Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità.
È esclusa la revisione.
2.3.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag.
221ss.).
Ciò
nondimeno, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti
a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono
compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219,
consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).
2.4. Nel caso di
specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 21 ottobre 1998, è
stata visitata, in data 18 ottobre 1999, dal medico di circondario dell'__________,
il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. _).
All'occasione,
il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso il proprio apprezzamento
riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dalla qui
insorgente:
"
- Stato dopo frattura della diafisi del femore
destro, trattata cruentemente, clinicamente e radiologicamente consolidata con
materiale d'osteosintesi tuttora in situ. Lievi disturbi residuali
prevalentemente delle parti molli, clinicamente con funzione articolare
dell'anca e del ginocchio conservati senza dismetria, con trofismo muscolare
simmetrico.
- 2 piccole cicatrici alla base del naso,
cicatrice della lunghezza complessiva di 5 cm all'emifronte sinistro, tutte
calme.
Sul piano terapeutico da prevedersi
l'asportazione del materiale d'osteosintesi. A tempo determinato la paziente
viene pregata di prendere contatto direttamente con l'operatore per pianificare
l'intervento.
Paziente abile al lavoro nella misura completa a
decorrere dall'1.3.1999.
Per quanto attiene all'aspetto
medico-assicurativo specifico, i postumi infortunistici presentati dalla
paziente non soddisfano i requisiti minimi dettati dalla legge per il
riconoscimento di un'indennità per menomazione all'integrità.
In effetti, con riferimento all'allegato 3
articolo 36 capoverso 2 OAINF le cicatrici residuali al viso sono
significativamente meno importanti dell'amputazione non solo della metà (5%) ma
addirittura di un 1/4 di un lobo auricolare.
Con riferimento in seguito alla tabella 5 estratto
LAINF edizione INSAI 1990: il quadro funzionale agli arti inferiori (anca,
ginocchio) risulta pure essere significativamente migliore rispetto ad
un'artrosi di lieve entità (che non dà di per se stesso diritto a nessuna IMI).
Complessivamente non solo presi singolarmente ma
pure tra di loro, i diversi postumi infortunistici non raggiungono il limite
minimo del 5% richiesto per l'assegnazione di una IMI"
(doc. _).
Prima di
procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, il dottor
__________ ha ancora avuto occasione di manifestare la propria opinione
riguardo all'entità della menomazione all'integrità di cui è portatrice la
ricorrente:
"
Il rappresentante legale della paziente facendo
riferimento ad una specificazione del medico curante, non prodotta, ritiene
ingiusta la decisione della __________ del 2.11.1999, segnalando i seguenti
disturbi residui:
- Deficit motorio
Non solo in occasione dell'esame
medico-circondariale del 15.10.1999 ma già il dr. __________ nel rapporto intermedio
del 19.4.1999 descriveva una mobilizzazione dell'anca del tutto normale
(simmetrica rispetto a quella controlaterale, vedi esame medico-circondariale
senza dismetrie).
- Frequenti dolori
Valutarsi in primo luogo che il dolore, disturbo
soggettivo non quantificabile, non rappresenta nessun elemento di rilievo
nell'attribuzione o meno, rispettivamente nella determinazione dell'entità di
un'indennità per menomazione dell'integrità nel tipo di lesioni infortunistiche
riportate dalla signora __________.
Questo in considerazione della soglia
individuale, rispettivamente delle modalità diverse di espressione (per esempio
sulla base di culture etniche diverse) che ogni persona risente.
Nel caso specifico della signora __________
diversi elementi lasciano chiaramente dedurre che l'intensità del dolore
residuo riferito dalla paziente non sia di entità importante.
In effetti, nel rapporto intermedio del
19.4.1999, il dr. __________ segnala chiaramente l'assenza di dolori alla
palpazione e alla mobilizzazione dell'anca e del ginocchio, in occasione
dell'esame medico-circondariale i disturbi presentano un carattere a fitta
della durata di solo qualche attimo e d'intensità peraltro variabile in
funzione di fattori atmosferici, la paziente asserisce non dover fare ricorso a
nessun trattamento medicamentoso o fisiochinetico. Ed infine l'ultimo ritiro di
medicamenti antalgici, rispettivamente anti-infiammatori risale al 30.10 e
1.11.1998.
Sulla base delle precedenti considerazioni quindi
il dolore residuo accusato dalla paziente non solo non rappresenta di per se
stesso nessun valore di giudizio per l'attribuzione di un'IMI, ma non può
neppure essere ritenuto d'intensità importante.
- Defigurazione
Se paragonato al danno estetico dell'amputazione
di parte del padiglione auricolare, 2 piccole cicatrici di lunghezza inferiore
al centimetro alla base del naso e una cicatrice lunga circa 5 cm all'altezza
della fronte, tutte calme, lineari, non arrossate e in particolare non
sopraelevate, non rappresentano sicuramente nessuna "defigurazione",
rispettivamente nessun postumo d'entità importante.
- La durata dell'inabilità lavorativa (dipendente
non per ultimo dal tipo di attività svolta dalla
paziente) e la possibilità di rivalsa non rappresentano neppure essi degli
elementi che possono venire presi in considerazione per l'assegnazione o meno
di un'indennità per menomazione dell'integrità. In effetti essi lederebbero il
principio fondamentale dell'uguaglianza di trattamento che risiede alla base
del principio legale della IMI"
(doc. _).
Sempre
nel corso della procedura d'opposizione, __________ ha trasmesso all'Istituto
assicuratore convenuto un rapporto, datato 9 dicembre 1999, del dottor
__________, spec. in ortopedia-chirurgia della mano nonché docente presso
l'Università di __________. Questo il contenuto del summenzionato referto:
"
… 1) Nella relazione clinica del Dr. __________
del 18.10.1999 si legge "con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF
edizione __________ 1990: il quadro funzionale degli arti inferiori risulta
pure essere significativamente migliore rispetto ad un'artrosi di lieve entità,
etc. …".
In Italia, secondo la "Guida alla
valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità
permanente" di Luvoni-Mangili-Bernardi, edizione Giuffré, 1990, una
frattura del femore guarita con accorciamento di ca 1 cm (vedi rxgrafia in ortostasi
del 30.11.1999) viene valutata nella misura del 2%.
2) Sempre secondo lo stesso testo,
una malrotazione dei condili femorali, con valgismo post-traumatico
e flessione attiva del ginocchio ridotta, ma + di 90°, viene valutata nella
misura del 4%.
3) Viene fatto notare altresì che vanno tenute in
considerazione "le ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale per
atteggiamento vizioso compensatorio (menomazione rachidea). Valutazione 1-2%.
Da queste considerazioni si evince che il danno
biologico riportato dalla sig.ra __________ è di almeno del 7/8% (sette-otto),
per cui risulta indennizzabile anche dalla __________, visto che il minimo
richiesto per l'assegnazione di una IMI risulta essere il 5% (vedi relazione
del Dr. __________ del 18.10.1999)"
(doc. _).
2.5. Con il
proprio gravame, __________ ha censurato la valutazione enunciata dal medico di
circondario dell'__________, al quale ha, in particolare, rimproverato di non
aver tenuto conto del fatto che "… la frattura al femore è stata guarita
con un accorciamento dell'arto di circa 1 cm, ciò che comporta delle gravi
ripercussioni immediate ed anche a medio e lungo termine nella funzionalità
motoria (ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale, ecc.)" (cfr.
I, p. 2).
A mente
della ricorrente, cumulando i diversi postumi infortunistici accusati, si
supererebbe la soglia del 5% di cui alla cifra 2 dell'Allegato 3 all'OAINF.
Così come
emerge dal consid. 2.4., l'assicurata fonda la propria pretesa sul parere
espresso dallo specialista da essa privatamente consultato, il dottor
__________, secondo il quale l'accorciamento dell'arto inferiore di circa 1 cm,
costituisce una menomazione dell'integrità del 2%, secondo la "Guida alla
valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità
permanente" di Luvoni-Mangili-Bernardi.
Al di là
del fatto che, fra il medico di circondario dell'__________ ed il dottor
__________, sussiste una divergenza riguardo all'effettiva presenza di una
differenza di lunghezza fra le due gambe (cfr. III, p.
2) - in applicazione della Tabella 2.3 edita dalla Divisione medica dell'__________
(ed. 1990) e contrariamente a quel che risulta dall'opera citata dallo
specialista interpellato da __________ - una differenza fino ad un massimo di 2
cm, non dà diritto ad alcuna indennità per menomazione dell'integrità (cfr.
STCA 3.9.1998 in re F. I., consid. 2.11., non pubblicata).
Il dottor
__________ ha, altresì, sostenuto che un accorciamento dell'arto inferiore
comporterebbe delle "… ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale
per atteggiamento viziato compensatorio (menomazione rachidea)" (cfr. doc.
_).
Da parte
sua, l'assicuratore LAINF convenuto ha contestato la tesi difesa dal medico
italiano, facendo riferimento alla perizia 7 marzo 2000 della Clinica di
chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________, perizia che questa Corte aveva
ordinato nell'ambito della causa in re T. c. INSAI (cfr. doc. _).
In
quell'occasione, i dottori __________, __________ di chirurgia della colonna
vertebrale, e __________, __________ di chirurgia del piede, hanno
categoricamente negato che, ad eccezione di gravi deformazioni, una differenza
nella lunghezza degli arti inferiori
possa comportare
un
sovraccarico del rachide:
"
5.
Kann der Sachverständige bestätigen, dass es
eine übliche und geläufige Erscheinung ist, also als klinisch anerkannte Tatsache,
dass ein körperliche Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Falle T., im Laufe
der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich
bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Ueberlastung
der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen
sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5cm oder einer Situation
bei Hüftarthrodese, oder einer einseitigen Muskelschwäche wie sie beispielsweise
nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen diese Veränderungen sehr
lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herrn T. ist die Deformation/Beeinträchtigung
des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm
hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar"
(doc. _, risposta al quesito peritale n.
5).
È pacifico come __________ non presenti delle
alterazioni di un'importanza tale da rientrare nelle categorie "a
rischio" definite dai periti giudiziari. Una differenza di circa un
centimetro nella lunghezza degli arti inferiori - ammesso ma non concesso che,
in
casu
, sia effettivamente presente - non costituisce certamente una
deformazione grave (gli esperti consultati dal TCA parlano, in effetti, di una
differenza minima di 5 centimetri) che, con l'andare del tempo, potrebbe
causare dei problemi a livello del rachide.
Del
resto, volendo prescindere da quanto precede, va osservato che, secondo la
prima frase della cifra 3 dell’Allegato 3 all’OAINF, al momento della
valutazione dell’indennità si deve tenere adeguatamente conto di un aggravamento
prevedibile della menomazione dell’integrità. Conformemente alla
giurisprudenza federale, l’esclusione di ogni revisione, prevista dalla seconda
frase della cifra 3 dell’Allegato 3 all’OAINF, riguarda soltanto il
peggioramento di una menomazione dell’integrità che, al momento della
fissazione dell’indennizzo, era stato con verosimiglianza pronosticato e,
perciò, tenuto in debito conto. Peggioramenti non prevedibili non possono,
naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio
alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione
dell’indennità per menomazione é, di principio, esclusa. Per contro,
l’indennità dev’essere di nuovo valutata, quando il danno all’integrità é
peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991
U132 p. 308s. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
In
concreto, nessuno pretende che l'insorgente presenti, già attualmente, dei
disturbi alla colonna vertebrale. D'altro canto, quanto affermato dal dottor
__________ costituisce, né più né meno, una semplice ipotesi che, alla luce
delle indicazioni fornite dagli specialisti dell'Ospedale __________, non si
rivela neppure fondata su delle valide basi scientifiche. Allo stato attuale
delle cose, quindi, un aggravamento della menomazione dell'integrità non appare
affatto prevedibile. Qualora, contrariamente alle aspettative, dovessero, in
futuro, insorgere dei problemi al rachide e che, inoltre, ne venisse accertata
la natura traumatica, a __________ rimarrebbe, comunque, riservata la facoltà
di chiedere una nuova valutazione della questione riguardante il diritto all'IMI.
Le
percentuali del 2%, rispettivamente, dell'1-2%, proposte dal dottor __________
(cfr. doc. _), non meritano, perciò, di venir considerate.
In sede
d'opposizione 1° dicembre 1999 (cfr. doc. _), la qui ricorrente ha fatto valere
d'essere sfigurata dalle cicatrici presenti sul volto, sostenendo,
implicitamente, che ciò costituirebbe un'importante menomazione alla sua
integrità.
L'importanza
delle suddette cicatrici è stata puntualmente descritta dal dottor __________,
in occasione della visita di controllo 15 ottobre 1999, le cui descrizioni non
hanno fatto oggetto d'alcuna obiezione da parte dell'assicurata:
"
Viso
2 piccole cicatrici calme, fini, della lunghezza
di circa 0.8 cm. La prima rettilinea, longitudinale lungo l'asse del naso, la
seconda obliqua, sempre alla base del naso, sul versante oculare sinistro.
Inoltre cicatrice calma della lunghezza complessiva di 5 cm con origine all'altezza
della glabella e decorso dapprima verticale sulla lunghezza di circa 1 cm, in
seguito obliquo verso la parte sinistra della fronte
" (doc. _, p. 2).
Dal
summenzionato referto del medico di circondario emerge che le cicatrici
presenti sul volto dell'assicurata, non sono state considerate una menomazione
importante alla sua integrità fisica (cfr. doc. _). Al riguardo, é utile
ricordare che, secondo il testo chiaro della legge, non si può tenere conto che
delle lesioni importanti e permanenti (cfr. art. 24 cpv. 1 LAINF).
Considerata
la reale entità delle cicatrici, e qui si fa riferimento proprio alla precisa
descrizione operata dal dottor __________, questa Corte non può che fare
propria l'opinione da lui espressa, posto come il pregiudizio estetico -
inteso come aspetto soggettivo del danno - non possa venir considerato nella
valutazione dell’IMI (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121; cfr. STCA
16.9.1999 in re L. G., non pubblicata, confermata dal TFA con pronunzia del
9.2.2000).
Sintomatico
è, d'altronde, il fatto che, da parte sua, il dottor __________ non abbia
affatto preteso che le cicatrici
costituiscano una
menomazione all'integrità, neppure secondo i principi vigenti nel diritto
assicurativo italiano.
A mero
titolo di raffronto, il TFA ha riconosciuto l’esistenza di una lesione
importante ai sensi dell’art. 24 LAINF, trattandosi di un giovane assicurato
che presentava una cicatrice che partiva dalle sopracciglia di sinistra,
passava sopra il naso, seguiva tutte le sopracciglia di destra, risalendo sulla
fronte al di sopra di queste ultime, visibile anche nell’angolo interno
dell’occhio destro (cfr. RAMI 1988 U48, p. 230ss.).
Per quel
che attiene alle difficoltà motorie poste in luce dal dottor __________ al
punto 2 della sua certificazione 9 dicembre 1999 ("… malrotazione dei
condili femorali, con valgismo post-traumatico e flessione attiva del ginocchio
ridotta, ma + di 90° …") - ma non dal dottor __________ (cfr. doc. _:
"Anca destra: cicatrice calma. Nessuna dolenzia locale neppure allo
scorlamento, rispettivamente alla pressione assiale. Funzione libera e
simmetrica in tutte le direzioni. Ginocchio destro: nessun referto
infiammatorio locale. Nessun versamento intrarticolare. Lieve disturbo faccettario
retropatellare (un po’ più rispetto alla sinistra), strutture legamentarie
stabili, segni meniscali negativi, funzione libera e simmetrica) - lo scrivente
TCA può senz'altro esimersi dal pronunciarsi in merito, nella misura in cui, a
mente dello specialista stesso privatamente interpellato da __________, ci
troveremmo, in ogni caso, al di sotto del limite del 5% fissato dall'Allegato 3
all'OAINF. Si tratterebbe, insomma, di una menomazione dell'integrità di
un'entità non indennizzabile.
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene di poter far proprio il parere espresso dal
dottor __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha
valutato inferiore al 5% la menomazione all'integrità fisica di cui la
ricorrente è portatrice.
Al
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202
consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13
febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza
TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a
ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Da
ultimo, così come pertinentemente evidenziato dall'__________, va pure
rammentato che dottrina e giurisprudenza raccomandano grande prudenza nel
basarsi su certificazioni provenienti da medici stranieri, siccome, da un lato,
un apprezzamento espresso con cognizione di causa presuppone, evidentemente,
una buona conoscenza del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e,
dall'altro, le basi di valutazione all'estero sono spesso diverse da quelle
conosciute in Svizzera (cfr. P. Omlin, Die invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 296s.; STFA 4 febbraio 1975 in re B., inedita).
Tali
principi si attagliano particolarmente bene al caso di specie, dove il dottor
__________, le cui capacità professionali, beninteso, non vengono messe in
dubbio, si è trovato a dover applicare - anziché la scala prevista all’Allegato
3 dell’OAINF e, tenuto conto dei limiti fissati dalla giurisprudenza federale,
le tabelle elaborate dai medici __________ - tale "Guida alla valutazione medico-legale
del danno biologico e dell'invalidità permanente" di Luvoni-Mangili-Bernardi.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente Il segretario Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2000 35.2000.35 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2000 35.2000.35 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2000 35.2000.35
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 35.2000.00035 mm Lugano 7 agosto 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Giovanna Roggero-Will con redattore: Maurizio Macchi segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 maggio 2000 di __________, rappr. da: avv. __________, contro la decisione del 4 febbraio 2000 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1. In data 21 ottobre 1998, __________, all'epoca stagiaire presso il __________, è stata investita da un'autovettura mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, riportando una frattura della diafisi del femore destro, una frattura non dislocata del naso ed escoriazioni multiple al viso (cfr. doc. _). Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. 1.2. Alla chiusura del caso, con decisione formale 2 novembre 1999, l'Istituto assicuratore - non senza prima aver sentito il parere del proprio medico di circondario - ha negato all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione dell'integrità, difettando una menomazione importante (cfr. doc. _). A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurata (cfr. doc. _), l'__________, in data 4 febbraio 2000, ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _). 1.3. Con tempestivo ricorso 4 maggio 2000, __________, sempre patrocinata dall'avv. __________, ha chiesto d'essere posta al beneficio di un'IMI "… da stabilirsi da questo giudice secondo le risultanze peritali" (cfr. I, p. 3), ma comunque superiore al 5%. A supportare la pretesa ricorsuale, è stato prodotto un certificato, datato 9 dicembre 1999, del dottor __________, specialista in ortopedia/chirurgia della mano di __________, a mente del quale l'assicurata sarebbe portatrice di una menomazione all'integrità di almeno il 7-8% (cfr. doc. _). 1.4. L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.). Nel merito 2.2. L'oggetto della lite è circoscritto all'entità dell'indennità per menomazione dell'integrità spettante a __________. 2.3. 2.3.1. Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.3.2. L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 121). 2.3.3. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124 V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si terrà adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È esclusa la revisione. 2.3.4. L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag. 221ss.). Ciò nondimeno, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.4. Nel caso di specie, __________, a seguito dell'evento infortunistico 21 ottobre 1998, è stata visitata, in data 18 ottobre 1999, dal medico di circondario dell'__________, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. _). All'occasione, il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso il proprio apprezzamento riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dalla qui insorgente: "
- Stato dopo frattura della diafisi del femore destro, trattata cruentemente, clinicamente e radiologicamente consolidata con materiale d'osteosintesi tuttora in situ. Lievi disturbi residuali prevalentemente delle parti molli, clinicamente con funzione articolare dell'anca e del ginocchio conservati senza dismetria, con trofismo muscolare simmetrico.
- 2 piccole cicatrici alla base del naso, cicatrice della lunghezza complessiva di 5 cm all'emifronte sinistro, tutte calme. Sul piano terapeutico da prevedersi l'asportazione del materiale d'osteosintesi. A tempo determinato la paziente viene pregata di prendere contatto direttamente con l'operatore per pianificare l'intervento. Paziente abile al lavoro nella misura completa a decorrere dall'1.3.1999. Per quanto attiene all'aspetto medico-assicurativo specifico, i postumi infortunistici presentati dalla paziente non soddisfano i requisiti minimi dettati dalla legge per il riconoscimento di un'indennità per menomazione all'integrità. In effetti, con riferimento all'allegato 3 articolo 36 capoverso 2 OAINF le cicatrici residuali al viso sono significativamente meno importanti dell'amputazione non solo della metà (5%) ma addirittura di un 1/4 di un lobo auricolare. Con riferimento in seguito alla tabella 5 estratto LAINF edizione INSAI 1990: il quadro funzionale agli arti inferiori (anca, ginocchio) risulta pure essere significativamente migliore rispetto ad un'artrosi di lieve entità (che non dà di per se stesso diritto a nessuna IMI). Complessivamente non solo presi singolarmente ma pure tra di loro, i diversi postumi infortunistici non raggiungono il limite minimo del 5% richiesto per l'assegnazione di una IMI" (doc. _). Prima di procedere all'emanazione dell'impugnata decisione su opposizione, il dottor __________ ha ancora avuto occasione di manifestare la propria opinione riguardo all'entità della menomazione all'integrità di cui è portatrice la ricorrente: " Il rappresentante legale della paziente facendo riferimento ad una specificazione del medico curante, non prodotta, ritiene ingiusta la decisione della __________ del 2.11.1999, segnalando i seguenti disturbi residui:
- Deficit motorio Non solo in occasione dell'esame medico-circondariale del 15.10.1999 ma già il dr. __________ nel rapporto intermedio del 19.4.1999 descriveva una mobilizzazione dell'anca del tutto normale (simmetrica rispetto a quella controlaterale, vedi esame medico-circondariale senza dismetrie).
- Frequenti dolori Valutarsi in primo luogo che il dolore, disturbo soggettivo non quantificabile, non rappresenta nessun elemento di rilievo nell'attribuzione o meno, rispettivamente nella determinazione dell'entità di un'indennità per menomazione dell'integrità nel tipo di lesioni infortunistiche riportate dalla signora __________. Questo in considerazione della soglia individuale, rispettivamente delle modalità diverse di espressione (per esempio sulla base di culture etniche diverse) che ogni persona risente. Nel caso specifico della signora __________ diversi elementi lasciano chiaramente dedurre che l'intensità del dolore residuo riferito dalla paziente non sia di entità importante. In effetti, nel rapporto intermedio del 19.4.1999, il dr. __________ segnala chiaramente l'assenza di dolori alla palpazione e alla mobilizzazione dell'anca e del ginocchio, in occasione dell'esame medico-circondariale i disturbi presentano un carattere a fitta della durata di solo qualche attimo e d'intensità peraltro variabile in funzione di fattori atmosferici, la paziente asserisce non dover fare ricorso a nessun trattamento medicamentoso o fisiochinetico. Ed infine l'ultimo ritiro di medicamenti antalgici, rispettivamente anti-infiammatori risale al 30.10 e 1.11.1998. Sulla base delle precedenti considerazioni quindi il dolore residuo accusato dalla paziente non solo non rappresenta di per se stesso nessun valore di giudizio per l'attribuzione di un'IMI, ma non può neppure essere ritenuto d'intensità importante.
- Defigurazione Se paragonato al danno estetico dell'amputazione di parte del padiglione auricolare, 2 piccole cicatrici di lunghezza inferiore al centimetro alla base del naso e una cicatrice lunga circa 5 cm all'altezza della fronte, tutte calme, lineari, non arrossate e in particolare non sopraelevate, non rappresentano sicuramente nessuna "defigurazione", rispettivamente nessun postumo d'entità importante.
- La durata dell'inabilità lavorativa (dipendente non per ultimo dal tipo di attività svolta dalla paziente) e la possibilità di rivalsa non rappresentano neppure essi degli elementi che possono venire presi in considerazione per l'assegnazione o meno di un'indennità per menomazione dell'integrità. In effetti essi lederebbero il principio fondamentale dell'uguaglianza di trattamento che risiede alla base del principio legale della IMI" (doc. _). Sempre nel corso della procedura d'opposizione, __________ ha trasmesso all'Istituto assicuratore convenuto un rapporto, datato 9 dicembre 1999, del dottor __________, spec. in ortopedia-chirurgia della mano nonché docente presso l'Università di __________. Questo il contenuto del summenzionato referto: " … 1) Nella relazione clinica del Dr. __________ del 18.10.1999 si legge "con riferimento alla tabella 5 estratto LAINF edizione __________ 1990: il quadro funzionale degli arti inferiori risulta pure essere significativamente migliore rispetto ad un'artrosi di lieve entità, etc. …". In Italia, secondo la "Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente" di Luvoni-Mangili-Bernardi, edizione Giuffré, 1990, una frattura del femore guarita con accorciamento di ca 1 cm (vedi rxgrafia in ortostasi del 30.11.1999) viene valutata nella misura del 2%.
2) Sempre secondo lo stesso testo, una malrotazione dei condili femorali, con valgismo post-traumatico e flessione attiva del ginocchio ridotta, ma + di 90°, viene valutata nella misura del 4%.
3) Viene fatto notare altresì che vanno tenute in considerazione "le ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale per atteggiamento vizioso compensatorio (menomazione rachidea). Valutazione 1-2%. Da queste considerazioni si evince che il danno biologico riportato dalla sig.ra __________ è di almeno del 7/8% (sette-otto), per cui risulta indennizzabile anche dalla __________, visto che il minimo richiesto per l'assegnazione di una IMI risulta essere il 5% (vedi relazione del Dr. __________ del 18.10.1999)" (doc. _). 2.5. Con il proprio gravame, __________ ha censurato la valutazione enunciata dal medico di circondario dell'__________, al quale ha, in particolare, rimproverato di non aver tenuto conto del fatto che "… la frattura al femore è stata guarita con un accorciamento dell'arto di circa 1 cm, ciò che comporta delle gravi ripercussioni immediate ed anche a medio e lungo termine nella funzionalità motoria (ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale, ecc.)" (cfr. I, p. 2). A mente della ricorrente, cumulando i diversi postumi infortunistici accusati, si supererebbe la soglia del 5% di cui alla cifra 2 dell'Allegato 3 all'OAINF. Così come emerge dal consid. 2.4., l'assicurata fonda la propria pretesa sul parere espresso dallo specialista da essa privatamente consultato, il dottor __________, secondo il quale l'accorciamento dell'arto inferiore di circa 1 cm, costituisce una menomazione dell'integrità del 2%, secondo la "Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente" di Luvoni-Mangili-Bernardi. Al di là del fatto che, fra il medico di circondario dell'__________ ed il dottor __________, sussiste una divergenza riguardo all'effettiva presenza di una differenza di lunghezza fra le due gambe (cfr. III, p.
2) - in applicazione della Tabella 2.3 edita dalla Divisione medica dell'__________ (ed. 1990) e contrariamente a quel che risulta dall'opera citata dallo specialista interpellato da __________ - una differenza fino ad un massimo di 2 cm, non dà diritto ad alcuna indennità per menomazione dell'integrità (cfr. STCA 3.9.1998 in re F. I., consid. 2.11., non pubblicata). Il dottor __________ ha, altresì, sostenuto che un accorciamento dell'arto inferiore comporterebbe delle "… ripercussioni sfavorevoli sulla colonna vertebrale per atteggiamento viziato compensatorio (menomazione rachidea)" (cfr. doc. _). Da parte sua, l'assicuratore LAINF convenuto ha contestato la tesi difesa dal medico italiano, facendo riferimento alla perizia 7 marzo 2000 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale __________, perizia che questa Corte aveva ordinato nell'ambito della causa in re T. c. INSAI (cfr. doc. _). In quell'occasione, i dottori __________, __________ di chirurgia della colonna vertebrale, e __________, __________ di chirurgia del piede, hanno categoricamente negato che, ad eccezione di gravi deformazioni, una differenza nella lunghezza degli arti inferiori possa comportare un sovraccarico del rachide: " 5. Kann der Sachverständige bestätigen, dass es eine übliche und geläufige Erscheinung ist, also als klinisch anerkannte Tatsache, dass ein körperliche Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Falle T., im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen, im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt? Nein, ein Hinken führt nicht zu einer Ueberlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen. Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von > 5cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer einseitigen Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten ist. Zudem müssen diese Veränderungen sehr lange einwirken bis sie symptomatisch werden. Bei Herrn T. ist die Deformation/Beeinträchtigung des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar" (doc. _, risposta al quesito peritale n. 5). È pacifico come __________ non presenti delle alterazioni di un'importanza tale da rientrare nelle categorie "a rischio" definite dai periti giudiziari. Una differenza di circa un centimetro nella lunghezza degli arti inferiori - ammesso ma non concesso che, in casu, sia effettivamente presente - non costituisce certamente una deformazione grave (gli esperti consultati dal TCA parlano, in effetti, di una differenza minima di 5 centimetri) che, con l'andare del tempo, potrebbe causare dei problemi a livello del rachide. Del resto, volendo prescindere da quanto precede, va osservato che, secondo la prima frase della cifra 3 dell’Allegato 3 all’OAINF, al momento della valutazione dell’indennità si deve tenere adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell’integrità. Conformemente alla giurisprudenza federale, l’esclusione di ogni revisione, prevista dalla seconda frase della cifra 3 dell’Allegato 3 all’OAINF, riguarda soltanto il peggioramento di una menomazione dell’integrità che, al momento della fissazione dell’indennizzo, era stato con verosimiglianza pronosticato e, perciò, tenuto in debito conto. Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell’indennità per menomazione é, di principio, esclusa. Per contro, l’indennità dev’essere di nuovo valutata, quando il danno all’integrità é peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991 U132 p. 308s. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). In concreto, nessuno pretende che l'insorgente presenti, già attualmente, dei disturbi alla colonna vertebrale. D'altro canto, quanto affermato dal dottor __________ costituisce, né più né meno, una semplice ipotesi che, alla luce delle indicazioni fornite dagli specialisti dell'Ospedale __________, non si rivela neppure fondata su delle valide basi scientifiche. Allo stato attuale delle cose, quindi, un aggravamento della menomazione dell'integrità non appare affatto prevedibile. Qualora, contrariamente alle aspettative, dovessero, in futuro, insorgere dei problemi al rachide e che, inoltre, ne venisse accertata la natura traumatica, a __________ rimarrebbe, comunque, riservata la facoltà di chiedere una nuova valutazione della questione riguardante il diritto all'IMI. Le percentuali del 2%, rispettivamente, dell'1-2%, proposte dal dottor __________ (cfr. doc. _), non meritano, perciò, di venir considerate. In sede d'opposizione 1° dicembre 1999 (cfr. doc. _), la qui ricorrente ha fatto valere d'essere sfigurata dalle cicatrici presenti sul volto, sostenendo, implicitamente, che ciò costituirebbe un'importante menomazione alla sua integrità. L'importanza delle suddette cicatrici è stata puntualmente descritta dal dottor __________, in occasione della visita di controllo 15 ottobre 1999, le cui descrizioni non hanno fatto oggetto d'alcuna obiezione da parte dell'assicurata: " Viso 2 piccole cicatrici calme, fini, della lunghezza di circa 0.8 cm. La prima rettilinea, longitudinale lungo l'asse del naso, la seconda obliqua, sempre alla base del naso, sul versante oculare sinistro. Inoltre cicatrice calma della lunghezza complessiva di 5 cm con origine all'altezza della glabella e decorso dapprima verticale sulla lunghezza di circa 1 cm, in seguito obliquo verso la parte sinistra della fronte " (doc. _, p. 2). Dal summenzionato referto del medico di circondario emerge che le cicatrici presenti sul volto dell'assicurata, non sono state considerate una menomazione importante alla sua integrità fisica (cfr. doc. _). Al riguardo, é utile ricordare che, secondo il testo chiaro della legge, non si può tenere conto che delle lesioni importanti e permanenti (cfr. art. 24 cpv. 1 LAINF). Considerata la reale entità delle cicatrici, e qui si fa riferimento proprio alla precisa descrizione operata dal dottor __________, questa Corte non può che fare propria l'opinione da lui espressa, posto come il pregiudizio estetico - inteso come aspetto soggettivo del danno - non possa venir considerato nella valutazione dell’IMI (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121; cfr. STCA 16.9.1999 in re L. G., non pubblicata, confermata dal TFA con pronunzia del 9.2.2000). Sintomatico è, d'altronde, il fatto che, da parte sua, il dottor __________ non abbia affatto preteso che le cicatrici costituiscano una menomazione all'integrità, neppure secondo i principi vigenti nel diritto assicurativo italiano. A mero titolo di raffronto, il TFA ha riconosciuto l’esistenza di una lesione importante ai sensi dell’art. 24 LAINF, trattandosi di un giovane assicurato che presentava una cicatrice che partiva dalle sopracciglia di sinistra, passava sopra il naso, seguiva tutte le sopracciglia di destra, risalendo sulla fronte al di sopra di queste ultime, visibile anche nell’angolo interno dell’occhio destro (cfr. RAMI 1988 U48, p. 230ss.). Per quel che attiene alle difficoltà motorie poste in luce dal dottor __________ al punto 2 della sua certificazione 9 dicembre 1999 ("… malrotazione dei condili femorali, con valgismo post-traumatico e flessione attiva del ginocchio ridotta, ma + di 90° …") - ma non dal dottor __________ (cfr. doc. _: "Anca destra: cicatrice calma. Nessuna dolenzia locale neppure allo scorlamento, rispettivamente alla pressione assiale. Funzione libera e simmetrica in tutte le direzioni. Ginocchio destro: nessun referto infiammatorio locale. Nessun versamento intrarticolare. Lieve disturbo faccettario retropatellare (un po’ più rispetto alla sinistra), strutture legamentarie stabili, segni meniscali negativi, funzione libera e simmetrica) - lo scrivente TCA può senz'altro esimersi dal pronunciarsi in merito, nella misura in cui, a mente dello specialista stesso privatamente interpellato da __________, ci troveremmo, in ogni caso, al di sotto del limite del 5% fissato dall'Allegato 3 all'OAINF. Si tratterebbe, insomma, di una menomazione dell'integrità di un'entità non indennizzabile. Tutto ben considerato, questa Corte ritiene di poter far proprio il parere espresso dal dottor __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha valutato inferiore al 5% la menomazione all'integrità fisica di cui la ricorrente è portatrice. Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Da ultimo, così come pertinentemente evidenziato dall'__________, va pure rammentato che dottrina e giurisprudenza raccomandano grande prudenza nel basarsi su certificazioni provenienti da medici stranieri, siccome, da un lato, un apprezzamento espresso con cognizione di causa presuppone, evidentemente, una buona conoscenza del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e, dall'altro, le basi di valutazione all'estero sono spesso diverse da quelle conosciute in Svizzera (cfr. P. Omlin, Die invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 296s.; STFA 4 febbraio 1975 in re B., inedita). Tali principi si attagliano particolarmente bene al caso di specie, dove il dottor __________, le cui capacità professionali, beninteso, non vengono messe in dubbio, si è trovato a dover applicare - anziché la scala prevista all’Allegato 3 dell’OAINF e, tenuto conto dei limiti fissati dalla giurisprudenza federale, le tabelle elaborate dai medici __________ - tale "Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente" di Luvoni-Mangili-Bernardi. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni La vicepresidente Il segretario Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti