Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.34.2024.19
MP/sc
Lugano
11 giugno 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sulla petizione del 26 giugno 2024 di
AT1,______
contro
CV1,______
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
Con scritto del 27 aprile 2023 lUfficio di pagamento della Fondazione ha comunicato al signor AT 1 che la sua domanda non poteva essere accolta, poiché egli non adempiva ai requisiti temporali ex art. 14 del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore delledilizia principale (CCL PEAN, doc. X 2) per avere diritto ad una rendita transitoria. Sebbene, infatti, negli ultimi ventanni prima del prepensionamento egli avesse lavorato più di quindici anni in unimpresa rientrante nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, considerato che era in disoccupazione e ipotizzato che vi sarebbe rimasto, negli ultimi sette anni prima dellinizio delle prestazioni sarebbe stato disoccupato per un periodo maggiore di due anni. Egli, tuttavia, veniva altresì informato del fatto che, se avesse lavorato almeno un mese, avrebbe adempiuto ai requisiti ex art. 14 CCL PEAN (doc. X 6).
Con messaggio di posta elettronica (doc. X 8) del 10 maggio 2023 la __________, socia della __________, ha inviato alla Fondazione il contratto di lavoro (doc. X 9), dal 1. giugno 2023 e a tempo indeterminato, tra il signor AT 1 e questultima ditta.
Dopo un nutrito scambio di messaggi di posta elettronica tra la __________ o il legale della __________, da una parte, e la Fondazione, dallaltra, con scritto del 9 gennaio 2024 lUfficio di pagamento di questultima ha nuovamente respinto la domanda del signor AT 1, ma con una motivazione diversa. Ha infatti considerato il signor AT 1 un dirigente della __________, a cui il CCL PEAN, ex art. 3 cpv. 3 dello stesso, non si applica (doc. I 8).
A seguito della richiesta di verifica (doc. I 9) presentata dal signor AT 1, rappresentato dallavv. RA 1, con decisione del 24 maggio 2024 la Commissione Ricorsi della Fondazione ha confermato il rifiuto di erogare la rendita transitoria (doc. I 1).
1.2. Con la presente petizione il signor AT 1 chiede il riconoscimento di una rendita transitoria e lammissione al beneficio dellassistenza giudiziaria con patrocinio gratuito, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. In sintesi sostiene che non lui, ma il fratello (__________) faccia parte del personale dirigente della __________ e che incomba alla Fondazione lonere di provare che lattore apparterrebbe a questa categoria.
1.3. Con la risposta di causa la Fondazione postula la reiezione della petizione, con spese e un risarcimento a carico dellattore. Ricapitolati i fatti e la normativa convenzionale applicabile, in sintesi conferma la posizione e le motivazioni espresse nello scritto del 9 gennaio 2024, mettendo inoltre in dubbio che lattore abbia lavorato come operaio edile per la __________ e che questa ditta dal 2022 sia assoggettata al CCL PEAN. A suo dire, starebbe allattore provare qual era il suo lavoro e che la ditta era gestita dal fratello.
1.4. Con scritto del 18 ottobre 2024, lattore ha prodotto dei documenti e proposto lassunzione di svariati mezzi di prova. Al riguardo, la Fondazione ha presentato le proprie osservazioni con scritto del 4 novembre 2024. Questo Tribunale, quindi, con scritto del 5 dicembre 2024 ha richiesto alla __________ una serie di informazioni e documenti. La ditta ha risposto con scritto del 24 gennaio 2025, al quale ha allegato numerosi documenti in formato PDF.
1.5. Con osservazioni del 18 rispettivamente del 28 febbraio 2025 lattore e la Fondazione si sono pronunciati sulle informazioni e sui documenti trasmessi dalla __________, ribadendo le proprie posizioni. Con scritto del 17 aprile 2025, lattore ha replicato alle osservazioni della Fondazione.
consideratoin diritto
Circa la competenza personale, lart. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dallaltro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid.1a = RCC 1987 pag. 179, 1998 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174).Con la prima revisione della LPP la via secondo lart. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
In casulattore fa valere un diritto quale lavoratore a cui si applicherebbe il CCL PEAN. In ordine, va pertanto considerato un avente diritto ai sensi del citato disposto.
La convenuta è invece una Fondazione preposta allattuazione del CCL PEAN (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bisCC che elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1 seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
La presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza e avente diritto.
Circa la competenza territoriale, lart. 73 cpv. 3 LPP fissa il foro della controversia presso la sede o il domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dellazienda presso la quale lassicurato fu assunto. Per adire il foro alternativo è irrilevante che lattore sia listituto di previdenza, il datore di lavoro o lassicurato (SVR 2006 BVG n. 17, pag. 62 consid. 2.3).
In concreto, lattore era dipendente della __________, impresa con sede in Ticino, e ha convenuto la Fondazione in Ticino. Nel Canton Ticino, la competenza a dirimere controversie ex art. 73 cpv. 1 LPP è fissata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100).
Pertanto, anche la competenza territoriale è data.
Per quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue.
Il TCA è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid.1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a, 119 V 443, 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613).Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti allaspetto previdenziale (per esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni); pure da annoverare in questo ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid.5b-d; sentenza ZR.2005.108/AJR.2005.9 del 16 gennaio 2006, in: Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat 2006, pagg. 188-193; RDAT I-1994 pag. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, in: SZS 1988, pag. 293).Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dellart. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e riferimenti).
Per quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel regolamento dellistituto di previdenza. In questo caso leventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio federale ne decreta la validità generale.
Nel caso di specie la controversia ha per oggetto un tema di natura previdenziale in senso stretto. Si tratta infatti di decidere se lattore ha diritto al pensionamento anticipato volontario mediante versamento di una rendita transitoria giusta le norme del CCL PEAN, ciò che costituisce una pretesa di natura prettamente previdenziale. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente nel Regolamento PEAN della Fondazione.
Anche la competenzaratione materiaeè perciò data.
In ragione di tutto quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se lattore ha diritto ad una rendita (di vecchiaia) transitoria da parte della Fondazione.
2.3. Il CCL PEAN (nella versione valida al momento della richiesta di pensionamento anticipato, cioè dal 1. aprile 2019) è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e i sindacati Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e SYNA, dallaltra, nellintento di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore delledilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono letà ordinaria di pensionamento AVS (Preambolo al CCL PEAN). Il contratto è entrato in vigore il
1. luglio 2003 (art. 29 cpv. 1 CCL PEAN) ed è stato modificato più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN).
I lavoratori che ricadono dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60. anno di età (a partire dal 1. gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 28 cpv. 1 CCL PEAN e art. 36 cpv. 1 Regolamento PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogata dal 1. gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (art. 13 segg. in relazione agli artt. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 segg. Regolamento PEAN).
Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo percentuale del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; art. 7 e 8 Regolamento PEAN).
2.4. Facendo uso della facoltà di cui allart. 13 cpv. 2 LPP e nel rispetto della libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale per quanto compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato (cfr. art. 6 LPP; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 pag. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, in SZS 1987, pag. 123 seg.), il CCL PEAN e il relativo Regolamento prevedono dunque la possibilità di chiedere il pensionamento anticipato nella forma di una rendita transitoria.
Il lavoratore assoggettato al CCL PEAN può fare richiesta di una rendita transitoria se, conformemente allart. 14 cpv. 1 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Regolamento PEAN):
Qualora il lavoratore non adempia pienamente al requisito della durata delloccupazione di cui sopra, egli può chiedere una rendita transitoriaridottase, secondo lart. 14 cpv. 2 CCL PEAN (cfr. anche art. 13 cpv. 2 Regolamento PEAN):
2.5. Nella fattispecie, non va esaminata lattribuzione di una rendita transitoria ai sensi dellart. 14 cpv. 1 CCL PEAN, i cui requisiti non sono incontestatamente dati. La Fondazione ha però negato allattore anche il riconoscimento del diritto a percepire una rendita transitoria ridotta ai sensi dellart. 14 cpv. 2 CCL PEAN, anzitutto in quanto negli ultimi sette anni prima dellinizio della prestazione (di cui al massimo due di disoccupazione) egli non avrebbe svolto unattività professionale nel settore delledilizia principale, poiché a partire dal 2022 la __________ non sarebbe più assoggettata al CCL PEAN. Occorre quindi innanzitutto verificare questa circostanza.
Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag.
3464) il Consiglio federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente estesa alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettati al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo dapplicazione dello stesso.
Ne discende che lassoggettamento di unimpresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per affiliazione ad unassociazione di datori di lavoro che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN o in forza della COG CCL PEAN (STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 seg.; DTF 134 III 625 consid. 1.1 seg.; sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell11 gennaio 2022 consid. 2.1 e 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2).
Stante il carattere normativo della COG CCL PEAN, la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1 e 4.2in initiocon rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104).
In casunon vi sono documenti agli atti per concludere che la __________, quale datrice di lavoro, fosse affiliata ad una parte contraente, né le parti hanno mai sostenuto che ciò fosse il caso. Ne consegue che entra in linea di conto solo leventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN.
Lart. 2 cpv. 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1 e 3 e 2 cpv. 2 CCL PEAN) prevede lapplicazione del contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate condizioni, le imprese con sede nei cantoni Ginevra, Vallese e Vaud.
In casula __________ aveva sede a __________, ragione per cui il campo dapplicazione geografico è dato.
Successivamente alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore al 1. gennaio 2018) reperibili allindirizzo web www.seco.admin.ch lart. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), afferente al campo dapplicazione del contratto collettivo dal profilo aziendale in vigore al momento della richiesta di prepensionamento dellattore, presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
Va poi rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dellunità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta lazienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono unattività non inclusa nel contratto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni dimpiego particolari. Unimpresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che unazienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per lassoggettamento è comunque la tipologia dellattività che caratterizza unazienda o un reparto aziendale indipendente e non limpresa in quanto tale comprendente diverse azienda (DTF 134 III 13 consid. 2.1 con riferimento alla STF 4C.45/2002 dell11 luglio 2002 consid. 2.1.1 e 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010; STF 9C_123/2010 del 3 maggio 2010).
Tornando al caso in disamina, si rileva che, ancorché non determinante, lo scopo sociale della __________ è L'esecuzione di lavori edili di ogni genere, prestazioni di manodopera, manutenzioni artigianali, noleggio macchinari edili, la consulenza edile, il commercio, l'importazione e l'esportazione di materiali e prodotti del settore. La società può inoltre esercitare tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con lo sopo sociale, partecipare sotto qualsiasi forma ad imprese aventi scopi similari in Svizzera e all'estero (doc. X 10).
La Fondazione non mette in dubbio lassoggettamento della __________ al CCL PEAN dalla fondazione (nel
2007) né la natura delle attività, ma che dal 2022 la ditta sia stata effettivamente attiva. A suo dire, infatti, in passato, la __________ e oggi il querelante hanno espresso difficoltà a rivelare le attività dellimpresa durante questo periodo (doc. X n. 39). È vero che, come sottolineato dalla Fondazione, nel modulo Annuncio della massa salariale/conteggio dei contributi 2022 datato 17 gennaio 2023 la __________ le aveva dichiarato di non aver corrisposto salari soggetti ai contributi dovuti secondo il CCL PEAN nel 2022 e che non ne avrebbe corrisposti nemmeno nel 2023 (doc. X 7); circostanza, questa, che non è a tuttoggi stata spiegata dalla ditta. Tuttavia il 24 gennaio 2025, nelle more della presente procedura, la __________ ha smentito la propria dichiarazione del 17 gennaio 2023, fornendo le prove riguardanti i cantieri da essa eseguiti tra il 2014 e il 2023 (quindi anche a partire dal 2022; cfr. la cartella documentazione cantieri nella chiavetta USB sub doc. XXVII). Ne consegue, come suggerito dalla Fondazione stessa, che la società dovrà modificare numerosi documenti relativi alle sue attività (doc. X n. 39), ma non certo che è stata inattiva. Se effettivamente la __________ è stata reticente nei confronti della Fondazione e solo su richiesta di questo Tribunale ha fornito la documentazione atta a comprovare le proprie attività, questa reticenza non doveva tuttavia andare a discapito dellattore, che nulla nè poteva e a cui quindi nessuna colpa poteva essere imputata. Daltronde, va altresì detto che una breve ricerca in internet avrebbe portato la Fondazione a rendersi conto che la __________ era stata attiva nel 2022 e 2023, sul sito internet del Comune di __________ essendo reperibili le liste delle commesse pubbliche, che in quegli anni erano state affidate anche alla ditta in questione).
Sulla base della surriferita documentazione risulta pertanto comprovato che la __________ è stata attiva anche a partire dal 2022 (almeno) nei settori di cui allart. 2 cpv. 4 lett. a e g COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). Ne consegue che lintera impresa è assoggettata al COG CCL PEAN sotto il profilo del campo dapplicazione aziendale.
2.6.1. La Fondazione ha inoltre negato allattore quanto da lui richiesto, in quanto egli non avrebbe lavorato come operaio edile per la __________. Occorre quindi verificare anche questa circostanza.
Per quanto concerne il campo dapplicazione dal profilo personale, lart. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015 entrato in vigore il 1. dicembre 2015, presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
Nel caso in disamina la Fondazione mette in dubbio che lattore abbia lavorato come lavoratore edile, poiché egli avrebbe presentato solo il contratto di lavoro del 4 maggio 2023; ciò non permetterebbe di avere un quadro preciso delle sue attività nel periodo 2009-2023 (doc. X n. 48).
Effettivamente il contratto di lavoro datato 4 maggio 2023 tra la __________ e lattore, col quale questi è stato assunto quale manovale, è di durata indeterminata ma è valido solo dal 1. giugno 2023 (doc. X 9). Tuttavia la __________, su richiesta di questo Tribunale, nello scritto del 24 gennaio 2025 ha elencato le persone che sono state sue dipendenti tra il 2009 e il 2023, tra le quali rientra e sempre con la qualifica di manovale anche lattore (doc. XXVII). Con il medesimo scritto la __________ ha altresì trasmesso ulteriori contratti di lavoro che la legavano allattore in periodi precedenti rispetto al contratto del 4 maggio 2023 (cfr. la cartella contratti nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pagg. 4, 6, 9 seg., 12 seg. e 17). In tutti questi contratti, è indicato che lattore è assunto in qualità di manovale. Inoltre, agli atti vi sono diversi rapporti di cantiere, nei quali viene descritta quale attività è stata svolta, da chi e per quanto tempo (cfr. la cartella documentazione cantieri nella chiavetta USB sub doc. XXVII). In diversi di questi si ritrova il nominativo dellattore, per delle attività tipiche nel campo delledilizia (cfr. per esempio il documento __________ - cantieri 2023 nella cartella documentazione cantieri nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 184: riempimento scavo). A ulteriore conferma, tre ex colleghi dellattore hanno dichiarato che questultimo è sempre stato un operaio ed ha effettuato i lavori da operaio edile (doc. I 13-15). A fronte di ciò, la Fondazione non adduce minimamente perché non si dovrebbe prestar fede alla versione della __________ e quale sarebbe stata, a suo dire, lattività dellattore.
Lattore ha quindi lavorato per la __________ quale lavoratore edile, ai sensi dellart. 2 cpv. 5 lett. d COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 1 lett. d CCL PEAN).
2.6.2. Va ora esaminato se lattore faceva parte del personale dirigente della __________, poiché, secondo lart. 2 cpv. 5 terzo paragrafo prima frase COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 3 prima frase CCL PEAN), i dirigenti non sono assoggettati al CCL PEAN. Al riguardo va detto, come giustamente osservato dalla Fondazione (doc. X n. 49), che svolgere unattività quale lavoratore edile non esclude, secondo lart. 2 cpv. 5 terzo paragrafo terza frase COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 3 terza frase CCL PEAN), di far parte del personale dirigente nella stessa impresa.
Il Tribunale federale ha inoltre avuto modo di precisare che, secondo il tenore dellart. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN è sufficiente uniscrizione nel registro di commercio (in una delle funzioni descritte nel CCL PEAN) o alternativamente lesercizio di un influsso determinante per appartenere al personale dirigente, un gruppo dimprese dovendo essere considerato un tuttuno (cfr. STF 9C_220/2023 del 21 marzo 2024, in: SVR 2024 BVG n. 28).
In unaltra sentenza lAlta Corte ha stabilito che i guadagni realizzati facevano concludere, nel caso di specie, con verosimiglianza preponderante per delle funzioni dirigenziali (di fatto) delle persone in questione allinterno dellimpresa, a ciò nulla mutando la circostanza che entrambe le persone avevano lavorato sui cantieri (anche) come muratori (cfr. STF 9C_727/2023 del 3 giugno 2024, in: SVR 2024 BVG n. 37).
Secondo lattore, fanno parte del personale dirigente della __________ il socio e gerente __________, il direttore __________ e __________, socio e gerente dalla __________ che a sua volta è socia della __________ (doc. I n. 5). Anche a mente di questo Tribunale ciò è il caso, come si desume dagli atti. Innanzitutto va rilevato che lattore non è mai stato iscritto a Registro di commercio, a nessun titolo, per la __________, ciò che comunque non esclude lassunzione di una posizione dirigenziale di fatto. Sulla carta intestata della __________ si trovano però solo i numeri di telefono e lindirizzo di posta elettronica del fratello dellattore, al domicilio del quale ha sede la ditta (per esempio doc. X 36), oppure il numero di telefono della __________ (per esempio cartella contratti nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 4); mai i recapiti dellattore. È __________ ad essersi interfacciato con la Fondazione per conto della __________, come daltronde ammesso dalla convenuta stessa (doc. X n. 50); mai lattore. Autorizzati a firmare per disporre del conto bancario della __________ sono (o sono stati) __________, __________, __________ e __________ (doc. Documentazione bancaria ______ nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 6 seg.); mai lattore. Il salario annuo dellattore presso la __________ non ha mai superato i fr. 59'693 percepiti nel 2016 (doc. X 40 pag. 3), il che non corrisponde, secondo il Contratto nazionale mantello per ledilizia principale in Svizzera, nemmeno al salario minimo attualmente in vigore per la classe salariale C (lavoratore edile senza conoscenze professionali, quale daltronde era stato assunto) nella zona verde comprendente il Canton Ticino (fr. 60'749, cfr. https://unia.ch/fileadmin/user_upload/Beruf-Branchen/Bauhauptgewerbe/CNM-edilizia-principale-2023-25.pdf, pag. 103). Daltronde, nellazienda tra il 2009 e il 2021 vi sono stati dipendenti meglio pagati dellattore nel 2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 e 2021 (doc. X 23). Il salario percepito, quindi, non sta a indicare lassunzione di ulteriori responsabilità oltre a quelle di lavoratore edile. Numerosi rapporti di regia sono firmati dallattore, ciò che sta a indicare che egli era presente sul cantiere in questione e poteva riferire di chi vi aveva partecipato, quali attività erano state svolte e per quanto tempo (cfr. per esempio il documento __________ - cantieri 2023 nella cartella documentazione cantieri nella chiavetta USB sub doc. XXVII, pag. 184); stante il fatto che questattività non comporta alcuna responsabilità ma è meramente descrittiva, nulla se ne può dedurre quanto alla posizione dirigenziale dellattore nella __________ (e infatti, negli anni, anche altri dipendenti hanno firmato tali rapporti). Agli atti vi sono anche le dichiarazioni di due committenti della __________, i responsabili dei quali non avrebbero avuto contatti con lattore (doc. I 5A seg.), e di tre ex colleghi di questultimo, secondo i quali egli non aveva alcuna attività dirigenziale (docc. I 13-15).
In conclusione, se inizialmente la Fondazione poteva nutrire dei dubbi sulla posizione dirigenziale dellattore nella __________, legittimi a causa della difficoltà di questultima nel fornire le informazioni a comprova della posizione dirigenziale da parte di altre persone, con la documentazione ora a disposizione i dubbi, che la Fondazione tuttavia mantiene (doc. XXXVII n. 3), non sono più giustificati.
Quanto alle due sentenze trasmesse dalla Fondazione con la sua risposta di causa, le fattispecie lì in questione divergono in maniera importante da quella che qui ci occupa.
Nella prima, per ammettere lappartenenza nella categoria del personale dirigente è risultato decisivo che i due lavoratori in questione, collaboratori di lunga data di una SA che aveva cessato lattività, erano poi stati assunti dalla Sagl che aveva ripreso lattività della ditta chiusa; che ai clienti era stato comunicato che i due avrebbero agito quale amministratore rispettivamente partner; che in un organigramma inviato alla Fondazione venivano designati quali responsabile di cantiere rispettivamente vice; che ricevevano salari considerevolmente maggiori rispetto a quanto pattuito; che la maggior parte delle gratifiche ai dipendenti finiva nelle mani dei due; e che ma solo in ultimo uno dei lavoratori era il marito della proprietaria della SA (doc. X 35 consid. 3.4-3.6). Nella seconda, è risultato decisivo che il lavoratore in questione aveva una partecipazione indiretta (tramite unaltra SA) alla SA di cui era dipendente; che percepiva uno stipendio alto per la professione esercitata, tramite gratifiche che gli altri dipendenti della ditta non ricevevano nello stesso ordine di grandezza; che in una brochure della ditta e in un articolo di giornale era stato inserito, con i cinque fratelli, nella dirigenza (doc. X 38 consid. 3.4).
Ebbene, di tutti questi elementi, lunico presente nel caso che ci riguarda è il legame familiare, lattore essendo il fratello di __________, gerente della __________. Per il resto, non risulta che lattore sia un organo della __________ o ne possieda una partecipazione (diretta o indiretta che sia); né che lattore fosse già dipendente dellimpresa individuale del fratello, alla quale è subentrata la __________; né che lattore dalla ditta venisse proposto verso lesterno, tramite per esempio la corrispondenza con i clienti, i fornitori o la Fondazione stessa, quale membro della dirigenza; né che lattore ricevesse un salario più alto rispetto a quello usuale per un lavoratore edile o delle gratifiche. Ponderando tutti gli elementi, quindi, non si può concludere che lattore avesse una posizione dirigenziale nella __________.
Lattore non fa quindi parte della cerchia di persone di cui allart. 2 cpv. 5 terzo paragrafo prima frase COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 3 prima frase CCL PEAN).
2.6.3. In conclusione, lattore rientra nel campo dapplicazione personale del CCL PEAN.
2.7. Posto che la __________ rientra nel campo dapplicazione aziendale del CCL PEAN e lattore nel campo dapplicazione personale dello stesso, risultando inoltre pacificamente soddisfatti gli ulteriori requisiti posti dallart. 14 cpv. 2 CCL PEAN, lattore ha diritto a una rendita transitoria ridotta.
2.8. Riguardo alle prove richieste da entrambe le parti, va ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).
Nel caso in esame, questo Tribunale ha dato seguito alle richieste delle parti di esigere dalla __________ una serie di informazioni e documenti e, per quanto detto sopra (consid. 2.5, 2.6.1 e 2.6.2), sulla base dellesauriente documentazione così ottenuta o altrimenti già agli atti ha potuto concludere che la __________ rientra nel campo dapplicazione aziendale del CCL PEAN e lattore nel campo dapplicazione personale dello stesso.
Quanto poi alla richiesta della Fondazione di chiamare in causa la __________, la __________, __________ e __________, va detto che giusta lart. 26 Lptca il TCA può ordinare la chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo allesito del procedimento. In tale caso il terzo chiamato in causa può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli è in ogni caso opponibile. Con la chiamata in causa vengono quindi coinvolti in un processo terzi con un interesse nel procedimento allo scopo di estendere la forza vincolante della sentenza alla persona chiamata. Linteresse ad una chiamata in causa è di natura giuridica: deve cioè essere possibile una ripercussione giuridica dellesito del procedimento sui rapporti giuridici tra la parte principale e la persona che viene coinvolta nel procedimento (DTF 125 V 94 consid. 8b e riferimenti; STF H 134/00 del 3 novembre 2000). Tuttavia, nel caso in esame i soggetti citati non hanno alcun interesse legittimo a che lattore riceva o no una rendita transitoria ridotta da parte della Fondazione (il che è, per lappunto, loggetto di questo procedimento).
Per quanto riguarda infine la richiesta della Fondazione di interrogare lattore, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, essa non ne specifica il motivo né tantomeno su cosa gli interrogandi dovrebbero riferire. Agli atti, inoltre, vi sono le dichiarazioni scritte di alcuni di loro; la Fondazione non indica cosa queste persone potrebbero aggiungere a quanto da loro già dichiarato per iscritto.
Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
2.9. In conclusione la petizione va accolta, la Fondazione deve pertanto versare allattore la richiesta rendita transitoria ridotta di cui allart. 14 cpv. 2 CCL PEAN.
2.10. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione allart. 29 cpv. 1 Lptca), non vengono accollate tassa di giustizia e spese.
2.11. Secondo lart. 30 cpv. 1 Lptca, il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale.
Visto lesito della procedura lattore, rappresentato dallo studio legale e notarile RA 1, ha diritto al versamento di un importo a titolo di ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 2000 (IVA inclusa) e che vanno messe a carico della Fondazione, soccombente. Ciò a maggior ragione considerando che la Fondazione ha annullato il controllo presso la __________ previsto per il 14 novembre 2023 (doc. I 5C), in occasione del quale avrebbe reperito la documentazione poi richiesta da questo Tribunale nel corso della presente procedura (doc. XXII), e non ha richiesto allattore la documentazione a sua disposizione (per esempio, i contratti di lavoro che lo legavano alla __________). Essa non ha quindi accertato correttamente i fatti, rendendo necessario lavvio della presente procedura da parte dellattore.
Ritenuto il rimborso di ripetibili, la richiesta dellattore di beneficiare dellassistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 9.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni