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35.2008.12

Aprendo baule dell'auto e trattenendo una valigia,strappo alla spalla.Poi ha aggiunto che è pure caduta.Anche considerando caduta,assic.LAINF non respons.Ortopedico fiduciario-pieno valore probatorio-negato nesso causale.Atti trasmessi ad assic.x valutare se evento 2005(con paziente pesante)inf.o no

Ticino · 2008-04-17 · Italiano TI
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Aprendo baule dell'auto e trattenendo una valigia,strappo alla spalla.Poi ha aggiunto che è pure caduta.Anche considerando caduta,assic.LAINF non respons.Ortopedico fiduciario-pieno valore probatorio-negato nesso causale.Atti trasmessi ad assic.x valutare se evento 2005(con paziente pesante)inf.o no

Erwägungen (1 Absätze)

E. 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo.

L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6.   Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid.

5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff,

in

A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7.   Presupposto

essenziale per l’erogazione di prestazioni da parte dell’assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un

nesso di causalità naturale

fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque

provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a

dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C

341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid.

3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in

Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).

Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno

sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

2.8.   Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un

nesso di causalità adeguata

tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid.

5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts,

in

SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire,

in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.9.   Dalle

carte processuali, come già evidenziato nei fatti, si evince che l’assicurata,

in un primo tempo, ha unicamente indicato all’assicuratore LAINF resistente di aver

trattenuto, quando ha aperto il portellone posteriore dell’auto - monovolume - il

5 gennaio 2007 al rientro dalle vacanze, una valigia di grosse dimensioni per

evitare che cadesse a terra (cfr. doc. 1, 2).

Solo in un secondo tempo,

il 14 febbraio 2007, dopo aver riletto il protocollo afferente al colloquio con

l’ispettore sinistri __________ del 6 febbraio 2007, ha aggiunto che, siccome

la valigia dal bagagliaio è caduta verso di lei, ha alzato le braccia per

trattenerla, ma il peso della stessa ha spostato tutto il suo peso all’indietro

provocandole una caduta a terra (cfr. doc. 3).

A seguito di un’espressa

domanda al riguardo da parte dell’ispettore, l’11 aprile 2007 essa ha poi

affermato di non aver accennato, prima del 14 febbraio 2007, di essere caduta

poiché le era sfuggito, senza null’altro specificare (cfr. doc. 5).

L’CO 1, con la decisione

su opposizione, ha osservato, da un lato, che la fattispecie deve essere

valutata sulla base delle dichiarazioni di cui alla Notifica d’infortunio

dell’11 gennaio 2007, in quanto le ulteriori precisazioni risultano

inattendibili. Dall’altro, che secondo tale descrizione difetta la concretizzazione

di un fattore esterno straordinario (cfr. doc. A).

La ricorrente, dal canto

suo, contesta tale modo di procedere, asserendo che il 14 febbraio 2007 è stato

descritto lo stesso evento del 6 febbraio 2007, ma semplicemente in maniera più

articolata, per nulla contraddittoria. Essa sostiene, quindi, che il caso in

esame deve essere giudicato tenendo conto della caduta indietro a seguito del

tentativo di trattenere la valigia (cfr. doc. I).

2.10.   Questa Corte, chiamata ora a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che secondo

la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189).

Il TCA

constata che effettivamente le indicazioni fornite dall’insorgente a proposito

delle modalità secondo le quali si è prodotto l’evento in questione, possono

apparire non propriamente coerenti, nella misura in cui, in sede di annuncio

d’infortunio del 11 gennaio 2007 e di colloquio con l’ispettore sinistri del 6

febbraio 2007 (doc. 1, 2), essa ha dichiarato di aver avvertito una “scossa”

alla spalla destra, allorché, per evitare che una grossa valigia cadesse

dall’automobile, l’ha trattenuta istintivamente col braccio destro, mentre con

scritto del 14 febbraio 2007, ha aggiunto di essere caduta a terra a causa del

peso della valigia caduta verso di lei che ha spostato tutto il suo corpo

all’indietro (doc. 3).

Tuttavia

l’Alta Corte federale ha già avuto modo di precisare che il principio delle

“dichiarazioni della prima ora” non è applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546 consid. 3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18

luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a

una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e

corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a

dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza

(DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Inoltre,

in

una sentenza U 45/07 del 2 maggio 2007, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Les premiers juges considèrent, sur la base des

indications données successivement par l'assuré que, le jour en question,

celui-ci s'est « redressé machinalement d'un bond». Ce mouvement du corps

correspond, selon eux, à celui d'un brusque redressement depuis la position

accroupie, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'une lésion corporelle

assimilée à un accident. En conséquence, la Vaudoise est tenue de prendre en

charge les frais liés à l'événement du 10 janvier 2006.

La recourante objecte que l'assuré a eu l'occasion à

trois reprises de s'exprimer sur les circonstances de l'événement en question,

Les deux premières fois, il n'a pas fait état d'un mouvement brusque. Aussi

bien doit-on s'en tenir aux premières déclarations de l'assuré. La version

donne en procédure cantonale par celui-ci, bien que plus étoffée, ne constitue

pas une précision, mais bien une nouvelle version, qu'il convient d'écarter. En

se référant aux déclarations de l'assuré des 23 janvier et 1er février

2006, on doit retenir, toujours selon la recourante, que l'assuré s'est relevé

d'une position accroupie, en se tournant sur la droite. Il s'agit d'un geste de

la vie courante qui n'est pas de nature à provoquer un risque de lésion accru.

3.3 Il n'y a pas de raison de mettre en cause la

version des faits retenue par les premiers juges. Il peut arriver que les

déclarations successives d'un assuré soient contradictoires entre elles. En

pareilles circonstances, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la

première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a

faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle

aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le

produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les

références; RAMA 2004 no U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

En l'espèce, on peut toutefois retenir, à l'instar des premiers juges, que

l'intéressé n'a pas donné de versions à proprement parler contradictoires de

l'événement mais plutôt qu'il en a explicité les circonstances dans sa lettre

du 23 novembre 2006. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas manifesté un intérêt

évident au procès. Il ne s'est pas lui-même impliqué dans la procédure (il n'a

pas recouru contre la décision de la Vaudoise et son seul souci paraît être que

l'une ou l'autre des assurances prenne en charge le cas). Cette absence d'implication

directe dans la procédure augmente la crédibilité des explications qu'il a

fournies devant le Tribunal des assurances.(La sottolineatura è del

redattore)

In

casu è vero che l’assicurata ha aggiunto la circostanza della caduta prima che

l’assicuratore LAINF si pronunciasse in merito all’assunzione o meno del caso.

E’ altrettanto vero, però,

che la motivazione che ha fornito per non avere indicato prima del 14 febbraio

2007 la caduta (

“Mi è sfuggito”

; doc. 5) non risulta molto convincente, ritenuto

che tale elemento si rivela influente e non costituisce semplicemente un

dettaglio. Ciò vale a maggiore ragione nel caso in esame, visto che la

ricorrente, già nella descrizione fornita all’ispettore il 6 febbraio 2007, si

era concentrata proprio sulla dinamica dell’evento (a contrario cfr. STCA

35.2007.9 del 25 giugno 2007 in cui nella prima deposizione l’assicurato aveva

invece posto l’accento su quello che gli era capitato rispetto alla dinamica

dell’accaduto).

Del resto anche dalle

“Indicazioni del paziente” fornite immediatamente dopo l’evento in questione,

ossia l’8 gennaio 2007, allorché ha avuto luogo la visita presso il proprio

medico curante Dr. med. __________, spec. in medicina interna, risulta soltanto

che

“mentre scaricava una valigia dal baule dell’automobile che le cade

improvvisamente, nel trattenerla avverte un dolore acuto alla spalla destra “

(cfr. doc. 10)

In ogni caso, in concreto,

la questione di sapere quale versione sia più attendibile non merita di

maggiori approfondimenti.

In effetti, anche volendo

considerare, come sostenuto dall’assicurata, che la stessa nel tentativo di trattenere

la valigia che stava cadendo fuori dal bagagliaio dell’autovettura è caduta a

terra e, quindi, ritenere adempiuti, senza particolari disquisizioni, i

presupposti per riconoscere all’evento occorso all’insorgente nel gennaio 2007

il carattere infortunistico ex art. 4 LPGA, la responsabilità dell’CO 1, in

relazione a tale accadimento, deve comunque essere negata per i motivi che verranno

esposti nei considerandi seguenti.

2.11.   Dalla documentazione agli atti

emerge che già il 14 dicembre 2005 l’assicurata è stata visitata dal Dr. med. __________,

spec. in chirurgia ortopedica e ortopedia, su invito del medico curante, in

quanto da sei mesi accusava dolori alla spalla destra e due mesi prima -

settembre 2005 - ha sollevato, durante la sua attività di infermiera, un

paziente di 160 kg (cfr. doc. 6).

Dal referto dell’artro-RM

alla spalla destra del 19 dicembre 2005 risulta:

"

Non

lesioni dei tendini della cuffia rotatoria, sospetto distacco parziale del

labbro glenoidale anteriore tra le ore 1.00 e 3.00 e sospetta rottura parziale

dl legamento gleno-omerale medio” (Doc. 6)

Il Dr. med. __________ ha

così proposto, come primo passo, una fisioterapia di stabilizzazione muscolare

con un buon programma di esercizi da eseguire a casa. In caso di disturbi

persistenti, egli ha consigliato l’artroscopia e la stabilizzazione anteriore

artroscopicamente (cfr. doc. 7).

Nonostante il Dr. med. __________,

nel mese di marzo 2006, abbia affermato che la situazione era molto migliorata

(cfr. doc. 8), l’assicurata ha dichiarato di avere comunque lamentato

saltuariamente dei dolori irradianti dalla spalla al braccio destro, cedimento

del braccio nel trasportare pesi (per es. la cesta dei panni), limitazioni nel

compiere movimenti con rotazioni (per es. pulire i vetri, girarsi per fare

retromarcia con l’auto) e che al bisogno assumeva degli antidolorifici (cfr.

doc. 2).

Il 18 giugno 2007 è stata

effettuata un’ulteriore artro-RM della spalla destra, la quale ha posto in

luce:

"

Segni

di tendinopatia del sovraspinoso con irregolarità del tendine nelle porzioni

subacromiali, senza comunque rotture transmurali o segni per una importante

tendinopatia. I reperti sono verosimilmente secondari a un attrito

subacromiale, con discreta irregolarità della superficie inferiore dell’acromio

e netto assottigliamento dello spazio subacromiale. Non evidenti lesioni

post-traumatiche di significato attuale o alterazioni significative del labbro

glenoideo. Non evidenti lesioni in particolare del tendine del capo lungo del

bicipite o del sotto scapolare.” (Doc. 15).

L'assicurata, il 16 luglio

2007, si è sottoposta a un intervento di artroscopia della spalla destra.

Il Dr. med. __________,

che ha eseguito l’operazione, ha indicato quale diagnosi post-artroscopica la

rottura del labbro ventro-craniale della spalla destra. Egli ha, in particolare,

precisato che:

"

(…)

Stato intra-articolare: glena e testa

omerale con una buona cartilagine, labbro posteriore e caudale intatto,

distacco del labbro ventro-craniale. Capolungo del bicipite intatto,

sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare intatti. Affrescamento della

lesione e stabilizzazione anteriore con Suretac.”(Doc. 16)

Il Dr. med. __________,

spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che aveva già visitato la

ricorrente nel maggio 2007 su indicazione dell’assicuratore LAINF resistente

(cfr. doc. 14) e nel luglio 2007 aveva indicato come possibile un nesso di

causalità tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del 2007 (cfr. doc. 18),

dopo aver preso visione del referto operatorio attinente all’artroscopia, il 13

settembre 2007 ha affermato che la problematica alla spalla destra non è in

relazione di causalità nemmeno possibile con l’evento del gennaio 2007.

Egli ha, per contro,

qualificato come probabile il nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e

l’evento del settembre 2005 (cfr. doc. 19, 20).

2.12.

Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che la

valutazione espressa dal Dr. med. __________ nel settembre 2007, ossia che

difetti un nesso causale tra i disturbi accusati dall’assicurata alla spalla

destra e l’evento del gennaio 2007 (cfr. doc. 19, 20), possa validamente

costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si

riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Occorre,

inoltre, considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003,

consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung,

in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572)

, la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da

un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per

sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Infine,

l’Alta Corte

ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'amministrazione

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U

143/98 del 10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2 luglio 1996).

2.13.   Le conclusioni del Dr. med. __________

circa l’assenza di un rapporto di causalità tra la problematica alla spalla

destra dell’insorgente e l’evento del gennaio 2007 trovano conferma nei referti

delle artro-RM eseguite nel dicembre 2005 e nel giugno 2007 (cfr. doc. 6, 15).

Infatti nell’esito

dell’esame del 2007 non è riscontrabile alcuna modifica rilevante rispetto a

quello del 2005. In particolare dall’artro-RM del giugno 2007 è risultata

l’assenza di lesioni post-traumatiche di significato attuale (cfr. doc. 15).

Addirittura non sono più state

poste in luce alterazioni del labbro glenoideo, invece poi nuovamente

riscontrate in occasione dell’intervento di artroscopia del luglio 2007 (cfr.

doc. 16).

Agli atti non risulta, peraltro,

documentazione medica in senso contrario atta a porre in serio dubbio

l’apprezzamento del Dr. med. __________.

Il Dr. med. __________,

che ha operato la ricorrente, ha unicamente indicato che “

senza l’evento del

5 gennaio 2007 o quello del settembre 2005 sicuramente non sarebbe stato

necessario sottoporre l’assicurata a un’operazione”

(doc. 21; la

sottolineatura è del redattore).

Lo specialista, dunque, è

rimasto vago circa l’eziologia dei disturbi lamentati dall’insorgente alla

spalla destra. Inoltre la sua asserzione non contraddice certo la valutazione

del Dr. med. __________, nella misura in cui quest’ultimo ha comunque ritenuto

esistere un nesso causale con l’evento del settembre 2005.

Il TCA non ignora che il

Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico fiduciario dell’assicuratore

LAINF resistente, che ha visitato la ricorrente il 1° marzo 2007, ha indicato

che i disturbi alla spalla destra erano in relazione di causa probabile con

l’evento del 5 gennaio 2007 (cfr. doc. 12).

Tuttavia tale

apprezzamento non è suscettibile di sovvertire la conclusione a cui è giunto il

Dr. med. __________.

Il Dr. med. __________, da

un lato, ha espresso il proprio parere prima che fosse esperita la seconda

artro-RM del giugno 2007. Dall’altro, quale medico internista, nemmeno è da ritenere

particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui

interessa.

In simili condizioni,

posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di

verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), un

legame causale tra i disturbi alla spalla destra notificati ad CO 1 nel mese di

gennaio 2007 e l’evento del 5 gennaio 2007, neppure può essere riconosciuta la

responsabilità dell’assicuratore LAINF resistente relativamente a tale

problematica.

La decisione su

opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata.

2.14.   Questa Corte rileva, tuttavia,

come già evidenziato in precedenza, che il Dr. med. __________ ha indicato come

probabile il nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del

settembre 2005 (cfr. doc. 19, 20).

Per quanto attiene

all’evento del settembre 2005, l’assicurata ha affermato che:

"

(…)

Nel settembre 2005 (non ricordo con

precisione la data), mentre stavo eseguendo il turno di notte, ho aiutato una

paziente di 144 kg ad alzarsi dal letto per metterla sulla “comoda” (non era

possibile l’utilizzo della padella a causa del suo elevato peso corporeo). Per

fare alzare la signora le ho messo il braccio dietro la schiena e ho spinto

verso l’alto per metterla seduta. Nel compiere tale sforzo ho avvertito un

dolore a livello della spalla destra, che è andato aumentando progressivamente

nel corso dei giorni successivi” (Doc. 2)

Dal rapporto del 17

gennaio 2007 del Dr. med. __________ emerge, invece, che:

"

(…)

Nel settembre 2005 aveva già subito un trauma alla spalla destra quando aveva

dovuto trattenere improvvisamente un paziente che stava cadendo del peso di

circa 160 kg e per questo era già stata in consultazione da me dal 25.10.2005 e

quindi vista dal Dr. med. __________ nel dicembre 2005 con la diagnosi di

instabilità anteriore spalla destra con lesione del labbro ventrale.” (Doc. 10)

2.15.

In una

sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265,

il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35

anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per

anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un

paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere.

L'Alta

Corte, al proposito, ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in

particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di

"sforzo eccessivo":

"

(...)

4.

4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti

appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un

fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di

J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15

gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3).

4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore

esterno, unico elemento

controverso nella presente vertenza, la casistica

sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame

permette di effettuare un esame comparativo.

4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V

136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare

l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente

lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica - dopo

che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto,

un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta

dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione

incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che

comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139

consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata,

anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a

sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione

anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei

nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso

della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle

assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere

sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo

spostamento di una persona ricoverata in un letto

d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un

aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93).

4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in

RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un

fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale,

impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante,

si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo

- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa

caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In

quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con

l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente

verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata

a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In

una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il

Tribunale federale delle assicurazioni ebbe

quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un

infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di

tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento

di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato,

può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente

superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione

piegata e affrettata.

4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II

pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria

di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle

assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in

buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel

tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un

pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di

soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante

fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso

(55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che

nessun

fattore straordinario aveva caratterizzato

quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni

oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e

attivo in una clinica di psichiatria geriatrica.

4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa

menzionata dalla pronuncia

cantonale, l'esistenza di un fattore

straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute

accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a

trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la

collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne

sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione

dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata

(62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha

escluso l'esistenza di uno sforzo

straordinario (sentenza citata del 15 gennaio

2003 in re S.).

4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo

appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere

straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a

spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una

sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a

doverne improvvisamente

sostenere il peso in quanto la collega aveva

mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in

quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata

non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo

violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre,

la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una

paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di

aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in

considerazione dello

stato invalidante della persona ricoverata

sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era

ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso

inatteso (sentenza citata, consid. 5).

4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso

limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona

costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce

Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista

fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora,

alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di

potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di

legge.

È vero che nei compiti quotidiani di una stagista

fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche

il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi

di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la

stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È

quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava

sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una

caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e

trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI

1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente

sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di

J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni,

resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che

stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non

aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e

repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi

esaminati in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S.

- il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg -

indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice

-, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga

quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che

un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di

accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite

che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto

uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non

in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni

ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002

come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (Le

sottolineature sono del redattore)

In una

sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181 ha

stabilito che "Nella fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni,

altra 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano,

alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le

ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un

forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato uno frattura del

corpo vertebrale di L5) va ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi

l'esistenza di un infortunio.

Tra

l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata sussiste, inoltre, una

relazione di causalità naturale e adeguata.

La grave

forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta a interrompere il

nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità naturale, è

sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute, mentre

il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi a un sinistro.

L'assicuratore

LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le prestazioni

assicurative".

2.16.   Alla luce della giurisprudenza

appena citata, occorre trasmettere gli atti ad CO 1, perché appuri se l’evento

del 2005 costituisce un infortunio oppure no ed emetta, in seguito, una

decisione riguardo all’eventuale diritto dell’assicurata a prestazioni LAINF.

In particolare, viste le

rilevanti divergenze fra quanto dichiarato dall’assicurata e la versione del Dr.

med. __________ circa la dinamica dell’evento del 2005 (cfr. consid. 2.14.),

l’assicuratore LAINF verificherà, se del caso facendo anche capo alle cartelle

cliniche dell’assicurata redatte dai Dr. med. __________, __________ e dal

fisioterapista presso il quale è stata in cura fino al marzo 2006 (cfr. doc. 2),

se mentre la ricorrente stava svolgendo la sua attività professionale abituale

è o meno accaduto qualcosa di particolare, tale da fare considerare la presente

fattispecie quale caso limite e assumere conseguentemente il caso,

eventualmente come ricaduta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2008 35.2008.12 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2008 35.2008.12 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.04.2008 35.2008.12

Aprendo baule dell'auto e trattenendo una valigia,strappo alla spalla.Poi ha aggiunto che è pure caduta.Anche considerando caduta,assic.LAINF non respons.Ortopedico fiduciario-pieno valore probatorio-negato nesso causale.Atti trasmessi ad assic.x valutare se evento 2005(con paziente pesante)inf.o no

Raccomandata Incarto n. 35.2008.12 rs Lugano 17 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2008 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 11 gennaio 2008 emanata da CO 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   L’11 gennaio 2007, il datore di lavoro di RI 1 - l’__________ di __________ - ha comunicato ad CO 1 che, il 5 gennaio 2007, l’assicurata “tornando dalle vacanze, davanti a casa, le cadeva la valigia e cercando di prenderla si strappava la spalla destra” (cfr. doc. 1) RI 1, il 6 febbraio 2007, in occasione di un colloquio con l’ispettore sinistri dell’Istituto assicuratore resistente, __________, ha dichiarato che: " Il 5.01.07 verso le ore 20.00 al rientro dalle vacanze, giunti al domicilio, ho aperto il portellone posteriore dell’auto (monovolume) per scaricare il bagaglio. Al momento dell’apertura del portellone una valigia di grosse dimensioni e peso (una Samsonite che misura circa 80-90x40-45x30-35 cm) è caduta verso di me. Per evitare che cadesse a terra (temevo che si rompessero le bottiglie in essa contenute) l’ho trattenuta istintivamente col braccio destro eseguendo uno sforzo muscolare fuori dalla norma ed inoltre ho eseguito un movimento “strano” col braccio (non sono in grado di descriverlo con precisione)” (doc. 2) Con scritto del 14 febbraio 2007 inviato all’CO 1 l’assicurata ha, poi, indicato quanto segue: " (…) reputo però necessario precisare ciò che è effettivamente accaduto il giorno 5.1.2007. In particolare, non si è trattato di una semplice reazione da ”trattenuta” di un peso. (…) La corretta descrizione dei fatti è la seguente: “il 5.1.07 verso le ore 20.00 al rientro dalle vacanze, giunti al domicilio, ho aperto il portellone posteriore dell’auto (monovolume) per scaricare il bagaglio. Al momento dell’apertura del portellone una valigia di grosse dimensioni  e peso è caduta verso di me. Ho alzato le braccia per trattenerla, ma il peso della medesima ha – in modo repentino – spostato tutto il mio corpo all’indietro provocandomi una caduta a terra e, complessivamente, un movimento non usuale. Il dolore è stato avvertito alla spalla destra, sottoposta verosimilmente in modo maggiore al peso della valigia”(Doc. 3) L’11 aprile 2007 ha avuto luogo un ulteriore colloquio con l’ispettore __________. Dal relativo protocollo firmato dall’assicurata emerge, da una parte, che quest’ultima ha confermato la descrizione dell’avvenimento fornita nel suo scritto del 14 febbraio 2007. Dall’altra, che alla domanda “Come mai nelle versioni precedentemente date (…) non ha mai accennato di essere caduta?” essa ha risposto: “Mi è sfuggito”, senza nulla giungere (cfr. doc. 5). 1.2.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi del caso, l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 26 settembre 2007, ha rifiutato il proprio obbligo prestativo relativamente al danno localizzato alla spalla destra, in quanto difetta una relazione di causa tra i disturbi lamentati e l’avvenimento del 5 gennaio 2007 (cfr. doc. 23). A seguito delle opposizioni interposte dall’RA 1, per conto dell’assicurata, rispettivamente dalla cassa malati __________ (cfr. doc. 24, 25, 26), la CO 1, l’11 gennaio 2008, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento. L’Istituto assicuratore resistente ha, segnatamente, rilevato che la fattispecie deve essere valutata esclusivamente sulla base della dichiarazione di cui alla notifica d’infortunio dell’11 gennaio 2007 essendo le altre specifiche inattendibili e che, a prescindere dalla descrizione dell’accaduto - da cui non traspare la concretizzazione di un fattore esterno straordinario e dunque la presenza di un infortunio in senso giuridico -, dai referti medici risulta che non vi sia un nesso di casualità tra i disturbi accusati dall’insorgente e l’avvenimento del gennaio 2007 (cfr. doc. A). 1.3.   Con tempestivo ricorso RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha chiesto che CO 1 venga condannata a corrisponderle le prestazioni LAINF per l’evento infortunistico del 5 gennaio 2007. A sostegno della propria pretesa, l’insorgente ha addotto che la descrizione della dinamica dell’evento resa con scritto del 14 febbraio 2007 non può essere assolutamente assimilata a una sua versione contraddittoria. Il 14 febbraio 2007 essa si è limitata a fornire una descrizione fedele, più ampia e precisa di ciò che è realmente avvenuto il 5 gennaio 2007. L’assicurata, al riguardo, ha osservato di transenna che nelle dichiarazioni della prima ora (fatte al datore di lavoro per la notifica di infortunio e al medico di prime cure) gli assicurati danno quasi sempre una versione poco articolata dell’evento infortunistico e questo non per mancanza di “destrezza giuridico-amministrativa”. L’insorgente ha, inoltre, rilevato che in buona sostanza lo stesso evento infortunistico è stato semplicemente decritto in maniera più articolata, ma per nulla contraddittoria. Essa ha puntualizzato che del resto non poteva disporre, nemmeno dopo un mese dall’evento infortunistico, di raffinate conoscenze legali in ambito LAINF, tali da “correggere il tiro” per un mero interesse assicurativo. Infine l’assicurata ha affermato che il danno alla salute (rottura del labbro ventro-craniale spalla destra + impingement ventrale persistente a livello della spalla destra, dopo un trauma) e l’evento assicurativo descritto vi è un nesso di casualità adeguato, naturale e preponderante (cfr. doc. I). 1.4.   L’assicuratore infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato oppure no a rifiutare il proprio obbligo prestativo in relazione al danno alla spalla destra oggetto della ”Notifica di infortunio LAINF” del gennaio 2007. 2.3.   Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non professionale e di malattie professionali. 2.4.   L'art. 4 LPGA così definisce l'infortunio: " È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che provochi la morte" . Questa definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile. Cinque sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio: "

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore" (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51) Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia. 2.5.   Si evince dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176). Pertanto, é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali. Il fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a). Vi è infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno. Quando il processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati. La giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere. Da un altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b). 2.6.   Conformemente alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Quando l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267). Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b). 2.7.   Presupposto essenziale per l’erogazione di prestazioni da parte dell’assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). 2.8.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.9.   Dalle carte processuali, come già evidenziato nei fatti, si evince che l’assicurata, in un primo tempo, ha unicamente indicato all’assicuratore LAINF resistente di aver trattenuto, quando ha aperto il portellone posteriore dell’auto - monovolume - il 5 gennaio 2007 al rientro dalle vacanze, una valigia di grosse dimensioni per evitare che cadesse a terra (cfr. doc. 1, 2). Solo in un secondo tempo, il 14 febbraio 2007, dopo aver riletto il protocollo afferente al colloquio con l’ispettore sinistri __________ del 6 febbraio 2007, ha aggiunto che, siccome la valigia dal bagagliaio è caduta verso di lei, ha alzato le braccia per trattenerla, ma il peso della stessa ha spostato tutto il suo peso all’indietro provocandole una caduta a terra (cfr. doc. 3). A seguito di un’espressa domanda al riguardo da parte dell’ispettore, l’11 aprile 2007 essa ha poi affermato di non aver accennato, prima del 14 febbraio 2007, di essere caduta poiché le era sfuggito, senza null’altro specificare (cfr. doc. 5). L’CO 1, con la decisione su opposizione, ha osservato, da un lato, che la fattispecie deve essere valutata sulla base delle dichiarazioni di cui alla Notifica d’infortunio dell’11 gennaio 2007, in quanto le ulteriori precisazioni risultano inattendibili. Dall’altro, che secondo tale descrizione difetta la concretizzazione di un fattore esterno straordinario (cfr. doc. A). La ricorrente, dal canto suo, contesta tale modo di procedere, asserendo che il 14 febbraio 2007 è stato descritto lo stesso evento del 6 febbraio 2007, ma semplicemente in maniera più articolata, per nulla contraddittoria. Essa sostiene, quindi, che il caso in esame deve essere giudicato tenendo conto della caduta indietro a seguito del tentativo di trattenere la valigia (cfr. doc. I). 2.10.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva dapprima che secondo la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189). Il TCA constata che effettivamente le indicazioni fornite dall’insorgente a proposito delle modalità secondo le quali si è prodotto l’evento in questione, possono apparire non propriamente coerenti, nella misura in cui, in sede di annuncio d’infortunio del 11 gennaio 2007 e di colloquio con l’ispettore sinistri del 6 febbraio 2007 (doc. 1, 2), essa ha dichiarato di aver avvertito una “scossa” alla spalla destra, allorché, per evitare che una grossa valigia cadesse dall’automobile, l’ha trattenuta istintivamente col braccio destro, mentre con scritto del 14 febbraio 2007, ha aggiunto di essere caduta a terra a causa del peso della valigia caduta verso di lei che ha spostato tutto il suo corpo all’indietro (doc. 3). Tuttavia l’Alta Corte federale ha già avuto modo di precisare che il principio delle “dichiarazioni della prima ora” non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA del 3 gennaio 2000 nella causa S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b). Inoltre, in una sentenza U 45/07 del 2 maggio 2007, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 3.2 Les premiers juges considèrent, sur la base des indications données successivement par l'assuré que, le jour en question, celui-ci s'est « redressé machinalement d'un bond». Ce mouvement du corps correspond, selon eux, à celui d'un brusque redressement depuis la position accroupie, de sorte qu'il faut admettre l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident. En conséquence, la Vaudoise est tenue de prendre en charge les frais liés à l'événement du 10 janvier 2006. La recourante objecte que l'assuré a eu l'occasion à trois reprises de s'exprimer sur les circonstances de l'événement en question, Les deux premières fois, il n'a pas fait état d'un mouvement brusque. Aussi bien doit-on s'en tenir aux premières déclarations de l'assuré. La version donne en procédure cantonale par celui-ci, bien que plus étoffée, ne constitue pas une précision, mais bien une nouvelle version, qu'il convient d'écarter. En se référant aux déclarations de l'assuré des 23 janvier et 1er février 2006, on doit retenir, toujours selon la recourante, que l'assuré s'est relevé d'une position accroupie, en se tournant sur la droite. Il s'agit d'un geste de la vie courante qui n'est pas de nature à provoquer un risque de lésion accru. 3.3 Il n'y a pas de raison de mettre en cause la version des faits retenue par les premiers juges. Il peut arriver que les déclarations successives d'un assuré soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, il convient, selon la jurisprudence, de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 no U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). En l'espèce, on peut toutefois retenir, à l'instar des premiers juges, que l'intéressé n'a pas donné de versions à proprement parler contradictoires de l'événement mais plutôt qu'il en a explicité les circonstances dans sa lettre du 23 novembre 2006. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas manifesté un intérêt évident au procès. Il ne s'est pas lui-même impliqué dans la procédure (il n'a pas recouru contre la décision de la Vaudoise et son seul souci paraît être que l'une ou l'autre des assurances prenne en charge le cas). Cette absence d'implication directe dans la procédure augmente la crédibilité des explications qu'il a fournies devant le Tribunal des assurances.(La sottolineatura è del redattore) In casu è vero che l’assicurata ha aggiunto la circostanza della caduta prima che l’assicuratore LAINF si pronunciasse in merito all’assunzione o meno del caso. E’ altrettanto vero, però, che la motivazione che ha fornito per non avere indicato prima del 14 febbraio 2007 la caduta (“Mi è sfuggito”; doc. 5) non risulta molto convincente, ritenuto che tale elemento si rivela influente e non costituisce semplicemente un dettaglio. Ciò vale a maggiore ragione nel caso in esame, visto che la ricorrente, già nella descrizione fornita all’ispettore il 6 febbraio 2007, si era concentrata proprio sulla dinamica dell’evento (a contrario cfr. STCA 35.2007.9 del 25 giugno 2007 in cui nella prima deposizione l’assicurato aveva invece posto l’accento su quello che gli era capitato rispetto alla dinamica dell’accaduto). Del resto anche dalle “Indicazioni del paziente” fornite immediatamente dopo l’evento in questione, ossia l’8 gennaio 2007, allorché ha avuto luogo la visita presso il proprio medico curante Dr. med. __________, spec. in medicina interna, risulta soltanto che “mentre scaricava una valigia dal baule dell’automobile che le cade improvvisamente, nel trattenerla avverte un dolore acuto alla spalla destra “ (cfr. doc. 10) In ogni caso, in concreto, la questione di sapere quale versione sia più attendibile non merita di maggiori approfondimenti. In effetti, anche volendo considerare, come sostenuto dall’assicurata, che la stessa nel tentativo di trattenere la valigia che stava cadendo fuori dal bagagliaio dell’autovettura è caduta a terra e, quindi, ritenere adempiuti, senza particolari disquisizioni, i presupposti per riconoscere all’evento occorso all’insorgente nel gennaio 2007 il carattere infortunistico ex art. 4 LPGA, la responsabilità dell’CO 1, in relazione a tale accadimento, deve comunque essere negata per i motivi che verranno esposti nei considerandi seguenti. 2.11.   Dalla documentazione agli atti emerge che già il 14 dicembre 2005 l’assicurata è stata visitata dal Dr. med. __________, spec. in chirurgia ortopedica e ortopedia, su invito del medico curante, in quanto da sei mesi accusava dolori alla spalla destra e due mesi prima - settembre 2005 - ha sollevato, durante la sua attività di infermiera, un paziente di 160 kg (cfr. doc. 6). Dal referto dell’artro-RM alla spalla destra del 19 dicembre 2005 risulta: " Non lesioni dei tendini della cuffia rotatoria, sospetto distacco parziale del labbro glenoidale anteriore tra le ore 1.00 e 3.00 e sospetta rottura parziale dl legamento gleno-omerale medio” (Doc. 6) Il Dr. med. __________ ha così proposto, come primo passo, una fisioterapia di stabilizzazione muscolare con un buon programma di esercizi da eseguire a casa. In caso di disturbi persistenti, egli ha consigliato l’artroscopia e la stabilizzazione anteriore artroscopicamente (cfr. doc. 7). Nonostante il Dr. med. __________, nel mese di marzo 2006, abbia affermato che la situazione era molto migliorata (cfr. doc. 8), l’assicurata ha dichiarato di avere comunque lamentato saltuariamente dei dolori irradianti dalla spalla al braccio destro, cedimento del braccio nel trasportare pesi (per es. la cesta dei panni), limitazioni nel compiere movimenti con rotazioni (per es. pulire i vetri, girarsi per fare retromarcia con l’auto) e che al bisogno assumeva degli antidolorifici (cfr. doc. 2). Il 18 giugno 2007 è stata effettuata un’ulteriore artro-RM della spalla destra, la quale ha posto in luce: " Segni di tendinopatia del sovraspinoso con irregolarità del tendine nelle porzioni subacromiali, senza comunque rotture transmurali o segni per una importante tendinopatia. I reperti sono verosimilmente secondari a un attrito subacromiale, con discreta irregolarità della superficie inferiore dell’acromio e netto assottigliamento dello spazio subacromiale. Non evidenti lesioni post-traumatiche di significato attuale o alterazioni significative del labbro glenoideo. Non evidenti lesioni in particolare del tendine del capo lungo del bicipite o del sotto scapolare.” (Doc. 15). L'assicurata, il 16 luglio 2007, si è sottoposta a un intervento di artroscopia della spalla destra. Il Dr. med. __________, che ha eseguito l’operazione, ha indicato quale diagnosi post-artroscopica la rottura del labbro ventro-craniale della spalla destra. Egli ha, in particolare, precisato che: " (…) Stato intra-articolare: glena e testa omerale con una buona cartilagine, labbro posteriore e caudale intatto, distacco del labbro ventro-craniale. Capolungo del bicipite intatto, sovraspinato, infraspinato e sottoscapolare intatti. Affrescamento della lesione e stabilizzazione anteriore con Suretac.”(Doc. 16) Il Dr. med. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, che aveva già visitato la ricorrente nel maggio 2007 su indicazione dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. doc. 14) e nel luglio 2007 aveva indicato come possibile un nesso di causalità tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del 2007 (cfr. doc. 18), dopo aver preso visione del referto operatorio attinente all’artroscopia, il 13 settembre 2007 ha affermato che la problematica alla spalla destra non è in relazione di causalità nemmeno possibile con l’evento del gennaio 2007. Egli ha, per contro, qualificato come probabile il nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del settembre 2005 (cfr. doc. 19, 20). 2.12. Nella presente fattispecie questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal Dr. med. __________ nel settembre 2007, ossia che difetti un nesso causale tra i disturbi accusati dall’assicurata alla spalla destra e l’evento del gennaio 2007 (cfr. doc. 19, 20), possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti istruttori. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Occorre, inoltre, considerare che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità. Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99). Infine, l’Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell'amministrazione hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA U 143/98 del 10 settembre 1998 e STFA U 49/95 del 2 luglio 1996). 2.13.   Le conclusioni del Dr. med. __________ circa l’assenza di un rapporto di causalità tra la problematica alla spalla destra dell’insorgente e l’evento del gennaio 2007 trovano conferma nei referti delle artro-RM eseguite nel dicembre 2005 e nel giugno 2007 (cfr. doc. 6, 15). Infatti nell’esito dell’esame del 2007 non è riscontrabile alcuna modifica rilevante rispetto a quello del 2005. In particolare dall’artro-RM del giugno 2007 è risultata l’assenza di lesioni post-traumatiche di significato attuale (cfr. doc. 15). Addirittura non sono più state poste in luce alterazioni del labbro glenoideo, invece poi nuovamente riscontrate in occasione dell’intervento di artroscopia del luglio 2007 (cfr. doc. 16). Agli atti non risulta, peraltro, documentazione medica in senso contrario atta a porre in serio dubbio l’apprezzamento del Dr. med. __________. Il Dr. med. __________, che ha operato la ricorrente, ha unicamente indicato che “ senza l’evento del 5 gennaio 2007 o quello del settembre 2005 sicuramente non sarebbe stato necessario sottoporre l’assicurata a un’operazione” (doc. 21; la sottolineatura è del redattore). Lo specialista, dunque, è rimasto vago circa l’eziologia dei disturbi lamentati dall’insorgente alla spalla destra. Inoltre la sua asserzione non contraddice certo la valutazione del Dr. med. __________, nella misura in cui quest’ultimo ha comunque ritenuto esistere un nesso causale con l’evento del settembre 2005. Il TCA non ignora che il Dr. med. __________, FMH in medicina interna e medico fiduciario dell’assicuratore LAINF resistente, che ha visitato la ricorrente il 1° marzo 2007, ha indicato che i disturbi alla spalla destra erano in relazione di causa probabile con l’evento del 5 gennaio 2007 (cfr. doc. 12). Tuttavia tale apprezzamento non è suscettibile di sovvertire la conclusione a cui è giunto il Dr. med. __________. Il Dr. med. __________, da un lato, ha espresso il proprio parere prima che fosse esperita la seconda artro-RM del giugno 2007. Dall’altro, quale medico internista, nemmeno è da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica che qui interessa. In simili condizioni, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), un legame causale tra i disturbi alla spalla destra notificati ad CO 1 nel mese di gennaio 2007 e l’evento del 5 gennaio 2007, neppure può essere riconosciuta la responsabilità dell’assicuratore LAINF resistente relativamente a tale problematica. La decisione su opposizione impugnata deve, di conseguenza, essere confermata. 2.14.   Questa Corte rileva, tuttavia, come già evidenziato in precedenza, che il Dr. med. __________ ha indicato come probabile il nesso causale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento del settembre 2005 (cfr. doc. 19, 20). Per quanto attiene all’evento del settembre 2005, l’assicurata ha affermato che: " (…) Nel settembre 2005 (non ricordo con precisione la data), mentre stavo eseguendo il turno di notte, ho aiutato una paziente di 144 kg ad alzarsi dal letto per metterla sulla “comoda” (non era possibile l’utilizzo della padella a causa del suo elevato peso corporeo). Per fare alzare la signora le ho messo il braccio dietro la schiena e ho spinto verso l’alto per metterla seduta. Nel compiere tale sforzo ho avvertito un dolore a livello della spalla destra, che è andato aumentando progressivamente nel corso dei giorni successivi” (Doc. 2) Dal rapporto del 17 gennaio 2007 del Dr. med. __________ emerge, invece, che: " (…) Nel settembre 2005 aveva già subito un trauma alla spalla destra quando aveva dovuto trattenere improvvisamente un paziente che stava cadendo del peso di circa 160 kg e per questo era già stata in consultazione da me dal 25.10.2005 e quindi vista dal Dr. med. __________ nel dicembre 2005 con la diagnosi di instabilità anteriore spalla destra con lesione del labbro ventrale.” (Doc. 10) 2.15. In una sentenza U 166/04 del 18 aprile 2005, massimata in RtiD II-2005 N. 56 pag. 265, il TFA ha ammesso il carattere infortunistico nel caso di un'assicurata di 35 anni e del peso di 57 kg, attiva come fisioterapista presso una casa per anziani, che si è procurata un danno alla salute nel tentativo di sostenere un paziente, del peso di 84 kg, che stava improvvisamente per cadere. L'Alta Corte, al proposito, ha sviluppato le seguenti considerazioni, illustrando in particolare la più recente giurisprudenza federale relativa alla nozione di "sforzo eccessivo": " (...) 4. 4.1Sulla scorta delle dichiarazioni in atti appare pacifico che nel caso di specie si sia registrato l'intervento di un fattore esterno (in concreto: l'interazione tra il corpo in caduta di J.________ e quello della ricorrente; cfr. ad es. anche la sentenza del 15 gennaio 2003 in re S., U 421/01, consid. 3). 4.2 Quanto alla straordinarietà del fattore esterno, unico elemento controverso nella presente vertenza, la casistica sviluppata da questa Corte in vicende paragonabili a quella qui in esame permette di effettuare un esame comparativo. 4.2.1 In una sentenza pubblicata in DTF 116 V 136, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe modo di negare l'esistenza di uno sforzo eccessivo in relazione alle dorsalgie immediatamente lamentate da un assicurato - infermiere 36enne di buona costituzione fisica - dopo che lo stesso aveva, da solo, trasferito, da un tavolo operatorio a un letto, un paziente del peso di 100-120 kg. Il Tribunale respinse la richiesta dell'interessato soprattutto in considerazione del fatto che l'azione incriminata rientrava nelle mansioni quotidiane della sua professione e che comunque il paziente non era stato propriamente sollevato (DTF 116 V 139 consid. 3c). Allo stesso modo è stato giudicato il caso di un'assicurata, anch'essa infermiera (53enne all'epoca dei fatti), la quale, intenta a sistemare una degente del peso di circa 80 kg che giaceva a letto in posizione anomala, accusò un blocco lombare in quanto la collega, impegnata con lei nell'operazione, non coordinò l'azione e fece gravare su di lei tutto il peso della paziente. Anche in quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni, oltre a evidenziare che in realtà non si trattava di dovere sollevare l'ammalata, ma solo di farla scivolare nel letto, osservò che lo spostamento di una persona ricoverata in un letto d'ospedale fa parte del lavoro quotidiano di un aiuto infermiere (sentenza inedita del 17 dicembre 1993 in re M., U 123/93). 4.2.2 In una successiva vertenza, pubblicata in RAMI 1994 no. U 185 pag. 79, questa Corte ammise per contro l'esistenza di un fattore esterno straordinario nel caso di un'altra infermiera 32enne, la quale, impegnata a trasferire dal letto alla sedia a rotelle un degente molto pesante, si procurò un trauma da sollevamento ("Verhebetrauma") nel tentativo

- riuscito grazie a uno sforzo eccessivo e repentino - di evitare l'improvvisa caduta del paziente che si era inaspettatamente afflosciato. In quell'occasione, il Tribunale federale delle assicurazioni rilevò che con l'imminente e inaspettato pericolo di caduta del pesante paziente si era manifestamente verificato un evento esternamente percettibile che aveva costretto l'assicurata a uno sforzo fulmineo ed eccessivo (RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b). In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 no. U 180 pag. 37, il Tribunale federale delle assicurazioni ebbe quindi modo di precisare che, per accertare se si è in presenza di un infortunio conseguente a uno sforzo straordinario, occorre tenere conto di tutti gli aspetti del processo lavorativo concreto sicché anche il sollevamento di un peso, rientrante, in quanto tale, nell'attività abituale dell'assicurato, può risultare straordinario se lo stesso peso si rivela essere inaspettatamente superiore al solito e se il lavoro dev'essere ad es. eseguito in posizione piegata e affrettata. 4.2.3 Nella sentenza pubblicata in SJ 2000 II pag. 439 - alla quale si è tra l'altro richiamata anche l'autorità giudiziaria di prime cure per motivare il proprio giudizio - il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi dovuto statuire sul caso di un infermiere 40enne, in buona forma fisica e con un'esperienza professionale ventennale, il quale, nel tentativo di applicare una manovra di Heimlich per ottenere l'espulsione di un pezzo di pesca sciroppata andato di traverso a una pensionata in fase di soffocamento e in perdita di conoscenza, accusò una fitta dorsale irradiante fino alla spalla destra poiché, in questa operazione, ebbe a sopportare il peso (55-60 kg) della paziente su di lui. In tale occasione, questa Corte rilevò che nessun fattore straordinario aveva caratterizzato quell'incidente, non eccedente il quadro degli avvenimenti e delle situazioni oggettivamente quotidiane o comunque usuali per un infermiere sperimentato e attivo in una clinica di psichiatria geriatrica. 4.2.4 In un'ulteriore vertenza, anch'essa menzionata dalla pronuncia cantonale, l'esistenza di un fattore straordinario è ugualmente stata negata in relazione al danno alla salute accusato sempre da un'infermiera (39enne) intenta, insieme a una collega, a trasferire una paziente dal letto alla poltroncina. In quell'occasione, la collega avendo perso la presa sulla degente, l'assicurata si ritrovò a doverne sostenere tutto il peso da sola onde evitarne la caduta. In considerazione dell'abitudine professionale come pure del rapporto di peso tra l'assicurata (62 kg) e la paziente (66 kg), il Tribunale federale delle assicurazioni ha escluso l'esistenza di uno sforzo straordinario (sentenza citata del 15 gennaio 2003 in re S.). 4.2.5 Infine, in un caso analogo a quest'ultimo appena esposto, questa Corte ha per contro recentemente ammesso il carattere straordinario di uno sforzo compiuto da un'infermiera (49enne) che, occupata a spostare insieme a una collega una pensionata andicappata dal letto a una sedia, si era ritrovata, come nel caso appena esposto al consid. 4.2.4, a doverne improvvisamente sostenere il peso in quanto la collega aveva mancato la presa. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha osservato in quest'ultima vicenda che per evitare una caduta della paziente, l'assicurata non aveva avuto altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino (sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., U 9/04). Inoltre, la stessa autorità ha precisato che pur configurando lo spostamento di una paziente da un letto a una sedia un'azione quotidiana nella professione di aiuto infermiera, questa operazione veniva sempre effettuata da due persone in considerazione dello stato invalidante della persona ricoverata sicché, a seguito della defezione da parte della collega, l'interessata si era ritrovata a dovere fare fronte in maniera relativamente repentina a un peso inatteso (sentenza citata, consid. 5). 4.2.6 L'evento in esame costituisce un caso limite. La ricorrente, all'epoca dei fatti 35enne, apparentemente in buona costituzione fisica e con alle spalle una formazione riconosciuta dalla Croce Rossa Svizzera, stava svolgendo da circa quattro mesi l'attività di stagista fisioterapista allorquando l'episodio del 21 ottobre 2002 si verificò. Ora, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, questa Corte ritiene di potere riconoscere all'evento in esame la qualifica di infortunio ai sensi di legge. È vero che nei compiti quotidiani di una stagista fisioterapista all'interno di una casa per anziani rientra, fra gli altri, anche il controllo e la vigilanza su pazienti che non sono più in grado, per motivi di età e per ragioni di salute, di "garantire" l'equilibrio e la stabilità che per contro ci si potrebbe attendere da pazienti più giovani. È quindi pure altrettanto vero che l'interessata, al momento del fatto, non stava sollevando il paziente, bensì lo ha "unicamente" trattenuto da una caduta. Ciò non toglie tuttavia che l'insorgente, di sesso femminile e trovantesi ad agire da sola come nel caso sottoposto a questa Corte in RAMI 1994 no. U 185 pag. 80 consid. 2b, al pari di quanto valutato nella più recente sentenza del 15 ottobre 2004 in re R., per evitare la caduta improvvisa di J.________ (cfr. la comunicazione 27 novembre 2002 alla Generali Assicurazioni, resa certamente in epoca non sospetta: "nel sostenere un paziente che stava eseguendo esercizi si è lasciato completamente andare ..."), non aveva altra scelta se non quella di intervenire con uno sforzo violento e repentino. A ciò si aggiunge che - a differenza di quanto verificatosi nei casi esaminati in SJ 2000 II pag. 439 e nella sentenza del 15 gennaio 2003 in re S.

- il peso del degente in questione, attestato dalla Casa per anziani in 84 kg - indicazione riconosciuta dall'istituto assicuratore come pure dal primo giudice -, anche se di per sé non necessariamente straordinario, eccedeva di gran lunga quello dell'interessata. Infine, nemmeno può passare inosservato il fatto che un tale peso, comunque di entità non indifferente, associato alla componente di accelerazione naturalmente innescata dalla perdita di equilibrio dell'ospite che "si è lasciato completamente andare", ha sicuramente richiesto uno sforzo superiore rispetto a quello che avrebbe determinato la sua massa non in movimento. L'insieme di questi elementi permette di aderire alle conclusioni ricorsuali e di considerare lo sforzo profuso da S.________il 21 ottobre 2002 come eccedente il quadro abituale della sua attività. (...)" (Le sottolineature sono del redattore) In una sentenza 35.2005.98 dell'8 marzo 2006, riassunta in RtiD II-2006 pag. 181 ha stabilito che "Nella fattispecie relativa a un'assicurata di 56 anni, altra 160 cm, che mentre stava asciugando da sola un paziente molto anziano, alto circa 170 cm e pesante tra gli 80 e 85 kg, l'ha dovuto trattenere sotto le ascelle, con uno sforzo violento, poiché stava scivolando e ha accusato un forte dolore alla schiena (esami medici hanno riscontrato uno frattura del corpo vertebrale di L5) va ammessa la straordinarietà dell'evento e quindi l'esistenza di un infortunio. Tra l'evento traumatico e la lesione patita dall'assicurata sussiste, inoltre, una relazione di causalità naturale e adeguata. La grave forma di osteoporosi di cui soffre la medesima non è atta a interrompere il nesso causale. In effetti, per quanto concerne la causalità naturale, è sufficiente che l'infortunio sia una delle cause del danno alla salute, mentre il nesso di causalità adeguato non gioca nessun ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi a un sinistro. L'assicuratore LAINF è di conseguenza tenuto a versare all'assicurata le prestazioni assicurative". 2.16.   Alla luce della giurisprudenza appena citata, occorre trasmettere gli atti ad CO 1, perché appuri se l’evento del 2005 costituisce un infortunio oppure no ed emetta, in seguito, una decisione riguardo all’eventuale diritto dell’assicurata a prestazioni LAINF. In particolare, viste le rilevanti divergenze fra quanto dichiarato dall’assicurata e la versione del Dr. med. __________ circa la dinamica dell’evento del 2005 (cfr. consid. 2.14.), l’assicuratore LAINF verificherà, se del caso facendo anche capo alle cartelle cliniche dell’assicurata redatte dai Dr. med. __________, __________ e dal fisioterapista presso il quale è stata in cura fino al marzo 2006 (cfr. doc. 2), se mentre la ricorrente stava svolgendo la sua attività professionale abituale è o meno accaduto qualcosa di particolare, tale da fare considerare la presente fattispecie quale caso limite e assumere conseguentemente il caso, eventualmente come ricaduta. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Gli atti vanno trasmessi a CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.16.

3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti