Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 116'667.50. 2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 51'550.65. 3.- È fatto ordine a CV 4 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 pressolAT 2, limporto di fr. 25'305.11 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato leventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2. 4.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1pressolAT 2, limporto di fr. 2'249.57 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato leventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2. 5.- È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 pressolAT 2, limporto di fr. 2'779.92 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato leventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2. 6.- È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, pressolAT 2,limporto di fr. 2'223.80. 7.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2021.8
RG/sc
Lugano
14 settembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 1./2 marzo 2021 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1. AT 1
2. AT 2
a
1. CV 1
2. CV 2
3. CV 3
4. CV 4
in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 16 dicembre 2020, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi in matrimonio il 12 dicembre 1994. Al punto 7 del dispositivo il Pretore ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà dellavere di vecchiaia accumulato dallaltro coniuge dalla data del matrimonio a quella del promovimento della procedura di divorzio (19 gennaio 2017), disponendo la trasmissione dellincarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) per il calcolo del riparto (cfr. I).
1.2 Il 1./2 marzo 2021 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.2Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la procedura di divorzio essendo stata promossa da AT 1 in data 19 gennaio 2017.
Per lart. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Giusta lart. 122 CC dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in casu il 19 gennaio 2017.
Lart. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne duscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP procede dufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B).
Non rientrano invece nel campo dapplicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4
2.4.1 Sulla base delladocumentazione che ha potuto essere acquisita agli atti non è dato di sapere quale fosse al momento del matrimonio lammontare dellavere previdenziale di spettanza di CV 1 il quale, disattendendo in modo manifesto il proprio obbligo processuale di collaborazione (DTF 124 V 288, 112 V 335), non ha da parte sua fornito la benché minima informazione al riguardo. In assenza di precise indicazioni, in base agli atti è tuttavia verosimile ritenere, per apprezzamento, che nel dicembre 1994, ossia allepoca in cui, come risulta dallestratto conto individuale AVS (cfr. XIV), era impiegato presso __________, lex marito disponesseconsiderata la sua età, lentità dei salari percepiti sino al matrimonio evincibili dallappena citato estratto, nonché lammontare della prima prestazione duscita nota risalente allottobre 2001 (circa fr. 60'000; cfr. IV-3) e dei salari percepiti dal matrimonio sino a quel momento e richiamati in particolare gli artt. 7 e 16 LPPdi un avere previdenziale cifrabile in fr. 10'000.
2.4.2 Dal fascicolo emerge inoltre che presso __________ il 24 maggio 2006 CV 1 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dellabitazione primaria di fr. 102000(cfr. IV-2, IV-3).
Ora, se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dellabita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP).
Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dellabitazione primaria e per i quali sussiste ancora lobbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt.122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Lart. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente allavere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.
2.4.3 Stante quanto precede, conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFASn. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (12 dicembre 1994) difr. 10000 rispettivamente di 14'987.69 (tenendo cioè in considerazione gli interessi ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo;per il calcolocfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 102000 effettuato il 24 maggio 2006 di cui fr. 87'012.31 [102000. 14'987.69] acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale complessivo di fr. 29655.19 presente il 19 gennaio 2017, limporto accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso devessere cifrato in fr. 116'667.50 (87'012.31 + 29655.19).
2.5. Dallistruttoria di causa e dalle dichiarazioni di parte rimaste incontestate è emerso che al momento del matrimonio AT 1 non disponeva di averi previdenziali da considerare ai fini della presente divisione ai sensi dellart. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP (cfr. supra consid. 2.2).
Alla data determinate per il riparto (19 gennaio 2017) essa disponeva per contro di una prestazione duscita divisibile di fr. 51'550.65 presso lAT 2 (cfr. IV-1).
2.6 Sulla scorta delle considerazioni che precedono e richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore,a AT 1spetta a saldo (DTF 129 V
254) un accredito di fr. 32'558.40 ([116'667.5051'550.65] : 2).
2.7 Lammontare complessivo degli averi previdenziale intestati a CV 1secondo le ultime comunicazioni presenti agli atti è di fr. 30'334.60 (2779.92 + 25'305.11 + 2249.57 [cfr. II-7, XIII-1, XV-1]).
In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nellambito di una divisione giusta lart. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se lex coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavisi di prelievo per il finanziamento dellabitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito di spettanza dellaltro coniuge, listituto interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, incombendo per il resto allex coniuge debitore il versamento della differenza (cfr. in particolare consid. 5.2).
In una successiva sentenza del 27 gennaio 2012 (9C_589/2011) il TF ha applicato il principio stabilito in DTF 135 V 324 nel caso di un assicurato che aveva beneficiato, dopo la crescita in giudicato del divorzio, del versamento in contanti del proprio avere previdenziale a motivo dellinizio di unattività lucrativa indipendente (art 5 cpv. 1 LFLP) (per un caso simile cfr. STCA 34.2010.10 del 10 dicembre 2010).
Nella STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017 lo scrivente Tribunale ha applicato la medesima regola in un caso in cui il coniuge debitore del conguaglio aveva in precedenza beneficiato del versamento per prepensionamento dellintero capitale previdenziale depositato presso un istituto previdenziale e lunico avere ancora disponibile al momento del divorzio presso un altro istituto non era sufficiente per coprire il credito dellaltro coniuge.
Anche nella fattispecie in esame va applicato il suddetto principio. Infatti, a fronte di un credito di fr. 32'558.40 diAT 1, a seguito del prelievo di fr. 102000 effettuato nel maggio 2006 gli unici averi previdenziali ancora disponibili di spettanza dellex marito sono costituiti dai menzionati averi di libero passaggio depositati presso lCV 3, la CV 2 e la CV 4 per complessivi fr. 30'334.60. Ne consegue che CV 1 è personalmente debitore nei confronti dellex coniuge dellimporto di fr. 2'223.80(32'558.4030334.60) (cfr. infra consid. 2.8).
2.8
2.8.1 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, gli importi di fr. 25'305.11 a carico di CV 4, fr. 2'779.92 a carico della CV 3, fr. 2'249.57 a carico della CV 2e fr. 2223.80 a carico dellex marito personalmente,dovranno essere trasferiti a favore di AT 1presso lAT 2.
Le suddette fondazioni dovranno inoltre corrispondere gliinteressi compensativial tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitorematurati sui rispettivi menzionati importia far tempo dal 19 gennaio 2017e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell8 aprile 2003, B 113/02 dell8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015).
2.8.2 Nella misura in cui, per un motivo o per un altro lattuale saldo presente sui menzionati conti non fosse sufficiente per permettere alle rispettive fondazioni di effettuare il versamento a loro carico in esecuzione del presente giudizio, il pagamento residuo incomberà a CV 1 personalmente, al quale gli istituti interessati comunicheranno con copia a AT 1gli esatti importi scoperti da accreditare allistituto di previdenza della ex moglie.
2.8.3 In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STF B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.9 E ininfluente ai fini dellodierno giudizio quanto deciso dal Pretore al punto n. 8 del dispositivo della sentenza di divorziola comproprietà sui fondi particella n. __________ e __________ RFD di __________ è sciolta come segue: con lattribuzione degli interi fondi in proprietà esclusiva alla moglie, la quale si assumerà lintero onere ipotecario gravante gli immobili;la presente sentenza, cresciuta in giudicato, vale quale titolo per liscrizione del trapasso a RF, che la moglie potrà chiedere producendo: la prova dellavvenuto pagamento al marito di CHF 10'418.20; la prova dellavvenuto rimborso (contabile o effettivo) degli averi di previdenza professionale prelevati dal marito per limmobilenon trattandosi di obblighi stabiliti a carico del patrimonio previdenziale della ex moglie in applicazione degli artt. 122 e 123 CC e neppure di trasferimento di capitale in esecuzione di un conguaglio riconducibile agli artt. 124d CC (liquidazione con fondi privati in caso di conguaglio non esigibile) e 124e CC (indennità adeguata in caso di conguaglio impossibile). Non mette quindi conto statuire nella presente sede sulle richieste formulate dalla ex moglie (cfr. IV) in relazione ed in esecuzione di quanto disposto al citato dispositivo e concernenti segnatamente modifiche da apportare a registro fondiario, prelievi di (suo) capitale previdenziale successivamente al divorzio e trasferimenti di capitale dal suo istituto di previdenza a favore del conto previdenziale dellex marito nellambito della liquidazione del regime dei beni.
2.10 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lavere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 116'667.50.
2.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 51'550.65.
3.- È fatto ordine a CV 4 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 pressolAT 2, limporto di fr. 25'305.11 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato leventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2.
4.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1pressolAT 2, limporto di fr. 2'249.57 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato leventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2.
5.- È fatto ordine alla CV 3 di versare, a debito del conto __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 pressolAT 2, limporto di fr. 2'779.92 oltre interessi compensativi dal 19 gennaio 2017, riservato leventuale obbligo di versamento a carico di CV 1 conformemente al considerando 2.8.2.
6.- È fatto ordine a CV 1 di versare a favore di AT 1, pressolAT 2,limporto di fr. 2'223.80.
7.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti