Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il
Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1),
perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state
decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione
o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni
litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
4. Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA,
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).
Dalla riconsiderazione (o riesame) va
dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla
revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato
quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione di fatti o
mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono
nuovi
ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti
già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché
non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi
dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole
di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece
considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV
317 consid.
2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;
110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171;
Elisabeth Escher
, Revision und Erläuterung, in:
Thomas Geiser/Peter Münch
[a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21;
René
A. Rhinow/Beat Krähenmann
, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).
I fatti nuovi devono
inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da
modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a
un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto
concerne i
nuovi mezzi di prova
, gli stessi devono servire a comprovare i
fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel
procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a
discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi
sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve
pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.
Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,
il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.
Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale
potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento
principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291
consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5
pag. 205).
L
'amministrazione
può
riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato
e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.
Questi principi sono pure applicabili
nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state
oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente
esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V
46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di
calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata
dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V
483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (
STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c).
Per
determinare se
è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,
occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua
pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V
383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un
cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione
(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare
non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_
883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2
).
5
. In
concreto, con decisione formale del 16 ottobre 2017 (doc. 42) la Cassa cantonale
di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal
1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017, suddividendolo in tre periodi. Quale motivazione
per questa nuova decisione la Cassa ha indicato che è stata emessa una “
nuova
decisione e ordine di restituzione a seguito del computo della quota parte di
pigione, coabitazione nella medesima economia domestica della badante.
”.
La restituzione di prestazioni
complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che l’assicurato
divideva la sua abitazione con la persona che si occupava e prendeva cura di
lui, con conseguente dimezzamento della pigione lorda imputabile nelle sue
spese riconosciute, circostanza che non è stata dichiarata alla Cassa e che ha
comportato che l’assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di
prestazioni complementari maggiori in quel lasso di tempo.
A fronte di tale circostanza,
l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili
corrette di diritto dell’assicurato per quel periodo, rifiutandole; poi ha
determinato gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alle spese
di malattia e di invalidità di cui l’assicurato ha chiesto e ottenuto il
rimborso dalla Cassa di compensazione quando aveva diritto al (solo) pagamento
del premio di Cassa malati.
Constatato quindi un indebito riconoscimento
di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto
all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 3'403,30 erroneamente rimborsata
per le spese di malattia e di invalidità dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017
e ha stabilito che per quello stesso periodo l’interessato non aveva più
diritto alle PC.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha sollevato
la sua buona fede avendo difficoltà nella gestione della sua quotidianità e
degli aspetti amministrativi; ha inoltre precisato che il contratto di lavoro
della badante è terminato il 31 dicembre 2016. La Cassa di compensazione ha quindi
emanato una nuova decisione su opposizione che annullava e sostituiva la
precedente e che ha fissato in Fr. 2'574.- l’importo delle spese di malattia e
di invalidità da restituire rimborsate tra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre
2016, ossia fino alla conclusione della convivenza.
6. Fondandosi
sull'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all
'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112
a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112
c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112
a
Cost. fed.,
la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il
cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari
nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112
c
Cost.
fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e
i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a
favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione
vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965
entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per
far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.
(RCC
1992 pag. 346) e al nuovo art. 112
a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al
"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La
LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e
invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143
(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo
,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"
in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I
limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite
dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995
pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche
Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
7. In
virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti
abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno
diritto a una rendita AI.
L'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute,
dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute
sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale, per anno:
1.
19 290 franchi per le persone
sole,
2.
28 935 franchi per i coniugi,
3.
10 080 franchi per gli orfani che
hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la
totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e
per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese
accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto
né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto
è il seguente:
1.
13 200 franchi per le persone
sole,
2.
15 000 franchi per i coniugi e le
persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno
diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3.
3600 franchi in più se è
necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una
carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC,
sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese
seguenti:
"
a. spese per il conseguimento del reddito, fino a
concorrenza del
reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi
ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve
corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto
di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera
esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le
rendite dell'AVS e dell'AI;
".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
"
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice
civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura
manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle
assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f.
i
contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.
".
8. Quanto
alle
spese riconosciute
, per il computo della pigione la Cassa di compensazione
ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che
non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal suo
calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto la
metà della pigione lorda effettivamente pagata.
Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b
LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la
legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non
sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è
ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica
codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
L'UFAS ha così commentato l'art. 16c
OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
(…) Le 1er
alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il
s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de
personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas
davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque
l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera
partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le
propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le
montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes
les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En
principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou
de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression
"en principe." (…)".
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in
vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare
il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni
complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la
pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella
stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche
nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK
1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione
complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,
infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione
comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione
o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di
eccezioni
,
che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con
prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione
oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra,
poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272;
STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003;
Urs Müller,
Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,
in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in
pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe
dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande
importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio
era possibile (
Carigiet/Koch
,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;
Urs Müller,
op.
cit., pag. 80).
Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di
una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra.
Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore
della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva
essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il
Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce
espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata
da persone
non
comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,
proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).
Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00
= Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni,
chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a
beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una
relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
b) Dennoch führt das
gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen
Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung
nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im
gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen
sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei
Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie
Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern
hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung
verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher
"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen
vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung
für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen
oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges
und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass
geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht
diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach
Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen
(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,
Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das
(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen
Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst
dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die
EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was
indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll
verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von
Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen
sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen
Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der
Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des
Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und
wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende
Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch
schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern
in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch
auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des
Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter
der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig.
Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als
Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des
BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach
Art. 276 ZGB
verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich
Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht
hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer
Mietzinsaufteilung gemäss
Art. 16c ELV
abzusehen ist
, woran die Vorbringen der
Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach
Art. 323 Abs. 2 ZGB
die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,
verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet
. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist
und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier
unbestrittener massen jedoch nicht. (…)"
(
le sottolineature
sono della redattrice
).
Con sentenza del 9 gennaio 2003 (P
76/01), in un caso ticinese l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito:
"
(…)
1.2 (…) La disposizione è stata
dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione
complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la
ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente
l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone
interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non
comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i
coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che
vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC.
La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o
orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che
vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza
precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata.
Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che
una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che
la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una
diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una
suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19
gennaio
2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.
2).
In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la
vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile
fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una
ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione
complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In
tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo
perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei
bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed
economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto
del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati
con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto
ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con
diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i
coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire
egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano
quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono
tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone
di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto
maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è
compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori
(cfr.
art. 3a cpv. 7 lett. a
LPC
; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli
non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo
l'
art. 276 e 277 CC
.
Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero
la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori
(sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi,
correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della
pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di
persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto
infondato, il ricorso dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure
implicitamente dell'
art. 328
cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente
e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando
senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei
genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi
all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'
art. 329 cpv. 1 CC
esigibile solo
compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere
oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo,
rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da
comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile
quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I
77 188).
La citata giurisprudenza federale va
senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'
art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI
. In effetti
anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente
persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure
l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'
art. 328 CC
può giustificare il
computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi
infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto
solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo
completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione
complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (
sottolineature
della redattrice
).
Nella DTF 130 V 263 la
nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della
pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità
di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di
provocare una diversa ripartizione della pigione
,
come nei casi in cui
la vita in comune si fonda su un obbligo morale o
giuridico.
Nel
caso di una
richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di
mantenimento
ex art. 276 CC
nei confronti della figlia non
ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, l’allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva
essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr.
consid. 5.3).
L'art. 16c OPC-AVS/AI è
stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF
8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi
anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di
soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in
difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile
di mantenimento.
Questa fattispecie non
era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era
tenuta a mantenere la figlia minorenne.
Il Tribunale federale ha
infine evidenziato che l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di
ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo
era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata
psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l’abitazione con una persona che
si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per
l’alloggio.
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che
l'eccezione
alla suddivisione paritaria permessa dall'art.
16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,
di principio
, la
ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,
non
va
applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.
È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti
e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della
pigione.
Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR
2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone
di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se
una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che
non
sono incluse nel calcolo delle PC.
Le quote del canone relativo a queste
persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle prestazioni complementari
(art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI).
Dopo avere ricordato e spiegato nel
dettaglio l’eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella
DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,
l’Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della
pigione quando v’è una condivisione con persone
non
incluse nel calcolo
delle PC anche nel caso esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva
nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari,
di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la
locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona
non
beneficiaria di PC
non
deve essere di conseguenza considerata nelle
spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una
prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle
prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente
dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è
inammissibile.
Nel caso di specie non era dunque data
l’eccezione al principio dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti
uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente
computato la metà della pigione all’assicurata.
A livello
cantonale, numerose sono le sentenze emanate dal TCA sull’argomento della
suddivisione della pigione fra più inquilini in virtù dell’art. 16c OPC-AVS/AI.
Fra le varie
casistiche trattate (per un’esposizione completa, cfr. STCA 33.2017.4 del 9 febbraio
2018), va citata la STCA del 20 aprile 2015 (33.2015.1) concernente il caso di
un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la
convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata
assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere
particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della
pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata
né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita
in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di
mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro
neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della
famiglia).
La ricorrente ha invece sollevato
censure che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate
se fosse stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa
fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi
di
natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella
decisa dalla Cassa di compensazione.
Considerato che, in
qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale
detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la
detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione
era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una
coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era
possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in
applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze
gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a
determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione
della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234
consid.
2b).
9. L’evenienza concreta è
simile al caso ticinese appena esposto.
Infatti, fino al 30 novembre 2016 (doc.
A) il ricorrente ha ospitato in casa propria una persona quale aiuto
domiciliare, che partecipava al pagamento della pigione con una detrazione
mensile di Fr. 671.- sullo stipendio versatole dall’assicurato in qualità di datore
di lavoro.
Determinante è in effetti
che l'assicurato, in qualità di datore di lavoro, riconosceva alla badante uno
stipendio lordo di Fr. 3'420.- al mese, a cui non solo erano detratti gli
usuali oneri sociali, il premio per gli infortuni non professionali e le imposte
alla fonte, ma anche il vitto e l'alloggio (doc. 61).
Ciò significa che oltre
ad un salario netto di Fr. 2'127,55 mensili, il ricorrente versava all'aiuto
domiciliare anche un salario in natura sotto forma di vitto e alloggio, quantificato
in Fr. 671.- al mese.
Pertanto, con la
detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della
pigione lorda è come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse stata a
tutti gli effetti una coinquilina del ricorrente, che si assumeva personalmente
e regolarmente la sua quota di affitto.
Trattandosi dunque di una
convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere il
caso concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in applicazione
dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Di conseguenza, è
corretto che la pigione lorda pagata dal ricorrente sia stata ripartita fra le
singole persone che abitavano nell’immobile affittato dall’assicurato e che la
parte di pigione della badante, esclusa dal calcolo PC, non sia stata presa in
considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.
La pigione lorda di Fr.
7'008.- (Fr. 14'016.- : 2) conteggiata il 16 ottobre 2017 dall’amministrazione
dal 1° dicembre 2015 in luogo dei Fr. 13'200.- computati in precedenza come
persona sola quando non era al corrente della coabitazione dell’assicurato con
la sua badante, va dunque confermata.
10. La
restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A
questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.
E. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma,
costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid.
4.1;
DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a;
Kieser
, Bundesgesetz
über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192;
Carigiet/Koch
, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).
I termini di perenzione non possono
essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V
135 consid.
3b;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Per giurisprudenza
costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa
una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla
persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434;
Kieser
, op. cit.,
n. 30 ad art. 25, pag. 286).
Come rammentato dal Tribunale federale
con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile
2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio
2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a
decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei
fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V
304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi
decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo
ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14
consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a
decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della
corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579,
ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4
maggio 2009 consid. 4.1.1).
Il Tribunale federale ha inoltre pure
avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)
che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il
termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a
decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL
Nr.
12 [9C_795/2009]
).
Secondo giurisprudenza,
questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del
caso (
DTF
133 V 579
consid. 4.3.1;
119 V 431
consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52
[8C_699/2010] consid
. 2).
In caso di errore dell'amministrazione
(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal
momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione
avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo
contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere
dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso
in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c
pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre
quindi di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di
coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio
- per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione
di restituzione (
DTF
110 V
306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della
conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe
spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso
di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in
fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).
Si ricorda inoltre che il principio
posto in
DTF 110 V 306
seg.,
secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un
secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento
delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento
della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si
estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è
ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in
generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte
dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di
accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di
dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto
determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere
fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe
(spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il
rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (
DTF 124 V 380
consid.
1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento
a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =
SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in
fine).
Nel concretare questi principi, il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più
unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della
decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va
qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il
secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non
si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia
della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo
subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre
2003 consid. 3.2.2).
Infine, se per l'accertamento e l'esame
del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità
amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza
anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V
180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità
incompetente non è sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).
11. Nel
caso concreto, alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente vi è la circostanza
che nell’ottobre 2016 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione
delle PC e, dalle risposte fornite dall’assicurato, il 17 novembre 2016 (doc.
13) gli ha chiesto di trasmetterle ulteriore documentazione inerente il rapporto
lavorativo con la sua badante.
Il contratto di lavoro e l’ultimo
conteggio dello stipendio sono stati trasmessi alla Cassa di compensazione ad
inizio dicembre 2016 per il tramite dell’agenzia comunale AVS (doc. 19).
Sulla scorta di queste nuove
informazioni, con decisione del 25 marzo 2017 (doc. 33) l’amministrazione ha
ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato sopprimendolo dal 1° aprile 2017,
poiché la pigione andava suddivisa fra le due persone che condividevano l’appartamento
e ne risultava un’eccedenza di entrate.
Il TCA evidenzia che a quel momento,
per certo, la Cassa disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare il
diritto dell’assicurato e per accorgersi di avergli erroneamente concesso le PC.
In queste circostanze, la pretesa della
Cassa di compensazione del 16 ottobre 2017, emessa quando disponeva di tutti
gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo
di restituzione sia l’ammontare di quanto versato indebitamente di troppo in
quel periodo – in particolare per mezzo dei rimborsi delle spese di malattia e
di invalidità -, è tempestiva.
Ciò significa che l’anno di perenzione
previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA
non
era ancora trascorso.
È infatti al più presto con la
ricezione, al 7 dicembre 2016 (doc. 19), del contratto di lavoro della badante e
del conteggio dello stipendio del mese di novembre 2016, che comincia a
decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle
circostanze, si è resa conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V
431 consid. 3a; DTF 110 V 304).
L’ordine di restituzione del 16 ottobre 2017 non è dunque perento
e come tale, nel principio, va confermato.
12. Per
quanto concerne gli importi da restituire, va evidenziato che
l’autorità
amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del
ricorrente.
Dai fogli di calcolo allegati alla
decisione risulta chiaramente e correttamente che la nuova suddivisione della
pigione comporta che l’assicurato non aveva più diritto alle prestazioni complementari,
essendo in presenza di un’eccedenza di entrate di Fr. 2'788.- nell’anno 2015
(doc. 38), di Fr. 2'574.- nel 2016 (doc. 40) e di Fr. 2'274.- nel 2017 (doc.
36).
Ne discende che, a suo tempo, tale
diritto è stato calcolato dalla Cassa di compensazione su basi errate.
È quindi a buon diritto che, di
principio, l’interessato è stato chiamato a restituire le prestazioni ricevute
in eccesso.
In specie, esse consistono nelle spese
di malattia e di invalidità che la Cassa di compensazione gli ha rimborsato
negli anni quale beneficiario di prestazioni complementari.
La decisione del 16 ottobre 2017 (doc.
VII) elenca nel dettaglio gli importi di cui l’amministrazione, in virtù
dell’art. 14 cpv. 6 LPC, si è fatta carico una volta che le spese di malattia e
di invalidità superavano l’eccedenza dei redditi. Per l’anno 2016 esse ammontavano
a Fr. 2'574.- e per l’anno 2017 a Fr. 976.-, per un totale da restituire di Fr.
3'550.-.
Nel conteggio del 19 ottobre 2017 (doc.
VIII) figurano tutte le spese che l’interessato deve restituire maturate fino
al 31 marzo 2017, per un totale di Fr. 3'403.- (Fr. 3'550.- dedotto il pagamento
delle cure dentarie fatturate Fr. 146,70 il 4 ottobre 2017).
Con la nuova decisione su opposizione
questo ammontare è stato ridotto a Fr. 2'574.-, non essendo infatti più
comprese le spese dell’anno 2017 rimborsate dalla Cassa all’assicurato.
13. Ne
discende che la Cassa cantonale di compensazione, avendo rilevato un caso di
indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era legittimata ad emanare
una decisione di restituzione.
Infatti, con la scoperta di nuovi fatti
rilevanti, le precedenti decisioni di concessione delle prestazioni
complementari dovevano essere riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.
Nell’evenienza concreta, l’assicurato
ha condiviso il proprio appartamento con la badante dal 1° dicembre 2015 fino
al 30 novembre 2016. La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa
circostanza soltanto al più presto nel mese di dicembre 2016.
Si tratta così di un fatto nuovo
rilevante, di cui l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di
allora. Questo nuovo fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha
comportato che la Cassa ha versato all’assicurato delle prestazioni
complementari che, non dovevano essergli riconosciute, quale il pagamento del
premio di Cassa malati.
Ciò ha anche comportato che, nel
medesimo lasso di tempo, il ricorrente ha ottenuto il rimborso di spese di
malattia e di invalidità nella misura di Fr. 2'574.-, di cui non aveva invece diritto.
Ne segue che, a giusta
ragione, l’amministrazione ha proceduto alla revisione delle precedenti
decisioni di fissazione delle prestazioni complementari e, conseguentemente,
anche delle decisioni di rimborso delle spese mediche e di invalidità.
Stando così le cose, la nuova decisione
su opposizione del 17 maggio 2018 di restituzione di Fr. 2'574.- per rimborsi
spese indebitamente percepiti da dicembre 2015 a novembre 2016 deve essere
confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato La segretaria Ivano Ranzanici Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.33.2018.4
TB
Lugano
16 luglio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato chel'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
A livello cantonale, numerose sono le sentenze emanate dal TCA sullargomento della suddivisione della pigione fra più inquilini in virtù dellart. 16c OPC-AVS/AI.
Fra le varie casistiche trattate (per unesposizione completa, cfr. STCA 33.2017.4 del 9 febbraio 2018), va citata la STCA del 20 aprile 2015 (33.2015.1) concernente il caso di unassicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato La segretaria
Ivano Ranzanici Stefania Cagni