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35.2014.14

Assicurato, beneficiario di rendita d'invalidità a causa di danno infortunistico all'occhio sx, é vittima di ulteriori infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e mano dx. Revisione della rendita in vigore. Negato aumento grado d'invalidità, dopo raffronto dei redditi

Ticino · 2014-08-06 · Italiano TI
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Assicurato, beneficiario di rendita d'invalidità a causa di danno infortunistico all'occhio sx, é vittima di ulteriori infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e mano dx. Revisione della rendita in vigore. Negato aumento grado d'invalidità, dopo raffronto dei redditi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2.   Oggetto della lite é la

questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali degli infortuni del 2001,

2010 e 2012, deve essere aumentata la rendita di invalidità del 20%, assegnata

a RI 1 a seguito dell’evento traumatico del 1° gennaio 2003.

2.3.   Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF -

analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga

all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in

cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata

dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).

2.4.   L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr.

DTF

130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b,

113 V 275 consid. 1a, 109 V

116 consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.5.   Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%

(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.6.   Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non é

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7.   La questione di sapere se si

é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze

esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su

un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti

pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al

diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la

decisione litigiosa

(cfr. DTF 133 V 108

consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21

gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8.   A seguito dell’infortunio del

mese di gennaio 2003 che aveva interessato l’occhio sinistro, l’assicurato é

stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 20% a

contare dal 1° settembre 2004 (doc. 51 e 61/fasc. 2).

Dalle tavole processuali

risulta che il 27 gennaio 2004 l’insorgente è stato sottoposto a un consulto

specialistico presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale cantonale di __________.

Dal

relativo rapporto, datato 12 febbraio 2004, risulta che i sanitari hanno diagnosticato

una cicatrice corneale profonda all’occhio sinistro e ritenuto che l’assicurato

potesse continuare a svolgere la sua abituale attività di operaio forestale con

un discapito di rendimento del 20% (doc. 35, p. 2: “Jetzt stellt sich die Frage,

ob man einem 55jährigen Mann eine Umschulung zumuten kann, oder ob innerhalb

der Firma, wo er im Moment angestellt ist, entweder andere Arbeitsmöglichkeiten

gegeben werden können oder ob z.B. eine 80%ige Leistung bei 100%iger Anstellung

geduldet werden kann: Herr RI 1 wird in seiner Arbeit langsamer sein, da er

einerseits viel mehr aufpassen muss um Distanzen, z.B. von Baumästen oder

Bodenunreglemässigkeiten zu schätzen um sich nicht zu verletzen, wie schon

passiert ist. Andererseits braucht er mehr Zeit um die richtige Position mit

Rücken gegen die Sonne zu finden und um die Brille, die ich unbedingt empfohlen

habe zu tragen, unter dem Schutzhelm zu putzen. Als letztes möchte ich noch

erwähnen, dass angesichts der neuen Situation, die gefährlichsten Arbeiten

nicht mehr Herrn RI 1 zugeteilt werden sollten, sondern anderen Kollegen

überlassen werden.“).

L'Istituto

assicuratore ha stabilito il grado d'invalidità in funzione del discapito di

rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della sua precedente

professione (cfr. doc. 61, p. 4s.: “Dal rapporto 12.2.2004 della Clinica

universitaria di __________, noto al patrocinatore dell’opponente, risulta che

l’assicurato é in grado di svolgere la propria attività professionale sull’arco

dell’intera giornata con un rendimento dell’80%. Quanto attestato dagli

specialisti corrisponde alla situazione reale. Il datore di lavoro continua a

versare il salario completo incamerando le indennità versate dalla CO 1. Questo

significa che, a giusta ragione, la CO 1 ha concesso all’assicurato una rendita

di invalidità del 20%.”).

2.9.   Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione

di una rendita di invalidità del 20%.

Si tratta ora di esaminare

la situazione esistente fino al mese di febbraio 2014 (momento in cui è stata

emanata la decisione su opposizione impugnata).

Il 16 giugno 2010, RI 1 é

stato colpito da un ramo alla spalla destra, riportando una traumatizzazione

dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine

sovraspinato (cfr. doc. 3).

Il danno alla salute é

stato trattato mediante intervento artroscopico con ricostruzione del

sovraspinato, decompressione e resezione dell’articolazione acromioclavicolare

(cfr. doc. 19).

Nel prosieguo,

l’insorgente ha continuato a lamentare dei dolori medio-clavicolari, che gli hanno

impedito una ripresa totale della sua abituale attività lavorativa, dolori che

sono stati oggetto di approfondite indagini diagnostiche.

L’artro-TAC del 16 gennaio

2012 - le cui immagini sono state interpretate dal radiologo dott. __________,

dopo che il medico curante specialista dell’assicurato aveva sollevato dubbi

circa la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________

(cfr. doc. 67 e 68) -, non ha evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr.

doc. 75).

In occasione del consulto

del 4 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato

che “… é molto difficile imputare i dolori accusati dal paziente alla spalla

destra nell’ambito delle radicolopatie cervicali anche se non posso escluderlo

al 100% soprattutto per quanto riguarda la radice C5. Il dolore descritto dal

paziente non é però un dolore radicolare, si tratta di un dolore molto ben

localizzato a livello della spalla, si presenta in pratica solo sotto sforzo

con dolore non irradiato. Negli ultimi due anni solo in due occasioni per un

paio di giorni avrebbe avuto un dolore irradiato verso il braccio laterale

destro e fino alla regione cervicodorsale destra però di sarebbe trattato di

una irradiazione inabituale e occasionale. Il dolore abituale accusato non ha

le caratteristiche di un dolore radicolare, non é neanche connesso con i

movimenti del capo,

penso piuttosto che siano legati ad una problematica

ortopedica alla spalla destra

.” (doc. 80 - il corsivo é del redattore).

Nel mese di maggio 2012,

il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha eseguito delle

infiltrazioni, a livello dello spazio sottoacromiale e intra-articolare

gleno-omerale, senza ottenere cambiamenti nella sintomatologia (cfr. doc. 86).

L’11 e il 12 luglio 2012

le capacità funzionali di RI 1 sono state valutate presso la __________.

Dal relativo rapporto

risulta che i sanitari hanno ritenuto l’assicurato capace di “… svolgere la

professione di selvicoltore per 8 ore al giorno senza riduzione del rendimento.

(…). Più sopra abbiamo indicato le difficoltà che il cliente riscontra nel suo

lavoro, ma che di fatto riesce a superare nelle giornate di lavoro che ci ha

descritto. Anche se attualmente lavora ancora al 50% a seconda dei programmi di

lavoro il cliente lavora più giorni di fila dimostrando così di sopportare

anche un carico di lavoro maggiore che non un normale 50% a 1/2 giornata o con diminuzione

di rendimento. La ripetizione o il perdurare di lavori pesanti può portare ad

insorgere di dolore a livello della spalla destra.”.

D’altro canto, essi lo

hanno giudicato in grado di svolgere altre attività lavorative, di tipo

medio-pesante, sull’arco dell’intera giornata (doc. 90).

Il 14

febbraio 2013 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano.

In

quell’occasione, il medico __________ é innanzitutto ritornato su quanto deciso

a margine di una precedente visita (“La capacità lavorativa decisa dal

05.11.2012 non é stata possibile in particolare per i problemi alla spalla

destra.”).

D’altra

parte, egli ha formulato la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando

i disturbi alla spalla destra e all’alluce del piede sinistro (postumo di un

infortunio occorso nel mese di dicembre 2001):

"

(…).

sollevare e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza

limitazione, medi fra i 10 e i 15 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta,

pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato

può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg con le limitazioni descritte.

Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi

senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo mai. Rotazione della mano

possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e

mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione

seduta inclinata in avanti senza limitazioni, posizioni in piedi e inclinata in

avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione

inginocchiata senza limitazioni. Posizioni di lunga durata seduta in piedi e in

alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento: con

scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai.

Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani con le

limitazioni summenzionate possibile. Non problemi di equilibrio o di stare in

equilibrio (scarponcini da lavoro). Adattamento del posto di lavoro con attrezzature

più leggere se possibile.”

(doc. 110,

p. 7s.)

In data 14

gennaio 2014 il dott. __________ ha infine adattato l’esigibilità lavorativa

per tenere conto anche della problematica interessante la mano destra (sequela

dell’evento traumatico del

14 novembre 2012):

"

(…).

L’esigibilità lavorativa viene di nuovo valutata includendo

anche la problematica della mano destra.

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi molto pesanti e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg al massimo 15 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza

limitazione, lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante mai. Rotazione polso

possibile.

L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti.

Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, di rotazione del

tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazione e posizione in

piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle

ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizione di lunga

durata seduta e in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due

posizioni possibile. Spostamento con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno

accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. A pugno

chiuso l’assicurato non può stringere nella mano piccoli oggetti tipo bulloni,

viti o altro. Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio, uso di scarponcini

da lavoro. Adattamento al posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile.

(…).”

(doc. 151 - il corsivo é

del redattore)

2.10.   Chiamato ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza - vista anche l’assenza di pareri medici

specialistici divergenti e considerate le risultanze della valutazione EFL

(cfr.

doc. 90)

-, questo Tribunale

non vede alcun

valido motivo per scostarsi dalla valutazione del medico __________ dell’CO 1,

per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa

medio-leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione

degli attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta ed

evitando di svolgere mansioni sopra l’altezza della testa, come pure

spostamenti su lunghi tratti e su terreno accidentato.

È vero che, secondo il

parere del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, “…, visto il quadro

globale, un rendimento completo in ambito professionale non é più esigibile.”

(doc. 143).

La sua certificazione non

appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito ai

rapporti del dott. __________.

Da un lato, con

apprezzamento del 14 gennaio 2014, il medico __________ ha modificato

l’esigibilità lavorativa proprio per tenere conto (anche) dei disturbi alla

mano destra (cfr. doc. 151; del resto, in occasione del consulto del 13 giugno

2013, il chirurgo della mano dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato

abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 15 luglio 2013 - cfr. doc.

119).

Dall’altro, nel valutare

l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha debitamente considerato le

limitazioni funzionali legate al danno all’alluce del piede sinistro. In questo

senso, egli ha in particolare indicato che gli spostamenti devono avvenire

calzando scarponcini rigidi ed evitando le superfici sconnesse (cfr. doc. 151,

p. 3).

Infine, lo stesso dott. __________

ha ammesso che il proprio parere avrebbe dovuto essere “… corroborato anche

dalle valutazioni medico-specialistiche (dr. __________, dr. __________, …).”,

ciò che non é però stato il caso.

È peraltro utile segnalare

che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano

di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998

nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35

p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato

del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al

sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli

infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332

consid. 3b).

Il fatto che

l’assicurazione per l’invalidità abbia ritenuto l’assicurato non reintegrabile

sul mercato del lavoro a fronte principalmente della sua età avanzata (cfr.

allegato al doc. 122), é irrilevante in ambito LAINF.

Il TCA non ignora che, al

momento della decorrenza dell’eventuale nuova rendita (1° giugno 2013 - cfr.

STF

8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid.

5.2 e riferimenti ivi citati

), RI 1 era prossimo a compiere

64 anni

e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di mettere a

frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto

equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché

il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i

redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa

non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un

assicurato

di mezza età,

intorno ai 42

anni (cfr.

DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2).

Posto che la rendita

d’invalidità dipendente dall’infortunio del 2003 era stata stabilita in

funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio

della professione di operaio forestale, divenuta inesigibile dopo l’evento

traumatico del 16 giugno 2010, nel quadro della revisione della rendita ex art.

17 LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere a un

raffronto dei redditi.

2.11.

Si tratta ora di

valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Per

quanto concerne il

reddito da valido

, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un

importo annuo di

fr. 65'426.33

(cfr. doc. 128, p. 1).

Questo dato non é

contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.12.   Per quanto riguarda il

reddito

da invalido

, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato,

a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti)

.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza del 7 aprile

2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che

“(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)

”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“

deutliche Abweichung

”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che

se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il

5%

dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.13.   Dalle carte

processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'322 il

reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr.

62'732.12), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di

deduzione sociale (doc. 128, p. 2).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6 ore (

cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48

per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59.

L’assicurato, avesse

continuato a lavorare nel ramo forestale, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr.

65'426.33/anno per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa

sopra

la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 02

(“selvicoltura”), livello di qualifica 4: fr. 4’411 riportato su 42.3

ore/settimana = fr. 4’664.63 x 12 mesi = fr. 55'975.56

+

adeguamento

all'indice dei salari nominali =

fr. 57'430.92

), motivo per cui non

entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a

titolo di

gap

salariale.

2.14.   In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico

da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 152, p. 5).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di

tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare, il TCA

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato

ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica.

D’altro

canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più

volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “…

auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art.

16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter

bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008 consid.

8.3; in questo senso, si vedano pure la STF

8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20

luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF

8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1).

Infine, la

circostanza che l’assicurato abbia in pratica sempre lavorato in ambito

forestale non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività

adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e

ripetitive) non richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71

consid. 5.3).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 53'289.55

(85% di fr. 62'693.59).

2.15.   In conclusione, il grado di

invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'289.55 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.

65'426.33 -, risulta essere del 18.55%, arrotondato al

19%

secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p.

41).

Posto che RI 1 beneficia

già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2003, non

sono date le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado

d’invalidità per la via della revisione.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 35.2014.14 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 35.2014.14 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2014 35.2014.14

Assicurato, beneficiario di rendita d'invalidità a causa di danno infortunistico all'occhio sx, é vittima di ulteriori infortuni interessanti, rispettivamente, spalla e mano dx. Revisione della rendita in vigore. Negato aumento grado d'invalidità, dopo raffronto dei redditi

Raccomandata Incarto n. 35.2014.14 mm Lugano 6 agosto 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 4 febbraio 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 9 dicembre 2001, nell’avviare la propria motocicletta, RI 1, 1949, dipendente dell’Azienda forestale di __________ in qualità di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, si é procurato la contusione/distorsione delle dita I e II del piede sinistro. L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. La cura medica é stata dichiarata chiusa il 19 gennaio 2002. L’assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa dal 21 gennaio 2002 (cfr. doc. 5/fasc. 4). 1.2.   Nel mese di gennaio 2003, l’assicurato é rimasto vittima di un infortunio all’occhio sinistro, riportando una ferita corneale subperforante. L’Istituto assicuratore ha assunto anche questo evento. Alla chiusura del caso, con decisione formale del 1° settembre 2004, l’assicurato é stato posto al beneficio di una rendita di invalidità degressiva, del 20% dal 1° settembre 2004, ridotta al 10% dal 1° settembre 2007, come pure un’indennità per menomazione all’integrità del 13% (doc. 51/fasc. 2). Con la decisione su opposizione del 1° dicembre 2004, l’CO 1 ha parzialmente riformato la sua prima decisione, nel senso che ha rinunciato a ridurre il grado d’invalidità a decorrere dal 1° settembre 2007 (doc. 61/fasc. 2). 1.3.   In data 16 giugno 2010, RI 1 é stato colpito alla spalla destra dal ramo di un albero che stava per essere abbattuto. A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il referto 3 agosto 2010 del dott. __________, una traumatizzazione dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine sovraspinato (doc. 3). Anche questo secondo evento traumatico é stato assunto dall’assicuratore LAINF. 1.4.   Il 14 novembre 2012 l’assicurato ha lamentato un trauma al dito III della mano destra con contusione ossea del caput dell’osso metatarsale e rottura verosimilmente sub-totale del legamento collaterale radiale, a livello dell’articolazione metacarpo falangiale (cfr. doc. 1 e doc. 4/fasc. 3). 1.5.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 18 settembre 2013, l’CO 1 - tenuto conto dei postumi residuali degli infortuni assicurati - ha confermato la rendita d’invalidità in vigore (20%) e ha assegnato un’IMI del 15% a dipendenza dell’evento traumatico del 2010 (cfr. doc. 130). A seguito dell’opposizione interposta dalla __________ per conto dell’assicurato (doc. 136 e 137), in data 4 febbraio 2014, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 152). 1.6.   Con tempestivo ricorso del 28 febbraio 2014, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via principale, che l’CO 1 venga condannato a corrispondergli una rendita d’invalidità dell’80% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’assicuratore convenuto per nuova valutazione, argomentando in particolare quanto segue: " (…). … Il ricorrente sostiene che la decisione sia da annullare per i seguenti motivi:

-   nella valutazione della capacità lavorativa residua non sono stati tenuti debitamente in considerazione tutte le componenti invalidanti;

-   la definizione dei limiti funzionali é stata ampiamente condizionata dalla mancata considerazione di tutte le componenti invalidanti;

-   la valutazione del guadagno teorico esigibile sul mercato del lavoro non tiene successivamente conto delle peculiarità del caso in esame. Le contestazioni qui sopra riportate sono forzatamente generali a motivo dell’impossibilità di poter visionare in tempo utile la documentazione acquisita agli atti dalla CO 1.” (doc. I) 1.7.   L’assicuratore convenuto, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.8.   Il 3 aprile 2014, l’assicurato ha completato la propria impugnativa. Innanzitutto, egli sostiene di non poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua sul mercato generale del lavoro, e ciò alla luce della decisione dell’assicurazione per l’invalidità di porlo al beneficio di una rendita intera (doc. V, p. 2: “Nel caso specifico all’assicurato é stata de facto impedita la ricerca di una nuova attività. In effetti con decisione dell’Ufficio AI del mese di settembre dello scorso anno il signor RI 1 é stato ritenuto interamente inabile al lavoro e posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità. Va rilevato che questa decisione non é motivata da fattori extra-infortunistici. Come ben emerge dal rapporto del consulente AI dell’11 giugno 2013 l’assicurato, alla luce dei limiti funzionali stabiliti nell’ambito degli accertamenti CO 1 e della sua età, é stato esplicitamente ritenuto “ non reintegrabile sul mercato del lavoro ”! Questa decisione ha precluso al signor RI 1 l’unica attività in realtà ancora proponibile, vale a dire continuare a lavorare presso l’ex datore di lavoro nella misura del 50%. Gli ha pure precluso la possibilità di proporsi sul mercato del lavoro per mettere a frutto la sua capacità di lavoro residua in altre attività più leggere.”). Per quanto riguarda la determinazione del reddito da invalido, secondo l’insorgente, a fronte di limitazioni funzionali particolarmente rilevanti, “… la gran parte delle attività manifatturiere menzionate nella tabella TA1 non sono in concreto esigibili in quanto, per un verso o per l’altro, incompatibili con i limiti appena descritti. Il solo tipo di attività che potrebbe risultare accessibile al signor RA 1 nelle sue attuali condizioni di salute é quello della fornitura d’acqua, trattamento dei rifiuti (posizioni 36-39 TA1), attività che comunque comportano guadagni sensibilmente inferiori a quelli in vigore negli altri settori.” (doc. V, p. 3). Trattandosi infine dell’entità della riduzione percentuale da operare sul reddito statistico da invalido, RI 1 pretende che andrebbe applicata la decurtazione massima consentita dalla giurisprudenza (25% - doc. V, p. 4: “Alla luce di tutti i fattori specifici del caso quali, in particolare: - la presenza di più fattori invalidanti che condizionano gravemente e su più fronti la possibilità di reinserimento professionale (diminuzione della forza, della resistenza, delle capacità di spostamento, della manualità, ecc.); - la preesistenza di una rendita di invalidità per diminuzione dell’acuità visiva; - l’esperienza professionale estremamente limitata risultando in pratica ridotta all’ambito forestale; - l’età dell’assicurato, nato il __________ 1949; al momento della decisione su opposizione il signor RI 1 si trovava a pochi mesi dal raggiungimento del 65° anno di età; si ritengono indubbiamente dati i presupposti per ammettere la riduzione massima del 25%.”). L’amministrazione si é espressa al riguardo in data 11 aprile 2014 (doc. VII). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Oggetto della lite é la questione di sapere se, a fronte dei postumi residuali degli infortuni del 2001, 2010 e 2012, deve essere aumentata la rendita di invalidità del 20%, assegnata a RI 1 a seguito dell’evento traumatico del 1° gennaio 2003. 2.3.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta. Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62. L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114). La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.). 2.4.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b). L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido. Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare. 2.5.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole. Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata). 2.6.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine. In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114). 2.7.   La questione di sapere se si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4, 9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2). Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato. I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita economica, non sono motivo di revisione. Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità. Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio). 2.8.   A seguito dell’infortunio del mese di gennaio 2003 che aveva interessato l’occhio sinistro, l’assicurato é stato posto al beneficio, segnatamente, di una rendita di invalidità del 20% a contare dal 1° settembre 2004 (doc. 51 e 61/fasc. 2). Dalle tavole processuali risulta che il 27 gennaio 2004 l’insorgente è stato sottoposto a un consulto specialistico presso la Clinica oftalmologica dell’Ospedale cantonale di __________. Dal relativo rapporto, datato 12 febbraio 2004, risulta che i sanitari hanno diagnosticato una cicatrice corneale profonda all’occhio sinistro e ritenuto che l’assicurato potesse continuare a svolgere la sua abituale attività di operaio forestale con un discapito di rendimento del 20% (doc. 35, p. 2: “Jetzt stellt sich die Frage, ob man einem 55jährigen Mann eine Umschulung zumuten kann, oder ob innerhalb der Firma, wo er im Moment angestellt ist, entweder andere Arbeitsmöglichkeiten gegeben werden können oder ob z.B. eine 80%ige Leistung bei 100%iger Anstellung geduldet werden kann: Herr RI 1 wird in seiner Arbeit langsamer sein, da er einerseits viel mehr aufpassen muss um Distanzen, z.B. von Baumästen oder Bodenunreglemässigkeiten zu schätzen um sich nicht zu verletzen, wie schon passiert ist. Andererseits braucht er mehr Zeit um die richtige Position mit Rücken gegen die Sonne zu finden und um die Brille, die ich unbedingt empfohlen habe zu tragen, unter dem Schutzhelm zu putzen. Als letztes möchte ich noch erwähnen, dass angesichts der neuen Situation, die gefährlichsten Arbeiten nicht mehr Herrn RI 1 zugeteilt werden sollten, sondern anderen Kollegen überlassen werden.“). L'Istituto assicuratore ha stabilito il grado d'invalidità in funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della sua precedente professione (cfr. doc. 61, p. 4s.: “Dal rapporto 12.2.2004 della Clinica universitaria di __________, noto al patrocinatore dell’opponente, risulta che l’assicurato é in grado di svolgere la propria attività professionale sull’arco dell’intera giornata con un rendimento dell’80%. Quanto attestato dagli specialisti corrisponde alla situazione reale. Il datore di lavoro continua a versare il salario completo incamerando le indennità versate dalla CO 1. Questo significa che, a giusta ragione, la CO 1 ha concesso all’assicurato una rendita di invalidità del 20%.”). 2.9.   Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che giustificarono, all'epoca, l'assegnazione di una rendita di invalidità del 20%. Si tratta ora di esaminare la situazione esistente fino al mese di febbraio 2014 (momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata). Il 16 giugno 2010, RI 1 é stato colpito da un ramo alla spalla destra, riportando una traumatizzazione dell’articolazione acromioclavicolare con rottura totale del tendine sovraspinato (cfr. doc. 3). Il danno alla salute é stato trattato mediante intervento artroscopico con ricostruzione del sovraspinato, decompressione e resezione dell’articolazione acromioclavicolare (cfr. doc. 19). Nel prosieguo, l’insorgente ha continuato a lamentare dei dolori medio-clavicolari, che gli hanno impedito una ripresa totale della sua abituale attività lavorativa, dolori che sono stati oggetto di approfondite indagini diagnostiche. L’artro-TAC del 16 gennaio 2012 - le cui immagini sono state interpretate dal radiologo dott. __________, dopo che il medico curante specialista dell’assicurato aveva sollevato dubbi circa la fondatezza delle conclusioni a cui era pervenuto il dott. __________ (cfr. doc. 67 e 68) -, non ha evidenziato reperti patologici di rilievo (cfr. doc. 75). In occasione del consulto del 4 maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, ha rilevato che “… é molto difficile imputare i dolori accusati dal paziente alla spalla destra nell’ambito delle radicolopatie cervicali anche se non posso escluderlo al 100% soprattutto per quanto riguarda la radice C5. Il dolore descritto dal paziente non é però un dolore radicolare, si tratta di un dolore molto ben localizzato a livello della spalla, si presenta in pratica solo sotto sforzo con dolore non irradiato. Negli ultimi due anni solo in due occasioni per un paio di giorni avrebbe avuto un dolore irradiato verso il braccio laterale destro e fino alla regione cervicodorsale destra però di sarebbe trattato di una irradiazione inabituale e occasionale. Il dolore abituale accusato non ha le caratteristiche di un dolore radicolare, non é neanche connesso con i movimenti del capo, penso piuttosto che siano legati ad una problematica ortopedica alla spalla destra .” (doc. 80 - il corsivo é del redattore). Nel mese di maggio 2012, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha eseguito delle infiltrazioni, a livello dello spazio sottoacromiale e intra-articolare gleno-omerale, senza ottenere cambiamenti nella sintomatologia (cfr. doc. 86). L’11 e il 12 luglio 2012 le capacità funzionali di RI 1 sono state valutate presso la __________. Dal relativo rapporto risulta che i sanitari hanno ritenuto l’assicurato capace di “… svolgere la professione di selvicoltore per 8 ore al giorno senza riduzione del rendimento. (…). Più sopra abbiamo indicato le difficoltà che il cliente riscontra nel suo lavoro, ma che di fatto riesce a superare nelle giornate di lavoro che ci ha descritto. Anche se attualmente lavora ancora al 50% a seconda dei programmi di lavoro il cliente lavora più giorni di fila dimostrando così di sopportare anche un carico di lavoro maggiore che non un normale 50% a 1/2 giornata o con diminuzione di rendimento. La ripetizione o il perdurare di lavori pesanti può portare ad insorgere di dolore a livello della spalla destra.”. D’altro canto, essi lo hanno giudicato in grado di svolgere altre attività lavorative, di tipo medio-pesante, sull’arco dell’intera giornata (doc. 90). Il 14 febbraio 2013 ha avuto luogo la visita medica di chiusura a cura del dott. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano. In quell’occasione, il medico __________ é innanzitutto ritornato su quanto deciso a margine di una precedente visita (“La capacità lavorativa decisa dal 05.11.2012 non é stata possibile in particolare per i problemi alla spalla destra.”). D’altra parte, egli ha formulato la seguente valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando i disturbi alla spalla destra e all’alluce del piede sinistro (postumo di un infortunio occorso nel mese di dicembre 2001): " (…). sollevare e portare pesi: molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, leggeri fra i 5 e i 10 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, medi fra i 10 e i 15 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta, pesi pesanti fra i 25 e i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. L’assicurato può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre i 5 kg con le limitazioni descritte. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante manuale rozzo mai. Rotazione della mano possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, rotazione del tronco, posizione seduta inclinata in avanti senza limitazioni, posizioni in piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizioni di lunga durata seduta in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento: con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione, oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. Uso delle due mani con le limitazioni summenzionate possibile. Non problemi di equilibrio o di stare in equilibrio (scarponcini da lavoro). Adattamento del posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile.” (doc. 110,

p. 7s.) In data 14 gennaio 2014 il dott. __________ ha infine adattato l’esigibilità lavorativa per tenere conto anche della problematica interessante la mano destra (sequela dell’evento traumatico del 14 novembre 2012): " (…). L’esigibilità lavorativa viene di nuovo valutata includendo anche la problematica della mano destra. L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi senza limitazione, pesi medi fra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi di raro, pesi molto pesanti e oltre i 45 kg fino all’altezza dei fianchi mai. Può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg al massimo 15 kg. Maneggio di attrezzi leggeri e di precisione e medi senza limitazione, lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante mai. Rotazione polso possibile. L’assicurato non deve lavorare con oggetti vibranti. Posizione e mobilità: lavori sopra la testa mai esigibili, di rotazione del tronco, posizione seduta e inclinata in avanti senza limitazione e posizione in piedi e inclinata in avanti senza limitazione, posizione di flessione delle ginocchia e posizione inginocchiata senza limitazioni. Posizione di lunga durata seduta e in piedi e in alternanza a libera scelta tra queste due posizioni possibile. Spostamento con scarponcini rigidi può camminare fino a 50 m senza limitazione e oltre i 50 m molto spesso, per lunghi tratti di raro, camminare su terreno accidentato mai. Salire le scale molto spesso, su scale a pioli mai. A pugno chiuso l’assicurato non può stringere nella mano piccoli oggetti tipo bulloni, viti o altro. Non problemi di equilibrio o stare in equilibrio, uso di scarponcini da lavoro. Adattamento al posto di lavoro con attrezzature più leggere se possibile. (…).” (doc. 151 - il corsivo é del redattore) 2.10.   Chiamato ora a pronunciarsi nella concreta evenienza - vista anche l’assenza di pareri medici specialistici divergenti e considerate le risultanze della valutazione EFL (cfr. doc. 90) -, questo Tribunale non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione del medico __________ dell’CO 1, per cui RI 1 deve essere ritenuto in grado di svolgere un’attività lavorativa medio-leggera dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione degli attrezzi, alternando a piacimento la posizione seduta a quella eretta ed evitando di svolgere mansioni sopra l’altezza della testa, come pure spostamenti su lunghi tratti e su terreno accidentato. È vero che, secondo il parere del dott. __________, spec. FMH in medicina interna, “…, visto il quadro globale, un rendimento completo in ambito professionale non é più esigibile.” (doc. 143). La sua certificazione non appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio attribuito ai rapporti del dott. __________. Da un lato, con apprezzamento del 14 gennaio 2014, il medico __________ ha modificato l’esigibilità lavorativa proprio per tenere conto (anche) dei disturbi alla mano destra (cfr. doc. 151; del resto, in occasione del consulto del 13 giugno 2013, il chirurgo della mano dott. __________ aveva dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura completa a decorrere dal 15 luglio 2013 - cfr. doc. 119). Dall’altro, nel valutare l’esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha debitamente considerato le limitazioni funzionali legate al danno all’alluce del piede sinistro. In questo senso, egli ha in particolare indicato che gli spostamenti devono avvenire calzando scarponcini rigidi ed evitando le superfici sconnesse (cfr. doc. 151,

p. 3). Infine, lo stesso dott. __________ ha ammesso che il proprio parere avrebbe dovuto essere “… corroborato anche dalle valutazioni medico-specialistiche (dr. __________, dr. __________, …).”, ciò che non é però stato il caso. È peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (cfr. STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35

p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro - nozione quest’ultima certo teorica e astratta ma inerente al sistema e fondata sull’art. 16 LPGA, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati -, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b). Il fatto che l’assicurazione per l’invalidità abbia ritenuto l’assicurato non reintegrabile sul mercato del lavoro a fronte principalmente della sua età avanzata (cfr. allegato al doc. 122), é irrilevante in ambito LAINF. Il TCA non ignora che, al momento della decorrenza dell’eventuale nuova rendita (1° giugno 2013 - cfr. STF 8C_164/2010 del 30 giugno 2010 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati), RI 1 era prossimo a compiere 64 anni e che perciò non esisterebbe di fatto più possibilità realistica di mettere a frutto la capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro supposto equilibrato. Tuttavia, torna qui applicabile l’art. 28 cpv. 4 OAINF, cosicché il grado di invalidità dell’insorgente deve essere determinato mediante i redditi (da valido e da invalido - cfr. DTF 114 V 310 consid. 2; consid. 7b/aa non pubblicato della sentenza DTF 122 V 426) che avrebbe percepito un assicurato di mezza età, intorno ai 42 anni (cfr. DTF 122 V 418 consid. 1b, 426 consid. 2). Posto che la rendita d’invalidità dipendente dall’infortunio del 2003 era stata stabilita in funzione del discapito di rendimento patito dall’insorgente nell’esercizio della professione di operaio forestale, divenuta inesigibile dopo l’evento traumatico del 16 giugno 2010, nel quadro della revisione della rendita ex art. 17 LPGA, occorre far capo al mercato generale del lavoro e procedere a un raffronto dei redditi. 2.11. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2013, senza il danno alla salute, un importo annuo di fr. 65'426.33 (cfr. doc. 128, p. 1). Questo dato non é contestato dall’assicurato e può senz’altro essere fatto proprio dal TCA. 2.12.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.13.   Dalle carte processuali risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'322 il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'732.12), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (doc. 128, p. 2). Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1. Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'693.59. L’assicurato, avesse continuato a lavorare nel ramo forestale, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 65'426.33/anno per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 02 (“selvicoltura”), livello di qualifica 4: fr. 4’411 riportato su 42.3 ore/settimana = fr. 4’664.63 x 12 mesi = fr. 55'975.56 + adeguamento all'indice dei salari nominali = fr. 57'430.92), motivo per cui non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale. 2.14.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tener conto del danno alla salute (doc. 152, p. 5). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione di tale entità, l’Istituto non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia considerato ampiamente gli effetti legati alla menomazione infortunistica. D’altro canto, per quanto riguarda il fattore “età”, il Tribunale federale ne ha più volte negato la rilevanza in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1). Infine, la circostanza che l’assicurato abbia in pratica sempre lavorato in ambito forestale non giustifica un’ulteriore decurtazione, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono un’esperienza professionale diversificata (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3). Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'289.55 (85% di fr. 62'693.59). 2.15.   In conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53'289.55 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 65'426.33 -, risulta essere del 18.55%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Posto che RI 1 beneficia già di una rendita del 20% a dipendenza dell’infortunio del gennaio 2003, non sono date le premesse per condannare l’amministrazione ad aumentare il grado d’invalidità per la via della revisione. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti