Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA, il diritto di esigere la
restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto
di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni
dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile
per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest'ultimo è determinante.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010
EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito
che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di
prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (v. consid. 4.1),
perciò
il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (v.
consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni
sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF
126 V 42 consid. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
stabilito che, in ambito di restituzione delle prestazioni, i principi applicabili
al diritto precedentemente in vigore sono ancora attuali (STFA K 147/03 del 12
marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione
processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate
dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione
di una decisione formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si
apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).
Sono
nuovi
ai sensi di queste disposizioni
solo i
fatti
già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che
non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza
del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2 pag. 321;
118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid.
1 pag. 171;
Elisabeth
Escher
, Revision und Erläuterung, in:
Thomas Geiser/Peter Münch
[a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21;
René
A. Rhinow/Beat Krähenmann
, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).
I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne i
nuovi mezzi di prova
,
gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la
revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che
tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127
V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti
sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere
stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;
occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento
della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la
revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al
momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,
ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce
motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal
interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento
inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della
carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353
consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108
V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L
'amministrazione può
riconsiderare una
decisione passata formalmente in giudicato
e sulla quale un'autorità
giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio
errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle
prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione
formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti
giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF
126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è
stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale
di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (
STF 9C_862/2010 del 18
gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la
riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di
controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125
V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una
riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag.
314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve
essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_
883/2008 del
31 marzo 2009, consid. 4.1.2
).
2.4.
Nel caso
concreto, con decisione formale del 22 gennaio 2019 (doc. III/3), la Cassa di
compensazione ha stabilito il nuovo diritto della ricorrente alle prestazioni
complementari dal 1° ottobre 2015 all'anno 2019, così come risulta dai fogli di
calcolo allegati. Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal
1° ottobre 2015 l'interessata aveva diritto alle PC in misura inferiore
rispetto a quanto deciso in precedenza. Constatato quindi un indebito riconoscimento
di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, le ha chiesto la restituzione
della somma di CHF 13'519 erroneamente versata da quel momento fino al 31
gennaio 2019, corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel
periodo e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.
A fondamento della nuova decisione la Cassa ha indicato la mancata
tempestiva informazione relativa all’ "
(…)
arrivo
di tre persone presso la sua economia domestica
".
La restituzione di prestazioni
complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che l'assicurata condivideva
la sua abitazione con terze persone. Questo fatto, che farebbe diminuire il suo
fabbisogno dovendo suddividere la pigione su più persone, ha comportato che ella
avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di
quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio
2019.
2.5. Fondandosi sull'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all
'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112
a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112
c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112
a
Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112
c
Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI
(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,
quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo
scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai
"fabbisogni vitali" di cui al citato art.
112 cpv. 2
lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.
(RCC 1992 pag.
346) e al nuovo art. 112
a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo
,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.6. In virtù dell'art. 4 cpv. 1
lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno
diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita vedovile
dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in
particolare che:
"
Per le persone che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone
che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non
si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo
annuo riconosciuto è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole,"
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC
enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
a. due terzi dei proventi in
denaro o in natura dall'esercizio di un'attività
lucrativa per quanto superino annualmente 1000
franchi per le persone sole (…);
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni
periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
".
2.7. Per il computo della pigione
la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurata condivideva
l'abitazione con altre persone che non avevano diritto alle prestazioni
complementari, perciò ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurata soltanto un
quarto (dal 1° ottobre 2015 al 31 marzo 2018) rispettivamente un quinto (dal 1°
aprile 2018 in poi) della pigione lorda pagata dall'assicurata.
La ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere
avuto un obbligo giuridico di occuparsi del figlio che era studente e quindi
che non era in grado di mantenersi economicamente.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case
unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la
pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di
pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in
precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°
gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une
répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à
intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le
calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être
partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce
personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison
occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire
d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en
règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment
la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non
selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où
l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in
vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di
evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle
prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di
norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano
nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid.
2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella
causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una
sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo
l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è
determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere
chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid.
1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che devono essere
riconosciute e ammesse con riserbo e prudenza, ad esempio se uno degli inquilini
occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie
gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o
giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003;
Urs Müller,
Recht-sprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra
2015, pag. 78).
Nel caso analizzato dal TF nella sentenza DTF 105 V 272, l’Alta
Corte ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di
locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da
disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele
dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso
contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure
risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso
debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle
condizioni reali, una deroga al principio era possibile (
Carigiet/ Koch
,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;
Urs Müller,
op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su
una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa
appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi
formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della
casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere
ritenuto come un'abitazione indipendente. Per il Tribunale federale, l'art. 16c
OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione
familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle
prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.
234) il TF, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una
vedova a beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne
proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
"
2.- (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des
Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der
Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt
wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit
entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit
rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im
gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige
Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im
Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine
Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass
eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das
gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu
einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem
Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was
das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht
ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c
ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch
Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen
sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im
gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.
Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der
EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern
in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein
kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die
Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,
welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).
Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden
kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der
Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs
unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,
sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen
Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März
1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin
fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder
Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr
elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998,
in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin
nach
Art.
276 ZGB
verpflichtet, für den Unterhalt der
Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick
auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem
Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss
Art. 16c ELV
abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu
ändern vermögen. Wohl können nach
Art. 323 Abs. 2 ZGB
die
Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass
es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt
indessen voraus, dass das Kind hierzu in der Lage ist und über eigenes
Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen
jedoch nicht. (…)"
.
Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003
(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:
"
(…)
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata
solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono
incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di
coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure
partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.
4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito
non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art.
16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte
dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo
morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione
rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b;
sentenza in re W. del 19 gennaio
2001 consid. 2b, P 26/00, DTF
105 V 273 consid.
2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro
ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento
di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si
dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente
diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel
calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe
incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in
maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze
concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto
inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di
trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero
svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei
confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio
maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia
domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento.
Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti,
da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio
dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione
complementare dei genitori (cfr.
art. 3a cpv. 7 lett. a LPC
; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro
per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da
parte dei genitori secondo l'
art.
276 e 277 CC
. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto
che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il
figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001
consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere
respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'
art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un
eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi
dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo
il suddetto onere a norma dell'
art.
329 cpv. 1 CC
esigibile solo compatibilmente con le condizioni
economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa
norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non
costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in
colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,
a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'
art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI
. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte
del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo
all'assistenza tra parenti secondo l'
art. 328 CC
può giustificare il computo
dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti
essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due
terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare
unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo
della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione
complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)".
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è
chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio
in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di
provocare
una diversa ripartizione della pigione
, come nei casi in cui
la
vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico. Nel
caso
di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un
obbligo di mantenimento
ex art. 276 CC
nei confronti della
figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il
Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese
di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un
quarto (v. consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla
nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel
caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino
indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano
stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la
beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento. Questa
fattispecie non era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui
la madre era tenuta a mantenere la figlia minorenne.
Il Tribunale federale ha infine evidenziato che
l'assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel
senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece
decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa
di aiuto condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che
quale contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che la ripartizione
della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione
coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno
vitale che è, per legge, distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna
distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Più recentemente, con la sentenza pubblicata in DTF 142 V 299 (SVR
2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone
di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se
una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono
incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio
l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V
271, l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali
della pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo
delle PC anche nel caso in cui l'abiatica viveva nella medesima economia
domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si
prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.
Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria
di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del
beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di
aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai
rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1
lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile. In quel caso
l'eccezione al principio dell'art. 16c OPC-AVS/AI non è stata ammessa.
La
giurisprudenza cantonale resa dal TCA è ricca di casi.
Con STCA 33.2001.82 del 14
giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso
di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)
questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una
madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare
il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa
di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA
33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,
il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della
suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/
suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione
opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la
summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con
i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e
non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna
assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato
il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da
parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per
conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse
paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in
parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato
giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata
così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA
33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la
figlia
maggiorenne
e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e
psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle
cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una
casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha
deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC,
la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18
novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra
il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
A ugual risultato si è giunti
il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme
alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per
problemi di salute. L'assicurata non ha fatto valere una particolare
suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto
civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare,
essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti
giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel
bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle
PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone
e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come
ritenuto dalla Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6
giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con
ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il
TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole
persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa
unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva
stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½
locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo
-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la
pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi
abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo
delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la
pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due
terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano
escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)
sul caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre
la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata
assunta come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una
particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse
su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto
civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,
essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un
obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché
non parenti). La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a
difficoltà economiche, ma problemi
di natura economica non potevano
portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di
compensazione. Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata
le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il
Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della
badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto
domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si
assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una
convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere
quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche
quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una
diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti
(STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid.
2b).
Nella STCA 33.2017.4 del 9 febbraio 2018 il TCA si è chinato il
sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex
moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico
dell'ex marito. Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione
della pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal
profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di
mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, malgrado si
occupasse del mantenimento della figlia della sua ex moglie, l'assicurato non
poteva avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di
locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne, non
beneficiaria di una rendita e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa
non era in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare
dell'interessato - che peraltro non era il suo genitore. Infine, nemmeno era
stata sollevata la tesi che la studentessa si prendesse cura dell'assicurato,
ma semmai era il contrario, perciò anche per tale motivo la fattispecie non
rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo
confrontati con una situazione di riconoscenza da parte dell'uno nei confronti
dell'altra. Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di
mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex
moglie.
Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la
suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva
l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il
vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo
gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria
.
Il 14 agosto 2018 (STCA 33.2018.6) la scrivente Corte si è
pronunciata sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la
quale, poi, si è sposata e ha avuto due figli.
Pertanto, sotto lo
stesso tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due
figli rispettivamente nipotini dell'assicurata.
Non è stata menzionata
né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita
in comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di
mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno
un obbligo di assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla
base della convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla
suddivisione per teste della pigione.
Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (STCA 33.2018.13),
seppure per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il
ricorrente e la sua ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato
aveva
un rapporto di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza
separata degli ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L
'
assicurato non ha fatto valere particolari motivi che potessero
provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a
una suddivisione.
Era corretto che la pigione lorda
dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano
nell'immobile locato dall'assicurato.
Più di recente, con la STCA 33.2019.18 del 12
febbraio 2020, è stato giudicato il caso (simile alla
STCA 33.2017.4) in
cui il ricorrente ha ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie.
Secondo l'assicurato, sebbene fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati
a termine gli studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò
egli ha sentito un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui
dandogli vitto e alloggio gratuiti. Il TCA ha evidenziato che il figlio di
primo letto di sua moglie non era, dal profilo giuridico, suo figlio e che,
pertanto, l'insorgente non aveva alcun obbligo giuridico di mantenimento nei
suoi confronti dal profilo civile. Inoltre, benché l'assicurato si sia occupato
del mantenimento del ragazzo, non poteva avvalersi delle eccezioni al principio
della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in
quanto maggiorenne,
non
beneficiario di una rendita, e oltretutto non
essendo suo figlio, il giovane
non
era in alcun modo compreso nel
calcolo della prestazione complementare del ricorrente. Nemmeno era possibile
sostenere che il figlio della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai,
era il contrario.
2.8. Nell'evenienza concreta è
indubbio, e la circostanza è riconosciuta pacificamente dalla ricorrente, che
da tempo essa condivide la sua abitazione con altre persone. Nell'opposizione
del 22 febbraio 2019 (doc. III/2) l'assicurata ha affermato che i suoi due
figli, __________ (1988) e __________ (1991), "
hanno sempre vissuto con la madre senza aver mai cambiato casa
"
(pag. 6) e nelle osservazioni del 12 marzo 2019 ha evidenziato che "
gli stessi vivono con la madre dalla nascita
"
(pag. 3).
Dagli atti risulta una prima dichiarazione dell'Ufficio controllo
abitanti del Comune di __________, rilasciata il 12 settembre 2018 (doc. 120),
in cui è indicato che l'assicurata abita in Via __________ dal 1° ottobre 2005.
Con essa convivono il figlio __________, nato nel 1988, coniugato dal __________
ottobre 2015 e sua moglie __________, 1991, l'altro figlio __________, nato nel
1991 e domiciliato dal 1° ottobre 2015 e infine la neonata __________, figlia
dei due coniugi, dal __________ marzo 2018.
Il TCA osserva come questa dichiarazione non sia chiara, visto che
per alcune persone indica la data di domiciliazione, mentre per altre la data
del matrimonio. Inoltre, la data a partire dalla quale __________ abita in via __________
non appare corretta in base ai fatti e alla successiva dichiarazione. In
effetti, il 20 febbraio 2019 (doc. 185) l'Ufficio controllo abitanti di __________
ha rilasciato un'altra attestazione secondo cui RI 1 è domiciliata in via __________
dal 28 maggio 1995 così come il figlio __________, mentre per __________ non è
indicata alcuna data. La moglie di __________ vi è domiciliata dal 3 settembre
2015 e la loro figlia dalla nascita.
In un'ulteriore dichiarazione, richiesta dalla Cassa (doc. 233),
il medesimo Ufficio ha attestato che "RI 1
vive unitamente ai figli __________ e __________ in via __________ già a
partire dal 1° ottobre 2005.
".
Infine, dalla "Stampa dati personali" (doc. 139)
effettuata dal Comune di __________ risulta che __________, 1988, è arrivato
nel comune il 28 maggio 1995 in provenienza dalla __________ e che è coniugato
con __________ dal 7 ottobre 2015.
Dalle discordanti dichiarazioni rilasciate dallo stesso ufficio
comunale si può ritenere che la ricorrente sia domiciliata in via __________ a __________
dal 28 maggio 1995, così come d'altronde conferma la dichiarazione dell'Ufficio
della migrazione del 21 gennaio 2014 (doc. 56) e il figlio __________ risulta
anch'egli domiciliato al medesimo indirizzo da quel giorno, provenendo
dall'estero. Meno chiara è invece la situazione relativa al figlio __________
che potrebbe egli pure essere domiciliato al medesimo indirizzo dalla medesima
data.
Determinante ai fini delle prestazioni complementari, e del tema
all’esame è che, per certo, dopo il decesso del marito della ricorrente, il
nucleo familiare era composto, in occasione della domanda di riesame del 2013
del diritto alle prestazioni complementari, dall'assicurata e dai suoi due
figli, circostanza che la ricorrente ha pacificamente riconosciuto.
Da quanto precede discende che la pigione computabile doveva essere
ripartita fra le singole persone che coabitavano e le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non dovevano essere prese in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua
dell'assicurata (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
2.9. __________ è nato nel giugno
1988 e, quando nel luglio 2013 è deceduto suo padre, era già venticinquenne e
si apprestava a frequentare il terzo semestre (inizio del secondo anno di
formazione) del corso di diploma in fisioterapia alla __________, studi della
durata di tre anni (doc. 40).
Con il compimento dei 25 anni, dal 1° luglio 2013, egli non aveva
più diritto alla rendita completiva per figli dell'AI (art. 22ter LAVS in
connessione con l'art. 25 cpv. 5 LAVS) precedentemente percepita essendo in
formazione. Di conseguenza, nemmeno poteva sorgere, dal 1° agosto 2013, la
rendita per orfani agli studi (art. 25 cpv. 4 e cpv. 5 LAVS).
Ciò significa che, contrariamente a quanto indicato nel formulario
di richiesta delle PC compilato dall'assicurata il 4 settembre 2013, a quel
momento __________ non beneficiava più di una rendita completiva per figli.
Pertanto, egli era escluso dal calcolo delle prestazioni complementari della
mamma e quindi la sua parte di pigione non doveva essere presa in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua
dell'assicurata (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Ne consegue che, di principio, la
pigione andava ripartita in parti uguali fra le persone che coabitavano insieme
alla ricorrente (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
A questo proposito, l'insorgente ha fatto valere il suo obbligo di
mantenimento nei confronti del figlio agli studi, perciò ha chiesto di
applicare l'eccezione alla suddivisione in parti uguali e di escludere dal
computo della pigione il figlio studente.
La censura della ricorrente deve essere analizzata nell’ottica
dell'art. 277 cpv. 2 CC. Secondo tale norma infatti, se raggiunta la maggiore
età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto
si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi.
Per "
formazione appropriata
"
nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC, come spiegato dalla prima Camera Civile del
Tribunale d'Appello (I CCA 11.2013.15 del 31 agosto 2015, considerando 6a), si
intende una preparazione conforme alle attitudini e alle capacità del soggetto,
che consenta a quest'ultimo di rendersi autonomo e di sopperire alle proprie
esigenze materiali (
Piotet
, in:
Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 277 con richiamo a DTF 117
II 372 consid. 5b e altri rinvii). La legge non fissa un limite temporale
assoluto all'obbligo di mantenimento. I 25 anni del beneficiario sono solo
indicativi (DTF 130 V 237). L'obbligo dura finché la formazione del maggiorenne
“
possa normalmente concludersi
”
(art. 277 cpv. 2 CC). Determinante non è la durata teorica del ciclo di studi
intrapreso, bensì il fatto che il figlio dimostri serietà, diligenza e impegno
negli studi (I CCA 11.2011.148 del 24 gennaio 2014, consid. 5 con riferimenti).
Nell'evenienza concreta, nell'anno accademico 2013/2014 __________
ha frequentato il secondo anno del Bachelor of Science __________ in
fisioterapia, fermo restando la parentesi di servizio militare da metà novembre
2013 ad inizio aprile 2014 (doc. 41) e il 31 marzo 2016 (doc. V/1) ha ottenuto
il Bachelor. Come risulta dalla sua dichiarazione di imposta IC/IFD 2016 (docc.
196 e 198), il 1° settembre 2016 il figlio dell'assicurata ha iniziato la sua
attività lavorativa come fisioterapista.
Nulla è invece dato a sapere in merito a una precedente, completa
e adeguata formazione da parte del giovane. In effetti __________, nato nel
1988, ha iniziato la sua formazione presso la __________ nel 2012 quando aveva
già 24 anni, età in cui, normalmente, i giovani hanno concluso una formazione,
o perlomeno di una prima formazione. In merito al tema della formazione del
figlio (in particolare maggiorenne) e del relativo obbligo di mantenimento da
parte dei genitori si veda
Francesca
Ranzanici-Ciresa
: L’entretien de l’enfant majeur. In Magister Weblaw
VI.24, Berna 2011, edizioni Weblaw.
Da quanto precede questa Corte non può ritenere, con la necessaria
sicurezza alla luce degli inserti all’incarto, che fino al 31 marzo 2016 la
ricorrente aveva un obbligo giuridico di mantenimento del figlio __________,
visto che non è stato accertato il curriculum formativo del giovane precedente
l’iscrizione (in se tardiva, rispetto ai coetanei, siccome avvenuta nel 2012)
alla __________. Il fatto che la formazione di fisioterapista sia stata
conclusa con l'ottenimento del diploma di fisioterapia il 31 marzo 2016 (quando
__________ aveva quasi 28 anni) impone di verificare alla Cassa se il figlio
della ricorrente avesse già conseguito, in precedenza alla formazione quale
fisioterapista, altra formazione appropriata, ciò che farebbe decadere
l’obbligo di mantenimento a norma dell’art. 277 cpv. 2 CC citato in precedenza.
Se __________ non avesse completato una formazione appropriata a
norma dell’art. 277 cpv. 2 CC sino al conseguimento del diploma __________ di
fisioterapista, allora non dovrebbe essere considerato nel computo della
pigione della mamma. Detto altrimenti, al termine della formazione adeguata
scade l'obbligo giuridico di mantenimento da parte della ricorrente in favore
del figlio. In concreto la formazione di fisioterapista, che ha permesso a __________
di reperire un lavoro con il settembre 2016, potrebbe costituire la formazione
dell’art. 277 cpv. 2 CC ma la circostanza, alla luce dell’età d’inizio della __________
e dell’età del conseguimento del diploma di fisioterapista, va acclarata e
verificato se il giovane ha in precedenza conseguito un diploma professionale o
una formazione che possa essere ritenuta adeguata.
Certo è che, dall’ottenimento del diploma __________, sicuramente,
__________ non poteva non imporre, stante la convivenza con la madre, il
riparto della pigione. La pigione deve essere ripartita in parti uguali fra le
persone che coabitavano, da quella data (per il periodo precedente gli atti
vanno rinviati per un accertamento e nuova decisione alla Cassa), con
l'assicurata e che erano escluse dal calcolo delle prestazioni complementari
della mamma.
In conclusione, alla luce di quanto esposto e della necessità di
verificare in maniera completa le circostanze di fatto (compito che tocca alla
Cassa per garantire ogni diritto all’assicurata), il TCA non può pacificamente
ritenere che, nel caso concreto, sussistesse un obbligo giuridico di
mantenimento da parte della ricorrente nei confronti di __________ fondato
sull'art. 277 cpv. 2 CC e ciò indipendentemente dal fatto che la rendita per
figli in formazione si estende soltanto fino a 25 anni (art. 25 cpv. 5 LAVS),
obbligo di mantenimento con incidenza sul computo della pigione.
2.10 Non è invece data un'eccezione
possibile, in concreto, al principio della suddivisione in parti uguali della
pigione per motivi morali. Non è infatti credibile sostenere che il figlio
aiutava l'assicurata nelle faccende domestiche siccome la stessa, per motivi di
salute o altro, ne era gravemente impedita, visto che la ricorrente svolgeva
un'attività lucrativa. Non è quindi dato un motivo per riconoscere che
l'assicurata fosse obbligata moralmente ad ospitare il figlio maggiorenne in
casa quale contropartita dell'aiuto prestatole.
2.11 Per quanto concerne la
presenza di __________ nel nucleo familiare dell'assicurata, va ritenuto che la
coabitazione è iniziata il __________ settembre 2015, quando è arrivata dal __________
(doc. 138).
La circostanza che il mese seguente la studentessa si è sposata
con __________ e che non era in grado mantenersi, non costituisce un'eccezione
al principio della suddivisione in parti uguali della pigione pagata dalla
ricorrente.
È poi pacifico che con la nascita della figlia il nucleo familiare
si è ulteriormente ingrandito e che anche la presenza di __________ ha un
influsso sulla pigione della ricorrente. Infatti, essendo esclusa dal calcolo
della PC dell'assicurata, la sua quota parte di pigione non è presa in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
2.12 Riassumendo, ai fini del
computo della pigione giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI in connessione con l'art. 25
cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, si deve considerare la seguente composizione
familiare:
- dal 1° ottobre 2015: RI 1
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Per questo periodo la Cassa dovrà eseguire la verifica imposta nel
considerando precedente e decidere se comprendere, o meno, il figlio __________.
- dal 1° aprile 2016: RI 1
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- dal 1° aprile 2018: RI 1
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Ne discende che nelle spese riconosciute della ricorrente si deve
considerare una pigione pari a 1/4 dal 1° aprile 2016 e a 1/5 dal 1° aprile
2018, mentre dal 1° ottobre 2015 (sino al 1° aprile 2016) l’accertamento
demandato alla Cassa permetterà di ritenere la quota di 1/3 o 1/4 della pigione
a dipendenza dell’esito delle verifiche.
2.13 Va evidenziato, infine, che il
tema della buona fede fatta valere dalla ricorrente, la quale ha affermato di
non avere tentato di sottacere alcunché alla Cassa avendo sin da subito
annunciato entrambi i suoi figli nell'apposito formulario di richiesta delle
prestazioni complementari (doc. I punto 5), e quindi la questione a sapere
l'assicurata abbia violato il suo obbligo di informare per quanto concerne la
presenza del figlio __________ presso di lei, non ha influenza sull'esito della
presente causa ma potrà, s del caso, essere oggetto d’esame in una procedura
relativa al condono. Infatti, come ricordato dal Tribunale federale nella
recente STF 9C_110/2019 del 22 luglio 2019 al considerando 6 (SVR 2020 EL Nr.
2), l'obbligo di restituire prestazioni complementari in caso di mancata
notifica di altre persone conviventi non è legato a una violazione dell'obbligo
di informare (DTF 122 V 134 consid. 2; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017
consid. 3.1). La questione ha invece importanza, come indicato, per il tema del
condono della restituzione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA, che deve
fare oggetto di una procedura separata (STF 8C_804/ 2017 del 9 ottobre 2018
consid 2 in fine). Spetterà, al momento opportuno, alla Cassa di compensazione
decidere di un condono, se l'assicurata lo chiederà nei termini previsti (art.
4 cpv. 3 OPGA).
2.14 Da quanto precede discende che
il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione della Cassa di
compensazione impugnata deve essere annullata unicamente per quanto attiene al
computo dell’onere di locazione per il periodo corrente dal 1. settembre 2015
alla fine di marzo 2016. L’amministrazione verificherà quanto indicato nelle
considerazioni che precedono, e – unicamente per tale ristretto periodo –
emanerà un nuovo giudizio. Per i periodi di ricalcolo qui decisi l’assicurata
potrà inoltrare, come indicato nelle considerazioni del punto precedente, il
condono se lo riterrà.
La ricorrente, parzialmente vincente in causa, ha diritto a
indennità per ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.33.2019.22
TB
Lugano
27 aprile 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 settembre 2019 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
consideratoin diritto
La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che l'assicurata condivideva la sua abitazione con terze persone. Questo fatto, che farebbe diminuire il suo fabbisogno dovendo suddividere la pigione su più persone, ha comportato che ella avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2019.
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:
"Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
()
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1.13 200 franchi per le persone sole,"
e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che è, per legge, distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
La giurisprudenza cantonale resa dal TCA è ricca di casi.
Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.
Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute. L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figlia maggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.
Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti