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35.2016.31

Monocolo. Rendita temporanea o degressiva (18 mesi). NO DPL MA TABELLA TA1. 10% riduzione sociale. Respinto

Ticino · 2016-08-17 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 novembre 2015 ha rilevato quanto segue:

La medesima specialista ha puntualizzato il 15 dicembre 2015 che:"(…) Der Fall ist stabil, die Zumutbarkeitsbeurteilung ist nach wie vor gültig, Lebenslängliche Kontrollen sin von der Versicherung aber weiter zu übernehmen (…)"(doc. 86).

2.7.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa __________- conforme all’esperienza medica (cfr. consid.2.4.) oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, alla richiesta perizia giudiziaria - cfr. doc. IX).Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, a prescindere dal fatto che il rapporto del 18 giugno 2016 - relativo alla valutazione oculistica effettuata il 12 e 17 maggio 2016 - non è stato sottoscritto dal dr. med. __________ (oculista FMH attivo presso il Centro oculistico __________), va comunque osservato che tale specialista, dopo aver rilevato che"l'occhio destro è da considerare legalmente cieco", ed aver puntualizzato che "come autista di veicoli pesanti, il paziente rimane 100% inabile al lavoro, permanente", ha comunque ritenuto che "una riabilitazione del paziente nel lavoro, è possibile solo tramite un passaggio ad un'altra professione"(doc. S - il corsivo è della redattrice). Non si è per contro espresso in merito all'assuefazione visiva di monocolo e relativo adattamento.Ora, a prescindere dal fatto che l’affermazione del ricorrente secondo cui non ci si può abituare al mancato coordinamento dell'acuità dei due occhi ovvero ad una percezione distorta e sfuocata del mondo esterno e degli stimoli ecc., non trova quindi fondamento in alcun rapporto medico specialistico e ha pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte, il TCA rileva che la fattispecie è stata valutata in modo esaustivo dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1, la quale - preso atto del fatto che, secondo la dr.ssa med. __________ nel proprio rapporto del 16 giugno 2015, l'assicurato"(…) Pur avendo una buona acutezza visiva e un buon campo visivo in OS ritengo che non riesca ad utilizzarlo al meglio e che effettivamente OD lo confonda e lo condiziona nello svolgimento delle azioni quotidiane (…)"(doc. 74)

- ha ribadito il 15 dicembre 2015 (doc. 86) l'esigibilità già espressa il 3 settembre 2014 (doc. 57), riconoscendo un discapito di rendimento (limitato nel tempo a 1-2 anni) del 10-20% per tenere conto del necessario adattamento alla situazione monoculare.In siffatte circostanze le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato la giurisprudenza di cui alla STF 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3, non possono essere condivise dal TCA.

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 92) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.8.2.   Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che“(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.8.4   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'821.64 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione del 0.45% per ilgapsalariale, del 15% per la riduzione di rendimento (per assuefazione) e del 10% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'889.00 (doc. 96).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2,pubblicatainLa Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12),), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,70% per il 2013, + 0,8% per il 2014, + 0,5% per il 2015 e +0,5%, ultima stima trimestrale a disposizione per il 2016), si ottiene, per il 2016 un reddito annuo di fr. 66'821.64.

L’assicurato, quale "autista tiratubi", avrebbe realizzatonel 2016 unreddito annuo di fr. 66'963.- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situasottola media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 70'828.36; cfr. Tabella TA1 2012, ramo economico 49-52 "trasporti e magazzinaggio", livello di qualifica 1, uomini: fr. 5'513.-: 40 ore x 42.4 ore/settimana = fr. 5'843.78 x 12 mesi = fr. 70'125.36 e aggiornato al 2016).

2.8.5.Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 96). Il ricorrente non ha contestato questa riduzione.

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.Il reddito da invalido di fr. 56'542.81 per i primi 18 mesi rispettivamente di66'520.95successivamente a tale periodo, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammontano dunque a fr. 50'889.00 rispettivamente afr. 59'869.00.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.35.2016.31

PC/sc

Lugano

17 agosto 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 11 aprile 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 marzo 2016 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

in diritto

Successivamente a tale valutazione, l'assicurato è stato visitato il 15 giugno 2015 dalla dr.ssa __________, spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, sempre per conto dell'CO 1, al fine di valutare il decorso, il procedere terapeutico e fornire le sue osservazioni in merito (doc. 73). Nel proprio rapporto del 16 giugno 2015, la specialista ha osservato quanto segue:

Il dossier è stato quindi sottoposto nuovamente alla dr.ssa __________, la quale nel proprio rapporto del 5 novembre 2015 ha rilevato quanto segue:

La medesima specialista ha puntualizzato il 15 dicembre 2015 che:"(…) Der Fall ist stabil, die Zumutbarkeitsbeurteilung ist nach wie vor gültig, Lebenslängliche Kontrollen sin von der Versicherung aber weiter zu übernehmen (…)"(doc. 86).

2.7.   Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dalla dr.ssa __________- conforme all’esperienza medica (cfr. consid.2.4.) oltre che dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.6) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori (in particolare, alla richiesta perizia giudiziaria - cfr. doc. IX).Del resto, la valutazione della specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, a prescindere dal fatto che il rapporto del 18 giugno 2016 - relativo alla valutazione oculistica effettuata il 12 e 17 maggio 2016 - non è stato sottoscritto dal dr. med. __________ (oculista FMH attivo presso il Centro oculistico __________), va comunque osservato che tale specialista, dopo aver rilevato che"l'occhio destro è da considerare legalmente cieco", ed aver puntualizzato che "come autista di veicoli pesanti, il paziente rimane 100% inabile al lavoro, permanente", ha comunque ritenuto che "una riabilitazione del paziente nel lavoro, è possibile solo tramite un passaggio ad un'altra professione"(doc. S - il corsivo è della redattrice). Non si è per contro espresso in merito all'assuefazione visiva di monocolo e relativo adattamento.Ora, a prescindere dal fatto che l’affermazione del ricorrente secondo cui non ci si può abituare al mancato coordinamento dell'acuità dei due occhi ovvero ad una percezione distorta e sfuocata del mondo esterno e degli stimoli ecc., non trova quindi fondamento in alcun rapporto medico specialistico e ha pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte, il TCA rileva che la fattispecie è stata valutata in modo esaustivo dall’oftalmologa di fiducia dell’CO 1, la quale - preso atto del fatto che, secondo la dr.ssa med. __________ nel proprio rapporto del 16 giugno 2015, l'assicurato"(…) Pur avendo una buona acutezza visiva e un buon campo visivo in OS ritengo che non riesca ad utilizzarlo al meglio e che effettivamente OD lo confonda e lo condiziona nello svolgimento delle azioni quotidiane (…)"(doc. 74)

- ha ribadito il 15 dicembre 2015 (doc. 86) l'esigibilità già espressa il 3 settembre 2014 (doc. 57), riconoscendo un discapito di rendimento (limitato nel tempo a 1-2 anni) del 10-20% per tenere conto del necessario adattamento alla situazione monoculare.In siffatte circostanze le contestazioni mosse dall'insorgente nel gravame all'operato dell'Istituto assicuratore per aver applicato la giurisprudenza di cui alla STF 8C_626/2012 del 7 novembre 2012 ai consid. 2 e 3, non possono essere condivise dal TCA.

Questo dato, desunto dalle indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro (cfr. doc. 92) e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte.

2.8.2.   Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.

L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che“(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito chese il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il5%dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

2.8.4   Dalle tavole processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 66'821.64 il reddito da invalido, applicando la tabella TA1 2012, media totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2016 nonché riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione del 0.45% per ilgapsalariale, del 15% per la riduzione di rendimento (per assuefazione) e del 10% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 50'889.00 (doc. 96).

Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella Tabella TA1.Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5’210.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2,pubblicatainLa Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.10 per l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12),), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0,70% per il 2013, + 0,8% per il 2014, + 0,5% per il 2015 e +0,5%, ultima stima trimestrale a disposizione per il 2016), si ottiene, per il 2016 un reddito annuo di fr. 66'821.64.

L’assicurato, quale "autista tiratubi", avrebbe realizzatonel 2016 unreddito annuo di fr. 66'963.- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situasottola media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 70'828.36; cfr. Tabella TA1 2012, ramo economico 49-52 "trasporti e magazzinaggio", livello di qualifica 1, uomini: fr. 5'513.-: 40 ore x 42.4 ore/settimana = fr. 5'843.78 x 12 mesi = fr. 70'125.36 e aggiornato al 2016).

2.8.5.Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

Nella concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato, in ossequio alla precitata giurisprudenza, una decurtazione del 10% a titolo di riduzione sociale sul reddito statistico da invalido (doc. 96). Il ricorrente non ha contestato questa riduzione.

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.Il reddito da invalido di fr. 56'542.81 per i primi 18 mesi rispettivamente di66'520.95successivamente a tale periodo, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammontano dunque a fr. 50'889.00 rispettivamente afr. 59'869.00.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti