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35.2015.16

Revisione della rendita. L'assicuratore ha rettamente ridotto la rendita d'invalidità dal 34% al 28%. La revisione preusppone sostanziali mutamenti. Il mutamento è notevole (6%) per procedere alla revisione. Confermato reddito da valido

Ticino · 2015-06-30 · Italiano TI
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Revisione della rendita. L'assicuratore ha rettamente ridotto la rendita d'invalidità dal 34% al 28%. La revisione preusppone sostanziali mutamenti. Il mutamento è notevole (6%) per procedere alla revisione. Confermato reddito da valido

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che,

in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta

dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito

sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva

revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per

costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41

LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.2.   L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro

(cfr. DTF 130 V

343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid.

3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non

prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

Secondo

la giurisprudenza federale, anche il

reddito da valido

può essere

liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun

vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio

2003 consid. 6.2).

2.3.  Il mutamento deve, inoltre, essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:

così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad

un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale

del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.4.   Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.5.   La questione di sapere se si

è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la

decisione litigiosa

(cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della

DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009

consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.6.   Nella DTF 140 V 70 consid.

4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione

degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.7.   Nella concreta evenienza, a

seguito dell’infortunio del mese di marzo 1993, l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita di invalidità del 34%, a contare dal 1° dicembre 2010

(cfr. decisione CO 1 del 15 giugno 2011, doc. 157).

Dalle carte processuali

emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in

applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il

reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, tenuto conto di una

media dei salari ottenuti tra il 2005 e il 2009 rivalutati nominalmente al 2010

(reddito da valido di fr. 106'460.--) è stato raffrontato al reddito

concretamente realizzato presso la ditta __________ come magazziniere (reddito

da invalido di fr. 69'875.--), donde un discapito economico appunto del 34%

(doc. 154).

2.8.   Nel corso del mese di giugno

2014 l’CO 1 ha avviato una procedura di revisione della rendita d’invalidità

(cfr. scritto del 6 giugno 2014, doc. 199).

Con la decisione di

revisione del 5 settembre 2014, l’Istituto assicuratore ha ridotto al 28% la

rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2010. Il reddito (da

invalido) effettivamente percepito dall’assicurato come magazziniere presso la

ditta __________ (fr. 78'715.--/anno) è stato raffron-tato con quello (da

valido) che egli avrebbe realizzato qualora non fosse insorto il danno alla

salute (fr. 109'670.--/anno), donde un discapito economico (arrotondato)

appunto del 28%.

2.9.   Con la propria impugnativa,

l’insorgente censura da un lato che sia intervenuta una modifica della

situazione di fatto di RI 1 tale da giustificare una riduzione del grado di

invalidità ai sensi dell’art. 17 LPGA, e dall’altro ha contestato il calcolo

stesso svolto dall’amministrazione (cfr. doc. I).

Chiamato a pronunciarsi

nella concreta evenienza, il TCA non ha ragioni per scostarsi dal provvedimento

adottato dall’amministrazione.

Come esposto al

considerando 2.1.

la revisione presuppone che l'invalidità

abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua

successiva revisione.

L’Alta Corte nella DTF 140

V 85 (87) ha ricordato che

la revisione di una rendita stabilita

ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado

d'invalidità rispetto alla decisione iniziale raggiunga almeno il 5 per cento,

rilevando:

"

(…)

4.3 Die Erheblichkeit der

Sachverhaltsänderung, welche Voraussetzung für eine Revision der Rente der

Unfallversicherung nach Art. 17 Abs. 1 ATSG ist, bejaht das Bundesgericht, wenn

sich der Invaliditätsgrad um 5 Prozentpunkte ändert (

BGE 133 V 545

E. 6.2

S. 547; vgl. auch Urteil 8C_211/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 4.3). So wurde ein

Revisionsgrund verneint in einem Fall, in dem die Differenz des

Invaliditätsgrades gegenüber der ursprünglichen Rentenverfügung (von 70 % auf

74 %) weniger als 5 Prozentpunkte betrug, obwohl die prozentuale Erhöhung des

Invaliditätsgrades 5,7 % ausmachte (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts

U 267/05 vom 19. Juli 2006 E. 3.3)."

Nel caso di specie, dunque,

l’CO 1 era legittimato per principio a procedere alla revisione essendo un

mutamento del 6% del grado d’invalidità da considerarsi notevole ai sensi della

giurisprudenza suindicata.

Per quanto riguarda,

l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’CO 1 avrebbe dato delle garanzie

all’assicurato sul fatto che la rendita attribuita non sarebbe stata modificata

in futuro “

anche nell’eventualità di un aumento salariale”

(cfr. doc. I,

pag. 3), non vi sono elementi oggettivi agli atti a suffragio di queste

asserzioni che non possono pertanto venire considerate da questa Corte (cfr. in

questo senso la risposta del 16 febbraio 2015 dell’CO 1, doc. III, pag. 4).

2.10.   Con la propria impugnativa,

l’insorgente non censura l’entità del

reddito da invalido

ritenuto dall’CO

1 (fr. 78'715.--/ anno - cfr. doc. I, pag. 5: “

L’assicurato esercita

l’attività lavorativa di magazziniere al 100%, benché sia limitato nello

svolgere attività manuali medio-pesanti. In questo modo egli realizza un

reddito globale di CHF 78'715.--)

”.

Per contro, egli contesta

l’entità di quello da valido (fr. 109'670.--/anno).

Secondo la rappresentante

dell’assicurato “…

il reddito da valido considerato dalla CO 1 nell’ambito

della sua decisione del 15.06.2011 è risultato di una media salariale nell’arco

di 5 anni (2005-2009) quando l’ultimo salario da valido nel 2009 ammontava già

a CHF 115'288.95. A nostro parere, dunque, ad oggi il salario da valido al

quale raffrontare il reddito reale da invalido dev’essere calcolato non limitandosi

a una rivalutazione nominale del suddetto salario medio ritenuto in sede di

prima decisione, ma piuttosto, tenendo conto del salario che l’assicurato

avrebbe effettivamente potuto guadagnare continuando a svolgere la sua attività

di mezzi pesanti in galleria presso la __________

” (doc. I, pag. 6).

Da parte sua, richiamata

la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido,

l’Istituto assicuratore resistente ha difeso l’importo di fr. 109'670.--/anno,

essendo stato stabilito in una decisione cresciuta incontestata in giudicato, e

calcolato sulla base dei salari ottenuti nei cinque anni precedenti la

decorrenza della rendita, decurtati degli assegni familiari e rivalutati

nominalmente (doc. III, pag. 5).

2.11.   Ora, secondo la giurisprudenza,

per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto

dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona

assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in

buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più

concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che

l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo

conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla

rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato).

Trattandosi della

questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico

avanzamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità

teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a

meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate.

Al riguardo, si deve esigere la prova di

indizi concreti

che

l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del

proprio reddito, se non fosse divenuto invalido

(DTF 96 V 29 pag.

30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b) (cfr., ad esempio, STF 8C_290/2007

del 7 luglio 2008).

Ciò

potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato

intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni

in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano

professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti,

quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di

esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11

marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,

8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2,

8C_938/2009 del 23 settembre 2010

consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2).

L’intenzione di avanzare

professionalmente deve essere riconoscibile

già al momento dell’insorgenza

del danno alla salute

, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si

veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al

momento dell’infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in

automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di

programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In

quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che,

al

momento dell’insorgenza del danno alla salute

, non esisteva alcun

indizio concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare

prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una

formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF

8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato).

In una STF

8C_791/2010

del 14 febbraio 2011, il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di

ricordare che “p

er quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata

presa in considerazione delle possibilità di carriera, si ricorda al ricorrente

che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo

conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di

promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici

possibilità teoriche di avanzamento  (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo

2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151)”.

2.12.   In concreto, l’insorgente ha

criticato l’importo del reddito da valido ritenendo che questo non andrebbe

calcolato rivalutando nominalmente il salario del 2011, ma “

tenendo conto

del salario che l’assicurato avrebbe effettivamente potuto guadagnare

continuando a svolgere la sua attività di mezzi pesanti in galleria presso la __________

(doc. I, pag. 6).

Il TCA non intravede

ragioni per discostarsi dall’importo di fr. 109'670.-- / anno calcolato dall’CO

1. Secondo la costante giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.11.),

in mancanza di indizi concreti di senso contrario, le asserite e teoriche

possibilità di carriera vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di

parte che non meritano di essere seguite.

L’Istituto assicuratore –

nella decisione del 15 giugno 2011, cresciuta incontestata in giudicato (cfr.

doc. 157) –

ha calcolato l’importo di

fr. 106'459.60 / anno, sulla base dei dati salariali nel periodo dal 2005 al 2009, in cui l’assicurato aveva lavorato presso la __________ e la __________ (cfr. doc. 154).

Questo importo aggiornato

al 2014 corrisponde a fr. 109'670.50 (cfr. calcolo CO 1, doc. 208) e può essere

confermato dal TCA.

2.13.   Il grado d’invalidità

dell’insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2014 - determinato raffrontando il

reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 78'715.--/anno)

con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 109'670.--

/anno) -, è dunque del 28,2%, arrotondato al

28%

, ragione per la quale

l’CO 1 era legittimato a procedere alla revisione della rendita d’invalidità in

vigore (e, quindi, a ridurre il grado dell’invalidità).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2015 35.2015.16 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2015 35.2015.16 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.06.2015 35.2015.16

Revisione della rendita. L'assicuratore ha rettamente ridotto la rendita d'invalidità dal 34% al 28%. La revisione preusppone sostanziali mutamenti. Il mutamento è notevole (6%) per procedere alla revisione. Confermato reddito da valido

accomandata Incarto n. 35.2015.16 LG / sc Lugano 30 giugno 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto) redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2015 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 5 dicembre 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 18 marzo 1993, RI 1, nato nel 1965, a quel momento dipendente della __________, in qualità di macchinista - e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un infortunio alla spalla destra durante la manovra di retromarcia di un camion (cfr. doc. 1). L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 1.2.   Negli anni successivi, l’assicurato ha annunciato diverse ricadute assunte dall’assicuratore infortuni. Con la decisione del 7 ottobre 1997 – cresciuta incontestata in giudicato – l’CO 1 ha attribuito a RI 1 un’indennità per menomazione all’integrità del 5% (doc. 41). Successivamente, l’Istituto assicuratore con la decisione del 16 luglio 2001 – confermata con decisione su opposizione del 17 settembre 2002 (doc. 75) – ha rifiutato di versare all’assicurato una rendita d’invalidità, ma gli ha accordato un’ulteriore indennità per menomazione all’integrità del 5% per un totale del 10% (cfr. doc. 54). 1.3.   Esperiti ulteriori accertamenti medico amministrativi, l’CO 1 con la decisione del 15 giugno 2011, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. ritiro dell’opposizione di RA 1 il 20 gennaio 2012, doc. 177), ha attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità del 34% a partire dal 1° dicembre 2010 (doc. 157). 1.4.   Nell’ambito della revisione della rendita avviata nel mese di giugno del 2014, l’CO 1 ha predisposto nuovi accertamenti economici (cfr. doc. 199) e con la decisione del 5 settembre 2014 ha ridotto la rendita di invalidità dell’assicurato dal 34% al 28%, a far tempo dal 1° ottobre 2014 (doc. 209). A seguito dell’opposizione inoltrata dal RA 1, per conto di RI 1 (doc. 210, 212, 219), in data 5 dicembre 2014 l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (cfr. doc. 221). 1.5.   Con tempestivo ricorso del 23 gennaio 2015, RI 1, sempre rappresentato dal RA 1, ha postulato in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il ripristino della rendita d’invalidità al 34%, mentre in via subordinata ha chiesto il rinvio dell’incarto all’Istituto assicuratore, affinché stabilisca il grado di invalidità secondo i criteri indicati (doc. I). La rappresentante di RI 1, dopo aver riassunto brevemente il percorso medico, assicurativo e professionale dell’assicurato ha evidenziato che l’Istituto assicuratore aveva “ caldamente incoraggiato l’assicurato a cambiare attività professionale e a dirigersi verso un’attività più consona ”. A mente della rappresentante di RA 1, l’CO 1 avrebbe dato delle garanzie all’assicurato sul fatto che la rendita attribuita non sarebbe stata modificata “ anche nell’eventualità di un aumento salariale entro un limite massimo di circa CHF 1'600.-- mensili, o meglio, CHF 19'200.-- annuali a compensazione della perdita salariale immediata e futura ”. Garanzie che avrebbero persuaso l’insorgente a rinunciare a una proposta professionale economicamente più vantaggiosa (doc. I, pag. 3). L’insorgente ha quindi censurato la riduzione del grado d’invalidità operata dall’amministrazione. A suo dire i requisiti per la revisione del grado di invalidità non sono adempiuti (doc. I, pag. 5). La rappresentante di RA 1 ha infine contestato il reddito da valido di fr. 109'670.-- calcolato dall’CO 1. A suo dire andrebbe tenuto conto del “ salario che l’assicurato avrebbe effettivamente potuto guadagnare continuando a svolgere la sua attività di autista di mezzi pesanti in galleria presso la __________ ” (doc. I, pag. 6). 1.6.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). in diritto 2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato oppure no a ridurre al 28% la rendita d’invalidità in vigore. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta. Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62. L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114). La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.). 2.2.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b). L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido. Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare. Secondo la giurisprudenza federale, anche il reddito da valido può essere liberamente riesaminato nell’ambito di una revisione della rendita, senza alcun vincolo all’originaria decisione di rendita (cfr. STFA U 183/02 del 26 maggio 2003 consid. 6.2). 2.3.  Il mutamento deve, inoltre, essere notevole. Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata). 2.4.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine. In particolare, non è motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114). 2.5.   La questione di sapere se si è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. cfr. consid. 2.3 non pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2). Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato. I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione. Non si tiene parimenti conto, nè prima nè dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità. Ciò che importa è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio). 2.6.   Nella DTF 140 V 70 consid. 4.2, il Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, è giustificato collocarsi al momento della decisione formale, quando è certo che già a quella data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del mese che segue quello in cui la decisione formale è stata emanata, rispettivamente intimata all’assicurato. 2.7.   Nella concreta evenienza, a seguito dell’infortunio del mese di marzo 1993, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 34%, a contare dal 1° dicembre 2010 (cfr. decisione CO 1 del 15 giugno 2011, doc. 157). Dalle carte processuali emerge che il grado d’invalidità del ricorrente è stato stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi. In effetti, il reddito che egli avrebbe conseguito senza l’infortunio, tenuto conto di una media dei salari ottenuti tra il 2005 e il 2009 rivalutati nominalmente al 2010 (reddito da valido di fr. 106'460.--) è stato raffrontato al reddito concretamente realizzato presso la ditta __________ come magazziniere (reddito da invalido di fr. 69'875.--), donde un discapito economico appunto del 34% (doc. 154). 2.8.   Nel corso del mese di giugno 2014 l’CO 1 ha avviato una procedura di revisione della rendita d’invalidità (cfr. scritto del 6 giugno 2014, doc. 199). Con la decisione di revisione del 5 settembre 2014, l’Istituto assicuratore ha ridotto al 28% la rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2010. Il reddito (da invalido) effettivamente percepito dall’assicurato come magazziniere presso la ditta __________ (fr. 78'715.--/anno) è stato raffron-tato con quello (da valido) che egli avrebbe realizzato qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 109'670.--/anno), donde un discapito economico (arrotondato) appunto del 28%. 2.9.   Con la propria impugnativa, l’insorgente censura da un lato che sia intervenuta una modifica della situazione di fatto di RI 1 tale da giustificare una riduzione del grado di invalidità ai sensi dell’art. 17 LPGA, e dall’altro ha contestato il calcolo stesso svolto dall’amministrazione (cfr. doc. I). Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA non ha ragioni per scostarsi dal provvedimento adottato dall’amministrazione. Come esposto al considerando 2.1. la revisione presuppone che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione. L’Alta Corte nella DTF 140 V 85 (87) ha ricordato che la revisione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione iniziale raggiunga almeno il 5 per cento, rilevando: " (…) 4.3 Die Erheblichkeit der Sachverhaltsänderung, welche Voraussetzung für eine Revision der Rente der Unfallversicherung nach Art. 17 Abs. 1 ATSG ist, bejaht das Bundesgericht, wenn sich der Invaliditätsgrad um 5 Prozentpunkte ändert (BGE 133 V 545 E. 6.2 S. 547; vgl. auch Urteil 8C_211/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 4.3). So wurde ein Revisionsgrund verneint in einem Fall, in dem die Differenz des Invaliditätsgrades gegenüber der ursprünglichen Rentenverfügung (von 70 % auf 74 %) weniger als 5 Prozentpunkte betrug, obwohl die prozentuale Erhöhung des Invaliditätsgrades 5,7 % ausmachte (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 267/05 vom 19. Juli 2006 E. 3.3)." Nel caso di specie, dunque, l’CO 1 era legittimato per principio a procedere alla revisione essendo un mutamento del 6% del grado d’invalidità da considerarsi notevole ai sensi della giurisprudenza suindicata. Per quanto riguarda, l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’CO 1 avrebbe dato delle garanzie all’assicurato sul fatto che la rendita attribuita non sarebbe stata modificata in futuro “ anche nell’eventualità di un aumento salariale” (cfr. doc. I, pag. 3), non vi sono elementi oggettivi agli atti a suffragio di queste asserzioni che non possono pertanto venire considerate da questa Corte (cfr. in questo senso la risposta del 16 febbraio 2015 dell’CO 1, doc. III, pag. 4). 2.10.   Con la propria impugnativa, l’insorgente non censura l’entità del reddito da invalido ritenuto dall’CO 1 (fr. 78'715.--/ anno - cfr. doc. I, pag. 5: “ L’assicurato esercita l’attività lavorativa di magazziniere al 100%, benché sia limitato nello svolgere attività manuali medio-pesanti. In questo modo egli realizza un reddito globale di CHF 78'715.--) ”. Per contro, egli contesta l’entità di quello da valido (fr. 109'670.--/anno). Secondo la rappresentante dell’assicurato “… il reddito da valido considerato dalla CO 1 nell’ambito della sua decisione del 15.06.2011 è risultato di una media salariale nell’arco di 5 anni (2005-2009) quando l’ultimo salario da valido nel 2009 ammontava già a CHF 115'288.95. A nostro parere, dunque, ad oggi il salario da valido al quale raffrontare il reddito reale da invalido dev’essere calcolato non limitandosi a una rivalutazione nominale del suddetto salario medio ritenuto in sede di prima decisione, ma piuttosto, tenendo conto del salario che l’assicurato avrebbe effettivamente potuto guadagnare continuando a svolgere la sua attività di mezzi pesanti in galleria presso la __________ ” (doc. I, pag. 6). Da parte sua, richiamata la giurisprudenza federale relativa alla nozione di reddito da valido, l’Istituto assicuratore resistente ha difeso l’importo di fr. 109'670.--/anno, essendo stato stabilito in una decisione cresciuta incontestata in giudicato, e calcolato sulla base dei salari ottenuti nei cinque anni precedenti la decorrenza della rendita, decurtati degli assegni familiari e rivalutati nominalmente (doc. III, pag. 5). 2.11.   Ora, secondo la giurisprudenza, per fissare il reddito senza invalidità da considerare nel quadro del raffronto dei redditi previsto dall’art. 16 LPGA, occorre stabilire ciò che la persona assicurata avrebbe, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, realmente potuto conseguire al momento determinante qualora fosse rimasta in buona salute. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nel modo più concreto possibile, di modo che esso si deduce di principio dal salario che l’assicurato realizzava prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenendo conto dell’evoluzione dei salari sino al momento della nascita del diritto alla rendita (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 e riferimento ivi menzionato). Trattandosi della questione di sapere se si deve prendere in considerazione un ipotetico avanzamento professionale, la giurisprudenza ha precisato che delle possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione non vanno considerate, a meno che degli indizi concreti rendano molto verosimile che esse si sarebbero realizzate. Al riguardo, si deve esigere la prova di indizi concreti che l’assicurato avrebbe ottenuto un avanzamento o un corrispondente aumento del proprio reddito, se non fosse divenuto invalido (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b) (cfr., ad esempio, STF 8C_290/2007 del 7 luglio 2008). Ciò potrebbe essere il caso, ad esempio, se il datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti. L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso, l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF 9C_221/2014 del 28 agosto 2014 consid. 3.2, 8C_290/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 6.1, 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2, 8C_839/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2.2.2.2, 8C_938/2009 del 23 settembre 2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2). L’intenzione di avanzare professionalmente deve essere riconoscibile già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di evitare speculazioni (in questo senso, si veda la sentenza 9C_221/2014 appena citata, riguardante un assicurato che, al momento dell’infortunio, stava temporaneamente lavorando quale operatore in automazione e che, dopo di esso, aveva intrapreso una formazione di programmatore/regolatore in automazione ottenendo il relativo diploma. In quella fattispecie, il Tribunale federale ha ritenuto che, al momento dell’insorgenza del danno alla salute, non esisteva alcun indizio concreto a favore dell’intenzione dell’assicurato di terminare prossimamente la sua attività di operatore in automazione per iniziare una formazione di programmatore/regolatore in automazione; cfr., pure, la STF 8C_144/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.3.4 e riferimento ivi citato). In una STF 8C_791/2010 del 14 febbraio 2011, il Tribunale federale ha nuovamente avuto modo di ricordare che “p er quanto riguarda poi la censura relativa alla mancata presa in considerazione delle possibilità di carriera, si ricorda al ricorrente che per giurisprudenza il reddito ipotetico da valido viene fissato tenendo conto del salario nonché degli aumenti di salario e delle reali possibilità di promozione che l'invalidità ha compromesso, ignorando tuttavia le semplici possibilità teoriche di avanzamento  (cfr. sentenza 9C_85/2009 del 15 marzo 2010, pubblicata in SVR 2010 IV no. 49 pag. 151)”. 2.12.   In concreto, l’insorgente ha criticato l’importo del reddito da valido ritenendo che questo non andrebbe calcolato rivalutando nominalmente il salario del 2011, ma “ tenendo conto del salario che l’assicurato avrebbe effettivamente potuto guadagnare continuando a svolgere la sua attività di mezzi pesanti in galleria presso la __________ ” (doc. I, pag. 6). Il TCA non intravede ragioni per discostarsi dall’importo di fr. 109'670.-- / anno calcolato dall’CO

1. Secondo la costante giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.11.), in mancanza di indizi concreti di senso contrario, le asserite e teoriche possibilità di carriera vanno considerate alla stregua di mere allegazioni di parte che non meritano di essere seguite. L’Istituto assicuratore – nella decisione del 15 giugno 2011, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. doc. 157) – ha calcolato l’importo di fr. 106'459.60 / anno, sulla base dei dati salariali nel periodo dal 2005 al 2009, in cui l’assicurato aveva lavorato presso la __________ e la __________ (cfr. doc. 154). Questo importo aggiornato al 2014 corrisponde a fr. 109'670.50 (cfr. calcolo CO 1, doc. 208) e può essere confermato dal TCA. 2.13.   Il grado d’invalidità dell’insorgente a decorrere dal 1° ottobre 2014 - determinato raffrontando il reddito effettivamente percepito presso la ditta __________ (fr. 78'715.--/anno) con quello che egli avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 109'670.-- /anno) -, è dunque del 28,2%, arrotondato al 28%, ragione per la quale l’CO 1 era legittimato a procedere alla revisione della rendita d’invalidità in vigore (e, quindi, a ridurre il grado dell’invalidità). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti