Erwägungen (1 Absätze)
E. 35 consid. 4b). 2.9. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti (in particolare, doc. 200), questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal dr. med. __________, specialista nella materia che qui ci occupa e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica, - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. consid. 2.8) - possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori atti istruttori (in particolare, all'esperimento di una " perizia medico-specialistica a valutazione della capacità lavorativa residua ", così come postulato dal rappresentante del ricorrente nel gravame: cfr. doc. I, pag. 4). Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 non è stata smentita da certificati medico-specialistici neppure in sede ricorsuale, ma solo attraverso il parere del rappresentante legale dell'assicurato che medico non è. In particolare, le contestazioni (segnatamente, circa l'asserita impossibilità per il suo assistito di essere in grado di eseguire in misura normale un lavoro di fabbrica dove non deve interloquire con i suoi colleghi) mosse dal patrocinatore del ricorrente nel gravame all'esigibilità lavorativa del suo assistito determinata dal medico fiduciario, dr. med. __________ (cfr. doc. 118 e 241), non trovano fondamento in alcun rapporto medico, tantomeno specialistico, ed hanno pertanto il valore di una semplice dichiarazione di parte. Non possono quindi essere condivise dal TCA. Del resto, la valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dallo specialista dell'CO 1 risulta plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati che soffrivano, in maniera più o meno grave, di problemi di udito. In una sentenza 32.2010.166 del 15 dicembre 2010, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica, affetto da sordità assoluta a destra e rischio di diminuzione della capacità uditiva a sinistra, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) un lavoro adeguato " (professione a grado normale di competenza uditiva e senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore) ", in particolare " in quei settori d'attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio ", ribadendo che " sia nell'ambito industriale che nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività che non richiedono un udito da ambo le parti, che non sono particolarmente rumorose e che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e/o una formazione specifica ". In una sentenza 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha ritenuto un operaio di fabbrica che aveva patito un danno uditivo (segnatamente: una anacusia a destra con assenza di qualsiasi risposta e una ipoacusia di tipo percettivo a sinistra più accentuata sui toni acuti) prevalentemente da ricondurre all'attività professionale e che era pure scivolato su una lastra di ghiaccio riportando una contusione all'emitorace e al polso destro, in grado di svolgere al 100% (e con rendimento completo) " un’attività leggera dal profilo dell'impegno fisico, da svolgere in posizione seduta e a livello dell'orizzontale, e che non dipenda da informazioni acustiche ", ritenuto come " al TCA appare plausibile che sul mercato generale del lavoro esistano delle attività semplici e ripetitive, che l'assicurato, una volta acquisito l'automatismo potrebbe svolgere in maniera indipendente, nonostante lo stato di sordità quasi totale in cui versa ". È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze eccessive. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). D'altra parte se è vero che il mercato del lavoro accessibile agli assicurati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (cfr. RCC 1989,
p. 331 consid. 4a)), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3). Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio (STCA 32.2015.109 del 27 giugno 2016, consid. 2.7.8). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere rispetto a quella originariamente esercitata (di "carpentiere" nell'edilizia). Del resto deve essere ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114). In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica uditiva di cui è affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a p ersonale non qualificato o semi qualificato ( le attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.) , che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. per un caso analogo, STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, consid. 5 e la già citata STCA 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato). Val qui la pena di ricordare che in STF 8C_652/2014 del 9 gennaio 2015 consid. 3.2 l'Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale (" dass die Versicherte faktisch taub sei, weshalb allein schon die Kommunikations-probleme Fragen zur Verwertbarkeit der ärztlich attestierten Rest-arbeitsfähigkeit aufwürfen; daneben bestünden mannigfaltige weitere gesundheitliche Einschränkungen, aufgrund welcher kaum anzunehmen sei, dass sich ein Arbeitgeber - selbst in einem Nischenarbeitsplatz - bereit erklären würde, die Versicherte zu beschäftigen. " ) riguardante un assicurato nato nel 1998 ed affetto, tra l'altro, da una " doppelseitiger Schwerhörigkeit ", impugnato dall'UAI del Cantone Argovia, in quanto: " (…) Die IV-Stelle verkennt zum einen, dass sämtliche der von ihr angeführten Anstellungsverhältnisse Tätigkeiten im Bereich des Gastgewerbes betrafen, die der Versicherten wegen der vorinstanzlich festgehaltenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht mehr zumutbar waren. (…). Das von ihr zitierte Urteil 8C_776/2008 vom 18. Juni 2009 ist wenig einschlägig, da danach die Schwerhörigkeit der versicherten Person mit einer Cochlea-Implantation wesentlich vermindert werden konnte und im Übrigen keine weiteren körperlichen oder psychischen Einschränkungen bestanden. Abschliessend ist zur Verdeutlichung der vorinstanzlichen Erwägungen darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Gutachten der medizinischen Abklärungsstelle B.________ vom 25. Februar 2013 wegen der Geburtsgebrechen (Goldenhar-Syndrom; ICD-10: Q87.0) binokulär nicht zu sehen vermochte, weshalb ihr Arbeiten, die visuelle Anstrengungen erforderten, wie sie bspw. bei einer Tätigkeit an einem Bildschirm anfielen, nicht zumutbar waren, weil damit Doppelbilder entstehen konnten. (…).Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz bei der Beurteilung der Frage, ob die Versicherte das ihr verbliebene Leistungsvermögen auf dem ausgeglichen Arbeitsmarkt zu verwerten vermochte, zu Recht von weiteren Abklärungen abgesehen und sich auf die allgemeine Lebenserfahrung berufen, wonach in Fällen, wie dem zur Diskussion stehenden, keine nennenswerten Arbeitsgelegenheiten mehr offen standen. (…)" . In siffatte circostanze, questo Tribunale non condivide le argomentazioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell'assicurato, che ha stigmatizzato l'operato dell'CO 1 per non aver eseguito " nessuna indagine concreta in posti di lavoro eventualmente accessibili a una persona presentante una sordità bilaterale quasi completa " e ha conseguentemente ritenuto che " l'incidenza sull'esigibilità del notevole danno di indubbia causalità traumatica non sia stata valutata con la dovuta diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale l'intimata fonda la decisione di negare una aumento della rendita d'invalidità sia incompleta ". In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali ( DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) , che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno uditivo di cui è affetto, e, quindi, un lavoro in posizione seduta, senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore e che non dipenda da informazioni acustiche. 2.10. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. 2.11. Per quanto concerne il reddito da valido, s econdo l’assicuratore infortuni resistente, senza il danno infortunistico, RI 1 , nel 2014 (data di decorrenza della rendita - 1° ottobre 2014 , ovvero dal primo giorno del mese in cui è stato annunciato il peggioramento dello stato di salute: doc. doc. 277), avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 77'512.05, arrotondato a fr. 77'512.00, determinato mediante rivalutazione nominale di quello del 1999 (ramo F, costruzioni) fissato sulla base dei dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro (doc. 276). Questo dato, desunto dai dati forniti direttamente dall'ex datore di lavoro e non contestato dal rappresentante del ricorrente (doc. 276), può senz’altro essere fatto proprio da questa Corte. 2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido , la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Giova infine ricordare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’INSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2). 2.13. Dalle tavole processuali risulta che l'CO 1, dopo aver osservato che il sistema dei Dispositivi Posti di Lavoro (DPL) non è idonea a valutare il grado di invalidità nei casi di problematiche alla vista o all'udito (doc. 276 e 277), ha determinato in fr. 66'453.12 il reddito " da invalido ", applicando la tabella TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.7 ore, e operando successivamente una decurtazione 15% a titolo di deduzione sociale, giungendo così all’importo di fr. 56'485.15 (doc. 276 e 277). Innanzitutto questa Corte osserva che, come correttamente appurato dall'CO 1, u tilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2014, l’assicurato, svolgendo nel 2014 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'312.--. Riportando questo dato su 41.7 ore ( cfr. dati pubblicati sul sito web dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012 consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'537.76 mensili oppure a fr. 66'453.12 per l'intero anno (fr. 5'537.76 x 12). Detto questo, il TCA rileva che q uand'anche si applicasse al caso di specie - per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% ( DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 confermata in STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6; e, da ultimo, STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2), come effettuato dall'Alta Corte al considerando 6 della già citata STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, si giungerebbe in ogni caso ad un reddito "da invalido" annuo di fr. 49'839.84, che non darebbe diritto ad un aumento della rendita. Infatti, raffrontando, nel 2014, il reddito "da valido" di fr. 77'512.00 (cfr. consid. 2.11) con quello "da invalido" di fr. fr. 49'839.84, si otterrebbe un grado di invalidità del 35.70%, arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. I l TCA non ha quindi riscontrato alcun aumento del grado di invalidità (laddove, per ottenere la revisione di una rendita in corso, deve essere appurato un aumento di almeno il 5%: cfr. consid. 2.4), nemmeno avendo considerato - giova ribadire, per mera ipotesi - la deduzione sociale massima del 25% consentita dalla giurisprudenza. Stante quanto precede, questo Tribunale non condivide la richiesta del rappresentante dell'insorgente di riconoscere al suo assistito una rendita di invalidità di almeno 50% (doc. I, pag. 4). Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l’amministrazione ha confermato la rendita del 36% in vigore deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.35.2016.108
PC/sc
Lugano
23 febbraio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 dicembre 2016 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto,in fatto
2.8. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid.2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dellamministrazione,a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve,a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo lAlta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti delluomo ha dedotto dallart. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio laffidabilità dei rapporti dei medici interni allamministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr.SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta alleccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dallassicurazione contro la disoccupazione e non dallassicura-zione contro linvalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere rispetto a quella originariamente esercitata (di "carpentiere" nell'edilizia).Del resto deve essere ricordato che il principio dellesigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno. Ai fini dellaccertamento dellinvalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci devessere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e unofferta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dellimpossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica uditiva di cui è affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le attività adeguate entranti in linea di conto -ISS,livello di qualifica 4fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1 2012,semplici e ripetitive - non richiedono difatti né unesperienza professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.),che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (cfr. per un caso analogo, STF 8C_776/2008 del 18 giugno 2009, consid. 5 e la già citata STCA 35.2011.6 del 17 marzo 2011, cresciuta incontestata in giudicato). Val qui la pena di ricordare che in STF 8C_652/2014 del 9 gennaio 2015 consid.3.2 l'Alta Corte ha confermato il giudizio cantonale ("dass die Versichertefaktisch taub sei, weshalb allein schon die Kommunikations-probleme Fragen zur Verwertbarkeit der ärztlich attestierten Rest-arbeitsfähigkeit aufwürfen; daneben bestünden mannigfaltige weitere gesundheitliche Einschränkungen, aufgrund welcher kaum anzunehmen sei, dass sich ein Arbeitgeber - selbst in einem Nischenarbeitsplatz - bereit erklären würde, die Versicherte zu beschäftigen.") riguardante un assicurato nato nel 1998 ed affetto, tra l'altro, da una "doppelseitiger Schwerhörigkeit", impugnato dall'UAI del Cantone Argovia, in quanto: "( )Die IV-Stelle verkennt zum einen, dass sämtliche der von ihr angeführten Anstellungsverhältnisse Tätigkeiten im Bereich des Gastgewerbes betrafen, die der Versicherten wegen der vorinstanzlich festgehaltenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht mehr zumutbar waren. ( ). Das von ihr zitierte Urteil 8C_776/2008 vom 18. Juni 2009 ist wenig einschlägig, da danach die Schwerhörigkeit der versicherten Person mit einer Cochlea-Implantation wesentlich vermindert werden konnte und im Übrigen keine weiteren körperlichen oder psychischen Einschränkungen bestanden. Abschliessend ist zur Verdeutlichung der vorinstanzlichen Erwägungen darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Gutachten der medizinischen Abklärungsstelle B.________ vom 25. Februar 2013 wegen der Geburtsgebrechen (Goldenhar-Syndrom; ICD-10: Q87.0) binokulär nicht zu sehen vermochte, weshalb ihr Arbeiten, die visuelle Anstrengungen erforderten, wie sie bspw. bei einer Tätigkeit an einem Bildschirm anfielen, nicht zumutbar waren, weil damit Doppelbilder entstehen konnten. ( ).Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz bei der Beurteilung der Frage, ob die Versicherte das ihr verbliebene Leistungsvermögen auf dem ausgeglichen Arbeitsmarkt zu verwerten vermochte, zu Recht von weiteren Abklärungen abgesehen und sich auf die allgemeine Lebenserfahrung berufen, wonach in Fällen, wie dem zur Diskussion stehenden, keine nennenswerten Arbeitsgelegenheiten mehr offen standen.( )".In siffatte circostanze, questo Tribunale non condivide le argomentazioni ricorsuali sollevate dal rappresentante dell'assicurato, che ha stigmatizzatol'operato dell'CO 1 per non aver eseguito "nessuna indagine concreta in posti di lavoro eventualmente accessibili a una persona presentante una sordità bilaterale quasi completa" e ha conseguentemente ritenuto che "l'incidenza sull'esigibilità del notevole danno di indubbia causalità traumatica non sia stata valutata con la dovuta diligenza e che la documentazione medica e amministrativa sulla quale l'intimata fonda la decisione di negare una aumento della rendita d'invalidità sia incompleta".In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprenderetutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz.Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),è da ritenere dimostrato,secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti),che RI 1 è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno uditivo di cui è affetto, e, quindi, un lavoro in posizione seduta, senza rischio di aggravamento uditivo da esposizione a rumore e che non dipenda da informazioni acustiche.
2.12. Per quanto riguarda ilreddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato,a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, lassicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dellimpedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 al consid. 3.3.
LAlta Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dellinchiesta sulla struttura dei salari edita dallUfficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Giova infine ricordareche, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, lAlta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dallINSAI, che il salario medio risultante dalle DPL si situavasoltanto leggermentesotto quello secondo lISS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti