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35.2001.12

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-09-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 maggio 2000, l'assicurato è quindi stato periziato dalla psicologa

__________, attiva presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di

__________, la quale, sulla scorta delle risultanze dei test, ha oggettivato

dei disturbi neuropsicologici di grado lieve-medio:

"

(…).

Si tratta di un paziente ben collaborante,

orientato, globalmente non rallentato, adeguato. L'impulso interiore è intatto.

Durante la valutazione il paziente è ansioso. In generale tenta di nascondere

l'ansietà con un atteggiamento spigliato. Il metodo di lavoro è tendenzialmente

precipitoso e superficiale. Il paziente vuole fare in fretta, ma a tratti si

confonde e sbaglia. In alcuni momenti appare confuso. Dice che fatica a

mantenere la concentrazione e che tende fortemente a divagare con il pensiero.

Al termine della valutazione, il paziente dice di

essere stanco. Il mal di testa, su una scala a 1 a 10, è aumentato da 4 a 6.

Con un globale profilo neuropsicologico nella

norma, l'odierna valutazione neuropsicologica evidenzia soprattutto

un'aumentata affaticabilità mentale, difficoltà d'attenzione e di

concentrazione, momenti di confusione, che si ripercuotono soprattutto sulla

capacità di cogliere informazioni verbali, quando il loro contenuto è

complesso, e sulla capacità mnesica verbale. Leggermente ridotta la capacità di

risolvere calcoli scritti (errori di distrazione).

È molto probabile che queste difficoltà rendano

il paziente più irritabile e nervoso. Egli lamenta pure una diminuzione del

dinamismo vitale.

Nella norma: la flessibilità del pensiero, la

fluenza verbale e figurale, la capacità di pianificazione, le prassie

costruttive, la capacità di apprendere informazioni (verbali e

visivo-spaziali), la capacità mnesica visivo-spaziale, la memoria semantica, i

calcoli mentali, la percezione visiva (differenziazione figura-sfondo), lo

schema corporeo (attribuzione destra-sinistra).

I risultati indicano un disturbo neuropsicologico

lieve-medio.

I deficit neuropsicologici riscontrati

nell'odierna valutazione sono con molta probabilità conseguenze dell'infortunio

del 17.10.99. Alla base c'è senz'altro una personalità ansiosa, con cefalee

recidivanti. È tuttavia ben possibile che, dall'infortunio, si sono sovrapposti

deficit neuropsicologici sentiti soggettivamente dal paziente, sia nell'ambito

professionale che privato, e rilevati anche dall'odierna valutazione

"

(doc. _).

Successivamente,

il 10 luglio 2000, il ricorrente è pure stato investigato da un profilo

neurologico, a cura del dottor __________, spec. FMH in neurologia.

Questa

la valutazione contenuta nel relativo referto del 24 luglio 2000:

"

(…).

Lo stato neurologico a parte una minima

asimmetria della commissura labiale all'innervazione massima e delle parestesie

all'emifaccia sinistra è risultato normale.

Presenza di parestesie anche alla mano sinistra

probabilmente in relazione con un'irritazione del nervo mediano al canale

carpale.

Nessun altro segno di lateralizzazione.

Normale la MRI cerebrale con angio-RM arteriosa e

con una piccola immagine cistica a livello del peduncolo cerebrale sinistro,

che sicuramente non può essere messa in relazione con la patologia attuale.

Si tratta di un paziente emicranico, ambidestro,

che ha manifestato una patologia amnestica prolungata, associata a delle

cervicalgie., la cui origine non è chiara. Da come descritto sospetterei in

primo luogo un episodio amnestico transitorio, patologia analoga all'emicrania

basata su probabili vasospasmi, eventualmente nel territorio vertebro-basilare.

Nella DD un episodio di emicrania complicata, con

eventuale disfunzione ischemica transitoria nel talamo eventualmente destro. Il

paziente, essendo ambidestro è difficile stabilire quale sia l'emisfero

dominante.

Impossibile sapere se il paziente, buon sciatore,

sia effettivamente caduto in una pista non difficile, battendo violentemente il

capo o provocando una violenta distorsione cervicale: nessuno l'ha visto

cadere, apparentemente non era particolarmente bagnato o sporco di neve.

Dall'evento tuttavia il paziente mantiene dei

disturbi soprattutto a livello della concentrazione e della memoria verbale

apparentemente, con difficoltà soprattutto sul lavoro, non riuscendo più a

concentrarsi e mantenere efficiente la sua attività di consulente aziendale.

Un recente esame neuropsicologico confermerebbe

la presenza di modiche difficoltà, concentrate effettivamente sia sulla

concentrazione che sulla memoria verbale.

La MRI cerebrale permette di escludere delle

lesioni vascolari evidenti o delle stenosi dei grossi e medi vasi intracranici.

Perfettamente normale anche l'EEG senza segni di

irritabilità corticale.

Paziente normoteso, non presenta un fattore di

rischio per malattie cerebro-vascolari.

Per il momento bisogna dunque supporre degli

esiti di un disturbo dal carattere funzionale di tipo emicranico su vasospasmo

prolungato con una disfunzione a livello del circuito della memoria. Difficile

da valutare se i disturbi della concentrazione siano primari o secondari

eventualmente allo stato d'ansia ed allo stress secondario.

In questi casi è meglio non prescrivere delle

benzodiazepine, tutt'al più un antidepressivo con effetto ansiolitico,

possibilmente non ipnotico (Zoloft?) a piccole dosi. Per il momento tuttavia

gli ho prescritto del Nootropil 1300 mg 3 volte al dì.

Mi sono permesso di convocarlo fra circa un mese

per giudicarne l'evoluzione

.

In assenza di lesioni organiche alla MRI, la

prognosi dovrebbe comunque essere buona per quel che concerne un recupero

totale delle funzioni perse, eventualmente a distanza di ancora 6 mesi

"

(doc. _).

Interpellato

direttamente da questo TCA a proposito dell'evoluzione delle condizioni di

salute di __________, il dottor __________, con rapporto del 6 settembre 2001,

ha affermato quanto segue:

"

Dal controllo non sono emersi ulteriori

elementi.

La diagnosi risulta dunque piuttosto basata sulla

descrizione degli eventi da parte dei colleghi del paziente, il quale,

conservando un'amnesia totale dell'evento acuto, non può ricordare cosa fosse

successo.

Da quanto già descritto si tratta di un ottimo

sciatore, istruttore, la discesa in causa non sarebbe stata difficile, le prove

assolute di un evento traumatico non sono state portate.

Ricordo tuttavia che un trauma cranico o una

distorsione cervicale, se adeguate, possono comportare, in casi relativamente

rari, manifestazioni analoghe a quelle riportate dal paziente.

L'episodio amnestico transitorio, analogo a

manifestazione emicranica, può tuttavia manifestarsi senza causa scatenante

esterna.

In conclusione, è impossibile stabilire se ci

sia stato un trauma o meno alla base della sintomatologia

"

(VI - la

sottolineatura è del redattore).

Prima di

procedere all'emanazione della querelata decisione, in sede di procedura

d'opposizione, l'__________ si era rivolto al proprio medico di circondario, il

dottor __________, spec. FMH in chirurgia,

il quale

aveva formulato il seguente apprezzamento:

"

All'assicurato, dopo una caduta con gli sci,

unicamente in base a un'amnesia circostanziale, viene diagnosticata una

"probabile commozione cerebrale", motivo di un'ospedalizzazione di 24

ore, quindi per motivi di sicurezza (sorveglianza).

Oggettivamente

non

sono state riscontrate delle lesioni corporali di rilievo, segnatamente a

livello cerebrale-neurologico. Lo stesso vale per la documentazione radiologica

effettuata allora.

La questione è se i disturbi attualmente

lamentati dall'assicurato siano conseguenza organica diretta della caduta con

gli sci dell'ottobre 1999 o meno. Al riguardo il signor __________ è stato

sottoposto a tutta una serie di esami medici e pure strumentali, tutte delle

indagini che non hanno rivelato alcuna lesione strutturale, tanto

meno di natura post-traumatica.

Dal lato medico-infortunistico è quindi più che

fondato che i disturbi cranici, soprattutto cefalgici, sono di natura morbosa,

considerazione suffragata pure da pregressi esami neurologici (nel 1992, per

cefalee vaso-motorie).

Dallo scritto del signor __________ (del

25.9.2000) si evince inoltre l'opinione che la responsabilità della __________

in caso di ricaduta sia data anche nella situazione in cui la relazione con

l'infortunio sia solo possibile (questione tuttavia non medica).

Dal lato medico più grave comunque è il fatto che

il signor __________ parte dalla premessa erronea che la signora _______

sia dottoressa o sia persona portante il titolo di dottore nella scienza di

medicina.

In sintesi, sulla scorta di tutti gli esami

medici oggettivi finora esperiti, non permettono di stabilire un nesso

causale più che possibile fra i disturbi accusati attualmente dal signor

__________ e l'infortunio dell'ottobre del 1999

"

(doc. _).

2.6.   Dopo un'attenta

valutazione dell'insieme della documentazione presente all'inserto, questo

Tribunale è dell'avviso che non sia stata dimostrata, almeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di una relazione di

causalità naturale fra l'evento del 17 ottobre 1999 ed i disturbi accusati da

__________ a partire dall'aprile del 2000.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202

consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13

febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza

TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

particolare, non può essere sottaciuto come il dottor __________ - specialista

nella materia che qui interessa - nonostante abbia sottoposto l'insorgente ad

approfonditi accertamenti (clinici e radiologici),

si

sia trovato nell'impossibilità pratica di stabilire, con un sufficiente grado

di verosimiglianza, se all'origine dei disturbi lamentati da __________ vi sia

stato un evento traumatico (cfr. VI). Anzi, nel referto relativo alla visita

peritale del 10 luglio 2000, il summenzionato neurologo ha addirittura

dichiarato propendere piuttosto per una causa di natura squisitamente morbosa

(cfr. doc. _, p. 4: "Per il momento bisogna supporre degli esiti di un

disturbo dal carattere funzionale di tipo emicranico su vasospasmo prolungato

con una disfunzione a livello del circuito della memoria. Difficile da valutare

se i disturbi della concentrazione siano primari o secondari eventualmente allo

stato d'ansia ed allo stress secondario").

Il TCA

non ignora il fatto che la psicologa __________, autrice dell'apprezzamento

neuropsicologico del 19 maggio 2000, abbia affermato che i deficit riscontrati

sono molto probabilmente conseguenza dell'infortunio del 17 ottobre 1999, anche

se, ha aggiunto la psicologa, "alla base c'è senz'altro una personalità

ansiosa, con cefalee recidivanti. È tuttavia ben possibile che,

dall'infortunio, si sono sovrapposti deficit neuropsicologici sentiti

soggettivamente dal paziente, sia nell'ambito professionale che privato,

…" (doc. _).

Nondimeno,

la giurisprudenza del TFA ha stabilito che, secondo le attuali conoscenze,

la neuropsicologia non è di per sé stessa in grado di

valutare in modo decisivo la questione della

causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente

essere significativi nel quadro dell'apprezzamento

globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo abbia espresso

delle indicazioni persuasive a proposito della causalità, indicazioni che si

devono inoltre inserire in maniera convincente nelle risultanze di altri

accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA 9.1.2001 in re R. c/ INSAI, consid. 2

c/cc [U 148/00]).

I

succitati presupposti non appaiono realizzati nella presente fattispecie,

ponendo mente al solo fatto che, secondo lo specialista in neurologia

privatamente consultato da _________, é persino lecito dubitare che

quest'ultimo abbia accusato un trauma cranio-cerebrale con

commotio cerebri

.

D'altra

parte, la tesi secondo cui esisterebbe un legame causale naturale fra

l'infortunio ed i disturbi a carattere neuropsicologico, poiché questi

ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso, è priva di

pertinenza scientifica (cfr. I, p. 4).

Va qui

rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere

apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere

considerato come una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter

hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 31.7.2001 in re A. c/

INSAI, consid. 3c [U 492/00]; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung,

Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

In simili

condizioni, la decisione dell'Istituto assicuratore convenuto di negare la

propria responsabilità relativamente alla ricaduta annunciatagli il 20 giugno

2000, non presta il fianco ad alcuna censura (cfr. consid. 2.2. in fine).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 35.2001.12 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 35.2001.12 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.09.2001 35.2001.12

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2001.00012 mm Lugano 28 settembre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Maurizio Macchi segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2001 di __________, rappr. da: st. leg. __________, contro la decisione del 1° dicembre 2000 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 27 dicembre 1999, la Cassa disoccupazione __________ ha annunciato all'__________ che, in data 17 ottobre 1999, __________ è rimasto vittima di una caduta sulle piste da sci di __________, a seguito della quale ha riportato una commotio cerebri con amnesia circostanziale (cfr. doc. _). L'assicurato è rimasto degente - in osservazione neurologica - per 24 ore presso l'Ospedale regionale di __________  (cfr. doc. _). L'Istituto assicuratore ha assunto il caso ed ha regolarmente corrisposto le proprie prestazioni assicurative, perlomeno sino al 5 dicembre 1999, data in cui l'assicurato ha ritrovato una piena capacità lavorativa (cfr. doc. _). 1.2.   Il 20 giugno 2000, __________ ha comunicato all'assicuratore LAINF di presentare ancora dei problemi in relazione all'evento infortunistico dell'ottobre 1999 e di avere, al proposito, consultato il dottor __________, generalista (cfr. doc. _). Successivamente, l'assicurato è stato sottoposto ad una valutazione neuropsicologica presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _), nonché ad un esame neurologico da parte del dottor __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. _). 1.3.   Con decisione formale 30 agosto 2000, l'__________, dopo aver interpellato il proprio medico di circondario (cfr. doc. _), ha negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi annunciatigli nel corso del mese di giugno 2000 (doc. _). A seguito dell'opposizione interposta personalmente dall'assicurato (cfr. doc. _), l'assicuratore infortuni, in data 1° dicembre 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _). 1.4.   Con tempestivo ricorso 28 febbraio 2001, __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto che l'__________ venga condannato a riconoscergli ulteriori prestazioni assicurative (cfr. I, p. 7). Questi, segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria pretesa ricorsuale: " (…). La __________, nel motivare la propria decisione, rileva giustamente che il nesso di causalità naturale, quale questione di fatto, deve essere esaminato sulla scorta degli atti medici. Nel caso che occupa non v'è dubbio circa il fatto che i disturbi denunciati dal signor __________ non sono invenzioni dell'assicurato, anche perché comportano risvolti delicati, che possono suscitare disagio o imbarazzo da parte sua. Neppure si può però ritenere, come a torto vien fatto nella decisione impugnata, che il nesso causale non sia addirittura probabile. Dall'istruttoria non emergono elementi che possano seriamente far ritenere che il signor __________ conoscesse simili disturbi prima del 17.10.1999. Anche sotto l'aspetto giuridico della causalità adeguata, quindi, l'argomento merita approfondimento e non può essere liquidato in modo sbrigativo. Alla luce di quanto precede la __________ avrebbe pertanto dovuto entrare nel merito e valutare seriamente la situazione caratterizzante l'assicurato __________. Così facendo essa ha infatti deciso di non decidere, ciò che potrebbe rappresentare un pregiudizio importante, nell'ipotesi in cui il caso in questione dovesse fare l'oggetto di un rifiuto di prestazioni da parte della cassa malati. (…). A sostegno alle proprie tesi, l'autorità giudicante menziona i rapporti della psicologa signora __________ e del dott. __________, giungendo alla conclusione che tali rapporti " non permettono, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante almeno, che l'assicurato presenta un'affezione alla salute di natura organica post-infortunistica ". A mente del ricorrente, per contro i rapporti citati, così come gli atti allegati all'incarto, permettono di concludere il contrario. Lo stesso dott. __________, nel suo rapporto, dichiara che gli esami medici confermano le difficoltà denunciate dal signor __________. Il fatto che nel 1992 l'assicurato fosse già stato oggetto di indagini specialistiche, peraltro, nulla toglie al fatto che i disturbi sono stati riscontrati a seguito dell'infortunio del 17.10.1999. Il rapporto del 26.5.2000 della psicologa attesta inoltre che " i deficit neurologici riscontrati nell'odierna valutazione sono con molta probabilità conseguenze dell'infortunio del 17.10.1999 ", ciò che contraddice le valutazioni contenute nella decisione oggetto di ricorso. (…). La __________, nella decisione in oggetto, rileva tra l'altro che " l'assicurato, sciatore provetto, si trovava su una pista facile per cui oggi appare dubbio che egli sia caduto e abbia picchiato la testa tanto da riportare una commozione cerebrale ". Anche in questo caso la posizione dell'autorità giudicante non può essere condivisa: essa è del tutto soggettiva ed opinabile. Appare infatti insostenibile affermare che, per il solo fatto di essere uno sciatore provetto, il ricorrente non possa essersi fatto male su una pista facile. Indipendentemente dalla difficoltà di una pista, infatti, la presenza di un'irregolarità nel terreno (anche minima) o di un sasso, possono far perdere l'equilibrio a chiunque. Una volta perso l'equilibrio, la violenza dell'impatto e quindi la gravità delle conseguenze della caduta non dipendono più dal grado di capacità dello sciatore. Se così non fosse, i buoni sciatori non sarebbero mai vittima di incidenti, ciò che apparentemente non sembra però essere il caso " (I). 1.5.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III). 1.6.   In data 4 settembre 2001, il TCA ha interpellato il dottor __________, chiedendogli di voler descrivere l'evoluzione dei disturbi accusati dall'assicurato dopo il consulto del luglio 2000 (cfr. V). La risposta dello specialista è pervenuta il 10 settembre 2001 (VI). Alle parti è stata concessa la facoltà di presentare delle osservazioni. in diritto 2.1.   La lite è circoscritta alla questione di sapere se i disturbi presentati da __________, oggetto dell'annuncio di ricaduta del giugno 2000, si trovavano in una relazione di casualità, naturale ed adeguata, con l'evento del 17 ottobre 1999. L'__________, in sede di decisione su opposizione così come con la risposta di causa, ha sostenuto che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata la sopravvenienza dell'evento infortunistico in parola. Da parte sua, il TCA ritiene che questa obiezione, almeno a prima vista, potrebbe non essere del tutto infondata, considerata l'amnesia totale retro- e anterograda che ha colpito l'assicurato nonché l'assenza di qualsivoglia testimone oculare (e, in questo contesto, assume indubbiamente una certa importanza il fatto che il ricorrente fosse un ottimo sciatore oppure ancora il fatto che egli stesse sciando su una pista facile). Nondimeno, non può neppure essere ignorato il fatto che l'Istituto assicuratore ha regolarmente assunto il caso iniziale, riconoscendo in questo modo che __________ è rimasto vittima di un infortunio ai sensi di legge. Lo scrivente Tribunale può comunque esimersi dall'esaminare più da vicino questo aspetto, difettando, come si vedrà in seguito, il nesso di causalità naturale. 2.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). 2.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine). 2.4.   In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Determinante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA 31.7.2001 in re H. c/ INSAI [U 122/00]). 2.5.   Dalle tavole processuali emerge che, nell'aprile 2000, a causa del persistere di disturbi a carattere neuropsicologico e di cefalee, __________ è entrato in cura dal dottor __________, generalista, il quale ha predisposto, da parte sua, degli accertamenti neuropsicologici e neurologici (cfr. doc. _). In data 19 maggio 2000, l'assicurato è quindi stato periziato dalla psicologa __________, attiva presso il Servizio di neurologia dell'Ospedale regionale di __________, la quale, sulla scorta delle risultanze dei test, ha oggettivato dei disturbi neuropsicologici di grado lieve-medio: " (…). Si tratta di un paziente ben collaborante, orientato, globalmente non rallentato, adeguato. L'impulso interiore è intatto. Durante la valutazione il paziente è ansioso. In generale tenta di nascondere l'ansietà con un atteggiamento spigliato. Il metodo di lavoro è tendenzialmente precipitoso e superficiale. Il paziente vuole fare in fretta, ma a tratti si confonde e sbaglia. In alcuni momenti appare confuso. Dice che fatica a mantenere la concentrazione e che tende fortemente a divagare con il pensiero. Al termine della valutazione, il paziente dice di essere stanco. Il mal di testa, su una scala a 1 a 10, è aumentato da 4 a 6. Con un globale profilo neuropsicologico nella norma, l'odierna valutazione neuropsicologica evidenzia soprattutto un'aumentata affaticabilità mentale, difficoltà d'attenzione e di concentrazione, momenti di confusione, che si ripercuotono soprattutto sulla capacità di cogliere informazioni verbali, quando il loro contenuto è complesso, e sulla capacità mnesica verbale. Leggermente ridotta la capacità di risolvere calcoli scritti (errori di distrazione). È molto probabile che queste difficoltà rendano il paziente più irritabile e nervoso. Egli lamenta pure una diminuzione del dinamismo vitale. Nella norma: la flessibilità del pensiero, la fluenza verbale e figurale, la capacità di pianificazione, le prassie costruttive, la capacità di apprendere informazioni (verbali e visivo-spaziali), la capacità mnesica visivo-spaziale, la memoria semantica, i calcoli mentali, la percezione visiva (differenziazione figura-sfondo), lo schema corporeo (attribuzione destra-sinistra). I risultati indicano un disturbo neuropsicologico lieve-medio. I deficit neuropsicologici riscontrati nell'odierna valutazione sono con molta probabilità conseguenze dell'infortunio del 17.10.99. Alla base c'è senz'altro una personalità ansiosa, con cefalee recidivanti. È tuttavia ben possibile che, dall'infortunio, si sono sovrapposti deficit neuropsicologici sentiti soggettivamente dal paziente, sia nell'ambito professionale che privato, e rilevati anche dall'odierna valutazione " (doc. _). Successivamente, il 10 luglio 2000, il ricorrente è pure stato investigato da un profilo neurologico, a cura del dottor __________, spec. FMH in neurologia. Questa la valutazione contenuta nel relativo referto del 24 luglio 2000: " (…). Lo stato neurologico a parte una minima asimmetria della commissura labiale all'innervazione massima e delle parestesie all'emifaccia sinistra è risultato normale. Presenza di parestesie anche alla mano sinistra probabilmente in relazione con un'irritazione del nervo mediano al canale carpale. Nessun altro segno di lateralizzazione. Normale la MRI cerebrale con angio-RM arteriosa e con una piccola immagine cistica a livello del peduncolo cerebrale sinistro, che sicuramente non può essere messa in relazione con la patologia attuale. Si tratta di un paziente emicranico, ambidestro, che ha manifestato una patologia amnestica prolungata, associata a delle cervicalgie., la cui origine non è chiara. Da come descritto sospetterei in primo luogo un episodio amnestico transitorio, patologia analoga all'emicrania basata su probabili vasospasmi, eventualmente nel territorio vertebro-basilare. Nella DD un episodio di emicrania complicata, con eventuale disfunzione ischemica transitoria nel talamo eventualmente destro. Il paziente, essendo ambidestro è difficile stabilire quale sia l'emisfero dominante. Impossibile sapere se il paziente, buon sciatore, sia effettivamente caduto in una pista non difficile, battendo violentemente il capo o provocando una violenta distorsione cervicale: nessuno l'ha visto cadere, apparentemente non era particolarmente bagnato o sporco di neve. Dall'evento tuttavia il paziente mantiene dei disturbi soprattutto a livello della concentrazione e della memoria verbale apparentemente, con difficoltà soprattutto sul lavoro, non riuscendo più a concentrarsi e mantenere efficiente la sua attività di consulente aziendale. Un recente esame neuropsicologico confermerebbe la presenza di modiche difficoltà, concentrate effettivamente sia sulla concentrazione che sulla memoria verbale. La MRI cerebrale permette di escludere delle lesioni vascolari evidenti o delle stenosi dei grossi e medi vasi intracranici. Perfettamente normale anche l'EEG senza segni di irritabilità corticale. Paziente normoteso, non presenta un fattore di rischio per malattie cerebro-vascolari. Per il momento bisogna dunque supporre degli esiti di un disturbo dal carattere funzionale di tipo emicranico su vasospasmo prolungato con una disfunzione a livello del circuito della memoria. Difficile da valutare se i disturbi della concentrazione siano primari o secondari eventualmente allo stato d'ansia ed allo stress secondario. In questi casi è meglio non prescrivere delle benzodiazepine, tutt'al più un antidepressivo con effetto ansiolitico, possibilmente non ipnotico (Zoloft?) a piccole dosi. Per il momento tuttavia gli ho prescritto del Nootropil 1300 mg 3 volte al dì. Mi sono permesso di convocarlo fra circa un mese per giudicarne l'evoluzione . In assenza di lesioni organiche alla MRI, la prognosi dovrebbe comunque essere buona per quel che concerne un recupero totale delle funzioni perse, eventualmente a distanza di ancora 6 mesi " (doc. _). Interpellato direttamente da questo TCA a proposito dell'evoluzione delle condizioni di salute di __________, il dottor __________, con rapporto del 6 settembre 2001, ha affermato quanto segue: " Dal controllo non sono emersi ulteriori elementi. La diagnosi risulta dunque piuttosto basata sulla descrizione degli eventi da parte dei colleghi del paziente, il quale, conservando un'amnesia totale dell'evento acuto, non può ricordare cosa fosse successo. Da quanto già descritto si tratta di un ottimo sciatore, istruttore, la discesa in causa non sarebbe stata difficile, le prove assolute di un evento traumatico non sono state portate. Ricordo tuttavia che un trauma cranico o una distorsione cervicale, se adeguate, possono comportare, in casi relativamente rari, manifestazioni analoghe a quelle riportate dal paziente. L'episodio amnestico transitorio, analogo a manifestazione emicranica, può tuttavia manifestarsi senza causa scatenante esterna. In conclusione, è impossibile stabilire se ci sia stato un trauma o meno alla base della sintomatologia " (VI - la sottolineatura è del redattore). Prima di procedere all'emanazione della querelata decisione, in sede di procedura d'opposizione, l'__________ si era rivolto al proprio medico di circondario, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale aveva formulato il seguente apprezzamento: " All'assicurato, dopo una caduta con gli sci, unicamente in base a un'amnesia circostanziale, viene diagnosticata una "probabile commozione cerebrale", motivo di un'ospedalizzazione di 24 ore, quindi per motivi di sicurezza (sorveglianza). Oggettivamente non sono state riscontrate delle lesioni corporali di rilievo, segnatamente a livello cerebrale-neurologico. Lo stesso vale per la documentazione radiologica effettuata allora. La questione è se i disturbi attualmente lamentati dall'assicurato siano conseguenza organica diretta della caduta con gli sci dell'ottobre 1999 o meno. Al riguardo il signor __________ è stato sottoposto a tutta una serie di esami medici e pure strumentali, tutte delle indagini che non hanno rivelato alcuna lesione strutturale, tanto meno di natura post-traumatica. Dal lato medico-infortunistico è quindi più che fondato che i disturbi cranici, soprattutto cefalgici, sono di natura morbosa, considerazione suffragata pure da pregressi esami neurologici (nel 1992, per cefalee vaso-motorie). Dallo scritto del signor __________ (del 25.9.2000) si evince inoltre l'opinione che la responsabilità della __________ in caso di ricaduta sia data anche nella situazione in cui la relazione con l'infortunio sia solo possibile (questione tuttavia non medica). Dal lato medico più grave comunque è il fatto che il signor __________ parte dalla premessa erronea che la signora _______ sia dottoressa o sia persona portante il titolo di dottore nella scienza di medicina. In sintesi, sulla scorta di tutti gli esami medici oggettivi finora esperiti, non permettono di stabilire un nesso causale più che possibile fra i disturbi accusati attualmente dal signor __________ e l'infortunio dell'ottobre del 1999 " (doc. _). 2.6.   Dopo un'attenta valutazione dell'insieme della documentazione presente all'inserto, questo Tribunale è dell'avviso che non sia stata dimostrata, almeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra l'evento del 17 ottobre 1999 ed i disturbi accusati da __________ a partire dall'aprile del 2000. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In particolare, non può essere sottaciuto come il dottor __________ - specialista nella materia che qui interessa - nonostante abbia sottoposto l'insorgente ad approfonditi accertamenti (clinici e radiologici), si sia trovato nell'impossibilità pratica di stabilire, con un sufficiente grado di verosimiglianza, se all'origine dei disturbi lamentati da __________ vi sia stato un evento traumatico (cfr. VI). Anzi, nel referto relativo alla visita peritale del 10 luglio 2000, il summenzionato neurologo ha addirittura dichiarato propendere piuttosto per una causa di natura squisitamente morbosa (cfr. doc. _, p. 4: "Per il momento bisogna supporre degli esiti di un disturbo dal carattere funzionale di tipo emicranico su vasospasmo prolungato con una disfunzione a livello del circuito della memoria. Difficile da valutare se i disturbi della concentrazione siano primari o secondari eventualmente allo stato d'ansia ed allo stress secondario"). Il TCA non ignora il fatto che la psicologa __________, autrice dell'apprezzamento neuropsicologico del 19 maggio 2000, abbia affermato che i deficit riscontrati sono molto probabilmente conseguenza dell'infortunio del 17 ottobre 1999, anche se, ha aggiunto la psicologa, "alla base c'è senz'altro una personalità ansiosa, con cefalee recidivanti. È tuttavia ben possibile che, dall'infortunio, si sono sovrapposti deficit neuropsicologici sentiti soggettivamente dal paziente, sia nell'ambito professionale che privato, …" (doc. _). Nondimeno, la giurisprudenza del TFA ha stabilito che, secondo le attuali conoscenze, la neuropsicologia non è di per sé stessa in grado di valutare in modo decisivo la questione della causalità. Gli esiti di un'indagine neuropsicologica possono certamente essere significativi nel quadro dell'apprezzamento globale delle prove. Ciò presuppone però che il neuropsicologo abbia espresso delle indicazioni persuasive a proposito della causalità, indicazioni che si devono inoltre inserire in maniera convincente nelle risultanze di altri accertamenti (cfr. DTF 119 V 341 e STFA 9.1.2001 in re R. c/ INSAI, consid. 2 c/cc [U 148/00]). I succitati presupposti non appaiono realizzati nella presente fattispecie, ponendo mente al solo fatto che, secondo lo specialista in neurologia privatamente consultato da _________, é persino lecito dubitare che quest'ultimo abbia accusato un trauma cranio-cerebrale con commotio cerebri . D'altra parte, la tesi secondo cui esisterebbe un legame causale naturale fra l'infortunio ed i disturbi a carattere neuropsicologico, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo di esso, è priva di pertinenza scientifica (cfr. I, p. 4). Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere considerato come una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 31.7.2001 in re A. c/ INSAI, consid. 3c [U 492/00]; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96). In simili condizioni, la decisione dell'Istituto assicuratore convenuto di negare la propria responsabilità relativamente alla ricaduta annunciatagli il 20 giugno 2000, non presta il fianco ad alcuna censura (cfr. consid. 2.2. in fine). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti