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33.2019.18

Restituzione di PC indebitamente ricevute,perché l'ass. non ha comunicato alla Cassa che conviveva con il figlio maggiorenne dell'ex moglie,verso cui non ha alcun obbligo giuridico di mantenimento,né il ragazzo si è occupato di lui.Non è compreso nel calcolo PC,perciò la pigione va suddivisa per due

Ticino · 2020-02-12 · Italiano TI
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 (…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des

Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der

Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt

wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit

entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit

rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im

gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige

Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im

Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine

Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand,

dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder

das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu

einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem

Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2).

Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht

ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c

ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch

Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen

sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im

gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht.

Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der

EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern

in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein

kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die

Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben,

welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34).

Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden

kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der

Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs

unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen

Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende

Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch

schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten,

sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen

Rentenanspruch auslösen.

E. 2.4 In

concreto, con decisione formale del 15 marzo 2016 (doc. 151) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° novembre

2011 al 31 marzo 2016, suddividendo i calcoli in diversi periodi a seconda

delle modifiche personali ed economiche riscontrate. Quale motivazione per

questa nuova decisione la Cassa ha indicato "

Riesame con decorrenza 1° novembre 2011 a seguito della mancata

comunicazione al Servizio PC della convivenza con __________.

".

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi

a seguito della scoperta della condivisione dell'assicurato della sua

abitazione con terze persone. Questo fatto, che fa diminuire il suo fabbisogno,

ha comportato che egli avrebbe illecitamente beneficiato di prestazioni

complementari maggiori di quanto in realtà di sua spettanza nel lasso di tempo dal

1° novembre 2011 al 31 marzo 2016.

Concretamente, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° novembre

2011 l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso

in precedenza e, constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni

giusta l'art. 25 LPGA, ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di

Fr. 24'510.- erroneamente versata da quel momento fino al 31 marzo 2016,

corrispondente alla differenza fra le PC incassate in quel periodo e le

prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

2.5.   Fondandosi sull'art.

112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all

'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112

a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112

c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112

a

Cost. fed., la Confederazione ed i

Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale

non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e

la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e

le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112

c

Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI

(LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966,

quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo

scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai

"fabbisogni vitali" di cui al citato art.

112 cpv. 2

lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.

(RCC 1992 pag.

346) e al nuovo art. 112

a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la

garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste

questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.

606, RCC 1986 pag. 143;

Cattaneo

,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1

lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno

diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia

dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese

riconosciute l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede in particolare che:

"

Per le persone che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone

che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

(…)

b. la pigione di un appartamento e le relative spese

accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto

né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto

è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone

sole,"

e che l'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili,

fra i quali vi sono:

"

d

. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese

le

rendite dell'AVS e dell'AI;

".

2.7.   Quanto alle

spese

riconosciute

dell'assicurato, per il computo della pigione la Cassa di

compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva l'appartamento con

una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che

era esclusa dal calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo

fabbisogno soltanto la metà della pigione lorda pagata.

Il ricorrente ha contestato questo aspetto, affermando di avere un

obbligo morale di occuparsi del figlio della sua (ex) moglie e quindi di

provvedere a lui anche economicamente.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese

riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse

le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un

importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case

unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la

pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali

(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°

gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"

(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une

répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à

intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le

calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être

partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce

personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison

occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire

d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en

règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment

la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non

selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où

l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio

1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento

indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va

dunque confermata la

regola generale

per cui, di norma, la pigione

complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa

economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA

dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa

A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola

persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una

prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo

l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è

determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere

chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid.

1).

La regola generale soffre tuttavia di

eccezioni

, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P

21/02 dell'8 gennaio 2003;

Urs Müller,

Recht-sprechung des Bundesgerichts

zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione

alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la

titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici,

necessitava forzatamente delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che

divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere

ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata,

che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere

conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (

Carigiet/ Koch

,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;

Urs Müller,

op.

cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su

una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa

appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi

formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della

casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva essere

ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone

non

comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.

234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla

deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva

insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha

rilevato quanto segue:

"

E. 3 Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

Cocchi/Trezzini

, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini

,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, come ampiamente esposto nelle considerazioni di merito,

la giurisprudenza in ambito di computo della pigione in caso di convivenza fra

più persone è chiara e costante da anni e il caso di specie non rappresenta

un'eccezione tale da costituire un motivo per scostarsene.

Peraltro, come indicato la scrivente Corte si è già pronunciata su

un caso praticamente identico un paio di anni fa - pubblicato sul sito

www.sentenze.ti.ch

-, circostanza che non

doveva sfuggire al patrocinatore dell'assicurato e che avrebbe evitato

ulteriori costi inutili non solo a quest'ultimo, come da egli stesso lamentato.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria

deve essere così respinta.

E. 3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza

tra parenti secondo l'

art.

328 CC

può giustificare il computo dell'intero canone di

locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora

maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di

locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio

dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione

provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile,

ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (

sottolineature della

redattrice

).

Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di

provocare

una diversa ripartizione della pigione

, come nei casi in cui

la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel

caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento

ex art. 276 CC

nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione

domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione

della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze

del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che l'assicurata

nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel senso delle PC,

rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa nella DTF

105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto

condivideva l'abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale

contropartita non sosteneva alcun costo per l'alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla

suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede

appunto che,

di principio

, la ripartizione della pigione deve avvenire

in uguali parti,

non

va applicata quando in un'abitazione coabitano

degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che

viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è

prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale

federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve essere

suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare o un

appartamento è abitato anche da persone che

non

sono incluse nel calcolo

delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l'eccezione al

principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271,

giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l'Alta

Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione

quando v'è una condivisione con persone

non

incluse nel calcolo delle PC

anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima economia

domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di cui si

prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la locazione.

Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non beneficiaria

di PC

non

deve essere di conseguenza considerata nelle spese annue del

beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione di cura e di

aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di assistenza oltre ai

rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente dall'art. 14 cpv. 1

lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l'eccezione al principio dell'art.

16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione, perciò la

Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della pigione all'assicurata.

La

giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.

Con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso

di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72)

questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre,

che condivideva l'appartamento con la figlia

maggiorenne

, di considerare

il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa

di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA

33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010,

il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della

suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/

suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione

opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la

summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con

i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e

non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna

assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia

maggiorenne

e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma

non

era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra

il padre in età AVS e la figlia

maggiorenne

convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,

nemmeno poteva vantare, essendo la figlia

maggiorenne

) e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che

la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile

è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non

è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali

all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che

però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione

pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano,

visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle

prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1) sul

caso di un'assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la

convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, quando era stata assunta

come lavoratrice salariata. Non è stata menzionata né comprovata una

particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse

su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto

civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare,

essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia), e nemmeno un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile perché

non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche, ma problemi

di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro, l'assicurata

le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e l'alloggio, il

Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di partecipazione della

badante al pagamento della pigione era come se, implicitamente, l'aiuto

domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina dell'assicurata che si

assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi dunque di una

convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile fare ricadere

quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione dell'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e non quindi anche

quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate condizioni, ad una

diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione fra gli occupanti

(STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid.

2b).

Nella STCA 33.2017.4 il Tribunale si è chinato il 9 febbraio 2018

sul caso del ricorrente che ospitava in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia a carico

dell'ex marito.

Il TCA ha respinto la richiesta di una diversa ripartizione della

pigione, essendo indubbio che la figlia della ex moglie non fosse, dal profilo

giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non avesse alcun obbligo di

mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupasse del mantenimento della figlia della

sua ex moglie, l'assicurato non poteva avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in

quanto maggiorenne,

non

beneficiaria di una rendita e oltretutto non

essendo sua figlia, la studentessa

non

era in alcun modo compresa nel

calcolo della prestazione complementare dell'interessato - che peraltro non era

il suo genitore.

Infine, nemmeno era stata sollevata la tesi che la studentessa si

prendesse cura dell'assicurato, ma semmai era il contrario, perciò anche per

tale motivo la fattispecie non rientrava fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza

da parte dell'uno nei confronti dell'altra.

Non v'era dunque né un obbligo giuridico né un obbligo morale di

mantenimento da parte del ricorrente nei confronti della figlia della sua ex

moglie.

Nella STCA 33.2018.4 del 16 luglio 2018 il TCA ha confermato la

suddivisione a metà della pigione lorda pagata da un assicurato che condivideva

l'abitazione con la sua badante, alla quale veniva detratto dallo stipendio il

vitto e l'alloggio. Trattandosi quindi di una convivenza onerosa e non a titolo

gratuito, non si poteva invocare l'eccezione alla suddivisione paritaria

.

Il 14 agosto 2018 (33.2018.6) la scrivente Corte si è pronunciata

sul caso di una mamma che inizialmente conviveva con la figlia, la quale, poi,

si è sposata e ha avuto due figli.

Pertanto, sotto lo stesso

tetto abitavano la ricorrente, la figlia con il marito e i loro due figli

rispettivamente nipotini dell'assicurata.

Non è stata menzionata né

comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in

comune si fondava su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento

del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC e nemmeno un obbligo di

assistenza tra parenti dell'art. 328 CC. I motivi economici alla base della

convivenza non erano sufficienti per ammettere l'eccezione alla suddivisione

per teste della pigione.

Nel caso deciso il 7 gennaio 2019 (33.2018.13),

seppure

per poco tempo (5 mesi) sotto lo stesso tetto abitavano il ricorrente e la sua

ospite, peraltro ivi domiciliata, con cui l'assicurato

aveva un rapporto

di amicizia e di reciproco aiuto; essa dormiva nella stanza separata degli

ospiti e disponeva di un armadio per le sue poche cose. L

'

assicurato

non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia a una suddivisione.

Era corretto che la pigione lorda dell'abitazione sia stata ripartita

fra le singole persone che abitavano nell'immobile locato dall'assicurato.

2.8.   La fattispecie in esame è

collocabile nel solco della esposta giurisprudenza e in particolare della STCA

33.2017.4, visto che anche nel caso di specie il ricorrente ha confermato di

avere ospitato in casa propria il figlio della sua (ex) moglie.

L'insorgente ha sostenuto che sebbene nel periodo in esame

(2011-2016) fosse maggiorenne (1991), anche una volta portati a termine gli

studi il ragazzo non era in grado di mantenersi da solo, perciò egli ha sentito

un dovere morale di mantenerlo e di prendersi cura di lui dandogli vitto e

alloggio gratuiti.

Inoltre questa convivenza, iniziata ufficialmente il 19 ottobre

2011 (doc. 122), a dire del ricorrente si estendeva soltanto in alcuni momenti,

visto che dopo gli studi il giovane ha soggiornato all'estero, così come presso

la mamma, amici e la sua ragazza.

Oltretutto, l'ospite occupava soltanto una piccola porzione dell'abitazione,

e meglio solo la camera da letto.

D'avviso di questa Corte, la richiesta dell'assicurato di non

considerare l'ospite nel computo della pigione non va tutelata.

Va in effetti evidenziato che è indubbio che il figlio di primo

letto di sua moglie non sia, dal profilo giuridico, suo figlio e che, pertanto,

l'insorgente non abbia alcun obbligo giuridico di mantenimento nei suoi

confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si sia occupato del mantenimento di __________,

l'assicurato non può avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione

del canone di locazione su tutti i coabitanti.

In effetti, in quanto maggiorenne,

non

beneficiario di una

rendita, e oltretutto non essendo suo figlio, il giovane

non

era in

alcun modo compreso nel calcolo della prestazione complementare del ricorrente (cfr.

art. 9 cpv. 5 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC-AVS/AI; STFA P 76/01 del 9 gennaio

2003 consid. 2).

Per quanto concerne la motivazione addotta dall'assicurato secondo

cui egli occupava la maggior parte dell'appartamento di 4 locali, il TCA rileva

che è difficile credere che l'ospite si sia limitato ad utilizzare soltanto la

camera da letto e non anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo,

ritenuto poi che lo stesso assicurato ha affermato di fornirgli gratuitamente

il vitto.

Infine, la circostanza sollevata in sede di opposizione secondo

cui "

tenuto conto dei problemi di salute

dell'assicurato, il figliastro costituisce una

preziosa

risorsa in relazione

alle faccende domestiche

" e che visto che "

le condizioni di salute di RI 1 sono purtroppo molto

peggiorate e la consapevolezza di non trovarsi solo in casa, soprattutto la

notte, gli permetteva di vivere più serenamente, sapendo di disporre di

qualcuno su cui contare in caso di bisogno

" (doc. 186), non solo

non è stata comprovata, ma neppure è sufficiente, come tale, per potere

ammettere un'eccezione al principio della suddivisione paritaria della pigione

fra i conviventi ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Inoltre, la scrivente Corte rileva che questa motivazione

contraddice quanto lo stesso assicurato ha poi affermato, tre anni dopo, nel

suo memoriale di ricorso.

Infatti, se nel 2016 il figlio della moglie lo aiutava nelle

faccende domestiche e la sua presenza lo rassicurava durante la notte, poi nel

2019 l'assicurato ha sostenuto che il ragazzo "

raramente ha realmente vissuto a casa sua

" (doc. I pag.

2 punto 9), ma che oltre a essere stato all'estero "

ha soggiornato talvolta presso la madre, talvolta ha

vissuto da amici, talvolta ha convissuto con la sua ragazza

"

(doc. I pag. 2 punto 8). In sostanza, il giovane era domiciliato presso di lui

unicamente "

per poter fornire alle

diverse amministrazioni un recapito certo.

" (doc. I pag. 2

punto 10).

In tali circostanze, non si può certo sostenere che il figlio

della moglie si prendesse cura dell'insorgente ma, semmai, era il contrario

(doc. I punto 5: "

(…) il ricorrente è

sempre stato un punto di riferimento per lui e nel limite del possibile lo ha

sempre aiutato

"), perciò anche per tale motivo la fattispecie

in esame non rientra fra le eccezioni derivanti dall'art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte

dell'uno nei confronti dell'altro (DTF 105 V 271).

In conclusione, dalle circostanze di fatto esposte il TCA ritiene

che, nel caso concreto, oltre a non esservi un obbligo giuridico, non v'era

nemmeno un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti

di __________, figlio maggiorenne di sua moglie - dalla quale è separato (STCA

33.2017.4 del 9 febbraio 2018 consid. 2.12).

Pertanto, questo Tribunale decide che poiché ha convissuto con l'assicurato,

ma

non

era beneficiario di una rendita e quindi nemmeno di prestazioni

complementari, il figlio di sua moglie era escluso per definizione dal calcolo

delle PC del ricorrente.

Di conseguenza, è corretto che la pigione lorda

dell'abitazione sia stata ripartita fra le singole persone che abitavano

nell'immobile locato dall'assicurato e che dunque la parte di pigione del suo

ospite, escluso dal calcolo PC,

conformemente all'art. 16c cpv. 1

OPC-AVS/AI

non sia stata considerata nella determinazione della

sua prestazione complementare.

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione, nel calcolo

delle PC dell'assicurato, ha ritenuto solo la metà della pigione lorda, non

essendo dati i motivi per

fare ricadere il caso di specie nelle

eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza in applicazione dell'art. 16c cpv.

2 OPC-AVS/AI.

2.9.   Stando così le cose, la

decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle

prestazioni complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° novembre

2011 al 31 marzo 2016 deve essere confermata integralmente.

Le critiche del ricorrente all'indirizzo della Cassa per avere

intrapreso la procedura in esame malgrado la stessa, vista la sua situazione

economica, non porterebbe a nulla, non gli giovano e non portano a un risultato

diverso da quello esposto.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.10.   L'assicurato ha chiesto di

essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (doc. I), omettendo

tuttavia di completare la sua istanza dalla necessaria documentazione dopo

avere chiesto a tale scopo una proroga (doc. VI).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1

L

'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2019.18

TB

Lugano

12 febbraio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 agosto 2019 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

La giurisprudenza cantonale resa è ricca di casi.

Con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione in un altro caso di convivenza tra madre e figlia e nella STCA del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

"1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti