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35.2015.45

Presenza di una complessa sintomatologia. Questione dell'oggettivazione del danno alla salute. Rinvio atti all'amministrazione nell'attesa di una perizia pluridisciplinare ordinata dall'assicurazione per l'invalidità

Ticino · 2016-08-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

medici ed economici, come si evince anche dall’incarto dell’CO 1. Il ricorrente da tanti anni lavora unicamente all’incirca al 50% e guadagna all’anno CHF 39'300, come ha già fatto il suo legale presso l’CO 1 tramite lettera del 16 dicembre 2013. Al ricorrente non è assolutamente possibile svolgere un’attività a tempo pieno, come preteso dall’CO 1.” (doc. I, p. 4).

Per quanto riguarda la menomazione all’integrità, l’assicurato sostiene che l’indennità riconosciuta dall’istituto non corrisponderebbe ai fatti medici (doc. I, p. 4).

RI 1 ha infine chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento (cfr. doc. I, p. 4).

1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6.   Nel mese di maggio 2015, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, medica e non, preannunciando che, il 1° giugno 2015, sarebbe stato visitato presso la Clinica __________ di __________ (doc. V e doc. VI + allegati).

In data 15 luglio 2015, al TCA sono pervenuti tre rapporti della Clinica __________ (doc. VII + allegati).

Su richiesta dell’CO 1, questa Corte ha richiamato la documentazione relativa all’esame venoso e arterioso degli arti superiori eseguito nel 2014 dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. XII).

L’assicuratore si è pronunciato sulla documentazione acquisita nel frattempo in data 21 ottobre 2015 (doc. XVI + allegati).

Il 9 novembre 2015, l’insorgente ha formulato le proprie osservazioni sui rapporti elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1 (doc. XX).

1.7.   In data 3 dicembre 2015, l’assicurato ha versato agli atti la documentazione relativa all’esame di RMN cervicale dell’11 novembre 2015 (doc. XXII + allegati).

Nel mese di febbraio 2016, a questo Tribunale sono pervenuti i referti afferenti ad accertamenti effettuati presso la Clinica __________ (doc. XXV + allegati).

Il 6 aprile 2016, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha informato il TCA circa l’intenzione dell’Ufficio AI di ordinare una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. XXVIII + allegati).

La presa di posizione dell’amministrazione è datata 20 maggio 2016 (doc. XXXIV + allegato).

1.8.   In corso di causa, questo Tribunale ha appurato che l’UAI ha conferito il mandato peritale al Servizio di accertamento medico (SAM) di __________ (cfr. doc. XXXIX).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 dicembre 2015 ha avuto luogo un nuovo consulto presso i dottori __________ e __________, neurologi attivi presso la __________, i quali hanno dichiarato che le immagini afferenti alla RMN del novembre 2015 evidenziano una lieve protusione discale a livello di C5/C6, senza elementi per una significativa stenosi del canale spinale cervicale o compressione del midollo quale causa delle parestesie (cfr. doc. G 1).

Il 22 dicembre 2015, RI 1 è stato visitato dal PD __________, primario di chirurgia vertebrale presso la Clinica __________, il quale, in base all’esame clinico, ha sospettato la presenza di una sindrome dello stretto toracico (cfr. doc. G 2).

In data 18 febbraio 2016, è stato eseguito un duplex venoso e arterioso succlavie da parte del dott. __________. Dal relativo rapporto si evince che la situazione riscontrata “… è similare al 2014 dove identificavo un TOS a sinistra sull’arteria succlavia e un lieve TIS (Thoracic inlet syndrome) sulla vena succlavia dx soprattutto compressa dai pettorali.” (doc. I 2).

Dall’esame elettroneurografico eseguito dal neurologo dott. __________ il 10 marzo 2016 è emerso, a destra, una peggiorata “… conduzione segmentale sensitiva antidromica del n. mediano nel canale carpale, latenza distale invariata rispetto all’esame del nervo del 2011, …” e, a sinistra, “… invariata la conduzione motorica, leggermente migliorata la sensitiva antidromica segmentale, ancora leggermente patologica per l’età.”. Egli ha precisato che la conduzione motoria prossimale normale e simmetrica, con potenziali di sommazione ampi e invariati da prossimale per i nervi mediani, “… depone contro un Thoracic Outlet per i tronchi nervosi.” (doc. H 1).

Con apprezzamento del 19 maggio 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che la nuova documentazione non contiene elementi suscettibili di cambiare la conclusione espressa dal dott. __________ nel suo rapporto dell’8 ottobre 2015 (doc. XXXIV 1).

Agli atti figura pure una comunicazione dell’UAI, datata 7 marzo 2016, in base alla quale l’assicurato sarebbe stato sottoposto a un accertamento peritale pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, neurologia e angiologia) per chiarire il suo diritto alle prestazioni (cfr. doc. L 3).

2.7.   Con la propria impugnativa, l’assicurato rimprovera in sostanza all’CO 1 di aver fondato la propria decisione di rendita (e di IMI) su documentazione medica inaffidabile. Al riguardo, egli fa presente di essere stato visitato dal medico __________, l’ultima volta, nel novembre 2011 e che, da quella data in poi, il suo stato di salute infortunistico sarebbe peggiorato in maniera rilevante. Per questa ragione, egli ritiene che l’esigibilità allora espressa non possa costituire una valida base di giudizio (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita è stata emanata soltanto nelgennaio 2014(cfr. doc. 172; quella su opposizione addirittura nelmarzo 2015– doc. 192).

Il TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si sono svolti nel frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono atti a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20 aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc. XXXIV 1).

D’altra parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere ignorato che, come comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile 2016, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare presso il SAM di __________, comprendente degli accertamenti di medicina interna, di reumatologia, di neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e l’allegato doc. L 3, nonché il doc. XXXIX).

Ora, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità, escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi di valutazione tali da supportare la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto alla situazione refertata dal medico di circondario ancora nel mese di novembre 2011, è intervenuto un peggioramento nello stato di salute infortunistico, suscettibile d’incidere sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e, dunque, sull’entità del grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente.

Sulla scorta di tali considerazioni, per il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché, una volta acquisito il rapporto peritale elaborato dal SAM per conto dell’Ufficio AI, ne sottoponga le risultanze al proprio servizio medico fiduciario, il quale dovrà allora determinare se dalle medesime emergono elementi attestanti l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche e, nell’affermativa, valutare nuovamente l’esigibilità lavorativa, così come l’entità della menomazione all’integrità.

2.8.   Con la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venisse indetto unpubblico dibattimento.

Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Nel caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta dell’assicurato.

Considerato l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dall’esaminare se, omettendo di sottoporre all’insorgente la certificazione 22 maggio 2014 del dott. __________ prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore abbia o meno violato il diritto di essere sentito di RI 1.

2.9.Vistol'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

Nel merito

2.2.   L’oggetto litigioso è

circoscritto all’entità della rendita d’invalidità e della menomazione

all’integrità.

Preliminarmente,

questa Corte è però tenuta a esaminare se l’istituto assicuratore era

legittimato a valutare le prestazioni di lunga durata prendendo in

considerazione unicamente i disturbi residuali localizzati alla

spalla

sinistra

, quali erano stati refertati in occasione della visita __________

di chiusura (e successive visite di controllo del 2009 e 2011).

2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a

seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile

migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 41ss.).

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4.   Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un

nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid.

3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in

Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).

Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (

status quo ante

);

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (

status quo sine

)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.

4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5.   Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un

nesso di causalità adeguata

tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid.

5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts,

in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire,

in

Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6.   Nel caso

di specie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione ha

determinato la rendita d’invalidità e l’IMI, facendo capo essenzialmente al

rapporto elaborato dal dott. R. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica,

a margine della visita medica di chiusura del 4 dicembre 2006.

In quell’occasione, l’allora

medico __________ ha riscontrato la persistenza di una lussazione ventrale

dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra non riduttibile, ha dichiarato

che lo stato di salute infortunistico non poteva essere migliorato con

ulteriori provvedimenti terapeutici e ha infine tracciato l’esigibilità

lavorativa (cfr. doc. 53, p. 2).

Successivamente,

ovvero in occasione delle visite di controllo del 9 marzo 2009 e del 17

novembre 2011, lo stesso medico __________ ha constatato che nel frattempo non

erano intervenute modifiche di rilievo nelle condizioni di salute

dell’assicurato, di modo che ha confermato che l’esigibilità era rimasta quella

che aveva descritto nel

dicembre 2006 (cfr. doc. 73, p. 2: “Sia

soggettivamente che ogettivamente la situazione è esattamente sovrapponibile a

quanto valutato il 4.12.2006 per cui l’esigibilità allora espressa mantiene la

sua validità.” e doc. 128, p. 4: “i problemi soggettivi e i reperti oggettivi

sono esattamente sovrapponibili a quelli valutati in occasione delle due visite

mediche precedenti (4 dicembre 2006 e 9 marzo 2009). L’esigibilità espressa nel

2006 mantiene quindi tutto il suo valore.”).

Per quanto riguarda la

menomazione all’integrità, il dott. __________ ha quantificato la relativa

indennità nel 7.5% in applicazione della tabella 5.2 edita dalla __________

dell’CO 1, rilevando che “i disturbi lamentati dall’assicurato sono

paragonabili a quelli che si possono presentare in occasione di un’omartrosi …”

(doc. 52).

Nell’ambito

della procedura di opposizione, su invito dell’avv. RA 1, il quale aveva fatto

valere un notevole peggioramento dello stato di salute infortunistico (cfr.

doc. 168, p. 1 e 2 e doc. 178), l’assicuratore ha chiesto un resoconto ai

diversi medici curanti dell’assicurato (cfr. doc. 182).

In

particolare, con certificazione datata 22 ottobre 2013, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, ha riferito di aver operato l’insorgente nel

dicembre 2012 per una sindrome del tunnel carpale a destra. Alcuni mesi dopo,

erano però ricomparse delle parestesie bilaterali (con predominanza sul lato

sinistro non operato), in presenza di parametri neurofisiologici normali. Non

potendo escludere un’origine cervicale del disturbo, il dott. __________ ha

disposto un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr.

doc. 183).

Da

parte sua, con referto del 22 maggio 2014, il dott. __________ ha rilevato che

la TAC dell’apertura toracica eseguita il 13 marzo 2014 era risultata nella

norma (cfr. doc. 187, p. 2-3), mentre il duplex venoso e arterioso effettuato

dall’angiologo dott. __________, aveva invece lasciato “ancora il dubbio di

qualche anomalia circolatoria” (cfr. doc. 187, p. 4). Egli ha quindi concluso

affermando di non avere “… una spiegazione neurologica dei disturbi accusati

dal paziente a livello degli arti superiori.” (doc. 187, p. 1).

Con

la decisione su opposizione impugnata, come detto, l’amministrazione si è

fondata sull’esigibilità lavorativa definita dal dott. __________ nel dicembre

2006, ritenendo che non fosse stato dimostrato l’intervento di un peggioramento

dello stato di salute, tenuto conto che, secondo il neurologo dott. __________,

i disturbi denunciati dal ricorrente non trovavano alcuna spiegazione medica

(cfr. doc. 192, p. 6).

Pendente

causa

, RI 1 si è sottoposto di sua iniziativa a ulteriori accertamenti

medici.

Il

1° giugno 2015, egli ha consultato il Prof. dott. __________, responsabile

della chirurgia della spalla presso la Clinica __________ di __________. Dal

relativo referto risulta che l’assicurato soffre di femomeni parestetici alle

due mani e di lievi disturbi legati alla nota sublussazione sternoclavicolare a

sinistra. Lo specialista ha inoltre rilevato che l’insorgente è disturbato

dall’artrosi sternoclavicolare e dalla sublussazione, ma che non intende

assumersi il rischio di un’operazione. Per quanto riguarda i disturbi

parestetici, egli ha disposto un approfondimento neurologico, precisando che,

qualora vi fosse il sospetto di una stenosi posteriore alla clavicola, il

successivo passo diagnostico sarebbe stato un’angiografia (doc. D 2).

Il

giorno stesso, il ricorrente è stato visitato dagli specialisti in neurologia

della __________, i quali, dopo averlo sottoposto ad esami elettrofisiologici,

hanno escluso che i disturbi potessero risultare da una sindrome del tunnel

carpale oppure da una neuropatia del nervo ulnare a livello del gomito. Essi

hanno peraltro consigliato l’esecuzione di una RMN cervicale per escludere la

presenza di una stenosi del canale spinale (cfr. doc. D 4).

Sempre

il 1° giugno 2015, ha avuto luogo anche una visita presso il Prof. dott. __________,

responsabile della chirurgia dell’anca presso la Clinica __________. In

quell’occasione, egli ha formulato la diagnosi di coxartrosi secondaria a

destra (cfr. doc. D 3). L’insorgente ha esplicitamente riconosciuto che tale

patologia non è imputabile all’evento traumatico dell’aprile 2005 (cfr. doc.

XX, p. 2 pto. 3).

L’amministrazione

ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al proprio servizio

medico.

Con

apprezzamento del 30 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in

neurologia, ha osservato che dal referto 9 giugno 2015 dei dottori __________ e

__________ (doc. D 4), non emergono reperti o diagnosi riconducibili

all’infortunio assicurato (cfr. doc. XVI 2).

Prendendo

innanzitutto posizione sul sospetto di sindrome dello stretto toracico,

contenuto nel rapporto 4 febbraio 2014 dell’angiologo dott. __________, il

dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che “… l’esame

angio-TCA eseguito poi il 13 marzo 2014 ha concluso all’assenza d’alterazioni

vascolari. Di conseguenza, anche in esiti di frattura claveare e di lussazione

sterno claveare e di lussazione sternoclaveare sinistra, non ci sono nel caso

specifico argomenti per una compressione vascolare capace di spiegare i

disturbi lamentati dall’assicurato, essendo chiaro che la sensibilità e la

specificità di un esame di angio-TAC è superiore a quello di un esame duplex.”.

(doc. XVI 1, p. 3).

D’altro

canto, per quanto concerne il rapporto del Prof. __________, il medico

fiduciario appena citato ha affermato che in quel documento vengono “… riferiti

i disturbi lamentati dal signor RI 1 a livello sternoclaveare sinistro, senza

indizi per una modifica della sintomatologia rispetto a quanto valutato dal

dott. __________ in precedenza. Per gli altri disturbi, non sembra che lo

specialista sia stato informato delle investigazioni eseguite nel 2014, in

particolar modo dell’esame angio-TAC.” (doc. XVI 1, p. 4).

Il

dott. __________ ha quindi concluso che “… l’esigibilità definita nel 2006, poi

confermata nel 2009 e nel 2011 appare sempre valida.” (doc. XVI 1, p. 4).

L’esame

di RMN del rachide cervicale effettuato l’11 novembre 2015 ha mostrato

un’osteocondrosi con spondilolisi, un’artrosi uncovertebrale e una protusione

discale a livello di C5-C6, con conseguente “… moderata stenosi foraminale più

importante a sinistra, con probabile schiacciamento della radice C6 a

sinistra.” (doc. F 1).

Il

7 dicembre 2015 ha avuto luogo un nuovo consulto presso i dottori __________ e __________,

neurologi attivi presso la __________, i quali hanno dichiarato che le immagini

afferenti alla RMN del novembre 2015 evidenziano una lieve protusione discale a

livello di C5/C6, senza elementi per una significativa stenosi del canale

spinale cervicale o compressione del midollo quale causa delle parestesie (cfr.

doc. G 1).

Il

22 dicembre 2015, RI 1 è stato visitato dal PD __________, primario di

chirurgia vertebrale presso la Clinica __________, il quale, in base all’esame

clinico, ha sospettato la presenza di una sindrome dello stretto toracico (cfr.

doc. G 2).

In

data 18 febbraio 2016, è stato eseguito un duplex venoso e arterioso succlavie

da parte del dott. __________. Dal relativo rapporto si evince che la

situazione riscontrata “… è similare al 2014 dove identificavo un TOS a

sinistra sull’arteria succlavia e un lieve TIS (Thoracic inlet syndrome) sulla

vena succlavia dx soprattutto compressa dai pettorali.” (doc. I 2).

Dall’esame

elettroneurografico eseguito dal neurologo dott. __________ il 10 marzo 2016 è

emerso, a destra, una peggiorata “… conduzione segmentale sensitiva antidromica

del n. mediano nel canale carpale, latenza distale invariata rispetto all’esame

del nervo del 2011, …” e, a sinistra, “… invariata la conduzione motorica,

leggermente migliorata la sensitiva antidromica segmentale, ancora leggermente

patologica per l’età.”. Egli ha precisato che la conduzione motoria prossimale

normale e simmetrica, con potenziali di sommazione ampi e invariati da

prossimale per i nervi mediani, “… depone contro un Thoracic Outlet per i

tronchi nervosi.” (doc. H 1).

Con

apprezzamento del 19 maggio 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, ha sostenuto che la nuova documentazione non contiene elementi

suscettibili di cambiare la conclusione espressa dal dott. __________ nel suo

rapporto dell’8 ottobre 2015 (doc. XXXIV 1).

Agli

atti figura pure una comunicazione dell’UAI, datata 7 marzo 2016, in base alla

quale l’assicurato sarebbe stato sottoposto a un accertamento peritale

pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, neurologia e angiologia) per

chiarire il suo diritto alle prestazioni (cfr. doc. L 3).

2.7.   Con

la propria impugnativa, l’assicurato rimprovera in sostanza all’CO 1 di aver

fondato la propria decisione di rendita (e di IMI) su documentazione medica

inaffidabile. Al riguardo, egli fa presente di essere stato visitato dal medico

__________, l’ultima volta, nel novembre 2011 e che, da quella data in poi, il

suo stato di salute infortunistico sarebbe peggiorato in maniera rilevante. Per

questa ragione, egli ritiene che l’esigibilità allora espressa non possa

costituire una valida base di giudizio (cfr. doc. I).

Chiamato

a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima

visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato

che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la

sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha

effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita

è stata emanata soltanto nel

gennaio 2014

(cfr. doc. 172; quella su

opposizione addirittura nel

marzo 2015

– doc. 192).

Il

TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si sono svolti nel

frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono atti a

dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di un

peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20

aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche

dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc.

XXXIV 1).

D’altra

parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere ignorato che, come

comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile 2016, l’Ufficio AI ha

ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare presso il SAM di __________,

comprendente degli accertamenti di medicina interna, di reumatologia, di

neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e l’allegato doc. L 3, nonché il

doc. XXXIX).

Ora,

questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità, escludere che dalle

risultanze peritali possano emergere elementi di valutazione tali da supportare

la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto alla situazione refertata dal

medico di circondario ancora nel mese di novembre 2011, è intervenuto un peggioramento

nello stato di salute infortunistico, suscettibile d’incidere

sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e, dunque, sull’entità del

grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della menomazione all’integrità

di cui è portatore il ricorrente.

Sulla

scorta di tali considerazioni, per il TCA sono dati i presupposti per rinviare

gli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché, una volta acquisito il

rapporto peritale elaborato dal SAM per conto dell’Ufficio AI, ne sottoponga le

risultanze al proprio servizio medico fiduciario, il quale dovrà allora

determinare se dalle medesime emergono elementi attestanti l’insorgenza di un

peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche e, nell’affermativa,

valutare nuovamente l’esigibilità lavorativa, così come l’entità della

menomazione all’integrità.

2.8.   Con

la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venisse indetto un

pubblico

dibattimento

.

Confrontato

con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di

principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti

dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando

appare chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario,

manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle

questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella

DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile

rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta

sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se

l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri

specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un

assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Nel

caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1

seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare

seguito alla richiesta dell’assicurato.

Considerato

l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dall’esaminare se,

omettendo di sottoporre all’insorgente la certificazione 22 maggio 2014 del

dott. __________ prima dell’emanazione della decisione su opposizione

impugnata, l’istituto assicuratore abbia o meno violato il diritto di essere

sentito di RI 1.

2.9.

V

isto

l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

Dispositiv
  1. Il ricorso èaccolto ai sensi dei considerandi. §    La decisione su opposizione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.35.2015.45

mm

Lugano

10 agosto 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 marzo 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto,in fatto

1.1.   In data 20 aprile 2005, RI 1, dipendente dell’omonima impresa di costruzioni di __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, è caduto mentre stava lavorando e ha riportato, secondo il rapporto 4 maggio 2005 dell’Ospedale __________ di __________, una contusione delle costole sul lato destro e la frattura della porzione laterale della clavicola sinistra (cfr. doc. 3).

Nel prosieguo, è pure stata diagnosticata una lussazione dell’articolazione sterno-clavicolare (cfr., ad esempio, doc. 15).

L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

L’assicurato ha ritrovato una capacità lavorativa parziale (50%) a contare dal 20 giugno 2005 (doc. 14).

1.2.   La visita medica di chiusura ha avuto luogo in data 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 53).

L’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta durata a partire dal 1° luglio 2009 (cfr. doc. 75).

Successivamente, all’assicurato sono stati riconosciuti degli anticipi sulla rendita d’invalidità (cfr. doc. 175).

1.3.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 9 gennaio 2014, RI 1 è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 33% a decorrere dal 1° settembre 2009 e di un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 7.5% (doc. 172).

A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 178), in data 3 marzo 2015, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 192).

1.4.   Con tempestivo ricorso del 24 aprile 2015, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 52% almeno e un’IMI superiore al 7.5%.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa innanzitutto valere che ai rapporti medici a cui ha fatto capo l’amministrazione per determinare l’esigibilità lavorativa, non possa essere attribuito pieno valore probatorio e pretende quindi che il TCA disponga l’esecuzione di una perizia ortopedica (cfr. doc. I,

p. 3 s.: “L’CO 1 pretende nella decisione 03.03.2015 che gli accertamenti medici dovuti in questo caso (art. 43 LPGA) siano stati fatti debitamente con il rapporto medico del dott. __________. Come è già stato fatto valere, il ricorrente non ha mai visto questo rapporto del dott. __________. Un rapporto medico che viene scritto senza avere esaminato personalmente il ricorrente non può assolutamente adempiere l’art. 43 LPGA. L’CO 1 avrebbe dovuto fare esaminare il ricorrente da un perito medico indipendente (art. 44 LPGA). Inoltre il ricorrente dovrebbe essere esaminato da un medico ortopedico e non da un medico neurologo. Il Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve dunque ordinare una perizia giudiziaria (art. 18 Lptca) e fare esaminare il ricorrente da un perito giudiziario ortopedico indipendente. (). Inoltre il ricorrente ha fatto valere durante la procedura amministrativa di avere subito un peggioramento della salute, visto che l’incidente grave è avvenuto già nel

2005. Nella decisione su opposizione dell’CO 1 del 03.03.2015 non viene preso in considerazione questo peggioramento della salute. I diversi rapporti medici del medico __________ dott. __________ dell’CO 1 e il rapporto del dott. __________ del 22 maggio 2014 non adempiono l’art. 43 LPGA. Come già detto, il Lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni non può assolutamente prendere in considerazione i rapporti medici citati e deve ordinare una perizia giudiziaria.”).

D’altro canto, egli contesta l’entità del reddito da invalido considerato dall’amministrazione, in quanto quest’ultimo non corrisponderebbe “… ai fatti medici ed economici, come si evince anche dall’incarto dell’CO 1. Il ricorrente da tanti anni lavora unicamente all’incirca al 50% e guadagna all’anno CHF 39'300, come ha già fatto il suo legale presso l’CO 1 tramite lettera del 16 dicembre 2013. Al ricorrente non è assolutamente possibile svolgere un’attività a tempo pieno, come preteso dall’CO 1.” (doc. I, p. 4).

Per quanto riguarda la menomazione all’integrità, l’assicurato sostiene che l’indennità riconosciuta dall’istituto non corrisponderebbe ai fatti medici (doc. I, p. 4).

RI 1 ha infine chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento (cfr. doc. I, p. 4).

1.5.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6.   Nel mese di maggio 2015, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, medica e non, preannunciando che, il 1° giugno 2015, sarebbe stato visitato presso la Clinica __________ di __________ (doc. V e doc. VI + allegati).

In data 15 luglio 2015, al TCA sono pervenuti tre rapporti della Clinica __________ (doc. VII + allegati).

Su richiesta dell’CO 1, questa Corte ha richiamato la documentazione relativa all’esame venoso e arterioso degli arti superiori eseguito nel 2014 dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. XII).

L’assicuratore si è pronunciato sulla documentazione acquisita nel frattempo in data 21 ottobre 2015 (doc. XVI + allegati).

Il 9 novembre 2015, l’insorgente ha formulato le proprie osservazioni sui rapporti elaborati dai medici fiduciari dell’CO 1 (doc. XX).

1.7.   In data 3 dicembre 2015, l’assicurato ha versato agli atti la documentazione relativa all’esame di RMN cervicale dell’11 novembre 2015 (doc. XXII + allegati).

Nel mese di febbraio 2016, a questo Tribunale sono pervenuti i referti afferenti ad accertamenti effettuati presso la Clinica __________ (doc. XXV + allegati).

Il 6 aprile 2016, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica e ha informato il TCA circa l’intenzione dell’Ufficio AI di ordinare una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. XXVIII + allegati).

La presa di posizione dell’amministrazione è datata 20 maggio 2016 (doc. XXXIV + allegato).

1.8.   In corso di causa, questo Tribunale ha appurato che l’UAI ha conferito il mandato peritale al Servizio di accertamento medico (SAM) di __________ (cfr. doc. XXXIX).

in diritto

Preliminarmente, questa Corte è però tenuta a esaminare se l’istituto assicuratore era legittimato a valutare le prestazioni di lunga durata prendendo in considerazione unicamente i disturbi residuali localizzati allaspalla sinistra, quali erano stati refertati in occasione della visita __________ di chiusura (e successive visite di controllo del 2009 e 2011).

D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,inBasler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine)

 (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,inBollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di unnesso di causalità adeguatatra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,inSZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire,inSchweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6.   Nel caso di specie, dalle carte processuali si evince che l’amministrazione ha determinato la rendita d’invalidità e l’IMI, facendo capo essenzialmente al rapporto elaborato dal dott. R. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a margine della visita medica di chiusura del 4 dicembre 2006.

In quell’occasione, l’allora medico __________ ha riscontrato la persistenza di una lussazione ventrale dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra non riduttibile, ha dichiarato che lo stato di salute infortunistico non poteva essere migliorato con ulteriori provvedimenti terapeutici e ha infine tracciato l’esigibilità lavorativa (cfr. doc. 53, p. 2).

Successivamente, ovvero in occasione delle visite di controllo del 9 marzo 2009 e del 17 novembre 2011, lo stesso medico __________ ha constatato che nel frattempo non erano intervenute modifiche di rilievo nelle condizioni di salute dell’assicurato, di modo che ha confermato che l’esigibilità era rimasta quella che aveva descritto neldicembre 2006 (cfr. doc. 73, p. 2: “Sia soggettivamente che ogettivamente la situazione è esattamente sovrapponibile a quanto valutato il 4.12.2006 per cui l’esigibilità allora espressa mantiene la sua validità.” e doc. 128, p. 4: “i problemi soggettivi e i reperti oggettivi sono esattamente sovrapponibili a quelli valutati in occasione delle due visite mediche precedenti (4 dicembre 2006 e 9 marzo 2009). L’esigibilità espressa nel 2006 mantiene quindi tutto il suo valore.”).

Per quanto riguarda la menomazione all’integrità, il dott. __________ ha quantificato la relativa indennità nel 7.5% in applicazione della tabella 5.2 edita dalla __________ dell’CO 1, rilevando che “i disturbi lamentati dall’assicurato sono paragonabili a quelli che si possono presentare in occasione di un’omartrosi …” (doc. 52).

Nell’ambito della procedura di opposizione, su invito dell’avv. RA 1, il quale aveva fatto valere un notevole peggioramento dello stato di salute infortunistico (cfr. doc. 168, p. 1 e 2 e doc. 178), l’assicuratore ha chiesto un resoconto ai diversi medici curanti dell’assicurato (cfr. doc. 182).

In particolare, con certificazione datata 22 ottobre 2013, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia della mano, ha riferito di aver operato l’insorgente nel dicembre 2012 per una sindrome del tunnel carpale a destra. Alcuni mesi dopo, erano però ricomparse delle parestesie bilaterali (con predominanza sul lato sinistro non operato), in presenza di parametri neurofisiologici normali. Non potendo escludere un’origine cervicale del disturbo, il dott. __________ ha disposto un consulto presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. 183).

Da parte sua, con referto del 22 maggio 2014, il dott. __________ ha rilevato che la TAC dell’apertura toracica eseguita il 13 marzo 2014 era risultata nella norma (cfr. doc. 187, p. 2-3), mentre il duplex venoso e arterioso effettuato dall’angiologo dott. __________, aveva invece lasciato “ancora il dubbio di qualche anomalia circolatoria” (cfr. doc. 187, p. 4). Egli ha quindi concluso affermando di non avere “… una spiegazione neurologica dei disturbi accusati dal paziente a livello degli arti superiori.” (doc. 187, p. 1).

Con la decisione su opposizione impugnata, come detto, l’amministrazione si è fondata sull’esigibilità lavorativa definita dal dott. __________ nel dicembre 2006, ritenendo che non fosse stato dimostrato l’intervento di un peggioramento dello stato di salute, tenuto conto che, secondo il neurologo dott. __________, i disturbi denunciati dal ricorrente non trovavano alcuna spiegazione medica (cfr. doc. 192, p. 6).

Pendente causa, RI 1 si è sottoposto di sua iniziativa a ulteriori accertamenti medici.

Il 1° giugno 2015, egli ha consultato il Prof. dott. __________, responsabile della chirurgia della spalla presso la Clinica __________ di __________. Dal relativo referto risulta che l’assicurato soffre di femomeni parestetici alle due mani e di lievi disturbi legati alla nota sublussazione sternoclavicolare a sinistra. Lo specialista ha inoltre rilevato che l’insorgente è disturbato dall’artrosi sternoclavicolare e dalla sublussazione, ma che non intende assumersi il rischio di un’operazione. Per quanto riguarda i disturbi parestetici, egli ha disposto un approfondimento neurologico, precisando che, qualora vi fosse il sospetto di una stenosi posteriore alla clavicola, il successivo passo diagnostico sarebbe stato un’angiografia (doc. D 2).

Il giorno stesso, il ricorrente è stato visitato dagli specialisti in neurologia della __________, i quali, dopo averlo sottoposto ad esami elettrofisiologici, hanno escluso che i disturbi potessero risultare da una sindrome del tunnel carpale oppure da una neuropatia del nervo ulnare a livello del gomito. Essi hanno peraltro consigliato l’esecuzione di una RMN cervicale per escludere la presenza di una stenosi del canale spinale (cfr. doc. D 4).

Sempre il 1° giugno 2015, ha avuto luogo anche una visita presso il Prof. dott. __________, responsabile della chirurgia dell’anca presso la Clinica __________. In quell’occasione, egli ha formulato la diagnosi di coxartrosi secondaria a destra (cfr. doc. D 3). L’insorgente ha esplicitamente riconosciuto che tale patologia non è imputabile all’evento traumatico dell’aprile 2005 (cfr. doc. XX, p. 2 pto. 3).

L’amministrazione ha sottoposto la documentazione acquisita nel frattempo al proprio servizio medico.

Con apprezzamento del 30 settembre 2015, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha osservato che dal referto 9 giugno 2015 dei dottori __________ e __________ (doc. D 4), non emergono reperti o diagnosi riconducibili all’infortunio assicurato (cfr. doc. XVI 2).

Prendendo innanzitutto posizione sul sospetto di sindrome dello stretto toracico, contenuto nel rapporto 4 febbraio 2014 dell’angiologo dott. __________, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha rilevato che “… l’esame angio-TCA eseguito poi il 13 marzo 2014 ha concluso all’assenza d’alterazioni vascolari. Di conseguenza, anche in esiti di frattura claveare e di lussazione sterno claveare e di lussazione sternoclaveare sinistra, non ci sono nel caso specifico argomenti per una compressione vascolare capace di spiegare i disturbi lamentati dall’assicurato, essendo chiaro che la sensibilità e la specificità di un esame di angio-TAC è superiore a quello di un esame duplex.”. (doc. XVI 1, p. 3).

D’altro canto, per quanto concerne il rapporto del Prof. __________, il medico fiduciario appena citato ha affermato che in quel documento vengono “… riferiti i disturbi lamentati dal signor RI 1 a livello sternoclaveare sinistro, senza indizi per una modifica della sintomatologia rispetto a quanto valutato dal dott. __________ in precedenza. Per gli altri disturbi, non sembra che lo specialista sia stato informato delle investigazioni eseguite nel 2014, in particolar modo dell’esame angio-TAC.” (doc. XVI 1, p. 4).

Il dott. __________ ha quindi concluso che “… l’esigibilità definita nel 2006, poi confermata nel 2009 e nel 2011 appare sempre valida.” (doc. XVI 1, p. 4).

L’esame di RMN del rachide cervicale effettuato l’11 novembre 2015 ha mostrato un’osteocondrosi con spondilolisi, un’artrosi uncovertebrale e una protusione discale a livello di C5-C6, con conseguente “… moderata stenosi foraminale più importante a sinistra, con probabile schiacciamento della radice C6 a sinistra.” (doc. F 1).

Il 7 dicembre 2015 ha avuto luogo un nuovo consulto presso i dottori __________ e __________, neurologi attivi presso la __________, i quali hanno dichiarato che le immagini afferenti alla RMN del novembre 2015 evidenziano una lieve protusione discale a livello di C5/C6, senza elementi per una significativa stenosi del canale spinale cervicale o compressione del midollo quale causa delle parestesie (cfr. doc. G 1).

Il 22 dicembre 2015, RI 1 è stato visitato dal PD __________, primario di chirurgia vertebrale presso la Clinica __________, il quale, in base all’esame clinico, ha sospettato la presenza di una sindrome dello stretto toracico (cfr. doc. G 2).

In data 18 febbraio 2016, è stato eseguito un duplex venoso e arterioso succlavie da parte del dott. __________. Dal relativo rapporto si evince che la situazione riscontrata “… è similare al 2014 dove identificavo un TOS a sinistra sull’arteria succlavia e un lieve TIS (Thoracic inlet syndrome) sulla vena succlavia dx soprattutto compressa dai pettorali.” (doc. I 2).

Dall’esame elettroneurografico eseguito dal neurologo dott. __________ il 10 marzo 2016 è emerso, a destra, una peggiorata “… conduzione segmentale sensitiva antidromica del n. mediano nel canale carpale, latenza distale invariata rispetto all’esame del nervo del 2011, …” e, a sinistra, “… invariata la conduzione motorica, leggermente migliorata la sensitiva antidromica segmentale, ancora leggermente patologica per l’età.”. Egli ha precisato che la conduzione motoria prossimale normale e simmetrica, con potenziali di sommazione ampi e invariati da prossimale per i nervi mediani, “… depone contro un Thoracic Outlet per i tronchi nervosi.” (doc. H 1).

Con apprezzamento del 19 maggio 2016, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che la nuova documentazione non contiene elementi suscettibili di cambiare la conclusione espressa dal dott. __________ nel suo rapporto dell’8 ottobre 2015 (doc. XXXIV 1).

Agli atti figura pure una comunicazione dell’UAI, datata 7 marzo 2016, in base alla quale l’assicurato sarebbe stato sottoposto a un accertamento peritale pluridisciplinare (medicina interna, reumatologia, neurologia e angiologia) per chiarire il suo diritto alle prestazioni (cfr. doc. L 3).

2.7.   Con la propria impugnativa, l’assicurato rimprovera in sostanza all’CO 1 di aver fondato la propria decisione di rendita (e di IMI) su documentazione medica inaffidabile. Al riguardo, egli fa presente di essere stato visitato dal medico __________, l’ultima volta, nel novembre 2011 e che, da quella data in poi, il suo stato di salute infortunistico sarebbe peggiorato in maniera rilevante. Per questa ragione, egli ritiene che l’esigibilità allora espressa non possa costituire una valida base di giudizio (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita è stata emanata soltanto nelgennaio 2014(cfr. doc. 172; quella su opposizione addirittura nelmarzo 2015– doc. 192).

Il TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si sono svolti nel frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono atti a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20 aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc. XXXIV 1).

D’altra parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere ignorato che, come comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile 2016, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare presso il SAM di __________, comprendente degli accertamenti di medicina interna, di reumatologia, di neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e l’allegato doc. L 3, nonché il doc. XXXIX).

Ora, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità, escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi di valutazione tali da supportare la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto alla situazione refertata dal medico di circondario ancora nel mese di novembre 2011, è intervenuto un peggioramento nello stato di salute infortunistico, suscettibile d’incidere sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e, dunque, sull’entità del grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente.

Sulla scorta di tali considerazioni, per il TCA sono dati i presupposti per rinviare gli atti all’istituto assicuratore convenuto affinché, una volta acquisito il rapporto peritale elaborato dal SAM per conto dell’Ufficio AI, ne sottoponga le risultanze al proprio servizio medico fiduciario, il quale dovrà allora determinare se dalle medesime emergono elementi attestanti l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni di salute infortunistiche e, nell’affermativa, valutare nuovamente l’esigibilità lavorativa, così come l’entità della menomazione all’integrità.

2.8.   Con la propria impugnativa, l’insorgente ha chiesto che venisse indetto unpubblico dibattimento.

Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda é abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso é infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non é possibile rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

Nel caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta dell’assicurato.

Considerato l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dall’esaminare se, omettendo di sottoporre all’insorgente la certificazione 22 maggio 2014 del dott. __________ prima dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore abbia o meno violato il diritto di essere sentito di RI 1.

2.9.Vistol'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500 a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso èaccolto ai sensi dei considerandi.

§    La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti