Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2001 35.2000.51 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2001 35.2000.51 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.10.2001 35.2000.51
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 35.2000.00051 mm /gm Lugano 25 ottobre 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo visto il ricorso del 30 giugno 2000 interposto da __________, rappr. da: avv. __________, contro la decisione del 28 marzo 2000 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni in relazione al caso : __________ letti ed esaminati gli atti; vista la risposta 28 agosto 2000 della parte convenuta; richiamata la perizia del 14 agosto 2001 del dott. ________________ (cfr. Doc. XVI); rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi: " 1) L'__________ revoca la decisione del 22.10.1999 e la decisione su opposizione del 28.3.2000.
2) L'__________ riconosce alla stregua di una ricaduta dell'infortunio del 3.5.1998 l'episodio notificato il 16.9.1999 e ammette il proprio assicurato al beneficio delle legali prestazioni assicurative consistenti solo in spese di cura e le rimborserà nei limiti della LAINF alla __________ che le ha anticipate.
3) La __________, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatta e autorizza lo stralcio dai ruoli della lite.
4) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera dell'__________.
5) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa. (e meglio come alla transazione inviata in data 23 ottobre 2001 al Tribunale dall'avv. __________); rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162); viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961; decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Daniele Cattaneo