Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.34.2016.5
RG/gm
Lugano
9 agosto 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 17 marzo 2016 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
consideratoin fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento, a titolo di contributi della previdenza professionale, di CHF 5'932.35 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015, di CHF 76.-- per interessi dal 1. gennaio al 1. aprile 2015 e di CHF 500.-- per spese del presente precetto, chiedendo altresì il rigetto dellopposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2015 dellU__________ di __________;
- parte convenuta non ha presentato la risposta di causa e ciò nemmeno dopo fissazione di un ultimo termine perentorio ai sensi dellart. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dellart. 49 cpv. 2 LOG;
- l'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi, l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw.BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065;Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32).Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge;
- con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 29 novembre 2012 la CV 1 si è infatti impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5.1 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che devessere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel capitolo C del contratto daffiliazione (doc. A/2). Il contratto daffiliazione (art. 5.4, 5.5) stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi;
- dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati e delloscioglimento del contratto con effetto al 31 marzo 2015 (doc. A/3-4);
- pure la richiesta di interessi di ritardo al tasso del 5% che non supera quello legale di cui allart. 104 CO appare giustificata: giusta lart. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora(Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
- quo alladdebito delle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nellapposito regolamento dei costi (cfr. sub doc. A/1). In tal senso vanno ammesse spese di diffida e spese di esecuzione. Non può per contro essere riconosciuto limporto di CHF 73.30 addebitato nel dicembre 2014 e riferito con ogni verosimiglianza alle spese di precetto anticipate dalla fondazione per lemissione del precetto esecutivo n. __________ (cfr. A/8). Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dellesecuzione e non può essere imposte né dallassicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo allesecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria unesplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144;Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
- non possono essere riconosciuti CHF 500.--quali spese del presente precetto fatte valere in petizione, le stesse non trovando riscontro alcuno nel regolamento dei costi;
- stante quanto sopra, complessivamente va quindi riconosciuto un credito di complessivi CHF 5'935.05;
- anche la richiesta attorea volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 13 aprile 2015 dellU__________ di __________ merita accoglimento.
Infatti il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF. Lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art.80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s).La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
- per lart. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. anche art. 73 cpv. 2 LPP) . L'esclusione della gratuità della procedura in caso dintroduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili dessere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149;Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s);
- nel caso in esame, la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dallistituto di previdenza, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 100.--;
- l'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). Allassicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente lassegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o questultima abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti(DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000
p. 337; RCC 1984 p. 278).
Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica lassegnazione di ripetibili.
dichiara e pronuncia
1.- La petizione èparzialmente accolta.
§ La CV 1è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF5'935.05 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 su CHF 5'859.05.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 13 aprile 2015 per limporto di CHF 5'935.05 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2015 su CHF 5'859.05.
2.-La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 100.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti