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35.2002.83

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-07-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi

un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti

dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da

questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).

2.5.   Secondo l'art.

16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in

tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro

la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria

attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il

rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer,

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 91).

La

questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura

giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata

sulla base dei fatti forniti dal medico.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determi­nate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione,

precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27 p. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze

di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in

considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,

tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro

causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111

V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid.

2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.6.   L'assicuratore

LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio

assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed

adeguato.

2.6.1.   In caso

d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato

qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla

salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello

stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una

condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a

e sentenze ivi citate).

2.6.2.   Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.

5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen

aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e

M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.7.   Dagli atti

all'inserto emerge che la decisione di ritenere l'assicurato totalmente abile

al lavoro e di porre termine alle prestazioni di cura medica a far tempo,

rispettivamente, dal 9 e dal 31 dicembre 1999 (cfr. doc. _), è stata presa

dalla __________ fondandosi essenzialmente sulle risultanze della visita di

controllo dell'8 giugno 2000 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e

chirurgia ortopedica.

Queste le

considerazioni espresse dal medico fiduciario a proposito dei disturbi -

interessanti l'anca sinistra - ritenuti trovarsi in una relazione di causalità

con l'evento traumatico del 18 gennaio 1999:

"

DISTURBI IN RAPPORTO DIRETTO CON L'INFORTUNIO

DEL 18.01.99 DI COMPETENZA DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Si tratta unicamente dell'

anca sinistra

ove il risultato della cura chirurgica della frattura-lussazione può venire

considerato ottimo seppure non perfetto.

Disturbi residuali

-

Su fondo di dolore sordo, profondo,

mal precisabile, continuo e sopportabile spiccano altri dolori più intensi

focalizzati nella regione dell'inguine a dipendenza del prolungarsi della

posizione seduta e del carico oltre circa mezz'ora e senza reperto locale oggettivabile.

La mobilità dell'anca leggermente diminuita risulta sorprendentemente buona e

soprattutto priva di dolori significativi nelle posizioni estreme. Non ci sono

pure segni di periartropatia a parte una zona dolorosa nella regione centrale

del gluteo corrispondente ad un indurimento delle fasce muscolari tra la parte

superiore del grande trocantere e la cresta iliaca posteriore circa della

dimensione di un pollice, compatibile con la modesta miosite ossificante

secondaria che ben presto si è stabilizzata con un grappolo assai ben

delimitato di piccoli noduli ossei.

Status quo ante/quo sine

- Il peggioramento accusato dopo il controllo del 09.12.99 non può

venire dimostrato. Anzi, tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo lo

stato dell'anca risulta invariato non solo da questa data bensì anche dal primo

controllo effettuato il 01.07.99. Si può ammettere che limitatamente all'anca

sinistra la situazione è stabilizzata dal 01.07.99. Quanto all'eventuale

influenza negativa di fattori preesistenti sfavorevoli, la si può escludere.

Non verrà quindi mai raggiunto né lo status quo sine e neppure lo status quo

ante.

(…).

Esigibilità del lavoro

- Non ci sono motivi per discostarmi dalle mie precedenti

valutazioni. Dal punto di vista medico-teorico la capacità lavorativa come

addetto alla manutenzione di un centro sportivo è ancora esigibile nella stessa

misura come stabilito all'occasione del precedente controllo fiduciario del

09.12.99, cioè in misura completa a partire dal 09.12.99. In pratica, tuttavia,

non si è potuto verificare l'attuabilità dell'esigibilità siccome, per dei

motivi che non hanno nulla a che fare con l'infortunio, l'assicurato ha sempre

lavorato 3½ ore al giorno (sabato compreso) da quando avrebbe dovuto riprendere

il lavoro al 50%, cioè a partire dal 10.05.99. Se ho ben capito l'assicurato è

stato licenziato il 30.09.99 per il 31.12.99 poi riassunto solo a tempo

parziale. In sintesi l'incapacità lavorativa per le conseguenze dell'infortunio

è la seguente:

100% dal 18.01.99, 50% dal 10.05.99, 25% dal 19.07.99 e 0%

dal 09.12.99

. Nel caso l'assicurato dovesse cambiare attività per poter

sfruttare meglio la capacità lavorativa residuale, farebbe bene trovarsi un

posto di lavoro meglio adatto al suo stato di salute, cioè non pesante e

soprattutto non continuamente in piedi. Per esempio come magazziniere con pezzi

di regola leggeri e solo occasionalmente fino a 5-10 kg o come operaio in una

fabbrica lavorando ca. per metà seduto e per metà in piedi con possibilità di

cambiare posizione ogni 30 minuti senza dover sollevare ripetutamente dei pesi

oltre i 5-10 kg (ad intervalli potrebbe sollevare dei pesi fino a 5-10 kg,

nella misura di ca. 10 volte al giorno). (…)

"

(doc. _, p. 18ss.).

Da quanto

precede, emerge dunque che, per quanto concerne la questione della capacità

lavorativa, il dott. __________ ha fatto riferimento alla valutazione da lui

stesso espressa durante la precedente visita di controllo del 9 dicembre 1999,

quando l'assicurato venne reputato totalmente abile al lavoro con effetto

immediato.

Occorre

rilevare che, in quell'occasione, il fiduciario della __________ aveva

evidenziato che ai disturbi accusati da __________ nella regione inguinale

sinistra non corrispondeva un sufficiente sostrato organico, ciò che del resto

anche il PD dott. __________ aveva, in un primo tempo, avuto modo di

sottolineare (cfr. doc. _: "Dolori residuali dopo osteosintesi

dell'acetabolo sx. Difficile da correlare con un disturbo morfologico. Non vi

sono segni radiologici o scintigrafici di un disturbo vascolare della testa

femorale"):

"

Il reperto clinico attuale risulta

sovrapponibile a quello che avevo potuto constatare il 01.07.99. I dolori

continui accusati nella regione dell'inguine sinistro non corrispondono ad un

reperto clinico oggettivabile. Il risultato dell'osteosintesi dopo frattura/lussazione

dell'anca sinistra può venire considerato ottimo.

Il peggioramento transitorio dello stato di

salute all'inizio di questo mese non ha nulla a che fare con l'infortunio. Come

indicato dal Dr. __________ nel suo certificato del 03.12.99, si è trattato di

una lombosciatalgia ora completamente guarita.

All'occasione dell'ultimo controllo del 06.12.99

presso il dr. __________ sono di nuovo state fatte delle radiografie dell'anca

sinistra. L'assicurato afferma che il Collega aveva l'intenzione di inviarle ad

altri specialisti in Svizzera tedesca per controllare qualcosa che non va. Le

ha tuttavia consegnato un biglietto a mia attenzione con il numero di telefono

del servizio di radiologia __________ in modo di poter procurarmi le

radiografie.

Le ultime radiografie dell'anca sinistra avute in

visione risalgono al 10.03.99. Dall'incarto radiologico completo ottenuto dall'__________

il 14 c.m. risultano ulteriori controlli secondo __________, rispettivamente il

22.07.99 ed il 06.12.99. Si nota che nel frattempo il piccolo grappolo di

calcificazioni alla parte laterale dell'acetabolo si è trasformato in

ossificazioni ben visibili con anche qualche focolaio nella massa della

muscolatura gluteale in direzione del grande trocantere.

È quindi in atto

una miosite ossificante secondaria.

Benché il suo decorso non sia meglio

prevedibile, la complicanza non sembra per intanto essere all'origine di

disturbi significativi.È anche vero che persistono delle minime irregolarità

della superficie ossea sottocondrale alla parte superiore dell'acetabolo, che

viene a mancare la copertura ideale della testa femorale alla parte anteriore

per la persistenza dello spostamento craniale di un piccolo frammento di un po’

più di 1 cm di larghezza e che già ora la sclerosi sottocondrale alla parte

superiore dell'acetabolo risulta accentuata nonostante lo spazio articolare e

la congruenza coxofemorale risultino ben conservate.

La prognosi dell'anca risulta quindi riservata se

non per quanto concerne il rischio di osteonecrosi secondaria della testa

femorale almeno per quanto concerne l'evoluzione artrosica probabilmente

ineluttabile ma per intanto non meglio precisabile.

Comunque sia la coxartrosi in atto e la miosite

ossificante secondaria non sembrano attualmente assumere un ruolo invalidante

anche se i dolori residuali meteodipendenti e caricodipendenti

risultano credibili.

Fino a prova del contrario la ricaduta con

incapacità lavorativa totale a partire dal 04.12.99 concerne una dorso-lombosciatalgia

senza rapporto con l'infortunio.

Per quanto concerne il ripristino dell'attività

normale che avrebbe dovuto venire stabilito dal dr. __________ dopo il mio

controllo del 01.07.99, non è stato definito dal primario del servizio di

chirurgia ortopedica dell'__________ all'occasione dei controlli del 24.08.99 e

06.12.99. Si nota pure che l'incapacità lavorativa del 25% che avevo ritenuto

temporaneamente valida a partire dal 19.07.99 all'occasione del controllo del

01.07.99 è stata riconfermata limitatamente all'anca il 22.07.99 dal dr. __________

e che in seguito non è più stata modificata tanto da lui quanto dal dr.

__________.

Per quanto mi concerne ritengo che nella

situazione attuale l'assicurato può riprendere normalmente il lavoro dal giorno

del mio ultimo controllo del 09.12.99

"

(doc. _ -

la sottolineatura è del redattore)

Con

rapporto del 12 gennaio 2000, il PD dott. __________ - dopo avere sottolineato

la persistenza di una sintomatologia algica a livello dell'inguine sinistro -

ha evocato il sospetto che la testa femorale sinistra potesse presentare un'osteocondrosi

dissecans

post-traumatica, sospetto da verificare grazie all'esecuzione

di un esame TAC (doc. _; cfr., pure, doc. _).

Come si

evince dal referto del 7 febbraio 2000, la TAC ha effettivamente confermato la

presenza di una osteocondrosi al centro della testa femorale nella zona polare

di circa 2 cm di diametro (referto accluso al doc. _).

Con

scritto del 26 maggio 2000, indirizzato alla __________, il dott. __________ ha

sostenuto - per quanto qui di interesse - che il diagnosticato processo

degenerativo correlava con la sintomatologia lamentata da __________, che egli

presentava una incapacità lavorativa globale del 50% e, infine, che era

indicato procedere immediatamente ad una lussazione chirurgica dell'anca sinistra

per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi della testa

femorale (cfr. doc. _).

Come già

indicato, all'inizio del mese di giugno 2000, l'assicurato è stato sottoposto

ad una nuova visita di controllo da parte del dott. __________.

A

proposito della diagnosi ulteriormente posta dal Prof. __________, il medico di

fiducia della __________ ne ha riconosciuto l'eziologia traumatica:

"

(…).

Nel caso particolare la sua origine morbosa non è

dimostrabile. Si può quindi accettare la tesi di una frattura sottocondrale

della parte superiore della testa femorale avvenuta all'occasione della frattura-lussazione

posteriore ma diventata visibile solo alcuni mesi dopo sotto forma di un

focolaio di osteolisi con un sequestro nel centro.

"

(doc. _,

p. 19 - la sottolineatura è del redattore).

Per

contro, egli ha manifestato una certa perplessità a proposito del ruolo giocato

da questa patologia nel quadro doloroso, senza tuttavia motivare oltre tale sua

opinione (cfr. doc. _, p. 19: "La sua origine ed il suo ruolo nel

quadro doloroso sono poco chiari" - la sottolineatura è del

redattore).

Per

quanto concerne l'esigibilità lavorativa, il dott. __________

ha affermato non sussistere validi motivi per

scostarsi dalle sue precedenti valutazioni:

"

Non ci sono motivi per discostarmi dalla mie

precedenti valutazioni. Dal punto di vista medico-teorico la capacità

lavorativa come addetto alla manutenzione di un centro sportivo è ancora

esigibile nella stessa misura come stabilito in occasione del precedente

controllo fiduciario del 09.12.99, cioè in misura completa a partire dal

09.12.99.

"

(doc. _, p. 20)

Dalle

tavole processuali emerge inoltre che, in data 29 dicembre 2000, __________ si

è spontaneamente recato presso il Servizio di PS dell'__________ a causa di una

acutizzazione dei dolori all'anca sinistra, dopo che il giorno stesso egli

aveva compiuto un passo falso con la gamba sinistra (cfr. doc. _).

Risulta

inoltre che, il 7 marzo 2001, l'assicurato ha privatamente consultato la

Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________.

Gli

specialisti hanno confermato, da un lato, la diagnosi di lesione di osteocondrosi

della testa femorale sinistra e, dall'altro, che i relativi persistenti ed

invalidanti disturbi rendevano medicalmente indicato l'intervento operatorio a

suo tempo proposto dal dott. __________ (rapporto accluso al doc. _).

Chiamato

dall'assicuratore LAINF convenuto a prendere posizione riguardo al contenuto

del rapporto allestito dai medici dell'Ospedale __________, il dott. __________

ha sostenuto, segnatamente, che esso non porta nessun nuovo elemento

significativo:

"

Il rapporto dell'__________ del 07.03.01 non

porta nessun elemento nuovo significativo che potrebbe giustificare una

revisione della mia presa di posizione particolareggiata del 03.07.00. Anzi, i

dati soggettivi ed oggettivi ivi espressi confermano in modo inequivocabile che

i disturbi sono rimasti invariati dall'inizio dell'estate 1999. Infatti

corrispondono ancora a quanto avevo potuto constatare non solo il 08.06.00

bensì già il 01.07.99.

Il problema dell'esigibilità del lavoro non può

quindi venir rimesso in discussione. Quanto ad un'eventuale indicazione

chirurgica, non ci sono pure le premesse necessarie per tornare sull'argomento

dal momento che non c'è stato nessun miglioramento dopo i miei due ultimi

controlli. (…)

"

(doc. _, p. 3)

Con un

suo ulteriore rapporto, datato 11 dicembre 2001,- oltre ad avere espresso dei

dubbi circa il carattere di urgenza della visita del 19 dicembre 2000 presso il

PS dell'__________

("L'urgenza del

19.12.00 mi risulta quindi molto dubbiosa. Mi chiedo per quale motivo

l'assicurato si sarebbe trovato a __________ questo giorno se non appunto per

farsi visitare all'__________. Che sia inciampato ed abbia fatto un falso passo

senza cadere mentre si trovava per caso a __________ lascia alquanto perplessi.

Leggendo tra le righe si ha nettamente l'impressione che il paziente abbia

semplicemente cercato un altro parere di propria iniziativa inventando qualche

pretesto e non sia stato in grado di esporre le sue preoccupazioni concernenti

l'esigibilità o meno di un intervento chirurgico") - il medico di fiducia

della __________, per non lasciare nulla di intentato, ha predisposto un

consulto specialistico presso il Prof. dott. __________, Capo del Servizio di

ortopedia e traumatologia del __________ a, con lo scopo di chiarire il

prosieguo terapeutico (cfr. doc. _).

Il

referto peritale allestito dal Prof. __________ data del 9 aprile 2002.

Questo

specialista ha espresso la convinzione che l'assicurato è veramente disturbato

dallo stato della sua anca sinistra e, d'altra parte, che i dolori da lui

lamentati sono reali.

Per

quanto concerne l'approccio terapeutico, il dott. __________

ha sostenuto che l'unica soluzione

consisterebbe in un'artroplastica totale dell'anca (cfr. doc. _).

In data

E. 11 ottobre 2002, __________ è finalmente stato sottoposto, presso l'Ospedale

regionale di __________, ad un intervento di protesi totale dell'anca sinistra,

in ragione della presenza della nota osteocondrosi post-traumatica (cfr. doc.

_).

La

degenza in ospedale ha avuto luogo durante il periodo 10-22 ottobre 2002 (cfr.

doc. _).

2.8.   S

econdo una costante giurisprudenza federale, il

giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della

verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid.

6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,

Zurigo 2003, p. 388) e non quello della prova piena come il giudice civile o,

in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima

evenienza per il principio "

in dubio pro reo

" l'incertezza

profitta all'accusato.

Conformemente al summenzionato criterio, il

giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00 e

riferimenti ivi menzionati)

.

Attentamente

esaminate le certificazioni del dott. __________, sulle quali l'assicuratore

LAINF ha fondato la decisione impugnata, questo Tribunale ritiene che egli ha

sottovalutato l'entità dei disturbi provocati dai postumi residuali

dell'infortunio assicurato, localizzati nella regione dell'anca sinistra.

In

occasione della visita di controllo del 9 dicembre 1999, allorquando il

ricorrente venne giudicato in grado di riprendere con effetto immediato

l'esercizio della propria attività lavorativa (cfr. doc. _, p. 6: "Per

quanto mi concerne ritengo che nella situazione attuale l'assicurato può

riprendere normalmente il lavoro dal giorno del mio ultimo controllo del

09.12.99"), il medico fiduciario ha sottolineato che la sintomatologia algica

fatta valere da __________ nella regione inguinale sinistra non trovava

sufficiente correlazione con lo stato clinico ivi oggettivabile, parere

peraltro condiviso, a quell'epoca, anche dal dott. __________ (cfr. doc. _, p.

4: "Il reperto clinico attuale risulta sovrapponibile a quello che avevo

potuto constatare il 01.07.99. I dolori continui accusati nella regione

dell'inguine sinistro non corrispondono ad un reperto clinico oggettivabile.

Il risultato dell'osteosintesi dopo frattura/lussazione dell'anca sinistra può

venire considerato ottimo").

Sennonché,

successivamente, nel corso dei primi mesi del 2000, é stata diagnosticata una osteocondrosi

dissecans

della testa femorale, nuovo reperto ritenuto essere - unanimamente

(cfr., per quel che concerne il dott. __________, il doc. _) - una naturale

conseguenza dell'evento traumatico del gennaio 1999 (cfr. rapporto 7.2.2000

accluso al doc. _).

Da notare

che, con il referto afferente alla consultazione del 26 maggio 2000, il PD

__________ ha indicato che la summenzionata patologia giustificava i disturbi

accusati dall'assicurato, ritenuto  ulteriormente incapace al lavoro nella

misura del 50% (cfr. doc. _).

Ciò

nonostante, il medico di fiducia della __________ - dopo avere manifestato una

certa perplessità riguardo al ruolo effettivamente giocato dalla osteocondrosi

nel quadro dei dolori lamentati dall'insorgente (doc. _, p. 19) - ha persistito

nel considerare il ricorrente totalmente abile al lavoro, a fronte di uno stato

di salute rimasto sostanzialmente invariato sin dal mese di luglio 1999 (cfr.

doc. _, p. 21: "

Dal punto di vista dell'assicurazione infortuni -

Ulteriori

cure e controlli medici non sono più necessari per l'anca sinistra. La prognosi

a lungo termine rimane riservata tanto da dover aspettarsi una o più ricadute

con incapacità lavorativa. Nello stato attuale la capacità lavorativa come

addetto alla manutenzione di un centro sportivo è comunque esigibile in misura

completa a partire dal 09.12.99" - la sottolineatura è del redattore).

Il TCA

constata che la severa posizione assunta dal dott. __________ è stata

(perlomeno) relativizzata da tutti gli altri specialisti che hanno avuto modo

di interessarsi al caso di __________.

In primo

luogo, dal dott. __________, all'epoca Primario del Reparto di ortopedia e

traumatologia dell'Ospedale regionale di __________ nonché docente

universitario.

In

secondo luogo, dai sanitari della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________,

i quali - visitato l'assicurato l'8 marzo 2001 - hanno fatto stato

dell'esistenza di persistenti ed invalidanti dolori a livello dell'anca

sinistra, necessitanti di un immediato trattamento chirurgico (cfr. rapporto

accluso al doc. _).

In terzo

luogo, dal Prof. dott. __________, Capo del Servizio di ortopedia e

traumatologia del __________, il quale, nel suo referto peritale del 9 aprile

2002, ha dichiarato di credere che __________ fosse veramente disturbato dallo

stato dell'anca sinistra e che i dolori da lui lamentati fossero reali (cfr.

doc. _, p. 2).

In questo

contesto, occorre inoltre considerare, da un canto, che nel corso del mese di

ottobre 2002 il ricorrente si è visto costretto a sottoporsi ad un intervento

di protesi totale dell'anca sinistra (cfr. doc. _) - i cui costi la __________

si è peraltro dichiarata disposta ad assumere, su consiglio del proprio medico

fiduciario (cfr. doc. _) - circostanza questa di rilevante significato in

relazione all'intensità dei disturbi accusati da __________ e, d'altro canto,

che la professione di addetto alla manutenzione di un centro sportivo, pur non

potendo essere definita come particolarmente pesante (cfr., al proposito, la

valutazione 2.11.2001 della consulente in integrazione professionale dell'__________,

presente nell'incarto richiamato dall'________: "… si occupava delle

pulizie, della manutenzione (piccole riparazioni tecniche), della sistemazione

dei campi da tennis, dell'irrigazione … (…) … non si trattava di un lavoro

particolarmente pesante …"), risulta essere gravosa per gli arti

inferiori, siccome svolta prevalentemente in posizione eretta.

In esito

alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene  come altamente

plausibile che - contrariamente a quanto stabilito dalla __________ - a

decorrere dal 9 dicembre 1999, __________ non aveva in realtà ritrovato una

piena capacità lavorativa.

Come già

emerge dal considerando 2.7., il dott. __________ ha più volte dichiarato

__________ s abile al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. _).

In data 5

gennaio 2001, egli ha invece certificato una totale incapacità lavorativa (cfr.

doc. _).

In corso

di causa, lo scrivente TCA ha interpellato questo specialista, il quale è stato

invitato ad indicare, citiamo: "… se l'incapacità lavorativa del 50,

rispettivamente, del 100%, attestata a partire dal mese di agosto 1999, era

causata esclusivamente dalla problematica all'anca sinistra oppure - come è

stato il caso in precedenza - se essa era in parte pure dovuta ai disturbi alla

spalla destra (in quest'ultimo caso, le chiedo di indicarmi in quale misura (%)

e per quali periodi)" (IX).

Questa è

stata la risposta da lui fornita:

"

(…).

In risposta alla sua lettera del 06.03.2003

inerente il caso citato a margine, confermo la mia presa di posizione del 1999,

dove indicavo che il paziente era considerato abile al lavoro al 50%,

considerando il 25% di abilità per la patologia della spalla e rispettivamente

il 25% per la patologia dell'anca. Questa inabilità lavorativa è stata

confermata il 22.07.1999 ed è stata ribadita durante la consultazione del

6.12.1999, considerando sempre il 50% di inabilità lavorativa globale. La

stessa valutazione è valida per la visita del 26.05.2000. In seguito

l'inabilità lavorativa è stata valutata al 100% durante il periodo dal

26.05.2000 al 05.01.2001. Probabilmente il medico curante, dr. med. __________,

potrà fornire maggiori informazioni riguardo questa nuova valutazione.

"

(XV)

È incontestato

il fatto che la problematica riguardante la spalla destra non concerne

l'assicurazione contro gli infortuni e che, d'altra parte, non può neppure

trovare applicazione l'art. 36 cpv. 1 LAINF, nella misura in cui i singoli

danni alla salute non si influenzano reciprocamente (cfr., al proposito, A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 470ss.).

D'altro

canto, il TCA non ha fondati motivi per scostarsi dalla valutazione della

capacità lavorativa espressa dal PD dott. __________, chirurgo ortopedico che

ha seguito l'assicurato sin dal giorno del noto incidente stradale e fino all'autunno

del 2001.

Occorre

pertanto concludere che, al momento a partire dal quale secondo la convenuta

__________ aveva ritrovato una piena capacità lavorativa (quindi dal 9 dicembre

1999), in realtà, egli era inabile al lavoro nella misura del 25% a causa dei

disturbi localizzati all'anca sinistra.

Con il

proprio ricorso, l'assicurato ha postulato il versamento di indennità

giornaliere corrispondenti ad una incapacità lavorativa di almeno il 50% a

partire dal 9 dicembre 1999 (cfr. I, p. 11).

Tale

pretesa è solo parzialmente fondata.

Al

riguardo, questa Corte osserva che la capacità lavorativa del ricorrente era

stata fissata al 75% già a contare dal mese di luglio 1999, valutazione che

all'epoca venne condivisa tanto dal dott. __________ (cfr. doc. _, p. 8),

quanto dal dott. __________ (cfr. doc. _).

Ora,

dalle tavole processuali non emerge che, nel prosieguo (perlomeno sino al mese

di luglio 2002, cfr. consid. 2.2.), le condizioni di salute di __________ siano

peggiorate in maniera tale da giustificare un aumento del grado della sua

inabilità lavorativa (cfr., ad esempio, il doc. _ in cui il Prof. __________,

in data 9 aprile 2002, indica che i disturbi residuali all'anca sinistra sono

relativamente stabili ormai da alcuni anni).

Il TCA non

ignora il fatto che il medico curante dell'insorgente, dott. __________, spec.

FMH in chirurgia, ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dal gennaio al

maggio 1999, del 50% dal maggio 1999 all'ottobre 2000, nuovamente del 100%

dall'ottobre a fine dicembre 2000 e, in seguito, del 50% (cfr. doc. _).

Nondimeno

- a parte il fatto che, per gli stessi periodi, il dott. __________ ha

certificato, in altra sede, percentuali diverse di inabilità lavorativa (cfr.,

ad esempio, il doc. _) - le sue attestazioni non appaiono idonee ad infirmare

l'apprezzamento del Prof. __________, che ha anch'egli avuto modo di seguire

__________ durante un lungo periodo.

In

effetti, il dottor __________ si è limitato a valutare astrattamente

l’incapacità al lavoro, senza fornire al riguardo una qualsiasi motivazione.

Occorre

inoltre rilevare che il 27 ottobre 2000, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, in una perizia allestita per conto dell'assicurazione per

l'invalidità, ha valutato nel 33.33% l'inabilità lavorativa presentata dal

ricorrente nella sua attività di addetto alla manutenzione, tenendo conto tanto

dei postumi infortunistici all'anca sinistra, quanto della problematica (di

natura morbosa) a livello della spalla destra (cfr. perizia 27.10.2000 del dott.

__________ presente in XXVII).

È, vero

che, secondo il Servizio medico regionale dell'__________, __________ sarebbe,

citiamo: "… da considerarsi totalmente inabile in qualsiasi attività

lavorativa dal novembre 1998" (cfr. certificato 10.7.2003 della

dott.ssa __________, presente in XXVII - la sottolineatura è del redattore).

Questa

valutazione è tuttavia improponibile, in quanto si trova in manifesto contrasto

con tutta la restante documentazione medica.

Un'eccezione

a quanto appena affermato va fatta in coincidenza con la consultazione

d'urgenza presso il Servizio di PS dell'__________ a del 29 dicembre 2000.

Dal

relativo referto risulta che __________, al momento della visita, presentava

forti dolori nella regione inguinale, che ne rendevano quasi impossibile la

deambulazione (cfr. doc. _: "Er sei nicht gefallen, seither habe er aber starke

Schmerzen im Inguinalbereich, die ihm das Gehen fast verunmöglichen").

Anche se

i sanitari bernesi non si sono pronunciati a proposito del grado d'incapacità

lavorativa e nonostante le perplessità del medico fiduciario della __________

(cfr. doc. _), il TCA - viste le condizioni di salute descritte nel rapporto 29

dicembre 2000 - ritiene giustificato ammettere una inabilità lavorativa totale.

Questa completa

inabilità lavorativa va comunque riconosciuta soltanto sino al 31 dicembre

2000, alla luce del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2001, il medico curante

dell'insorgente, certificando un passaggio dell'incapacità lavorativa dal 100

al 50% (cfr. doc. _), ha di fatto attestato un miglioramento del suo stato di

salute.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2003 35.2002.83 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2003 35.2002.83 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.10.2003 35.2002.83

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 35.2002.83 mm /cd Lugano 8 ottobre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2002 di __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione del 10 luglio 2002 emanata da __________ rappr. da: avv. __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 18 gennaio 1999, __________ - già dipendente del Centro sportivo __________ di __________ in qualità di addetto alle pulizie e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso la __________ - è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio del Comune di __________. L'assicurato

- che al momento del sinistro era già inabile al lavoro per disturbi alla spalla destra - ha riportato un politrauma (lussazione posteriore dell'anca sinistra, frattura spostata dell'acetabolo sinistro con parete posteriore e emitrasversa della colonna posteriore sinistra, commotio cerebri e contusioni multiple). Nel corso della degenza presso il Servizio di ortopedia-traumatologia dell'Ospedale regionale di __________ (__________, 18 gennaio-12 febbraio 1999), __________ è stato sottoposto, in particolare, a reposizione della lussazione dell'anca sinistra ed a reposizione aperta ed osteosintesi dell'acetabolo sinistro. Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. 1.2.   Nel corso del mese di febbraio 2000, il PD dott. __________, in presenza di persistenti disturbi interessanti l'arto inferiore sinistro, ha diagnosticato un'osteocondrosi posttraumatica della testa femorale senza incongruenza articolare e, quindi, proposto l'esecuzione di un'osteotomia di riorientazione del femore prossimale (cfr. doc. _). Successivamente

- dopo aver collegialmente discusso il caso con il Primario di ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________ - lo stesso dott. __________ ha cambiato attitudine terapeutica, proponendo una lussazione chirurgica dell'anca sinistra per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi della testa femorale (cfr. doc. _). 1.3.   Sentito il parere del proprio medico di fiducia (cfr. doc.), la _______, con decisione formale dell'8 dicembre 2000, ha riconosciuto l'assicurato totalmente abile al lavoro a far tempo dal 9 dicembre 1999, ha dichiarato chiusa la cura medica a decorrere dal 31 dicembre 1999 (fatta eccezione per un eventuale intervento di artroplastica con protesi totale) ed ha corrisposto un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (cfr. doc. _). A seguito dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore infortuni - preliminarmente interpellato il Prof. dott. __________, Capo del Servizio di ortopedia presso il __________, a proposito del prosieguo terapeutico (cfr. doc. _) - ha confermato, nel risultato, la sua prima decisione, precisando comunque che, dopo l'8 dicembre 1999, i disturbi lamentati dall'assicurato non potevano più venire imputati all'evento traumatico del gennaio 1999 (cfr. doc. _). 1.4.   Dalle tavole processuali emerge che, in data 11 ottobre 2002, __________ è stato sottoposto ad un'operazione di protesi totale dell'anca sinistra presso il Servizio di ortopedia e traumatologia dell'__________ (cfr. doc. _). La __________ ha garantito l'assunzione dei costi di questo intervento (cfr. doc. _). 1.5.   Con tempestivo ricorso del 31 ottobre 2002, __________ s ha chiesto che la __________, da un canto, a versargli indennità giornaliere corrispondenti ad un grado di inabilità lavorativa di almeno il 50% a partire dal 9 dicembre 1999 e, d'altro canto, ad assumere i costi dell'intervento chirurgico proposto dal PD dott. __________ (cfr. I, p. 11). Questi, in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle proprie pretese ricorsuali: " (…) 4. La presa di posizione della __________, fondata essenzialmente sul parere del suo medico di fiducia Dr. __________, è infondata. In effetti, dai vari referti medici allegati al presente gravame e che sono sicuramente già in possesso della __________, risulta quanto segue. Lettera referto 26 maggio 2000 del Primario PD Dr. __________ alla __________ (doc. _): "… l'intervento sopra menzionato è stato mutato a favore di una lussazione chirurgica dell'anca sx per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi post-traumatica della testa femorale dopo l'osteosintesi del muro posteriore dell'acetabolo del 25.01.1999. Ai nostri occhi questa diagnosi è responsabile della sintomatologia del paziente e la tecnica chirurgica attualmente proposta è stata discussa con il Dr. __________, primario di ortopedia, del Kantonsspital di __________ ……..

3. da un punto di vista medico, l'incapacità lavorativa rimane attualmente del 50%……..,". Referto del medico incaricato dalla __________, Dr. med. __________,, del 3 luglio 2000 (doc. _): "…..Ricordo che ho già avuto l'occasione di controllare l'assicurato a due riprese, rispettivamente il 01.07.99 ed il 09.12.99…..(pag. 2)….………………… Anca sinistra: le radiografie e la TAC dopo riposizione della lussazione evidenziano una frattura acetabolare complessa con una linea traversa appena scomposta e numerosi frammenti nella regione posteriore e supero-esterna mentre la testa femorale risulta intatta….. (pag. 14)…………………. Nell'insieme l'assicurato risulta sincero e non emergono discrepanze tra le sue dichiarazioni e l'esame clinico….. (pag. 16) …………….." Lettera / certificato del PD Dr. __________ del 19 settembre 2000 (doc. _): "…… Come già descritto nella mia valutazione del 26 maggio 2000, ho proposto, dopo discussione con i miei colleghi, un trattamento di chirurgia conservativa per l'anca traumatizzata del paziente sopraccitato. A nostro parere, per questo paziente di 37 anni, non c'è un'indicazione e non vogliamo proporre un'artroplastica con una protesi totale dell'anca sx…." Referto 8 marzo 2001 della Clinica Universitaria di Ortopedia Chirurgica dell'__________ (doc. _): "……. Beurteilung und Procedere: Es besteht eine osteochondrale Läsion cranialer Tragbereich des Femurkopfes, Status nach hinterer Luxation und Fraktur des Acetabulum links. Die persistente und invalidisierenden Schmerzen sowie unsere klinische Untersuchung bestätigen die Indikation für eine chirurgische Hüftluxation mit Débridement des Gelenks sowie eine  intraoperative Beurteilung der Femurkopfläsion und ev. einer Flexionsosteotomie. Aufgrund des Alters des Patienten und des erhaltenen Gelenkspaltes besteht keine Indikation zu diesem Zeitpunkt für eine Implantation einer Femurkopfprothese oder einer Hüft-TP. Der Patient wird für die Operation an seinen behandelnden Orthopäden Dr. __________ zugewiesen sowie für die Zwischenkontrolle an seinen Hausarzt. Wir stehen ebenfalls zur Verfügung für eine ev. Operative Behandlung. Wir überlassen die Festlegung der Arbeitsunfähigkeit den behandelden Aerzten." (pag. 1 in fondo e 2 in alto) Lettera 19 novembre 2001 del Primario PD Dr. __________ (doc. _): ".........siamo ancora in attesa di una risposta alle nostre lettere del 28.03.2001 e 25.07.2001 dove vi avevamo chiesto di prendere a carico l'intervento previsto, e attestato da diversi medici indipendenti, per il signor __________ che è assicurato presso la vostra cassa. II signor __________ soffre di un chiaro disturbo post-traumatico dopo un trauma verificatosi a livello dell'anca sinistra...." Lettera 11 dicembre 2001 Dr. Med. __________ / Prof. __________ (doc. _): « .................une fracture-luxation de la hanche gauche..... (pag. 1) ..... II est opéré d'urgence à l'hopital __________ par le Dr. __________ qui procède à une reposition de la luxation postérieure et à l'ostéosynthèse des fractures (pag. 1 in fondo e 2 in alto) ............... ll s'est toutefois constitué un foyer de nécrose d'environ 20 mm de diamètre à la partie supérieure de la tête fémorale en pleine zone de charge, interprété comme ostéochondrite dissécante (pag. 2) .......………….. ............Au mois de mai 2000 le Dr. __________ modifie son plan opératoire en proposant une luxation chirurgicale pour procéder à la toilette de la lésion à la partie supérieure de la tête fémorale ainsi qu'à l'excision de petits ostéophytes acétabulaires à l'origine d'un impingement douloureux en flexion/rotation interne (pag. 2)…………. Je ne voudrais pas non plus priver le patient d'une opportunité chirurgicale qui pourrait éventuellement améliorer ses conditions de vie de manière significative et peut-être même l'encourager à reprendre le travail au moins partiellement car, il faut bien le dire, il n'a plus travaillé depuis le 27.11.98 quand la PHS droite a commencé de façon aigue (pag. 3) ......…….. » Parere 9 aprile 2002 dei Prof. __________ (doc. _): « ………….. Ce patient à la suite d'un accident s'est fait une fracture luxation du cotyle gauche le 18.1.99 qui a été réduite chirurgicalement et ostéosynthésée (pag. 1)….... .............Ces, douleurs sont cependant invalidantes, elles nécessitent la prise de Tilur Retard 2 à 3 cp/j. Elles sont présentes en position assise de plus de 15 minu­tes et en position debout ou à la marche au bout d'environ 20 minutes (pag. 1)………….. Le bilan radiologique ............. ............Il existe quelques petites ossifications ectopiques au bord supérieur du cotyle. Tout le matériel est en place, y compris 2 vis après trochantérotomie. Une des vis distales dans la branche ischio-pubienne est cassée............ ……... on distingue effectivement les signes d'une nécrose de la tête fémorale dont l'étendue exacte sur ces clichés est difficilement interprétable. Par ailleurs, radiologiquement, il existe des signes de troubles dégénératifs, notamment à la partie antérieure du cotyle............……. Je pense que ce patient est réellement gêné par cette hanche gauche et que les douleurs sont réelles. Néanmoins, je doute qu'une chirurgie conservatrice, vu la présence de la nécrose et des troubles dégénératifs, change réellement la situation. La seule solution chirurgicale que je pourrais envisager, si la situation n'est plus tenable, serait une arthroplastie totale de la hanche avec toutes les conséquences que cela implique pour un patient jeune à la longue espérance de vie. Une tentative chirurgicale préalable de sauvetage ne me paraît offrir aucune garantie suffisante de résultat pour qu'elle puisse être conseillée chez ce patient (pag. 2)...……. Certificato 05.06.2002 del Dr. Med. __________ (doc. _): "Come richiesto certifico che dall'infortunio del 18.01.1999, l'interessato è stato inabile al lavoro al 100% e ha ripreso il lavoro al 50% nel mese di maggio del 1999 fino ad inizio ottobre duemila. In seguito, dal mese di ottobre a fine dicembre duemila, l'interessato è stato di nuovo inabile al lavoro al 100% causa forti dolori all'anca sinistra per poi riprendere il lavoro al 50%. Attualmente lamenta ancora dolori e continua l'inabilità al 50%." Ne risulta chiaramente che il ricorrente è sempre incapace al lavoro perlomeno nella misura del 50 % e che la necessità dell'intervento proposto dal PD Dr. __________ è stata confermata dal Dr. __________, primario di ortopedia del Kantonsspital di __________ e dagli specialisti dell'__________. (…) 5. Lo stesso Dr. __________, nonostante le sbavature, dettate dalle esigenze di risparmio della __________, che gli ha conferito l'incarico e che verosimilmente gli avrà conferito e continuerà a conferirgli molti altri incarichi simili, non contesta quanto da sempre sostenuto dal Primario PD Dr. __________ . Egli si limita a sostenere che "non sarebbe necessario procedere all'intervento" ritenuto necessario dai Primari Dr. __________, Dr. __________ e dagli specialisti dell'__________  perché, secondo lui, la "diagnosi non sarebbe chiara": "…… Nel frattempo il paziente viene inaspettatamente ricoverato in __________ il 22.05.00 e l'assicurazione viene invitata ad emettere la sua garanzia di copertura delle spese per l'intervento di osteotomia di riorientazione del femore prossimale. Tenuto conto della mancanza di chiarezza concernente la diagnosi di necrosi della testa femorale versus osteocondrosis dissecans superficiale alla sua parte superiore, delle note difficoltà riabilitative dopo il genere di osteotomia proposta e del fatto che non si tratta di un intervento urgente, l'assicurazione ritiene opportuno valutare attentamente il rapporto costi-beneficio prima di pronunciarsi. Così, dopo avermi consultato, interviene presso l'Ospedale __________ il 23.05.00 sospenden­do la garanzia finché non si avrà potuto valutare tutte le particolarità del riservandosi la possibilità di convocare l'assicurato dopo aver potuto esaminare tutti gli esami per immagini...." (referto 3 luglio 2000, doc. _, pag. 5). E, anche il Prof. __________, incaricato dalla __________, per il tramite del Dr. __________, conferma la gravità dello stato di salute post-infortunio dell'assicurato, conferma le prese di posizione del PD Dr. __________ e, nonostante il fatto che la lettera con cui è stato incaricato lasciasse trasparire chiaramente quello che la __________ voleva, si limita a dire: "Néanmoins, je doute qu'une chirurgie conservatrice, vu la présence de la nécrose et des troubles dégénératifs, change réellement la situation. » (doc. _, pag. 2). II medico di fiducia della __________, Dr. __________, in sostanza ammette, inoltre, che il ricorrente non può lavorare più del 50 % e che in ogni caso non può fare lavori pesanti. Infatti, egli così scrive nel suo referto doc. _, pag. 20: " Esigibilità del lavoro

- .................. Se ho, ben capito l'assicurato è stato licenziato il 30.09.99 per il 31.12.99 poi riassunto solo a tempo parziale........... ............……………………………… farebbe bene trovarsi un posto di lavoro meglio adatto al suo stato di salute, cioè non pesante e soprattutto non continuamente in piedi. Per esempio come magazziniere con pezzi di regola leggeri e solo occasionalmente fino a 5-10 kg o come operaio in una fabbrica lavorando ca. per metà seduto e per metà in piedi con possibilità di cambiare posizione ogni 30 minuti e senza dover sollevare ripetutamente dei pesi oltre i 5-10 kg (ad intervalli potrebbe sollevare dei pesi fino a 5-10 kg, nella misura di ca. 10 volte al giorno)..." A parte il fatto che era ed è impossibile per l'insorgente trovare un lavoro del genere, da queste considerazioni risultano chiaramente i gravi limiti della sua capacità al lavoro. Se ne può tranquillamente concludere che il Dr. __________, anche se "a denti stretti", conferma gli accertamenti dei medici curanti del signor __________ in merito alla sua inabilità lavorativa. 6. E' vero che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni consente all'amministrazione e al Giudice delle assicurazioni sociali di fondare la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Il TFA pone comunque esigenze severe in merito all'imparzialità e all'attendibilità di simili prove (STF 122 V 157 e seg.; STF 120 V 357 e seg.; RCC 2000 pag. 103 e seg.). Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 CF include segnatamente il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi rilevanti prima che sia presa una decisione che tocca la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare ali' assunzione delle prove essenziali, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (RCC 2000 pag. 103 e seg., nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi citati). La LAINF non contiene norme relative all'assunzione delle prove o relative al diritto dell'assicurato di partecipare attivamente all'istruttoria della sua causa. La giurisprudenza richiamata ha, quindi, sancito che le regole della Procedura amministrativa federale (in seguito: PA) si applicano anche agli assicuratori privati autorizzati a' sensi dell'art. 68 LAINF. E, conformemente all'art. 19 PA, gli art. 37, 39 a 41 e 43 a 61 della Procedura civile federale (PCF) si applicano per analogia alla procedura probatoria. « Lorqu'il ordonne une expertise, l'assureur-accidents doit s'en tenir à la procédure prévue aux art. 57 ss PCF, veillant ainsi à ce que les parties puissent collaborer à l'administration des preuves... » (RCC 2000 pag. 104). Ne consegue che l'assicuratore deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi sulle questioni sottoposte al o ai periti e deve concedere la possibilità di proporre modifiche dei quesiti, aggiunte e altre domande (art. 57 PCF). Di poi, l'assicuratore deve conferire all'assicurato il diritto di presentare obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti (art. 58 cpv. 2 PCF). Inoltre, una volta presentato il referto peritale, all'assicurato deve essere garantita la facoltà di chiedere chiarimenti, completazioni oppure anche una nuova perizia (art. 60 PCF). 7. Nella specie, le regole esatte dalla nostra Alta Corte in merito all'imparzialità e all'attendibilità delle perizie mediche non sono state rispettate. II signor __________ non è stato posto in condizione di presentare eventuali obiezioni contro le persone incaricate dall'__________ (recte: __________) di effettuare le perizie. AI ricorrente non è stata data la possibilità di proporre modifiche e aggiunte alle domande poste ai periti e neppure gli è stata concessa la facoltà di presentare altre domande. Infine, una volta ricevuti i referti dei suoi periti dott. __________ e dott. __________, l'assicuratore non ha consentito all'assicurato di chiedere chiarimenti, completazioni e neppure una nuova perizia. Codesta lodevole Autorità deve quindi ordinare una perizia giudiziaria, imparziale ed attendibile, sulla capacità al lavoro del ricorrente e sull'utilità dell'intervento proposto dal PD Dr. __________ ." (I) 1.6.   La __________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. 1.7.   In data 6 marzo 2003, il TCA ha interpellato il PD __________, al quale sono state chieste precisazioni a proposito dell'incapacità lavorativa da lui attestata nel passato (cfr. IX). La sua risposta è pervenuta il 21 maggio 2003 (XV) ed è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (cfr. XVI). L'assicurato si è espresso il 10 giugno 2003 (cfr. XIX), mentre la __________ lo ha fatto in data 12 giugno 2003 (cfr. XX). 1.8.   Il 5 agosto 2003, questo Tribunale ha chiesto al dott. __________ informazioni circa la capacità lavorativa dell'assicurato in coincidenza con la consultazione d'urgenza presso il PS dell'__________ del 29 dicembre 2000 (cfr. XXIII). La risposta del medico curante data del 29 agosto 2003 (XXV). 1.9.   In corso di causa, il TCA ha richiamato dall'__________ l'intero incarto riguardante __________ (XXVII). Alle parti è stata concessa facoltà di prendere posizione sulla documentazione ulteriormente raccolta (XXVIII). L'assicuratore LAINF ha presentato le proprie osservazioni il 30 settembre 2003 (cfr. XXXI). L'assicurato è invece rimasto silente. in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). 2.2.   Con il proprio gravame, __________ s ha chiesto, fra l'altro, che la __________ venga condannata a prendere a proprio carico i costi dell'intervento proposto dal dott. __________ (lussazione chirurgica dell'anca sinistra, seguita da revisione ed asportazione dell'osteocondrosi della testa femorale, cfr. consid. 1.2.). Nel frattempo, lo stesso assicurato si è però sottoposto ad un'operazione di protesi totale dell'anca sinistra, relativamente alla quale l'assicuratore LAINF ha accordato garanzia di assunzione dei costi (cfr. consid. 1.4.). Atteso che quest'ultimo intervento è stato eseguito in sostituzione a quello a suo tempo indicato dal PD __________, la domanda di giudizio 1.3. è ormai divenuta priva di oggetto, così come pertinentemente sottolineato dalla __________ in sede di risposta (cfr. V, p. 8). Se ne deduce che litigiosa rimane unicamente la questione a sapere se l'assicuratore convenuto - tenuto conto unicamente dei postumi residuali dell'infortunio assicurato - era o meno legittimato a ritenere il ricorrente totalmente abile al lavoro a far tempo dal 9 dicembre 1999. In caso di risposta negativa, il TCA dovrà accertare il grado di incapacità lavorativa durante il periodo che va dal 9 dicembre 1999 al 10 luglio 2002 (data in cui è stata emanata l'impugnata decisione su opposizione, che delimita il potere cognitivo del giudice, cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimento) Nel merito 2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali non può, per principio, tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b) e poiché, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni valuta la legalità di una decisione in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata emessa (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 10 luglio 2002), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002. 2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. Il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.). 2.5.   Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera. Conformemente alla costante giurisprudenza, la nozione di incapacità di lavoro è identica in tutti i campi dell'assi­curazione sociale: viene considerata incapace di lavoro la persona che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività o lo è soltanto in misura ridotta oppure, ancora, soltanto con il rischio di aggravare il suo stato di salute (DTF 111 V 239 consid. 1b; A. Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 286ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91). La questione a sapere se l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può an­co­ra svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività. Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effetti­vamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid. 2b e giuri­sprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2). L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità lavorativa è, ciò nono­stante, giudicato per l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà. Carenze di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91). 2.6.   L'assicuratore LAINF è, però, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra l'infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità naturale ed adeguato. 2.6.1.   In caso d'infortunio, il legame di causalità naturale è da considerarsi dato qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). 2.6.2.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.7.   Dagli atti all'inserto emerge che la decisione di ritenere l'assicurato totalmente abile al lavoro e di porre termine alle prestazioni di cura medica a far tempo, rispettivamente, dal 9 e dal 31 dicembre 1999 (cfr. doc. _), è stata presa dalla __________ fondandosi essenzialmente sulle risultanze della visita di controllo dell'8 giugno 2000 del dott. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica. Queste le considerazioni espresse dal medico fiduciario a proposito dei disturbi - interessanti l'anca sinistra - ritenuti trovarsi in una relazione di causalità con l'evento traumatico del 18 gennaio 1999: " DISTURBI IN RAPPORTO DIRETTO CON L'INFORTUNIO DEL 18.01.99 DI COMPETENZA DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI Si tratta unicamente dell'anca sinistra ove il risultato della cura chirurgica della frattura-lussazione può venire considerato ottimo seppure non perfetto. Disturbi residuali - Su fondo di dolore sordo, profondo, mal precisabile, continuo e sopportabile spiccano altri dolori più intensi focalizzati nella regione dell'inguine a dipendenza del prolungarsi della posizione seduta e del carico oltre circa mezz'ora e senza reperto locale oggettivabile. La mobilità dell'anca leggermente diminuita risulta sorprendentemente buona e soprattutto priva di dolori significativi nelle posizioni estreme. Non ci sono pure segni di periartropatia a parte una zona dolorosa nella regione centrale del gluteo corrispondente ad un indurimento delle fasce muscolari tra la parte superiore del grande trocantere e la cresta iliaca posteriore circa della dimensione di un pollice, compatibile con la modesta miosite ossificante secondaria che ben presto si è stabilizzata con un grappolo assai ben delimitato di piccoli noduli ossei. Status quo ante/quo sine

- Il peggioramento accusato dopo il controllo del 09.12.99 non può venire dimostrato. Anzi, tanto dal punto di vista soggettivo che oggettivo lo stato dell'anca risulta invariato non solo da questa data bensì anche dal primo controllo effettuato il 01.07.99. Si può ammettere che limitatamente all'anca sinistra la situazione è stabilizzata dal 01.07.99. Quanto all'eventuale influenza negativa di fattori preesistenti sfavorevoli, la si può escludere. Non verrà quindi mai raggiunto né lo status quo sine e neppure lo status quo ante. (…). Esigibilità del lavoro

- Non ci sono motivi per discostarmi dalle mie precedenti valutazioni. Dal punto di vista medico-teorico la capacità lavorativa come addetto alla manutenzione di un centro sportivo è ancora esigibile nella stessa misura come stabilito all'occasione del precedente controllo fiduciario del 09.12.99, cioè in misura completa a partire dal 09.12.99. In pratica, tuttavia, non si è potuto verificare l'attuabilità dell'esigibilità siccome, per dei motivi che non hanno nulla a che fare con l'infortunio, l'assicurato ha sempre lavorato 3½ ore al giorno (sabato compreso) da quando avrebbe dovuto riprendere il lavoro al 50%, cioè a partire dal 10.05.99. Se ho ben capito l'assicurato è stato licenziato il 30.09.99 per il 31.12.99 poi riassunto solo a tempo parziale. In sintesi l'incapacità lavorativa per le conseguenze dell'infortunio è la seguente: 100% dal 18.01.99, 50% dal 10.05.99, 25% dal 19.07.99 e 0% dal 09.12.99 . Nel caso l'assicurato dovesse cambiare attività per poter sfruttare meglio la capacità lavorativa residuale, farebbe bene trovarsi un posto di lavoro meglio adatto al suo stato di salute, cioè non pesante e soprattutto non continuamente in piedi. Per esempio come magazziniere con pezzi di regola leggeri e solo occasionalmente fino a 5-10 kg o come operaio in una fabbrica lavorando ca. per metà seduto e per metà in piedi con possibilità di cambiare posizione ogni 30 minuti senza dover sollevare ripetutamente dei pesi oltre i 5-10 kg (ad intervalli potrebbe sollevare dei pesi fino a 5-10 kg, nella misura di ca. 10 volte al giorno). (…) " (doc. _, p. 18ss.). Da quanto precede, emerge dunque che, per quanto concerne la questione della capacità lavorativa, il dott. __________ ha fatto riferimento alla valutazione da lui stesso espressa durante la precedente visita di controllo del 9 dicembre 1999, quando l'assicurato venne reputato totalmente abile al lavoro con effetto immediato. Occorre rilevare che, in quell'occasione, il fiduciario della __________ aveva evidenziato che ai disturbi accusati da __________ nella regione inguinale sinistra non corrispondeva un sufficiente sostrato organico, ciò che del resto anche il PD dott. __________ aveva, in un primo tempo, avuto modo di sottolineare (cfr. doc. _: "Dolori residuali dopo osteosintesi dell'acetabolo sx. Difficile da correlare con un disturbo morfologico. Non vi sono segni radiologici o scintigrafici di un disturbo vascolare della testa femorale"): " Il reperto clinico attuale risulta sovrapponibile a quello che avevo potuto constatare il 01.07.99. I dolori continui accusati nella regione dell'inguine sinistro non corrispondono ad un reperto clinico oggettivabile. Il risultato dell'osteosintesi dopo frattura/lussazione dell'anca sinistra può venire considerato ottimo. Il peggioramento transitorio dello stato di salute all'inizio di questo mese non ha nulla a che fare con l'infortunio. Come indicato dal Dr. __________ nel suo certificato del 03.12.99, si è trattato di una lombosciatalgia ora completamente guarita. All'occasione dell'ultimo controllo del 06.12.99 presso il dr. __________ sono di nuovo state fatte delle radiografie dell'anca sinistra. L'assicurato afferma che il Collega aveva l'intenzione di inviarle ad altri specialisti in Svizzera tedesca per controllare qualcosa che non va. Le ha tuttavia consegnato un biglietto a mia attenzione con il numero di telefono del servizio di radiologia __________ in modo di poter procurarmi le radiografie. Le ultime radiografie dell'anca sinistra avute in visione risalgono al 10.03.99. Dall'incarto radiologico completo ottenuto dall'__________ il 14 c.m. risultano ulteriori controlli secondo __________, rispettivamente il 22.07.99 ed il 06.12.99. Si nota che nel frattempo il piccolo grappolo di calcificazioni alla parte laterale dell'acetabolo si è trasformato in ossificazioni ben visibili con anche qualche focolaio nella massa della muscolatura gluteale in direzione del grande trocantere. È quindi in atto una miosite ossificante secondaria. Benché il suo decorso non sia meglio prevedibile, la complicanza non sembra per intanto essere all'origine di disturbi significativi.È anche vero che persistono delle minime irregolarità della superficie ossea sottocondrale alla parte superiore dell'acetabolo, che viene a mancare la copertura ideale della testa femorale alla parte anteriore per la persistenza dello spostamento craniale di un piccolo frammento di un po’ più di 1 cm di larghezza e che già ora la sclerosi sottocondrale alla parte superiore dell'acetabolo risulta accentuata nonostante lo spazio articolare e la congruenza coxofemorale risultino ben conservate. La prognosi dell'anca risulta quindi riservata se non per quanto concerne il rischio di osteonecrosi secondaria della testa femorale almeno per quanto concerne l'evoluzione artrosica probabilmente ineluttabile ma per intanto non meglio precisabile. Comunque sia la coxartrosi in atto e la miosite ossificante secondaria non sembrano attualmente assumere un ruolo invalidante anche se i dolori residuali meteodipendenti e caricodipendenti risultano credibili. Fino a prova del contrario la ricaduta con incapacità lavorativa totale a partire dal 04.12.99 concerne una dorso-lombosciatalgia senza rapporto con l'infortunio. Per quanto concerne il ripristino dell'attività normale che avrebbe dovuto venire stabilito dal dr. __________ dopo il mio controllo del 01.07.99, non è stato definito dal primario del servizio di chirurgia ortopedica dell'__________ all'occasione dei controlli del 24.08.99 e 06.12.99. Si nota pure che l'incapacità lavorativa del 25% che avevo ritenuto temporaneamente valida a partire dal 19.07.99 all'occasione del controllo del 01.07.99 è stata riconfermata limitatamente all'anca il 22.07.99 dal dr. __________ e che in seguito non è più stata modificata tanto da lui quanto dal dr. __________. Per quanto mi concerne ritengo che nella situazione attuale l'assicurato può riprendere normalmente il lavoro dal giorno del mio ultimo controllo del 09.12.99 " (doc. _ - la sottolineatura è del redattore) Con rapporto del 12 gennaio 2000, il PD dott. __________ - dopo avere sottolineato la persistenza di una sintomatologia algica a livello dell'inguine sinistro - ha evocato il sospetto che la testa femorale sinistra potesse presentare un'osteocondrosi dissecans post-traumatica, sospetto da verificare grazie all'esecuzione di un esame TAC (doc. _; cfr., pure, doc. _). Come si evince dal referto del 7 febbraio 2000, la TAC ha effettivamente confermato la presenza di una osteocondrosi al centro della testa femorale nella zona polare di circa 2 cm di diametro (referto accluso al doc. _). Con scritto del 26 maggio 2000, indirizzato alla __________, il dott. __________ ha sostenuto - per quanto qui di interesse - che il diagnosticato processo degenerativo correlava con la sintomatologia lamentata da __________, che egli presentava una incapacità lavorativa globale del 50% e, infine, che era indicato procedere immediatamente ad una lussazione chirurgica dell'anca sinistra per permettere la revisione e l'asportazione dell'osteocondrosi della testa femorale (cfr. doc. _). Come già indicato, all'inizio del mese di giugno 2000, l'assicurato è stato sottoposto ad una nuova visita di controllo da parte del dott. __________. A proposito della diagnosi ulteriormente posta dal Prof. __________, il medico di fiducia della __________ ne ha riconosciuto l'eziologia traumatica: " (…). Nel caso particolare la sua origine morbosa non è dimostrabile. Si può quindi accettare la tesi di una frattura sottocondrale della parte superiore della testa femorale avvenuta all'occasione della frattura-lussazione posteriore ma diventata visibile solo alcuni mesi dopo sotto forma di un focolaio di osteolisi con un sequestro nel centro. " (doc. _,

p. 19 - la sottolineatura è del redattore). Per contro, egli ha manifestato una certa perplessità a proposito del ruolo giocato da questa patologia nel quadro doloroso, senza tuttavia motivare oltre tale sua opinione (cfr. doc. _, p. 19: "La sua origine ed il suo ruolo nel quadro doloroso sono poco chiari" - la sottolineatura è del redattore). Per quanto concerne l'esigibilità lavorativa, il dott. __________ ha affermato non sussistere validi motivi per scostarsi dalle sue precedenti valutazioni: " Non ci sono motivi per discostarmi dalla mie precedenti valutazioni. Dal punto di vista medico-teorico la capacità lavorativa come addetto alla manutenzione di un centro sportivo è ancora esigibile nella stessa misura come stabilito in occasione del precedente controllo fiduciario del 09.12.99, cioè in misura completa a partire dal 09.12.99. " (doc. _, p. 20) Dalle tavole processuali emerge inoltre che, in data 29 dicembre 2000, __________ si è spontaneamente recato presso il Servizio di PS dell'__________ a causa di una acutizzazione dei dolori all'anca sinistra, dopo che il giorno stesso egli aveva compiuto un passo falso con la gamba sinistra (cfr. doc. _). Risulta inoltre che, il 7 marzo 2001, l'assicurato ha privatamente consultato la Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________. Gli specialisti hanno confermato, da un lato, la diagnosi di lesione di osteocondrosi della testa femorale sinistra e, dall'altro, che i relativi persistenti ed invalidanti disturbi rendevano medicalmente indicato l'intervento operatorio a suo tempo proposto dal dott. __________ (rapporto accluso al doc. _). Chiamato dall'assicuratore LAINF convenuto a prendere posizione riguardo al contenuto del rapporto allestito dai medici dell'Ospedale __________, il dott. __________ ha sostenuto, segnatamente, che esso non porta nessun nuovo elemento significativo: " Il rapporto dell'__________ del 07.03.01 non porta nessun elemento nuovo significativo che potrebbe giustificare una revisione della mia presa di posizione particolareggiata del 03.07.00. Anzi, i dati soggettivi ed oggettivi ivi espressi confermano in modo inequivocabile che i disturbi sono rimasti invariati dall'inizio dell'estate 1999. Infatti corrispondono ancora a quanto avevo potuto constatare non solo il 08.06.00 bensì già il 01.07.99. Il problema dell'esigibilità del lavoro non può quindi venir rimesso in discussione. Quanto ad un'eventuale indicazione chirurgica, non ci sono pure le premesse necessarie per tornare sull'argomento dal momento che non c'è stato nessun miglioramento dopo i miei due ultimi controlli. (…) " (doc. _, p. 3) Con un suo ulteriore rapporto, datato 11 dicembre 2001,- oltre ad avere espresso dei dubbi circa il carattere di urgenza della visita del 19 dicembre 2000 presso il PS dell'__________ ("L'urgenza del 19.12.00 mi risulta quindi molto dubbiosa. Mi chiedo per quale motivo l'assicurato si sarebbe trovato a __________ questo giorno se non appunto per farsi visitare all'__________. Che sia inciampato ed abbia fatto un falso passo senza cadere mentre si trovava per caso a __________ lascia alquanto perplessi. Leggendo tra le righe si ha nettamente l'impressione che il paziente abbia semplicemente cercato un altro parere di propria iniziativa inventando qualche pretesto e non sia stato in grado di esporre le sue preoccupazioni concernenti l'esigibilità o meno di un intervento chirurgico") - il medico di fiducia della __________, per non lasciare nulla di intentato, ha predisposto un consulto specialistico presso il Prof. dott. __________, Capo del Servizio di ortopedia e traumatologia del __________ a, con lo scopo di chiarire il prosieguo terapeutico (cfr. doc. _). Il referto peritale allestito dal Prof. __________ data del 9 aprile 2002. Questo specialista ha espresso la convinzione che l'assicurato è veramente disturbato dallo stato della sua anca sinistra e, d'altra parte, che i dolori da lui lamentati sono reali. Per quanto concerne l'approccio terapeutico, il dott. __________ ha sostenuto che l'unica soluzione consisterebbe in un'artroplastica totale dell'anca (cfr. doc. _). In data 11 ottobre 2002, __________ è finalmente stato sottoposto, presso l'Ospedale regionale di __________, ad un intervento di protesi totale dell'anca sinistra, in ragione della presenza della nota osteocondrosi post-traumatica (cfr. doc. _). La degenza in ospedale ha avuto luogo durante il periodo 10-22 ottobre 2002 (cfr. doc. _). 2.8.   S econdo una costante giurisprudenza federale, il giudice delle assicurazioni sociali applica il criterio della verosimiglianza preponderante (DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 388) e non quello della prova piena come il giudice civile o, in modo ancor più rigoroso, il giudice penale, ritenuto che in quest'ultima evenienza per il principio " in dubio pro reo " l'incertezza profitta all'accusato. Conformemente al summenzionato criterio, il giudice, dopo un'analisi ed una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella causa P., C 49/00 e riferimenti ivi menzionati) . Attentamente esaminate le certificazioni del dott. __________, sulle quali l'assicuratore LAINF ha fondato la decisione impugnata, questo Tribunale ritiene che egli ha sottovalutato l'entità dei disturbi provocati dai postumi residuali dell'infortunio assicurato, localizzati nella regione dell'anca sinistra. In occasione della visita di controllo del 9 dicembre 1999, allorquando il ricorrente venne giudicato in grado di riprendere con effetto immediato l'esercizio della propria attività lavorativa (cfr. doc. _, p. 6: "Per quanto mi concerne ritengo che nella situazione attuale l'assicurato può riprendere normalmente il lavoro dal giorno del mio ultimo controllo del 09.12.99"), il medico fiduciario ha sottolineato che la sintomatologia algica fatta valere da __________ nella regione inguinale sinistra non trovava sufficiente correlazione con lo stato clinico ivi oggettivabile, parere peraltro condiviso, a quell'epoca, anche dal dott. __________ (cfr. doc. _, p. 4: "Il reperto clinico attuale risulta sovrapponibile a quello che avevo potuto constatare il 01.07.99. I dolori continui accusati nella regione dell'inguine sinistro non corrispondono ad un reperto clinico oggettivabile. Il risultato dell'osteosintesi dopo frattura/lussazione dell'anca sinistra può venire considerato ottimo"). Sennonché, successivamente, nel corso dei primi mesi del 2000, é stata diagnosticata una osteocondrosi dissecans della testa femorale, nuovo reperto ritenuto essere - unanimamente (cfr., per quel che concerne il dott. __________, il doc. _) - una naturale conseguenza dell'evento traumatico del gennaio 1999 (cfr. rapporto 7.2.2000 accluso al doc. _). Da notare che, con il referto afferente alla consultazione del 26 maggio 2000, il PD __________ ha indicato che la summenzionata patologia giustificava i disturbi accusati dall'assicurato, ritenuto  ulteriormente incapace al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. _). Ciò nonostante, il medico di fiducia della __________ - dopo avere manifestato una certa perplessità riguardo al ruolo effettivamente giocato dalla osteocondrosi nel quadro dei dolori lamentati dall'insorgente (doc. _, p. 19) - ha persistito nel considerare il ricorrente totalmente abile al lavoro, a fronte di uno stato di salute rimasto sostanzialmente invariato sin dal mese di luglio 1999 (cfr. doc. _, p. 21: " Dal punto di vista dell'assicurazione infortuni - Ulteriori cure e controlli medici non sono più necessari per l'anca sinistra. La prognosi a lungo termine rimane riservata tanto da dover aspettarsi una o più ricadute con incapacità lavorativa. Nello stato attuale la capacità lavorativa come addetto alla manutenzione di un centro sportivo è comunque esigibile in misura completa a partire dal 09.12.99" - la sottolineatura è del redattore). Il TCA constata che la severa posizione assunta dal dott. __________ è stata (perlomeno) relativizzata da tutti gli altri specialisti che hanno avuto modo di interessarsi al caso di __________. In primo luogo, dal dott. __________, all'epoca Primario del Reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale regionale di __________ nonché docente universitario. In secondo luogo, dai sanitari della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________, i quali - visitato l'assicurato l'8 marzo 2001 - hanno fatto stato dell'esistenza di persistenti ed invalidanti dolori a livello dell'anca sinistra, necessitanti di un immediato trattamento chirurgico (cfr. rapporto accluso al doc. _). In terzo luogo, dal Prof. dott. __________, Capo del Servizio di ortopedia e traumatologia del __________, il quale, nel suo referto peritale del 9 aprile 2002, ha dichiarato di credere che __________ fosse veramente disturbato dallo stato dell'anca sinistra e che i dolori da lui lamentati fossero reali (cfr. doc. _, p. 2). In questo contesto, occorre inoltre considerare, da un canto, che nel corso del mese di ottobre 2002 il ricorrente si è visto costretto a sottoporsi ad un intervento di protesi totale dell'anca sinistra (cfr. doc. _) - i cui costi la __________ si è peraltro dichiarata disposta ad assumere, su consiglio del proprio medico fiduciario (cfr. doc. _) - circostanza questa di rilevante significato in relazione all'intensità dei disturbi accusati da __________ e, d'altro canto, che la professione di addetto alla manutenzione di un centro sportivo, pur non potendo essere definita come particolarmente pesante (cfr., al proposito, la valutazione 2.11.2001 della consulente in integrazione professionale dell'__________, presente nell'incarto richiamato dall'________: "… si occupava delle pulizie, della manutenzione (piccole riparazioni tecniche), della sistemazione dei campi da tennis, dell'irrigazione … (…) … non si trattava di un lavoro particolarmente pesante …"), risulta essere gravosa per gli arti inferiori, siccome svolta prevalentemente in posizione eretta. In esito alle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene  come altamente plausibile che - contrariamente a quanto stabilito dalla __________ - a decorrere dal 9 dicembre 1999, __________ non aveva in realtà ritrovato una piena capacità lavorativa. Come già emerge dal considerando 2.7., il dott. __________ ha più volte dichiarato __________ s abile al lavoro nella misura del 50% (cfr. doc. _). In data 5 gennaio 2001, egli ha invece certificato una totale incapacità lavorativa (cfr. doc. _). In corso di causa, lo scrivente TCA ha interpellato questo specialista, il quale è stato invitato ad indicare, citiamo: "… se l'incapacità lavorativa del 50, rispettivamente, del 100%, attestata a partire dal mese di agosto 1999, era causata esclusivamente dalla problematica all'anca sinistra oppure - come è stato il caso in precedenza - se essa era in parte pure dovuta ai disturbi alla spalla destra (in quest'ultimo caso, le chiedo di indicarmi in quale misura (%) e per quali periodi)" (IX). Questa è stata la risposta da lui fornita: " (…). In risposta alla sua lettera del 06.03.2003 inerente il caso citato a margine, confermo la mia presa di posizione del 1999, dove indicavo che il paziente era considerato abile al lavoro al 50%, considerando il 25% di abilità per la patologia della spalla e rispettivamente il 25% per la patologia dell'anca. Questa inabilità lavorativa è stata confermata il 22.07.1999 ed è stata ribadita durante la consultazione del 6.12.1999, considerando sempre il 50% di inabilità lavorativa globale. La stessa valutazione è valida per la visita del 26.05.2000. In seguito l'inabilità lavorativa è stata valutata al 100% durante il periodo dal 26.05.2000 al 05.01.2001. Probabilmente il medico curante, dr. med. __________, potrà fornire maggiori informazioni riguardo questa nuova valutazione. " (XV) È incontestato il fatto che la problematica riguardante la spalla destra non concerne l'assicurazione contro gli infortuni e che, d'altra parte, non può neppure trovare applicazione l'art. 36 cpv. 1 LAINF, nella misura in cui i singoli danni alla salute non si influenzano reciprocamente (cfr., al proposito, A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 470ss.). D'altro canto, il TCA non ha fondati motivi per scostarsi dalla valutazione della capacità lavorativa espressa dal PD dott. __________, chirurgo ortopedico che ha seguito l'assicurato sin dal giorno del noto incidente stradale e fino all'autunno del 2001. Occorre pertanto concludere che, al momento a partire dal quale secondo la convenuta __________ aveva ritrovato una piena capacità lavorativa (quindi dal 9 dicembre 1999), in realtà, egli era inabile al lavoro nella misura del 25% a causa dei disturbi localizzati all'anca sinistra. Con il proprio ricorso, l'assicurato ha postulato il versamento di indennità giornaliere corrispondenti ad una incapacità lavorativa di almeno il 50% a partire dal 9 dicembre 1999 (cfr. I, p. 11). Tale pretesa è solo parzialmente fondata. Al riguardo, questa Corte osserva che la capacità lavorativa del ricorrente era stata fissata al 75% già a contare dal mese di luglio 1999, valutazione che all'epoca venne condivisa tanto dal dott. __________ (cfr. doc. _, p. 8), quanto dal dott. __________ (cfr. doc. _). Ora, dalle tavole processuali non emerge che, nel prosieguo (perlomeno sino al mese di luglio 2002, cfr. consid. 2.2.), le condizioni di salute di __________ siano peggiorate in maniera tale da giustificare un aumento del grado della sua inabilità lavorativa (cfr., ad esempio, il doc. _ in cui il Prof. __________, in data 9 aprile 2002, indica che i disturbi residuali all'anca sinistra sono relativamente stabili ormai da alcuni anni). Il TCA non ignora il fatto che il medico curante dell'insorgente, dott. __________, spec. FMH in chirurgia, ha attestato una inabilità lavorativa del 100% dal gennaio al maggio 1999, del 50% dal maggio 1999 all'ottobre 2000, nuovamente del 100% dall'ottobre a fine dicembre 2000 e, in seguito, del 50% (cfr. doc. _). Nondimeno

- a parte il fatto che, per gli stessi periodi, il dott. __________ ha certificato, in altra sede, percentuali diverse di inabilità lavorativa (cfr., ad esempio, il doc. _) - le sue attestazioni non appaiono idonee ad infirmare l'apprezzamento del Prof. __________, che ha anch'egli avuto modo di seguire __________ durante un lungo periodo. In effetti, il dottor __________ si è limitato a valutare astrattamente l’incapacità al lavoro, senza fornire al riguardo una qualsiasi motivazione. Occorre inoltre rilevare che il 27 ottobre 2000, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, in una perizia allestita per conto dell'assicurazione per l'invalidità, ha valutato nel 33.33% l'inabilità lavorativa presentata dal ricorrente nella sua attività di addetto alla manutenzione, tenendo conto tanto dei postumi infortunistici all'anca sinistra, quanto della problematica (di natura morbosa) a livello della spalla destra (cfr. perizia 27.10.2000 del dott. __________ presente in XXVII). È, vero che, secondo il Servizio medico regionale dell'__________, __________ sarebbe, citiamo: "… da considerarsi totalmente inabile in qualsiasi attività lavorativa dal novembre 1998" (cfr. certificato 10.7.2003 della dott.ssa __________, presente in XXVII - la sottolineatura è del redattore). Questa valutazione è tuttavia improponibile, in quanto si trova in manifesto contrasto con tutta la restante documentazione medica. Un'eccezione a quanto appena affermato va fatta in coincidenza con la consultazione d'urgenza presso il Servizio di PS dell'__________ a del 29 dicembre 2000. Dal relativo referto risulta che __________, al momento della visita, presentava forti dolori nella regione inguinale, che ne rendevano quasi impossibile la deambulazione (cfr. doc. _: "Er sei nicht gefallen, seither habe er aber starke Schmerzen im Inguinalbereich, die ihm das Gehen fast verunmöglichen"). Anche se i sanitari bernesi non si sono pronunciati a proposito del grado d'incapacità lavorativa e nonostante le perplessità del medico fiduciario della __________ (cfr. doc. _), il TCA - viste le condizioni di salute descritte nel rapporto 29 dicembre 2000 - ritiene giustificato ammettere una inabilità lavorativa totale. Questa completa inabilità lavorativa va comunque riconosciuta soltanto sino al 31 dicembre 2000, alla luce del fatto che, a partire dal 1° gennaio 2001, il medico curante dell'insorgente, certificando un passaggio dell'incapacità lavorativa dal 100 al 50% (cfr. doc. _), ha di fatto attestato un miglioramento del suo stato di salute. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto . §                                      La decisione su opposizione 10.7.2002 della __________ è annullata. §§    È accertato che gli esiti dell'infortunio assicurato hanno causato al ricorrente una incapacità lavorativa del 25% (fatta eccezione per il periodo 29-31 dicembre 2000, in cui la sua incapacità lavorativa è stata del 100%). §§§ Gli atti sono retrocessi alla __________ affinché definisca il diritto a prestazioni a far tempo dal 9 dicembre 1999. 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La __________ verserà all'assicurato l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti