Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Non si fa luogo a divisione. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2022.24
rg/sc
Lugano
7 settembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 30/31 agosto 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
AT 1
a
CV 1
conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.2 Il 30/31 agosto 2022 il Pretore aggiunto ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (pro multis cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
2.3 Lesecuzione della divisione secondo gli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP delle prestazioni duscita da parte del giudice della previdenza (art. 73 LPP)del luogo del divorzio (25a cpv. 1 LFLP; in casu lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni) presuppone una decisione del giudice del divorzio che stante limpossibilità diprendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale conformemente agli articoli 280 o 281 CPC fissi la chiave di ripartizione degli averi previdenziali, ritenuto che questa chiave è vincolante per il giudice della previdenza di cui agli artt. 73 LPP e 25a cpv. 1 LFLP il cui compito, dal profilo materiale, è limitato allesecuzione di quanto stabilito dal giudice civile (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46; BK, Berufliche Vorsorge, ad art. 281 ZPO, n. 10-11; cfr. art. 281 cpv. 2 CPC, art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
Una divisione ex art. 25a LFLP implica inoltre lacquisizione durante il matrimonio di una prestazione duscita da dividersi a norma dellart. 122 e segg. CC e degli artt. 22 e segg. LFLP, la cui applicazione presuppone laffiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente lesistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione duscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3;Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss).
2.4 Nella fattispecie in esame il giudice del divorzio, come accennato, ha omologato laccordo nel quale le parti, ritenuta lasserita impossibilità di procedere al conguaglio, hanno chiesto di applicare lart. 126e CC e riservata lapplicazione dellart. 124b CC.
Premesso che lart. 126e CC richiamato dalle parti nellomologata [sic!] pattuizione non esiste e che non può in realtà che trattarsi dellart. 124e CC (conguaglio impossibile), quanto disposto dal Pretore aggiunto non è attuabile nella presente sede.
2.4.1 Per quanto concerne lart. 124b CC (eccezioni alla divisione a metà), non risulta essere stata decisa dal Pretore la chiave di ripartizione (non paritaria) secondo cui i presunti averi previdenziali dovrebbero essere divisi, ritenuto che ladecisione circa una diversa chiave di riparto e quindi quella a sapere se siano dati i presupposti dellart. 124b CC se vi siano cioè motivi giustificanti una deroga al principio della divisione per metà rispettivamente la rinuncia (da parte dei coniugi) o il rifiuto (da parte del giudice) della divisione è di esclusiva competenza del giudice del divorzio (Geiser,BSK ZGB I, Art. 124b n. 35;Pichonnaz, Commentaire Romand, Code civil I, art. 123 n. 30; Stauffer/Baud, BSK Berufliche Vorsorge, Art. 124b ZGB n. 5) e sfugge quindi allesame della scrivente Corte.
2.4.2 Quo allapplicazione dellart. 124e CC(cfr. art. 124 vCC in vigore fino al 31 dicembre 2016),secondo cuise il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile(per esempio in caso di pretese di previdenza allestero o di averi usciti dal circuito previdenziale a seguito di versamento in contanti),il coniuge debitore deve al coniuge creditore unindennità adeguata sotto forma di li-quidazione in capitale o di rendita, la relativa decisione è an-chessa di esclusiva competenza del giudice del divorzio(STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20)e non compete allo scrivente Tribunale in applicazione degli art. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 127 III 437 consid. 2b con riferimenti;JdT2002 p. 350;Zünd,Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender Unterschrift, in AJP 2002, pp. 662ss, 664;Schneider/ Bruchez,in SVZ 2000, p. 255;Vetterli/Keel,in AJP 1999, p. 1622;Grütter/Summermatter, in FamPra 2002, pp. 641ss, 650; cfr. anche DTF 136 V 226 consid.5).
In concreto spettava quindi al Pretore aggiunto determinareunindennità adeguata secondo il diritto e lequità ispirandosi alla regola dellart. 123 CC e valutando in seguito la concreta situazione economica delle parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni e la loro situazione finanziaria dopo il divorzio (in argomento cfr. I CCA 11.2018.106, I CCA 11.2016.36). Anche i principi di cui allart. 124b cpv. 2 e 3 CC possono del resto orientare il giudice del divorzio chiamato a stabilire un indennizzo ai sensi dellart. 124e cpv. 1 CC(sul punto cfr.Leuba/Udry, Partage du 2epilier: premières expériences, inFountoulakis/Jungo(éd.), Entretien de lenfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 26;Grütter,Der neue Vorsorgeausgleich imüberblick, in FamPra.ch 2017, p. 151).
2.5 Stante quanto sopra, non è dato procedere a divisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo a divisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti