Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 gennaio 2012; RL 852.100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. Per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali. Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trova fondamento giuridico nel-la previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo di detta previdenza (DTF 125 V 168 consid. 2.; DTF 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati). 2.2.2. La presente vertenza oppone AT 1, quale avente diritto da ultimo attivo professionalmente presso la __________ di __________, alla Fondazione quale istituto di previdenza professionale ai sensi della LPP (cfr. supra consid. 1.1. e 1.12.). Pertanto, l’ambito di competenza personale e territoriale è in concreto dato. Come detto, i contenziosi che non trovano il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale non rientrano nell’ambito d’applicazione dell’art. 73 LPP, neppure se manifestano effetti sulla previdenza professionale (DTF 130 V 103 consid. 1.1., 128 II 386 consid. 2.1.1. e 122 III 57 consid. 2a). Se la vertenza è più affine al diritto civile, essa dev’essere giudicata dai tribunali civili (Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK Berufliche Vorsorge, n. 17 ad art. 73 LPP). Decisive per demarcare la competenza materiale sono le domande di causa e le fattispecie apportate a supporto di esse. Il fondamento della domanda di causa ( Klagefundament ) configura un criterio determinante per delimitare la natura della vertenza (STF 9C_817/2018 del 24 giugno 2019 consid. 3.1.; DTF 141 V 170 consid. 3.). Qualora vi siano questioni civilistiche potenzialmente di rilevanza per una vertenza in materia di previdenza professionale, come ad esempio l’esistenza di un valido contratto di lavoro, esse possono essere preliminarmente esaminate dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 119 II 398 consid. 2b e DTF 128 V 254 consid. 3.). Nel caso in disamina si rileva innanzitutto che le parti sono in sé concordi sul diritto alla rendita di vecchiaia dell’attore (pensionato nel 2015), sull’ammontare annuale di tale rendita (fr. 23'137.30), sul fatto che il versamento debba avvenire trimestralmente (gennaio, aprile, luglio e ottobre) (cfr. doc. I, p.ti 3.-7. e doc. IV, p.to 5. e allegato 11). Le parti divergono quo all’effettivo versamento: l’attore si prevale della sentenza CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (consid. 6.) con la quale l’Autorità ha confermato il minimo esistenziale che la Fondazione deve versargli, ossia mensili fr. 884.95 e sulla base di tale pronunzia egli postula il versamento trimestrale per complessivi fr. 2’654.85; la Fondazione, da parte sua, ritiene invece che la decisione di sequestro pronunziata ed eseguita dalle autorità zurighesi (cfr. supra consid. 1.7.) – successivamente alla sentenza della CEF – osti al versamento di qualsiasi quota della rendita di vecchiaia direttamente all’attore. A mente sua, la procedura avviata dalla creditrice del sequestro (cfr. supra consid. 1.13.) a Zurigo – foro del sequestro ex art. 272 cpv. 1 LEF, in quanto sede della Fondazione presso cui giacciono i beni oggetto di sequestro (leggasi: avere previdenziale dell’attore) (cfr. doc. IV, allegato 1; cfr. anche Stoffel, BSK-SchKG,
n. 44 e segg. ad art. 272 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) – configura una vertenza a sé stante, indipendentemente da quanto deciso in precedenza dalla CEF. Inoltre, il giudice del sequestro le ha esplicitamente vietato di versare la rendita di vecchiaia direttamente al debitore del sequestro, ordinandole di versarla all’UE di __________. La vertenza è dunque circoscritta al (mancato) versamento della quota di rendita di vecchiaia (quale minimo esistenziale dell’attore) che è stata sottoposta – unitamente al resto della rendita – a sequestro ex art. 271 e segg. LEF. 2.2.3. Ci si potrebbe pertanto chiedere se la vertenza che ci occupa sia di natura previdenziale. Tale questione può tuttavia rimanere aperta, ritenuto che anche se – per ipotesi di lavoro – il TCA fosse competente a conoscere il merito della lite, per i motivi di cui si dirà in appresso non si potrebbe condannare la Fondazione a versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita. Nella concreta evenienza il Tribunale Distrettuale di __________, decidendo a giudice unico ed in procedura sommaria (cfr. doc. IV, allegato 6 in initio e art. 251 lett. a CPC), ha emanato il 13 gennaio 2022 la decisione di sequestro di tutta la rendita di vecchiaia di AT 1 fino a concorrenza del credito. L’attore era venuto a conoscenza di tale decisione al più tardi il 5 aprile 2022 (doc. I, allegato E) e, nonostante fosse stato reso esplicitamente edotto sui rimedi di diritto (doc. IV, allegato 6, p. 3), non ha fatto opposizione ( Einsprache ) al sequestro, unico modo per indurre il giudice del sequetro a modificare il decreto (cfr. art. 278 cpv. 1 e 3 LEF). Come comunicato dall’UE di __________ (cfr. supra consid. 1.13.), la creditrice sequestrante ha proceduto alla convalida del sequestro tramite esecuzione, precettando l’attore il 22 gennaio 2022 e, vista la mancata opposizione ( Rechtsvorschlag ), chiedendo la continuazione dell’esecuzione il 31 marzo 2022. Vi è dunque una procedura esecutiva – a cui l’attore non si è mai opposto – in fase avanzata in relazione alla quale lo scrivente TCA, quale autorità giudiziaria ex art. 73 LPP, non alcuna competenza decisionale e nella quale non può di conseguenza in alcun modo intervenire. Inoltre, pur convenendo con l’attore che con pronunzia del 19 ottobre 2021 la CEF ha accertato il minimo esistenziale (cfr. supra consid. 1.3.) e che, avendo le autorità zurighesi sequestrato l’integralità della rendita, queste ultime sono verosimilmente incorse in una violazione del diritto (artt. 275 e 93 cpv. 1 in fine LEF; STF 5A_649/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2. con riferimenti; Bollettino n. 128 del 2 luglio 2012 edito dall’UFAS, n. 842 e segg.; Schlegel/Zopfi, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 2017, n. 3 ad art. 99 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali), questo Giudice non può escludere che tra la pronunzia della CEF ed il decreto di sequestro la situazione economica si sia eventualmente modificata. Tale accertamento incombe tuttavia all’UE di __________. A tal proposito, convalidato il sequestro, il prossimo passo da parte dell’UE di __________ sarà quello di allestire il verbale di pignoramento ed è in tale frangente che l’attore potrà (nuovamente) se del caso far valere l’impignorabilità del minimo esistenziale accertato (cfr. artt. 93 e 112 LEF; cfr. anche Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 2020, n. 2 e segg. ad art. 112 LEF e DTF 127 III 572 consid. 3b e seg.). Oltre a ciò, vi è un ulteriore motivo concreto per il quale il TCA non può ordinare alla Fondazione di versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita: infatti, nella decisione del 13 gennaio 2022 cresciuta in giudicato il giudice di __________ ha ordinato alla convenuta – prospettando in caso di disubbidienza l’avvio di un procedimento penale e civile – di versare (con effetto liberatorio) la rendita di vecchiaia esclusivamente all’UE di __________ fino a concorrenza del credito (cfr. doc. IV, allegato 6, cfr. anche Sievi, BSK-SchKG, n. 10 ad art. 99 LEF; Kostkiewicz, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 99 LEF con riferimenti giurisprudenziali). 2.3. Visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile la petizione nei confronti della Fondazione va respinta. 2.4. La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca). Alla parte convenuta, peraltro non patrocinata, seppur vincente in causa non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 1., DTF 118 V 169 consid. 7.). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se – ciò che non corrisponde al caso in esame
– la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, DTF 127 V 207, DTF 126 V 150, DTF 110 V 135; AHI Praxis 2000, p. 337; RCC 1984 p. 278).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2022.23
jv/RG/gm
Lugano
24 novembre 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell11 luglio 2022 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenutoin fatto
AT 1 ha impugnato anche questultima decisione e la CEF ha respinto il gravame, confermando integralmente la decisione dellUE (cfr. sentenza CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, cresciuta in giudicato, doc. I, allegato B).
Con ulteriore scritto del 10 novembre 2021 lattore ha comunicato alla CV 1 che Finalmente ho potuto chiarire la questione della mia rendita della CV 1 pari a frs. 23'115.60 annui con versamento trimestrale anticipato.
Poiché la prossima scadenza è prevista in dicembre 2021 per il 1. trimestre 2022 Le faccio memoria che essa è da versare interamente a me sul conto indicato con la mia precedente comunicazione E-mail (doc. I, allegato N).
Vi rendiamo attenti sul fatto che
Con scritto dell8 giugno 2022 lattore ha nuovamente contattato la CV 1 per avere un riscontro circa quanto sopra, nonostante gli fosse stata comunicata la decisione di sequestro dellUE di __________ (doc. IV, allegato 7).
Con scritto del 4 luglio 2022 la convenuta ha sollevato leccezione di competenza, osservando che in concreto listante avrebbe dovuto adire il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di __________ (sede della Fondazione), rispettivamente il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino (sede della __________), conformemente allart. 73 cpv. 3 LPP. Per il resto, la CV 1 ha riproposto quanto già comunicato ad AT 1, informando il Giudice adito che non avrebbe partecipato alludienza di conciliazione (doc. IV, allegato 10).
Nel merito, la Fondazione ha sostanzialmente riproposto quanto illustrato al Giudice di pace, postulando la reiezione del gravame (p.ti 3.-8.).
consideratoin diritto
Come detto, i contenziosi che non trovano il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale non rientrano nellambito dapplicazione dellart. 73 LPP, neppure se manifestano effetti sulla previdenza professionale (DTF 130 V 103 consid. 1.1., 128 II 386 consid. 2.1.1. e 122 III 57 consid. 2a). Se la vertenza è più affine al diritto civile, essa devessere giudicata dai tribunali civili (Hürzeler/Bättig-Lischer, BSK Berufliche Vorsorge, n. 17 ad art. 73 LPP). Decisive per demarcare la competenza materiale sono le domande di causa e le fattispecie apportate a supporto di esse. Il fondamento della domanda di causa (Klagefundament) configura un criterio determinante per delimitare la natura della vertenza (STF 9C_817/2018 del 24 giugno 2019 consid. 3.1.; DTF 141 V 170 consid. 3.). Qualora vi siano questioni civilistiche potenzialmente di rilevanza per una vertenza in materia di previdenza professionale, come ad esempio lesistenza di un valido contratto di lavoro, esse possono essere preliminarmente esaminate dal giudice delle assicurazioni sociali (DTF 119 II 398 consid. 2b e DTF 128 V 254 consid. 3.).
Le parti divergono quo alleffettivo versamento: lattore si prevale della sentenza CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 (consid. 6.) con la quale lAutorità ha confermato il minimo esistenziale che la Fondazione deve versargli, ossia mensili fr. 884.95 e sulla base di tale pronunzia egli postula il versamento trimestrale per complessivi fr. 2654.85; la Fondazione, da parte sua, ritiene invece che la decisione di sequestro pronunziata ed eseguita dalle autorità zurighesi (cfr. supra consid. 1.7.) successivamente alla sentenza della CEF osti al versamento di qualsiasi quota della rendita di vecchiaia direttamente allattore. A mente sua, la procedura avviata dalla creditrice del sequestro (cfr. supra consid. 1.13.) a Zurigo foro del sequestro ex art. 272 cpv. 1 LEF, in quanto sede della Fondazione presso cui giacciono i beni oggetto di sequestro (leggasi: avere previdenziale dellattore) (cfr. doc. IV, allegato 1; cfr. anche Stoffel, BSK-SchKG,
n. 44 e segg. ad art. 272 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) configura una vertenza a sé stante, indipendentemente da quanto deciso in precedenza dalla CEF. Inoltre, il giudice del sequestro le ha esplicitamente vietato di versare la rendita di vecchiaia direttamente al debitore del sequestro, ordinandole di versarla allUE di __________.
La vertenza è dunque circoscritta al (mancato)versamentodella quota di rendita di vecchiaia (quale minimo esistenziale dellattore) che è stata sottoposta unitamente al resto della rendita a sequestro ex art. 271 e segg. LEF.
Nella concreta evenienza il Tribunale Distrettuale di __________, decidendo a giudice unico ed in procedura sommaria (cfr. doc. IV, allegato 6 in initio e art. 251 lett. a CPC), ha emanato il 13 gennaio 2022 la decisione di sequestro di tutta la rendita di vecchiaia di AT 1 fino a concorrenza del credito. Lattore era venuto a conoscenza di tale decisione al più tardi il 5 aprile 2022 (doc. I, allegato E) e, nonostante fosse stato reso esplicitamente edotto sui rimedi di diritto (doc. IV, allegato 6, p. 3), non ha fatto opposizione (Einsprache) al sequestro, unico modo per indurre il giudice del sequetro a modificare il decreto (cfr. art. 278 cpv. 1 e 3 LEF). Come comunicato dallUE di __________ (cfr. supra consid. 1.13.), la creditrice sequestrante ha proceduto alla convalida del sequestro tramite esecuzione, precettando lattore il 22 gennaio 2022 e, vista la mancata opposizione (Rechtsvorschlag), chiedendo la continuazione dellesecuzione il 31 marzo 2022.
Vi è dunque una procedura esecutiva a cui lattore non si è mai opposto in fase avanzata in relazione alla quale lo scrivente TCA, quale autorità giudiziaria ex art. 73 LPP, non alcuna competenza decisionale e nella quale non può di conseguenza in alcun modo intervenire.
Inoltre, pur convenendo con lattore che con pronunzia del 19 ottobre 2021 la CEF ha accertato il minimo esistenziale (cfr. supra consid. 1.3.) e che, avendo le autorità zurighesi sequestrato lintegralità della rendita, queste ultime sono verosimilmente incorse in una violazione del diritto (artt. 275 e 93 cpv. 1 in fine LEF; STF 5A_649/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2. con riferimenti; Bollettino n. 128 del 2 luglio 2012 edito dallUFAS, n. 842 e segg.; Schlegel/Zopfi, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 2017, n. 3 ad art. 99 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali), questo Giudice non può escludere che tra la pronunzia della CEF ed il decreto di sequestro la situazione economica si sia eventualmente modificata. Tale accertamento incombe tuttavia allUE di __________. A tal proposito, convalidato il sequestro, il prossimo passo da parte dellUE di __________ sarà quello di allestire il verbale di pignoramento ed è in tale frangente che lattore potrà (nuovamente) se del caso far valere limpignorabilità del minimo esistenziale accertato (cfr. artt. 93 e 112 LEF; cfr. anche Kostkiewicz, SchKG Kommentar, 2020, n. 2 e segg. ad art. 112 LEF e DTF 127 III 572 consid. 3b e seg.).
Oltre a ciò, vi è un ulteriore motivo concreto per il quale il TCA non può ordinare alla Fondazione di versare ad AT 1 alcunché a titolo di rendita: infatti, nella decisione del 13 gennaio 2022 cresciuta in giudicato il giudice di __________ ha ordinato alla convenuta prospettando in caso di disubbidienza lavvio di un procedimento penale e civile di versare (con effetto liberatorio) la rendita di vecchiaia esclusivamente allUE di __________ fino a concorrenza del credito (cfr. doc. IV, allegato 6, cfr. anche Sievi, BSK-SchKG, n. 10 ad art. 99 LEF; Kostkiewicz, op. cit., n. 6 e segg. ad art. 99 LEF con riferimenti giurisprudenziali).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti