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35.2008.76

5/07caduto con atomizzatore in un vigneto:strappo spalla dx.2/08 ricaduta.L'assic.LAINF ha negato la propria resp.Priorità a vers.della 1°ora:caduto sul gomito. Dist.non in relaz.di caus.nat con inf.,peraltro banale.L'ass.ha infatti continuato a lavorare e si è recato dal dr.solo dopo qualche giorno

Ticino · 2009-03-16 · Italiano TI
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5/07caduto con atomizzatore in un vigneto:strappo spalla dx.2/08 ricaduta.L'assic.LAINF ha negato la propria resp.Priorità a vers.della 1°ora:caduto sul gomito. Dist.non in relaz.di caus.nat con inf.,peraltro banale.L'ass.ha infatti continuato a lavorare e si è recato dal dr.solo dopo qualche giorno

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts,

in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire,

in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6.

In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.7.   Dalla

documentazione agli atti si evince che il 15 maggio 2007 all’CO 1 è stato

annunciato un infortunio-bagattella occorso a RI 1 il 7 maggio 2007.

Più

specificatamente è stato indicato che, mentre l’assicurato stava lavorando in

un vigneto con l’atomizzatore sulle spalle, è caduto e l’urto dell’atomizzatore

per terra gli ha procurato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. 1).

In

occasione di un incontro - avvenuto il 18 marzo 2008 - tra un ispettore dell’assicuratore

LAINF resistente e il ricorrente, questi ha precisato di essere caduto a terra

dopo aver perso inavvertitamente l’equilibrio, finendo con tutto il peso del

corpo, oltre a quello dell’atomizzatore di 20 litri, sul gomito destro piegato

a 90°, riportando nel contempo un violento contraccolpo alla spalla destra

(cfr. doc. 8).

L’11

maggio 2007 il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, ha prescritto

all’assicurato una cura conservativa medicamentosa - antinfiammatori e

antidolorifici -, nonché un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. 2, 8).

L’insorgente

non presentava alcuna incapacità al lavoro.

Una

seconda prescrizione di fisioterapia è stata rilasciata dal medico curante l’11

giugno 2007 (cfr. doc. 3).

Dal

rapporto afferente all’incontro del 18 marzo 2008 citato sopra si evince che:

"

(…)

Al termine del trattamento

fisioterapico prescritto dal medico curante i problemi, anche se un leggero

miglioramento era comunque intervenuto, non erano del tutto scomparsi.

Consigliato quindi un esame

sonografico regolarmente eseguito in data 18.7.2007 presso l’Ospedale __________

di __________.” (Doc. 8).

Il

referto dell’ecografia dell’articolazione omero scapolare destra del 18 luglio

2007 è il seguente:

"

(…)

Aspetto degenerativo del

tendine sovraspinoso con piccola lesione perforante di 5-6 mm in sede critica,

a livello del margine anteriore.

Non si sono riscontrate

ulteriori alterazioni ecografiche a carico degli altri componenti tendinei

della cuffia dei rotatori.” (Doc. 20)

L’assicurato,

il 18 marzo 2008, ha inoltre indicato all’ispettore dell’CO 1 di aver deciso,

in accordo con il Dr. med. __________, di attendere qualche mese, anche per

vedere come la spalla destra avrebbe reagito, prima di valutare l’eventuale

ulteriore procedere sia diagnostico che terapeutico. Egli ha precisato di avere

continuato comunque ad assumere medicamenti, ma che nessun miglioramento era

intervenuto (cfr. doc. 8).

Il

ricorrente ha, altresì, asserito che con il passare del tempo si è verificato

un graduale peggioramento (cfr. doc. 8).

Nel mese

di dicembre 2007 egli è stato visitato dal Dr. med. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica (cfr. doc. 10).

Il 4

gennaio 2008 è stata eseguita un’artro-RM alla spalla destra dell’assicurato,

la quale ha confermato delle lesioni parziali articolari del sovraspinoso sul

passaggio con l’infra-spinato e ha evidenziato una marcata artrosi

acromion-claveare con impingement sul sovraspinato e piccola lesione del labbro

superiore (cfr. doc. 10, 19).

Il 29

febbraio 2008 la __________ ha trasmesso all’CO 1 una Notifica d’infortunio

LAINF – ricaduta del sinistro del maggio 2007 con l’indicazione che l’attività

lavorativa era stata interrotta il 20 febbraio 2008 e che la durata presumibile

dell’inabilità era superiore a un mese (cfr. doc. 6).

Per

completezza va indicato che la data del 20 febbraio 2008 corrisponde al giorno

in cui avrebbe dovuto aver luogo l’intervento da parte del Dr. med. __________

che è invece avvenuto il 14 marzo 2008 (cfr. doc. 8).

L’operazione

appena menzionata alla spalla destra dell’assicurato è consistita, nella sutura

della cuffia dei rotatori, tenotomia CLB e decompressione sottoacromiale (cfr.

doc. 28).

Il

decorso post-operatorio è stato privo di complicanze. L’insorgente è rimasto

degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 14 al 15 marzo 2008

(cfr. doc. 28).

Il 26

maggio 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________,

ha formulato il seguente apprezzamento medico:

"

L’intervento chirurgico, per così come è stato

effettuato, tenotomia del CLB, decompressione sottoacromiale e sutura cuffia

dei rotatori, non riconosce una causalità naturale con l’episodio bagattella

annunciato, ma con la situazione artrosica marcata con l’impingement osteocapsulare

sul sovraspinato con degenerazione del tendine sovraspinoso con piccola lesione

perforante di 5-6 mm in sede critica a livello del margine anteriore.

Essendo la bagattella del

maggio 2007 e l’inabilità lavorativa del febbraio 2008 con intervento del marzo

2008, non possiamo ritenere per lo meno probabile un nesso causale tra i 3

fatti, essendoci un’oggettivazione di lesioni sicuramente non generate dalla

bagattella iniziale che già di per sé potevano far ritenere indicato

l’intervento proposto dall’ortopedico (è un problema soggettivo e di background

medico-culturale professionale), anche se, poteva essere proposto, a seconda

del medico che visitava il paziente, un trattamento alternativo a quello

chirurgico, non essendo universale l’indicazione medica ma specifica del

singolo medico.

Abbiamo pertanto una

bagattella del maggio 2007 che non pregiudica un’inabilità lavorativa a

distanza di 9 mesi. Abbiamo lesioni cronico-degenerative ben evidenti in

assenza di oggettivazione di lesioni riferibili alla bagattella del maggio 2007

già di per sé con indicazione chirurgica possibile.

Abbiamo un intervento che

corregge le lesioni cronico-degenerative. In base a questi dati la causalità al

massimo può essere possibile ma non probabile.” (Doc. 23)

A seguito

dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione formale del 6

giugno 2008 con cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità per i disturbi

alla spalla destra di RI 1 notificatigli il 29 febbraio 2008 (cfr. doc. 28,

24), l’assicuratore LAINF resistente ha nuovamente sottoposto il caso dell’insorgente

al Dr. med. __________ (cfr. doc. 30) e ha interpellato il Dr. med. __________,

spec. FMH in chirurgia, della Divisione medica dell’CO 1 di __________ (cfr.

doc. 34).

Il 17

luglio 2008 il medico __________ si è, in particolare, così espresso:

"

(…)

Non è possibile stabilire

che le lesioni sottoposte a intervento chirurgico in data 14.3.2008, ovvero a

distanza di circa 10 mesi da un episodio bagattella che non aveva comportato

nessuna inabilità lavorativa, in un paziente con patologia evidentemente

cronica degenerativa ben documentata e suffragata oggettivamente e con

intervento chirurgico idoneo per tale tipo di patologia, siano in causalità

perlomeno probabile con quell’episodio, soprattutto riferendoci alla dinamica

annunciata, per la sede delle lesioni, per il decorso, per il tipo di

intervento.

Poteva l’episodio aver

reso sintomatico il quadro o anche averlo esaltato, ma sicuramente non generato

né modificato direzionalmente; non avendo causato inabilità lavorativa sino al

giorno del previsto intervento chirurgico, la valutazione che ne deriva, di un

probabile collegamento, può solo essere soggettiva ma priva di substrato

clinico e pertanto una valutazione soggettiva può essere al massimo possibile

ma non probabile.

A suffragio di quanto

dedotto, si compendia con il vecchio apprezzamento riassunto in un ulteriore

nuovo apprezzamento: l’intervento chirurgico, per così come è stato effettuato,

tenotomia del CLB, decompressione sottoacromiale e sutura cuffia dei rotatori,

non riconosce una causalità naturale con l’episodio bagattella annunciato, al

massimo poteva essere considerata per una valutazione di specie la lesione

tendinea. Viceversa ha completa giustificazione se confrontata con la situazione

artrosico degenerativa (perché allargare la lesione tendinea se non costituita

da tessuto degenerato e senza garanzie per una sutura?) e con l’impingement

osteocapsulare sul sovraspinato con degenerazione del tendine sovraspinoso con

piccola lesione perforante di 5-6 mm in sede critica a livello del margine

anteriore. Tale lesione è sita in una posizione particolare e incompatibile

come posizione con le modalità del trauma riferito dal paziente, che poteva sì

generare dolori alla spalla, ma non quella lesione in quel posto e con quelle

caratteristiche.

(…)

Dalle fotografie fornite,

la lesione documentata appare semplicemente come consumo e degenerazione e non

una lesione traumatica o una modifica temporale dovuta a un infortunio. Una

lesione o è completa, o è qualcosa di diverso. Basta un consumo di una

struttura per attribuirle il termine di lesionato. In questo caso siamo di

fronte a qualcosa di diverso che non a una lesione o lacerazione tendinea e/o

lacerazione muscolare come intesa fisiopatologicamente. Qui ci troviamo di

fronte a una chiara degenerazione con le classiche lesioni degenerative che il

chirurgo per poter sottoporre a intervento con garanzia di tenuta e come

prevede la tecnica chirurgica, ha dovuto recintare sino a rendere totale e ampia

la lesione per avere la garanzia di arrivare su tessuto non degenerato. Se

fosse stata una lacerazione in tessuto valido, non sarebbe stato necessario

questo procedere ampliativo sulla lesione.

Pertanto questo concetto

di lesione espresso dal dottor __________ non corrisponde al concetto classico

di lesione o lacerazione traumatica, e descrive esattamente la “degenerazione”

che è peraltro anch’essa una lesione, ma degenerativa da consumo e da aumento

di attrito per modifiche articolari o becchi osteofitosici che in questo caso

sono presenti, evidenti e anche sono stati operati.

Pertanto: se non

sufficiente questa esposizione per dimostrare la tesi, questa non la si può

neppure negare, se non dopo perizia specialistica, con valutazione degli

accertamenti originali, e succedanea perizia che si riferisca anche circa

l’origine delle lesioni che, in base alla descrizione e al contenuto degli

atti, alla dinamica del fatto, al decorso e alla distanza temporale intercorsa

in una patologia in chiara evoluzione, corrispondono a quelle dell’impingement.

Se non è possibile risalire in maniera probabile a questa origine

post-infortunistica, viene automaticamente a cadere il presupposto di probabile

che è necessario per la causalità della ricaduta e che io non riscontro in

questo caso.

Non abbiamo descritta alla

RMN una lesione ben specifica netta che arrivi alla dignità di rottura

completa, ma una piccola lesione parziale, caratteristica del consumo

determinato dall’aumento persistente e cronico dell’attrito con continuo

sfregamento per diminuzione dello spazio di scorrimento dei tendini a livello

subacromiale.

Una caduta con trauma nel

punto idoneo per lacerare il tendine, in primis avrebbe dovuto essere esterna e

superiore e non un trauma indiretto da sotto, avrebbe dovuto agire con una

certa violenza sull’acromion, trasformandolo in una sorta di ghigliottina e

avrebbe eventualmente tranciato al punto di schiacciamento tra le due superfici

solide, o in subordine, qualora non avesse prodotto questo tipo di lesione,

avrebbe generato edema tendineo e flogosi tendinea e magari avrebbe generato

qualche riscontro post traumatico visibile radiologicamente, e soprattutto non

si sarebbe trattato di un caso bagattella. Pertanto non ci troviamo confrontati

a una specie di questo tipo. Ci troviamo viceversa di fronte a quel tipo di

lesioni descritte e fotografate, e si ribadisce lesioni e non rotture o

lacerazioni (…) che sono caratteristiche dell’impingement cronico e con il

classico decorso a tappe (…)” (Doc. 31)

Dal canto

suo il Dr. med. __________, il 28 luglio 2008, ha osservato:

"

Es geht um die Folgen des Bagatellunfall vom

07.05.2007. Gemäss den Angaben des Versicherten (Akt 8) handelte es sich

lediglich um eine Prellung des Ellbogens rechts. Ein „contraccolpo alla spalla“

ist eine nachträgliche laienhafte Hypothese. Die Befunde an der Schulter

(Sonographie vom 18.07.2007, Arthro-MRI vom 04.01.2008, Operation vom

14.03.2008) sind biomechanisch durch dieses Ereignis nicht erklärbar. Auch für

eine richtunggebende Verschlimmerung des altersentsprechenden Vorzustandes war

dieses nicht geeignet. Das Fehlen einer Arbeitsunfähigkeit echtzeitlich spricht

ebenfalls dagegen. Wenn Herr Dr. __________ im Akt 12 auf die Frage nach der

Kausalität ohne Begründung einfach ein „sì“ ankreuzt, dann ist das medizinisch

schlicht unseriös. Vielmehr ist die Tendinopathie der Rotatorenmanschette klar

degenerativer Natur, wie auch in der Sonographie explizit beschrieben. Dieser

Befund erklärt sich zwanglos allein aufgrund des krankhaften Impingements bei

AC-Arthrose. Entsprechend wurde auch eine Acromioplastik durchgeführt.

Zusammenfassend

ist eine Unfallkausalität der Arbeitsunfähigkeit erst ab 20.02.2008

und der Operation vom 14.03.2008 an der rechten Schulter medizinisch

unwahrscheinlich. Nach allgemeiner Lebenserfahrung war die bagatelläre

Ellbogen-Prellung vom 07.05.2007 bereits nach 10 Tagen geheilt.“

(Doc.

34)

Il 13 agosto 2008 il Dr.

med. __________ ha comunicato al Dr. med. __________ che l’assicurato si era da

lui presentato per discussione in relazione alla problematica assicurativa.

Lo specialista curante, al

riguardo, ha attestato che:

"

(…)

Dal punto di vista della spalla operata il

paziente è molto soddisfatto e non lamenta dolori.

L’arco di movimento è assolutamente libero

e la tenuta della cuffia rotatoria è soddisfacente.

Il paziente ha ricevuto la decisione su

opposizione da parte della CO 1 che conferma il rifiuto (vedi documento CO 1

del 30.07.2008). Abbiamo discusso a lungo e il mio parere, in sintesi, è che

l’intervento realizzato è divenuto necessario in seguito al danno provocato

dall’infortunio.

Il fatto che un paziente di 60 anni possa

presentare un fenomeno degenerativo tendineo alla spalla, non contraddice la

mia presa di posizione, dal momento che senza infortunio la cuffia rotatoria

non doveva necessariamente presentare dei problemi in questo paziente per molti

anni.” (Doc. A3)

Pendente causa il TCA ha

chiesto al Dr. med. __________ quanto segue:

"

1. Per quale ragione ritiene che i disturbi alla

spalla destra del signor RI 1 che hanno determinato l’intervento del 14 marzo

2008 siano stati provocati dal sinistro del maggio 2007, annunciato all’CO 1

quale infortunio bagattella, e non invece da problemi degenerativi?

2. Per quali motivi, a Suo

parere, l’infortunio del maggio 2007 non ha soltanto peggiorato temporaneamente

lo stato della spalla destra dell’assicurato già affetta da fenomeni

degenerativi?

3. Come spiega il fatto

che il signor RI 1, malgrado l’infortunio del maggio 2007, abbia continuato

ininterrottamente a lavorare?” (Doc. XIV)

Il Dr.

med. __________, il 24 febbraio 2009, ha risposto che:

"

(…)

Domanda 1: secondo il mio

parere la situazione di cuffia rotatoria, presentando dei problemi

degenerativi, non doveva necessariamente provocare nessun dolore né necessitare

di nessun intervento chirurgico in assenza dell’infortunio del maggio 2007.

Domanda 2: nella

documentazione in mio possesso non vi è indizio di una problematica dolorosa né

funzionale della spalla prima dell’infortunio.

Domanda 3: la presenza di

dolori non impedisce di lavorare ininterrottamente a persone che, pur

presentando una patologia osteoarticolare, sono sufficientemente motivate e

fanno ricorso a un trattamento medicamentoso antidolorifico palliativo.” (Doc.

XVI)

2.8.   Nell’annuncio di infortunio

del 15 maggio 2007, così come nella notifica di ricaduta del 29 febbraio 2008 è

stato indicato che RI 1, il 7 maggio 2007, è caduto nel vigneto con

l’atomizzatore sulle spalle e che l’urto di quest’ultimo per terra gli ha

procurato uno strappo alla spalla (cfr. doc. 1, 6).

Il 18 marzo 2008 a un ispettore

dell’CO 1 il ricorrente ha precisato di essere caduto a terra finendo con tutto

il peso del corpo, oltre che a quello dell’atomizzatore, sul gomito destro

piegato a 90°, riportando nel contempo un violento contraccolpo alla spalla

destra (cfr. doc. 8).

Il Dr. med. __________,

nel certificato medico LAINF del 28 marzo 2008 al punto 2 “Indicazioni del

paziente”, ha riferito che l’insorgente il 7 maggio 2007 è caduto lavorando in

vigna e ha picchiato la spalla destra (cfr. doc. 12).

Nel ricorso l’assicurato ha,

poi, asserito di essere caduto, con la pompa piena del peso di 30 kg sulle

spalle, sulla spalla destra e di riflesso anche sul gomito destro (cfr. doc.

I).

In simili condizioni, questa

Corte deve, dapprima, chinarsi sulla questione relativa alla dinamica del

sinistro occorso all’assicurato il 7 maggio 2007, e meglio occorre verificare

se l’assicurato nel vigneto è caduto dapprima sul gomito destro oppure sulla

spalla destra.

Ai fini della presente

vertenza è, in effetti, rilevante, come verrà esposto in seguito, stabilire se

il 7 maggio 2007 il ricorrente ha picchiato direttamente la spalla destra o

meno.

2.9.   Secondo la

dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331

n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18 dicembre 2002, consid. 2.2.).

Tale

principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid.

3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla

impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

In casu,

tutto ben considerato, questa Corte ritiene di fondarsi sulla prima versione fornita

dall’assicurato allorché non era ancora al corrente della decisione negativa

dell’CO 1, e meglio su quanto comunicato all’ispettore dell’CO 1 il 18 marzo

2008, ovvero di essere caduto nella vigna con tutto il peso sul gomito destro

piegato

a 90°

riportando un violento contraccolpo alla spalla destra

(cfr. doc. 8).

Nel caso specifico

l'esposizione dei fatti resa dall’insorgente - dopo aver preso conoscenza della

conferma della decisione dell’assicuratore LAINF resistente di negare la

propria responsabilità per i disturbi alla spalla destra notificatigli il 29

febbraio 2008 - nell’atto ricorsuale, ossia di essere caduto sulla spalla

destra e di riflesso anche sul gomito destro (cfr. doc. I), non configura una

semplice precisazione di quanto dichiarato all’ispettore dell’CO 1, bensì una

nuova versione che contraddice il contenuto di quella precedente.

All’esposizione fornita

all’ispettore dell’CO 1 nel marzo 2008 deve essere, quindi, accordata la

priorità.

Quanto

dichiarato nell’annuncio di infortunio del 15 maggio 2007, rispettivamente

nella notifica d’infortunio-ricaduta del 29 febbraio 2008 risulta peraltro

ininfluente.

In

effetti non risulta quale parte del corpo l’assicurato abbia picchiato per

terra. E’ stato solamente indicato che l’insorgente è caduto e che l’urto

dell’atomizzatore per terra gli ha procurato uno strappo alla spalla.

Per quel

che concerne l’attestazione del 28 marzo 2008 del Dr. med. __________, è utile

rilevare che il medico si è limitato a riferire che l’insorgente è caduto e ha

picchiato la spalla destra (cfr. doc. 12), senza fare menzione alcuna del

gomito.

Pertanto

anche quanto riportato dal medico specialista curante non risulta concludente

al fine della lite.

La sua

indicazione, avendo l’assicurato stesso, ancora nel ricorso, menzionato anche

il gomito quale parte comunque coinvolta nel sinistro (cfr. doc. I), non permette

di escludere che il ricorrente sia dapprima caduto sul gomito e abbia

semplicemente subito un contraccolpo alla spalla, come indicato all’ispettore

in modo dettagliato.

2.10.   Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti

figurano, da un canto, i referti del dott. __________, medico-specialista che

ha avuto in sua cura RI 1 e, d'altro canto, i rapporti dei sanitari

interpellati dall’CO 1, e meglio i Dr. med. __________ e __________.

Di

principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione

nell'ambito di una valutazione globale delle prove. Infatti, come visto,

secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore

probante di un mezzo di prova, determinante è il suo

contenuto

,

piuttosto che la sua provenienza.

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF

U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572)

, la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

L’Alta Corte ha, peraltro,

precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore

probatorio, anche quando essi si sono espressi

unicamente in base agli atti

,

dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre

1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U

49/95).

2.11.   In concreto,

attentamente esaminati e ponderati gli atti di causa, questo Tribunale ritiene

che i pareri espressi dai Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 44, 53,

34), sanitari che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina

infortunistica e assicurativa e secondo cui i disturbi accusati alla spalla

destra e annunciati alla fine di febbraio 2008 non si trovano in una relazione

di casualità naturale preponderante con il sinistro del maggio 2007,

possano

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti

(sul

valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del

Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato

che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di

principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni

sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA U

162/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.2.1.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003;

STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

I

rapporti del medico __________ e del medico della __________ dell’CO 1 di __________

non contengono, infatti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti

dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento

medico, piena forza probante: in particolare, i sanitari hanno espresso la loro

valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo

studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame dei referti

radiologici.

Il Dr.

med. __________ ha segnatamente rilevato che la piccola lesione parziale posta

in luce dagli esami effettuati alla spalla destra dl ricorrente è

caratteristica del consumo determinato dall’aumento persistente e cronico

dell’attrito con continui sfregamenti per diminuzione dello spazio di

scorrimento dei tendini a livello subacromiale (cfr. doc. 31 pag. 5).

Dal

rapporto operatorio del 14 marzo 2008 del Dr. med. __________ emerge, del

resto, che al termine dell’intervento lo spazio subacromiale appariva

correttamente ripristinato. E’ stata eseguita una decompressione sottoacromiale

(cfr. doc. 28).

Ciò

implica che prima dell’operazione detto spazio non fosse delle dimensioni

regolari.

A tale

proposito giova segnalare che

in una sentenza U 350/06 del 20 luglio

2007 l'Alta Corte, confermando le conclusioni del TCA, ha deciso nel caso di un

assicurato che "la lesione, e più precisamente l'assottigliamento del

tendine del sovraspinato era di natura squisitamente morbosa, conseguenza di un

logoramento imputabile a uno spazio sotto-acromiale ristretto".

Occorre, inoltre, rilevare

che, come stabilito precedentemente (cfr. consid. 2.9.), in occasione del

sinistro del maggio 2007 l’assicurato non ha picchiato direttamente la spalla destra,

bensì la stessa ha subito unicamente un contraccolpo.

E’ vero che dei traumi

possono causare una rottura della cuffia dei rotatori e che ciò è tanto più

frequente quanto più il tessuto tendineo è degenerato, è altrettanto vero,

tuttavia, che quali traumi si intendono cadute proprio sulla spalla o comunque

urti diretti (cfr.

www.la

spalla.org).

La valutazione espressa

dal medico __________, secondo cui l’eziologia delle affezioni lamentate

dall’assicurato che hanno condotto all’intervento del marzo 2008 non è

infortunistica, è stata, altresì, confortata da riferimenti ad autori di

letteratura medica specialistica (cfr. doc. 31), che non sono stati contestati

dal ricorrente.

Le

asserzioni del Dr. med. __________, secondo cui la problematica alla spalla destra

accusata dall’assicurato è da ricondurre all’infortunio del 2007, e meglio l’intervento

del marzo 2008 è divenuto necessario in seguito al danno provocato dall’evento

traumatico (cfr. doc. 12, A3), non sono, poi, di una portata tale da sovvertire

la conclusione a cui sono giunti i Dr. med. __________ e __________.

Il Dr.

med. __________, nell’agosto 2008, ha espresso la propria valutazione circa

l’eziologia dei disturbi alla spalla destra del ricorrente che hanno condotto

all’operazione del marzo 2008 in modo succinto senza specificare di che danno

particolare si trattava, né fornire la benché minima spiegazione al riguardo.

Più

precisamente lo specialista ha indicato che il fenomeno degenerativo tendineo non

contraddice il suo parere, ma non ha debitamente motivato tale sua

affermazione.

Il Dr.

med. __________, del resto, ha semplicemente osservato che senza l’infortunio la

cuffia rotatoria non doveva necessariamente presentare dei problemi in questo

paziente per molti anni (cfr. doc. A3).

Egli,

perciò, da un lato, ha riconosciuto che l’assicurato presentava delle

problematiche preesistenti di origine extrainfortunistica. Dall’altro, non ha escluso

che, nel caso in cui non si fosse verificato il sinistro del maggio 2007, l’assicurato

avrebbe comunque potuto lamentare i medesimi disturbi.

Il

medico, del resto, nonostante sia stato interpellato da questo Tribunale e abbia

così avuto la possibilità di dettagliare e motivare meglio la sua posizione, è

rimasto piuttosto laconico, ribadendo in buona sostanza quanto asserito

nell’agosto 2008 (cfr. doc. XVI).

Relativamente

all’affermazione del Dr. med. __________ secondo cui l’infortunio del maggio

2007 non avrebbe soltanto peggiorato temporaneamente lo stato della spalla

destra dell’assicurato, poiché nella documentazione in suo possesso non vi è

indizio di una problematica dolorosa né funzionale della spalla prima

dell’infortunio (cfr. doc. XVI: risposta alla domanda 2) - circostanza peraltro

fatta valere anche dall’insorgente (cfr. doc. I) -

va

sottolineato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (cfr. STF U 74/07 del 10 gennaio 2008 consid. 4.3.; DTF 119 V 341s.

consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th.

Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A.

Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

L’infortunio del 7 maggio

2007 (lunedì) occorso all’insorgente

non poteva, d’altronde,

che essere stato banale, visto che il medesimo è stato in grado di continuare a

lavorare e si è recato dal medico solo qualche giorno dopo il sinistro.

E’ vero

che il Dr. med. __________ ha dichiarato che la presenza di dolori non

impedisce di lavorare ininterrottamente a persone che, pur presentando una

patologia osteoarticolare, sono sufficientemente motivate e fanno ricorso a un

trattamento medicamentoso antidolorifico palliativo (cfr. doc. XVI).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che dalle carte processuali emerge che in concreto

al ricorrente una cura antinfiammatoria e antidolorifica è stata prescritta dal

Dr. med. __________ venerdì 11 maggio 2007 (cfr. consid. 2.7.; doc. 8, 2),

ossia quattro giorni dopo il sinistro. Inoltre l’assicurato, come già rilevato,

non ha comunque interrotto, né ridotto l’attività professionale per diversi

mesi.

Contestualmente è,

altresì, utile ricordare che la

nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente

(cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss.

[= AJP 1/2002, p. 83]; DTF

125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa

C., U 278/02, consid.

2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Infine giova rilevare che, in

una sentenza del 18 settembre

2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che

l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato.

Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro

significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del

26 luglio 2007 consid. 2.2.2).

2.12.

In esito alle

considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p.

320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i

problemi

alla spalla destra che hanno condotto all’intervento del marzo 2008 da parte

del Dr. med. __________ e l’infortunio del maggio 2007.

Ne

discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2009 35.2008.76 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2009 35.2008.76 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2009 35.2008.76

5/07caduto con atomizzatore in un vigneto:strappo spalla dx.2/08 ricaduta.L'assic.LAINF ha negato la propria resp.Priorità a vers.della 1°ora:caduto sul gomito. Dist.non in relaz.di caus.nat con inf.,peraltro banale.L'ass.ha infatti continuato a lavorare e si è recato dal dr.solo dopo qualche giorno

Raccomandata Incarto n. 35.2008.76 rs Lugano 16 marzo 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 25 agosto 2008 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 30 luglio 2008 emanata da CO 1 rappr. da:   RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 7 maggio 2007 RI 1 (__________), allora alle dipendenze della __________, __________, quale capo movimento e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1, mentre stava lavorando in un vigneto con l’atomizzatore sulle spalle, è caduto, procurandosi, a seguito dell’urto dell’atomizzatore per terra, uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. 1). All’assicurato sono stati prescritti due cicli di fisioterapia. Egli non ha presentato alcuna inabilità lavorativa (cfr. doc. 2, 3, 16). L’assicuratore LAINF resistente ha assunto il caso quale infortunio bagattella (cfr. doc. 14a; V). 1.2.   Il 18 luglio 2007, siccome al termine del trattamento fisioterapico i disturbi dell’assicurato, nonostante un leggero miglioramento, non erano scomparsi, è stata eseguita una sonografia alla sua spalla destra (cfr. doc. 8). La stessa ha evidenziato un aspetto degenerativo del tendine sovraspinoso con piccola lesione perforante di 5-6 mm in sede critica a livello del margine anteriore (cfr. doc. 20) L’assicurato, in accordo con il medico curante, Dr. med. __________, ha comunque deciso di attendere qualche mese per vedere l’evoluzione dello stato della spalla (cfr. doc. 8). 1.3.   A seguito di un graduale peggioramento (cfr. doc. 8), il 4 gennaio 2008 alla spalla destra di RI 1 è stata effettuata un’artro-RM, la quale ha posto in luce una lesione articolare al passaggio sovra- con l’infraspinato, una marcata artrosi acromio-claveare con impingement osteocapsulare sul sovraspinato e una possibile piccola lesione del labbro in sede superiore (cfr. doc. 19). Dall’annuncio di ricaduta del 29 febbraio 2008 emerge, inoltre, che l’assicurato a partire dal 20 febbraio 2008, ha sospeso la propria attività lavorativa presso le __________ (cfr. doc. 6). Il 14 marzo 2008 l’insorgente è stato sottoposto a un intervento di sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia CLB e decompressione sottoacromiale da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 28). 1.4.   L’CO 1, fondandosi sulla valutazione del Dr. med. __________, medico __________, con decisione formale del 6 giugno 2008, ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra notificatigli il 29 febbraio 2008, ritenuti non trovarsi in una relazione di causalità, almeno probabile, con il sinistro del maggio 2007 (cfr. doc. 24). A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 28), il 30 luglio 2008 l’Istituto assicuratore, dopo aver interpellato nuovamente il Dr. med. __________, nonché il Dr. med. __________ della __________ dell’CO 1 di __________ (cfr. doc. 31, 34), ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1). 1.5.   Con tempestivo ricorso del 25 agosto 2008 (cfr. doc. I), RI 1 ha contestato la decisione su opposizione emessa dall’CO 1, adducendo segnatamente che l’infortunio del 7 maggio 2007 è avvenuto, in quanto in vigna è inciampato, vacillato e caduto con la pompa piena d’acqua sulle spalle. Egli ha poi precisato di essere caduto sulla spalla destra e di riflesso anche sul gomito destro e che la caduta con la pompa piena del peso di 30 kg sulle spalle costituiva la causa del sinistro. L’insorgente ha indicato che la terapia e in seguito l’operazione sono state la conseguenza logica e la prova dell’infortunio. Egli ha, inoltre, asserito di non avere mai avuto problemi alla spalla prima dell’infortunio e che la sua età di 65 anni non deve essere una preclusione oggettiva all’infortunio. L’assicurato ha specificato che, contrariamente a quanto rilevato dall’CO 1, non si è trattato del gomito, bensì della spalla, arto guarito completamente dopo cinque mesi dall’operazione. Per quanto concerne la mancata sospensione del lavoro, egli ha osservato che, vista la sua resistenza al dolore e il lavoro a una scrivania, ha deciso con il medico di famiglia di provare a lavorare alcuni mesi. Il ricorrente ha puntualizzato che tale decisione è stata presa alla luce anche della probabile guarigione lenta risultata dai dati della sonografia, come pure per evitare l’operazione e che il dolore si verificava alzando il braccio da orizzontale a verticale e in senso rotativo (cfr. doc. I). 1.6.   L’CO 1, rappresentato dall’avv. RA 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V). 1.7.   L’assicurato si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 6 ottobre 2008 (cfr. doc. VII). 1.8.   Il 21 ottobre 2008 la parte resistente ha comunicato, in particolare, di non avere ulteriori osservazioni da presentare, riconfermandosi nelle proprie allegazioni (cf. doc. IX). 1.9.   Il 24 ottobre 2008 l’insorgente si è pronunciato in relazione al doc. IX (cfr. doc. XI). 1.10.   Il doc. XI è stato trasmesso all’avv. RA 1 per osservazioni (cfr. doc. XII; XIII). La parte resistente è, tuttavia, rimasta silente. 1.11.   Pendente causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________ in merito all’eziologia dei disturbi alla spalla destra dell’assicurato che hanno determinato l’intervento del marzo 2008 (cfr. doc. XIV). Lo specialista ha risposto il 24 febbraio 2009 (cfr. doc. XVI). 1.12.   L’avv. RA 1 si è espresso al riguardo con scritto del 6 marzo 2009 (cfr. doc. XVIII). Il ricorrente non ha, invece, presentato alcuna osservazione. in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato o meno a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla destra di RI 1 che gli sono stati annunciati il 29 febbraio 2008 e hanno determinato l’intervento del 14 marzo 2008 da parte del Dr. med. __________ (cfr. doc. 28; consid. 1.3.). 2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001). Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità é provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato. 2.7.   Dalla documentazione agli atti si evince che il 15 maggio 2007 all’CO 1 è stato annunciato un infortunio-bagattella occorso a RI 1 il 7 maggio 2007. Più specificatamente è stato indicato che, mentre l’assicurato stava lavorando in un vigneto con l’atomizzatore sulle spalle, è caduto e l’urto dell’atomizzatore per terra gli ha procurato uno strappo alla spalla destra (cfr. doc. 1). In occasione di un incontro - avvenuto il 18 marzo 2008 - tra un ispettore dell’assicuratore LAINF resistente e il ricorrente, questi ha precisato di essere caduto a terra dopo aver perso inavvertitamente l’equilibrio, finendo con tutto il peso del corpo, oltre a quello dell’atomizzatore di 20 litri, sul gomito destro piegato a 90°, riportando nel contempo un violento contraccolpo alla spalla destra (cfr. doc. 8). L’11 maggio 2007 il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, ha prescritto all’assicurato una cura conservativa medicamentosa - antinfiammatori e antidolorifici -, nonché un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. 2, 8). L’insorgente non presentava alcuna incapacità al lavoro. Una seconda prescrizione di fisioterapia è stata rilasciata dal medico curante l’11 giugno 2007 (cfr. doc. 3). Dal rapporto afferente all’incontro del 18 marzo 2008 citato sopra si evince che: " (…) Al termine del trattamento fisioterapico prescritto dal medico curante i problemi, anche se un leggero miglioramento era comunque intervenuto, non erano del tutto scomparsi. Consigliato quindi un esame sonografico regolarmente eseguito in data 18.7.2007 presso l’Ospedale __________ di __________.” (Doc. 8). Il referto dell’ecografia dell’articolazione omero scapolare destra del 18 luglio 2007 è il seguente: " (…) Aspetto degenerativo del tendine sovraspinoso con piccola lesione perforante di 5-6 mm in sede critica, a livello del margine anteriore. Non si sono riscontrate ulteriori alterazioni ecografiche a carico degli altri componenti tendinei della cuffia dei rotatori.” (Doc. 20) L’assicurato, il 18 marzo 2008, ha inoltre indicato all’ispettore dell’CO 1 di aver deciso, in accordo con il Dr. med. __________, di attendere qualche mese, anche per vedere come la spalla destra avrebbe reagito, prima di valutare l’eventuale ulteriore procedere sia diagnostico che terapeutico. Egli ha precisato di avere continuato comunque ad assumere medicamenti, ma che nessun miglioramento era intervenuto (cfr. doc. 8). Il ricorrente ha, altresì, asserito che con il passare del tempo si è verificato un graduale peggioramento (cfr. doc. 8). Nel mese di dicembre 2007 egli è stato visitato dal Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (cfr. doc. 10). Il 4 gennaio 2008 è stata eseguita un’artro-RM alla spalla destra dell’assicurato, la quale ha confermato delle lesioni parziali articolari del sovraspinoso sul passaggio con l’infra-spinato e ha evidenziato una marcata artrosi acromion-claveare con impingement sul sovraspinato e piccola lesione del labbro superiore (cfr. doc. 10, 19). Il 29 febbraio 2008 la __________ ha trasmesso all’CO 1 una Notifica d’infortunio LAINF – ricaduta del sinistro del maggio 2007 con l’indicazione che l’attività lavorativa era stata interrotta il 20 febbraio 2008 e che la durata presumibile dell’inabilità era superiore a un mese (cfr. doc. 6). Per completezza va indicato che la data del 20 febbraio 2008 corrisponde al giorno in cui avrebbe dovuto aver luogo l’intervento da parte del Dr. med. __________ che è invece avvenuto il 14 marzo 2008 (cfr. doc. 8). L’operazione appena menzionata alla spalla destra dell’assicurato è consistita, nella sutura della cuffia dei rotatori, tenotomia CLB e decompressione sottoacromiale (cfr. doc. 28). Il decorso post-operatorio è stato privo di complicanze. L’insorgente è rimasto degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 14 al 15 marzo 2008 (cfr. doc. 28). Il 26 maggio 2008 il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia e medico __________, ha formulato il seguente apprezzamento medico: " L’intervento chirurgico, per così come è stato effettuato, tenotomia del CLB, decompressione sottoacromiale e sutura cuffia dei rotatori, non riconosce una causalità naturale con l’episodio bagattella annunciato, ma con la situazione artrosica marcata con l’impingement osteocapsulare sul sovraspinato con degenerazione del tendine sovraspinoso con piccola lesione perforante di 5-6 mm in sede critica a livello del margine anteriore. Essendo la bagattella del maggio 2007 e l’inabilità lavorativa del febbraio 2008 con intervento del marzo 2008, non possiamo ritenere per lo meno probabile un nesso causale tra i 3 fatti, essendoci un’oggettivazione di lesioni sicuramente non generate dalla bagattella iniziale che già di per sé potevano far ritenere indicato l’intervento proposto dall’ortopedico (è un problema soggettivo e di background medico-culturale professionale), anche se, poteva essere proposto, a seconda del medico che visitava il paziente, un trattamento alternativo a quello chirurgico, non essendo universale l’indicazione medica ma specifica del singolo medico. Abbiamo pertanto una bagattella del maggio 2007 che non pregiudica un’inabilità lavorativa a distanza di 9 mesi. Abbiamo lesioni cronico-degenerative ben evidenti in assenza di oggettivazione di lesioni riferibili alla bagattella del maggio 2007 già di per sé con indicazione chirurgica possibile. Abbiamo un intervento che corregge le lesioni cronico-degenerative. In base a questi dati la causalità al massimo può essere possibile ma non probabile.” (Doc. 23) A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione formale del 6 giugno 2008 con cui l’CO 1 ha negato la propria responsabilità per i disturbi alla spalla destra di RI 1 notificatigli il 29 febbraio 2008 (cfr. doc. 28, 24), l’assicuratore LAINF resistente ha nuovamente sottoposto il caso dell’insorgente al Dr. med. __________ (cfr. doc. 30) e ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, della Divisione medica dell’CO 1 di __________ (cfr. doc. 34). Il 17 luglio 2008 il medico __________ si è, in particolare, così espresso: " (…) Non è possibile stabilire che le lesioni sottoposte a intervento chirurgico in data 14.3.2008, ovvero a distanza di circa 10 mesi da un episodio bagattella che non aveva comportato nessuna inabilità lavorativa, in un paziente con patologia evidentemente cronica degenerativa ben documentata e suffragata oggettivamente e con intervento chirurgico idoneo per tale tipo di patologia, siano in causalità perlomeno probabile con quell’episodio, soprattutto riferendoci alla dinamica annunciata, per la sede delle lesioni, per il decorso, per il tipo di intervento. Poteva l’episodio aver reso sintomatico il quadro o anche averlo esaltato, ma sicuramente non generato né modificato direzionalmente; non avendo causato inabilità lavorativa sino al giorno del previsto intervento chirurgico, la valutazione che ne deriva, di un probabile collegamento, può solo essere soggettiva ma priva di substrato clinico e pertanto una valutazione soggettiva può essere al massimo possibile ma non probabile. A suffragio di quanto dedotto, si compendia con il vecchio apprezzamento riassunto in un ulteriore nuovo apprezzamento: l’intervento chirurgico, per così come è stato effettuato, tenotomia del CLB, decompressione sottoacromiale e sutura cuffia dei rotatori, non riconosce una causalità naturale con l’episodio bagattella annunciato, al massimo poteva essere considerata per una valutazione di specie la lesione tendinea. Viceversa ha completa giustificazione se confrontata con la situazione artrosico degenerativa (perché allargare la lesione tendinea se non costituita da tessuto degenerato e senza garanzie per una sutura?) e con l’impingement osteocapsulare sul sovraspinato con degenerazione del tendine sovraspinoso con piccola lesione perforante di 5-6 mm in sede critica a livello del margine anteriore. Tale lesione è sita in una posizione particolare e incompatibile come posizione con le modalità del trauma riferito dal paziente, che poteva sì generare dolori alla spalla, ma non quella lesione in quel posto e con quelle caratteristiche. (…) Dalle fotografie fornite, la lesione documentata appare semplicemente come consumo e degenerazione e non una lesione traumatica o una modifica temporale dovuta a un infortunio. Una lesione o è completa, o è qualcosa di diverso. Basta un consumo di una struttura per attribuirle il termine di lesionato. In questo caso siamo di fronte a qualcosa di diverso che non a una lesione o lacerazione tendinea e/o lacerazione muscolare come intesa fisiopatologicamente. Qui ci troviamo di fronte a una chiara degenerazione con le classiche lesioni degenerative che il chirurgo per poter sottoporre a intervento con garanzia di tenuta e come prevede la tecnica chirurgica, ha dovuto recintare sino a rendere totale e ampia la lesione per avere la garanzia di arrivare su tessuto non degenerato. Se fosse stata una lacerazione in tessuto valido, non sarebbe stato necessario questo procedere ampliativo sulla lesione. Pertanto questo concetto di lesione espresso dal dottor __________ non corrisponde al concetto classico di lesione o lacerazione traumatica, e descrive esattamente la “degenerazione” che è peraltro anch’essa una lesione, ma degenerativa da consumo e da aumento di attrito per modifiche articolari o becchi osteofitosici che in questo caso sono presenti, evidenti e anche sono stati operati. Pertanto: se non sufficiente questa esposizione per dimostrare la tesi, questa non la si può neppure negare, se non dopo perizia specialistica, con valutazione degli accertamenti originali, e succedanea perizia che si riferisca anche circa l’origine delle lesioni che, in base alla descrizione e al contenuto degli atti, alla dinamica del fatto, al decorso e alla distanza temporale intercorsa in una patologia in chiara evoluzione, corrispondono a quelle dell’impingement. Se non è possibile risalire in maniera probabile a questa origine post-infortunistica, viene automaticamente a cadere il presupposto di probabile che è necessario per la causalità della ricaduta e che io non riscontro in questo caso. Non abbiamo descritta alla RMN una lesione ben specifica netta che arrivi alla dignità di rottura completa, ma una piccola lesione parziale, caratteristica del consumo determinato dall’aumento persistente e cronico dell’attrito con continuo sfregamento per diminuzione dello spazio di scorrimento dei tendini a livello subacromiale. Una caduta con trauma nel punto idoneo per lacerare il tendine, in primis avrebbe dovuto essere esterna e superiore e non un trauma indiretto da sotto, avrebbe dovuto agire con una certa violenza sull’acromion, trasformandolo in una sorta di ghigliottina e avrebbe eventualmente tranciato al punto di schiacciamento tra le due superfici solide, o in subordine, qualora non avesse prodotto questo tipo di lesione, avrebbe generato edema tendineo e flogosi tendinea e magari avrebbe generato qualche riscontro post traumatico visibile radiologicamente, e soprattutto non si sarebbe trattato di un caso bagattella. Pertanto non ci troviamo confrontati a una specie di questo tipo. Ci troviamo viceversa di fronte a quel tipo di lesioni descritte e fotografate, e si ribadisce lesioni e non rotture o lacerazioni (…) che sono caratteristiche dell’impingement cronico e con il classico decorso a tappe (…)” (Doc. 31) Dal canto suo il Dr. med. __________, il 28 luglio 2008, ha osservato: " Es geht um die Folgen des Bagatellunfall vom 07.05.2007. Gemäss den Angaben des Versicherten (Akt 8) handelte es sich lediglich um eine Prellung des Ellbogens rechts. Ein „contraccolpo alla spalla“ ist eine nachträgliche laienhafte Hypothese. Die Befunde an der Schulter (Sonographie vom 18.07.2007, Arthro-MRI vom 04.01.2008, Operation vom 14.03.2008) sind biomechanisch durch dieses Ereignis nicht erklärbar. Auch für eine richtunggebende Verschlimmerung des altersentsprechenden Vorzustandes war dieses nicht geeignet. Das Fehlen einer Arbeitsunfähigkeit echtzeitlich spricht ebenfalls dagegen. Wenn Herr Dr. __________ im Akt 12 auf die Frage nach der Kausalität ohne Begründung einfach ein „sì“ ankreuzt, dann ist das medizinisch schlicht unseriös. Vielmehr ist die Tendinopathie der Rotatorenmanschette klar degenerativer Natur, wie auch in der Sonographie explizit beschrieben. Dieser Befund erklärt sich zwanglos allein aufgrund des krankhaften Impingements bei AC-Arthrose. Entsprechend wurde auch eine Acromioplastik durchgeführt. Zusammenfassend ist eine Unfallkausalität der Arbeitsunfähigkeit erst ab 20.02.2008 und der Operation vom 14.03.2008 an der rechten Schulter medizinisch unwahrscheinlich. Nach allgemeiner Lebenserfahrung war die bagatelläre Ellbogen-Prellung vom 07.05.2007 bereits nach 10 Tagen geheilt.“ (Doc. 34) Il 13 agosto 2008 il Dr. med. __________ ha comunicato al Dr. med. __________ che l’assicurato si era da lui presentato per discussione in relazione alla problematica assicurativa. Lo specialista curante, al riguardo, ha attestato che: " (…) Dal punto di vista della spalla operata il paziente è molto soddisfatto e non lamenta dolori. L’arco di movimento è assolutamente libero e la tenuta della cuffia rotatoria è soddisfacente. Il paziente ha ricevuto la decisione su opposizione da parte della CO 1 che conferma il rifiuto (vedi documento CO 1 del 30.07.2008). Abbiamo discusso a lungo e il mio parere, in sintesi, è che l’intervento realizzato è divenuto necessario in seguito al danno provocato dall’infortunio. Il fatto che un paziente di 60 anni possa presentare un fenomeno degenerativo tendineo alla spalla, non contraddice la mia presa di posizione, dal momento che senza infortunio la cuffia rotatoria non doveva necessariamente presentare dei problemi in questo paziente per molti anni.” (Doc. A3) Pendente causa il TCA ha chiesto al Dr. med. __________ quanto segue: "

1. Per quale ragione ritiene che i disturbi alla spalla destra del signor RI 1 che hanno determinato l’intervento del 14 marzo 2008 siano stati provocati dal sinistro del maggio 2007, annunciato all’CO 1 quale infortunio bagattella, e non invece da problemi degenerativi?

2. Per quali motivi, a Suo parere, l’infortunio del maggio 2007 non ha soltanto peggiorato temporaneamente lo stato della spalla destra dell’assicurato già affetta da fenomeni degenerativi?

3. Come spiega il fatto che il signor RI 1, malgrado l’infortunio del maggio 2007, abbia continuato ininterrottamente a lavorare?” (Doc. XIV) Il Dr. med. __________, il 24 febbraio 2009, ha risposto che: " (…) Domanda 1: secondo il mio parere la situazione di cuffia rotatoria, presentando dei problemi degenerativi, non doveva necessariamente provocare nessun dolore né necessitare di nessun intervento chirurgico in assenza dell’infortunio del maggio 2007. Domanda 2: nella documentazione in mio possesso non vi è indizio di una problematica dolorosa né funzionale della spalla prima dell’infortunio. Domanda 3: la presenza di dolori non impedisce di lavorare ininterrottamente a persone che, pur presentando una patologia osteoarticolare, sono sufficientemente motivate e fanno ricorso a un trattamento medicamentoso antidolorifico palliativo.” (Doc. XVI) 2.8.   Nell’annuncio di infortunio del 15 maggio 2007, così come nella notifica di ricaduta del 29 febbraio 2008 è stato indicato che RI 1, il 7 maggio 2007, è caduto nel vigneto con l’atomizzatore sulle spalle e che l’urto di quest’ultimo per terra gli ha procurato uno strappo alla spalla (cfr. doc. 1, 6). Il 18 marzo 2008 a un ispettore dell’CO 1 il ricorrente ha precisato di essere caduto a terra finendo con tutto il peso del corpo, oltre che a quello dell’atomizzatore, sul gomito destro piegato a 90°, riportando nel contempo un violento contraccolpo alla spalla destra (cfr. doc. 8). Il Dr. med. __________, nel certificato medico LAINF del 28 marzo 2008 al punto 2 “Indicazioni del paziente”, ha riferito che l’insorgente il 7 maggio 2007 è caduto lavorando in vigna e ha picchiato la spalla destra (cfr. doc. 12). Nel ricorso l’assicurato ha, poi, asserito di essere caduto, con la pompa piena del peso di 30 kg sulle spalle, sulla spalla destra e di riflesso anche sul gomito destro (cfr. doc. I). In simili condizioni, questa Corte deve, dapprima, chinarsi sulla questione relativa alla dinamica del sinistro occorso all’assicurato il 7 maggio 2007, e meglio occorre verificare se l’assicurato nel vigneto è caduto dapprima sul gomito destro oppure sulla spalla destra. Ai fini della presente vertenza è, in effetti, rilevante, come verrà esposto in seguito, stabilire se il 7 maggio 2007 il ricorrente ha picchiato direttamente la spalla destra o meno. 2.9.   Secondo la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985,

p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331

n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Una "dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007). In casu, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di fondarsi sulla prima versione fornita dall’assicurato allorché non era ancora al corrente della decisione negativa dell’CO 1, e meglio su quanto comunicato all’ispettore dell’CO 1 il 18 marzo 2008, ovvero di essere caduto nella vigna con tutto il peso sul gomito destro piegato a 90° riportando un violento contraccolpo alla spalla destra (cfr. doc. 8). Nel caso specifico l'esposizione dei fatti resa dall’insorgente - dopo aver preso conoscenza della conferma della decisione dell’assicuratore LAINF resistente di negare la propria responsabilità per i disturbi alla spalla destra notificatigli il 29 febbraio 2008 - nell’atto ricorsuale, ossia di essere caduto sulla spalla destra e di riflesso anche sul gomito destro (cfr. doc. I), non configura una semplice precisazione di quanto dichiarato all’ispettore dell’CO 1, bensì una nuova versione che contraddice il contenuto di quella precedente. All’esposizione fornita all’ispettore dell’CO 1 nel marzo 2008 deve essere, quindi, accordata la priorità. Quanto dichiarato nell’annuncio di infortunio del 15 maggio 2007, rispettivamente nella notifica d’infortunio-ricaduta del 29 febbraio 2008 risulta peraltro ininfluente. In effetti non risulta quale parte del corpo l’assicurato abbia picchiato per terra. E’ stato solamente indicato che l’insorgente è caduto e che l’urto dell’atomizzatore per terra gli ha procurato uno strappo alla spalla. Per quel che concerne l’attestazione del 28 marzo 2008 del Dr. med. __________, è utile rilevare che il medico si è limitato a riferire che l’insorgente è caduto e ha picchiato la spalla destra (cfr. doc. 12), senza fare menzione alcuna del gomito. Pertanto anche quanto riportato dal medico specialista curante non risulta concludente al fine della lite. La sua indicazione, avendo l’assicurato stesso, ancora nel ricorso, menzionato anche il gomito quale parte comunque coinvolta nel sinistro (cfr. doc. I), non permette di escludere che il ricorrente sia dapprima caduto sul gomito e abbia semplicemente subito un contraccolpo alla spalla, come indicato all’ispettore in modo dettagliato. 2.10.   Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Agli atti figurano, da un canto, i referti del dott. __________, medico-specialista che ha avuto in sua cura RI 1 e, d'altro canto, i rapporti dei sanitari interpellati dall’CO 1, e meglio i Dr. med. __________ e __________. Di principio, le loro certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una valutazione globale delle prove. Infatti, come visto, secondo la giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza. In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. L’Alta Corte ha, peraltro, precisato che i pareri redatti dai medici dell'CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). 2.11.   In concreto, attentamente esaminati e ponderati gli atti di causa, questo Tribunale ritiene che i pareri espressi dai Dr. med. __________ e __________ (cfr. doc. 44, 53, 34), sanitari che vantano un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e assicurativa e secondo cui i disturbi accusati alla spalla destra e annunciati alla fine di febbraio 2008 non si trovano in una relazione di casualità naturale preponderante con il sinistro del maggio 2007, possano validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U 350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore."). Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA U 162/04 del 13 aprile 2006 consid. 3.2.1.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). I rapporti del medico __________ e del medico della __________ dell’CO 1 di __________ non contengono, infatti, contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza probante: in particolare, i sanitari hanno espresso la loro valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame dei referti radiologici. Il Dr. med. __________ ha segnatamente rilevato che la piccola lesione parziale posta in luce dagli esami effettuati alla spalla destra dl ricorrente è caratteristica del consumo determinato dall’aumento persistente e cronico dell’attrito con continui sfregamenti per diminuzione dello spazio di scorrimento dei tendini a livello subacromiale (cfr. doc. 31 pag. 5). Dal rapporto operatorio del 14 marzo 2008 del Dr. med. __________ emerge, del resto, che al termine dell’intervento lo spazio subacromiale appariva correttamente ripristinato. E’ stata eseguita una decompressione sottoacromiale (cfr. doc. 28). Ciò implica che prima dell’operazione detto spazio non fosse delle dimensioni regolari. A tale proposito giova segnalare che in una sentenza U 350/06 del 20 luglio 2007 l'Alta Corte, confermando le conclusioni del TCA, ha deciso nel caso di un assicurato che "la lesione, e più precisamente l'assottigliamento del tendine del sovraspinato era di natura squisitamente morbosa, conseguenza di un logoramento imputabile a uno spazio sotto-acromiale ristretto". Occorre, inoltre, rilevare che, come stabilito precedentemente (cfr. consid. 2.9.), in occasione del sinistro del maggio 2007 l’assicurato non ha picchiato direttamente la spalla destra, bensì la stessa ha subito unicamente un contraccolpo. E’ vero che dei traumi possono causare una rottura della cuffia dei rotatori e che ciò è tanto più frequente quanto più il tessuto tendineo è degenerato, è altrettanto vero, tuttavia, che quali traumi si intendono cadute proprio sulla spalla o comunque urti diretti (cfr. www.la spalla.org). La valutazione espressa dal medico __________, secondo cui l’eziologia delle affezioni lamentate dall’assicurato che hanno condotto all’intervento del marzo 2008 non è infortunistica, è stata, altresì, confortata da riferimenti ad autori di letteratura medica specialistica (cfr. doc. 31), che non sono stati contestati dal ricorrente. Le asserzioni del Dr. med. __________, secondo cui la problematica alla spalla destra accusata dall’assicurato è da ricondurre all’infortunio del 2007, e meglio l’intervento del marzo 2008 è divenuto necessario in seguito al danno provocato dall’evento traumatico (cfr. doc. 12, A3), non sono, poi, di una portata tale da sovvertire la conclusione a cui sono giunti i Dr. med. __________ e __________. Il Dr. med. __________, nell’agosto 2008, ha espresso la propria valutazione circa l’eziologia dei disturbi alla spalla destra del ricorrente che hanno condotto all’operazione del marzo 2008 in modo succinto senza specificare di che danno particolare si trattava, né fornire la benché minima spiegazione al riguardo. Più precisamente lo specialista ha indicato che il fenomeno degenerativo tendineo non contraddice il suo parere, ma non ha debitamente motivato tale sua affermazione. Il Dr. med. __________, del resto, ha semplicemente osservato che senza l’infortunio la cuffia rotatoria non doveva necessariamente presentare dei problemi in questo paziente per molti anni (cfr. doc. A3). Egli, perciò, da un lato, ha riconosciuto che l’assicurato presentava delle problematiche preesistenti di origine extrainfortunistica. Dall’altro, non ha escluso che, nel caso in cui non si fosse verificato il sinistro del maggio 2007, l’assicurato avrebbe comunque potuto lamentare i medesimi disturbi. Il medico, del resto, nonostante sia stato interpellato da questo Tribunale e abbia così avuto la possibilità di dettagliare e motivare meglio la sua posizione, è rimasto piuttosto laconico, ribadendo in buona sostanza quanto asserito nell’agosto 2008 (cfr. doc. XVI). Relativamente all’affermazione del Dr. med. __________ secondo cui l’infortunio del maggio 2007 non avrebbe soltanto peggiorato temporaneamente lo stato della spalla destra dell’assicurato, poiché nella documentazione in suo possesso non vi è indizio di una problematica dolorosa né funzionale della spalla prima dell’infortunio (cfr. doc. XVI: risposta alla domanda 2) - circostanza peraltro fatta valere anche dall’insorgente (cfr. doc. I) - va sottolineato che la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (cfr. STF U 74/07 del 10 gennaio 2008 consid. 4.3.; DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41). L’infortunio del 7 maggio 2007 (lunedì) occorso all’insorgente non poteva, d’altronde, che essere stato banale, visto che il medesimo è stato in grado di continuare a lavorare e si è recato dal medico solo qualche giorno dopo il sinistro. E’ vero che il Dr. med. __________ ha dichiarato che la presenza di dolori non impedisce di lavorare ininterrottamente a persone che, pur presentando una patologia osteoarticolare, sono sufficientemente motivate e fanno ricorso a un trattamento medicamentoso antidolorifico palliativo (cfr. doc. XVI). E’ altrettanto vero, tuttavia, che dalle carte processuali emerge che in concreto al ricorrente una cura antinfiammatoria e antidolorifica è stata prescritta dal Dr. med. __________ venerdì 11 maggio 2007 (cfr. consid. 2.7.; doc. 8, 2), ossia quattro giorni dopo il sinistro. Inoltre l’assicurato, come già rilevato, non ha comunque interrotto, né ridotto l’attività professionale per diversi mesi. Contestualmente è, altresì, utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Infine giova rilevare che, in una sentenza del 18 settembre 2002 nella causa H., U 60/02, consid. 2.1., lo stesso TFA ha precisato che l’assicuratore infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa extra-infortunistica che spieghi i disturbi ancora accusati dall’interessato. Decisivo è unicamente sapere se le cause traumatiche abbiano perso il loro significato causale, ovvero se esse siano estinte (cfr. pure STF U 241/06 del 26 luglio 2007 consid. 2.2.2). 2.12. In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi alla spalla destra che hanno condotto all’intervento del marzo 2008 da parte del Dr. med. __________ e l’infortunio del maggio 2007. Ne discende che la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti