richiesta di una rendita di invalidità; gli istituti di previdenza convenuti negano di esserne i debitori con riferimento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante; accertamento di tale momento e condanna della Cassa al pagamento
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Negli altri casi la copertura d’assicurazione è concessa, a titolo provvisorio, a partire dalla stessa data. È considerato come persona che non gode della sua piena capacità lavorativa il salariato che all’inizio dell’assicurazione: - non ha l’intera capacità lavorativa per ragioni di salute, - riceve delle indennità giornaliere in seguito ad una malattia o ad un infortunio, - è stato annunciato ad un’assicurazione invalidità statale, - riceve una rendita a causa di un’invalidità totale o parziale, - non può più, per ragioni di salute, esercitare a tempo pieno un’attività corrispondente alla sua formazione e alle sue capacità.”
E. 4 La fondazione, può, in relazione ai rischi di decesso e invalidità, emettere delle riserve per ragioni di salute o esigere un sovrappremio per la parte dell’assicurazione che supera le prestazioni minime ai sensi della LPP. Un’eventuale riserva per ragioni di salute è limitata ad una durata massima di
E. 5 Se un evento assicurato si verifica durante il periodo della copertura provvisoria la RA 1 versa, in linea di massima, le prestazioni regolamentari con riserva dell’art. 6. Tuttavia, se l’evento assicurato è dovuto ad una causa (malattia, infortunio, infermità) anteriore alla data della copertura provvisoria, solo le prestazioni minime esigibili ai sensi della LPP sono versate. Resta riservato l’art. 6 per le persone in incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione.
E. 6 La copertura provvisoria si estingue al momento in cui la RA 1 comunica le sue condizioni d’accettazione, al più tardi tuttavia due mesi dopo essere stata accordata.
E. 7 In caso d’aumento delle prestazioni le disposizioni sopramenzionate si
applicano per analogia le prestazioni supplementari da assicurare. La copertura
diventa effettiva al più presto quando la RA 1 è a conoscenza dell’aumento
delle prestazioni."
L’art. 6 (“Incapacità
lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione”) dispone a sua volta:
"
Per i salariati che, al momento della loro
ammissione all’assicurazione, non godono della piena capacità lavorativa, solo
le prestazioni minime ai sensi della LPP, calcolate sulla base del salario
ottenuto in seguito alla capacità di guadagno residua, sono in linea di massima
assicurate. D’altronde, in virtù degli art. 18 e 23 LPP, le restrizioni
seguenti sono particolarmente applicabili:
-
quando la causa dell’incapacità lavorativa al
momento dell’ammissione all’assicurazione comporta l’invalidità, l’aggravamento
dell’invalidità esistente o il decesso, l’assicurato non ha alcun diritto a
delle prestazioni;
- se la persona era assicurata presso un altro
istituto di previdenza
all’inizio dell’incapacità lavorativa, i
diritti a delle eventuali
prestazioni devono essere esercitati presso quest’ultimo."
Ai fini del
riconoscimento delle prestazioni d’invalidità le prescrizioni regolamentari (in
particolare l’art. 6 cpv. 1 in relazione con l’art. 5 cpv. 2) richiamano quindi
l’applicabilità del principio assicurativo di cui all’art. 23 v. LPP (cfr. consid.
2.7) in virtù del quale in sostanza responsabile per le eventuali prestazioni
d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale era assicurato il
dipendente al momento in cui è intervenuta l’incapacità lavorativa che ha poi
portato all’invalidità.
Si deve pertanto
concludere che AT 1, pur essendo stato ammesso nella CV 2 a partire dal 1.
gennaio 1999 lo è stato con le riserve che si evincono dalle esposte norme
regolamentari disciplinanti i salariati non fruenti della piena capacità
lavorativa alla loro ammissione. Queste sanciscono in particolare la rigorosa
applicazione del principio assicurativo ex art. 23 v. LPP.
Nella
specie, si tratta dunque di stabilire se l'incapacità lavorativa la cui causa
ha portato all'invalidità è insorta precedentemente al 31 dicembre 1998, fatto
questo che, assolti anche gli ulteriori presupposti per la prestazione,
comporterebbe l'obbligo per la Cassa pensioni convenuta di erogare all’attore
la rendita d'invalidità (cfr. ancora in proposito il consid. 2.19).
A titolo completivo
occorre precisare che con riferimento al tema del cambiamento di istituto di
previdenza, in una sentenza del 22 dicembre 2003 (pubblicata in SVR 2004 BVG n.
18 pag. 57segg.), il TFA si è occupato della tematica della responsabilità di
più istituti di previdenza in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza
da parte del datore di lavoro. Ha innanzitutto premesso che né la LPP né la
LFLP regolano gli effetti del cambiamento dell’istituto di previdenza da parte
del datore di lavoro e, in particolare, la questione di sapere se, al momento
della disdetta del contratto d’affiliazione, le persone che beneficiano di una
rendita, ossia l’ex lavoratore oppure il dipendente parzialmente invalido,
continuano a ricevere le prestazioni dal precedente istituto di previdenza
oppure passano a quello nuovo. Secondo il TFA in caso di disdetta e nuova
stipulazione di un contratto d’affiliazione presso un istituto di previdenza, è
ammissibile che l’intero collettivo d’assicurazione venga trasferito al nuovo
istituto con la messa a disposizione dei capitali di copertura necessari al
finanziamento delle rendite correnti. Presupposto è tuttavia l’esistenza di una
chiara regolamentazione. Nel caso in cui vi sia una tale regolamentazione, in
deroga del principio d’assicurazione sancito dall’art. 23 LPP, tutti quanti i
rischi assicurativi della vecchia cassa pensione passano alla nuova e dunque in
particolare anche quelle malattie che avevano causato un’incapacità lavorativa
sotto la precedente cassa pensione. Qualora invece difetti una tale
regolamentazione, i beneficiari di rendite interessati non vengono toccati dal
cambiamento e hanno diritto a prestazioni legali e regolamentari da parte del
precedente istituto previdenziale. A quest’ultimo devono quindi essere rivolte
eventuali richieste di prestazioni a dipendenza di incapacità lavorative
manifestatesi sotto il precedente istituto di previdenza e da esaminare secondo
il principio dell’assicurazione che scaturisce dall’art. 23 LPP (cfr. anche DTF
125 V 427 consid. 6 e 127 V 383 consid. 5b; cfr. il consid. 26).
D’altra
parte in DTF 127 V 377 la massima Corte federale, chiamata ad esprimersi sulla
sorte dei beneficiari di rendite d’invalidità (o per superstiti) in occasione
di un cambio di istituto previdenziale a seguito della disdetta al precedente
contratto d’affiliazione data dal datore di lavoro, ha concluso che nel caso
esaminato anche i beneficiari di rendita passavano al nuovo istituto di
previdenza dal momento che la disdetta della convenzione d’affiliazione aveva
fatto venir meno anche il contratto d’assicurazione collettiva concluso
dall’istituto previdenziale precedente.
Infine, non è
superfluo rammentare che dal 1. aprile 2004 è entrato in vigore il nuovo art.
53e LPP (“Scioglimento di contratti”) che recita, tra l’altro, quanto segue:
"
1 In caso di scioglimento dei contratti d’affilliazione
tra gli istituti di
assicurazione e gli
istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP vi è diritto alla riserva
matematica.
(….)
4
Se il datore di lavoro scioglie il contratto
d’affilliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo
istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di
rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il
nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’afffilliazione non
preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a
un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di
rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.
5 Se l’istituto di previdenza scioglie il
contratto d’affilliazione con il
datore di lavoro, il
vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento
dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro
trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un
accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale.
6 Se i beneficiari di rendite rimangono
affiliati all’istituto attuale, il
contratto d’affilliazione che li concerne è
mantenuto. Questo vale
anche nel caso in
cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affilliazione,
ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia
sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affilliazione.
(…)."
La nuova
norma (che tuttavia non è applicabile alla fattispecie, cfr. in proposito il consid.
2.4) non ha quindi fatto altro che confermare e codificare la giurisprudenza
del TFA citata sopra (cfr. in particolare il tenore dei cpv. 4 e 6).
2.7. Secondo
l’art. 23 v. LPP, che è una disposizione minima (art. 6 v. LPP), hanno diritto
alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide
per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di
lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che
l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (SZS
1995 p. 464 consid.
3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, SVR 1995
BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid.
2b;
M. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V
898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 v. LPP è infatti la
sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia,
secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126; STFA non
pubblicate del 10 gennaio 2005 nella causa B., B 95/04; del 16 febbraio 2001 in
re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99), non la nascita
dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid.
5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re consid. 2).
Se una
persona, malgrado l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento
del salario, di fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in
grado o meno di apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento
ridotto a causa dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice
d’ufficio con ogni cura (STFA del 29 giugno 2004 nella causa B., B 95/03 e del
E. 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03). L’incapacità lavorativa rilevante
consiste in una perdita della capacità produttiva funzionale nella precedente
professione oppure nelle proprie funzioni rispettivamente in una produttività
ridotta rispetto al normale a causa dello stato di salute; in altre parole per
incapacità lavorativa rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute
che si ripercuotono sul rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità,
irritabilità verso colleghi o altro (SZS 2003 p. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid.
3c): di conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si
sono manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è
ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa
(SZS 2003 p. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al
100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il
TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità
lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto
previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di
prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del
diritto al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni
con conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in
quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete
circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a
livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con
il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di
prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene
constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente
(STFA del 29 giugno 2004 nella causa B., B 95/03; STFA del 5 febbraio 2003
nella causa B., B 13/01 citata in SZS 2003 pag. 434; STFA del 23 settembre 2004
nella causa C., B 49/03).
Il
richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento
dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non
necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della
stessa (SZS 2002 pag. 155 seg.; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del
6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non
pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2).
Questa
soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il
datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa
ai fini dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 29 cpv. 1
lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Di
conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al
momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le
prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa
il rapporto assicurativo era già stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR
1994 p. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di
pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima
dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non
vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 p. 356).
I
medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di
disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid.
3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui
l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia
istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e
nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto
di previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (cfr. sopra
consid. 2.6 e il citato SVR 2004 BVG 18 p. 57; cfr. SZS 2005 p. 243).
Qualora,
inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di
previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità
si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale
(STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid.
5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49;
STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl.
del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17).
Va
altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è
stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse
assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29
cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di
previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto
all'invalidità (cfr. SVR 1997 BVG N° 80).
2.8. L’art. 26 v.
LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità,
sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale
sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può
inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni
sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p.
464 consid. 3b).
Per
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più
presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
2.9. L’art. 4 LAI
(dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che
l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si
intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere
dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella
di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS
1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).
In ambito
AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno
nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre
professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF
111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p.
488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono
con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività
diverse.
Per la
stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del
secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della
previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio
il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).
Secondo
la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza
sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per
quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR
1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma
ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di
conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la
capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e
duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF
120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22
p. 57 consid.
2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c;
DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il
medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1996, p. 24).
Accertamenti separati del grado
di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con
lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF
118 V 39 consid. 2b).
L’istituto
di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni
dell’AI.
L'Alta
Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può
estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi
dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad
una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B
79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99).
Inoltre,
a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni
dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili
(DTF 123 V 271 consid.
2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid.
2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V
218 consid.
4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer
1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V
308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la
valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per
l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al
momento in cui la decisione è stata presa).
Infine,
la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di
previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere
chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella
procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto
di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla
valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio
del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di
persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o
non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; DTF 129
V 75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005
nella causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31
dicembre 2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B
68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente
l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio
2003).
Secondo
il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia
quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi,
bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti
e a quelle valutazioni degli organi dell’UAI che nell’ambito della procedura
(dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita
d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi
della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa
liberamente (cfr. STFA del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende
che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte
dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche
in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo
l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa
P., B 47/98 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03).
In virtù
dell’art. 6 v. LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità
di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p.
465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a
favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado
d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di
previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p.
466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al
concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione
dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa
appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid.
2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c;
DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre,
se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è
vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire
liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà
senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una
valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71; SZS 1996 p. 56; DTF
118 V 73 consid. 1; DTF 117 V 335 consid. 5c; DTF 115 V 220 seg).
Secondo
la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù
dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato.
Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di
valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti
delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria
professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113
II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella
scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e
riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993
consid. 3).
2.10. L’art. 15 Lcpd
prevede fra l'altro l’erogazione della pensione di invalidità. Secondo l’art.
16 cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o
una precedente pensione non sono più corrisposte.
Ricalcando
essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni
della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità,
l'art. 16a cpv. 1 Lcpd (in vigore dal 1. ottobre 2000; in precedenza cfr.
l'art. 16 cpv. 1 LCP) dispone che la pensione d’invalidità ed i relativi
supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale
d'invalidità (AI).
Per il
cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia
il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla
scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della
legge (cpv. 3).
A
proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che
"
L’invalidità
è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute
fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente
perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in
percentuale."
Dal
tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso
rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche
l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per
il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”;
SZS 1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; cfr. STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re
F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure
funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di
invalidità non coincide con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e
della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. Meyer/Blaser, SZS 1995 p.
102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, B 19/92; S.
Beros
, Die Stellung des Arbeitnehmers in BVG
, Zurigo
1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a).
La
capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la
persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di
lavorare".
In
proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini
di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in
particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V
211).
Si rilevi
ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità
prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a
quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25
marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5).
Considerato
come il concetto d'invalidità della Cassa pensioni sia più esteso rispetto a
quello della LPP, poiché l’assicurato è stato riconosciuto invalido ai sensi
dell’AI (cfr. consid. 1.3), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi
delle disposizioni della Cassa pensioni.
Per quanto
invece concerne il regolamento della CV 2 applicabile al contratto concluso con
il Comune di __________ (doc. VI/7), esso contiene disposizioni simili
disponendo l’art. 18 (Rendita d’invalidità) quanto segue:
"
Art.
18 Rendita d'invalidità
(1)
L'assicurato che subisce un'incapacità di guadagno ha diritto ad una
rendita d'invalidità a partire dalla scadenza del termine d'attesa, fino a
quando perdura l'incapacità di guadagno, ma al più tardi fino all'età del
pensionamento. Quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento, la
rendita d'invalidità LPP è sostituita dalla rendita di vecchiaia di un importo
almeno pari alla rendita d'invalidità minima esigibile ai sensi della LPP.
(3) Esiste
incapacità di guadagno quando un medico attesta, sulla base di osservazioni
obiettive, che l'assicurato è incapace, totalmente o parzialmente, di
esercitare la sua professione od ogni altra attività lucrativa compatibile con
la sua posizione sociale, le sue cognizioni e le sue attitudini, o quando è
invalido ai sensi dell'assicurazione federale invalidità (AI).
(4) Se
l'assicurato è affetto da un'incapacità di guadagno parziale, la rendita
d'invalidità versata è proporzionale al grado di detta incapacità; un grado del
66 e 2/3 % o più dà diritto alla prestazione totale; mentre un grado inferiore
al 25 % non dà diritto a prestazioni. Il grado d'incapacità di guadagno
corrisponde almeno al grado d'invalidità fissato dall'AZ, a meno che la
decisione dell'AZ non appaia insostenibile. Una revisione periodica del grado d'invalidità
rimane riservata.
(6) In caso
d'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa dell'invalidità
parziale iniziale, le prestazioni d'invalidità già in corso sono adattate senza
indugio al nuovo grado.
(7) In caso
d'aumento del grado d'invalidità dovuto ad un'altra causa, le prestazioni già
in corso continuano ad essere versate senza modifica. Un diritto a delle nuove
prestazioni, nella misura dell'aumento dell'invalidità, nasce alla scadenza del
termine d'attesa.
(8) La rendita annua d'invalidità è pari al 50 % del salario
coordinato."
2.11. Nel caso in
esame litigiosa è, come detto, l'assegnazione all'assicurato di una mezza
rendita d'invalidità della previdenza professionale.
Dall’incarto
AI emerge che l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI)
ha
statuito che il diritto alla mezza rendita intera di invalidità dell'AI a
favore di AT 1 è sorto con effetto dal 1. ottobre 2001. Il relativo
provvedimento amministrativo del 24 aprile 2002 è cresciuto incontestato in
giudicato (atti AI).
Le
affezioni, di natura psichica, di cui è portatore AT 1 sono di natura
manifestamente labile; secondo l’art. 29 pv. 1 lett. b LAI in tale ipotesi il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in
cui l’assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media; l’UAI ha quindi fatto partire il periodo di
carenza il 1. ottobre 2000.
Per
questo motivo la Cassa convenuta, che non contesta l'invalidità dell'attore,
bensì il fatto di essere la debitrice della relativa prestazione, respinge la
richiesta di prestazioni. A suo avviso, il rapporto di previdenza con i
dipendenti del Comune di __________ – e, con essi, anche con AT 1 - essendosi
concluso già il 31 dicembre 1998, nell’ottobre 2000 l’attore non era più
assicurato presso la Cassa pensioni CV 1.
La RA 1
sostiene, per contro, che l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità
non è riconducibile al mese di ottobre 2000, ma si situa ad un momento precedente
e, comunque, in un'epoca in cui l’interessato ancora era assicurato presso la
Cassa.
Ora,
nella presente fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'AI
del 24 aprile 2002 attribuente a AT 1 la prestazione d'invalidità non è stata
notificata dall'UAI né alla Cassa pensioni né alla CV 2 nè alla RA 1 né
precedentemente le convenute o la CV 2 sono state coinvolte nel procedimento
pendente di fronte all'UAI (cfr. atti AI).
Solo
successivamente, a seguito di una richiesta della Cassa pensioni del 6 dicembre
2002 e della RA 1 del 23 aprile 2003, l'UAI ha trasmesso loro gli atti il 12
dicembre 2002 rispettivamente il 2 maggio 2003 (atti AI).
Ne
discende che alla luce della recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.6 e
DTF 130 V 273, 129 V 75 e 150) il diritto dell'attore alla rendita d'invalidità
della previdenza professionale va esaminato in questa sede in modo autonomo.
In
particolare, la data d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata dall'AI per far
partire l'anno di carenza (art. 28 e 29 LAI) non è vincolante ai fini
previdenziali.
Questa
Corte deve pertanto stabilire liberamente se ancora durante il periodo in cui
l'attore era assicurato presso la Cassa convenuta, vale a dire entro il 31
dicembre 1998 (cfr. consid. 2.7), è subentrata un'incapacità lavorativa di
rilievo ai sensi dell'art. 23 LPP (e art. 24 Lpcd), vale a dire duratura e di
almeno il 20% e se la stessa non ha subito in seguito interruzioni rilevanti (cfr.
consid. 2.4 e 2.12; DTF 120 V 109 consid. 3c; STFA non pubblicata del 22
febbraio 2002 in re B., B 35/00; SVR 1997 BVG Nr. 80). Nell’affermativa sarebbe
la Cassa responsabile del pagamento della prestazione dovuta all’assicurato;
diversamente invece debitrice della prestazione sarebbe la CV 2, nella sua
qualità di istituto previdenziale di AT 1 a far tempo dal 1. gennaio 1999.
2.12. Secondo la
giurisprudenza l’art. 23 v. LPP persegue anche lo scopo di delimitare la
responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio
nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta
a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore
di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità.
In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal
precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid.
1c; DTF 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui
"l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de
l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de
l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid.
2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B 64/99).
Secondo
la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia
tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve
essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto
e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso
materiale e temporale.
Vi è connessione
materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è
essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al
precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione
temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità
lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale
connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è
nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di
remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (cfr.
SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già
citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:
"
l’ancienne institution de prévoyance ne saurait,
en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la
maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de
travail."
(DTF 120 V 117 consid. 2c)
In tal
caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120
V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p.
210).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non
si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto
agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb),
mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il
nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se
l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata
un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993
B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67).
Per
risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso
concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del
medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro.
Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un
guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento
(SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.;
DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid.
2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il
riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre
mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da
ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da
ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117). Decisivo è
piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato
ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto
duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del
tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B
4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).
Relativamente
al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della
dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui
motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente
nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì
configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in
secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere
che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo,
il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung:
weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss, in particolare
124).
2.13. In concreto,
dagli atti emerge che l'assicurato ha iniziato a soffrire in modo rilevante di
problemi di natura psichica nel corso dell’autunno del 1998 a seguito di una
crisi nel rapporto affettivo con l’allora compagna e madre dei suoi due figli.
Il 28 ottobre 1998 AT 1 ha tentato di togliersi la vita ed è stato di
conseguenza ricoverato sino al 7 dicembre 1998 presso la Clinica __________, in
seguito nuovamente sino all’11 dicembre 1998 presso l’Ospedale di __________ e
successivamente di nuovo alla Clinica __________ sino al 23 dicembre 1998. Nel
rapporto d’uscita del 7 dicembre 1998 i sanitari della clinica (fra i quali il
dott. __________) hanno posto la diagnosi di
"
disturbo della personalità emotivamente
instabile e stato dopo diversi tentamen, ultimo il 28 ottobre 1998, abuso
etilico e nicotinico da anni; Petit mal in età scolastica." (atti AI)
Nel
successivo certificato del 24 dicembre 1998 i medesimi sanitari hanno
confermato le medesime diagnosi e prescritto la continuazione della terapia
farmacologia e di quella semi-stazionaria con terapia quotidiana già iniziata
presso la clinica di Giorno “__________” di __________, sotto la direzione del
dott. __________, il quale nel suo certificato del 20 gennaio 1999 alla __________
riferiva di un “Disturbo depressivo nell’ambito di una personalità a struttura borderline”
sottolineando come l’evoluzione del paziente non apparisse positiva non
dovendosi escludere la necessità di ulteriori misure terapeutiche,
eventualmente anche stazionarie (atti AI).
Il 29 dicembre
1998 AT 1 è stato nuovamente protagonista di un tentamen con ricovero
all’Ospedale __________ con la diagnosi di “stato depressivo; tentato
suicidio”. (atti AI). I medici che l’hanno avuto in cura ne hanno certificato
la completa inabilità lavorativa a far tempo dal 29 ottobre 1998.
Dopo una nuova
degenza dal 30 dicembre 1998 al 9 gennaio 1999 presso la Clinica __________ con
la diagnosi di “Stato dopo tentamen medicamentoso, disturbo di personalità
emotivamente instabile” (certificato clinica del 17 febbraio 1999 agli atti
AI), l’interessato ha continuato la terapia presso il dott. __________, il
quale ne ha certificato l’inabilità lavorativa completa sino al 22 febbraio
1999 (certificato del 18 febbraio 1999 agli atti AI).
Il 4 febbraio
1999 l’attore è stato ancora protagonista di un tentamen con ricovero dapprima
presso l’Ospedale di __________ e poi presso la Clinica __________ sino all’11
febbraio 1999 (rapporto d’uscita della clinica del 23 marzo 1999 agli atti
AI).
Dal 21
febbraio 1999 AT 1 ha ripreso a lavorare pur continuando una psico-farmacoterapia
e i colloqui psicoterapeutici con frequenza quindicinale (certificato del dott.
__________ del 9 marzo 1999 alla __________ agli atti AI).
A seguito
di un nuovo tentativo di suicidio (tentamen medicamentoso con ferite da taglio
all’avambraccio) avvenuto il 1. giugno 1999, AT 1 ha nuovamente interrotto
l’attività lavorativa subendo un ricovero a __________ dal 1° all’8 giugno 1999
e in seguito fino al 18 giugno 1999 e nuovamente dal 24 giugno al 10 luglio
1999 presso la Clinica __________ con un’inabilità lavorativa completa
certificata sino al 12 luglio 1999. In seguito l’inabilità lavorativa è scesa
al 75% e il paziente ha continuato ad assumere i medicamenti prescrittigli e la
psicoterapia (certificati Clinica __________ del 18 giugno 1999, 8 e 24 luglio
1999 agli atti AI).
A seguito
di un nuovo tentamen avvenuto il 27 luglio 1999 l’attore è nuovamente stato
ospedalizzato con conseguente incapacità lavorativa certificata in misura
totale sino al 30 luglio 1999 e parziale (25%) in seguito e sino al 24
settembre 1999 (certificati dell’__________ - del 20 agosto e 23 settembre
1999 agli atti AI).
Dal
27 settembre 1999 AT 1 è nuovamente stato giudicato abile al lavoro dalla dott.ssa
__________, psichiatra dell’__________, sotto la cura della quale ha continuato
la terapia medicamentosa (con neurolettici, ansiolitici e antidepressivi) con
prescrizione controllata e la psicoterapia con frequenza settimanale.
Il 27 giugno
2000 AT 1 ha avuto una ricaduta della medesima malattia psichica di cui era
sofferente interrompendo il lavoro. La dott.ssa __________ ne ha certificato
l’inabilità lavorativa totale sino al 18 luglio 2000 e in seguito e fino al 14
settembre 2000 del 25% (certificati del 14 luglio, 2 e 29 agosto 2000 per la __________
agli atti AI). Da rilevare che in data 19 agosto 2000 l’interessato è
nuovamente stato protagonista di un tentamen suicidale medicamentoso con
conseguente ospedalizzazione e incapacità lavorativa totale sino al 22 agosto
2000 (certificato del 9 ottobre 2000 dell’__________ agli atti AI).
Dal 14
settembre 2000 AT 1 ha ricominciato a lavorare pur continuando la terapia
medicamentosa e i colloqui di sostegno presso la dott.ssa __________
(certificato del 10 ottobre 2000 dell’__________).
Dopo poco più
di un mese, dal 21 ottobre 2000, a seguito di un nuovo tentamen medicamentoso
(con ricovero in cure intense alla __________ sino al 27 ottobre 2000 e in
seguito presso la Clinica __________ fino al 25 novembre 2000) il cui fattore
scatenante era da ricondurre ad un problema all’interno del lavoro (cfr.
lettera d’uscita Ospedale __________ del 31 ottobre 2000 agli atti AI), AT 1 ha
nuovamente cessato l’attività lavorativa. La dott.ssa __________ ne ha
attestato l’inabilità lavorativa sino al 10 dicembre 2000 e del 50% in seguito
e a tempo indeterminato per le medesime diagnosi, ossia “Disturbo di
personalità tipo borderline, Abusi etilici episodici” (certificati dell’__________
dell’8 novembre, 7 e 11 dicembre 2000 e 26 febbraio 2001 agli atti AI). Dopo
aver ripreso il lavoro a metà tempo dal 12 dicembre 2000, AT 1 ha continuato la
farmacoterapia e i colloqui di sostegno regolari presso la dott.ssa __________
(certificati dell’__________ del 6 aprile e 12 giugno 2001 agli atti AI).
Il 18 luglio
2001 l'interessato ha inoltrato domanda di prestazioni all'AI indicando di
soffrire di “depressione, ansia, nervosismo” dal 1998 (cfr. atti AI).
L’UAI ha
quindi proceduto ai necessari accertamenti.
Nel formulario
all’UAI compilato il 24 agosto 2001 dal datore di lavoro di AT 1, il Comune di __________
ha indicato che il dipendente era stato assunto quale operaio comunale generico
e che si trovava in malattia precisando:
"
Il signor AT 1 soffre di disturbi (depressioni)
da tempo. Dall’ottobre 1998 il signor AT 1 ha trascorso vari periodi di assenza
a causa di ripetuti tentativi di suicidio. I tentativi di reinserimento sono
falliti ogni volta che l’occupazione è ripresa al 100% con la conseguente
intensificazione dei rapporti con l’utenza." (atti AI)
Nel suo
rapporto medico all’UAI del 27 agosto 2001 la dott.ssa __________ dell’__________,
indicata quale diagnosi “Sindrome borderline di personalità; abusi etilici
saltuari” con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal novembre 1998
rispettivamente dal luglio 1999, ha affermato:
"
Anamnesi patologica remota: nel primo anno di vita gastroenterite
con ricovero ospedaliero. Dai sei ai quattordici anni piccolo male con
trattamento antiepilettico di Tegretol. Le crisi erano notturne senza perdita
di coscienza ma con perdita di voce e di movimenti che sono durati fino ai
dodici anni. Fobie sociali con difficoltà a presentarsi agli esami o se deve
parlare in pubblico. Anamnesi patologica prossima: dall'ottobre 1998, dopo la
separazione dall'ex compagna, Il paziente presenta crisi depressive con tentamen
medicamentosi ed alcool che lo hanno portato a ricoveri in Clinica __________
dal 30.10.1998 al 7.12.1998, dal 12.12.1998 al 23.12.1998, dal 30.12.1998 al
9.1.1999 e a due ricoveri in __________ dal 4.2.1999 al 11.2.1999, dal 1.8.1999
al 8.6.1999. Fino al luglio 1999 è stato seguito ambulatoriamente dal dr. __________
e poi dal __________ con colloqui di psicoterapia di sostegno e terapia
farmacologia con prescrizione controllata del medicamenti. Negli ultimi due
anni di terapia il paziente ha subito un ricovero in __________ dal 21.10.2000
al 27.10.2000 per tentamen medicamentoso con benzodiazepine e antidepressivi e
in Clinica __________ dal 27.10.2000 ai 25.11.2000. Periodi di inabilità
lavorativa: 25% dal 2.8.1999 al 24.9.1999, 100% dal 27.6.2000 al 18.7.2000, 25%
dal 19.7.2000 al 14.7.2000, 100% dal 21.10.2000 al 10.12.2000, 50%
dall'11.12.2000 a tuttora. In questi due anni di terapia vi sono state due
crisi depressive che hanno portato a periodi di inabilità lavorativa nel giugno
2000 e un tentamen al 21.10.2000 con un ricovero ospedaliero. Le prescrizioni farmacologiche
erano seguite dal paziente con decisione autonoma di sospendere ed accumulare
il farmaco in caso dl bisogno e poi assunzione massiccia in momenti di crisi.
La terapia con colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione
delle risorse del paziente. In questo periodo è riuscito a produrre vetrate con
il padre e da solo senza che questa attività costituisca fonte di guadagno. Inoltre
la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna che il
paziente ha nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex compagna.
Sembra che le crisi in questi due anni fossero in concomitanza con periodi
anche di sovraccarico lavorativo, in giugno, in aprile ed in ottobre 2000.
Secondo il nostro parere la sua capacità lavorativa è al 60% vista la facile intolleranza
agli stress e al sovraccarico lavorativo. Ad esempio l'ultimo tentamen è
avvenuto in un periodo di sovraccarico lavorativo e dopo un litigio con un
collega.
Nella terapia tra Il 1999 e l'ottobre 2000 il paziente è apparso
con periodi di tono d'umore deflesso, ritmi circadiani con insonnia notturna,
abusi etilici e medicamentosi e con ansia libera durante il giorno ed abusi
medicamentosi che sono sfociati anche in un grave tentativo di suicidio Il
21.10.2000.
7. ProsecuzIone della terapia in corso antidepressiva e dei
colloqui di sostegno. Dall'ottobre 2000, dopo l'ultima crisi con grave tentamen
medicamentoso, il paziente appare in relativo equilibrio. La sua capacità
lavorativa a nostro parere è del 50% vista l'intolleranza allo stress e
l'ipersensibilità ai conflitti sul luogo di lavoro."
Nel
complemento di pari data ha ipotizzato una continuazione della precedente
attività lavorativa ma solo nella misura del 50% considerato come il disturbo
alla salute di cui era affetto l’assicurato provocava una facile intolleranza
allo stress e difficoltà di relazione con i colleghi (atti AI).
Alla luce
della documentazione acquisita agli atti e dei citati referti, il medico
dell'AI, ritenuti superflui ulteriori accertamenti medici, il 14 novembre 2001
ha proposto il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità con la
motivazione seguente:
"
Vista la patologia psichiatrica pesante dopo
diversi episodi di tentamen medicamentosi nel passato ed i diversi ricoveri si
giustifica una incapacità lavorativa del 50% per diminuito rendimento sul posto
di lavoro non migliorabile secondo gli atti in altri luoghi o cambiando tipo di
mestiere." (atti AI)
L'UAI ha
quindi statuito sulla domanda di prestazioni emanando il provvedimento del 24
aprile 2002 con il quale ha attribuito a AT 1 una mezza rendita per un grado
d'invalidità del 50% dal 1. ottobre 2001 (atti AI).
In seguito AT
1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 21 ottobre 2000 al 10
dicembre 2000 per un nuovo tentamen con ospedalizzazione, e di parziale
inabilità (50%) dal 10 dicembre 2000 al 10 dicembre 2001, ha lavorato a metà
tempo alle dipendenze del Comune di __________ sino al 29 luglio 2003, momento
in cui gli è nuovamente stata diagnosticata una totale incapacità lavorativa
(perizia dott.ssa __________, psichiatra, del 24 ottobre 2003 all’attenzione
della __________ agli atti AI). In seguito AT 1 non ha più ripreso l’attività
lavorativa.
Il 30 gennaio
2004 l’assicurato ha chiesto all’UAI di attribuirgli una rendita intera
ritenuto come egli fosse totalmente incapace al lavoro e non percepisse più il
salario dal 1. ottobre 2003 (atti AI).
2.14. Ritenuto come
dalla documentazione versata agli atti dalle parti e da quella richiamata
d'ufficio in corso di causa, non fosse a priori possibile desumere riscontri
incontrovertibili ai fini del presente contendere, questa Corte ha ritenuto
opportuno effettuare alcuni accertamenti.
Innanzitutto,
richiamati i certificati redatti in precedenza, il 27 ottobre 2004 la vicecancelliera
ha chiesto al dott. __________ di precisare in quali periodi aveva avuto in
cura AT 1 e di descrivere come fossero le sue condizioni e la sua capacità
lavorativa in tali periodi (XXXVII).
Nella sua
risposta dell’8 novembre 2004 il dott. __________ ha, tra l’altro, affermato
quanto segue:
"
1) Da quando a quando ha avuto in cura il sig. AT 1 e per quali
diagnosi;
Ho innanzitutto seguito il signor AT
1 durante la sua degenza presso la Clinica __________ dove era stato ricoverato
per un problema comportamentale legato all'abuso etilico (purtroppo non ho le
date esatte della sua degenza che potranno senz'altro essere richieste alla Clinica
__________).
In seguito ho seguito il paziente ambulatorialmente
dal 28.12.1998.
La diagnosi principale è da vedere in
un disturbo psico-affettivo-emozionale di personalità (disturbo borderline).
Dopo le sue dimissioni dalla Clinica __________
egli è stato "seguito" a livello semistazionario.
Abbiamo iniziato un trattamento il
26.01.1999 e si è interrotto in pratica il 04.03 dello stesso anno poiché il
paziente aveva effettuato un tentamen.
Da quel periodo il signor AT 1 ha
deciso per un cambiamento di medico e struttura terapeutica.
Il 18.08.2003 il signor AT 1 ha
voluto far rientro nella nostra struttura terapeutica ed è stato preso a carico
da uno psicologo che gli offriva dei colloqui regolari.
L'instabilità emotiva del signor AT 1
non gli ha permesso però una sufficiente continuità terapeutica per cui abbiamo
nuovamente proposto un intervento semistazionario con intervento pluri
disciplinare alla fine del 1999. Il risultato è stato fallimentare per la
discontinuità di presenza del paziente.
Egli ha continuato l'Ospedale di
Giorno come sopra descritto fino al 22.12.2002. Da parte nostra non ha più
seguito trattamenti specifici.
Il 27.01.2004 il paziente si è
nuovamente presentato ad una consultazione poiché risentiva delle difficoltà di
tipo ansioso e gli abbiamo nuovamente proposto delle terapie di rilassamento e
dei colloqui psicoterapeutici (data anche la nuova struttura famigliare e
considerato che la sua compagna era in cura semistazionaria presso l'Ospedale
di Giorno. Durante questo periodo il paziente ha seguito dei colloqui
psicoterapeutici, ha assunto una psicofarmacoterapia (in modo irregolare) e non
era in grado di esprimersi sulla sua patologia principale che è l'etilismo
cronico.
3) Indichi la
percentuale di incapacità lavorativa da Lei rilevata nei vari periodi; in
particolare, nel suo certificato del 18 febbraio 1999 qui allegato ha attestato
una capacità lavorativa dal 22 settembre 1999; pure in quello, allegato, dei 9
marzo 1999 ha confermato la ripresa dell'attività lavorativa dal 21 febbraio
1999; invece in quello del 30 aprile 2003 (pure allegato) ha attestato
un'incapacità totale almeno sino al 6 aprile 1999 come devono essere
interpretate le divergenze?
Data la sua instabilità emotiva la sua
incapacità lavorativa è da considerare al 100% e questo perché egli non è in
grado di garantire una sufficiente continuità operativa in un'azienda. Il
problema di base risiede nella sua instabilità emotiva personologica.
Le divergenze osservate sono dovute
all'impossibilità di effettuare una diagnosi a medio lungo termine di tipo
psichiatrico anche di una personalità borderline.
4) Ha seguito
il paziente durante la ripresa dell'attività lavorativa dal 21 febbraio 1999 al
1 giugno 1999? Come erano le condizioni dell'interessato (ultimo tentamen del 4
febbraio 1999) e come era da quantificare la sua capacità lavorativa in questo
periodo.
Sì il paziente ha seguito dei
trattamenti anche se in modo irregolare ma la sua patologia di base, gli hanno
impedito di svolgere un'attività lavorativa anche solo parziale.
Se manteniamo i
criteri in atto nel 1998 egli non è più in grado di reinserirsi
professionalmente. Ritengo però che il signor AT 1 abbia delle potenzialità
tali da poter operare in modo, forse anche temporaneo, in una struttura adatta
alla sua formazione e alle sue competenze operative." (Doc. XLVI)
Nuovamente
interpellato il 31 marzo 2005 riguardo al periodo in cui aveva seguito l’attore
e alla capacità lavorativa dell'assicurato (LXXXII), l’11 aprile 2005 lo
specialista ha precisato:
"
A) Ho
seguito il signor AT 1 dapprima alla Clinica __________ di
__________, ma non so dare la data
esatta, poi ambulatoriamente dal 28.12.1998.
Prima il paziente era seguito dal suo
medico curante che doveva essere il signor __________ o il Dr. med. __________
risiedente nella zona d'origine. Il paziente ha poi cambiato diversi medici
curanti.
B) Nel 1999 in
effetti il trattamento si è concluso in data 06.04.1999 egli ha optato per un
intervento psicoterapeutico. Rivedendo gli atti e conoscendo la personalità del
paziente emotivamente instabile posso correggere il termine di tentamen con
abuso medicamentoso e etilico. Non so da chi egli sia stato seguito
ulteriormente.
E questo in pratica fino al 26.08.2003.
C) Si è optato
effettivamente per un intervento pluridisciplinare all'inizio (e non alla fine
del 1999) trattamento che ha avuto luogo fra il 18.02 e il 04.03.1999 in data
04.02 ho nuovamente consultato il paziente presso l'Ospedale __________ per un
abuso medicamentoso ed etilico rivedendolo poi in data 04.03.1999 e un'ultima
volta in data 06.04.1999 dopo di che egli sentendosi ben sostenuto a livello
psicologico mi chiedeva unicamente delle psicofarmaco terapie telefonicamente.
I trattamenti semistazionari erano di
tipo ergo, socio terapeutico, terapie di rilassamento e colloquio
psicoterapeutici accompagnati da una psicofarmaco terapia.
Ritengo che il motivo del fallimento
del trattamento in corso è da attribuire alle difficoltà e agli attriti
relazionali creatisi con gli operatori che non sempre riuscivano a gestire in
modo ottimale i comportamenti discontinui del paziente e le inadempienze
terapeutiche dettate da un suo vissuto psico sociale mal espresso.
L'ulteriore consulto effettuato a
causa di un abuso medicamentoso ci ha indotto a chiudere il caso clinico con la
presa a carico semistazionaria consigliandogli delle alternative terapeutiche
più consone alle sue problematiche (per inciso va detto che non tutti i
pazienti sono in grado di ottemperare i principi terapeutici prescritti e questo
soprattutto sul piano relazionale. La nostra professione è basata su relazioni
su prescrizioni e ordinazioni non sempre ben accette dal paziente).
D) Con
riferimento al periodo dal 21 febbraio al 01 giugno 1999 ho dato delle
indicazioni (p.to 4 del mio scritto) errate.
A questo proposito le posso
trasmettere le fatture e quindi le consultazioni avvenute in questo periodo.
In conclusione sono stato molto
impreciso nel mio precedente scritto e a questo proposito vi allego le fatture
emesse in rapporto alle prestazioni eseguite riguardanti il periodo da voi
indicato." (Doc. LXXXII)
La vicecancelliera
ha inoltre interpellato la dott.ssa __________, specialista in psichiatria, la
quale aveva avuto in cura AT 1 dal 29 luglio 1999 al 10 dicembre 2001, allorquando
esercitava alle dipendenze dell’__________ a __________ (XXXIX, XLVII). In
risposta, il 30 novembre 2004 la specialista ha affermato:
"
1. da quando a quando ha avuto in cura il signor AT 1 e per
quali diagnosi?
Ho avuto in cura il signor AT 1 dal
29.7.1999 al 10.12.2001 per le diagnosi seguenti: episodi depressivi di media
gravità ricorrenti con sintomi biologici (ICD-10 F33.11); sindrome Borderline
di personalità (ICD-10 F60.31); sindrome di dipendenza da alcool, uso dipsomanico
(ICD-10 F10.26); fobia sociale (ICD-10 F40.1); stato dopo cinque tentamen
medicamentosi (2 nel 1998, 1.6.1999, 29.7.1999, 21.10.2000), in data 1.6.1999 tentamen
con taglio polsi.
2. La terapia
è avvenuta ambulatorialmente o in modo stazionario? Nella prima variante indicare
in quali periodi e con quale frequenza avveniva la terapia; nella seconda
variante indicare pure in quali esatti periodi;
La terapia è avvenuta ambulatorialmente
a cadenza settimanale ad eccezione del luglio 2000 in cui è avvenuta
giornalmente. Ricoveri in ambito stazionario sono stati dal 27.9.1999 al
29.9.1999 e dal 21.10 al 26.10.2000 presso l'Ospedale __________ e dal 27.10.
al 25.11.2000 presso la Clinica __________ dopo il quinto tentamen avvenuto al
21.10.2000.
3. Indichi la
percentuale di incapacità lavorativa da lei rilevata nei vari periodi; in
particolare, nel suo certificato del 13.12.1999 e del 23.9.1999 (vedi
allegati), lei ha attestato una totale capacità lavorativa del paziente dal 27
settembre 1999. Come erano da valutare le condizioni del paziente in quel
momento e come era la prognosi? Nel periodo susseguente il signor AT 1 ha
continuato ad essere in cura presso di voi? In caso affermativo come sono
evolute le sue condizioni?
Dagli atti messimi a disposizione ho
certificato i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 27.7.1999 al
29.7.1999 (ricovero Osp. __________)
100% dal 30.7.1999 al 30.7.1999
25% dal 2.8.1999 al 26.9.1999
0% dal 27.9.1999
100% dal 27.6.2000 al 18.7.2000
25% dal 19.7.2000 al 14.9.2000
0% dal 15.9.2000
100% dal 21.10.00 al 26.10.00 (ricovero Ospedale __________)
100% dal 27.10.00 al 25.11.00 (ricovero Clinica __________)
100% dal 21.10.2000 al 10.12.2000
50% dal 11.12.2000 a tempo indeterminato (fino alla data
di
richiesta dell'AI avvenuta al 20.7.2001, con
decisione della
rendita AI al 50% in data 19.12.2001, a partire
dal 1.10.01)
La situazione psichica nel settembre
1999 era caratterizzata da instabilità del tono dell'umore con facilità al tono
d'umore basso, agli abusi etilici ma le idee suicidali apparivano comunque
controllate dalla presenza delle figlie e da una buona progettualità rispetto
agli hobby (costruire vetrate con il padre). L'assiduità delle sedute e la
buona collaborazione di chiamare in caso di bisogno erano comunque dei fattori
prognostici positivi. Fattore prognostico negativo era la sua ferma convinzione
a far scorta di medicamenti da usare in caso di bisogno e di non precisare
quanti medicamenti aveva messo da parte (malgrado le ricette controllate
l'assunzione dei medicamenti era irregolare con possibilità di far scorte). La
ripresa del lavoro era motivata dalla buona compliance almeno nei colloqui,
dalla relativa stabilità del tono umorale e dal senso di vergogna che il
paziente ha sempre avuto rispetto alla gente del paese perché se non avesse
lavorato l'avrebbero, a suo dire, chiamato "lazzarone". La terapia
con i colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione delle
risorse del paziente. In questi periodi è riuscito a produrre vetrate con il
padre e da solo senza che tale attività costituisse una fonte di guadagno.
Inoltre la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna
che il paziente aveva nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex
compagna. Sembra che le crisi tra il 1999 e il 2000 siano state in concomitanza
con periodi di sovraccarico lavorativo, in giugno ed aprile ed ottobre 2000. Il
quinto tentamen del 21.10.2000 è avvenuto in un periodo di sovraccarico
lavorativo dopo un litigio con un collega.
4. Come si è
manifestata la ricaduta del 27.6.2000? Nelle settimane immediatamente
precedenti come erano le condizioni del paziente?
La ricaduta del 27.6.2000 è stata
caratterizzata fino alla fine di maggio 2000 da un relativo compenso psichico
e, con l'inizio di giugno, da una difficoltà di motivazione a continuare la
terapia con stati di anergia, di sofferenza improvvisa soprattutto serale,
sfociata in una crisi di aggressività verso cose nei giorni precedenti il
27.6.2000; erano inoltre presenti abusi etilici, anedonia. In tale data chiede
egli stesso un'intensificazione dei colloqui e si decide per un'inabilità
lavorativa al 100%." (Doc. LVII)
Con scritto
del 13 aprile 2005 la psichiatra ha ulteriormente confermato le proprie indicazioni
confermando che in data 26 ottobre 2000 aveva avuto un incontro con il datore
di lavoro dell’attore nel corso del quale quest’ultimo aveva messo in evidenza
che in concomitanza con le festività AT 1 aveva una maggiore intolleranza alle
frustrazioni, conflitti con il suo collega e assenze dal lavoro (LXXXIII).
Anche il
dott. __________, medico generalista che aveva curato AT 1 dal 1987 al 2000 per
le patologie di natura non psichiatrica, è stato interpellato dal TCA il 27
ottobre 2004 (XXXVIII). La relativa risposta del 9 novembre 2004 non ha portato
riscontri di rilievo ai fini del presente contendere (L).
Infine, la vicecancelliera
ha pure interpellato l’UAI chiedendo di illustrare sulla base di quali
considerazioni e di quali documenti era stata fissata la data di decorrenza
della mezza rendita erogata all’assicurato a far tempo dal 1. ottobre 2001
(XL). Con risposta del 24 novembre 2004, corredata da alcuni documenti, l’UAI
ha affermato:
"
con riferimento al suo scritto del 28 ottobre
scorso in allegato le trasmettiamo copia dell'ulteriore documentazione che ha
portato l'assicurato ad aver diritto ad una rendita intera AI a partire dal
1.12.2003.
Il diritto alla mezza rendita AI dal 1.10.2001
era stato accordato alla luce del rapporto medico stilato dalla Dr.ssa __________
del __________ di __________ il 27 agosto 2001 dove risultava un'incapacità
lavorativa dall'ottobre 2000 e con riferimento ai periodi di incapacità
riconosciuti dalla __________ di __________ (vedi estratto allegato) dai quali
risulta che l'anno di attesa è stato interrotto più volte, prima del
21.10.2000." (Doc. LIV)
D’altra parte,
ai fini di chiarire come fossero le condizioni di AT 1 nei periodi di ripresa
dell’attività lavorativa, il TCA si è pure rivolto al suo ex datore di lavoro.
Il Comune di __________,
per il tramite del suo Municipio, ha prodotto i tabulati indicanti i periodi di
assenza di AT 1 e in data 24 novembre 2004 ha affermato:
"
Facciamo
seguito alla vostra richiesta 26 ottobre 2004, e siamo a comunicarvi che il
signor AT 1 è stato alle dipendenze del Comune, a contare dal 1. agosto 1995,
in qualità d'aiuto operaio comunale.
Le mansioni affidate al dipendente erano quelle di pulizia di
strade, piazze, sentieri e infrastrutture d'uso pubblico, quali servizi igienici,
acquedotti ed edifici comunali.
A dipendenza dei problemi di salute il rapporto di lavoro è mutato
nel senso che lo stato di depressione e quello d'euforia, altalenanti, hanno
fatto del collaboratore una persona assolutamente non affidabile. Il lavoro
affidatogli si è quindi ridotto a compiti ripetitivi, quale la pulizia di
vicoli e strade, in compagnia d'altre persone alle dipendenze del Comune.
Per quanto attiene alle assenze rinviamo ai tabulati annessi dai
quali possono essere desunti i periodi d'assenza, come pure il grado
d'incapacità al lavoro. Si tenga conto che l'inizio della malattia deve essere
fatto risalire al 29 ottobre 1998, giacché i tabulati non tengono conto del
periodo d'attesa di quattordici giorni, fissato contrattualmente dalla polizza
d'assicurazione per il recupero dei salari in caso di malattia dei dipendenti.
Fra il 1995 ed il 1998 il signor AT 1 non aveva mai sofferto, in
modo evidente, dei disturbi accusati successivamente.
I cali di rendimento del dipendente, di cui già si è detto in
precedenza, non sono documentabili e neppure possono essere precisati con
riferimento a periodi precisi. Non disponiamo di testimonianze filmate che
possano documentare le deficienze, ma siamo in grado di affermare che, a causa
dei suoi disturbi, il signor AT 1 ha cagionato guai all'amministrazione, per
lavori fatti a rilento o non eseguiti per niente, per assenze a singhiozzo o
per manifestazioni di lassismo nell'attuare i compiti affidatigli. La parola
d'ordine era "l'è po stess".
Per quanto attiene ai tentativi di reinserimento, falliti al
momento di riprendere l'attività al 100%, siamo a comunicarvi che il signor AT
1, nei momenti di depressione, ha sempre sopportato male il rapporto con
l'utenza.
A volte quest'ultima dimostra poco riguardo per le persone che
lavorano per l'ente pubblico. La pressione causata dal lavoro a tempo pieno,
unita a qualche commento denigratorio di qualche concittadino, più di una volta
hanno fatto ricadere il nostro collaboratore in uno stato di salute tale da non
consentirgli di riprendere il lavoro." (Doc. LIII)
Nuovamente
richiesto in data 4 febbraio,14 e 31 marzo 2005 (LXVIII, LXXV, LXXXI), con
scritto del 2 marzo 2005 il Municipio di __________ ha ulteriormente precisato
le sue precedenti affermazioni come segue:
"
Facciamo
seguito alla vostra richiesta 4 febbraio 2005 e siamo a comunicarvi che, a
seguito del manifestarsi della malattia, AT 1, durante i periodi di lavoro, ha
alternato periodi d'euforia ad altri di sconforto profondo. Specialmente
durante questi ultimi aveva difficoltà relazionali con il suo collega di
lavoro, cosicché, a quest'ultimo è stato affiancato un operaio avventizio,
mentre al signor AT 1, progressivamente, sono stati affidati compiti di pulizia
non prioritari, da svolgere individualmente. In questo modo si è cercato di
ridurre gli scompensi determinati dalle assenze per malattia e dalla poca
costanza dell'operaio.
Occorre rammentare che, a seguito d'incontri del segretario
comunale, con il signor AT 1, suoi famigliari ed il medico curante, il lavoro
era stato indicato come elemento terapeutico. Il signor AT 1, dunque, ha
continuato ad eseguire alcuni compiti, in modo discontinuo, indipendentemente
dai risultati, ma per il suo stesso bene.
L'ipotesi del reinserimento professionale era stata valutata e
discussa con l'interessato. La stessa era quindi stata scartata poiché AT 1
dichiarò più volte di non aver alcun interesse ad apprendere un'altra attività
lavorativa.
Per quanto attiene alle assenze del signor AT 1, confermiamo
l'esattezza dei dati già in vostro possesso." (Doc. LXXXI)
Con lettera
del 21 marzo 2005 ha ancora esposto:
"
Facciamo
seguito alla sua richiesta 14 marzo 2005 e siamo a comunicarle che i rapporti
fra quest'amministrazione ed il signor AT 1, depresso e ammalato, si sono
protratti dall'ottobre 1998 all'estate 2004.
Nel corso dei periodi durante i quali il signor AT 1 è stato
attivo, alle dipendenze del Comune, benché malato, gli stati di depressione e,
per contro, di benessere esaltato si sono succeduti a ritmo regolare. Durante i
primi il signor AT 1 era appena in grado di reggersi. Ha passato molte ore a
piangere seduto nel seminterrato della Casa comunale e l'amministrazione ha
potuto far ben poco conto sulle sue prestazioni.
Per contro, durante i periodi di benessere, almeno apparente,
sapeva lavorare convenientemente e, anzi, qualche volta, gli era pure stata
rivolta qualche lode.
Durante sei anni di convivenza difficile, sono accaduti molti
fatti, non annotati, che abbiamo cercato di sintetizzare nelle nostre lettere.
Condensare sei anni di storia di una persona in una pagina scarsa,
corrispondente alla lunghezza di una lettera, diventa cosa ardua." (Doc.
LXXVI)
Infine,
l’ex datore di lavoro dell’attore ha confermato le già comunicate assenze fatte
registrare negli anni 1999 e 2000 (LXXXV).
2.15. Secondo
questa Corte, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche
all'inserto e delle risultanze degli accertamenti esperiti in corso di causa,
risulta provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR
1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994
p. 210/211), che a dipendenza del danno alla salute che ha poi provocato l’insorgere
dell’invalidità - e meglio il disturbo della personalità tipo borderline, gli
stati depressivi ricorrenti, lo stato dopo diversi tentamen e gli abusi etilici
e di farmaci - l'assicurato subiva già prima del 31 dicembre 1998 una
diminuzione duratura e rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità
di rendimento nella sua professione e in ogni altra affine ai sensi dell'art.
24 Lcpd (cfr. VSI 1998 p. 126; STFA del 16 febbraio 2001 nella causa V., B
100/00 e STFA del 2 agosto 2000 nella causa B., B 78/99).
Dagli atti
risulta in effetti in modo incontrovertibile che il complesso patologico
psichiatrico di cui è sofferente __________ AT 1 si è manifestato in maniera
drammatica nell’ottobre 1998 e che esso ha continuato in seguito ad interessare
l’attore in maniera più o meno importante, ma comunque sempre in misura
suscettibile di compromettere la sua capacità lavorativa. Nel momento in cui
l’attore è stato assicurato presso la Fondazione CV 2, il 1. gennaio 1999, egli
si trovava del resto ancora in incapacità lavorativa totale a seguito di due
episodi acuti, il 28 ottobre e 29 dicembre 1998 e relative degenze ospedaliere.
2.15.1 In
particolare, secondo questa Corte si deve ammettere, come sostenuto dalla RA 1,
che fra l'incapacità lavorativa manifestatasi a partire dall’autunno del 1998,
quando l'attore ebbe una prima grave crisi con ricovero ospedaliero, cure
specialistiche e inabilità lavorativa completa, e quella che ha poi condotto
all’invalidità è data sia una connessione materiale che temporale stretta ai
sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.12).
Innanzitutto,
per quanto attiene al legame materiale, è incontestabile - e del resto
pacificamente ammesso dalle parti in causa - che i problemi di natura
psichiatrica (vale a dire il disturbo della personalità di tipo borderline, la
depressione e gli abusi etilici) manifestatisi in forma plateale nell’ottobre
1998, con tentativo di suicidio, e in seguito confermatisi più o meno
costantemente, salvo brevi intervalli di miglioramento, sono gli stessi
all'origine dell'incapacità lavorativa parziale e totale attestata
ripetutamente nel corso degli anni successivi all’autunno del 1998 e incontestatamente
accertata dall’AI a far tempo dal mese di ottobre 2000 e della relativa invalidità
che ha portato al riconoscimento della rendita e che permane tuttora.
2.15.2 Dal punto di
vista della connessione temporale, secondo questa Corte deve essere
ammesso che dal momento in cui le patologie psichiatriche di cui è affetto
l’attore si sono manifestate in modo evidente, vale a dire nell’ottobre 1998
con il primo tentamen, le stesse hanno continuato ad influenzare negativamente,
in modo più o meno importante ma sempre in misura rilevante, la capacità
lavorativa dell’interessato.
In proposito,
a mente di questo TCA il fatto che l’attore sia tornato a lavorare per il
Comune di __________ in determinati periodi e in particolare dal 21 febbraio al
1. giugno 1999 e dal 26 settembre 1999 al 27 giugno 2000 (gli altri periodi
sono stati di più breve durata e quindi comunque non suscettibili di
interrompere il nesso temporale) non ha costituito, per i motivi che seguono,
un’interruzione prolungata tale da rompere ai sensi della giurisprudenza il
nesso temporale tra l’incapacità lavorativa manifestatasi nell’ottobre 1998 e
quella che ha causato la susseguente invalidità e che ha quindi originato
l’erogazione della rendita dell’AI.
2.15.3 Per quanto
innanzitutto riguarda
il periodo dal 21 febbraio al 1. giugno 1999
,
bisogna rilevare che durante questo periodo l’attore, reduce di tre tentativi
di suicidio sull’arco di meno di quattro mesi (l’ultimo il 2 febbraio 1999) e
di periodi di degenza ospedaliera prolungati (sino all’11 febbraio precedente),
ha continuato ad assumere i farmaci prescrittigli dal dott. __________ e a
seguire con regolarità la psicoterapia, in parte in forma semistazionaria,
presso tale specialista, il quale ha illustrato nelle sue prese di posizione
come le condizioni del paziente in quel periodo fossero costellate da grande instabilità
emotiva (cfr. XLVI e LXXXII). Nella sua attestazione alla RA 1 del 30 aprile
2003 il dott. __________ aveva del resto corretto il suo precedente certificato
del 18 febbraio 1999 (con il quale aveva certificato la ripresa della capacità
lavorativa dal 22 febbraio 1999) nel senso di ritenere il paziente
completamente inabile al lavoro “perlomeno” sino al 6 aprile 1999, data
dell’ultimo consulto successivamente al quale l’interessato ha optato per un
trattamento psichiatrico-psicoterapeutico presso il __________ (doc. VI/5).
Inoltre, dagli atti emerge che nel marzo 1999 l’interessato era stato
protagonista di un nuovo importante episodio di abuso etilico e medicamentoso (cfr.
atti AI e doc. XXXII e LXXXII). La ripresa lavorativa si è conclusa il 1. giugno
1999 a seguito di un nuovo tentativo suicidale con successiva degenza sino al
18 giugno seguente e poi nuovamente dal 24 giugno al 10 luglio 1999, con inabilità
lavorativa completa sino alla metà di luglio 1999 e del 25% in seguito e fino
alla fine di luglio quando, a seguito di un nuovo tentamen e ricovero in
ospedale, l’incapacità è ridivenuta totale.
Il dott. __________,
interpellato sulla capacità lavorativa a partire dal 22 settembre 1999 da lui
attestata in un certificato del 18 febbraio 1999, ha affermato che in realtà
l’incapacità lavorativa dell’interessato era da ritenere totale a causa della
sua instabilità emotiva che gli impediva di garantire una sufficiente
continuità operativa in un’azienda. Secondo il sanitario la patologia di cui
era portatore l’attore gli ha di fatto impedito, in questo periodo, “di
svolgere un’attività lavorativa anche solo parziale”. Ha osservato che la
divergenza rispetto all’altro suo certificato del 30 aprile 2003 - dove veniva
attestata un’incapacità sino al 6 aprile 1999 - era da ricondurre
all’impossibilità di effettuate una diagnosi a medio-lungo termine di tipo
psichiatrico trattandosi di personalità borderline (cfr. doc. XLVI e il consid.
2.14).
In queste
condizioni, a mente di questo Tribunale, appare evidente che le condizioni di AT
1 fossero, nel periodo in oggetto, tutt’altro che stabilizzate. Il tentativo di
ripresa del lavoro era del resto sorretto da scarse possibilità di successo.
D’altra parte, gli accertamenti esperiti presso il datore di lavoro dell’attore
e di cui sopra (cfr. consid. 2.14 e anche al consid. 2.15.4) hanno permesso di
appurare che la ripresa del lavoro costituiva per l’interessato una situazione
poco gestibile e poco compatibile con le sue risorse psichiche tanto è vero che
le ripetute crisi che si sono manifestate sono state imputate proprio alla
difficoltà dell’interessato di reggere il carico lavorativo (cfr. fra gli altri
LXXXIII). Inoltre, gli accertamenti hanno evidenziato che il rendimento
dell’interessato fosse, in questo periodo (così come negli altri periodi di
ripresa lavorativa), chiaramente insufficiente (secondo il datore di lavoro
l’attore “eseguiva alcuni compiti in modo discontinuo”, “indipendentemente dai
risultati, ma per il suo stesso bene”, doc. LXXI) a comprovare una capacità
lavorativa che rimaneva comunque sempre compromessa almeno nella misura
rilevante del 20% (cfr. STFA non pubblicata del 28 dicembre 2004 nella causa
N., B 63/04 concernente pure un caso di un’assicurata sofferente di problemi
psichiatrici; STFA non pubblicata del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una
ripresa dell'attività lavorativa della durata di sette mesi non ha comportato
nel caso specifico un'interruzione del legame temporale; STFA non pubblicata
del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67; STCA del 27 agosto
2001 in re M., 34.2000.43-46). In realtà, l’evoluzione avuta non ha fatto altro
che dimostrare che un miglioramento duraturo e stabile delle condizioni del
richiedente non era, nel febbraio 1999, obiettivamente ipotizzabile, fatto
questo ulteriormente documentato non solo dalla successiva evoluzione ma anche
dal fatto che la terapia psicoterapeutica con psicofarmaci sotto prescrizione
controllata e la psicoterapia con frequenza settimanale non è di fatto mai
stata interrotta. Il medico curante ha del resto più volte sottolineato come, a
causa delle patologie di cui era affetto il paziente, fosse impossibile
effettuare delle diagnosi attendibili a medio lungo termine (cfr. doc. XLVI).
Basti ribadire che già all’inizio del 1999 il sanitario aveva dovuto modificare
una propria valutazione laddove in data 26 gennaio 1999 aveva certificato la
completa capacità lavorativa dell’interessato a decorrere dal 27 gennaio 1999,
e neanche una settimana dopo, il 2 febbraio 1999, il paziente era nuovamente
stato protagonista di un tentativo di suicidio con relativo ricovero in
ospedale (atti AI).
In queste
condizioni la ripresa lavorativa di AT 1 nel periodo in questione non può
essere ritenuta un elemento interruttivo del legame temporale tra l’incapacità
manifestatasi nell’ottobre 1998 e la successiva invalidità.
2.15.4 Quanto al
periodo
dal 27 settembre 1999 al 27 giugno 2000
, risulta dagli atti che l’attore ha
ripreso l’attività lavorativa pur continuando la terapia medicamentosa, con
prescrizione controllata, e i colloqui di psicoterapia con frequenza
settimanale presso la dott.ssa __________ (certificati del 20 agosto e 23
settembre 1999 dell’OSC agli atti AI). Il periodo si è concluso con una nuova
ricaduta successivamente alla quale, a parte un breve periodo di ripresa nel
settembre 2000 (di un mese soltanto), i suoi medici curanti non hanno più
potuto attestare il recupero completo della capacità lavorativa e le cure
psichiatriche non sono mai più state interrotte. A mente della dott.ssa __________
la ricaduta del 27 giugno 2000 si è manifestata, all’inizio di giugno 2000, con
una difficoltà di motivazione a continuare la terapia con stati di anergia, di
sofferenza improvvisa soprattutto serale, poi sfociata in una crisi di aggressività
nei giorni precedenti il 27 giugno 2000. Erano inoltre presenti abusi etilici e
anedonia (cfr. doc. LVII). La ricaduta sarebbe stata in sostanza da ricondurre
ad una “intolleranza allo stress e al sovraccarico lavorativo” e ai problemi
relazionali con i colleghi di lavoro (certificato dott.ssa __________ del 27
agosto 2001 agli atti AI). Infatti, in seguito la specialista ha costantemente
attestato l’inabilità lavorativa almeno nella misura del 50% “vista
l’intolleranza allo stress e l’ipersensibilità ai conflitti sul luogo di
lavoro”.
Richiesta
sulla situazione del paziente nel periodo tra fine settembre 1999 e giugno
2000, la dott.ssa __________ si è espressa in data 30 novembre 2004 in questi
termini:
"
La
situazione psichica nel settembre 1999 era caratterizzata da instabilità del
tono dell'umore con facilità al tono d'umore basso, agli abusi etilici ma le
idee suicidali apparivano comunque controllate dalla presenza delle figlie e da
una buona progettualità rispetto agli hobby (costruire vetrate con il padre).
L'assiduità delle sedute e la buona collaborazione di chiamare in caso di
bisogno erano comunque dei fattori prognostici positivi. Fattore prognostico
negativo era la sua ferma convinzione a far scorta di medicamenti da usare in
caso di bisogno e di non precisare quanti medicamenti aveva messo da parte
(malgrado le ricette controllate l'assunzione dei medicamenti era irregolare
con possibilità di far scorte). La ripresa del lavoro era motivata dalla buona compliance
almeno nei colloqui, dalla relativa stabilità del tono umorale e dal senso di
vergogna che il paziente ha sempre avuto rispetto alla gente del paese perché
se non avesse lavorato l'avrebbero, a suo dire, chiamato "lazzarone".
La terapia con i colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione
delle risorse del paziente. In questi periodi è riuscito a produrre vetrate con
il padre e da solo senza che tale attività costituisse una fonte di guadagno.
Inoltre la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna
che il paziente aveva nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex
compagna. Sembra che le crisi tra il 1999 e il 2000 siano state in concomitanza
con periodi di sovraccarico lavorativo, in giugno ed aprile ed ottobre 2000. Il
quinto tentamen del 21.10.2000 è avvenuto in un periodo di sovraccarico
lavorativo dopo un litigio con un collega." (doc. LVII; cfr. consid. 2.14)
Nel suo certificato del 27
agosto 2001 all’attenzione dell’AI la specialista aveva fra l’altro anche
affermato:
"
Nella
terapia tra il 1999 e l’ottobre 2000 il paziente è apparso con periodi di tono
d’umore deflesso, ritmi carcadiani con insonnia notturna, abusi etilici e
medicamentosi e con ansia libera durante il giorno ed abusi medicamentosi che
sono sfociati anche in un grave tentativo di suicidio il 21 ottobre 2000."
(agli atti AI)
Decisivi ai
fini della valutazione di tale periodo di ripresa lavorativa ai fini dell’esame
della capacità lavorativa dell’attore, risultano pure essere le dichiarazioni
rese dall’allora datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.14).
Dalle
stesse emerge innanzitutto che dal momento della loro comparsa in poi (vale a
dire dall’autunno del 1998) le problematiche psichiatriche di cui è portatore AT
1 hanno continuato a ripercuotersi in maniera negativa e rilevante
sull’esercizio dell’attività lavorativa per il Comune di __________. L’ex
datore di lavoro, richiesto dall’AI subito dopo l’inoltro della domanda di
prestazioni dell’assicurato, il 24 agosto 2001 aveva indicato che i tentativi
di reinserimento erano falliti “ogni qualvolta che l’occupazione è ripresa al
100% con la conseguente intensificazione dei rapporti con l’utenza”
(certificato del datore di lavoro all’AI del 24 agosto 2001 agli atti AI).
Il comune
di __________ ha altresì affermato che a
dipendenza dei problemi di
salute del dipendente il rapporto di lavoro era mutato nel senso che gli stati
di depressione e quelli d'euforia si succedevano in maniera altalenante e
regolare. Durante i primi il dipendente era appena in grado di reggersi in
piedi (“ha passato molte ore a piangere seduto nel seminterrato della Casa
comunale e l'amministrazione ha potuto far ben poco conto sulle sue prestazioni”
cfr. doc. LXXVI). Tale altalenarsi di stati psichici aveva fatto di AT 1 una persona
assolutamente non affidabile (cfr. LXXVI). Di conseguenza il Comune si è visto
costretto anche a modificare le mansioni affidate al dipendente nel senso di
ridurle a compiti ripetitivi, quale la pulizia di vicoli e strade, in compagnia
d'altri operai. Per il Comune interessato, pur non essendo il calo di
rendimento e le deficienze del dipendente documentabili,
"
siamo
in grado di affermare che, a causa dei suoi disturbi, il signor AT 1 ha
cagionato guai all'amministrazione, per lavori fatti a rilento o non eseguiti
per niente, per assenze a singhiozzo o per manifestazioni di lassismo
nell'attuare i compiti affidatigli. La parola d'ordine era "l'è po stess".
Per quanto attiene ai tentativi di reinserimento, falliti al
momento di riprendere l'attività al 100%, siamo a comunicarvi che il signor AT
1, nei momenti di depressione, ha sempre sopportato male il rapporto con
l'utenza.
A volte quest'ultima dimostra poco riguardo per le persone che
lavorano per l'ente pubblico. La pressione causata dal lavoro ha tempo pieno,
unita a qualche commento denigratorio di qualche concittadino, più di una volta
hanno fatto ricadere il nostro collaboratore in uno stato di salute tale da non
consentirgli di riprendere il lavoro." (Doc. LIII)
L’ex
datore di lavoro ha ulteriormente precisato le sue affermazioni nel senso che
a
seguito del manifestarsi della malattia, AT 1, durante i periodi di lavoro, aveva
alternato periodi d'euforia ad altri di sconforto profondo, avendo specialmente
durante questi ultimi difficoltà relazionali con il suo collega di lavoro,
cosicché a quest'ultimo era stato affiancato un altro operaio, mentre al signor
AT 1, progressivamente, erano stati affidati compiti di pulizia non prioritari,
da svolgere individualmente. In questo modo il datore di lavoro aveva cercato
di ridurre gli scompensi determinati dalle assenze per malattia e dalla poca
costanza dell'operaio (LXXXI). Infine, l’ente pubblico in questione ha
sottolineato come
"
(…) a
seguito d'incontri del segretario comunale, con il signor AT 1, suoi famigliari
ed il merito curante, il lavoro era stato indicato come elemento terapeutico.
Il signor AT 1, dunque, ha continuato ad eseguire alcuni compiti, in modo
discontinuo, indipendentemente dai risultati, ma per il suo stesso bene."
(doc. LXXXI)
Per il datore
di lavoro AT 1 eseguiva “alcuni compiti, in modo discontinuo”,
“indipendentemente dai risultati, ma per il suo stesso bene” (cfr. doc. LXXI).
Da tali
risultanze questo TCA deve concludere che anche nei periodi in cui è tornato al
lavoro, e in particolare quindi anche nel periodo tra settembre 1999 e giugno
2000, AT 1 era di fatto incapace al lavoro in misura rilevante e sicuramente
almeno del 20%. A causa dei problemi di salute che lo affliggevano, egli non
era in effetti manifestamente in grado di apportare il consueto rendimento,
conforme alle mansioni per il quale era stato assunto nel 1995, tanto da
costringere il datore di lavoro a rivedere i suoi compiti optando per incarichi
semplici e ripetitivi, che l’interessato non è comunque stato in grado di
svolgere a soddisfazione del Comune. A causa del suo stato di salute e non da
ultimo anche della psicofarmacoterapia cui era costantemente sottoposto nella
forma dell’assunzione quotidiana di diversi medicamenti, la capacità produttiva
nella sua professione era chiaramente ridotta tanto da far seriamente dubitare
sulla corrispondenza del salario versatogli alle prestazioni effettuate.
D’altra parte, sulla base delle dichiarazioni dell’allora suo datore di lavoro
emerge come gli effetti del danno alla salute sul rapporto di lavoro - nella
forma della riduzione del rendimento e dei problemi originati all’interno del
rapporto di lavoro con superiori, colleghi e utenza - fossero più che manifesti
tanto da aver provocato l’adozione, da parte del datore di lavoro, di una serie
di correttivi volti a tentare di comunque conservare la collaborazione col
dipendente pur limitando i danni (cfr. STFA del 21 settembre 2004 nella causa
K., B 27/03).
In simili
circostanze, richiamata la giurisprudenza dianzi ricordata (cfr. consid. 2.7 e
2.12), non è possibile ammettere un’interruzione del legame temporale tra
l’inabilità sviluppata da AT 1 nell’ottobre 1998 e quella che ha poi portato
all’invalidità. Per contro, gli accertamenti documentano, con il grado della
verosimiglianza preponderante, che a dipendenza delle patologie di cui è
sofferente, successivamente al primo loro – drammatico - manifestarsi nel 1998,
l’attore non ha più riacquistato completamente la sua capacità lavorativa.
Anzi, l’evoluzione ulteriore ha mostrato che le patologie di cui soffre
l'interessato e la conseguente inabilità lavorativa si sono in realtà
ulteriormente confermate. Se invero alla fine di settembre 1999 l'assicurato
poteva apparire in grado di riprendere, anche se con il supporto di una terapia
medicamentosa e ambulatoriale, il lavoro, in seguito, ogni tentativo di ripresa
è fallito contribuendo altresì, a detta dei medici che l’avevano in cura, a
peggiorare il quadro clinico causando ulteriori tentativi di suicidio.
Da quanto
esposto appare quindi evidente che i problemi psichiatrici all’origine della
parziale inabilità lavorativa poi attestata in modo continuo dall’ottobre 2000,
in particolare il disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo borderline
e la depressione, erano preesistenti alla fine del 1998. In seguito, pur avendo
il paziente avuto a tratti un certo miglioramento clinico con temporaneo
parziale riacquisto della capacità lavorativa, si può affermare che
successivamente al primo tentamen dell’ottobre 1998 la sua capacità lavorativa
è rimasta compromessa in misura significativa e durevole.
A
prescindere dalle intenzioni dell’interessato, dei medici che l’avevano in cura
o del suo datore di lavoro, allorquando, e segnatamente nel febbraio e nel settembre
1999, AT 1 ha fatto ritorno alla sua attività lavorativa presso il suo datore
di lavoro, la ripresa deve quindi essere considerata come un tentativo di
ritorno all'attività professionale che si è però dichiarato infruttuoso a
motivo delle condizioni di salute dell'interessato (cfr.
STFA del 29 novembre 2002, B 65/00 dove una ripresa
dell’attività lavorativa con capacità lavorativa intatta della durata di 13
risp. 16 mesi non è stata giudicata interruttiva del legame temporale ma un
semplice tentativo di ripresa lavorativa; cfr. anche STFA del 4 maggio 2001, B
94/00)
. In realtà appare verosimile che l'interessato, per le note
ragioni mediche, non fosse più stato idoneo a esercitare l'attività lavorativa
per la quale era stato assunto a tempo pieno. Anzi, a parere dei sui medici
curanti è stata proprio la ripresa dell’attività lavorativa a contribuire alle
ricadute dell’attore, vista la sua incapacità a sopportare ogni tipo di stress
(cfr. LXXXIII).
Date queste
circostanze, tenendo conto, conformemente alla giurisprudenza, della
particolare natura del danno alla salute, della prognosi così come dei motivi –
essenzialmente terapeutici e sociali; cfr. fra gli altri LVII e LXXXIII - che
hanno portato AT 1 alla ripresa del lavoro e della circostanza che il
rendimento professionale non è comunque mai stato soddisfacente dal punto di
vista lavorativo, il fattore della durata della ripresa dell’attività
lavorativa non può essere decisivo rispetto agli altri elementi. Appare del
resto manifesto che in un ambiente lavorativo normale, cioè non protetto e non
comprensivo - come è stato invece nel caso del Comune di __________, il quale,
non da ultimo anche in quanto ente pubblico, ha manifestamente profuso ogni
sforzo, anche dal punto di vista finanziario (cfr. lettera del 24 settembre
2003 al dipendente agli atti AI), per permettere al suo dipendente di mantenere
il posto di lavoro – il reinserimento di AT 1, foss’anche parziale, sarebbe
certamente fallito dopo poco tempo (cfr. SZS 1997 p. 124).
Del resto, il
fatto che nel periodo tra l’autunno del 1998 e l’ottobre 2000 AT 1 sia stato
vittima di ben sette tentativi di suicidio e di una serie notevole di ricoveri
ospedalieri e non abbia mai di fatto potuto interrompere l’assunzione regolare
di farmaci e la psicoterapia in forma ambulatoriale, stazionaria o
semistazionaria, non fa che confermare che la capacità lavorativa dell’attore,
gravemente compromessa dall’ottobre 1998, non si è in seguito più ripristinata
in maniera completa, stabile e duratura.
D'altra parte,
un miglioramento della capacità lavorativa di breve durata non può di principio
costituire un'interruzione prolungata ai sensi della giurisprudenza tale da
rompere il nesso temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità, specie
quando, come in concreto, al termine di tale apparente temporaneo miglioramento
è seguito un nuovo peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato
con conseguente necessità di un nuovo ricovero ospedaliero, cure specialistiche
e inabilità lavorativa duratura dapprima parziale e poi completa (cfr. SZS 2002
pag. 156; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid.
2c; DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001;
cfr. anche STFA non pubblicata del 6 agosto 2001 in re P.,
B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della
durata di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del
legame temporale; in STFA del 29 novembre 2002 nella causa B 65/00 la ripresa
dell’attività lavorativa con capacità lavorativa intatta era stata invece di 13
risp. 16 mesi e non è stata giudicata interruttiva del legame temporale; cfr.
anche SZS 2003 p. 506 con riferimento ad una STFA del 24 febbraio 2003 nella
quale l’Alta Corte ha negato che la ripresa di un’attività lavorativa a tempo
parziale del 90% equivalente ad una prestazione di lavoro a tempo pieno durante
circa nove mesi costituisse un ripristino duraturo della capacità lavorativa
tale da rompere il nesso temporale con la precedente incapacità;
STFA non pubblicata del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer
4/94 p. 66/67; cfr. anche STFA del 4 maggio 2001, B 94/00 con riferimento ad
una ripresa lavorativa di un anno e mezzo; STCA del 27 maggio 2002 nella causa
T., 34.2001.71 e del 27 agosto 2001 nella causa M., 34.2000.43-46).
2.15.5 A mente del
TCA bisogna pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha poi
originato l'invalidità parziale dell'attore è insorta a non averne dubbio
nell’ottobre 1998, e, quindi, in un momento in cui egli era ancora assicurato
presso la Cassa convenuta, ed è in seguito perdurata in misura significativa.
Va detto
ancora che il fatto che l’UAI abbia fatto decorrere dalla fine di ottobre 2000
l’inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI non è, per
i motivi già elencati (consid. 2.9. 2.11), in questo contesto decisivo
rilevato come gli istituti di previdenza qui interessati - che non sono stati
coinvolti nella procedura di emanazione della decisione dell'AI - possono
procedere ad una valutazione autonoma dei presupposti per il diritto ad una
rendita d'invalidità.
Va
peraltro ricordato che anche prescindendo da una valutazione delle conclusioni
cui è giunta l'AI, nella specie è possibile discostarsi da quanto pronunciato
in quella sede per quel che concerne il momento della sopravvenienza
dell'incapacità al lavoro, posto come le premesse sulle quali si basa la
valutazione ex art. 23 LPP rispetto a quello dell'art. 29 LAI in relazione con
l'art. 29 ter OAI secondo cui:
"
Vi è interruzione notevole dell'incapacità al
lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu
interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi."
non siano
del tutto equivalenti (cfr. in proposito i consid. 2.5 e 2.8; STFA non pubblicate
del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99; STFA
non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto
2000 in re M., B 50/99; cfr. STCA del 2 settembre 2002 nella causa B.,
34.2000.24).
Ora nella
presente fattispecie, l'assicurato ha lavorato (pur nelle condizioni
sopradescritte) nei mesi da ottobre 1999 a giugno 2000 e alla fine di settembre
2000 per un mese circa, parzialmente da metà luglio a metà settembre 2000. Ciò,
ha avuto l'effetto di interrompere il periodo di carenza dell'art. 29 LAI che
ha poi ripreso a decorrere a partire dal 21 ottobre 2000 (cfr. al riguardo SZS
2002 pag. 271 e il consid. 5c in fine della sentenza del TFA del 12 maggio 1995
nella causa P. (B 36/94) parzialmente pubblicata in RSA 1996 pag. 161 seg. e
citata da U. Meyer - Blaser in SZS 2000 pag. 301).
2.16. Alla luce di
quanto sopra, responsabile del versamento della mezza rendita di invalidità
della LPP non può essere ritenuta la RA 1 e, quindi, la CV 2, in qualità di istituto
di previdenza del Comune di __________ dal 1. gennaio 1999. Come detto, in
effetti la documentazione agli atti prova, con il grado della verosimiglianza
preponderante, che l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto
all’invalidità secondo l'art. 23 v. LPP si è manifestata per la prima volta già
nell'autunno 1998, momento in cui AT 1, in quanto dipendente del Comune di __________,
non era assicurato presso la Fondazione CV 2, ma presso la Cassa pensione CV 1.
I
presupposti di cui all'art. 23 v. LPP (e della Lcpd; cfr. anche l’art. 6 del
Regolamento della CV 2, doc. VI/7) per il riconoscimento di una mezza rendita
d'invalidità del 2. pilastro da parte della CV 2 non sono quindi adempiuti
mentre che lo sono con riferimento alla Cassa convenuta, ragione per cui la
petizione presentata da AT 1 va ammessa nei confronti di quest’ultima.
Per quel
che attiene alla decorrenza della pretesa, alla luce delle circostanze appurate
in corso di causa, anche il diritto alla mezza rendita della previdenza
professionale è sorto a far tempo dal 1. ottobre 2001 (art. 29 cpv. 1 lett. b e
cpv. 2 LAI in relazione all'art. 26 v. LPP; cfr. anche l’art. 16a Lcpd citato
al consid. 2.10; cfr. SVR 1997 BVG n. 80).
Quanto al
grado d'invalidità, conformemente alle conclusioni cui è giunta l'UAI - dalle
quali non vi è motivo su questo punto di discostarsi, ricordato altresì come le
condizioni poste dall'AI per il riconoscimento di un'invalidità sono più severe
rispetto a quelle della Lcpd (cfr. consid. 2.8) - AT 1 è da considerare
incapace al lavoro nella misura del 50% dal mese di ottobre 2000 (cfr. il
provvedimento 24 aprile 2002 agli atti AI).
In
accoglimento della domanda di petizione, la Cassa pensioni convenuta dovrà
quindi erogare all’attore, nei limiti di una eventuale sovrassicurazione (cfr.
gli art. 19 Lcpd e art. 14 Rcpd; cfr. anche gli art. 34 cpv. 2 v. LPP e art.
24segg. OPP2), una mezza rendita della previdenza professionale a far tempo dal
1. ottobre 2001.
C. Aumento
del grado d’invalidità; Diritto alla rendita d’invalidità intera
2.17. Resta da
esaminare la questione di sapere se le conseguenze del peggioramento dello
stato di salute dell'assicurato - che non è contestato e che giustifica il
riconoscimento di un grado d'invalidità dell’80% a far tempo dal 1. dicembre
2003 e, quindi, di una rendita intera da parte dell'AI a decorrere dalla
medesima data (provvedimento dell'UAI del 23 novembre 2004, doc. LIV/5) -
devono pure essere assunte dalla Cassa.
Per la
giurisprudenza, qualora esista il diritto ad una prestazione di invalidità per
un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'Istituto
di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità (maggiori) anche se
l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto
previdenziale, indipendentemente dal fatto che nel frattempo l’assicurato abbia
cambiato istituto di previdenza (art. 26 cpv. 3 v. LPP e contrario; DTF 123 V
263 consid. 1a; SZS 2000 pag. 301; STFA del 23 gennaio 2004 nella causa A., B
31/03, del 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a e 467; DTF
118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS
1995 p. 426 N 49; STFA del 20 luglio 1994 nella causa R, p. 4 consid. 3a).
Il TFA ha
pure stabilito che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la
nascita del diritto alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado
superiore (cfr. DTF 118 V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e
della mezza rendita erano trascorsi solo tre mesi; quattro anni nel caso di cui
STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid.
3b).
Nell'ipotesi
in cui l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa,
la giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante, il fatto che
l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la
nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; DTF
118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 469 consid. 5b).
Infine va
rilevato che, secondo il TFA, la citata giurisprudenza si applica anche nella
previdenza sovraobbligatoria, nella misura in cui il Regolamento o gli statuti
non dispongano altrimenti (DTF 123 V 264 consid. 1b). Nella previdenza sovraobbligatoria,
infatti, i fondi di previdenza sono liberi di definire il rischio assicurato
(SZS 1995 p. 465 consid. 4b/aa e pag. 468; STFA del 23 gennaio 2004 nella causa
A., B 31/03 e del 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2; cfr. STCA del 15
marzo 2000 in re N., 34.99.17).
2.18. Tenuto conto
delle disposizioni legali e della giurisprudenza succitata, nel caso in esame
deve essere quindi stabilito se il danno alla salute che ha causato il
peggioramento dello stato di salute e, quindi, del grado di invalidità
dell'assicurato, è il medesimo che ha giustificato l'assegnazione della mezza
rendita oppure no.
Soltanto
nella prima ipotesi la Cassa pensioni convenuta dovrà rispondere anche
dell'avvenuto peggioramento delle condizioni dell'interessato.
Da quanto
precede emerge che AT 1 è stato posto al beneficio di una mezza rendita di
invalidità, a far tempo dal
1°
ottobre 2001, per problemi di natura psichiatrica (segnatamente disturbo della
personalità tipo borderline, stati depressivi e stato dopo diversi tentamen e
pregresso abuso di eroina e etilico; cfr. fra gli altri i vari certificati
della dott.ssa __________).
Dalle
certificazioni del suo datore di lavoro emerge che nel corso del 2002 AT 1 ha
fatto registrare dei periodi di totale incapacità lavorativa dal 23 gennaio al
2 febbraio, dal 25 aprile al 26 maggio e dal 18 novembre all’8 dicembre
(formulario del 23 marzo 2004 agli atti AI). A partire dal 27 luglio 2003 AT 1
ha definitivamente interrotto l’attività lavorativa a seguito di un ulteriore
aggravamento delle sue condizioni di salute. Dal 1. ottobre 2003 il datore di
lavoro ha sospeso l’erogazione del salario e in data 30 gennaio 2004 AT 1 ha
chiesto la revisione della rendita (atti AI).
Nella sua
perizia del 24 ottobre 2003 all’attenzione della __________, la dott.ssa __________,
psichiatra, ha denunciato il peggioramento delle condizioni di salute e
l’inabilità lavorativa dal 29 luglio 2003 ponendo la diagnosi di
"
Ricaduta in sindrome depressiva ricorrente
attualmente di media gravità; disturbo della personalità, emotivamente labile,
impulsivo e dipendente."
La medesima
specialista, in una perizia del 18 ottobre 2001, aveva posto la diagnosi di
"
Reazione depressiva prolungata in disturbo di
personalità emotivamente labile ed etilismo cronico."
Nel
certificato del 20 febbraio 2004 all’UAI il dott. __________ ha illustrato come
il paziente avesse presentato “una recrudescenza sintomatica con tendenza
all’isolamento, tendenza all’abuso medicamentoso ed etilico e tendenze
suicidali “. Espressa la sua preoccupazione per lo stato del paziente in
fase di involuzione con recrudescenza sintomatica e rischio suicidale da non
sottovalutare, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% (atti AI).
Chiamato ancora ad esprimersi dall’UAI, il dott. __________, nel rapporto
medico del 16 marzo 2004 ha posto la diagnosi di
"
Disturbo di personalità emotivamente instabile;
attuale scompenso ansioso depressivo con ideazioni autoclastiche."
fissando
una totale incapacità lavorativa dal 29 luglio 2003 e precisando che si
trattava di un paziente a lui già noto dal 1998 che aveva presentato degli
episodi depressivi recidivanti con fenomeni autoclastici a seguito di una
recrudescenza dei disturbi “a voi già noti” (atti AI).
Alla luce
di tali riscontri, l’UAI ha fatto esperire una perizia psichiatrica da parte
del dott. __________, psichiatra, il quale ha presentato il suo rapporto il 31
agosto 2004 (doc. LIV/2). Lo specialista ha posto la seguente diagnosi:
"
- sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità in
soggetto con familiarità pscicopatologica;
-
disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline;
-
sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso
di alcool;
-
fobie sociali."
Secondo
il perito la capacità lavorativa del paziente era compromessa nella misura
dell’80%.
A mente
di questa Corte, alla luce delle certificazioni mediche succitate,
l'assegnazione di una rendita intera è quindi riconducibile, per quanto attiene
all'aumento del grado d'invalidità dal 50% all’80%, alla medesima causa
rispetto a quella che ha portato all'assegnazione della mezza rendita e meglio
all'aggravamento del quadro patologico psichiatrico di cui è portatore dal 1998
AT 1, segnatamente al disturbo della personalità tipo borderline con abusi
etilici e stato dopo ripetuti tentamen. L'UAI si è infatti basato
sostanzialmente sulla perizia del 31 agosto 2004 del dott. __________, il
quale, alla domanda “in cosa consiste il peggioramento e da quando” ha
risposto:
"
il periziando dal mese di luglio 2003 presenta
un aggravamento della sua sintomatologia psichica con accentuazione della
difficoltà di rapportarsi con i colleghi (ultimo giorno di lavoro 27 luglio
2003) e con il mondo in generale dominata da importanti sentimenti di rabbia e
angoscia e con, altrettanto importante, riduzione delle funzioni centrifughe
(debolezza della volontà)." (LIV/2)
In simili
condizioni il peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e il relativo
aumento del grado d'invalidità devono essere posti a carico della Cassa
convenuta, nella sua qualità di istituto di previdenza presso cui l'interessato
era assicurato quando è sorta l'inabilità lavorativa che ha condotto a
riconoscergli la mezza rendita, in quanto riconducibili alla medesima causa.
2.19 Alle
conclusioni che precedono non possono mutare le allegazioni della Cassa
convenuta, le quali sono del resto già state evase in maniera esaustiva nei considerandi
che precedono.
Resta in
particolare da osservare che, non da ultimo con riferimento a quanto esposto al
consid. 2.6, non permette diversa conclusione il riferimento fatto dalla Cassa
pensioni nel suo scritto del 8 ottobre 2004 al TCA (doc. XXX) alla DTF 127 V
377.
In
effetti, come ha avuto modo di rilevare anche la Ginevrina (XXXIII), con tale
sentenza la massima Corte federale era chiamata ad esprimersi sulla sorte dei
beneficiari di rendite d’invalidità (o per superstiti) in occasione di un
cambio di istituto previdenziale a seguito della disdetta del precedente
contratto d’affiliazione data dal datore di lavoro.
Ora,
nella fattispecie non si tratta di valutare la sorte di un avente diritto ad
una rendita d’invalidità a seguito di un cambio di istituto di previdenza
rispettivamente la titolarità dell’obbligo di versargli le prestazioni. In
effetti, al momento del passaggio della copertura previdenziale per i
dipendenti del Comune di __________ alla CV 2 (dal 1. gennaio 1999), AT 1 era
in malattia, ma non beneficiario di una rendita d’invalidità. Di conseguenza,
nel momento del passaggio nel nuovo istituto di previdenza, l’interessato, in
difetto dell’avvenuto insorgere di un caso di previdenza, era, come i suoi
colleghi di lavoro, semplicemente titolare di una prestazione d’uscita nei
confronti della Cassa nella sua qualità di precedente istituto di previdenza
del suo datore di lavoro (art. 2 LFLP; cfr. DTF 125 V 424; cfr. anche sopra il consid.
2.6).
D’altra
parte, già è stato detto (cfr. consid. 2.6) che dalla documentazione agli atti
(cfr. i doc. III/9, 11, 12, 13, 14, VI/1 e 7) non risulta – né peraltro viene
sostenuto in causa – che gli istituti di previdenza qui coinvolti
rispettivamente il datore di lavoro di AT 1 abbiano stipulato una particolare
regolamentazione in occasione del cambio di istituto di previdenza, segnatamente
nel senso di concordare un eventuale passaggio alla __________ di eventuali
casi di invalidità futuri a dipendenza di inabilità sviluppate già prima del 31
dicembre 1998 (cfr. la convenzione d’adesione, doc. VI/1 e il consid. 2.6). Al
contrario, il Regolamento della CV 2 applicabile, con riferimento ai salariati
che non godono della piena capacità lavorativa al momento dell’ammissione
all’assicurazione (cfr. l’art. 5 cpv. 2 Reg.), prevede che, in virtù degli art.
18 e 23 LPP, essi non hanno diritto ad alcuna prestazione se la causa
dell’incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione
comporta l’invalidità, l’aggravamento dell’invalidità esistente o il decesso.
Se la persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza all’inizio
dell’incapacità lavorativa, i diritti a delle eventuali prestazioni devono
essere esercitati presso quest’ultimo (art. 6 citato per esteso al consid. 2.6).
Anche le
disposizioni regolamentari rimandano quindi all’applicazione del principio
assicurativo di cui all’art. 23 v. LPP.
Ogni
diversa conclusione tratta dalla Cassa non risulta di conseguenza pertinente.
2.20. Riassumendo,
in accoglimento della petizione presentata nei confronti della Cassa pensioni CV
1, è accertato il diritto di AT 1 ad una mezza rendita di invalidità della
previdenza professionale con effetto dal 1. ottobre 2001 e ad una rendita
intera dal 1. dicembre 2003.
Per contro, la
petizione presentata nei confronti della RA 1, anche volendo considerarla
ammissibile (cfr. il consid. 2.3), deve essere respinta.
2.21. Il TCA deve
ancora rilevare che la prestazione di libero passaggio eventualmente già
percepita dall'attore, dev’essere restituita nella misura dell'accertata
invalidità (SZS 2002 pag. 65 e 301). Se l’interessato non è in grado di farlo
la rendita deve essere compensata per un certo periodo con il credito di
restituzione (cfr. SZS 2002 pag. 65 e 301, SZS 1997 pag. 547). L’obbligo di
restituire incombe del resto anche al nuovo istituto di previdenza, la CV 2, a
cui dovesse essere stata trasferita la prestazione di libero passaggio (cfr. in
proposito i doc. III/14; SZS 1994 p. 471 consid. 5b).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 34.2004.5 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 34.2004.5 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 34.2004.5
richiesta di una rendita di invalidità; gli istituti di previdenza convenuti negano di esserne i debitori con riferimento al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante; accertamento di tale momento e condanna della Cassa al pagamento
Raccomandata Incarto n. 34.2004.5 FC / td Lugano 13 giugno 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione del 29 gennaio 2004 di AT 1 contro 1. Cassa pensioni CV 1
2. CV 2 in materia di previdenza professionale ritenuto, in fatto 1.1. AT 1, nato nel __________, dal 1. agosto 1995 è stato assunto alle dipendenze del Comune di __________ come operaio comunale. Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei propri dipendenti il datore di lavoro era affiliato alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa pensioni), presso la quale AT 1 è stato di conseguenza assicurato dal 1. agosto 1995. Nel corso del 1998 AT 1 ha manifestato problemi di natura psichica (depressione, ansia, nervosismo) che sono poi sfociati in un tentativo di suicidio il 28 ottobre 1998 con conseguente ricovero ospedaliero protrattosi dapprima sino al 23 dicembre 1998 e in seguito, a causa di un nuovo tentamen con abuso di farmaci e alcool, nuovamente dal 30 dicembre 1998 sino al 9 gennaio 1999. In seguito egli ha continuato la psicoterapia, associata a terapia medicamentosa, nella forma del “day ospital”, seguito dal dott. __________, specialista in psichiatria. A seguito di un nuovo tentamen, l’interessato è stato nuovamente ospedalizzato dal 4 all’11 febbraio 1999. Dal 21 febbraio 1999 i medici curanti, che avevano in precedenza certificato un’inabilità lavorativa a far tempo dal 28 ottobre 1998, hanno ritenuto il paziente nuovamente abile al lavoro. 1.2. Con effetto dal 1. gennaio 1999 il Comune di __________, disdetto il contratto d’affiliazione con la Cassa pensioni CV 1, ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti si è affiliato alla CV 2. AT 1 è stato ammesso nel nuovo istituto di previdenza con una riserva, valida sino al
1. gennaio 2004 e limitata alle prestazioni sovraobbligatorie, riferita “alla causa dell’incapacità di lavoro esistente al 1. gennaio 1999” (doc. 4). 1.3. Tornato al lavoro dal 21 febbraio 1999, AT 1 il 1. giugno 1999 ha avuto una ricaduta delle patologie psichiatriche di cui era portatore venendo nuovamente ricoverato sino al 18 giugno seguente e in seguito ancora dal 24 giugno al 10 luglio 1999. I medici ne hanno certificato l’incapacità lavorativa totale sino al 30 luglio 1999, in seguito parziale (del 25%) sino alla fine di settembre 1999. Il 17 luglio 1999, a seguito di un nuovo episodio acuto, AT 1 è stato nuovamente ospedalizzato sino al 20 luglio 1999. Dalla fine di settembre 1999 AT 1 ha ripreso l’attività lavorativa pur continuando a seguire una terapia ambulatoriale di sostegno presso la dott.ssa __________, psichiatra a quel tempo attiva alle dipendenze dell’__________. 1.4. In data 27 giugno 2000 l’interessato ha subito una nuova ricaduta con ennesimo tentamen e relativa incapacità lavorativa completa sino al 18 luglio 2000 e parziale (25%) fino al 14 settembre 2000. In data 19 agosto 2000 AT 1 è stato nuovamente protagonista di una ricaduta acuta con ricovero ospedaliero. Dal 14 settembre 2000 egli ha ripreso l’attività lavorativa alle dipendenze del Comune di __________ sino al 21 ottobre 2000 quando è stato nuovamente ricoverato in ospedale per un tentamen. L’incapacità lavorativa totale attestata sino al 10 dicembre 2000 è poi divenuta parziale (50%) dal 10 dicembre 2000 sino al 10 dicembre 2001. A seguito di un ulteriore peggioramento delle condizioni di AT 1, con effetto dal 29 luglio 2003 l’incapacità lavorativa è ridivenuta completa in modo duraturo e l’interessato ha definitivamente interrotto l’attività lavorativa con effetto dalla medesima data. Sino al mese di dicembre 2001 l’interessato ha beneficiato delle indennità giornaliere dell’assicurazione malattia collettiva stipulata dal Comune, nella misura della sua incapacità lavorativa. Dal 1. ottobre 2003 il Comune di __________ ha sospeso l’erogazione dello stipendio. 1.5. In data 18 luglio 2001 AT 1 ha presentato istanza all'assicurazione invalidità tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti, in quanto affetto da "depressione, ansia, nervosismo” indicando che il danno alla salute esisteva dal 1998 (cfr. atti AI). Esperiti gli accertamenti del caso, con provvedimento del 24 aprile 2002 l'Ufficio AI (UAI) ha accolto la domanda e accertato un grado d’inabilità lavorativa del 50% a far tempo dal 1.ottobre 2000 e, di conseguenza, riconosciuto al richiedente una mezza rendita a decorrere dal 1. ottobre 2001. 1.6. AT 1 si è in seguito rivolto all’istituto di previdenza presso il quale era affiliato a dipendenza dell’attività lavorativa svolta per il Comune di __________. RA 1, in rappresentanza della CV 2, ha negato la concessione della chiesta rendita invitandolo a rivolgersi all’istituto previdenziale presso il quale era assicurato nell’ottobre 1998, vale a dire nel momento in cui, secondo la decisione dell’AI, aveva avuto inizio l’incapacità lavorativa all’origine dell’invalidità (doc. A/2-4). Dal canto suo, la Cassa pensioni CV 1 ha pure rifiutato l’erogazione delle prestazioni ritenendo responsabile per la concessione delle stesse la RA 1 e invitando l’assicurato a rivolgersi al TCA (doc. A/1). 1.7. In data 29 gennaio 2004 AT 1 ha presentato petizione al TCA nei confronti sia della Cassa pensioni CV 1 sia della RA 1 tendente “all’ottenimento delle prestazioni della previdenza professionale a seguito del passaggio al beneficio delle prestazioni dell’Assicurazione invalidità” (I). A motivazione della propria richiesta ha fatto valere: " (...) Fatti e diritto
1. A contare dal l'agosto 1995 sono stato assunto alle dipendenze del Comune di __________ in qualità d'operaio comunale.
2. All'epoca, il Comune di __________ era affiliato alla Cassa pensione CV 1, per l'assicurazione delle prestazioni previdenziali a norma della LPP.
3. Durante l'autunno del 1998 il mio stato di saluto ha iniziato ad alterarsi. Il mio sistema nervoso, in particolare, ha iniziato a recarmi problemi tant'è che la mia capacità lavorativa ne ha risentito in modo progressivo.
4. Con effetto al 1° gennaio 1999, il Municipio di __________ ha deciso di stipulare un nuovo contratto, per le prestazioni LPP, con la società assicurativa RA 1, formulando disdetta del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1.
5. RA 1, al momento della sottoscrizione del contratto, pretese da me la sottoscrizione dell'accettazione di una riserva d'assicurazione, nel caso in cui la malattia, accentuandosi, fosse divenuta causa d'invalidità.
6. Firmato l'atto, divenni assicurato della RA 1, alla quale pagai i contributi LPP fino al momento della cessazione totale della mia attività, il 30 settembre 2003.
7. Ora, passato al beneficio delle prestazioni dell'Assicurazione invalidità a contare dal 1. ottobre 2001, non ricevo prestazioni della previdenza professionale dalla Cassa pensioni La RA 1, che sostiene che, avendo io firmato una riserva d'assicurazione relativa alla mia malattia sono rimasto assicurato della Cassa pensioni CV 1, e neppure da quest'ultima, che ritiene il mio caso di chiara competenza della RA 1. 8. Resta il fatto che io, pur avendo pagato i contributi dovuti, attraverso il mio datore di lavoro, ed avendo così maturato il diritto alle prestazioni, non sono al beneficio d'alcuna prestazione, nonostante il mio indiscutibile diritto a percepire. Tutto ciò premesso, chiedo a codesto lodevole Tribunale di giudicare circa la fattispecie, designando la Cassa pensioni competente a versarmi la mia rendita d'invalido." (Doc. I) 1.8. Con risposta di causa del 20 febbraio 2004 la Cassa pensioni CV 1 ha proposto di respingere la petizione nei suoi confronti ritenendo la RA 1 responsabile della rendita da erogarsi all’attore e concludendo: " Conclusioni 6. Il Comitato ritiene che nel caso concreto si è in presenza di un assicurato che dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1 (cfr. 31 dicembre 1998) in determinati periodi ha ricuperato un importante capacità lavorativa. Infatti, dalla documentazione acquisita agli atti si constata che questa considerazione è suffragata dalla decisione presa in materia di Assicurazione federale per l'invalidità che con delibera del 19 dicembre 2001 dell'Ufficio Al ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita a contare dal 1 ° ottobre 2001. L'incapacità lavorativa importante è iniziata al più presto al 1 ° ottobre 2000. A nostro parere il nuovo Istituto di previdenza (la RA 1) deve pertanto assumersi la copertura del rischio invalidità, garantito dall'Assicurazione vita collettiva n. 53036 P - contratto in vigore con il Comune di __________. Per queste motivazioni si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler giudicare:
1. II signor AT 1, __________ __________ ha diritto ad una pensione invalidità al 50% a contare dal 1 ° ottobre 2001.
2. La RA 1 deve assumersi il versamento delle prestazioni d'invalidità al 50% a partire da questa data, in favore del signor AT 1, __________." (Doc. III) Nelle sue motivazioni ha affermato, tra l’altro, quanto segue: " II. In fatto ed in diritto 3. In base all'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla Cassa pensioni CV 1 del 14 settembre 1976 il Comune di __________, in qualità di ente esterno, è stato affiliato alla Cassa pensioni CV 1 sino al 31 dicembre 1998, per cui i dipendenti beneficiavano della copertura previdenziale della Cassa pensioni. A seguito della sua assunzione quale dipendente comunale, il signor AT 1 è stato affiliato alla Cassa pensioni CV 1 a contare dal 1 ° agosto 1995. In data 28 luglio 1998 il Municipio di __________ confermava la disdetta della convenzione 4 ottobre 1983 con la Cassa pensioni. Tale disdetta ha avuto effetto al 31 dicembre 1998. A partire dal 1 ° gennaio 1999 i dipendenti del Comune di __________ sono stati affiliati al nuovo Istituto di previdenza. Nel caso concreto la RA 1. La Cassa pensioni CV 1 ha provveduto di conseguenza al trasferimento delle relative prestazioni di libero passaggio. Con delibera del 19 dicembre 2001 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha accertato l'esistenza di un grado d'invalidità del 50%, riconoscendo al signor AT 1 una rendita AI a contare dal 1° ottobre 2001. Sulla base di questa decisione, e verosimilmente perché al momento dell'affiliazione è stata posta una riserva medica a carico dell'assicurato, la RA 1 in data 14 agosto 2002 ha informato la Cassa pensioni CV 1, che il caso d'invalidità del signor AT 1 doveva essere a suo carico. A sostegno di questa decisione, la RA 1 ha addotto che l'incapacità lavorativa - che successivamente ha portato al riconoscimento dell'invalidità parziale - è riconducibile ancora al periodo in cui l'assicurato era affiliato alla Cassa pensioni CV 1. 5. Dagli atti acquisiti dall'incarto Al si rileva che il signor AT 1, dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1 (31 dicembre 1998), ha avuto la seguente capacità/incapacità lavorativa: 12.11.98-21.02.99 100 giorni di assenza per malattia 22.02.99-31.05.99 99 giorni di ripresa attività lavorativa 01.06.99-11.07.99 41 giorni di assenza per malattia 12.07.99-26.09.99 85 giorni = 25% malattia = 75% attività lavorativa 27.09.99-26.06.00 26 giorni capacità lavorativa 27.06.00-18.07.00 50 giorni malattia 19.07.00-14.09.00 360 giorni malattia 50% Complessivamente su un totale di 1091 potenziali giorni di attività l'assicurato ha avuto in modo alternato 555 giorni di malattia e 536 giorni di attività lavorativa. In questi 536 giorni, per 141 giorni ha avuto un'incapacità lavorativa solo del 25%. A nostro parere, tenuto conto che per determinare le prestazioni d'invalidità, nell'ambito del secondo pilastro si fa riferimento alle disposizioni dell'Assicurazione federale per l'invalidità, per stabilire quale Istituto di previdenza deve assumersi il rischio, determinante deve essere la decisione presa nell'ambito del primo pilastro. Infatti, nel prendere la decisione l'Assicurazione federale per l'invalidità tiene conto, non solo delle disposizioni dell'art. 29 LAI, ma considera anche quanto previsto dall'art. 29 ter OAI. Nella fattispecie, l'Assicurazione federale per l'invalidità ha stabilito che l'inizio del diritto alla mezza rendita d'invalidità in favore del signor AT 1 è il 1° ottobre 2001, con un inizio di un'incapacità lavorativa permanente al più presto al 1° ottobre 2000. Questa delimitazione temporale dell'inizio del diritto alla mezza rendita d'invalidità, è intervenuta 21 mesi dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1. Sulla base di questa situazione si può ragionevolmente affermare che nel caso concreto vi è stata una notevole interruzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato ai sensi dell'art. 9 ter OAI. La Cassa pensioni CV 1 non può pertanto essere ritenuta, a posteriori, responsabile della copertura assicurativa del rischio invalidità verificatosi successivamente. Riteniamo quindi che la copertura del rischio d'invalidità in favore del signor AT 1 deve essere assunta integralmente dalla RA 1." (Doc. III) 1.9. Dal canto suo, con risposta di causa del 31 marzo 2004 la RA 1, sollevata l’eccezione di mancata legittimazione passiva, ha proposto di respingere la petizione nei suoi confronti ritenendo responsabile delle prestazioni previdenziali a favore dell’attore la Cassa pensioni CV 1 e chiedendo di giudicare: " III Conclusioni RA 1, conclude che il Tribunale voglia Principalmente
1. Dire che RA 1, non ha la legittimazione passiva;
2. Respingere qualsiasi altra o contraria conclusione del Sig. AT 1;
3. Condannare il sig. AT 1 a sostenere tutte le spese del processo. Se malgrado tutto, il Tribunale dovesse ammettere che RA 1 ha la legittimazione passiva
4. Dire che le riserve di sinistro devono essere trasferite dalla Cassa pensioni CV 1 alla fondazione CV 2. 5. Dire che i diritti del sig. AT 1 sono limitati ad una rendita minima LPP in ragione del 50%, a partire dall'11.12.2001;
6. Respingere qualsiasi altra o contraria conclusione del sig. AT 1;
7. Condannare il sig. AT 1 a sostenere tutte le spese del processo." (Doc. VI) Nelle motivazioni ha, tra l’altro, sostenuto: " 2. Diritti contro CV 2 Se, malgrado tutto, il Tribunale dovesse ammettere che un'azione è validamente diretta contro RA 1, quest'ultima constata che i diritti del Sig. AT 1 contro CV 2 dovrebbero essere valutati nella maniera seguente: Come indicato nell'art. 23 LPP, hanno diritto a delle prestazioni di invalidità le persone che, nel senso dell'AI sono per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui é sorta l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. AI contrario, una cassa pensione non é tenuta a prestazioni in virtù della LPP se l'incapacità di lavoro é pre-esistente all'entrata nella cassa e che l'invalidità non ha preso fine durante il rapporto di previdenza (STF del 30 novembre 1993 in SZS 1997, p. 66ss). Con grande chiarezza, il Tribunale federale ha ugualmente precisato che l'aggravamento di un'invalidità dopo il periodo di quattro anni (e non unicamente di 3 mesi come dalla STF 118 V 35) impegna l'istituto di previdenza presso il quale l'assicurato era affiliato all'inizio dell'incapacità di lavoro (STF del 20 luglio 1994 in : SZS 1995, p 467-468). Nel questionario che il Comune ha riempito all'intenzione dell'AI il 24 agosto 2001 in qualità di datore di lavoro indicava «il signor AT 1 soffre di disturbi (depressioni) da tempo. Dall'ottobre 1998 il signor AT 1 ha trascorso vari periodi di assenza a causa di ripetuti tentativi di suicidio. I tentativi di reinserimento sono falliti ogni volta che l'occupazione é ripresa al 100% con la conseguente intensificazione dei rapporti con l'utenza». Fuoriesce, tra l'altro, dall'incarto medico dell'AI, che dal 1998 la terapia non é mai stata interrotta. Inoltre il signor AT 1 non ha mai cessato il trattamento per la stessa causa, quali che siano il numero e la durata dei periodi durante i quali il signor AT 1 ha potuto tentare di riprendere il lavoro. A tale proposito la data d'inizio del versamento della rendita d'invalidità dell'AI non é determinante e non lega la nostra fondazione, non essendo inclusa nella pratica di decisione dell'AI (STF 127 V 73 del 29 novembre 2002). Possiamo effettivamente domandarci per quale ragione la rendita dell'AI non é iniziata precedentemente. RA 1 constata che l'inizio dell'incapacità lavorativa del signor AT 1, il 28 ottobre 1988, é ammesso dalla Cassa Pensioni CV 1. A tale data questa cassa era l'assicuratore LPP del Comune di __________. E' dunque a questa Cassa che dovrebbe incombere la presa a carico delle prestazioni di invalidità dovute al signor AT 1. Purtroppo, vista la riserva di salute, (allegato n° 4), CV 2 potrebbe ammettere che le prestazioni minime esigibili in virtù della legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25 giugno 1982 sono dovute, e le stesse finanziate dalla Cassa pensioni CV 1 con il trasferimento, alla fondazione CV 2, delle riserve di sinistro. Tenendo conto del fatto che le prestazioni della Cassa malattia sono terminate il 10 dicembre 2001, la rendita d'invalidità minima LPP è dovuta in misura del 50 %, calcolata sulla base del certificato di previdenza del 29 marzo 2004, in applicazione dell'art. 18 cap. 2 del Regolamento di previdenza del personale del Comune di __________." (Doc. VI) 1.10. Con scritto del 21 aprile 2004 la Cassa pensioni CV 1 ha preso posizione sulla risposta della RA 1 argomentando: " Considerato il contenuto della risposta di causa del 31 marzo 2004 della CV 2, il Comitato si limita a precisare che a suo parere nella fattispecie non è possibile suddividere il rischio assicurativo fra le due Istituzioni di previdenza; questo rischio deve essere assunto da un unico Istituto di previdenza. Come sostenuto dalla nostra risposta di causa del 24 febbraio 2004, determinante nel giudizio deve essere la decisione presa dall'Assicurazione federale per l'invalidità, che in buona sostanza ha confermato l'importante interruzione dell'incapacità lavorativa dell'assicurato. Infatti l'Assicurazione federale dell'invalidità ha attestato che l'inizio della nuova incapacità lavorativa del sig. AT 1 si è verificato 21 mesi (ottobre 2000) dopo lo scioglimento del rapporto assicurativo con la Cassa pensioni CV 1. La mezza rendita AI è stata riconosciuta a contare dal 1° ottobre 2001. Ribadiamo quindi, sulla base della decisione dell'Assicurazione federale per l'invalidità - confortata ora anche dalla richiesta formulata in via subordinata nella risposta di causa del 31 marzo 2004 dalla RA 1 stessa - che la copertura del rischio invalidità in favore del sig. AT 1 deve essere assunta totalmente dalla RA 1, RA 1." (Doc. VIII) 1.11. Pendente causa il TCA ha richiamato agli atti l'incarto AI dell'assicurato, comunicando alle parti la possibilità di visionarne i documenti presso il TCA (XI, XIX). Le parti si sono espresse in merito con scritti del 23 luglio 2004, 17 settembre 2004 e 22 ottobre 2004 della RA 1 (XXIV, XXVIII, XXXIII) rispettivamente 31 agosto 2004, 8 e 28 ottobre 2004 della Cassa (XXVI, XXX, XLIII), ribadendosi essenzialmente nelle rispettive posizioni. Il TCA ha effettuato ulteriori accertamenti, in particolare interpellando il Comune di __________ (XXXVI, LXVIII, LXXXV, LXXVI, LXXXI, LXXXIV) e i medici che avevano avuto in cura AT 1 (XXXVII – XXXIX, LI, LXXIX, LXXX). Anche l’UAI è stato interpellato (XL). Tale organo, con scritto del 24 novembre 2004, ha risposto ai quesiti posti dalla vicecancelliera e ha altresì comunicato che con provvedimento del 23 novembre 2004 ha riconosciuto all’assicurato un aumento del grado di invalidità dal 50% all’80% con conseguente attribuzione di una rendita d’invalidità intera dal 1. dicembre 2003 (LIV). Le relative risultanze, di cui si dirà, per quanto necessario, nelle motivazioni del giudizio, sono state sottoposte per osservazioni alle parti (XLVI-L, LIII, LIV, LVII, LIV, LXXI, LXXXII, LXXXIII- LXXXVI). La Cassa e la RA 1, con scritti del 3, 5 gennaio 2005, 2 e 14 febbraio 2005, 23 e 25 marzo 2005, 12 e maggio 2005 si sono espresse sulle risultanze istruttorie riconfermandosi essenzialmente nelle rispettive posizioni (LX, LXI, LXVI, LXIX, LXXVII, LXXVIII, XCI, XCII). AT 1 è rimasto silente. 1.12. Con scritto del 28 ottobre 2004 il Vicepresidente del TCA, rilevato come dagli atti risultava essere eventuale debitrice delle pretese vantate da AT 1 non la RA 1, ma la CV 2 quale istituto di previdenza, ha proposto alle parti una concorde correzione della parte convenuta (XLI). Mentre AT 1 è rimasto silente, la Cassa pensioni CV 1, con scritti del 8 e 30 novembre 2004 (XLV, LV), ha aderito alla proposta del TCA. La RA 1 invece, con scritto del 10 dicembre 2004, ha dichiarato di mantenere l’eccezione di mancata legittimazione passiva (LIX). in diritto 2.1. Oggetto del contendere è l’assegnazione a AT 1 di una mezza rendita d'invalidità (intera dal dicembre 2003) da parte della Cassa pensioni CV 1 (in seguito Cassa) rispettivamente della CV 2 (in seguito: CV 2) rispettivamente della RA 1. La proposta del Vicepresidente del TCA di sostituire consensualmente una parte (la RA 1), tramite la CV 2, non è stata accolta dalla RA 1. Nel merito controversa è la questione di sapere presso quale istituto di previdenza era assicurato l’attore nel momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità. A. Eccezione di carenza di legittimazione passiva 2.2. La RA 1 ha sollevato l'eccezione materiale di carenza di legittimazione passiva, poiché funge unicamente da assicuratrice della eventuale debitrice delle prestazioni di previdenza, nel caso in esame della CV 2. Al proposito, si rileva che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso, infatti, le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata). 2.3. Nel caso di specie va pertanto esaminato se la RA 1 è titolare dell’obbligo, la cui legittimità è tema del contendere, di versare prestazioni d’invalidità a AT 1. Dalle disposizioni della LPP emerge in particolare che l’Istituto assicurativo si occupa dell'assunzione della copertura dei rischi assicurati nei confronti dell’istituto di previdenza (art. 67; 68 LPP) sulla base di un contratto di assicurazione collettiva concluso con la fondazione (cfr. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge, Berna 1985, p. 105; Helbling, Personal vorsorge und BVG, Berna, Stoccarda, Vienna 1995, p. 78,79). Di regola, quindi, tra lavoratore e società di assicurazione non vi è alcun rapporto giuridico diretto (DTF 115 V 98; 101 Ib 238). Secondo il TFA infatti i rapporti tra fondazione e assicurato da un lato e fondazione e assicurazione dall’altro devono essere distinti (SZS 1982 p. 76 consid. 3a). Non vi è pertanto né obbligo contributivo da parte dell’assicurato né pretesa di versamento di prestazioni del beneficiario nei confronti dell’istituto di assicurazione (SZS 1982 p. 76 consid. 3a; Helbling, op. cit., p. 80), eccezion fatta per alcuni casi di prestazione di libero passaggio (art. 2 cpv. 2 lett. a dell’Ordinanza sul mantenimento del libero passaggio), di conclusione di un contratto di assicurazione malattia e infortuni (art. 87 LCA; DTF 112 II 249). Un rapporto tra assicurazione e assicurato può inoltre sorgere tramite cessione, da parte della fondazione, della pretesa nei confronti della società di assicurazione nel caso in cui si realizzi un evento assicurato (art. 73 LCA); la fondazione infine può indicare l’assicurato quale beneficiario nel caso in cui si verifichi un evento previdenziale (art. 76 LCA; Riemer, op. cit., p. 106). A tal proposito va tuttavia evidenziato che il rapporto diretto continua a vigere tra istituto assicurativo e fondazione (Riemer, op. cit., p. 106; cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella causa B., 34.96.30). Quanto sopra esposto vale inoltre anche nell’ambito della previdenza preobbligatoria e sovraobbligatoria (Riemer, op. cit. pp. 101-103; DTF 115 V 99; S. Beros, op. cit. p.43; J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, 124). Di regola, quindi, l’assicurato non può far valere i suoi diritti previdenziali nei confronti dell’assicuratore, bensì deve chiamare in causa la debitrice della prestazione e meglio il fondo di previdenza (art. 23-24 LPP in caso di rendita di invalidità). Il TFA tuttavia, in una sentenza relativa ad un caso analogo in cui l’assicurato aveva convenuto l’istituto assicurativo, ha dichiarato che l’assicurazione doveva essere considerata passivamente legittimata. In proposito l’Alta Corte ha infatti evidenziato che malgrado inizialmente non sia stato concluso alcun rapporto giuridico, in concreto l’assicurazione " aveva emesso la polizza di libero passaggio e attraverso un nutrito scambio di corrispondenza con il ricorrente rispettivamente il suo patrocinatore, ha assunto una parte diretta e determinante con l’assicurato, mentre d’altro canto il fondo di previdenza, egualmente convenuto nella causa, ha lasciato che fosse la compagnia assicuratrice a contestare le pretese e le argomentazioni dell’attore." (STFA del 10 giugno 1996 in re L. M p. 5 consid. 1) Questa giurisprudenza va applicata anche nel caso in esame. Secondo il TCA infatti la RA 1 solleva abusivamente l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Dagli atti emerge infatti che nella corrispondenza intercorsa con l’assicurato, con la Cassa pensioni CV 1 e con il Comune di __________ la CV 2 non ha mai preso direttamente posizione sulle richieste dell’assicurato, sulle quali si è invece sempre espressa la RA 1 direttamente o, talvolta, con la dicitura “Su mandato della Fondazione CV 2” (cfr. doc. III/23, 26, 29; doc. A/3; cfr. anche lo scritto all’AI del 23 aprile 2003 col quale la RA 1 ha chiesto di visionare l’incarto AI definendosi espressamente “la nostra compagnia, quali assicuratori LPP del datore di lavoro del signor AT 1…”). Del resto anche “il questionario complementare vita collettiva” relativo allo stato di salute sottoposto all’attore al momento dell’affiliazione del Comune di __________ e da lui compilato il 19 gennaio 1999 porta unicamente la dicitura della RA 1 e anche il documento sottoscritto dalle parti interessate il 19 aprile 1999 che prevede, quale parte integrante del contratto d’affilliazione con la CV 2, l’introduzione di una riserva per ragioni di salute a carico di AT 1 è un documento intestato esclusivamente alla RA 1 (doc. VI/3 e 4). Si rileva inoltre che le lettere della RA 1 sono sempre state sottoscritte dalle medesime persone sia quando sono state inviate direttamente a nome della RA 1 (cfr. tra le altre III/23, 26, 29) sia quando lo sono state con l’aggiunta “ a nome della CV 2” (cfr. III/17, 27, 31) e anche gli allegati e le prese di posizione intercorsi nella presente causa portano gli stessi firmatari. In tal modo è quindi apparso manifesto che tali persone erano validi rappresentanti sia della RA 1 sia della CV 2. In corso di causa questa identità si è persino palesata nel senso che in un unico atto al TCA la RA 1 ha preso posizione direttamente per sé medesima e anche “su mandato della CV 2” (cfr. XXIV). In tali circostanze si deve ammettere che, in buona fede, l’assicurato – il quale è sprovvisto di conoscenze giuridiche e non è patrocinato - poteva ritenere corretto presentare la petizione nei confronti della RA 1. La fondazione collettiva infatti non ha mai preso posizione nei suoi confronti, né la RA 1 l’ha mai, prima della presente causa, invitato a rivolgersi alla fondazione. In tali circostanze quindi, come nel caso già deciso dal TFA, la legittimazione passiva dell’assicurazione va ammessa (cfr. STCA del 16 aprile 1997 nella causa B., 34.96.30 dove pure, in un caso analogo, è stata riconosciuta la legittimazione passiva della RA 1; cfr. anche STCA del 23 marzo 1998 nella causa F., 34.96.56). Non ci si può infine esimere dall’osservare che, in siffatte circostanze, a maggior ragione abusivo s’appalesa il rifiuto, espresso in corso di causa dalla RA 1, ad acconsentire ad una concorde correzione della parte convenuta nel senso di intendere quale tale la fondazione CV 2, osservato come a quest’ultima sarebbe comunque stato possibile prendere adeguatamente posizione sulle richieste attoree (cfr. XLI e LIX). B. Diritto alla mezza rendita d'invalidità 2.4. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01). Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’UAI a far tempo dal mese di ottobre 2000 (cfr. 1.5), non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003. 2.5. Tema del contendere è, come detto, l'assegnazione all'attore di una mezza (in seguito intera) rendita d'invalidità della previdenza professionale. Le parti convenute non contestano né l’invalidità né il diritto ad una rendita della previdenza professionale a favore di AT 1, ma negano di essere i debitori della prestazione. La Cassa pensioni respinge la pretesa sostenendo che al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità, vale a dire, secondo le conclusioni dell’UAI nell’ottobre 2000, l’attore non era più assicurato presso di lei, i dipendenti del Comune di __________ essendo in effetti affiliati alla CV 2 a far tempo dal 1. gennaio 1999. La RA 1, dal canto suo, rifiuta l’erogazione della prestazione ritenendo che la capacità lavorativa che ha portato all’invalidità è subentrata in un momento anteriore all’affiliazione dell’attore alla CV 2, e meglio nell’ottobre 1998. La stessa non avrebbe subito in seguito delle interruzioni tali da rompere la connessione materiale e temporale con la successiva invalidità. 2.6. Con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1998 il Comune di __________ ha disdetto la convenzione d’affiliazione conclusa con la Cassa pensioni CV 1 ai fini dell’adempimento dell’obbligo previdenziale a favore dei propri dipendenti (doc. III/9). La disdetta è stata accettata dalla Cassa (doc. III/9). Di conseguenza tutti i dipendenti comunali sono usciti dalla Cassa il 31 dicembre 1998 per entrare a far parte della CV 2 con effetto dal 1. gennaio seguente. Per quanto concerne AT 1, la Cassa ha provveduto a rilasciare una polizza di libero passaggio per un capitale di fr. 14'341 attestandone l’entrata il 1. agosto 1995 e l’uscita il 31 dicembre 1998 (doc. III/ 11 e 12). Considerato come l’assicurato, nel formulario d’uscita dalla Cassa pensioni sottoscritto il 19 gennaio 1999, avesse optato per il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio al nuovo istituto di previdenza (doc. III/13), il 7 aprile 1999 la Cassa pensioni ha versato alla RA 1 fr. 14'534.20 a favore di AT 1 (doc. III/14, III/20). Dal canto suo la RA 1, considerato come nella “notifica d’assicurazione vita collettiva” compilata il 16 dicembre 1998 dal Comune di __________ in relazione a AT 1 fosse indicato che il dipendente si trovava in totale incapacità lavorativa per malattia (depressione) dal 29 ottobre 1998 (doc. VI/2), ha fatto riempire dall’attore “il questionario complementare vita collettiva”. Nello stesso l’interessato, il 19 gennaio 1999, ha indicato di essere ammalato dal 28 ottobre 1998 per depressione, di far uso di droghe e medicamenti e di essere in cura presso il dott. __________ a seguito di un ricovero ospedaliero nell’ottobre 1998 (doc. VI/3). Alla luce di tali riscontri, il 19 aprile 1999 il Comune di __________ e AT 1 hanno sottoscritto, su un modulo della RA 1, un complemento alla Convenzione di adesione sottoscritta con la CV 2 prevedente una riserva del seguente tenore: " Se la causa dell’incapacità al lavoro esistente al 1.1.1999 causa invalidità o il decesso dell’assicurato fino al 1.1.2004, solo le prestazioni minime esigibili in virtù della legge sulla previdenza professionale (LPP) del 25 giugno 1982 sono dovute." (doc. VI/4) Di conseguenza, quanto al momento in cui è cessata la copertura assicurativa di AT 1 presso la Cassa pensioniCV 1, le parti sono concordi nell’affermare che l’attore, unitamente a tutti i dipendenti del Comune di __________, sia stato assicurato sino al 31 dicembre 1998 presso la Cassa pensioni e in seguito, dal
1. gennaio 1999, presso la CV 2. Tali affermazioni sono del resto confermate dalla documentazione agli atti (cfr. anche per analogia l’art. 10 cpv. 3 v. LPP). L'attore va pertanto considerato assicurato alla Cassa pensioni fino al 31 dicembre 1998 sia per quel che riguarda la previdenza obbligatoria che per quanto attiene alla previdenza più estesa (cfr. anche l'art. 6 cpv. 3 della Legge sulla Cassa pensioni CV 1 (Lcpd)), in seguito alla CV 2 pur con la riserva applicata per la copertura sovraobbligatoria e le eventuali limitazioni scaturenti dalle disposizioni regolamentari del nuovo istituto di previdenza. Occorre ancora rilevare che, in occasione del cambiamento di istituto di previdenza, tra il Comune di __________ e la CV 2 rispettivamente tra quest’ultima e la Cassa pensioni CV 1 non sono intercorse pattuizioni particolari circa il passaggio di determinate categorie di dipendenti. La convenzione d’adesione n. 53’036/P del 16 dicembre 1998/ 9 gennaio 1999 non contiene alcuna disposizione particolare (doc, VI/1). Il Regolamento della CV 2 applicabile (doc. VI/7) stabilisce dal canto suo all’art. 3 (Cerchia degli assicurati) che entrano a far parte della fondazione tutti i salariati sottoposti all’obbligo previdenziale fatta eccezione per i salariati assunti per meno di tre mesi, per quelli con attività accessoria e quelli invalidi ai sensi dell’AI nella misura di almeno 2/3. L’art. 5 (copertura d’assicurazione) prevede a sua volta, tra l’altro, che: "
2. La copertura d’assicurazione è definitiva sempre che la persona da assicurare goda della sua piena capacità lavorativa all’inizio dell’assicurazione e che le prestazioni d’assicurazione non superino i limiti d’accettazione fissati dalla RA 1. Negli altri casi la copertura d’assicurazione è concessa, a titolo provvisorio, a partire dalla stessa data. È considerato come persona che non gode della sua piena capacità lavorativa il salariato che all’inizio dell’assicurazione: - non ha l’intera capacità lavorativa per ragioni di salute, - riceve delle indennità giornaliere in seguito ad una malattia o ad un infortunio, - è stato annunciato ad un’assicurazione invalidità statale, - riceve una rendita a causa di un’invalidità totale o parziale, - non può più, per ragioni di salute, esercitare a tempo pieno un’attività corrispondente alla sua formazione e alle sue capacità.” 4. La fondazione, può, in relazione ai rischi di decesso e invalidità, emettere delle riserve per ragioni di salute o esigere un sovrappremio per la parte dell’assicurazione che supera le prestazioni minime ai sensi della LPP. Un’eventuale riserva per ragioni di salute è limitata ad una durata massima di 5 anni. 5. Se un evento assicurato si verifica durante il periodo della copertura provvisoria la RA 1 versa, in linea di massima, le prestazioni regolamentari con riserva dell’art. 6. Tuttavia, se l’evento assicurato è dovuto ad una causa (malattia, infortunio, infermità) anteriore alla data della copertura provvisoria, solo le prestazioni minime esigibili ai sensi della LPP sono versate. Resta riservato l’art. 6 per le persone in incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione. 6. La copertura provvisoria si estingue al momento in cui la RA 1 comunica le sue condizioni d’accettazione, al più tardi tuttavia due mesi dopo essere stata accordata. 7. In caso d’aumento delle prestazioni le disposizioni sopramenzionate si applicano per analogia le prestazioni supplementari da assicurare. La copertura diventa effettiva al più presto quando la RA 1 è a conoscenza dell’aumento delle prestazioni." L’art. 6 (“Incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione”) dispone a sua volta: " Per i salariati che, al momento della loro ammissione all’assicurazione, non godono della piena capacità lavorativa, solo le prestazioni minime ai sensi della LPP, calcolate sulla base del salario ottenuto in seguito alla capacità di guadagno residua, sono in linea di massima assicurate. D’altronde, in virtù degli art. 18 e 23 LPP, le restrizioni seguenti sono particolarmente applicabili: - quando la causa dell’incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione comporta l’invalidità, l’aggravamento dell’invalidità esistente o il decesso, l’assicurato non ha alcun diritto a delle prestazioni;
- se la persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza all’inizio dell’incapacità lavorativa, i diritti a delle eventuali prestazioni devono essere esercitati presso quest’ultimo." Ai fini del riconoscimento delle prestazioni d’invalidità le prescrizioni regolamentari (in particolare l’art. 6 cpv. 1 in relazione con l’art. 5 cpv. 2) richiamano quindi l’applicabilità del principio assicurativo di cui all’art. 23 v. LPP (cfr. consid. 2.7) in virtù del quale in sostanza responsabile per le eventuali prestazioni d’invalidità è l’istituto di previdenza presso il quale era assicurato il dipendente al momento in cui è intervenuta l’incapacità lavorativa che ha poi portato all’invalidità. Si deve pertanto concludere che AT 1, pur essendo stato ammesso nella CV 2 a partire dal 1. gennaio 1999 lo è stato con le riserve che si evincono dalle esposte norme regolamentari disciplinanti i salariati non fruenti della piena capacità lavorativa alla loro ammissione. Queste sanciscono in particolare la rigorosa applicazione del principio assicurativo ex art. 23 v. LPP. Nella specie, si tratta dunque di stabilire se l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità è insorta precedentemente al 31 dicembre 1998, fatto questo che, assolti anche gli ulteriori presupposti per la prestazione, comporterebbe l'obbligo per la Cassa pensioni convenuta di erogare all’attore la rendita d'invalidità (cfr. ancora in proposito il consid. 2.19). A titolo completivo occorre precisare che con riferimento al tema del cambiamento di istituto di previdenza, in una sentenza del 22 dicembre 2003 (pubblicata in SVR 2004 BVG n. 18 pag. 57segg.), il TFA si è occupato della tematica della responsabilità di più istituti di previdenza in caso di cambiamento dell’istituto di previdenza da parte del datore di lavoro. Ha innanzitutto premesso che né la LPP né la LFLP regolano gli effetti del cambiamento dell’istituto di previdenza da parte del datore di lavoro e, in particolare, la questione di sapere se, al momento della disdetta del contratto d’affiliazione, le persone che beneficiano di una rendita, ossia l’ex lavoratore oppure il dipendente parzialmente invalido, continuano a ricevere le prestazioni dal precedente istituto di previdenza oppure passano a quello nuovo. Secondo il TFA in caso di disdetta e nuova stipulazione di un contratto d’affiliazione presso un istituto di previdenza, è ammissibile che l’intero collettivo d’assicurazione venga trasferito al nuovo istituto con la messa a disposizione dei capitali di copertura necessari al finanziamento delle rendite correnti. Presupposto è tuttavia l’esistenza di una chiara regolamentazione. Nel caso in cui vi sia una tale regolamentazione, in deroga del principio d’assicurazione sancito dall’art. 23 LPP, tutti quanti i rischi assicurativi della vecchia cassa pensione passano alla nuova e dunque in particolare anche quelle malattie che avevano causato un’incapacità lavorativa sotto la precedente cassa pensione. Qualora invece difetti una tale regolamentazione, i beneficiari di rendite interessati non vengono toccati dal cambiamento e hanno diritto a prestazioni legali e regolamentari da parte del precedente istituto previdenziale. A quest’ultimo devono quindi essere rivolte eventuali richieste di prestazioni a dipendenza di incapacità lavorative manifestatesi sotto il precedente istituto di previdenza e da esaminare secondo il principio dell’assicurazione che scaturisce dall’art. 23 LPP (cfr. anche DTF 125 V 427 consid. 6 e 127 V 383 consid. 5b; cfr. il consid. 26). D’altra parte in DTF 127 V 377 la massima Corte federale, chiamata ad esprimersi sulla sorte dei beneficiari di rendite d’invalidità (o per superstiti) in occasione di un cambio di istituto previdenziale a seguito della disdetta al precedente contratto d’affiliazione data dal datore di lavoro, ha concluso che nel caso esaminato anche i beneficiari di rendita passavano al nuovo istituto di previdenza dal momento che la disdetta della convenzione d’affiliazione aveva fatto venir meno anche il contratto d’assicurazione collettiva concluso dall’istituto previdenziale precedente. Infine, non è superfluo rammentare che dal 1. aprile 2004 è entrato in vigore il nuovo art. 53e LPP (“Scioglimento di contratti”) che recita, tra l’altro, quanto segue: " 1 In caso di scioglimento dei contratti d’affilliazione tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla LFLP vi è diritto alla riserva matematica. (….) 4 Se il datore di lavoro scioglie il contratto d’affilliazione con il suo istituto di previdenza, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza, per quanto il contratto d’afffilliazione non preveda altrimenti. Se il contratto non prevede altrimenti o se non si giunge a un accordo tra il vecchio e il nuovo istituto di previdenza, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale. 5 Se l’istituto di previdenza scioglie il contratto d’affilliazione con il datore di lavoro, il vecchio e il nuovo istituto di previdenza devono accordarsi sul mantenimento dei beneficiari di rendite nell’attuale istituto di previdenza o sul loro trasferimento presso il nuovo istituto di previdenza. Se non si giunge a un accordo, i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale. 6 Se i beneficiari di rendite rimangono affiliati all’istituto attuale, il contratto d’affilliazione che li concerne è mantenuto. Questo vale anche nel caso in cui l’invalidità sia sopraggiunta dopo lo scioglimento del contratto d’affilliazione, ma l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità sia sopraggiunta prima dello scioglimento del contratto d’affilliazione. (…)." La nuova norma (che tuttavia non è applicabile alla fattispecie, cfr. in proposito il consid. 2.4) non ha quindi fatto altro che confermare e codificare la giurisprudenza del TFA citata sopra (cfr. in particolare il tenore dei cpv. 4 e 6). 2.7. Secondo l’art. 23 v. LPP, che è una disposizione minima (art. 6 v. LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; M. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; DTF 118 V 898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209). L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 v. LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. VSI 1998 pag. 126; STFA non pubblicate del 10 gennaio 2005 nella causa B., B 95/04; del 16 febbraio 2001 in re V., B 100/00 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re consid. 2). Se una persona, malgrado l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni cura (STFA del 29 giugno 2004 nella causa B., B 95/03 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03). L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità verso colleghi o altro (SZS 2003 p. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c): di conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa (SZS 2003 p. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al 100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente (STFA del 29 giugno 2004 nella causa B., B 95/03; STFA del 5 febbraio 2003 nella causa B., B 13/01 citata in SZS 2003 pag. 434; STFA del 23 settembre 2004 nella causa C., B 49/03). Il richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155 seg.; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA non pubbl. del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; SZS 1994 p. 469; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R consid. 2). Questa soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (cfr. SVR 1998 LPP no. 14; SVR 1994 p. 38; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 p. 356). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 p. 38 consid. 2b, DTF 117 V 332 consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (cfr. sopra consid. 2.6 e il citato SVR 2004 BVG 18 p. 57; cfr. SZS 2005 p. 243). Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R. p. 4 consid. 3a; STCA non pubbl. del 15 marzo 2000 in re N., 34.1999.17). Va altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 29 cpv. 1 LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (cfr. SVR 1997 BVG N° 80). 2.8. L’art. 26 v. LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario pieno (SZS 1995 p. 464 consid. 3b). Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce tra l'altro il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media. 2.9. L’art. 4 LAI (dal 1. gennaio 2003, l'art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, DTF 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141). In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28; DTF 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse. Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229). Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 126 V 310 consid. 1; DTF 123 V 271 consid. 2a e riferimenti; DTF 120 V 108 consid. 3c; SZS 2002 pag. 155; SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22
p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c; DTF 118 V 39 consid. 2b/aa). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 218 consid. 4; DTF 115 V 210 consid. 2b; DTF 118 V 39 consid. 2b). L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI. L'Alta Corte ha in effetti precisato che il vincolo alla pronuncia dell'AI può estendersi solo a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell'AI che nella procedura AI sono decisivi per la fissazione del diritto ad una rendita d'invalidità (STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99). Inoltre, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 123 V 271 consid. 2a; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a, DTF 115 V 208 consid. 2c, 212; 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 47; DTF 115 V 218 consid. 4; STFA del 30 novembre 1993; B 38/92, in Plädoyer 1994 p. 66; DTF 109 V 24; Meyer/Blaser, op. cit., p. 21; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa). Infine, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 130 V 273 consid. 3.1; DTF 129 V 75 e 129 V 150; cfr. anche le sentenze non pubblicate del 21 gennaio 2005 nella causa B., B 32/03; del 21 settembre 2004 nella causa T., B 66/04; del 31 dicembre 2003 nella causa A., B 3/03; del 16 dicembre 2003 nella causa O., B 68/03; del 9 gennaio 2004 nella causa M., B 81/02; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). Secondo il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’UAI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (cfr. STFA del 14 agosto 2000 nella causa M., B 50/99). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA dell’11 luglio 2000 nella causa P., B 47/98 e del 9 novembre 2004 nella causa W., B 81/03). In virtù dell’art. 6 v. LPP, inoltre, le fondazioni di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 p. 465/466 consid. 4b/aa), sono libere di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 50%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 p. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2a; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c). Inoltre, se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 p. 71; SZS 1996 p. 56; DTF 118 V 73 consid. 1; DTF 117 V 335 consid. 5c; DTF 115 V 220 seg). Secondo la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3). 2.10. L’art. 15 Lcpd prevede fra l'altro l’erogazione della pensione di invalidità. Secondo l’art. 16 cpv. 1 Lcpd tutte le pensioni decorrono dal mese per il quale lo stipendio o una precedente pensione non sono più corrisposte. Ricalcando essenzialmente l'art. 26 cpv. 1 LPP che prescrive il rinvio alle disposizioni della LAI per l'esame della nascita del diritto a prestazioni d'invalidità, l'art. 16a cpv. 1 Lcpd (in vigore dal 1. ottobre 2000; in precedenza cfr. l'art. 16 cpv. 1 LCP) dispone che la pensione d’invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI). Per il cpv. 2 dell'art. 16a Lcpd, il versamento delle prestazioni della Cassa inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno. Rimane riservato l'art. 29a della legge (cpv. 3). A proposito del concetto di invalidità l’art. 24 Lcpd prevede che " L’invalidità è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale." Dal tenore della norma emerge che il concetto di invalidità della Lcpd è più esteso rispetto a quello della LPP e, quindi, della LAI in quanto comprende anche l'invalidità professionale. L’assicurato è infatti considerato invalido già per il solo fatto di non essere più in grado di svolgere la sua funzione (“Berufsunfähigkeit”; SZS 1997 pag. 73 e 1995 pag. 102; cfr. STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a; DTF 117 V 335 consid. 5b; RDAT I 1995 p. 221) oppure funzioni affini. In virtù della giurisprudenza suesposta, questo concetto di invalidità non coincide con quello generale di incapacità al guadagno dell'AI e della LPP in un mercato del lavoro equilibrato (cfr. Meyer/Blaser, SZS 1995 p. 102/103; DTF 117 V 335; STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993, B 19/92; S. Beros, Die Stellung des Arbeitnehmers in BVG, Zurigo 1993, p. 149; STFA non pubbl. 17 dicembre 1991 in re F p. 7 consid. 3a). La capacità di guadagno si riferisce infatti a quanto risulta esigibile per la persona in questione: non è dunque "l'incapacità assoluta di lavorare". In proposito va rilevato che questo tipo di soluzione è di regola introdotta ai fini di non declassare professionalmente gli assicurati divenuti invalidi, in particolare i lavoratori specializzati (SZS 1997 p. 74 consid. 2a; DTF 115 V 211). Si rilevi ancora che secondo la giurisprudenza in tale ipotesi la nozione di invalidità prevista nel regolamento si applica sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (SZS 1995 pag. 476 consid. 4b; STFA non pubbl. del 25 marzo 1993 in re A consid. 4b e c, B 19/92; DTF 115 V 221 consid. 5). Considerato come il concetto d'invalidità della Cassa pensioni sia più esteso rispetto a quello della LPP, poiché l’assicurato è stato riconosciuto invalido ai sensi dell’AI (cfr. consid. 1.3), e quindi della LPP, dev’esserlo anche ai sensi delle disposizioni della Cassa pensioni. Per quanto invece concerne il regolamento della CV 2 applicabile al contratto concluso con il Comune di __________ (doc. VI/7), esso contiene disposizioni simili disponendo l’art. 18 (Rendita d’invalidità) quanto segue: " Art. 18 Rendita d'invalidità (1) L'assicurato che subisce un'incapacità di guadagno ha diritto ad una rendita d'invalidità a partire dalla scadenza del termine d'attesa, fino a quando perdura l'incapacità di guadagno, ma al più tardi fino all'età del pensionamento. Quando l'assicurato raggiunge l'età del pensionamento, la rendita d'invalidità LPP è sostituita dalla rendita di vecchiaia di un importo almeno pari alla rendita d'invalidità minima esigibile ai sensi della LPP. (3) Esiste incapacità di guadagno quando un medico attesta, sulla base di osservazioni obiettive, che l'assicurato è incapace, totalmente o parzialmente, di esercitare la sua professione od ogni altra attività lucrativa compatibile con la sua posizione sociale, le sue cognizioni e le sue attitudini, o quando è invalido ai sensi dell'assicurazione federale invalidità (AI). (4) Se l'assicurato è affetto da un'incapacità di guadagno parziale, la rendita d'invalidità versata è proporzionale al grado di detta incapacità; un grado del 66 e 2/3 % o più dà diritto alla prestazione totale; mentre un grado inferiore al 25 % non dà diritto a prestazioni. Il grado d'incapacità di guadagno corrisponde almeno al grado d'invalidità fissato dall'AZ, a meno che la decisione dell'AZ non appaia insostenibile. Una revisione periodica del grado d'invalidità rimane riservata. (6) In caso d'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa dell'invalidità parziale iniziale, le prestazioni d'invalidità già in corso sono adattate senza indugio al nuovo grado. (7) In caso d'aumento del grado d'invalidità dovuto ad un'altra causa, le prestazioni già in corso continuano ad essere versate senza modifica. Un diritto a delle nuove prestazioni, nella misura dell'aumento dell'invalidità, nasce alla scadenza del termine d'attesa. (8) La rendita annua d'invalidità è pari al 50 % del salario coordinato." 2.11. Nel caso in esame litigiosa è, come detto, l'assegnazione all'assicurato di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale. Dall’incarto AI emerge che l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha statuito che il diritto alla mezza rendita intera di invalidità dell'AI a favore di AT 1 è sorto con effetto dal 1. ottobre 2001. Il relativo provvedimento amministrativo del 24 aprile 2002 è cresciuto incontestato in giudicato (atti AI). Le affezioni, di natura psichica, di cui è portatore AT 1 sono di natura manifestamente labile; secondo l’art. 29 pv. 1 lett. b LAI in tale ipotesi il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media; l’UAI ha quindi fatto partire il periodo di carenza il 1. ottobre 2000. Per questo motivo la Cassa convenuta, che non contesta l'invalidità dell'attore, bensì il fatto di essere la debitrice della relativa prestazione, respinge la richiesta di prestazioni. A suo avviso, il rapporto di previdenza con i dipendenti del Comune di __________ – e, con essi, anche con AT 1 - essendosi concluso già il 31 dicembre 1998, nell’ottobre 2000 l’attore non era più assicurato presso la Cassa pensioni CV 1. La RA 1 sostiene, per contro, che l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità non è riconducibile al mese di ottobre 2000, ma si situa ad un momento precedente e, comunque, in un'epoca in cui l’interessato ancora era assicurato presso la Cassa. Ora, nella presente fattispecie va innanzitutto rilevato che la decisione dell'AI del 24 aprile 2002 attribuente a AT 1 la prestazione d'invalidità non è stata notificata dall'UAI né alla Cassa pensioni né alla CV 2 nè alla RA 1 né precedentemente le convenute o la CV 2 sono state coinvolte nel procedimento pendente di fronte all'UAI (cfr. atti AI). Solo successivamente, a seguito di una richiesta della Cassa pensioni del 6 dicembre 2002 e della RA 1 del 23 aprile 2003, l'UAI ha trasmesso loro gli atti il 12 dicembre 2002 rispettivamente il 2 maggio 2003 (atti AI). Ne discende che alla luce della recente giurisprudenza del TFA (cfr. consid. 2.6 e DTF 130 V 273, 129 V 75 e 150) il diritto dell'attore alla rendita d'invalidità della previdenza professionale va esaminato in questa sede in modo autonomo. In particolare, la data d'inizio dell'inabilità lavorativa fissata dall'AI per far partire l'anno di carenza (art. 28 e 29 LAI) non è vincolante ai fini previdenziali. Questa Corte deve pertanto stabilire liberamente se ancora durante il periodo in cui l'attore era assicurato presso la Cassa convenuta, vale a dire entro il 31 dicembre 1998 (cfr. consid. 2.7), è subentrata un'incapacità lavorativa di rilievo ai sensi dell'art. 23 LPP (e art. 24 Lpcd), vale a dire duratura e di almeno il 20% e se la stessa non ha subito in seguito interruzioni rilevanti (cfr. consid. 2.4 e 2.12; DTF 120 V 109 consid. 3c; STFA non pubblicata del 22 febbraio 2002 in re B., B 35/00; SVR 1997 BVG Nr. 80). Nell’affermativa sarebbe la Cassa responsabile del pagamento della prestazione dovuta all’assicurato; diversamente invece debitrice della prestazione sarebbe la CV 2, nella sua qualità di istituto previdenziale di AT 1 a far tempo dal 1. gennaio 1999. 2.12. Secondo la giurisprudenza l’art. 23 v. LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (cfr. DTF 123 V 264 consid. 1c; DTF 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 in re B., B 64/99). Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (cfr. SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA: " l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c) In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210). Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2b). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, DTF 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA del 30 ottobre 2002 nella causa P., B 4/02 e riferimenti a SZS 1997 p. 67). Relativamente al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, p. 120ss, in particolare 124). 2.13. In concreto, dagli atti emerge che l'assicurato ha iniziato a soffrire in modo rilevante di problemi di natura psichica nel corso dell’autunno del 1998 a seguito di una crisi nel rapporto affettivo con l’allora compagna e madre dei suoi due figli. Il 28 ottobre 1998 AT 1 ha tentato di togliersi la vita ed è stato di conseguenza ricoverato sino al 7 dicembre 1998 presso la Clinica __________, in seguito nuovamente sino all’11 dicembre 1998 presso l’Ospedale di __________ e successivamente di nuovo alla Clinica __________ sino al 23 dicembre 1998. Nel rapporto d’uscita del 7 dicembre 1998 i sanitari della clinica (fra i quali il dott. __________) hanno posto la diagnosi di " disturbo della personalità emotivamente instabile e stato dopo diversi tentamen, ultimo il 28 ottobre 1998, abuso etilico e nicotinico da anni; Petit mal in età scolastica." (atti AI) Nel successivo certificato del 24 dicembre 1998 i medesimi sanitari hanno confermato le medesime diagnosi e prescritto la continuazione della terapia farmacologia e di quella semi-stazionaria con terapia quotidiana già iniziata presso la clinica di Giorno “__________” di __________, sotto la direzione del dott. __________, il quale nel suo certificato del 20 gennaio 1999 alla __________ riferiva di un “Disturbo depressivo nell’ambito di una personalità a struttura borderline” sottolineando come l’evoluzione del paziente non apparisse positiva non dovendosi escludere la necessità di ulteriori misure terapeutiche, eventualmente anche stazionarie (atti AI). Il 29 dicembre 1998 AT 1 è stato nuovamente protagonista di un tentamen con ricovero all’Ospedale __________ con la diagnosi di “stato depressivo; tentato suicidio”. (atti AI). I medici che l’hanno avuto in cura ne hanno certificato la completa inabilità lavorativa a far tempo dal 29 ottobre 1998. Dopo una nuova degenza dal 30 dicembre 1998 al 9 gennaio 1999 presso la Clinica __________ con la diagnosi di “Stato dopo tentamen medicamentoso, disturbo di personalità emotivamente instabile” (certificato clinica del 17 febbraio 1999 agli atti AI), l’interessato ha continuato la terapia presso il dott. __________, il quale ne ha certificato l’inabilità lavorativa completa sino al 22 febbraio 1999 (certificato del 18 febbraio 1999 agli atti AI). Il 4 febbraio 1999 l’attore è stato ancora protagonista di un tentamen con ricovero dapprima presso l’Ospedale di __________ e poi presso la Clinica __________ sino all’11 febbraio 1999 (rapporto d’uscita della clinica del 23 marzo 1999 agli atti AI). Dal 21 febbraio 1999 AT 1 ha ripreso a lavorare pur continuando una psico-farmacoterapia e i colloqui psicoterapeutici con frequenza quindicinale (certificato del dott. __________ del 9 marzo 1999 alla __________ agli atti AI). A seguito di un nuovo tentativo di suicidio (tentamen medicamentoso con ferite da taglio all’avambraccio) avvenuto il 1. giugno 1999, AT 1 ha nuovamente interrotto l’attività lavorativa subendo un ricovero a __________ dal 1° all’8 giugno 1999 e in seguito fino al 18 giugno 1999 e nuovamente dal 24 giugno al 10 luglio 1999 presso la Clinica __________ con un’inabilità lavorativa completa certificata sino al 12 luglio 1999. In seguito l’inabilità lavorativa è scesa al 75% e il paziente ha continuato ad assumere i medicamenti prescrittigli e la psicoterapia (certificati Clinica __________ del 18 giugno 1999, 8 e 24 luglio 1999 agli atti AI). A seguito di un nuovo tentamen avvenuto il 27 luglio 1999 l’attore è nuovamente stato ospedalizzato con conseguente incapacità lavorativa certificata in misura totale sino al 30 luglio 1999 e parziale (25%) in seguito e sino al 24 settembre 1999 (certificati dell’__________ - del 20 agosto e 23 settembre 1999 agli atti AI). Dal 27 settembre 1999 AT 1 è nuovamente stato giudicato abile al lavoro dalla dott.ssa __________, psichiatra dell’__________, sotto la cura della quale ha continuato la terapia medicamentosa (con neurolettici, ansiolitici e antidepressivi) con prescrizione controllata e la psicoterapia con frequenza settimanale. Il 27 giugno 2000 AT 1 ha avuto una ricaduta della medesima malattia psichica di cui era sofferente interrompendo il lavoro. La dott.ssa __________ ne ha certificato l’inabilità lavorativa totale sino al 18 luglio 2000 e in seguito e fino al 14 settembre 2000 del 25% (certificati del 14 luglio, 2 e 29 agosto 2000 per la __________ agli atti AI). Da rilevare che in data 19 agosto 2000 l’interessato è nuovamente stato protagonista di un tentamen suicidale medicamentoso con conseguente ospedalizzazione e incapacità lavorativa totale sino al 22 agosto 2000 (certificato del 9 ottobre 2000 dell’__________ agli atti AI). Dal 14 settembre 2000 AT 1 ha ricominciato a lavorare pur continuando la terapia medicamentosa e i colloqui di sostegno presso la dott.ssa __________ (certificato del 10 ottobre 2000 dell’__________). Dopo poco più di un mese, dal 21 ottobre 2000, a seguito di un nuovo tentamen medicamentoso (con ricovero in cure intense alla __________ sino al 27 ottobre 2000 e in seguito presso la Clinica __________ fino al 25 novembre 2000) il cui fattore scatenante era da ricondurre ad un problema all’interno del lavoro (cfr. lettera d’uscita Ospedale __________ del 31 ottobre 2000 agli atti AI), AT 1 ha nuovamente cessato l’attività lavorativa. La dott.ssa __________ ne ha attestato l’inabilità lavorativa sino al 10 dicembre 2000 e del 50% in seguito e a tempo indeterminato per le medesime diagnosi, ossia “Disturbo di personalità tipo borderline, Abusi etilici episodici” (certificati dell’__________ dell’8 novembre, 7 e 11 dicembre 2000 e 26 febbraio 2001 agli atti AI). Dopo aver ripreso il lavoro a metà tempo dal 12 dicembre 2000, AT 1 ha continuato la farmacoterapia e i colloqui di sostegno regolari presso la dott.ssa __________ (certificati dell’__________ del 6 aprile e 12 giugno 2001 agli atti AI). Il 18 luglio 2001 l'interessato ha inoltrato domanda di prestazioni all'AI indicando di soffrire di “depressione, ansia, nervosismo” dal 1998 (cfr. atti AI). L’UAI ha quindi proceduto ai necessari accertamenti. Nel formulario all’UAI compilato il 24 agosto 2001 dal datore di lavoro di AT 1, il Comune di __________ ha indicato che il dipendente era stato assunto quale operaio comunale generico e che si trovava in malattia precisando: " Il signor AT 1 soffre di disturbi (depressioni) da tempo. Dall’ottobre 1998 il signor AT 1 ha trascorso vari periodi di assenza a causa di ripetuti tentativi di suicidio. I tentativi di reinserimento sono falliti ogni volta che l’occupazione è ripresa al 100% con la conseguente intensificazione dei rapporti con l’utenza." (atti AI) Nel suo rapporto medico all’UAI del 27 agosto 2001 la dott.ssa __________ dell’__________, indicata quale diagnosi “Sindrome borderline di personalità; abusi etilici saltuari” con ripercussioni sulla capacità lavorativa dal novembre 1998 rispettivamente dal luglio 1999, ha affermato: " Anamnesi patologica remota: nel primo anno di vita gastroenterite con ricovero ospedaliero. Dai sei ai quattordici anni piccolo male con trattamento antiepilettico di Tegretol. Le crisi erano notturne senza perdita di coscienza ma con perdita di voce e di movimenti che sono durati fino ai dodici anni. Fobie sociali con difficoltà a presentarsi agli esami o se deve parlare in pubblico. Anamnesi patologica prossima: dall'ottobre 1998, dopo la separazione dall'ex compagna, Il paziente presenta crisi depressive con tentamen medicamentosi ed alcool che lo hanno portato a ricoveri in Clinica __________ dal 30.10.1998 al 7.12.1998, dal 12.12.1998 al 23.12.1998, dal 30.12.1998 al 9.1.1999 e a due ricoveri in __________ dal 4.2.1999 al 11.2.1999, dal 1.8.1999 al 8.6.1999. Fino al luglio 1999 è stato seguito ambulatoriamente dal dr. __________ e poi dal __________ con colloqui di psicoterapia di sostegno e terapia farmacologia con prescrizione controllata del medicamenti. Negli ultimi due anni di terapia il paziente ha subito un ricovero in __________ dal 21.10.2000 al 27.10.2000 per tentamen medicamentoso con benzodiazepine e antidepressivi e in Clinica __________ dal 27.10.2000 ai 25.11.2000. Periodi di inabilità lavorativa: 25% dal 2.8.1999 al 24.9.1999, 100% dal 27.6.2000 al 18.7.2000, 25% dal 19.7.2000 al 14.7.2000, 100% dal 21.10.2000 al 10.12.2000, 50% dall'11.12.2000 a tuttora. In questi due anni di terapia vi sono state due crisi depressive che hanno portato a periodi di inabilità lavorativa nel giugno 2000 e un tentamen al 21.10.2000 con un ricovero ospedaliero. Le prescrizioni farmacologiche erano seguite dal paziente con decisione autonoma di sospendere ed accumulare il farmaco in caso dl bisogno e poi assunzione massiccia in momenti di crisi. La terapia con colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione delle risorse del paziente. In questo periodo è riuscito a produrre vetrate con il padre e da solo senza che questa attività costituisca fonte di guadagno. Inoltre la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna che il paziente ha nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex compagna. Sembra che le crisi in questi due anni fossero in concomitanza con periodi anche di sovraccarico lavorativo, in giugno, in aprile ed in ottobre 2000. Secondo il nostro parere la sua capacità lavorativa è al 60% vista la facile intolleranza agli stress e al sovraccarico lavorativo. Ad esempio l'ultimo tentamen è avvenuto in un periodo di sovraccarico lavorativo e dopo un litigio con un collega. Nella terapia tra Il 1999 e l'ottobre 2000 il paziente è apparso con periodi di tono d'umore deflesso, ritmi circadiani con insonnia notturna, abusi etilici e medicamentosi e con ansia libera durante il giorno ed abusi medicamentosi che sono sfociati anche in un grave tentativo di suicidio Il 21.10.2000.
7. ProsecuzIone della terapia in corso antidepressiva e dei colloqui di sostegno. Dall'ottobre 2000, dopo l'ultima crisi con grave tentamen medicamentoso, il paziente appare in relativo equilibrio. La sua capacità lavorativa a nostro parere è del 50% vista l'intolleranza allo stress e l'ipersensibilità ai conflitti sul luogo di lavoro." Nel complemento di pari data ha ipotizzato una continuazione della precedente attività lavorativa ma solo nella misura del 50% considerato come il disturbo alla salute di cui era affetto l’assicurato provocava una facile intolleranza allo stress e difficoltà di relazione con i colleghi (atti AI). Alla luce della documentazione acquisita agli atti e dei citati referti, il medico dell'AI, ritenuti superflui ulteriori accertamenti medici, il 14 novembre 2001 ha proposto il riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità con la motivazione seguente: " Vista la patologia psichiatrica pesante dopo diversi episodi di tentamen medicamentosi nel passato ed i diversi ricoveri si giustifica una incapacità lavorativa del 50% per diminuito rendimento sul posto di lavoro non migliorabile secondo gli atti in altri luoghi o cambiando tipo di mestiere." (atti AI) L'UAI ha quindi statuito sulla domanda di prestazioni emanando il provvedimento del 24 aprile 2002 con il quale ha attribuito a AT 1 una mezza rendita per un grado d'invalidità del 50% dal 1. ottobre 2001 (atti AI). In seguito AT 1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa dal 21 ottobre 2000 al 10 dicembre 2000 per un nuovo tentamen con ospedalizzazione, e di parziale inabilità (50%) dal 10 dicembre 2000 al 10 dicembre 2001, ha lavorato a metà tempo alle dipendenze del Comune di __________ sino al 29 luglio 2003, momento in cui gli è nuovamente stata diagnosticata una totale incapacità lavorativa (perizia dott.ssa __________, psichiatra, del 24 ottobre 2003 all’attenzione della __________ agli atti AI). In seguito AT 1 non ha più ripreso l’attività lavorativa. Il 30 gennaio 2004 l’assicurato ha chiesto all’UAI di attribuirgli una rendita intera ritenuto come egli fosse totalmente incapace al lavoro e non percepisse più il salario dal 1. ottobre 2003 (atti AI). 2.14. Ritenuto come dalla documentazione versata agli atti dalle parti e da quella richiamata d'ufficio in corso di causa, non fosse a priori possibile desumere riscontri incontrovertibili ai fini del presente contendere, questa Corte ha ritenuto opportuno effettuare alcuni accertamenti. Innanzitutto, richiamati i certificati redatti in precedenza, il 27 ottobre 2004 la vicecancelliera ha chiesto al dott. __________ di precisare in quali periodi aveva avuto in cura AT 1 e di descrivere come fossero le sue condizioni e la sua capacità lavorativa in tali periodi (XXXVII). Nella sua risposta dell’8 novembre 2004 il dott. __________ ha, tra l’altro, affermato quanto segue: "
1) Da quando a quando ha avuto in cura il sig. AT 1 e per quali diagnosi; Ho innanzitutto seguito il signor AT 1 durante la sua degenza presso la Clinica __________ dove era stato ricoverato per un problema comportamentale legato all'abuso etilico (purtroppo non ho le date esatte della sua degenza che potranno senz'altro essere richieste alla Clinica __________). In seguito ho seguito il paziente ambulatorialmente dal 28.12.1998. La diagnosi principale è da vedere in un disturbo psico-affettivo-emozionale di personalità (disturbo borderline). Dopo le sue dimissioni dalla Clinica __________ egli è stato "seguito" a livello semistazionario. Abbiamo iniziato un trattamento il 26.01.1999 e si è interrotto in pratica il 04.03 dello stesso anno poiché il paziente aveva effettuato un tentamen. Da quel periodo il signor AT 1 ha deciso per un cambiamento di medico e struttura terapeutica. Il 18.08.2003 il signor AT 1 ha voluto far rientro nella nostra struttura terapeutica ed è stato preso a carico da uno psicologo che gli offriva dei colloqui regolari. L'instabilità emotiva del signor AT 1 non gli ha permesso però una sufficiente continuità terapeutica per cui abbiamo nuovamente proposto un intervento semistazionario con intervento pluri disciplinare alla fine del 1999. Il risultato è stato fallimentare per la discontinuità di presenza del paziente. Egli ha continuato l'Ospedale di Giorno come sopra descritto fino al 22.12.2002. Da parte nostra non ha più seguito trattamenti specifici. Il 27.01.2004 il paziente si è nuovamente presentato ad una consultazione poiché risentiva delle difficoltà di tipo ansioso e gli abbiamo nuovamente proposto delle terapie di rilassamento e dei colloqui psicoterapeutici (data anche la nuova struttura famigliare e considerato che la sua compagna era in cura semistazionaria presso l'Ospedale di Giorno. Durante questo periodo il paziente ha seguito dei colloqui psicoterapeutici, ha assunto una psicofarmacoterapia (in modo irregolare) e non era in grado di esprimersi sulla sua patologia principale che è l'etilismo cronico.
3) Indichi la percentuale di incapacità lavorativa da Lei rilevata nei vari periodi; in particolare, nel suo certificato del 18 febbraio 1999 qui allegato ha attestato una capacità lavorativa dal 22 settembre 1999; pure in quello, allegato, dei 9 marzo 1999 ha confermato la ripresa dell'attività lavorativa dal 21 febbraio 1999; invece in quello del 30 aprile 2003 (pure allegato) ha attestato un'incapacità totale almeno sino al 6 aprile 1999 come devono essere interpretate le divergenze? Data la sua instabilità emotiva la sua incapacità lavorativa è da considerare al 100% e questo perché egli non è in grado di garantire una sufficiente continuità operativa in un'azienda. Il problema di base risiede nella sua instabilità emotiva personologica. Le divergenze osservate sono dovute all'impossibilità di effettuare una diagnosi a medio lungo termine di tipo psichiatrico anche di una personalità borderline.
4) Ha seguito il paziente durante la ripresa dell'attività lavorativa dal 21 febbraio 1999 al 1 giugno 1999? Come erano le condizioni dell'interessato (ultimo tentamen del 4 febbraio 1999) e come era da quantificare la sua capacità lavorativa in questo periodo. Sì il paziente ha seguito dei trattamenti anche se in modo irregolare ma la sua patologia di base, gli hanno impedito di svolgere un'attività lavorativa anche solo parziale. Se manteniamo i criteri in atto nel 1998 egli non è più in grado di reinserirsi professionalmente. Ritengo però che il signor AT 1 abbia delle potenzialità tali da poter operare in modo, forse anche temporaneo, in una struttura adatta alla sua formazione e alle sue competenze operative." (Doc. XLVI) Nuovamente interpellato il 31 marzo 2005 riguardo al periodo in cui aveva seguito l’attore e alla capacità lavorativa dell'assicurato (LXXXII), l’11 aprile 2005 lo specialista ha precisato: " A) Ho seguito il signor AT 1 dapprima alla Clinica __________ di __________, ma non so dare la data esatta, poi ambulatoriamente dal 28.12.1998. Prima il paziente era seguito dal suo medico curante che doveva essere il signor __________ o il Dr. med. __________ risiedente nella zona d'origine. Il paziente ha poi cambiato diversi medici curanti. B) Nel 1999 in effetti il trattamento si è concluso in data 06.04.1999 egli ha optato per un intervento psicoterapeutico. Rivedendo gli atti e conoscendo la personalità del paziente emotivamente instabile posso correggere il termine di tentamen con abuso medicamentoso e etilico. Non so da chi egli sia stato seguito ulteriormente. E questo in pratica fino al 26.08.2003. C) Si è optato effettivamente per un intervento pluridisciplinare all'inizio (e non alla fine del 1999) trattamento che ha avuto luogo fra il 18.02 e il 04.03.1999 in data 04.02 ho nuovamente consultato il paziente presso l'Ospedale __________ per un abuso medicamentoso ed etilico rivedendolo poi in data 04.03.1999 e un'ultima volta in data 06.04.1999 dopo di che egli sentendosi ben sostenuto a livello psicologico mi chiedeva unicamente delle psicofarmaco terapie telefonicamente. I trattamenti semistazionari erano di tipo ergo, socio terapeutico, terapie di rilassamento e colloquio psicoterapeutici accompagnati da una psicofarmaco terapia. Ritengo che il motivo del fallimento del trattamento in corso è da attribuire alle difficoltà e agli attriti relazionali creatisi con gli operatori che non sempre riuscivano a gestire in modo ottimale i comportamenti discontinui del paziente e le inadempienze terapeutiche dettate da un suo vissuto psico sociale mal espresso. L'ulteriore consulto effettuato a causa di un abuso medicamentoso ci ha indotto a chiudere il caso clinico con la presa a carico semistazionaria consigliandogli delle alternative terapeutiche più consone alle sue problematiche (per inciso va detto che non tutti i pazienti sono in grado di ottemperare i principi terapeutici prescritti e questo soprattutto sul piano relazionale. La nostra professione è basata su relazioni su prescrizioni e ordinazioni non sempre ben accette dal paziente). D) Con riferimento al periodo dal 21 febbraio al 01 giugno 1999 ho dato delle indicazioni (p.to 4 del mio scritto) errate. A questo proposito le posso trasmettere le fatture e quindi le consultazioni avvenute in questo periodo. In conclusione sono stato molto impreciso nel mio precedente scritto e a questo proposito vi allego le fatture emesse in rapporto alle prestazioni eseguite riguardanti il periodo da voi indicato." (Doc. LXXXII) La vicecancelliera ha inoltre interpellato la dott.ssa __________, specialista in psichiatria, la quale aveva avuto in cura AT 1 dal 29 luglio 1999 al 10 dicembre 2001, allorquando esercitava alle dipendenze dell’__________ a __________ (XXXIX, XLVII). In risposta, il 30 novembre 2004 la specialista ha affermato: "
1. da quando a quando ha avuto in cura il signor AT 1 e per quali diagnosi? Ho avuto in cura il signor AT 1 dal 29.7.1999 al 10.12.2001 per le diagnosi seguenti: episodi depressivi di media gravità ricorrenti con sintomi biologici (ICD-10 F33.11); sindrome Borderline di personalità (ICD-10 F60.31); sindrome di dipendenza da alcool, uso dipsomanico (ICD-10 F10.26); fobia sociale (ICD-10 F40.1); stato dopo cinque tentamen medicamentosi (2 nel 1998, 1.6.1999, 29.7.1999, 21.10.2000), in data 1.6.1999 tentamen con taglio polsi.
2. La terapia è avvenuta ambulatorialmente o in modo stazionario? Nella prima variante indicare in quali periodi e con quale frequenza avveniva la terapia; nella seconda variante indicare pure in quali esatti periodi; La terapia è avvenuta ambulatorialmente a cadenza settimanale ad eccezione del luglio 2000 in cui è avvenuta giornalmente. Ricoveri in ambito stazionario sono stati dal 27.9.1999 al 29.9.1999 e dal 21.10 al 26.10.2000 presso l'Ospedale __________ e dal 27.10. al 25.11.2000 presso la Clinica __________ dopo il quinto tentamen avvenuto al 21.10.2000.
3. Indichi la percentuale di incapacità lavorativa da lei rilevata nei vari periodi; in particolare, nel suo certificato del 13.12.1999 e del 23.9.1999 (vedi allegati), lei ha attestato una totale capacità lavorativa del paziente dal 27 settembre 1999. Come erano da valutare le condizioni del paziente in quel momento e come era la prognosi? Nel periodo susseguente il signor AT 1 ha continuato ad essere in cura presso di voi? In caso affermativo come sono evolute le sue condizioni? Dagli atti messimi a disposizione ho certificato i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 27.7.1999 al 29.7.1999 (ricovero Osp. __________) 100% dal 30.7.1999 al 30.7.1999 25% dal 2.8.1999 al 26.9.1999 0% dal 27.9.1999 100% dal 27.6.2000 al 18.7.2000 25% dal 19.7.2000 al 14.9.2000 0% dal 15.9.2000 100% dal 21.10.00 al 26.10.00 (ricovero Ospedale __________) 100% dal 27.10.00 al 25.11.00 (ricovero Clinica __________) 100% dal 21.10.2000 al 10.12.2000 50% dal 11.12.2000 a tempo indeterminato (fino alla data di richiesta dell'AI avvenuta al 20.7.2001, con decisione della rendita AI al 50% in data 19.12.2001, a partire dal 1.10.01) La situazione psichica nel settembre 1999 era caratterizzata da instabilità del tono dell'umore con facilità al tono d'umore basso, agli abusi etilici ma le idee suicidali apparivano comunque controllate dalla presenza delle figlie e da una buona progettualità rispetto agli hobby (costruire vetrate con il padre). L'assiduità delle sedute e la buona collaborazione di chiamare in caso di bisogno erano comunque dei fattori prognostici positivi. Fattore prognostico negativo era la sua ferma convinzione a far scorta di medicamenti da usare in caso di bisogno e di non precisare quanti medicamenti aveva messo da parte (malgrado le ricette controllate l'assunzione dei medicamenti era irregolare con possibilità di far scorte). La ripresa del lavoro era motivata dalla buona compliance almeno nei colloqui, dalla relativa stabilità del tono umorale e dal senso di vergogna che il paziente ha sempre avuto rispetto alla gente del paese perché se non avesse lavorato l'avrebbero, a suo dire, chiamato "lazzarone". La terapia con i colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione delle risorse del paziente. In questi periodi è riuscito a produrre vetrate con il padre e da solo senza che tale attività costituisse una fonte di guadagno. Inoltre la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna che il paziente aveva nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex compagna. Sembra che le crisi tra il 1999 e il 2000 siano state in concomitanza con periodi di sovraccarico lavorativo, in giugno ed aprile ed ottobre 2000. Il quinto tentamen del 21.10.2000 è avvenuto in un periodo di sovraccarico lavorativo dopo un litigio con un collega.
4. Come si è manifestata la ricaduta del 27.6.2000? Nelle settimane immediatamente precedenti come erano le condizioni del paziente? La ricaduta del 27.6.2000 è stata caratterizzata fino alla fine di maggio 2000 da un relativo compenso psichico e, con l'inizio di giugno, da una difficoltà di motivazione a continuare la terapia con stati di anergia, di sofferenza improvvisa soprattutto serale, sfociata in una crisi di aggressività verso cose nei giorni precedenti il 27.6.2000; erano inoltre presenti abusi etilici, anedonia. In tale data chiede egli stesso un'intensificazione dei colloqui e si decide per un'inabilità lavorativa al 100%." (Doc. LVII) Con scritto del 13 aprile 2005 la psichiatra ha ulteriormente confermato le proprie indicazioni confermando che in data 26 ottobre 2000 aveva avuto un incontro con il datore di lavoro dell’attore nel corso del quale quest’ultimo aveva messo in evidenza che in concomitanza con le festività AT 1 aveva una maggiore intolleranza alle frustrazioni, conflitti con il suo collega e assenze dal lavoro (LXXXIII). Anche il dott. __________, medico generalista che aveva curato AT 1 dal 1987 al 2000 per le patologie di natura non psichiatrica, è stato interpellato dal TCA il 27 ottobre 2004 (XXXVIII). La relativa risposta del 9 novembre 2004 non ha portato riscontri di rilievo ai fini del presente contendere (L). Infine, la vicecancelliera ha pure interpellato l’UAI chiedendo di illustrare sulla base di quali considerazioni e di quali documenti era stata fissata la data di decorrenza della mezza rendita erogata all’assicurato a far tempo dal 1. ottobre 2001 (XL). Con risposta del 24 novembre 2004, corredata da alcuni documenti, l’UAI ha affermato: " con riferimento al suo scritto del 28 ottobre scorso in allegato le trasmettiamo copia dell'ulteriore documentazione che ha portato l'assicurato ad aver diritto ad una rendita intera AI a partire dal 1.12.2003. Il diritto alla mezza rendita AI dal 1.10.2001 era stato accordato alla luce del rapporto medico stilato dalla Dr.ssa __________ del __________ di __________ il 27 agosto 2001 dove risultava un'incapacità lavorativa dall'ottobre 2000 e con riferimento ai periodi di incapacità riconosciuti dalla __________ di __________ (vedi estratto allegato) dai quali risulta che l'anno di attesa è stato interrotto più volte, prima del 21.10.2000." (Doc. LIV) D’altra parte, ai fini di chiarire come fossero le condizioni di AT 1 nei periodi di ripresa dell’attività lavorativa, il TCA si è pure rivolto al suo ex datore di lavoro. Il Comune di __________, per il tramite del suo Municipio, ha prodotto i tabulati indicanti i periodi di assenza di AT 1 e in data 24 novembre 2004 ha affermato: " Facciamo seguito alla vostra richiesta 26 ottobre 2004, e siamo a comunicarvi che il signor AT 1 è stato alle dipendenze del Comune, a contare dal 1. agosto 1995, in qualità d'aiuto operaio comunale. Le mansioni affidate al dipendente erano quelle di pulizia di strade, piazze, sentieri e infrastrutture d'uso pubblico, quali servizi igienici, acquedotti ed edifici comunali. A dipendenza dei problemi di salute il rapporto di lavoro è mutato nel senso che lo stato di depressione e quello d'euforia, altalenanti, hanno fatto del collaboratore una persona assolutamente non affidabile. Il lavoro affidatogli si è quindi ridotto a compiti ripetitivi, quale la pulizia di vicoli e strade, in compagnia d'altre persone alle dipendenze del Comune. Per quanto attiene alle assenze rinviamo ai tabulati annessi dai quali possono essere desunti i periodi d'assenza, come pure il grado d'incapacità al lavoro. Si tenga conto che l'inizio della malattia deve essere fatto risalire al 29 ottobre 1998, giacché i tabulati non tengono conto del periodo d'attesa di quattordici giorni, fissato contrattualmente dalla polizza d'assicurazione per il recupero dei salari in caso di malattia dei dipendenti. Fra il 1995 ed il 1998 il signor AT 1 non aveva mai sofferto, in modo evidente, dei disturbi accusati successivamente. I cali di rendimento del dipendente, di cui già si è detto in precedenza, non sono documentabili e neppure possono essere precisati con riferimento a periodi precisi. Non disponiamo di testimonianze filmate che possano documentare le deficienze, ma siamo in grado di affermare che, a causa dei suoi disturbi, il signor AT 1 ha cagionato guai all'amministrazione, per lavori fatti a rilento o non eseguiti per niente, per assenze a singhiozzo o per manifestazioni di lassismo nell'attuare i compiti affidatigli. La parola d'ordine era "l'è po stess". Per quanto attiene ai tentativi di reinserimento, falliti al momento di riprendere l'attività al 100%, siamo a comunicarvi che il signor AT 1, nei momenti di depressione, ha sempre sopportato male il rapporto con l'utenza. A volte quest'ultima dimostra poco riguardo per le persone che lavorano per l'ente pubblico. La pressione causata dal lavoro a tempo pieno, unita a qualche commento denigratorio di qualche concittadino, più di una volta hanno fatto ricadere il nostro collaboratore in uno stato di salute tale da non consentirgli di riprendere il lavoro." (Doc. LIII) Nuovamente richiesto in data 4 febbraio,14 e 31 marzo 2005 (LXVIII, LXXV, LXXXI), con scritto del 2 marzo 2005 il Municipio di __________ ha ulteriormente precisato le sue precedenti affermazioni come segue: " Facciamo seguito alla vostra richiesta 4 febbraio 2005 e siamo a comunicarvi che, a seguito del manifestarsi della malattia, AT 1, durante i periodi di lavoro, ha alternato periodi d'euforia ad altri di sconforto profondo. Specialmente durante questi ultimi aveva difficoltà relazionali con il suo collega di lavoro, cosicché, a quest'ultimo è stato affiancato un operaio avventizio, mentre al signor AT 1, progressivamente, sono stati affidati compiti di pulizia non prioritari, da svolgere individualmente. In questo modo si è cercato di ridurre gli scompensi determinati dalle assenze per malattia e dalla poca costanza dell'operaio. Occorre rammentare che, a seguito d'incontri del segretario comunale, con il signor AT 1, suoi famigliari ed il medico curante, il lavoro era stato indicato come elemento terapeutico. Il signor AT 1, dunque, ha continuato ad eseguire alcuni compiti, in modo discontinuo, indipendentemente dai risultati, ma per il suo stesso bene. L'ipotesi del reinserimento professionale era stata valutata e discussa con l'interessato. La stessa era quindi stata scartata poiché AT 1 dichiarò più volte di non aver alcun interesse ad apprendere un'altra attività lavorativa. Per quanto attiene alle assenze del signor AT 1, confermiamo l'esattezza dei dati già in vostro possesso." (Doc. LXXXI) Con lettera del 21 marzo 2005 ha ancora esposto: " Facciamo seguito alla sua richiesta 14 marzo 2005 e siamo a comunicarle che i rapporti fra quest'amministrazione ed il signor AT 1, depresso e ammalato, si sono protratti dall'ottobre 1998 all'estate 2004. Nel corso dei periodi durante i quali il signor AT 1 è stato attivo, alle dipendenze del Comune, benché malato, gli stati di depressione e, per contro, di benessere esaltato si sono succeduti a ritmo regolare. Durante i primi il signor AT 1 era appena in grado di reggersi. Ha passato molte ore a piangere seduto nel seminterrato della Casa comunale e l'amministrazione ha potuto far ben poco conto sulle sue prestazioni. Per contro, durante i periodi di benessere, almeno apparente, sapeva lavorare convenientemente e, anzi, qualche volta, gli era pure stata rivolta qualche lode. Durante sei anni di convivenza difficile, sono accaduti molti fatti, non annotati, che abbiamo cercato di sintetizzare nelle nostre lettere. Condensare sei anni di storia di una persona in una pagina scarsa, corrispondente alla lunghezza di una lettera, diventa cosa ardua." (Doc. LXXVI) Infine, l’ex datore di lavoro dell’attore ha confermato le già comunicate assenze fatte registrare negli anni 1999 e 2000 (LXXXV). 2.15. Secondo questa Corte, in base ad un’accurata analisi delle certificazioni mediche all'inserto e delle risultanze degli accertamenti esperiti in corso di causa, risulta provato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nelle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 47 consid. 2a e 208 consid. 6b; RAMI 1994
p. 210/211), che a dipendenza del danno alla salute che ha poi provocato l’insorgere dell’invalidità - e meglio il disturbo della personalità tipo borderline, gli stati depressivi ricorrenti, lo stato dopo diversi tentamen e gli abusi etilici e di farmaci - l'assicurato subiva già prima del 31 dicembre 1998 una diminuzione duratura e rilevante, e sicuramente almeno del 20%, della capacità di rendimento nella sua professione e in ogni altra affine ai sensi dell'art. 24 Lcpd (cfr. VSI 1998 p. 126; STFA del 16 febbraio 2001 nella causa V., B 100/00 e STFA del 2 agosto 2000 nella causa B., B 78/99). Dagli atti risulta in effetti in modo incontrovertibile che il complesso patologico psichiatrico di cui è sofferente __________ AT 1 si è manifestato in maniera drammatica nell’ottobre 1998 e che esso ha continuato in seguito ad interessare l’attore in maniera più o meno importante, ma comunque sempre in misura suscettibile di compromettere la sua capacità lavorativa. Nel momento in cui l’attore è stato assicurato presso la Fondazione CV 2, il 1. gennaio 1999, egli si trovava del resto ancora in incapacità lavorativa totale a seguito di due episodi acuti, il 28 ottobre e 29 dicembre 1998 e relative degenze ospedaliere. 2.15.1 In particolare, secondo questa Corte si deve ammettere, come sostenuto dalla RA 1, che fra l'incapacità lavorativa manifestatasi a partire dall’autunno del 1998, quando l'attore ebbe una prima grave crisi con ricovero ospedaliero, cure specialistiche e inabilità lavorativa completa, e quella che ha poi condotto all’invalidità è data sia una connessione materiale che temporale stretta ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.12). Innanzitutto, per quanto attiene al legame materiale, è incontestabile - e del resto pacificamente ammesso dalle parti in causa - che i problemi di natura psichiatrica (vale a dire il disturbo della personalità di tipo borderline, la depressione e gli abusi etilici) manifestatisi in forma plateale nell’ottobre 1998, con tentativo di suicidio, e in seguito confermatisi più o meno costantemente, salvo brevi intervalli di miglioramento, sono gli stessi all'origine dell'incapacità lavorativa parziale e totale attestata ripetutamente nel corso degli anni successivi all’autunno del 1998 e incontestatamente accertata dall’AI a far tempo dal mese di ottobre 2000 e della relativa invalidità che ha portato al riconoscimento della rendita e che permane tuttora. 2.15.2 Dal punto di vista della connessione temporale, secondo questa Corte deve essere ammesso che dal momento in cui le patologie psichiatriche di cui è affetto l’attore si sono manifestate in modo evidente, vale a dire nell’ottobre 1998 con il primo tentamen, le stesse hanno continuato ad influenzare negativamente, in modo più o meno importante ma sempre in misura rilevante, la capacità lavorativa dell’interessato. In proposito, a mente di questo TCA il fatto che l’attore sia tornato a lavorare per il Comune di __________ in determinati periodi e in particolare dal 21 febbraio al
1. giugno 1999 e dal 26 settembre 1999 al 27 giugno 2000 (gli altri periodi sono stati di più breve durata e quindi comunque non suscettibili di interrompere il nesso temporale) non ha costituito, per i motivi che seguono, un’interruzione prolungata tale da rompere ai sensi della giurisprudenza il nesso temporale tra l’incapacità lavorativa manifestatasi nell’ottobre 1998 e quella che ha causato la susseguente invalidità e che ha quindi originato l’erogazione della rendita dell’AI. 2.15.3 Per quanto innanzitutto riguarda il periodo dal 21 febbraio al 1. giugno 1999, bisogna rilevare che durante questo periodo l’attore, reduce di tre tentativi di suicidio sull’arco di meno di quattro mesi (l’ultimo il 2 febbraio 1999) e di periodi di degenza ospedaliera prolungati (sino all’11 febbraio precedente), ha continuato ad assumere i farmaci prescrittigli dal dott. __________ e a seguire con regolarità la psicoterapia, in parte in forma semistazionaria, presso tale specialista, il quale ha illustrato nelle sue prese di posizione come le condizioni del paziente in quel periodo fossero costellate da grande instabilità emotiva (cfr. XLVI e LXXXII). Nella sua attestazione alla RA 1 del 30 aprile 2003 il dott. __________ aveva del resto corretto il suo precedente certificato del 18 febbraio 1999 (con il quale aveva certificato la ripresa della capacità lavorativa dal 22 febbraio 1999) nel senso di ritenere il paziente completamente inabile al lavoro “perlomeno” sino al 6 aprile 1999, data dell’ultimo consulto successivamente al quale l’interessato ha optato per un trattamento psichiatrico-psicoterapeutico presso il __________ (doc. VI/5). Inoltre, dagli atti emerge che nel marzo 1999 l’interessato era stato protagonista di un nuovo importante episodio di abuso etilico e medicamentoso (cfr. atti AI e doc. XXXII e LXXXII). La ripresa lavorativa si è conclusa il 1. giugno 1999 a seguito di un nuovo tentativo suicidale con successiva degenza sino al 18 giugno seguente e poi nuovamente dal 24 giugno al 10 luglio 1999, con inabilità lavorativa completa sino alla metà di luglio 1999 e del 25% in seguito e fino alla fine di luglio quando, a seguito di un nuovo tentamen e ricovero in ospedale, l’incapacità è ridivenuta totale. Il dott. __________, interpellato sulla capacità lavorativa a partire dal 22 settembre 1999 da lui attestata in un certificato del 18 febbraio 1999, ha affermato che in realtà l’incapacità lavorativa dell’interessato era da ritenere totale a causa della sua instabilità emotiva che gli impediva di garantire una sufficiente continuità operativa in un’azienda. Secondo il sanitario la patologia di cui era portatore l’attore gli ha di fatto impedito, in questo periodo, “di svolgere un’attività lavorativa anche solo parziale”. Ha osservato che la divergenza rispetto all’altro suo certificato del 30 aprile 2003 - dove veniva attestata un’incapacità sino al 6 aprile 1999 - era da ricondurre all’impossibilità di effettuate una diagnosi a medio-lungo termine di tipo psichiatrico trattandosi di personalità borderline (cfr. doc. XLVI e il consid. 2.14). In queste condizioni, a mente di questo Tribunale, appare evidente che le condizioni di AT 1 fossero, nel periodo in oggetto, tutt’altro che stabilizzate. Il tentativo di ripresa del lavoro era del resto sorretto da scarse possibilità di successo. D’altra parte, gli accertamenti esperiti presso il datore di lavoro dell’attore e di cui sopra (cfr. consid. 2.14 e anche al consid. 2.15.4) hanno permesso di appurare che la ripresa del lavoro costituiva per l’interessato una situazione poco gestibile e poco compatibile con le sue risorse psichiche tanto è vero che le ripetute crisi che si sono manifestate sono state imputate proprio alla difficoltà dell’interessato di reggere il carico lavorativo (cfr. fra gli altri LXXXIII). Inoltre, gli accertamenti hanno evidenziato che il rendimento dell’interessato fosse, in questo periodo (così come negli altri periodi di ripresa lavorativa), chiaramente insufficiente (secondo il datore di lavoro l’attore “eseguiva alcuni compiti in modo discontinuo”, “indipendentemente dai risultati, ma per il suo stesso bene”, doc. LXXI) a comprovare una capacità lavorativa che rimaneva comunque sempre compromessa almeno nella misura rilevante del 20% (cfr. STFA non pubblicata del 28 dicembre 2004 nella causa N., B 63/04 concernente pure un caso di un’assicurata sofferente di problemi psichiatrici; STFA non pubblicata del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame temporale; STFA non pubblicata del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67; STCA del 27 agosto 2001 in re M., 34.2000.43-46). In realtà, l’evoluzione avuta non ha fatto altro che dimostrare che un miglioramento duraturo e stabile delle condizioni del richiedente non era, nel febbraio 1999, obiettivamente ipotizzabile, fatto questo ulteriormente documentato non solo dalla successiva evoluzione ma anche dal fatto che la terapia psicoterapeutica con psicofarmaci sotto prescrizione controllata e la psicoterapia con frequenza settimanale non è di fatto mai stata interrotta. Il medico curante ha del resto più volte sottolineato come, a causa delle patologie di cui era affetto il paziente, fosse impossibile effettuare delle diagnosi attendibili a medio lungo termine (cfr. doc. XLVI). Basti ribadire che già all’inizio del 1999 il sanitario aveva dovuto modificare una propria valutazione laddove in data 26 gennaio 1999 aveva certificato la completa capacità lavorativa dell’interessato a decorrere dal 27 gennaio 1999, e neanche una settimana dopo, il 2 febbraio 1999, il paziente era nuovamente stato protagonista di un tentativo di suicidio con relativo ricovero in ospedale (atti AI). In queste condizioni la ripresa lavorativa di AT 1 nel periodo in questione non può essere ritenuta un elemento interruttivo del legame temporale tra l’incapacità manifestatasi nell’ottobre 1998 e la successiva invalidità. 2.15.4 Quanto al periodo dal 27 settembre 1999 al 27 giugno 2000, risulta dagli atti che l’attore ha ripreso l’attività lavorativa pur continuando la terapia medicamentosa, con prescrizione controllata, e i colloqui di psicoterapia con frequenza settimanale presso la dott.ssa __________ (certificati del 20 agosto e 23 settembre 1999 dell’OSC agli atti AI). Il periodo si è concluso con una nuova ricaduta successivamente alla quale, a parte un breve periodo di ripresa nel settembre 2000 (di un mese soltanto), i suoi medici curanti non hanno più potuto attestare il recupero completo della capacità lavorativa e le cure psichiatriche non sono mai più state interrotte. A mente della dott.ssa __________ la ricaduta del 27 giugno 2000 si è manifestata, all’inizio di giugno 2000, con una difficoltà di motivazione a continuare la terapia con stati di anergia, di sofferenza improvvisa soprattutto serale, poi sfociata in una crisi di aggressività nei giorni precedenti il 27 giugno 2000. Erano inoltre presenti abusi etilici e anedonia (cfr. doc. LVII). La ricaduta sarebbe stata in sostanza da ricondurre ad una “intolleranza allo stress e al sovraccarico lavorativo” e ai problemi relazionali con i colleghi di lavoro (certificato dott.ssa __________ del 27 agosto 2001 agli atti AI). Infatti, in seguito la specialista ha costantemente attestato l’inabilità lavorativa almeno nella misura del 50% “vista l’intolleranza allo stress e l’ipersensibilità ai conflitti sul luogo di lavoro”. Richiesta sulla situazione del paziente nel periodo tra fine settembre 1999 e giugno 2000, la dott.ssa __________ si è espressa in data 30 novembre 2004 in questi termini: " La situazione psichica nel settembre 1999 era caratterizzata da instabilità del tono dell'umore con facilità al tono d'umore basso, agli abusi etilici ma le idee suicidali apparivano comunque controllate dalla presenza delle figlie e da una buona progettualità rispetto agli hobby (costruire vetrate con il padre). L'assiduità delle sedute e la buona collaborazione di chiamare in caso di bisogno erano comunque dei fattori prognostici positivi. Fattore prognostico negativo era la sua ferma convinzione a far scorta di medicamenti da usare in caso di bisogno e di non precisare quanti medicamenti aveva messo da parte (malgrado le ricette controllate l'assunzione dei medicamenti era irregolare con possibilità di far scorte). La ripresa del lavoro era motivata dalla buona compliance almeno nei colloqui, dalla relativa stabilità del tono umorale e dal senso di vergogna che il paziente ha sempre avuto rispetto alla gente del paese perché se non avesse lavorato l'avrebbero, a suo dire, chiamato "lazzarone". La terapia con i colloqui verteva allo sviluppo dell'iniziativa ed attivazione delle risorse del paziente. In questi periodi è riuscito a produrre vetrate con il padre e da solo senza che tale attività costituisse una fonte di guadagno. Inoltre la terapia verteva anche a ridurre il grosso senso di colpa e vergogna che il paziente aveva nei confronti del paese dopo la separazione dall'ex compagna. Sembra che le crisi tra il 1999 e il 2000 siano state in concomitanza con periodi di sovraccarico lavorativo, in giugno ed aprile ed ottobre 2000. Il quinto tentamen del 21.10.2000 è avvenuto in un periodo di sovraccarico lavorativo dopo un litigio con un collega." (doc. LVII; cfr. consid. 2.14) Nel suo certificato del 27 agosto 2001 all’attenzione dell’AI la specialista aveva fra l’altro anche affermato: " Nella terapia tra il 1999 e l’ottobre 2000 il paziente è apparso con periodi di tono d’umore deflesso, ritmi carcadiani con insonnia notturna, abusi etilici e medicamentosi e con ansia libera durante il giorno ed abusi medicamentosi che sono sfociati anche in un grave tentativo di suicidio il 21 ottobre 2000." (agli atti AI) Decisivi ai fini della valutazione di tale periodo di ripresa lavorativa ai fini dell’esame della capacità lavorativa dell’attore, risultano pure essere le dichiarazioni rese dall’allora datore di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.14). Dalle stesse emerge innanzitutto che dal momento della loro comparsa in poi (vale a dire dall’autunno del 1998) le problematiche psichiatriche di cui è portatore AT 1 hanno continuato a ripercuotersi in maniera negativa e rilevante sull’esercizio dell’attività lavorativa per il Comune di __________. L’ex datore di lavoro, richiesto dall’AI subito dopo l’inoltro della domanda di prestazioni dell’assicurato, il 24 agosto 2001 aveva indicato che i tentativi di reinserimento erano falliti “ogni qualvolta che l’occupazione è ripresa al 100% con la conseguente intensificazione dei rapporti con l’utenza” (certificato del datore di lavoro all’AI del 24 agosto 2001 agli atti AI). Il comune di __________ ha altresì affermato che a dipendenza dei problemi di salute del dipendente il rapporto di lavoro era mutato nel senso che gli stati di depressione e quelli d'euforia si succedevano in maniera altalenante e regolare. Durante i primi il dipendente era appena in grado di reggersi in piedi (“ha passato molte ore a piangere seduto nel seminterrato della Casa comunale e l'amministrazione ha potuto far ben poco conto sulle sue prestazioni” cfr. doc. LXXVI). Tale altalenarsi di stati psichici aveva fatto di AT 1 una persona assolutamente non affidabile (cfr. LXXVI). Di conseguenza il Comune si è visto costretto anche a modificare le mansioni affidate al dipendente nel senso di ridurle a compiti ripetitivi, quale la pulizia di vicoli e strade, in compagnia d'altri operai. Per il Comune interessato, pur non essendo il calo di rendimento e le deficienze del dipendente documentabili, " siamo in grado di affermare che, a causa dei suoi disturbi, il signor AT 1 ha cagionato guai all'amministrazione, per lavori fatti a rilento o non eseguiti per niente, per assenze a singhiozzo o per manifestazioni di lassismo nell'attuare i compiti affidatigli. La parola d'ordine era "l'è po stess". Per quanto attiene ai tentativi di reinserimento, falliti al momento di riprendere l'attività al 100%, siamo a comunicarvi che il signor AT 1, nei momenti di depressione, ha sempre sopportato male il rapporto con l'utenza. A volte quest'ultima dimostra poco riguardo per le persone che lavorano per l'ente pubblico. La pressione causata dal lavoro ha tempo pieno, unita a qualche commento denigratorio di qualche concittadino, più di una volta hanno fatto ricadere il nostro collaboratore in uno stato di salute tale da non consentirgli di riprendere il lavoro." (Doc. LIII) L’ex datore di lavoro ha ulteriormente precisato le sue affermazioni nel senso che a seguito del manifestarsi della malattia, AT 1, durante i periodi di lavoro, aveva alternato periodi d'euforia ad altri di sconforto profondo, avendo specialmente durante questi ultimi difficoltà relazionali con il suo collega di lavoro, cosicché a quest'ultimo era stato affiancato un altro operaio, mentre al signor AT 1, progressivamente, erano stati affidati compiti di pulizia non prioritari, da svolgere individualmente. In questo modo il datore di lavoro aveva cercato di ridurre gli scompensi determinati dalle assenze per malattia e dalla poca costanza dell'operaio (LXXXI). Infine, l’ente pubblico in questione ha sottolineato come " (…) a seguito d'incontri del segretario comunale, con il signor AT 1, suoi famigliari ed il merito curante, il lavoro era stato indicato come elemento terapeutico. Il signor AT 1, dunque, ha continuato ad eseguire alcuni compiti, in modo discontinuo, indipendentemente dai risultati, ma per il suo stesso bene." (doc. LXXXI) Per il datore di lavoro AT 1 eseguiva “alcuni compiti, in modo discontinuo”, “indipendentemente dai risultati, ma per il suo stesso bene” (cfr. doc. LXXI). Da tali risultanze questo TCA deve concludere che anche nei periodi in cui è tornato al lavoro, e in particolare quindi anche nel periodo tra settembre 1999 e giugno 2000, AT 1 era di fatto incapace al lavoro in misura rilevante e sicuramente almeno del 20%. A causa dei problemi di salute che lo affliggevano, egli non era in effetti manifestamente in grado di apportare il consueto rendimento, conforme alle mansioni per il quale era stato assunto nel 1995, tanto da costringere il datore di lavoro a rivedere i suoi compiti optando per incarichi semplici e ripetitivi, che l’interessato non è comunque stato in grado di svolgere a soddisfazione del Comune. A causa del suo stato di salute e non da ultimo anche della psicofarmacoterapia cui era costantemente sottoposto nella forma dell’assunzione quotidiana di diversi medicamenti, la capacità produttiva nella sua professione era chiaramente ridotta tanto da far seriamente dubitare sulla corrispondenza del salario versatogli alle prestazioni effettuate. D’altra parte, sulla base delle dichiarazioni dell’allora suo datore di lavoro emerge come gli effetti del danno alla salute sul rapporto di lavoro - nella forma della riduzione del rendimento e dei problemi originati all’interno del rapporto di lavoro con superiori, colleghi e utenza - fossero più che manifesti tanto da aver provocato l’adozione, da parte del datore di lavoro, di una serie di correttivi volti a tentare di comunque conservare la collaborazione col dipendente pur limitando i danni (cfr. STFA del 21 settembre 2004 nella causa K., B 27/03). In simili circostanze, richiamata la giurisprudenza dianzi ricordata (cfr. consid. 2.7 e 2.12), non è possibile ammettere un’interruzione del legame temporale tra l’inabilità sviluppata da AT 1 nell’ottobre 1998 e quella che ha poi portato all’invalidità. Per contro, gli accertamenti documentano, con il grado della verosimiglianza preponderante, che a dipendenza delle patologie di cui è sofferente, successivamente al primo loro – drammatico - manifestarsi nel 1998, l’attore non ha più riacquistato completamente la sua capacità lavorativa. Anzi, l’evoluzione ulteriore ha mostrato che le patologie di cui soffre l'interessato e la conseguente inabilità lavorativa si sono in realtà ulteriormente confermate. Se invero alla fine di settembre 1999 l'assicurato poteva apparire in grado di riprendere, anche se con il supporto di una terapia medicamentosa e ambulatoriale, il lavoro, in seguito, ogni tentativo di ripresa è fallito contribuendo altresì, a detta dei medici che l’avevano in cura, a peggiorare il quadro clinico causando ulteriori tentativi di suicidio. Da quanto esposto appare quindi evidente che i problemi psichiatrici all’origine della parziale inabilità lavorativa poi attestata in modo continuo dall’ottobre 2000, in particolare il disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo borderline e la depressione, erano preesistenti alla fine del 1998. In seguito, pur avendo il paziente avuto a tratti un certo miglioramento clinico con temporaneo parziale riacquisto della capacità lavorativa, si può affermare che successivamente al primo tentamen dell’ottobre 1998 la sua capacità lavorativa è rimasta compromessa in misura significativa e durevole. A prescindere dalle intenzioni dell’interessato, dei medici che l’avevano in cura o del suo datore di lavoro, allorquando, e segnatamente nel febbraio e nel settembre 1999, AT 1 ha fatto ritorno alla sua attività lavorativa presso il suo datore di lavoro, la ripresa deve quindi essere considerata come un tentativo di ritorno all'attività professionale che si è però dichiarato infruttuoso a motivo delle condizioni di salute dell'interessato (cfr. STFA del 29 novembre 2002, B 65/00 dove una ripresa dell’attività lavorativa con capacità lavorativa intatta della durata di 13 risp. 16 mesi non è stata giudicata interruttiva del legame temporale ma un semplice tentativo di ripresa lavorativa; cfr. anche STFA del 4 maggio 2001, B 94/00) . In realtà appare verosimile che l'interessato, per le note ragioni mediche, non fosse più stato idoneo a esercitare l'attività lavorativa per la quale era stato assunto a tempo pieno. Anzi, a parere dei sui medici curanti è stata proprio la ripresa dell’attività lavorativa a contribuire alle ricadute dell’attore, vista la sua incapacità a sopportare ogni tipo di stress (cfr. LXXXIII). Date queste circostanze, tenendo conto, conformemente alla giurisprudenza, della particolare natura del danno alla salute, della prognosi così come dei motivi – essenzialmente terapeutici e sociali; cfr. fra gli altri LVII e LXXXIII - che hanno portato AT 1 alla ripresa del lavoro e della circostanza che il rendimento professionale non è comunque mai stato soddisfacente dal punto di vista lavorativo, il fattore della durata della ripresa dell’attività lavorativa non può essere decisivo rispetto agli altri elementi. Appare del resto manifesto che in un ambiente lavorativo normale, cioè non protetto e non comprensivo - come è stato invece nel caso del Comune di __________, il quale, non da ultimo anche in quanto ente pubblico, ha manifestamente profuso ogni sforzo, anche dal punto di vista finanziario (cfr. lettera del 24 settembre 2003 al dipendente agli atti AI), per permettere al suo dipendente di mantenere il posto di lavoro – il reinserimento di AT 1, foss’anche parziale, sarebbe certamente fallito dopo poco tempo (cfr. SZS 1997 p. 124). Del resto, il fatto che nel periodo tra l’autunno del 1998 e l’ottobre 2000 AT 1 sia stato vittima di ben sette tentativi di suicidio e di una serie notevole di ricoveri ospedalieri e non abbia mai di fatto potuto interrompere l’assunzione regolare di farmaci e la psicoterapia in forma ambulatoriale, stazionaria o semistazionaria, non fa che confermare che la capacità lavorativa dell’attore, gravemente compromessa dall’ottobre 1998, non si è in seguito più ripristinata in maniera completa, stabile e duratura. D'altra parte, un miglioramento della capacità lavorativa di breve durata non può di principio costituire un'interruzione prolungata ai sensi della giurisprudenza tale da rompere il nesso temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità, specie quando, come in concreto, al termine di tale apparente temporaneo miglioramento è seguito un nuovo peggioramento delle condizioni di salute dell'interessato con conseguente necessità di un nuovo ricovero ospedaliero, cure specialistiche e inabilità lavorativa duratura dapprima parziale e poi completa (cfr. SZS 2002 pag. 156; SVR 2001 BVG no. 18 pag. 69segg.; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; cfr. anche STFA non pubblicata del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 dove una ripresa dell'attività lavorativa della durata di sette mesi non ha comportato nel caso specifico un'interruzione del legame temporale; in STFA del 29 novembre 2002 nella causa B 65/00 la ripresa dell’attività lavorativa con capacità lavorativa intatta era stata invece di 13 risp. 16 mesi e non è stata giudicata interruttiva del legame temporale; cfr. anche SZS 2003 p. 506 con riferimento ad una STFA del 24 febbraio 2003 nella quale l’Alta Corte ha negato che la ripresa di un’attività lavorativa a tempo parziale del 90% equivalente ad una prestazione di lavoro a tempo pieno durante circa nove mesi costituisse un ripristino duraturo della capacità lavorativa tale da rompere il nesso temporale con la precedente incapacità; STFA non pubblicata del 30 novembre 1993, B 38/92 in Plädoyer 4/94 p. 66/67; cfr. anche STFA del 4 maggio 2001, B 94/00 con riferimento ad una ripresa lavorativa di un anno e mezzo; STCA del 27 maggio 2002 nella causa T., 34.2001.71 e del 27 agosto 2001 nella causa M., 34.2000.43-46). 2.15.5 A mente del TCA bisogna pertanto concludere che l'incapacità lavorativa che ha poi originato l'invalidità parziale dell'attore è insorta a non averne dubbio nell’ottobre 1998, e, quindi, in un momento in cui egli era ancora assicurato presso la Cassa convenuta, ed è in seguito perdurata in misura significativa. Va detto ancora che il fatto che l’UAI abbia fatto decorrere dalla fine di ottobre 2000 l’inizio del periodo di carenza giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI non è, per i motivi già elencati (consid. 2.9. 2.11), in questo contesto decisivo rilevato come gli istituti di previdenza qui interessati - che non sono stati coinvolti nella procedura di emanazione della decisione dell'AI - possono procedere ad una valutazione autonoma dei presupposti per il diritto ad una rendita d'invalidità. Va peraltro ricordato che anche prescindendo da una valutazione delle conclusioni cui è giunta l'AI, nella specie è possibile discostarsi da quanto pronunciato in quella sede per quel che concerne il momento della sopravvenienza dell'incapacità al lavoro, posto come le premesse sulle quali si basa la valutazione ex art. 23 LPP rispetto a quello dell'art. 29 LAI in relazione con l'art. 29 ter OAI secondo cui: " Vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 capoverso 1 LAI, allorché l'assicurato fu interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi." non siano del tutto equivalenti (cfr. in proposito i consid. 2.5 e 2.8; STFA non pubblicate del 6 agosto 2001 in re P., B 22/99 e del 2 agosto 2000 in re B., B 78/99; STFA non pubblicate del 26 gennaio 2001 in re H., B 79/99 e 4/00 e del 14 agosto 2000 in re M., B 50/99; cfr. STCA del 2 settembre 2002 nella causa B., 34.2000.24). Ora nella presente fattispecie, l'assicurato ha lavorato (pur nelle condizioni sopradescritte) nei mesi da ottobre 1999 a giugno 2000 e alla fine di settembre 2000 per un mese circa, parzialmente da metà luglio a metà settembre 2000. Ciò, ha avuto l'effetto di interrompere il periodo di carenza dell'art. 29 LAI che ha poi ripreso a decorrere a partire dal 21 ottobre 2000 (cfr. al riguardo SZS 2002 pag. 271 e il consid. 5c in fine della sentenza del TFA del 12 maggio 1995 nella causa P. (B 36/94) parzialmente pubblicata in RSA 1996 pag. 161 seg. e citata da U. Meyer - Blaser in SZS 2000 pag. 301). 2.16. Alla luce di quanto sopra, responsabile del versamento della mezza rendita di invalidità della LPP non può essere ritenuta la RA 1 e, quindi, la CV 2, in qualità di istituto di previdenza del Comune di __________ dal 1. gennaio 1999. Come detto, in effetti la documentazione agli atti prova, con il grado della verosimiglianza preponderante, che l’incapacità al lavoro la cui causa ha poi condotto all’invalidità secondo l'art. 23 v. LPP si è manifestata per la prima volta già nell'autunno 1998, momento in cui AT 1, in quanto dipendente del Comune di __________, non era assicurato presso la Fondazione CV 2, ma presso la Cassa pensione CV 1. I presupposti di cui all'art. 23 v. LPP (e della Lcpd; cfr. anche l’art. 6 del Regolamento della CV 2, doc. VI/7) per il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità del 2. pilastro da parte della CV 2 non sono quindi adempiuti mentre che lo sono con riferimento alla Cassa convenuta, ragione per cui la petizione presentata da AT 1 va ammessa nei confronti di quest’ultima. Per quel che attiene alla decorrenza della pretesa, alla luce delle circostanze appurate in corso di causa, anche il diritto alla mezza rendita della previdenza professionale è sorto a far tempo dal 1. ottobre 2001 (art. 29 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAI in relazione all'art. 26 v. LPP; cfr. anche l’art. 16a Lcpd citato al consid. 2.10; cfr. SVR 1997 BVG n. 80). Quanto al grado d'invalidità, conformemente alle conclusioni cui è giunta l'UAI - dalle quali non vi è motivo su questo punto di discostarsi, ricordato altresì come le condizioni poste dall'AI per il riconoscimento di un'invalidità sono più severe rispetto a quelle della Lcpd (cfr. consid. 2.8) - AT 1 è da considerare incapace al lavoro nella misura del 50% dal mese di ottobre 2000 (cfr. il provvedimento 24 aprile 2002 agli atti AI). In accoglimento della domanda di petizione, la Cassa pensioni convenuta dovrà quindi erogare all’attore, nei limiti di una eventuale sovrassicurazione (cfr. gli art. 19 Lcpd e art. 14 Rcpd; cfr. anche gli art. 34 cpv. 2 v. LPP e art. 24segg. OPP2), una mezza rendita della previdenza professionale a far tempo dal
1. ottobre 2001. C. Aumento del grado d’invalidità; Diritto alla rendita d’invalidità intera 2.17. Resta da esaminare la questione di sapere se le conseguenze del peggioramento dello stato di salute dell'assicurato - che non è contestato e che giustifica il riconoscimento di un grado d'invalidità dell’80% a far tempo dal 1. dicembre 2003 e, quindi, di una rendita intera da parte dell'AI a decorrere dalla medesima data (provvedimento dell'UAI del 23 novembre 2004, doc. LIV/5) - devono pure essere assunte dalla Cassa. Per la giurisprudenza, qualora esista il diritto ad una prestazione di invalidità per un'incapacità lavorativa intervenuta in costanza di assicurazione, l'Istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità (maggiori) anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale, indipendentemente dal fatto che nel frattempo l’assicurato abbia cambiato istituto di previdenza (art. 26 cpv. 3 v. LPP e contrario; DTF 123 V 263 consid. 1a; SZS 2000 pag. 301; STFA del 23 gennaio 2004 nella causa A., B 31/03, del 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a e 467; DTF 118 V 45 consid. 5; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 p. 426 N 49; STFA del 20 luglio 1994 nella causa R, p. 4 consid. 3a). Il TFA ha pure stabilito che è pure irrilevante il lasso di tempo trascorso tra la nascita del diritto alla prima rendita e il diritto ad una rendita di grado superiore (cfr. DTF 118 V 45 in cui tra l'assegnazione della rendita intera e della mezza rendita erano trascorsi solo tre mesi; quattro anni nel caso di cui STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; STFA non pubbl. del 20 luglio 1994 in re R 3 consid. 3b). Nell'ipotesi in cui l'aumento del grado di invalidità è riconducibile alla medesima causa, la giurisprudenza dichiara pure implicitamente irrilevante, il fatto che l'interessato si sia affiliato ad un nuovo istituto di previdenza dopo la nascita del diritto alla mezza rendita (STFA del 6 marzo 1996 in re S.P; DTF 118 V 45 consid. 5; SZS 1995 pag. 469 consid. 5b). Infine va rilevato che, secondo il TFA, la citata giurisprudenza si applica anche nella previdenza sovraobbligatoria, nella misura in cui il Regolamento o gli statuti non dispongano altrimenti (DTF 123 V 264 consid. 1b). Nella previdenza sovraobbligatoria, infatti, i fondi di previdenza sono liberi di definire il rischio assicurato (SZS 1995 p. 465 consid. 4b/aa e pag. 468; STFA del 23 gennaio 2004 nella causa A., B 31/03 e del 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2; cfr. STCA del 15 marzo 2000 in re N., 34.99.17). 2.18. Tenuto conto delle disposizioni legali e della giurisprudenza succitata, nel caso in esame deve essere quindi stabilito se il danno alla salute che ha causato il peggioramento dello stato di salute e, quindi, del grado di invalidità dell'assicurato, è il medesimo che ha giustificato l'assegnazione della mezza rendita oppure no. Soltanto nella prima ipotesi la Cassa pensioni convenuta dovrà rispondere anche dell'avvenuto peggioramento delle condizioni dell'interessato. Da quanto precede emerge che AT 1 è stato posto al beneficio di una mezza rendita di invalidità, a far tempo dal 1° ottobre 2001, per problemi di natura psichiatrica (segnatamente disturbo della personalità tipo borderline, stati depressivi e stato dopo diversi tentamen e pregresso abuso di eroina e etilico; cfr. fra gli altri i vari certificati della dott.ssa __________). Dalle certificazioni del suo datore di lavoro emerge che nel corso del 2002 AT 1 ha fatto registrare dei periodi di totale incapacità lavorativa dal 23 gennaio al 2 febbraio, dal 25 aprile al 26 maggio e dal 18 novembre all’8 dicembre (formulario del 23 marzo 2004 agli atti AI). A partire dal 27 luglio 2003 AT 1 ha definitivamente interrotto l’attività lavorativa a seguito di un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute. Dal 1. ottobre 2003 il datore di lavoro ha sospeso l’erogazione del salario e in data 30 gennaio 2004 AT 1 ha chiesto la revisione della rendita (atti AI). Nella sua perizia del 24 ottobre 2003 all’attenzione della __________, la dott.ssa __________, psichiatra, ha denunciato il peggioramento delle condizioni di salute e l’inabilità lavorativa dal 29 luglio 2003 ponendo la diagnosi di " Ricaduta in sindrome depressiva ricorrente attualmente di media gravità; disturbo della personalità, emotivamente labile, impulsivo e dipendente." La medesima specialista, in una perizia del 18 ottobre 2001, aveva posto la diagnosi di " Reazione depressiva prolungata in disturbo di personalità emotivamente labile ed etilismo cronico." Nel certificato del 20 febbraio 2004 all’UAI il dott. __________ ha illustrato come il paziente avesse presentato “una recrudescenza sintomatica con tendenza all’isolamento, tendenza all’abuso medicamentoso ed etilico e tendenze suicidali “. Espressa la sua preoccupazione per lo stato del paziente in fase di involuzione con recrudescenza sintomatica e rischio suicidale da non sottovalutare, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% (atti AI). Chiamato ancora ad esprimersi dall’UAI, il dott. __________, nel rapporto medico del 16 marzo 2004 ha posto la diagnosi di " Disturbo di personalità emotivamente instabile; attuale scompenso ansioso depressivo con ideazioni autoclastiche." fissando una totale incapacità lavorativa dal 29 luglio 2003 e precisando che si trattava di un paziente a lui già noto dal 1998 che aveva presentato degli episodi depressivi recidivanti con fenomeni autoclastici a seguito di una recrudescenza dei disturbi “a voi già noti” (atti AI). Alla luce di tali riscontri, l’UAI ha fatto esperire una perizia psichiatrica da parte del dott. __________, psichiatra, il quale ha presentato il suo rapporto il 31 agosto 2004 (doc. LIV/2). Lo specialista ha posto la seguente diagnosi: "
- sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità in soggetto con familiarità pscicopatologica; - disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline; - sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di alcool; - fobie sociali." Secondo il perito la capacità lavorativa del paziente era compromessa nella misura dell’80%. A mente di questa Corte, alla luce delle certificazioni mediche succitate, l'assegnazione di una rendita intera è quindi riconducibile, per quanto attiene all'aumento del grado d'invalidità dal 50% all’80%, alla medesima causa rispetto a quella che ha portato all'assegnazione della mezza rendita e meglio all'aggravamento del quadro patologico psichiatrico di cui è portatore dal 1998 AT 1, segnatamente al disturbo della personalità tipo borderline con abusi etilici e stato dopo ripetuti tentamen. L'UAI si è infatti basato sostanzialmente sulla perizia del 31 agosto 2004 del dott. __________, il quale, alla domanda “in cosa consiste il peggioramento e da quando” ha risposto: " il periziando dal mese di luglio 2003 presenta un aggravamento della sua sintomatologia psichica con accentuazione della difficoltà di rapportarsi con i colleghi (ultimo giorno di lavoro 27 luglio
2003) e con il mondo in generale dominata da importanti sentimenti di rabbia e angoscia e con, altrettanto importante, riduzione delle funzioni centrifughe (debolezza della volontà)." (LIV/2) In simili condizioni il peggioramento dello stato di salute dell'assicurato e il relativo aumento del grado d'invalidità devono essere posti a carico della Cassa convenuta, nella sua qualità di istituto di previdenza presso cui l'interessato era assicurato quando è sorta l'inabilità lavorativa che ha condotto a riconoscergli la mezza rendita, in quanto riconducibili alla medesima causa. 2.19 Alle conclusioni che precedono non possono mutare le allegazioni della Cassa convenuta, le quali sono del resto già state evase in maniera esaustiva nei considerandi che precedono. Resta in particolare da osservare che, non da ultimo con riferimento a quanto esposto al consid. 2.6, non permette diversa conclusione il riferimento fatto dalla Cassa pensioni nel suo scritto del 8 ottobre 2004 al TCA (doc. XXX) alla DTF 127 V 377. In effetti, come ha avuto modo di rilevare anche la Ginevrina (XXXIII), con tale sentenza la massima Corte federale era chiamata ad esprimersi sulla sorte dei beneficiari di rendite d’invalidità (o per superstiti) in occasione di un cambio di istituto previdenziale a seguito della disdetta del precedente contratto d’affiliazione data dal datore di lavoro. Ora, nella fattispecie non si tratta di valutare la sorte di un avente diritto ad una rendita d’invalidità a seguito di un cambio di istituto di previdenza rispettivamente la titolarità dell’obbligo di versargli le prestazioni. In effetti, al momento del passaggio della copertura previdenziale per i dipendenti del Comune di __________ alla CV 2 (dal 1. gennaio 1999), AT 1 era in malattia, ma non beneficiario di una rendita d’invalidità. Di conseguenza, nel momento del passaggio nel nuovo istituto di previdenza, l’interessato, in difetto dell’avvenuto insorgere di un caso di previdenza, era, come i suoi colleghi di lavoro, semplicemente titolare di una prestazione d’uscita nei confronti della Cassa nella sua qualità di precedente istituto di previdenza del suo datore di lavoro (art. 2 LFLP; cfr. DTF 125 V 424; cfr. anche sopra il consid. 2.6). D’altra parte, già è stato detto (cfr. consid. 2.6) che dalla documentazione agli atti (cfr. i doc. III/9, 11, 12, 13, 14, VI/1 e 7) non risulta – né peraltro viene sostenuto in causa – che gli istituti di previdenza qui coinvolti rispettivamente il datore di lavoro di AT 1 abbiano stipulato una particolare regolamentazione in occasione del cambio di istituto di previdenza, segnatamente nel senso di concordare un eventuale passaggio alla __________ di eventuali casi di invalidità futuri a dipendenza di inabilità sviluppate già prima del 31 dicembre 1998 (cfr. la convenzione d’adesione, doc. VI/1 e il consid. 2.6). Al contrario, il Regolamento della CV 2 applicabile, con riferimento ai salariati che non godono della piena capacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione (cfr. l’art. 5 cpv. 2 Reg.), prevede che, in virtù degli art. 18 e 23 LPP, essi non hanno diritto ad alcuna prestazione se la causa dell’incapacità lavorativa al momento dell’ammissione all’assicurazione comporta l’invalidità, l’aggravamento dell’invalidità esistente o il decesso. Se la persona era assicurata presso un altro istituto di previdenza all’inizio dell’incapacità lavorativa, i diritti a delle eventuali prestazioni devono essere esercitati presso quest’ultimo (art. 6 citato per esteso al consid. 2.6). Anche le disposizioni regolamentari rimandano quindi all’applicazione del principio assicurativo di cui all’art. 23 v. LPP. Ogni diversa conclusione tratta dalla Cassa non risulta di conseguenza pertinente. 2.20. Riassumendo, in accoglimento della petizione presentata nei confronti della Cassa pensioni CV 1, è accertato il diritto di AT 1 ad una mezza rendita di invalidità della previdenza professionale con effetto dal 1. ottobre 2001 e ad una rendita intera dal 1. dicembre 2003. Per contro, la petizione presentata nei confronti della RA 1, anche volendo considerarla ammissibile (cfr. il consid. 2.3), deve essere respinta. 2.21. Il TCA deve ancora rilevare che la prestazione di libero passaggio eventualmente già percepita dall'attore, dev’essere restituita nella misura dell'accertata invalidità (SZS 2002 pag. 65 e 301). Se l’interessato non è in grado di farlo la rendita deve essere compensata per un certo periodo con il credito di restituzione (cfr. SZS 2002 pag. 65 e 301, SZS 1997 pag. 547). L’obbligo di restituire incombe del resto anche al nuovo istituto di previdenza, la CV 2, a cui dovesse essere stata trasferita la prestazione di libero passaggio (cfr. in proposito i doc. III/14; SZS 1994 p. 471 consid. 5b). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione presentata contro la RA 1 è respinta . 2.- La petizione presentata contro la Cassa pensioni CV 1, __________ è accolta . § La Cassa pensioni CV 1, __________ è condannata a versare a AT 1, __________ una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. ottobre 2001; a decorrere dal 1. dicembre 2003 è tenuta a versare una rendita intera. 3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti