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34.2021.17

Mancato versamento dei contributi LPP da parte del datore di lavoro (convenuto) all'istituto di previdenza (attore). Petizione dell'istituto accolta. Impossibilità di rigettare in via definitiva l'opposizione per decorrenza del termine di un anno ex art. 88 LEF

Ticino · 2021-08-13 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. 2.-   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.34.2021.17

rg/gm

Lugano

13 agosto 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 giugno 2021 di

AT 1

contro

CV 1

in materia di contributi della previdenza professionale

consideratoin fatto e in diritto

1.2   Parte convenuta non è intervenuta in causa.

2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.

La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed   avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).

2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065;Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

Le persone assicurate, l’obbligo contributivo, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolate in particolare nel contratto di affiliazione (doc. A/3), nel regolamento di previdenza (sub doc. A/5, pto A5) e nel piano di previdenza (sub doc. A/5). I lavoratori assicurati, i salari erogati e le mutazioni intervenute risultano dai documenti di causa.

Tenuto conto dei contributi rimasti insoluti sino allo scioglimento del contratto di adesione con effetto al 31 marzo 2018 (doc. A/16-17) e degli interessi dovuti, risulta un saldo – mai contestato dal datore di lavoro – a favore dell’istituto di previdenza di fr. 4'849.40 (cfr. doc. A/7-17, A/19-20), cui vanno tuttavia dedotti fr. 500 addebitati quali “indennità di mora” (cfr. doc. A/17, cfr. anche doc. A/11), una siffatta indennità non essendo espressamente prevista (DTF 117 II 258) né dal regolamento dei costi (sub doc. A/5) né dal già citato contratto d’affiliazione.

Vanno per contro ammessi a favore dell’attrice i costi di fr.1'500 in relazione all’avvio della presente azione giudiziaria e di fr. 500 riguardanti la domanda d’esecuzione di cui al doc. 21 in quanto previsti dal regolamento dei costi (art. 2.2; i costi relativi alla precedente esecuzione di cui al doc. A/18 risultano già compresi nell’importo principale di fr. 4'849.40 fatto valere in petizione, cfr. doc. A/17-18).

Non vengono riconosciute le spese di precetto riferite alle due esecuzioni (n. __________ e n. __________ dell’UE di __________; cfr. doc. A/18, A/21) promosse nei confronti della società convenuta (146.60 = 73.30 x 2), trattandosi notoriamentedi spese che seguono le sorti dell’esecuzione in quanto accessorio del credito e che non necessitano di una pronuncia giudiziaria nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

Il credito complessivo di spettanza della fondazione ammonta pertanto a fr. 6'349.40 (4'849.40 – 500 + 500 + 1500).

2.5   L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 6 novembre 2019.

Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.

2.6   Non è dato statuire sul rigetto definitivo - per altro non chiesto - dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 3 febbraio 2020 dell’UE di __________ concernente il credito oggetto dell’odierno giudizio, detto precetto, emesso il 3 febbraio 2020 e notificato il 7 febbraio successivo, essendo nel frattempo scaduto poiché l’azione giudiziaria è stata promossa il 9 giugno 2021 (busta d’impostazione agli atti). Infatti, secondo l’art. 88 cpv. 1 LEF, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione. Secondo il capoverso 2 questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. In concreto con azione si intende la procedura di riconoscimento (art. 79 LEF) o disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) o quella di rigetto dell’opposizione (art. 80 e 82 LEF). Quand’anche fosse rigettata in via definitiva l’opposizione, l’atto esecutivo non potrebbe essere considerato un titolo valido per proseguire l’esecuzione, in quanto non esplica alcun effetto (sul punto cfr. Vock/Aepli-Wirz, Kommentar zum SchKG, SK 2017, ad art. 88 n. 7ss, pp. 546s; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, § 22 N 11).

2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.-   La petizione èparzialmente accolta.

§    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 6'349.40 oltre interessi al 5% dal 6 novembre 2019.

2.-   Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti