Assicurato, beneficiario di rendita d'invalidità a causa di danno infortunistico all'occhio sx, é vittima di ulteriori infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e mano dx. Revisione della rendita in vigore. Negato aumento grado d'invalidità, dopo raffronto dei redditi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la
questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali degli infortuni del 2001,
2010 e 2012, deve essere aumentata la rendita di invalidità del 20%, assegnata
a RI 1 a seguito dell’evento traumatico del 1° gennaio 2003.
2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata
dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.4. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr.
DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b,
113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione
non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,
un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità
del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.6. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non é
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. La questione di sapere se si
é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la
decisione litigiosa
(cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa é la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.8. A seguito dell’infortunio del
mese di gennaio 2003 che aveva interessato l’occhio sinistro, l’assicurato é
stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 20% a
contare dal 1° settembre 2004 (doc. 51 e 61/fasc. 2).
Dalle tavole processuali
risulta che il 27 gennaio 2004 l’insorgente è stato sottoposto a un consulto
specialistico presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale cantonale di __________.
Dal
relativo rapporto, datato 12 febbraio 2004, risulta che i sanitari hanno diagnosticato
una cicatrice corneale profonda all’occhio sinistro e ritenuto che l’assicurato
potesse continuare a svolgere la sua abituale attività di operaio forestale con
un discapito di rendimento del 20% (doc. 35, p. 2: “Jetzt stellt sich die Frage,
ob man einem 55jährigen Mann eine Umschulung zumuten kann, oder ob innerhalb
der Firma, wo er im Moment angestellt ist, entweder andere Arbeitsmöglichkeiten
gegeben werden können oder ob z.B. eine 80%ige Leistung bei 100%iger Anstellung
geduldet werden kann: Herr RI 1 wird in seiner Arbeit langsamer sein, da er
einerseits viel mehr aufpassen muss um Distanzen, z.B. von Baumästen oder
Bodenunreglemässigkeiten zu schätzen um sich nicht zu verletzen, wie schon
passiert ist. Andererseits braucht er mehr Zeit um die richtige Position mit
Rücken gegen die Sonne zu finden und um die Brille, die ich unbedingt empfohlen
habe zu tragen, unter dem Schutzhelm zu putzen. Als letztes möchte ich noch
erwähnen, dass angesichts der neuen Situation, die gefährlichsten Arbeiten
nicht mehr Herrn RI 1 zugeteilt werden sollten, sondern anderen Kollegen
überlassen werden.“).
L'Istituto
assicuratore ha stabilito il grado d'invalidità in funzione del discapito di
rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della sua precedente
professione (cfr. doc. 61, p. 4s.: “Dal rapporto 12.2.2004 della Clinica
universitaria di __________, noto al patrocinatore dell’opponente, risulta che
l’assicurato é in grado di svolgere la propria attività professionale sull’arco
dell’intera giornata con un rendimento dell’80%. Quanto attestato dagli
specialisti corrisponde alla situazione reale. Il datore di lavoro continua a
versare il salario completo incamerando le indennità versate dalla CO 1. Questo
significa che, a giusta ragione, la CO 1 ha concesso all’assicurato una rendita
di invalidità del 20%.”).
2.9. Al precedente considerando
sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione
di una rendita di invalidità del 20%.
Si tratta ora di esaminare
la situazione esistente fino al mese di febbraio 2014 (momento in cui è stata
emanata la decisione su opposizione impugnata).
Il 16 giugno 2010, RI 1 é
stato colpito da un ramo alla spalla destra, riportando una traumatizzazione
dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine
sovraspinato (cfr. doc. 3).
Il danno alla salute é
stato trattato mediante intervento artroscopico con ricostruzione del
sovraspinato, decompressione e resezione dell’articolazione acromioclavicolare
(cfr. doc. 19).
Nel prosieguo,
l’insorgente ha continuato a lamentare dei dolori medio-clavicolari, che gli hanno
impedito una ripresa totale della sua abituale attività lavorativa, dolori che
sono stati oggetto di approfondite indagini diagnostiche.
L’artro-TAC del 16 gennaio
2012 - le cui immagini sono state interpretate dal radiologo dott. __________,
dopo che il medico curante specialista dell’assicurato aveva sollevato dubbi
circa la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________
(cfr. doc. 67 e 68) -, non ha evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr.
doc. 75).
In occasione del consulto
del 4 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato
che “… é molto difficile imputare i dolori accusati dal paziente alla spalla
destra nell’ambito delle radicolopatie cervicali anche se non posso escluderlo
al 100% soprattutto per quanto riguarda la radice C5. Il dolore descritto dal
paziente non é però un dolore radicolare, si tratta di un dolore molto ben
localizzato a livello della spalla, si presenta in pratica solo sotto sforzo
con dolore non irradiato. Negli ultimi due anni solo in due occasioni per un
paio di giorni avrebbe avuto un dolore irradiato verso il braccio laterale
destro e fino alla regione cervicodorsale destra però di sarebbe trattato di
una irradiazione inabituale e occasionale. Il dolore abituale accusato non ha
le caratteristiche di un dolore radicolare, non é neanche connesso con i
movimenti del capo,
penso piuttosto che siano legati ad una problematica
ortopedica alla spalla destra
.” (doc. 80 - il corsivo é del redattore).
Nel mese di maggio 2012,
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha eseguito delle
infiltrazioni, a livello dello spazio sottoacromiale e intra-articolare
gleno-omerale, senza ottenere cambiamenti nella sintomatologia (cfr. doc. 86).
L’11 e il 12 luglio 2012
le capacità funzionali di RI 1 sono state valutate presso la __________.
Dal relativo rapporto
risulta che i sanitari hanno ritenuto l’assicurato capace di “… svolgere la
professione di selvicoltore per 8 ore al giorno senza riduzione del rendimento.
(…). Più sopra abbiamo indicato le difficoltà che il cliente riscontra nel suo
lavoro, ma che di fatto riesce a superare nelle giornate di lavoro che ci ha
descritto. Anche se attualmente lavora ancora al 50% a seconda dei programmi di
lavoro il cliente lavora più giorni di fila dimostrando così di sopportare
anche un carico di lavoro maggiore che non un normale 50% a 1/2 giornata o con diminuzione
di rendimento. La ripetizione o il perdurare di lavori pesanti può portare ad
insorgere di dolore a livello della spalla destra.”.
D’altro canto, essi lo
hanno giudicato in grado di svolgere altre attività lavorative, di tipo
medio-pesante, sull’arco dell’intera giornata (doc. 90).
Il 14
febbraio 2013 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano.
In
quell’occasione, il medico __________ é innanzitutto ritornato su quanto deciso
a margine di una precedente visita (“La capacità lavorativa decisa dal
05.11.2012 non é stata possibile in particolare per i problemi alla spalla
destra.”).
D’altra
parte, egli ha formulato la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando
i disturbi alla spalla destra e all’alluce del piede sinistro (postumo di un
infortunio occorso nel mese di dicembre 2001):
"
(…).
sollevare e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza
limitazione, medi fra i 10 e i 15 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta,
pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato
può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg con le limitazioni descritte.
Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi
senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo mai. Rotazione della mano
possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e
mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione
seduta inclinata in avanti senza limitazioni, posizioni in piedi e inclinata in
avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione
inginocchiata senza limitazioni. Posizioni di lunga durata seduta in piedi e in
alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento: con
scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai.
Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani con le
limitazioni summenzionate possibile. Non problemi di equilibrio o di stare in
equilibrio (scarponcini da lavoro). Adattamento del posto di lavoro con attrezzature
più leggere se possibile.”
(doc. 110,
p. 7s.)
In data 14
gennaio 2014 il dott. __________ ha infine adattato l’esigibilità lavorativa
per tenere conto anche della problematica interessante la mano destra (sequela
dell’evento traumatico del
14 novembre 2012):
"
(…).
L’esigibilità lavorativa viene di nuovo valutata includendo
anche la problematica della mano destra.
L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi molto pesanti e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg al massimo 15 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza
limitazione, lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante mai. Rotazione polso
possibile.
L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti.
Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, di rotazione del
tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazione e posizione in
piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle
ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizione di lunga
durata seduta e in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due
posizioni possibile. Spostamento con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno
accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. A pugno
chiuso l’assicurato non può stringere nella mano piccoli oggetti tipo bulloni,
viti o altro. Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio, uso di scarponcini
da lavoro. Adattamento al posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile.
(…).”
(doc. 151 - il corsivo é
del redattore)
2.10. Chiamato ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza - vista anche l’assenza di pareri medici
specialistici divergenti e considerate le risultanze della valutazione EFL
(cfr.
doc. 90)
-, questo Tribunale
non vede alcun
valido motivo per scostarsi dalla valutazione del medico __________ dell’CO 1,
per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa
medio-leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione
degli attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta ed
evitando di svolgere mansioni sopra l’altezza della testa, come pure
spostamenti su lunghi tratti e su terreno accidentato.
È vero che, secondo il
parere del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, “…, visto il quadro
globale, un rendimento completo in ambito professionale non é più esigibile.”
(doc. 143).
La sua certificazione non
appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito ai
rapporti del dott. __________.
Da un lato, con
apprezzamento del 14 gennaio 2014, il medico __________ ha modificato
l’esigibilità lavorativa proprio per tenere conto (anche) dei disturbi alla
mano destra (cfr. doc. 151; del resto, in occasione del consulto del 13 giugno
2013, il chirurgo della mano dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato
abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 15 luglio 2013 - cfr. doc.
119).
Dall’altro, nel valutare
l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha debitamente considerato le
limitazioni funzionali legate al danno all’alluce del piede sinistro. In questo
senso, egli ha in particolare indicato che gli spostamenti devono avvenire
calzando scarponcini rigidi ed evitando le superfici sconnesse (cfr. doc. 151,
p. 3).
Infine, lo stesso dott. __________
ha ammesso che il proprio parere avrebbe dovuto essere “… corroborato anche
dalle valutazioni medico-specialistiche (dr. __________, dr. __________, …).”,
ciò che non é però stato il caso.
È peraltro utile segnalare
che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano
di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998
nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35
p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione
confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla
congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato
del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al
sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli
infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332
consid. 3b).
Il fatto che
l’assicurazione per l’invalidità abbia ritenuto l’assicurato non reintegrabile
sul mercato del lavoro a fronte principalmente della sua età avanzata (cfr.
allegato al doc. 122), é irrilevante in ambito LAINF.
Il TCA non ignora che, al
momento della decorrenza dell’eventuale nuova rendita (1° giugno 2013 - cfr.
STF
8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid.
5.2 e riferimenti ivi citati
), RI 1 era prossimo a compiere
64 anni
e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di mettere a
frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto
equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché
il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i
redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa
non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un
assicurato
di mezza età,
intorno ai 42
anni (cfr.
DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).
Posto che la rendita
d’invalidità dipendente dall’infortunio del 2003 era stata stabilita in
funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio
della professione di operaio forestale, divenuta inesigibile dopo l’evento
traumatico del 16 giugno 2010, nel quadro della revisione della rendita ex art.
17 LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere a un
raffronto dei redditi.
2.11.
Si tratta ora di
valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il
reddito da valido
, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un
importo annuo di
fr. 65'426.33
(cfr. doc. 128, p. 1).
Questo dato non é
contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.12. Per quanto riguarda il
reddito
da invalido
, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati
nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima
sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione
del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e
salariale concreta dell'interessato,
a
condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la
capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività
effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti)
.
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza del 7 aprile
2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che
“(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)
”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“
deutliche Abweichung
”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che
se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il
5%
dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo
dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per
la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
2.13. Dalle carte
processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'322 il
reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr.
62'732.12), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di
deduzione sociale (doc. 128, p. 2).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.
Utilizzando i dati forniti
da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.6 ore (
cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48
per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59.
L’assicurato, avesse
continuato a lavorare nel ramo forestale, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr.
65'426.33/anno per un’occupazione a tempo pieno.
Tale reddito si situa
sopra
la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 02
(“selvicoltura”), livello di qualifica 4: fr. 4’411 riportato su 42.3
ore/settimana = fr. 4’664.63 x 12 mesi = fr. 55'975.56
+
adeguamento
all'indice dei salari nominali =
fr. 57'430.92
), motivo per cui non
entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a
titolo di
gap
salariale.
2.14. In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico
da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 152, p. 5).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di
tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In particolare, il TCA
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato
ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.
D’altro
canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più
volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “…
auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.
16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter
bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar
lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;
vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,
und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio
2008 consid.
8.3; in questo senso, si vedano pure la STF
8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20
luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF
8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).
Infine, la
circostanza che l’assicurato abbia in pratica sempre lavorato in ambito
forestale non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività
adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e
ripetitive) non richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in
questo senso, la DTF 137 V 71
consid. 5.3).
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a
fr. 53'289.55
(85% di fr. 62'693.59).
2.15. In conclusione, il grado di
invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'289.55 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.
65'426.33 -, risulta essere del 18.55%, arrotondato al
19%
secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.
41).
Posto che RI 1 beneficia
già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2003, non
sono date le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado
d’invalidità per la via della revisione.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 35.2014.14 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 35.2014.14 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 35.2014.14
Assicurato, beneficiario di rendita d'invalidità a causa di danno infortunistico all'occhio sx, é vittima di ulteriori infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e mano dx. Revisione della rendita in vigore. Negato aumento grado d'invalidità, dopo raffronto dei redditi
Raccomandata Incarto n. 35.2014.14 mm Lugano 6 agosto 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 4 febbraio 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1. Il 9 dicembre 2001, nell’avviare la propria motocicletta, RI 1, 1949, dipendente dell’Azienda forestale di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si é procurato la contusione/distorsione delle dita I e II del piede sinistro. L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. La cura medica é stata dichiarata chiusa il 19 gennaio 2002. L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa dal 21 gennaio 2002 (cfr. doc. 5/fasc. 4). 1.2. Nel mese di gennaio 2003, l’assicurato é rimasto vittima di un infortunio all’occhio sinistro, riportando una ferita corneale subperforante. L’Istituto assicuratore ha assunto anche questo evento. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 1° settembre 2004, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità degressiva, del 20% dal 1° settembre 2004, ridotta al 10% dal 1° settembre 2007, come pure un’indennità per menomazione all’integrità del 13% (doc. 51/fasc. 2). Con la decisione su opposizione del 1° dicembre 2004, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che ha rinunciato a ridurre il grado d’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2007 (doc. 61/fasc. 2). 1.3. In data 16 giugno 2010, RI 1 é stato colpito alla spalla destra dal ramo di un albero che stava per essere abbattuto. A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il referto 3 agosto 2010 del dott. __________, una traumatizzazione dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine sovraspinato (doc. 3). Anche questo secondo evento traumatico é stato assunto dall’assicuratore LAINF. 1.4. Il 14 novembre 2012 l’assicurato ha lamentato un trauma al dito III della mano destra con contusione ossea del caput dell’osso metatarsale e rottura verosimilmente sub-totale del legamento collaterale radiale, a livello dell’articolazione metacarpo falangiale (cfr. doc. 1 e doc. 4/fasc. 3). 1.5. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 settembre 2013, l’CO 1 - tenuto conto dei postumi residuali degli infortuni assicurati - ha confermato la rendita d’invalidità in vigore (20%) e ha assegnato un’IMI del 15% a dipendenza dell’evento traumatico del 2010 (cfr. doc. 130). A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (doc. 136 e 137), in data 4 febbraio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 152). 1.6. Con tempestivo ricorso del 28 febbraio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli una rendita d’invalidità dell’80% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per nuova valutazione, argomentando in particolare quanto segue: " (…). … Il ricorrente sostiene che la decisione sia da annullare per i seguenti motivi:
- nella valutazione della capacità lavorativa residua non sono stati tenuti debitamente in considerazione tutte le componenti invalidanti;
- la definizione dei limiti funzionali é stata ampiamente condizionata dalla mancata considerazione di tutte le componenti invalidanti;
- la valutazione del guadagno teorico esigibile sul mercato del lavoro non tiene successivamente conto delle peculiarità del caso in esame. Le contestazioni qui sopra riportate sono forzatamente generali a motivo dell’impossibilità di poter visionare in tempo utile la documentazione acquisita agli atti dalla CO 1.” (doc. I) 1.7. L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.8. Il 3 aprile 2014, l’assicurato ha completato la propria impugnativa. Innanzitutto, egli sostiene di non poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro, e ciò alla luce della decisione dell’assicurazione per l’invalidità di porlo al beneficio di una rendita intera (doc. V, p. 2: “Nel caso specifico all’assicurato é stata de facto impedita la ricerca di una nuova attività. In effetti con decisione dell’Ufficio AI del mese di settembre dello scorso anno il signor RI 1 é stato ritenuto interamente inabile al lavoro e posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità. Va rilevato che questa decisione non é motivata da fattori extra-infortunistici. Come ben emerge dal rapporto del consulente AI dell’11 giugno 2013 l’assicurato, alla luce dei limiti funzionali stabiliti nell’ambito degli accertamenti CO 1 e della sua età, é stato esplicitamente ritenuto “ non reintegrabile sul mercato del lavoro ”! Questa decisione ha precluso al signor RI 1 l’unica attività in realtà ancora proponibile, vale a dire continuare a lavorare presso l’ex datore di lavoro nella misura del 50%. Gli ha pure precluso la possibilità di proporsi sul mercato del lavoro per mettere a frutto la sua capacità di lavoro residua in altre attività più leggere.”). Per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido, secondo l’insorgente, a fronte di limitazioni funzionali particolarmente rilevanti, “… la gran parte delle attività manifatturiere menzionate nella tabella TA1 non sono in concreto esigibili in quanto, per un verso o per l’altro, incompatibili con i limiti appena descritti. Il solo tipo di attività che potrebbe risultare accessibile al signor RA 1 nelle sue attuali condizioni di salute é quello della fornitura d’acqua, trattamento dei rifiuti (posizioni 36-39 TA1), attività che comunque comportano guadagni sensibilmente inferiori a quelli in vigore negli altri settori.” (doc. V, p. 3). Trattandosi infine dell’entità della riduzione percentuale da operare sul reddito statistico da invalido, RI 1 pretende che andrebbe applicata la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25% - doc. V, p. 4: “Alla luce di tutti i fattori specifici del caso quali, in particolare: - la presenza di più fattori invalidanti che condizionano gravemente e su più fronti la possibilità di reinserimento professionale (diminuzione della forza, della resistenza, delle capacità di spostamento, della manualità, ecc.); - la preesistenza di una rendita di invalidità per diminuzione dell’acuità visiva; - l’esperienza professionale estremamente limitata risultando in pratica ridotta all’ambito forestale; - l’età dell’assicurato, nato il __________ 1949; al momento della decisione su opposizione il signor RI 1 si trovava a pochi mesi dal raggiungimento del 65° anno di età; si ritengono indubbiamente dati i presupposti per ammettere la riduzione massima del 25%.”). L’amministrazione si é espressa al riguardo in data 11 aprile 2014 (doc. VII). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali degli infortuni del 2001, 2010 e 2012, deve essere aumentata la rendita di invalidità del 20%, assegnata a RI 1 a seguito dell’evento traumatico del 1° gennaio 2003. 2.3. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta. Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62. L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114). La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.). 2.4. L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b). L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido. Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare. 2.5. Il mutamento deve, inoltre, essere notevole. Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata). 2.6. Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine. In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114). 2.7. La questione di sapere se si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2). Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato. I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione. Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità. Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio). 2.8. A seguito dell’infortunio del mese di gennaio 2003 che aveva interessato l’occhio sinistro, l’assicurato é stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 20% a contare dal 1° settembre 2004 (doc. 51 e 61/fasc. 2). Dalle tavole processuali risulta che il 27 gennaio 2004 l’insorgente è stato sottoposto a un consulto specialistico presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale cantonale di __________. Dal relativo rapporto, datato 12 febbraio 2004, risulta che i sanitari hanno diagnosticato una cicatrice corneale profonda all’occhio sinistro e ritenuto che l’assicurato potesse continuare a svolgere la sua abituale attività di operaio forestale con un discapito di rendimento del 20% (doc. 35, p. 2: “Jetzt stellt sich die Frage, ob man einem 55jährigen Mann eine Umschulung zumuten kann, oder ob innerhalb der Firma, wo er im Moment angestellt ist, entweder andere Arbeitsmöglichkeiten gegeben werden können oder ob z.B. eine 80%ige Leistung bei 100%iger Anstellung geduldet werden kann: Herr RI 1 wird in seiner Arbeit langsamer sein, da er einerseits viel mehr aufpassen muss um Distanzen, z.B. von Baumästen oder Bodenunreglemässigkeiten zu schätzen um sich nicht zu verletzen, wie schon passiert ist. Andererseits braucht er mehr Zeit um die richtige Position mit Rücken gegen die Sonne zu finden und um die Brille, die ich unbedingt empfohlen habe zu tragen, unter dem Schutzhelm zu putzen. Als letztes möchte ich noch erwähnen, dass angesichts der neuen Situation, die gefährlichsten Arbeiten nicht mehr Herrn RI 1 zugeteilt werden sollten, sondern anderen Kollegen überlassen werden.“). L'Istituto assicuratore ha stabilito il grado d'invalidità in funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della sua precedente professione (cfr. doc. 61, p. 4s.: “Dal rapporto 12.2.2004 della Clinica universitaria di __________, noto al patrocinatore dell’opponente, risulta che l’assicurato é in grado di svolgere la propria attività professionale sull’arco dell’intera giornata con un rendimento dell’80%. Quanto attestato dagli specialisti corrisponde alla situazione reale. Il datore di lavoro continua a versare il salario completo incamerando le indennità versate dalla CO 1. Questo significa che, a giusta ragione, la CO 1 ha concesso all’assicurato una rendita di invalidità del 20%.”). 2.9. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione di una rendita di invalidità del 20%. Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al mese di febbraio 2014 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata). Il 16 giugno 2010, RI 1 é stato colpito da un ramo alla spalla destra, riportando una traumatizzazione dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine sovraspinato (cfr. doc. 3). Il danno alla salute é stato trattato mediante intervento artroscopico con ricostruzione del sovraspinato, decompressione e resezione dell’articolazione acromioclavicolare (cfr. doc. 19). Nel prosieguo, l’insorgente ha continuato a lamentare dei dolori medio-clavicolari, che gli hanno impedito una ripresa totale della sua abituale attività lavorativa, dolori che sono stati oggetto di approfondite indagini diagnostiche. L’artro-TAC del 16 gennaio 2012 - le cui immagini sono state interpretate dal radiologo dott. __________, dopo che il medico curante specialista dell’assicurato aveva sollevato dubbi circa la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________ (cfr. doc. 67 e 68) -, non ha evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr. doc. 75). In occasione del consulto del 4 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato che “… é molto difficile imputare i dolori accusati dal paziente alla spalla destra nell’ambito delle radicolopatie cervicali anche se non posso escluderlo al 100% soprattutto per quanto riguarda la radice C5. Il dolore descritto dal paziente non é però un dolore radicolare, si tratta di un dolore molto ben localizzato a livello della spalla, si presenta in pratica solo sotto sforzo con dolore non irradiato. Negli ultimi due anni solo in due occasioni per un paio di giorni avrebbe avuto un dolore irradiato verso il braccio laterale destro e fino alla regione cervicodorsale destra però di sarebbe trattato di una irradiazione inabituale e occasionale. Il dolore abituale accusato non ha le caratteristiche di un dolore radicolare, non é neanche connesso con i movimenti del capo, penso piuttosto che siano legati ad una problematica ortopedica alla spalla destra .” (doc. 80 - il corsivo é del redattore). Nel mese di maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha eseguito delle infiltrazioni, a livello dello spazio sottoacromiale e intra-articolare gleno-omerale, senza ottenere cambiamenti nella sintomatologia (cfr. doc. 86). L’11 e il 12 luglio 2012 le capacità funzionali di RI 1 sono state valutate presso la __________. Dal relativo rapporto risulta che i sanitari hanno ritenuto l’assicurato capace di “… svolgere la professione di selvicoltore per 8 ore al giorno senza riduzione del rendimento. (…). Più sopra abbiamo indicato le difficoltà che il cliente riscontra nel suo lavoro, ma che di fatto riesce a superare nelle giornate di lavoro che ci ha descritto. Anche se attualmente lavora ancora al 50% a seconda dei programmi di lavoro il cliente lavora più giorni di fila dimostrando così di sopportare anche un carico di lavoro maggiore che non un normale 50% a 1/2 giornata o con diminuzione di rendimento. La ripetizione o il perdurare di lavori pesanti può portare ad insorgere di dolore a livello della spalla destra.”. D’altro canto, essi lo hanno giudicato in grado di svolgere altre attività lavorative, di tipo medio-pesante, sull’arco dell’intera giornata (doc. 90). Il 14 febbraio 2013 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quell’occasione, il medico __________ é innanzitutto ritornato su quanto deciso a margine di una precedente visita (“La capacità lavorativa decisa dal 05.11.2012 non é stata possibile in particolare per i problemi alla spalla destra.”). D’altra parte, egli ha formulato la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando i disturbi alla spalla destra e all’alluce del piede sinistro (postumo di un infortunio occorso nel mese di dicembre 2001): " (…). sollevare e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, medi fra i 10 e i 15 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg con le limitazioni descritte. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo mai. Rotazione della mano possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in avanti senza limitazioni, posizioni in piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizioni di lunga durata seduta in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento: con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani con le limitazioni summenzionate possibile. Non problemi di equilibrio o di stare in equilibrio (scarponcini da lavoro). Adattamento del posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile.” (doc. 110,
p. 7s.) In data 14 gennaio 2014 il dott. __________ ha infine adattato l’esigibilità lavorativa per tenere conto anche della problematica interessante la mano destra (sequela dell’evento traumatico del 14 novembre 2012): " (…). L’esigibilità lavorativa viene di nuovo valutata includendo anche la problematica della mano destra. L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi molto pesanti e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg al massimo 15 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante mai. Rotazione polso possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, di rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazione e posizione in piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizione di lunga durata seduta e in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. A pugno chiuso l’assicurato non può stringere nella mano piccoli oggetti tipo bulloni, viti o altro. Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio, uso di scarponcini da lavoro. Adattamento al posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile. (…).” (doc. 151 - il corsivo é del redattore) 2.10. Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza - vista anche l’assenza di pareri medici specialistici divergenti e considerate le risultanze della valutazione EFL (cfr. doc. 90) -, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del medico __________ dell’CO 1, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa medio-leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione degli attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta ed evitando di svolgere mansioni sopra l’altezza della testa, come pure spostamenti su lunghi tratti e su terreno accidentato. È vero che, secondo il parere del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, “…, visto il quadro globale, un rendimento completo in ambito professionale non é più esigibile.” (doc. 143). La sua certificazione non appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito ai rapporti del dott. __________. Da un lato, con apprezzamento del 14 gennaio 2014, il medico __________ ha modificato l’esigibilità lavorativa proprio per tenere conto (anche) dei disturbi alla mano destra (cfr. doc. 151; del resto, in occasione del consulto del 13 giugno 2013, il chirurgo della mano dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 15 luglio 2013 - cfr. doc. 119). Dall’altro, nel valutare l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha debitamente considerato le limitazioni funzionali legate al danno all’alluce del piede sinistro. In questo senso, egli ha in particolare indicato che gli spostamenti devono avvenire calzando scarponcini rigidi ed evitando le superfici sconnesse (cfr. doc. 151,
p. 3). Infine, lo stesso dott. __________ ha ammesso che il proprio parere avrebbe dovuto essere “… corroborato anche dalle valutazioni medico-specialistiche (dr. __________, dr. __________, …).”, ciò che non é però stato il caso. È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35
p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). Il fatto che l’assicurazione per l’invalidità abbia ritenuto l’assicurato non reintegrabile sul mercato del lavoro a fronte principalmente della sua età avanzata (cfr. allegato al doc. 122), é irrilevante in ambito LAINF. Il TCA non ignora che, al momento della decorrenza dell’eventuale nuova rendita (1° giugno 2013 - cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), RI 1 era prossimo a compiere 64 anni e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2). Posto che la rendita d’invalidità dipendente dall’infortunio del 2003 era stata stabilita in funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della professione di operaio forestale, divenuta inesigibile dopo l’evento traumatico del 16 giugno 2010, nel quadro della revisione della rendita ex art. 17 LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere a un raffronto dei redditi. 2.11. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 65'426.33 (cfr. doc. 128, p. 1). Questo dato non é contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA. 2.12. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.13. Dalle carte processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'322 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'732.12), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (doc. 128, p. 2). Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1. Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59. L’assicurato, avesse continuato a lavorare nel ramo forestale, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 65'426.33/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 02 (“selvicoltura”), livello di qualifica 4: fr. 4’411 riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 4’664.63 x 12 mesi = fr. 55'975.56 + adeguamento all'indice dei salari nominali = fr. 57'430.92), motivo per cui non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale. 2.14. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 152, p. 5). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica. D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1). Infine, la circostanza che l’assicurato abbia in pratica sempre lavorato in ambito forestale non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3). Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'289.55 (85% di fr. 62'693.59). 2.15. In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'289.55 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'426.33 -, risulta essere del 18.55%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Posto che RI 1 beneficia già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2003, non sono date le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado d’invalidità per la via della revisione. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti