Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2017.21
rg/sc
Lugano
16 gennaio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 6 giugno 2017 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta al pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale, di fr. 5'381.45 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 e di fr. 67.25 per interessi dal 1. gennaio al 31 marzo 2017, chiedendo altresì il rigetto dellop-posizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2017 dellUE di __________, con protesta di tasse spese e ripetibili;
- con la risposta di causa parte convenuta producendo della documentazione ha comunicato:
- con scritto 12 luglio 2017, producendo a sua volta ulteriori documenti, la fondazione attrice ha precisato: () Come da nostra documentazione allegata, abbiamo verificato se tutto è stato elaborato correttamente. E con questo scritto come anche da documentazione allegata attestiamo che abbiamo eseguito gli incarichi della convenuta correttamente. La convenuta è senza personale dal 01.09.2016 (uscita del signor __________). Come da estratto conto e da ultima fattura del 13 dicembre 2016 (allegata) potrete constatare che non ci sono stati più versamenti dalla convenuta dal 10.06.2016. Quindi gli unici costi che sono stati addebitati fino ad oggi sono spese di mora(cfr. V);
- prendendo posizione sulla determinazione 12 luglio 2017 di controparte, la società convenuta ha dichiarato che() dopo aver letto la risposta della AT 1 e più precisamente quindi gli unici costi che sono stati addebitati fino ad oggi sono spese di mora dalla loro richiesta di CHF 5'031.00 al nostro conteggio di CHF 2'508.40 le spese di cura ci sembrano eccessive. Pertanto restiamo in attesa di un nuovo conteggio da parte di AT 1(cfr. VII);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- la competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo dapplicazione materiale e personale dellart. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di questultimo (in argomento cfr.Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109;Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73
n. 52);
- l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065;Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 22/30 novembre 2012 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti (con effetto dal 1. dicembre 2012) tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto daffiliazione, doc. A/2). Le per-sone assicurate, i salari assicurati, il finanziamento ed il calco-lo dei contributi risultano dagli atti (cfr. doc. A/4-5, B/2-4, C/1-8; cfr. Piano di previdenza, doc. A/2). Il contratto daffiliazione (artt. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati sino al 31 agosto 2016 (conformemente alla comunicazione 6 dicembre 2016, doc. III/5) anche se formalmente il contratto dadesione è stato disdetto per il 31 maggio 2017 dalla fondazione attrice in applicazione dellart. 7.3 del contratto di affiliazione (cfr. doc. A/3). In particolare pendente lite sono stati illustrati e documentati gli elementi (riassunti nella tabella di cui al doc. C/1) per la quantificazione del debito contributivo con riferimento alle mutazioni e ai periodi di liberazione dal pagamento dei premi che hanno interessato i dipendenti __________ (doc. A/4 p. 2, C/2, C/6, C/8) rispettivamente __________ (doc. C/3, C/4, C/5), come pure la dipendente __________ (doc. A/4 p. 1, A/5, C/7), con un debito per contributi ed interessi (spese escluse) a carico della convenuta ammontante considerando il periodo contributivo con decorrenza dal 1. dicembre 2012 a complessivi fr. 3'908.15 (cfr. estratti sub doc. A/6 e B/1). Non quindi a fr. 2508.40 come sostenuto nella risposta di causa dalla società convenuta che, oltre a non aver considerato lesistenza di un saldo negativo riportato relativo al periodo antecedente il 1. gennaio 2015 (cfr. estratti conto citati), ha quantificato in maniera non correttarispetto alla documentazione testé menzionata prodotta pendente lite dallattrice e rimasta incontestatai contributi 2015 e 2016 senza per altro considerare gli addebiti per la dipendente __________ registrati nel corso del 2016 (cfr. estratti conto citati, cfr. doc. C/7). Preso atto delle documentate precisazioni di controparte, parte convenuta, riferendosi al summenzionato suo conteggio esposto in risposta di causa, si è invero limitata a ribadire in maniera generica e non circostanziata come le spese di mora ci sembranoeccessive (cfr. XIV, cfr. anche VII);
- le spese vanno riconosciute nella misura in cui sono documentate e sono previste nellapposito regolamento dei costi. Nel caso concreto (cfr. estratto conto in doc. A/6) risultano compro-vate e conformi allart. 2 del Regolamento dei costi (sub doc. A/2) le spese per la diffida del 15 aprile 2016 (fr. 300, doc. C/9) e per quella del 9 settembre 2016 (fr. 300, doc. A/7.1) cui parte attrice nelle more della presente procedura ha tuttavia espressamente dichiarato di rinunciare (cfr. IX). Non possono per contro essere ammesse, in quanto dal fascicolo non risultano documentate, le spese di diffida di fr. 300 addebitate il 10 settembre 2014 (cfr. estratto conto in doc. A/6). Vanno inoltre rico-nosciute le spese di esecuzione di fr. 500 (cfr. doc. A/7.2, cfr. art. 2 Regolamento dei costi);
- non può per contro essere confermato laddebito di fr. 73.30 registrato il 14 novembre 2016 (cfr. estratto conto in doc. A/6) né la richiesta di rimborso di fr. 73.30 formulata nel petitum. Trattasi in entrambi i casi di spese di precetto anticipate dalla fondazione. Va al proposito ricordato che tali spese seguono le sorti dellesecuzione e non possono essere imposte né dal-lassicuratore né dal tribunale in quanto costituiscono un accessorio del credito che devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo allesecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria unesplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144;Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
- la richiesta di interessi di ritardo al tasso del 5% che non supera quello legale dellart. 104 CO appare giustificata. Giusta lart. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora(Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- stante quanto sopra va quindi riconosciuto un credito complessivo di fr. 4'775.40 (5'381.45 300 300 73.30 + 67.25) e non di fr. 5'448.70 fatto valere in petizione;
- la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione al PE __________ del 13 aprile 2017 dellUE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può infatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEL e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
- la procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP e art. 29 cpv. 1 Lptca). A parte attrice, peraltro non patrocinata in causa, non vengono assegnate ripetibili.Conformemente alla giurisprudenza federale, nessunaindennità per ripetibili èinfattidi regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). Allassicura-tore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente lassegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si dimostra temerario (o questultima abbia agito con leggerezza) e cumulativamente se ciò che non corrisponde al caso in esame la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- La petizione èparzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di fr.4'775.40 oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 su fr. 4'708.15.
§§ È rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2017 dellUE di __________ per limportodi fr. 4'775.40oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2017 su fr.4'708.15.
3.-Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti