. 138). Il TCA non ha motivo per distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato dall’assicurato. Adeguando tale importo al 2015 (+0.7%, +0.8% e +0.4%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 82'140.75. 2.8. Per quanto riguarda il reddito da invalido , la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006). In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.8.1. Dalla decisione del 2 novembre 2015 risulta che l’amministrazione ha quantificato il reddito da invalido dell’interessato facendo capo ai dati de ll’edizione 2012 della Tabella TA1, aggiornati al 2015, poi ridotti del 15% per tenere conto dell’esigibilità medicalmente stabilita dal dr. __________ (cfr. doc. 138). Il TCA condivide il calcolo operato dall’assicuratore LAINF. Infatti, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'210.--. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il 2013, +0.8% per il 2014 e +0.4% per il 2015 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'423. Considerata un'esigibilità dell’85%, i l reddito da invalido corrisponde a fr. 56'459.60. 2.8.2. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6. Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete . 2.8.3. L’assicuratore LAINF non ha attribuito all’assicurato alcuna riduzione percentuale (cfr. doc. 138). La patrocinatrice del ricorrente ha contestato tale modo di procedere, rimproverando all’amministrazione di non avere tenuto conto del fatto che l’assicurato, nonostante risieda in Ticino dal 2001, non parla né comprende la lingua italiana. E questo ancora oggi, malgrado il riconoscimento da parte dell’Ufficio AI, quale provvedimento di intervento tempestivo, di un corso individuale di italiano di 16 lezioni. La rappresentante dell’assicurato ha spiegato che a partire dal 2008 l’interessato ha sempre lavorato in qualità di tuttofare presso il bar di __________ gestito da suo cugino e dove tutti i dipendenti sono __________, ciò che ha, di fatto, reso superfluo per l’assicurato imparare la lingua italiana. Secondo la patrocinatrice del ricorrente, posto che le conoscenze linguistiche sono fondamentali nello svolgimento di un’attività lucrativa, le carenze linguistiche dell’assicurato gli impediscono di fatto di poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua, circostanza che avrebbe dovuto essere opportunamente presa in considerazione da parte dell’amministrazione, stabilendo una riduzione sociale del 10% (cfr. doc. I). In sede di risposta di causa, l’assicuratore infortuni ha respinto le critiche ricorsuali e confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando che le attività semplici e ripetitive di cui alla tabella TA1 delle RSS prese in considerazione per stabilire il reddito da invalido comprendono “lavori in cui non si richiedono né qualifiche particolari, né conoscenze linguistiche di un certo tipo”. Inoltre, l’assicuratore LAINF ha aggiunto che essendo l’interessato una persona ancora giovane e che vive in Ticino ormai da un lunghissimo tempo (dal 2001), “abbia comunque imparato un minimo di italiano per svolgere dei lavori semplici” (cfr. doc. III). Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione. Va, infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1 delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del
E. 20 ottobre 2011, consid. 58C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.) Il Tribunale federale, in due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, ha poi ribadito la propria giurisprudenza anche con riferimento ad attività semplici e ripetitive individuate tramite il metodo delle DPL, confermando l’affidabilità dei posti di lavoro e dei salari determinati utilizzando questo metodo anche in caso di assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17 novembre
2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21 dicembre 2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui fare riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di limitare i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono la conclusione della scuola dell’obbligo. Infine, sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5 luglio 2013. 2.9. In concreto, raffrontando, nel 2015, il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 56’459.60, si ottiene un grado di invalidità del 31,26% arrotondato al 31% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Questo Tribunale rileva che l’assicuratore LAINF è giunto al medesimo risultato, ossia un grado di invalidità del 31.26%, ma lo ha poi arrotondato al 32%. Tale modo di procedere non appare tuttavia corretto (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2.). Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione impugnata a detrimento del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 2 Lptca). Questa Corte, tuttavia, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus , vista l’esigua differenza (1%) e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249). Nella misura in cui l'assicuratore resistente ha riconosciuto all'assicurato una rendita di invalidità del 32% , il ricorso da lui interposto va respinto. 2.10. Deve, infine, essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag. 9 s.). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo economico, infatti, alla luce della giurisprudenza federale in materia, l’invocata riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido esclusivamente per ragioni linguistiche non era palesemente condivisibile (cfr. consid. 2.8.3). In queste condizioni, non essendo adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositiv
- L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria èrespinta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2016.74
cr
Lugano
5 ottobre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
LIstituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.6. CO 1, in sede di risposta di causa, ha confermato la correttezza della propria decisione su opposizione, ribadendo che sia il reddito da valido, che quello da invalido, sono stati calcolati in maniera inappuntabile. Lamministrazione ha, infatti, osservato, quanto al reddito da valido, che non vi è motivo di dubitare del fatto che se non fosse subentrato il danno alla salute, lassicurato avrebbe continuato a percepire il salario, considerevolmente superiore alla media, corrispostogli dal suo datore di lavoro nonché cugino, tanto più che, nonostante i problemi di salute derivanti dallinfortunio, egli continua tuttora a lavorare alle sue dipendenze, nella misura del 50%, con un salario lordo di tutto rispetto di fr. 3'358.35 mensili (cfr. doc. T).
Quanto al reddito da invalido, lassicuratore LAINF ha ritenuto di non potere accogliere le critiche ricorsuali, ribadendo che lo stesso è stato calcolato facendo riferimento ad attività semplici e ripetitive (categoria 4 RSS), comprendenti lavori in cui non si richiedono né qualifiche particolari, né conoscenze linguistiche di un certo tipo e aggiungendo che linteressato, ancora giovane e che vive in Ticino ormai dal 2001, abbia comunque imparato un minimo di italiano per svolgere dei lavori semplici.
Non è oggetto, invece, di contestazione tra le parti ed esula pertanto dalla presente vertenza sia la questione relativa alla stabilizzazione dello stato di salute dellinteressato - presupposto indispensabile al fine di passare, come avvenuto nel caso di specie, dal regime delle prestazioni di corta durata a quello delle prestazioni di lunga durata sia lentità dellIMI riconosciuta dallassicuratore LAINF.
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado dinvalidità, il reddito che lassicurato invalido potrebbe conseguire esercitando lattività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e leventuale esecuzione di provvedimenti dintegrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nellasentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, laSTFA I 871/02 del 20 aprile 2004 elaSTFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine:reddito da invalido
La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
II. Termine:reddito conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido.
La rappresentante legale del ricorrente, in sede ricorsuale, ha contestato la valutazione di una incapacità lavorativa residua dellassicurato del 15% nello svolgimento di attività adatte espressa dal dr. __________, in contrasto con la più recente (del marzo 2015) certificazione medica del dr. __________, attestante, al contrario, unincapacità lavorativa del 30% nellesecuzione di attività adeguate (doc. I).
2.5. Nella fattispecie in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento dellesigibilità lavorativa espresso dal dr. __________ (e fatta propria dallamministrazione), secondo cui il ricorrente va ritenuto abile al lavoro all85% in attività leggere adeguate.
Ad esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10 kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto per il braccioadominante.
In una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2 kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: " limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco." (cfr. STCA succitata consid. 2.6.).
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di unimportante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di unartrosi dellarticolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
Anche nella STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante unassicurata, la quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito lamputazione del pollice, dellindice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria della falange basale con istabilità a livello delle articolazioni interfalangee dellanulare, divenendo praticamente monca di una mano, lAlta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dalprofilo ortopedico.
In una sentenza 35.2013.74 dell8 settembre 2014, il TCA ha confermato la decisione con la quale un falegname, che ha subìto lamputazione dellavambraccio destro nellutilizzare una sega circolare, è stato ritenuto totalmente abile in attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di attrezzi, che non richiedono lutilizzo di entrambi gli arti superiori.
Vedi, infine, anche la sentenza di questa Corte 35.2014.57 del 4 maggio 2015, confermata con STF 8C_396/2015 del 17 settembre 2015, nella quale, nonostante linfortunio alla spalla sinistra, un assicurato è stato ritenuto inabile in manierapraticamente completa nel lavoro di smontaggio delle carcasse per il recupero dei pezzi di ricambio, main grado di svolgere, a tempo pieno, unattività lavorativa leggera.
Va inoltre osservato che il concetto dinvalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato, nozione questultima teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dallaltra,un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati(cfr. DTF 110 V 273 eJean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. edizione, n. 170 p. 899).
Il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 p. 331 consid. 4a). Tuttavia, nell'industria e nell'artigianato, le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite delle macchine, motivo per cui aumentano leattività di controllo e sorveglianzache possono essere svolte dapersonale non qualificato o semi qualificato(SVR 2002 n.U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
In una sentenza 8C_971/2008 del 23 marzo 2009, lAlta Corte ha ribadito che anche per gliassicurati limitati nellutilizzo della mano dominante, esiste un mercato del lavoro sufficientemente ampio:
(il corsivo è della redattrice)
Alla luce di quanto precede, occorre concludere che, dal punto di vista medico, lassicurato è inabile al 40% nella sua professione di tuttofare, comprendente lavori per la sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura molto minore, per organizzazione eventi e concerti (cfr. doc. 83 pag. 6). Nondimeno, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività leggere, compatibili con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico alla mano destra, che egli sarebbe in grado di svolgere all85%.
È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
2.6.Si tratta quindi di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
2.8. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web dellUFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Considerata un'esigibilità dell85%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 56'459.60.
2.8.2.Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite lutilizzo di multipli di 5, ritenuto come lapplicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete.
2.8.3. Lassicuratore LAINF non ha attribuito allassicuratoalcunariduzionepercentuale (cfr. doc. 138).
In sede di risposta di causa, lassicuratore infortuni ha respinto le critiche ricorsuali e confermato la correttezza del proprio agire, sottolineando che le attività semplici e ripetitive di cui alla tabella TA1 delle RSS prese in considerazione per stabilire il reddito da invalido comprendono lavori in cui non si richiedono né qualifiche particolari, né conoscenze linguistiche di un certo tipo. Inoltre, lassicuratore LAINF ha aggiunto che essendo linteressato una persona ancora giovane e che vive in Ticino ormai da un lunghissimo tempo (dal 2001), abbia comunque imparato un minimo di italiano per svolgere dei lavori semplici (cfr. doc. III).
Il TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello dellamministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dellamministrazione.
Va, infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1 delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 58C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)
Infine, sullesistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5 luglio 2013.
Questa Corte, tuttavia, rinuncia a effettuare unareformatio in pejus, vista lesigua differenza (1%) e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria èrespinta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti