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35.2001.42

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-30 · Italiano TI
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Incarto n.35.2001.42

mm

Lugano

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso dell'11 luglio 2001 interposto da

__________

contro

la decisione del 30 aprile 2001 emanata da

__________

in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni24 aprile 2002/

26 aprile 2002con cui il ricorso è statorespinto;

richiamato il decreto del 10 aprile 2002 con il quale questa Corte ha posto __________ al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

preso atto che con sentenza del 9 aprile 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle ripetibili e spese di parte di prima istanza;

rilevato che, vincente in causa, __________, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell'autorità amministrativa convenuta (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF);

ritenuto che, in simili circostanze, secondo un'affermata giurisprudenza federale, la richiesta di assistenza giudiziaria viene regolarmente dichiarata priva di oggetto (cfr., ad esempio, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02).

Di conseguenza, nel caso concreto, il decreto del 10 aprile 2002, con il quale a __________ è stata concessa l'assistenza giudiziaria, deve quindi essere revocato;

viste le disposizioni di legge di procedura del 6 aprile 1961

decreta1.   L'_____ verserà alla parte ricorrente l'importo di fr. 2'200.--a titolo di ripetibili;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

Il presidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Daniele Cattaneo