opencaselaw.ch

34.2024.1

Mancato pagamento da parte del datore di lavoro convenuto dei contributi previdenziali dovuti all'istituto di previdenza attore. Petizione parzialmente accolta. Spese di procedura a carico della società convenuta che non ha presentato la risposta di causa

Ticino · 2024-03-28 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.-  La petizione èparzialmenteaccolta. §   La CV 1è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.31'740 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240. §§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE di __________ per l’importodi fr.31’740 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240. 2.-  Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili. 3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2024.1

rg/sc

Lugano

28 marzo 2024

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 29 dicembre 2023 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

ritenutoin fatto

e consideratoin diritto

1.1  Con la petizione in rassegna la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – per contributi della previdenza professionale rimasti insoluti – di fr. 32'861.55 oltre interessi al 5% (da data non precisata), di fr. 500 per “spese” e di fr. 103.30 per “spese del presente precetto”. Chiede altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili.

1.2  Parte convenuta non ha presentato la risposta di causa, malgrado la fissazione – trascorso il termine di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca – di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento cfr. Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2  L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3

2.3.1  Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, con effetto dal 1. marzo 2015 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d’affiliazione, doc. A/1). Le persone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calcolo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/3-4; cfr. Piano di previdenza in doc. A/1). Il contratto d’affiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

Dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali – rimasto per altro incontestato – è stato effettuato in applicazione delle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino allo scioglimento del contratto d’adesione, scioglimento avvenuto dopo disdetta da parte della fondazione (per il 1. ottobre 2023, cfr. doc. A/2) in corretta applicazione dell’art. 7.3 del contratto.

2.3.2  Per quanto riguarda l’esatto importo dovuto dalla società convenuta, parte attrice ha prodotto un estratto conto relativo a tutti i movimenti di dare e avere sino al 9 novembre 2023 con un saldo a debito della CV 1 di fr. 31'843.30 (l’importo superiore di fr. 32'861.55 indicato nel petitum della fondazione attrice non risulta dall’estratto né è altrimenti documentato), importo comprensivo delle spese di esecuzione di fr. 500 e delle spese di precetto di fr. 103.30. Quest’ultimo importo non può essere riconosciutotrattandosi notoriamentedi spesa che segue le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessita di una pronuncia giudiziaria nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

2.3.3  Stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito contributivo di fr. 31'740 (31'843.30 – 103.30).

2.3.4  La richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora(Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione).

Non avendo parte attrice indicato in petizione la data di decorrenza degli interessi richiesti, essi vanno riconosciuti dalla data indicata nel precetto esecutivo, ossia dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240 (31’740 – 500).

2.4 La richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE di __________ merita accoglimento.

Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza è che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

2.5 La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73,

n. 89s).

Nel caso in esame, parte convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi fr. 200.

2.6  L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-  La petizione èparzialmenteaccolta.

§   La CV 1è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.31'740 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240.

§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 18 ottobre 2023 dell’UE di __________ per l’importodi fr.31’740 oltre interessi al 5% dal 16 ottobre 2023 su fr. 31'240.

2.-  Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.

3.-  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti