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35.2004.27

Assicurato coinvolto nel 2000 in una collutazione con diagnosi di contusione cranica e emorragia congiuntivale all'occhio destro. Ricaduta nel 2003 per problemi all'occhio destro + disturbi psichici. Negata causalità naturale con l'infortunio. <>

Ticino · 2004-02-03 · Italiano TI
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Assicurato coinvolto nel 2000 in una collutazione con diagnosi di contusione cranica e emorragia congiuntivale all'occhio destro. Ricaduta nel 2003 per problemi all'occhio destro + disturbi psichici. Negata causalità naturale con l'infortunio. <

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.7.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato.

Rilevante

è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA del 31 luglio 2001

nella causa H., U 122/00).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

2.8.   Per

accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.8.1.   Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.8.2.   Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.8.3.   Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile

infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un

rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento

all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di

tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che

risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse

possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o

aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di

origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

-  le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-  la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i

disturbi somatici persistenti;

-  la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.8.4.   Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.9.   In concreto,

dalla sentenza 24 aprile 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

appello - cresciuta in giudicato incontestata - si evince che, il 3 agosto

2000, nei pressi del locale notturno "__________" di __________, RI 1

stesso ha, con ogni probabilità, dato inizio ad un alterco con __________, il

quale ha reagito alla provocazione sferrandogli un pugno (cfr. doc. 32, consid.

4.2).

La sera

stessa, l'assicurato si è recato presso il Servizio di PS dell'__________, dove

è stata constatata la presenza di un'ecchimosi alla palpebra superiore di

destra con leggera tumefazione periorbitale esterna destra, una tumefazione

retroauricolare sinistra, dolorosa alla palpazione, una congiuntivite con

emorragia congiuntivale interna destra.

Dal

relativo rapporto, datato 10 agosto 2000, emerge che i sanitari non hanno

riscontrato alcuna nozione di perdita di conoscenza o di amnesia circostanziale

e, inoltre, che l'assicurato ha in particolare rifiutato un ricovero per

sorveglianza neurologica, in ragione della leggera commozione cerebrale (cfr.

doc. 16).

L'insorgente

è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. 2).

La TAC

cerebrale, a cui il ricorrente è stato sottoposto il 12 settembre 2000, ha

fornito un esito senza particolarità (cfr. doc. 12).

In data

11 ottobre 2000 l'assicurato è stato visitato, per conto dell'assicuratore

LAINF, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, il quale ha espresso una

prognosi decisamente favorevole ("I disturbi oggi primari con cefalee,

nausea, disturbo del sonno e paura con grande probabilità regrediranno ancora

così che fra uno-due mesi si potrà contare con una completa guarigione").

Queste le

considerazioni contenute nel relativo suo rapporto:

"

In questo paziente oggi 38enne vi è uno stato

dopo una commozione cerebrale due mesi fa con emorragia congiuntivale

all'occhio destro. I disturbi oggi primari con cefalee, nausea, disturbo del

sonno e paura con grande probabilità regrediranno ancora così che fra uno-due

mesi si potrà contare con una completa guarigione. Per quanto riguarda i lampi

all'occhio destro e disturbi alla lettura sfuocata dovrebbe essere visto da un

oftalmologo.

In uno stato neurologico normale, Tac discreta e

EEG normale non sono necessari ulteriori esami.

Attualmente non è necessario neppure un esame

neuropsicologico visto che non vi è nessuna indicazione.

Ho descritto al paziente che sono ottimista e che

dovrebbe iniziare di nuovo con un'attività sportiva con intensità adeguata e

penso che da metà novembre potrà riprendere il suo lavoro al 100%, ammesso che

l'oftalmologo non abbia ulteriori esami da fare. Una cura terapeutica con medicamenti

la sconsiglierei. Suppongo, me non ne sono del tutto sicuro che lo stato di

paura del paziente migliori al 100%. Eventualmente in futuro sarà necessaria

un'assistenza psicologica, probabilmente però no."

(doc. 17)

Il

neurologo dott. __________, che ha rivisitato l'insorgente il 29 novembre 2000,

ha sottolineato che il quadro dei disturbi era determinato da una problematica

di natura psichica e, al riguardo, ha ritenuto urgente l'instaurazione di una

cura psicologica o psichiatrica (rapporto del 6.12.2000 accluso al doc. 21).

A far

tempo dal mese di marzo 2001, RI 1 è entrato in cura dalla dott.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Secondo

questa psichiatra, l'assicurato presentava uno stato depressivo, di moderata

entità al momento della prima consultazione, secondario al perdurare dei

disturbi visivi, alla paura di conseguenze fisiche a lungo termine,

all'insonnia ed alla cefalea:

"

DISCUSSIONE E DECORSO

Si tratta di un paziente trentottenne vittima di

una aggressione alla nuca e al volto (tre bastonate) in data 03.08.2000, con

commozione cerebrale.

Ha vissuto l'aggressione come una minaccia seria

alla propria persona: ha avuto paura di avere delle conseguenze gravi

all'occhio destro colpito. L'aggressione è stata un evento inaspettato che lo

ha colto di sorpresa; ha avuto paura perché impossibilitato a difendersi in

quanto immobilizzato.

Da allora fino a 4-5 giorni fa insonnia precoce e

tardiva grave, ansia, cefalea, nausea con episodi di vomito 2-3 a settimana

inappetezza, disturbo all'occhio destro sotto forma di scotomi.

La cefalea, gli scotomi e l'insonnia persistente

lo hanno destabilizzato ulteriormente aumentando le sue ansie.

Non riusciva più ad avere prestazioni fisiche e/o

lavorative come d'abitudine.

Negli ultimi mesi presentava anche un umore

deflesso con anedonia e abulia.

Dopo il primo colloquio ho prescritto al paziente

una terapia con Fluctine 20 mg. cpr. 1/mat. e Halcion 0.25 mg. cpr. 1/sera.

Ho aiutato il paziente a rielaborare

l'aggressione esternando vissuti emozioni e ricordi (Debrifing).

Al secondo colloquio il paziente appariva più

stenico, più fiducioso, meno preoccupato per la propria vista, l'attenzione sul

proprio corpo e le eventuali lesioni era diminuita.

Al terzo colloquio il paziente si sentiva molto

migliorato non riferiva più insonnia da 4-5 giorni, aveva ripreso qualche

attività sportiva, non si sentiva più insicuro.

Aveva rivisto un aggressore circa due settimane

prima e da allora le era scomparsa la paura.

La sintomatologia depressiva era in netta

diminuzione con un tono dell'umore solo lievemente deflesso e senza sindrome

apatica abulica.

CONCLUSIONI

Prima dell'incidente il paziente non aveva alcun

disturbo.

L'aggressione lo ha colto impreparato

provocandogli uno stato commotio con cefalea, paura, disturbi visivi e insonnia

grave.

Il paziente ha sviluppato nei mesi seguenti uno

stato depressivo in conseguenza del perdurare dei disturbi visivi, della paura

di conseguenze fisiche a lungo termine, dell'insonnia persistente e della

cefalea.

Lo stato depressivo era moderato al momento della

mia prima consultazione.

Dalla valutazione testistica il paziente non

presenta nessun disturbo neuropsicologico. Il livello intellettivo è buono. Non

è un simulatore.

Ha una personalità rigida con tratti narcisistici,

con una particolare attenzione al proprio corpo e alla propria salute

(risultati dal test di Rorscharch).

Ha risposto bene alla terapia anti depressiva con

un miglioramento timico da moderato a lieve e ripresa del sonno con ricomparsa

anche dei sogni da 4-5 giorni.

Attualmente lo stato depressivo è lieve.

L'evoluzione è stata favorevole.

Il paziente ha già previsto un ulteriore

controllo oftalmologico nei prossimi giorni.

Continuerò a seguire il paziente ancora per

qualche seduta psicoterapica di sostegno. Attualmente assume solo Fluctine cpr.

20 mg. 1-0-0"

(doc.

31).

Per

quanto riguarda l'incapacità lavorativa, il ricorrente, nel corso del mese di

dicembre 2001, ha informato l'assicuratore infortuni che - contrariamente a

quanto medicalmente attestato (100% d'inabilità dal 3 agosto 2000, 50% dal 25

settembre 2000, 100% dal 22 novembre 2000 e 0% dal 1° dicembre 2000, cfr. doc.

22) - egli ha in realtà lavorato normalmente, ad eccezione delle ore perse per

le visite mediche, nonché durante i periodi 3-6 agosto 2000 e 27-29 novembre

2000 (cfr. doc. 39 e 42).

In data

30 gennaio 2002, l'ex datore di lavoro dell'assicurato si è impegnato a

restituire all'INSAI l'importo di fr. 6'000.-- a titolo di indennità

giornaliere indebitamente percepite (cfr. doc. 43).

Con

certificato del 12 agosto 2002, il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia,

ha attestato un decorso favorevole e la completa guarigione dell'insorgente. La

cura medica è peraltro stata dichiarata chiusa a contare dal 18 luglio 2002

(cfr. doc. 50).

Nel corso

del mese di luglio 2003, RI 1 ha notificato all'assicuratore convenuto una

ricaduta dell'evento dell'agosto 2000, lamentandosi di problemi di natura

visiva all'occhio destro, nonché di disturbi psichici (cfr. doc. 51 e 52).

In data

22 agosto 2003, il dott. __________ ha fatto stato della riapparizione di,

citiamo: "… difficoltà nella messa a fuoco, mal di testa, visione di fili

neri in particolare davanti all'OD. Stessi sintomi come in seguito all'inf. del

2000".

Egli ha

diagnosticato un astigmatismo misto bilaterale, associato a disturbi

dell'accomodazione (cfr. doc. 55).

Da parte

sua, la psichiatra __________, con rapporto del 2 settembre 2003, ha riferito

di essere stata di nuovo consultata dall'assicurato all'inizio del mese di

luglio 2003 in ragione di un, citiamo: "… importante stato

ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi, limitanti la sua

vita e la sua attività lavorativa: in particolare il paziente presenta una

diminuzione della visione notturna con impossibilità di guidare l'auto dal

crepuscolo fino alla piena luce diurna, limitazione fortemente limitante la sua

autonomia considerando il fatto che il paziente, quale agente marketing, è

spesso sottoposto per motivi di lavoro a tragitti anche fuori cantone, non gli

è più possibile lavorare al computer per problemi visivi, meglio descritti dal

collega Dr. __________. La situazione oftalmologica non risolta, ha nuovamente

gettato il paziente in uno stato ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni

per la propria salute e per la propria autonomia, insicurezza, apatia, abulia,

astenia, anedonia. Permane una forte insonnia con incubi notturni, risvegli

intermedi durante la notte, risveglio precoce al mattino".

Secondo

questa specialista, la patologia psichiatrica si trovava all'origine di una

totale incapacità lavorativa (doc. 58; cfr., pure, doc. 74).

Relativamente

alla problematica visiva, l'assicuratore LAINF ha interpellato la propria __________,

specificatamente il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e

oftalmochirurgia, il quale ha escluso l'esistenza di un nesso di causalità

naturale fra i disturbi diagnosticati dal dott. __________ (astigmatismo misto

bilaterale e disturbi dell'accomodazione) e l'infortunio del 3 agosto 2000:

"

Diagnose:

Astigmatismus mixtus beidseits, mit Akkommodationsbeschwerden.

Die jetztigen Augenbeschwerden,

insbesondere die

Akkommodationsbeschwerden

, können eindeutig

nicht

mehr im Zusammenhang mit dem Unfall vom 3.8.2000

gebracht werden.

Die

Visusangaben

sind gegenüber den

früheren Angaben

nicht kongruent

. Insgbesondere ist es nicht möglich,

dass das rechte Auge bei einer Myopie von ca. 4 ½ Dioptrien einen

unkorrigierten Visus von 0.8 haben sollte, und das andere Auge mit –12 Di – optrien

einen unkorrigierten Visus von 0.7, zumal sogar hier früher eine Amblyopie mit

einem korrigierten Visus von 0.5 beschrieben wurde.

Die

Akkommodationsbeschwerden

sind am

ehesten auf eine

Überkorrektur

zurückzuführen und damit nicht

unfallbedingt"

(doc. 57).

Lo stesso

medico fiduciario dell'CO 1 si è nuovamente pronunciato a proposito

dell'eziologia dei disturbi localizzati all'occhio destro, e ciò alla luce

delle indicazioni contenute in un riassunto della cartella clinica che il dott.

__________ ha allestito in data 9 ottobre 2003 (cfr. doc. 66):

"

Ich verweise auf meinen Bericht vom 8.9.03 (acta

57).

Im Bericht 9.10.03 wird erwähnt, dass am

28.9.2000 keine traumatischen Befunde vorhanden waren.

Am 17.9.01 wurde am

linken

Auge eine

Intraokularlinse eingepflanzt bei phakem Auge (eigene Linse bleibt im Auge).

Der Patient hat die Narkose nicht gut ertragen,

weshalb am 22.11.01 am

rechten

Auge eine PRK (Refraktiver Laser der

Hornhaut) durchgeführt wurde. Diese führte zu einer ausgeprägten Hornhautnarbe,

welche dann am 21.3.02 mit dem Laser entfernt wurde. Im Anschluss wurde eine torische

Kontaktlinse angepasst.

Rechts bestehen Benetzungsprobleme, links bei

schlechter Beleuchtung Interferenzprobleme mit dem Linsenrand der

Intraokularlinse.

Beurteilung

Nach dem Unfall traten typische Zeichen einer

hinteren Glaskörperabhebung auf. Solche können spontan entstehen, v.a. bei Myopen

treten sie spontan gehäuft auf.

Ein Contusio bulbi kann praktisch ausgeschlossen

werden. Der Patient hatte höchstens ein indirektes Augentrauma, welches an sich

eher nicht geeignet ist, eine hintere Glaskörperabhebung zu provozieren.

Eine hintere Glaskörperabhebung hat in der Praxis

keine Konsequenzen. Die jetzigen Augenprobleme stehen ausschlich im

Zusammenhang mit den refraktiven Eingriffen an beiden Augen.

Diese stehen ihrerseits in keinem Zusammenhang

mit dem Unfall vom 3.8.2000"

(doc. 68).

L'oftalmologo

curante, in data 14 gennaio 2004, ha certificato che i disturbi già indicati

nel suo riassunto della cartella clinica (visione di filamenti neri davanti

allo sguardo e difficoltà di messa a fuoco associate a mal di testa) sono

apparsi soltanto dopo l'infortunio in questione e, d'altra parte, che gli

interventi operatori sono stati eseguiti con lo scopo di alleviare questa sintomatologia

(cfr. certificato del 14.1.2004 accluso al doc. 77).

Da parte

sua, il dott. __________, con referto del 16 aprile 2004, ha escluso che gli

interventi chirurgici eseguiti dal dott. __________, lo sono stati per

correggere delle sequele dell'evento traumatico assicurato:

"

Ich

verweise auf meine Berichte vom 08.09.2003 und 18.12.2003 (Acta 57 und 68).

Ich weise noch einmal darauf hin, dass nach dem

Unfall rechts ein nasales Hyposphagma be­stand, im übrigen aber keine

traumatische Zeichen einer Contusio

bulbi

beschrieben wurden. Vermutlich hatte der Patient keine Contusio

bulbi

oder höchstens eine leichte Contusio

bulbi

rechts. Falls also eine solche überhaupt

stattfand ist sie mit Sicherheit folgenlos abgeheilt.

Vor den refraktiven Eingriffen bestand ein Anisomyopie

links > rechts, also eine sehr viel höhrere Kurzsichtigkeit links >

rechts. Konkret betrug die Kurzsichtigkeit rechts ca. -4,75 Dpt. und links

ca.-12,75 Dpt. Diese Kurzsichtigkeit war bds. angeboren und hat nichts mit dem

Unfall zu tun. Der Patient war sich an diese Situation gewöhnt. Bei den

„disturbi dell'accomodazione°

(Bericht 22.8.03)

handelte es sich mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit um die normale

altersbedingte be­ginnende Presbyopie.

Medizinisch gab es keine Indikation für die

Durchführung eines refraktiven Eingriffes. Ein solcher war übrigens auch nicht

mit der CO 1

abgesprochen. Die

Eingriffe sowohl vom 17.09.2001 am linken Auge wie auch vom 22.11.2001 am

rechten Auge dienten also dazu, dass keine Brille mehr getragen werden muss.

Dieses Ziel wurde denn auch mit einem unkorrigierten

Visus

rechts von 0.8 und links 0.7 befriedigend erreicht.

Sicherlich ist die dabei behobene Anisometropie ein will­kommener Nebeneffekt.

Diese selbst war aber in der hier vorliegenden Situation keine Ope­rationsindikation

an sich.

Aus dem Bericht 9.10.03 geht hervor, dass der

Patient Probleme mit den Kontaktlinsen hatte, an­dererseits keine Brille mehr

tragen wollte und deshalb einen chirurgischen Eingriff wünschte. Deshalb wurde

am 17.09.2001 am linken Auge und am 22.11.2001 am rechten Auge ein refrakti­ver

Eingriff durchgeführt. Leider ist es dabei rechts zu Komplikationen gekommen.

Somit stehen sowohl die primären Eingriffe wie auch

der zweite Laser rechts eindeutig im Zu­sammenhang mit den nicht

unfallbedingten Refraktionsfehlern. Die Beschwerden rechts müssen auf den refraktiven

Lasereingriff vom 22.11.2001 zurückgeführt werden und stehen deshalb eben­falls

nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom 03.08.2000.

Im Zeugnis vom 29.01.2004 wird eine 100%ige

Arbeitsunfähigkeit vom 16.05.2003 und eine 50%ige ab 29.01.2004 attestiert.

Diese Arbeitsunfähigkeit steht nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom

03.08.2000 sondern mit der refraktiven Behandlung und ist deshalb entgegen der

Bezeichnung im Zeugnis nicht unfallbedingt"

(doc.

81).

2.10.   Con il

proprio ricorso, RI 1 ha fatto valere che sia i disturbi visivi sia quelli

psichici costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento del 3

agosto 2000, il quale "… come si è presentato oggettivamente e come è

stato risentito dall'assicurato …" va classificato nella categoria degli

infortuni gravi (cfr. I, p. 16).

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Per quel

che concerne i disturbi visivi, dopo avere attentamente esaminato gli

atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere prettamente

medico, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento, motivato e

convincente, espresso dal medico fiduciario dell'CO 1 (cfr. i doc. 57, 68 e

81), a mente del quale i problemi diagnosticati dal dott. __________ in

occasione della ricaduta del luglio 2003 (cfr. doc. 55: astigmatismo misto

bilaterale e disturbi dell'accomodazione), non possono essere considerati una

naturale conseguenza, né diretta né indiretta, dell'evento infortunistico del 3

agosto 2000.

Essi sono

invece una sequela delle operazioni a cui __________ RI 1 si è sottoposto nel

corso degli anni 2001/2002.

Ulteriori

atti istruttori (segnatamente l'allestimento di una perizia medica giudiziaria)

non si rivelano necessari.

Al

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In tale

contesto, va rilevato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr.,

anche, Pratique VSI 2001 p. 108 segg.).

In questo

contesto, i

l TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici

dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente

in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr.

STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996

nella causa A., U 49/95).

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità

da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di

per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Questa

Corte non ignora il fatto che il dott. __________, in particolare con il

referto del 14 gennaio 2004, ha lasciato intendere che i disturbi visivi

lamentati dal suo paziente costituivano una conseguenza indiretta

dell'infortunio assicurato, nella misura in cui gli interventi chirurgici da

lui eseguiti si erano resi necessari per porre rimedio alla sintomatologia

insorta posteriormente all'evento del 3 agosto 2000 (cfr. certificato accluso

al doc. 77).

Tuttavia,

dalle tavole processuali emergono elementi tali da far dubitare

dell'attendibilità di questa certificazione.

Innanzitutto,

nel rapporto 30 gennaio 2002 indirizzato a __________, l'oftalmologo ha

esplicitamente sottolineato la natura morbosa dell'affezione presentata

dall'assicurato (cfr. rapporto accluso al doc. 66).

In

secondo luogo, con scritto del 16 febbraio 2001, mediante il quale il dott. __________

ha chiesto garanzia di copertura dei costi all'assicuratore malattie di RI 1,

egli ha indicato che gli interventi erano giustificati in ragione di

un'intolleranza alle lenti a contatto, provocata da diverse congiuntiviti allergiche

recidivanti (cfr. lettera del 16.2.2001 acclusa al doc. 66: "… il paziente

in epigrafe presenta una importante miopia bilaterale, con forte anisometropia.

La corr. con occhiali è sempre stata solo parziale e quindi insufficiente a

causa della forte anisometropia. Per parecchio tempo il paziente ha avuto una

buona corr. con le lenti a contatto. A causa di diverse congiuntiviti

allergiche recidivanti, il signor RI 1 ha sviluppato una intolleranza alle

lenti a contatto. Una cheratotectomia fotorefrattiva con laser ed eccimeri

sarebbe l'unica alternativa per correggere il difetto visivo sopraccitato, ed

annullare l'anisometropia" - la sottolineatura è del redattore).

A questo

proposito, va ancora precisato che il costo delle operazioni è stato assunto dall'assicurazione

contro le malattie (cfr. scritti 10.4.2001 e 3.10.2001 dell'__________, acclusi

al doc. 66).

In terzo

luogo, con riferimento all'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe

costantemente accusato dei disturbi visivi a partire dall'infortunio (cfr. doc.

66, p. 2 in fine), occorre osservare che, in data 12 agosto 2002, lo

stesso dott. __________ aveva attestato una completa guarigione dai postumi

dell'evento dell'agosto 2000 e la chiusura della cura medica a contare dal 18

luglio 2002 (cfr. doc. 50: "Il decorso è stato favorevole ed attualmente

non ci sono postumi di questo infortunio").

È infine

utile ricordare che l'Alta Corte federale ha ripetutamente deciso che le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7

dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente

(cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss.

[= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid.

2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che

non sia stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto

dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), che i disturbi visivi,

oggetto dell'annuncio di ricaduta dell'11 luglio 2003, rappresentavano ancora

una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 3 agosto 2000.

2.11.   Riguardo alle

turbe psichiche lamentate dall'insorgente, il TCA osserva quanto segue.

La

dott.ssa __________, che conosce l'assicurato sin dall'inizio del 2001, ha

certificato, con i suoi rapporti del 2 settembre 2003 e del 21 marzo 2004, che

la sindrome ansioso-depressiva presentata dal ricorrente nel mese di luglio

2003 era reattiva ai disturbi visivi, rispettivamente, alle

implicazioni, sociali e professionali, ad essi associate (doc. 58: "Il

paziente si è poi risegnalato a me all'inizio di luglio 2003 per un importante

stato ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi,

limitanti la sua vita e la sua attività lavorativa. (…). La situazione

oftalmologica non risolta, ha nuovamente gettato il paziente in uno stato

ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni per la propria salute e per

la propria autonomia, insicurezza, apatia, abulia, astenia, anedonia" -

la sottolineatura é del redattore e doc. 74: "Per il paziente è difficile

gestire le limitazioni nella vita quotidiana legate al mancato miglioramento

visivo, gli attacchi di panico sono l'espressione delle difficoltà del paziente

a gestire i disturbi visivi residui, insorti dopo l'aggressione. Il paziente

riferisce limitazioni importanti anche nella vita quotidiana, nella sua

autonomia, nella lettura, nella scrittura, nel lavoro al computer, nella guida

con aloni del visus, in visione disturbata. La paura attuale del paziente è

quella di perdere totalmente la vista, e quindi di diventare totalmente

dipendente dall'ausilio di terzi").

Ora, così

come è stato sottolineato dall'assicuratore LAINF (cfr. doc. 71, p. 5), nella

misura in cui la problematica visiva non si trova in una relazione di causalità

naturale con il sinistro assicurato (cfr. consid. 2.10. in fine),

nemmeno ai disturbi psichici può essere riconosciuta un'eziologia traumatica.

2.12.   In

conclusione, nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la

propria responsabilità relativamente ai disturbi, visivi e psichici,

annunciatigli nel corso del mese di luglio 2003, la decisione su opposizione

del 3 febbraio 2004 merita conferma.

2.13.   RI 1

rimprovera infine all'assicuratore convenuto di non avergli assegnato

un'indennità per ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione.

Quindi,

con la propria impugnativa, egli postula la rifusione delle spese ripetibili

tanto per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale.

A

prescindere dal fatto che, giusta l'art. 52 cpv. 3 LPGA, nella procedura di

opposizione non vengono di principio assegnate ripetibili, considerato che

l'opposizione interposta dall'assicurato è stata correttamente respinta dall'CO

1, egli non ha, in ogni caso, diritto ad essere posto al beneficio di

ripetibili.

Parimenti

- integralmente soccombente nella presente procedura ricorsuale -

all'insorgente non può essere versata alcuna indennità per ripetibili (cfr.

art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2004 35.2004.27 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2004 35.2004.27 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2004 35.2004.27

Assicurato coinvolto nel 2000 in una collutazione con diagnosi di contusione cranica e emorragia congiuntivale all'occhio destro. Ricaduta nel 2003 per problemi all'occhio destro + disturbi psichici. Negata causalità naturale con l'infortunio. rechts, also eine sehr viel höhrere Kurzsichtigkeit links > rechts. Konkret betrug die Kurzsichtigkeit rechts ca. -4,75 Dpt. und links ca.-12,75 Dpt. Diese Kurzsichtigkeit war bds. angeboren und hat nichts mit dem Unfall zu tun. Der Patient war sich an diese Situation gewöhnt. Bei den „disturbi dell'accomodazione° (Bericht 22.8.03) handelte es sich mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit um die normale altersbedingte be­ginnende Presbyopie. Medizinisch gab es keine Indikation für die Durchführung eines refraktiven Eingriffes. Ein solcher war übrigens auch nicht mit der CO 1 abgesprochen. Die Eingriffe sowohl vom 17.09.2001 am linken Auge wie auch vom 22.11.2001 am rechten Auge dienten also dazu, dass keine Brille mehr getragen werden muss. Dieses Ziel wurde denn auch mit einem unkorrigierten Visus rechts von 0.8 und links 0.7 befriedigend erreicht. Sicherlich ist die dabei behobene Anisometropie ein will­kommener Nebeneffekt. Diese selbst war aber in der hier vorliegenden Situation keine Ope­rationsindikation an sich. Aus dem Bericht 9.10.03 geht hervor, dass der Patient Probleme mit den Kontaktlinsen hatte, an­dererseits keine Brille mehr tragen wollte und deshalb einen chirurgischen Eingriff wünschte. Deshalb wurde am 17.09.2001 am linken Auge und am 22.11.2001 am rechten Auge ein refrakti­ver Eingriff durchgeführt. Leider ist es dabei rechts zu Komplikationen gekommen. Somit stehen sowohl die primären Eingriffe wie auch der zweite Laser rechts eindeutig im Zu­sammenhang mit den nicht unfallbedingten Refraktionsfehlern. Die Beschwerden rechts müssen auf den refraktiven Lasereingriff vom 22.11.2001 zurückgeführt werden und stehen deshalb eben­falls nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom 03.08.2000. Im Zeugnis vom 29.01.2004 wird eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit vom 16.05.2003 und eine 50%ige ab 29.01.2004 attestiert. Diese Arbeitsunfähigkeit steht nicht im Zusammenhang mit dem Unfall vom 03.08.2000 sondern mit der refraktiven Behandlung und ist deshalb entgegen der Bezeichnung im Zeugnis nicht unfallbedingt" (doc. 81). 2.10.   Con il proprio ricorso, RI 1 ha fatto valere che sia i disturbi visivi sia quelli psichici costituiscono una conseguenza, naturale ed adeguata, dell'evento del 3 agosto 2000, il quale "… come si è presentato oggettivamente e come è stato risentito dall'assicurato …" va classificato nella categoria degli infortuni gravi (cfr. I, p. 16). Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed a decidere se la documentazione a disposizione permetta di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contraddittori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Per quel che concerne i disturbi visivi, dopo avere attentamente esaminato gli atti, il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere prettamente medico, non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento, motivato e convincente, espresso dal medico fiduciario dell'CO 1 (cfr. i doc. 57, 68 e 81), a mente del quale i problemi diagnosticati dal dott. __________ in occasione della ricaduta del luglio 2003 (cfr. doc. 55: astigmatismo misto bilaterale e disturbi dell'accomodazione), non possono essere considerati una naturale conseguenza, né diretta né indiretta, dell'evento infortunistico del 3 agosto 2000. Essi sono invece una sequela delle operazioni a cui __________ RI 1 si è sottoposto nel corso degli anni 2001/2002. Ulteriori atti istruttori (segnatamente l'allestimento di una perizia medica giudiziaria) non si rivelano necessari. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In tale contesto, va rilevato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove. Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr., anche, Pratique VSI 2001 p. 108 segg.). In questo contesto, i l TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici dell'INSAI hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha stabilito che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità. Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99). Questa Corte non ignora il fatto che il dott. __________, in particolare con il referto del 14 gennaio 2004, ha lasciato intendere che i disturbi visivi lamentati dal suo paziente costituivano una conseguenza indiretta dell'infortunio assicurato, nella misura in cui gli interventi chirurgici da lui eseguiti si erano resi necessari per porre rimedio alla sintomatologia insorta posteriormente all'evento del 3 agosto 2000 (cfr. certificato accluso al doc. 77). Tuttavia, dalle tavole processuali emergono elementi tali da far dubitare dell'attendibilità di questa certificazione. Innanzitutto, nel rapporto 30 gennaio 2002 indirizzato a __________, l'oftalmologo ha esplicitamente sottolineato la natura morbosa dell'affezione presentata dall'assicurato (cfr. rapporto accluso al doc. 66). In secondo luogo, con scritto del 16 febbraio 2001, mediante il quale il dott. __________ ha chiesto garanzia di copertura dei costi all'assicuratore malattie di RI 1, egli ha indicato che gli interventi erano giustificati in ragione di un'intolleranza alle lenti a contatto, provocata da diverse congiuntiviti allergiche recidivanti (cfr. lettera del 16.2.2001 acclusa al doc. 66: "… il paziente in epigrafe presenta una importante miopia bilaterale, con forte anisometropia. La corr. con occhiali è sempre stata solo parziale e quindi insufficiente a causa della forte anisometropia. Per parecchio tempo il paziente ha avuto una buona corr. con le lenti a contatto. A causa di diverse congiuntiviti allergiche recidivanti, il signor RI 1 ha sviluppato una intolleranza alle lenti a contatto. Una cheratotectomia fotorefrattiva con laser ed eccimeri sarebbe l'unica alternativa per correggere il difetto visivo sopraccitato, ed annullare l'anisometropia" - la sottolineatura è del redattore). A questo proposito, va ancora precisato che il costo delle operazioni è stato assunto dall'assicurazione contro le malattie (cfr. scritti 10.4.2001 e 3.10.2001 dell'__________, acclusi al doc. 66). In terzo luogo, con riferimento all'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe costantemente accusato dei disturbi visivi a partire dall'infortunio (cfr. doc. 66, p. 2 in fine), occorre osservare che, in data 12 agosto 2002, lo stesso dott. __________ aveva attestato una completa guarigione dai postumi dell'evento dell'agosto 2000 e la chiusura della cura medica a contare dal 18 luglio 2002 (cfr. doc. 50: "Il decorso è stato favorevole ed attualmente non ci sono postumi di questo infortunio"). È infine utile ricordare che l'Alta Corte federale ha ripetutamente deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che non sia stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.), che i disturbi visivi, oggetto dell'annuncio di ricaduta dell'11 luglio 2003, rappresentavano ancora una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 3 agosto 2000. 2.11.   Riguardo alle turbe psichiche lamentate dall'insorgente, il TCA osserva quanto segue. La dott.ssa __________, che conosce l'assicurato sin dall'inizio del 2001, ha certificato, con i suoi rapporti del 2 settembre 2003 e del 21 marzo 2004, che la sindrome ansioso-depressiva presentata dal ricorrente nel mese di luglio 2003 era reattiva ai disturbi visivi, rispettivamente, alle implicazioni, sociali e professionali, ad essi associate (doc. 58: "Il paziente si è poi risegnalato a me all'inizio di luglio 2003 per un importante stato ansioso-depressivo reattivo al permanere dei disturbi visivi, limitanti la sua vita e la sua attività lavorativa. (…). La situazione oftalmologica non risolta, ha nuovamente gettato il paziente in uno stato ansioso-depressivo grave, con ansia, preoccupazioni per la propria salute e per la propria autonomia, insicurezza, apatia, abulia, astenia, anedonia" - la sottolineatura é del redattore e doc. 74: "Per il paziente è difficile gestire le limitazioni nella vita quotidiana legate al mancato miglioramento visivo, gli attacchi di panico sono l'espressione delle difficoltà del paziente a gestire i disturbi visivi residui, insorti dopo l'aggressione. Il paziente riferisce limitazioni importanti anche nella vita quotidiana, nella sua autonomia, nella lettura, nella scrittura, nel lavoro al computer, nella guida con aloni del visus, in visione disturbata. La paura attuale del paziente è quella di perdere totalmente la vista, e quindi di diventare totalmente dipendente dall'ausilio di terzi"). Ora, così come è stato sottolineato dall'assicuratore LAINF (cfr. doc. 71, p. 5), nella misura in cui la problematica visiva non si trova in una relazione di causalità naturale con il sinistro assicurato (cfr. consid. 2.10. in fine), nemmeno ai disturbi psichici può essere riconosciuta un'eziologia traumatica. 2.12.   In conclusione, nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi, visivi e psichici, annunciatigli nel corso del mese di luglio 2003, la decisione su opposizione del 3 febbraio 2004 merita conferma. 2.13.   RI 1 rimprovera infine all'assicuratore convenuto di non avergli assegnato un'indennità per ripetibili nell'ambito della procedura di opposizione. Quindi, con la propria impugnativa, egli postula la rifusione delle spese ripetibili tanto per la procedura di opposizione che per quella ricorsuale. A prescindere dal fatto che, giusta l'art. 52 cpv. 3 LPGA, nella procedura di opposizione non vengono di principio assegnate ripetibili, considerato che l'opposizione interposta dall'assicurato è stata correttamente respinta dall'CO 1, egli non ha, in ogni caso, diritto ad essere posto al beneficio di ripetibili. Parimenti

- integralmente soccombente nella presente procedura ricorsuale - all'insorgente non può essere versata alcuna indennità per ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti