Dispositiv
- dichiara e pronuncia 1.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 du-rante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF48'468.80. 2.- È fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1 sulconto di libero passaggio n. __________ presso __________,limporto di CHF 24'234.40 oltre interessi compensativi dal 31 dicembre 2016. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2018.13
RG/sc
Lugano
17 settembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo nella causa rimessagli il 20/23 aprile 2018 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
1.AT 1
2. AT 2
a
CV 1
in materia di previdenza professionale
(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
consideratoin fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 9 febbraio 2018, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi in matrimonio il 26 maggio
2006. Per quanto concerne il conguaglio della previdenza professionale il Pretore ha stabilito (dispositivo n. 5) cheLa previdenza professionale è divisa a metà come di legge, valuta 31 dicembre 2016 (art. 123 CC). Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio lincarto verrà trasmesso al TCA .
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà delli-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novem-bre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo lart. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).
2.3 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorziopendenti dinanzi ad una autorità cantonale (ossia ad ungiudice civilecantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr.STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid, 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dellentrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 20 agosto 2015 e si è conclusa con sentenza del 9 febbraio 2018).
2.4Per lart. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazio-ne d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio, giusta il nuovo art. 122 CC determinante è il momento del promovimento della procedura di divorzio. Nel caso in esame, al punto n. 5 del dispositivo della sentenza di divorzio, cresciuto in giudicato e vincolante per il giudice delle assicurazioni sociali, il Pretore ha tuttavia stabilito il 31 dicembre 2016 qualedies ad quemper il riparto.
Lart. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne duscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dellart. 73 cpv. 1 LPP procede dufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio(la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell8 marzo 2007)non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia iconiugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.5 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria(pilastro 2A) e della previdenzapiù estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo dapplicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006;Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215;Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.6 Dal fascicolo non risulta che in costanza di matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi in questa sede. Daltra parte già in sede di divorzio è stato accertato che solo il marito ha accumulato averi di previdenza professionale (cfr. sentenza pretorile consid. B/dd p. 4; ciò permette per altro di fugare i dubbi sollevati dallex marito nelle more della presente procedura (cfr. XV), il quale ha co-munque dichiarato come lex coniuge abbia sempre esercitato attività lavorativa indipendente, il che non fa che confermare lassenza di capitale divisibile del pilastro 2A e 2B; cfr. supra consid. 2.5).
Dagli atti emerge per contro che AT 1 disponeva al momento del matrimonio di un avere di CHF 6'097.15 rispettivamente, al momento determinate per il riparto (31 dicembre 2016), di un avere divisibile di CHF 55'939.20 sul conto n. __________ presso AT 2, conto aperto nel marzo 2016 con trasferimento di CHF 55'869.60 da parte diA__________ (cfr. XIII, XIII-1, II-2).
Considerati gli interessi (CHF 1'373.25; per il calcolo cfr. www.gerichte.ch) maturati sino al divorzio sulla prestazione presente alla data del matrimonio (art. 22a cpv. 1 seconda frase LFLP; cfr. supra consid. 2.4) lavere accumulato dallex marito e soggetto a divisione deve essere cifrato in CHF 48'468.80 (55'939.20 6'097.15 1'373.25).
Ne segue che, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un importo di CHF 24'234.40 (48'468.80: 2).
2.7 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP;Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto limporto di CHF24'234.40,unitamente agli interessi compensativial tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitorematurati su tale importo a far tempo dal 31 dicembre 2016e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255;STFA B 73/02 dell8 aprile 2003, B 113/02 dell8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015),dovrà essere trasferito a favore diCV 1 sul conto di libero passaggio
n. __________ presso __________ (cfr. XVI-1).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.8 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Lavere di previdenza acquisito da AT 1 du-rante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF48'468.80.
2.- È fatto ordine a AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1 sulconto di libero passaggio n. __________ presso __________,limporto di CHF 24'234.40 oltre interessi compensativi dal 31 dicembre 2016.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti