opencaselaw.ch

33.2018.4

Ordine di restituzione di prestazioni indebitamente percepite (rimborso spese di malattia e invalidità). L'ass. non ha comunicato alla Cassa di convivere con la sua badante, dal cui stipendio deduceva la quota per vitto e alloggio. Convivenza onerosa e non a titolo gratuito,quindi pigione diviso due

Ticino · 2018-07-16 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall’analisi letterale del testo il

Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla

riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.

consid. 4.1),

perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione

non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state

decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione

o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni

litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

4.   Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

Per il cpv. 2 dell’art. 53 LPGA,

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e

se la loro rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318).

Dalla riconsiderazione (o riesame) va

dunque distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla

revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato

quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o

mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]). Sono

nuovi

ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti

già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché

non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi

dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole

di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece

considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV

317 consid.

2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;

110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171;

Elisabeth Escher

, Revision und Erläuterung, in:

Thomas Geiser/Peter Münch

[a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21;

René

A. Rhinow/Beat Krähenmann

, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132).

I fatti nuovi devono

inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da

modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a

un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto

concerne i

nuovi mezzi di prova

, gli stessi devono servire a comprovare i

fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel

procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a

discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi

sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve

pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento.

Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale,

il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale.

Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale

potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento

principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5

pag. 205).

L

'amministrazione

può

riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato

e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure applicabili

nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state

oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente

esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V

46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di

calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata

dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V

483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (

STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c).

Per

determinare se

è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea,

occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua

pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V

383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un

cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione

(DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi

legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi

uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto

a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare

non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_

883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2

).

5

.   In

concreto, con decisione formale del 16 ottobre 2017 (doc. 42) la Cassa cantonale

di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal

1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017, suddividendolo in tre periodi. Quale motivazione

per questa nuova decisione la Cassa ha indicato che è stata emessa una “

nuova

decisione e ordine di restituzione a seguito del computo della quota parte di

pigione, coabitazione nella medesima economia domestica della badante.

”.

La restituzione di prestazioni

complementari si imporrebbe quindi a seguito della scoperta che l’assicurato

divideva la sua abitazione con la persona che si occupava e prendeva cura di

lui, con conseguente dimezzamento della pigione lorda imputabile nelle sue

spese riconosciute, circostanza che non è stata dichiarata alla Cassa e che ha

comportato che l’assicurato avrebbe così illecitamente beneficiato di

prestazioni complementari maggiori in quel lasso di tempo.

A fronte di tale circostanza,

l'amministrazione ha quindi dapprima calcolato le prestazioni complementari mensili

corrette di diritto dell’assicurato per quel periodo, rifiutandole; poi ha

determinato gli importi chiesti in restituzione, che corrispondono alle spese

di malattia e di invalidità di cui l’assicurato ha chiesto e ottenuto il

rimborso dalla Cassa di compensazione quando aveva diritto al (solo) pagamento

del premio di Cassa malati.

Constatato quindi un indebito riconoscimento

di prestazioni giusta l'art. 25 LPGA, l'amministrazione ha chiesto

all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 3'403,30 erroneamente rimborsata

per le spese di malattia e di invalidità dal 1° dicembre 2015 al 31 marzo 2017

e ha stabilito che per quello stesso periodo l’interessato non aveva più

diritto alle PC.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha sollevato

la sua buona fede avendo difficoltà nella gestione della sua quotidianità e

degli aspetti amministrativi; ha inoltre precisato che il contratto di lavoro

della badante è terminato il 31 dicembre 2016. La Cassa di compensazione ha quindi

emanato una nuova decisione su opposizione che annullava e sostituiva la

precedente e che ha fissato in Fr. 2'574.- l’importo delle spese di malattia e

di invalidità da restituire rimborsate tra il 1° dicembre 2015 e il 30 novembre

2016, ossia fino alla conclusione della convivenza.

6.   Fondandosi

sull'art.

112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all

'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112

a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112

c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112

a

Cost. fed.,

la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il

cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari

nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112

c

Cost.

fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e

i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a

favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione

vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965

entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per

far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art.

112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.

(RCC

1992 pag. 346) e al nuovo art. 112

a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al

"minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La

LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e

invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143

(145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;

Cattaneo

,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale"

in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I

limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite

dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995

pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche

Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

7.   In

virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti

abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno

diritto a una rendita AI.

L'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute,

dal 1° gennaio 2015 l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

"

Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un

istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute

sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale, per anno:

1.

19 290 franchi per le persone

sole,

2.

28 935 franchi per i coniugi,

3.

10 080 franchi per gli orfani che

hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la

totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e

per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese

accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto

né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto

è il seguente:

1.

13 200 franchi per le persone

sole,

2.

15 000 franchi per i coniugi e le

persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.

3600 franchi in più se è

necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una

carrozzella.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC,

sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per

un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese

seguenti:

"

a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a

concorrenza del

reddito

lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi

ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve

corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto

di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le

rendite dell'AVS e dell'AI;

".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

"

a.   le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

civile;

b.   le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c.   le prestazioni pubbliche o private di natura

manifestamente assistenziale;

d.   gli assegni per grandi invalidi delle

assicurazioni sociali;

e.   le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f.

i

contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.

".

8.   Quanto

alle

spese riconosciute

, per il computo della pigione la Cassa di compensazione

ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con una persona che

non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che era esclusa dal suo

calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo fabbisogno soltanto la

metà della pigione lorda effettivamente pagata.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b

LPC, sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le

relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la

legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole

persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non

sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è

ripartito in parti uguali (art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica

codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c

OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"

(…) Le 1er

alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il

s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de

personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas

davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque

l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera

partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le

propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le

montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes

les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En

principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou

de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression

"en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in

vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare

il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni

complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la

pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella

stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche

nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK

1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione

complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,

infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione

comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione

o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di

eccezioni

,

che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con

prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione

oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra,

poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272;

STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003;

Urs Müller,

Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,

in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e

psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in

pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe

dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande

importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti

dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio

era possibile (

Carigiet/Koch

,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;

Urs Müller,

op.

cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di

una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra.

Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore

della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva

essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone

non

comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00

= Pratique VSI 2001 pag. 234) il Tribunale federale delle assicurazioni,

chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a

beneficio della PC che viveva insieme a una figlia minorenne proveniente da una

relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

b) Dennoch führt das

gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen

Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung

nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im

gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei

Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie

Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern

hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung

verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher

"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen

vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung

für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen

oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges

und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht

diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen

(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,

Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das

(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen

Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst

dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was

indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll

verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von

Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen

Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der

Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des

Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende

Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch

schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern

in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch

auslösen.

3.- Im Zeitpunkt des

Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter

der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig.

Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als

Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des

BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach

Art. 276 ZGB

verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich

Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht

hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer

Mietzinsaufteilung gemäss

Art. 16c ELV

abzusehen ist

, woran die Vorbringen der

Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach

Art. 323 Abs. 2 ZGB

die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt,

verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet

. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist

und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier

unbestrittener massen jedoch nicht. (…)"

(

le sottolineature

sono della redattrice

).

Con sentenza del 9 gennaio 2003 (P

76/01), in un caso ticinese l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha

stabilito:

"

(…)

1.2 (…) La disposizione è stata

dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione

complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la

ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente

l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone

interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non

comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i

coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che

vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC.

La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o

orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che

vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza

precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che

una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che

la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una

diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una

suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19

gennaio

2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.

2).

In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la

vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile

fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una

ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione

complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In

tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo

perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei

bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed

economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto

del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati

con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto

ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con

diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i

coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire

egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano

quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono

tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone

di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto

maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è

compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori

(cfr.

art. 3a cpv. 7 lett. a

LPC

; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli

non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo

l'

art. 276 e 277 CC

.

Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero

la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori

(sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi,

correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della

pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di

persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto

infondato, il ricorso dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure

implicitamente dell'

art. 328

cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente

e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando

senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di

statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei

genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi

all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'

art. 329 cpv. 1 CC

esigibile solo

compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere

oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo,

rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da

comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile

quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I

77 188).

La citata giurisprudenza federale va

senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'

art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI

. In effetti

anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente

persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure

l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'

art. 328 CC

può giustificare il

computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi

infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto

solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo

completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione

complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (

sottolineature

della redattrice

).

Nella DTF 130 V 263 la

nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della

pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità

di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di

provocare una diversa ripartizione della pigione

,

come nei casi in cui

la vita in comune si fonda su un obbligo morale o

giuridico.

Nel

caso di una

richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di

mantenimento

ex art. 276 CC

nei confronti della figlia non

ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, l’allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva

essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr.

consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è

stato pure applicato dalla nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF

8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel caso di una beneficiaria di PC che da diversi

anni viveva con un cittadino indiano, la cui identità ed il cui diritto di

soggiorno in Svizzera non erano stati chiariti e nei confronti del quale, in

difetto di un matrimonio, la beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile

di mantenimento.

Questa fattispecie non

era paragonabile a quella trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era

tenuta a mantenere la figlia minorenne.

Il Tribunale federale ha

infine evidenziato che l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di

ordine morale nel senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo

era stata invece decisa nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata

psichicamente e bisognosa di aiuto condivideva l’abitazione con una persona che

si occupava di lei e che quale contropartita non sosteneva alcun costo per

l’alloggio.

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che

l'eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,

di principio

, la

ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,

non

va

applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli.

È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti

e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della

pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR

2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone

di locazione deve essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se

una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che

non

sono incluse nel calcolo delle PC.

Le quote del canone relativo a queste

persone sono tralasciate nel conteggio annuale delle prestazioni complementari

(art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI).

Dopo avere ricordato e spiegato nel

dettaglio l’eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella

DTF 105 V 271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,

l’Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della

pigione quando v’è una condivisione con persone

non

incluse nel calcolo

delle PC anche nel caso esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva

nella medesima economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari,

di cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la

locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona

non

beneficiaria di PC

non

deve essere di conseguenza considerata nelle

spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una

prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle

prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente

dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è

inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data

l’eccezione al principio dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti

uguali della pigione, perciò la Cassa di compensazione ha correttamente

computato la metà della pigione all’assicurata.

A livello

cantonale, numerose sono le sentenze emanate dal TCA sull’argomento della

suddivisione della pigione fra più inquilini in virtù dell’art. 16c OPC-AVS/AI.

Fra le varie

casistiche trattate (per un’esposizione completa, cfr. STCA 33.2017.4 del 9 febbraio

2018), va citata la STCA del 20 aprile 2015 (33.2015.1) concernente il caso di

un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la

convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata

assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere

particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della

pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata

né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita

in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro

neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della

famiglia).

La ricorrente ha invece sollevato

censure che si riferivano a difficoltà economiche che si sarebbero presentate

se fosse stato confermato che la pigione lorda annua doveva essere suddivisa

fra il fratello, la badante e l'assicurata stessa. Ma problemi

di

natura economica non potevano portare il TCA ad una diversa soluzione da quella

decisa dalla Cassa di compensazione.

Considerato che, in

qualità di datrice di lavoro, l’assicurata le versava uno stipendio dal quale

detraeva anche il vitto e l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la

detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della pigione

era come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una

coinquilina dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era

possibile fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in

applicazione dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze

gratuite, e non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a

determinate condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione

della pigione fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234

consid.

2b).

9.   L’evenienza concreta è

simile al caso ticinese appena esposto.

Infatti, fino al 30 novembre 2016 (doc.

A) il ricorrente ha ospitato in casa propria una persona quale aiuto

domiciliare, che partecipava al pagamento della pigione con una detrazione

mensile di Fr. 671.- sullo stipendio versatole dall’assicurato in qualità di datore

di lavoro.

Determinante è in effetti

che l'assicurato, in qualità di datore di lavoro, riconosceva alla badante uno

stipendio lordo di Fr. 3'420.- al mese, a cui non solo erano detratti gli

usuali oneri sociali, il premio per gli infortuni non professionali e le imposte

alla fonte, ma anche il vitto e l'alloggio (doc. 61).

Ciò significa che oltre

ad un salario netto di Fr. 2'127,55 mensili, il ricorrente versava all'aiuto

domiciliare anche un salario in natura sotto forma di vitto e alloggio, quantificato

in Fr. 671.- al mese.

Pertanto, con la

detrazione della quota di partecipazione della badante al pagamento della

pigione lorda è come se, implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse stata a

tutti gli effetti una coinquilina del ricorrente, che si assumeva personalmente

e regolarmente la sua quota di affitto.

Trattandosi dunque di una

convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non è possibile fare ricadere il

caso concreto nelle summenzionate eccezioni riconosciute in applicazione

dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Di conseguenza, è

corretto che la pigione lorda pagata dal ricorrente sia stata ripartita fra le

singole persone che abitavano nell’immobile affittato dall’assicurato e che la

parte di pigione della badante, esclusa dal calcolo PC, non sia stata presa in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

La pigione lorda di Fr.

7'008.- (Fr. 14'016.- : 2) conteggiata il 16 ottobre 2017 dall’amministrazione

dal 1° dicembre 2015 in luogo dei Fr. 13'200.- computati in precedenza come

persona sola quando non era al corrente della coabitazione dell’assicurato con

la sua badante, va dunque confermata.

10.   La

restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno. A

questo proposito la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art.

E. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47 vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma,

costituiscono un termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid.

4.1;

DTF 127 V 484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a;

Kieser

, Bundesgesetz

über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag. 192;

Carigiet/Koch

, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono

essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V

135 consid.

3b;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza

costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa

una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla

persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434;

Kieser

, op. cit.,

n. 30 ad art. 25, pag. 286).

Come rammentato dal Tribunale federale

con STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 (cfr. anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile

2015; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 9C_744/ 2012 del 15 gennaio

2013, consid. 6.2), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente

esigibile e avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei

fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V

304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi

decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo

ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14

consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a

decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della

corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579,

ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1).

Il Tribunale federale ha inoltre pure

avuto modo di precisare (come ricorda la STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011)

che a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il

termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può cominciare a

decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL

Nr.

12 [9C_795/2009]

).

Secondo giurisprudenza,

questo termine viene salvaguardato con la resa del progetto di liquidazione del

caso (

DTF

133 V 579

consid. 4.3.1;

119 V 431

consid. 3c; SVR 2011 IV Nr. 52

[8C_699/2010] consid

. 2).

In caso di errore dell'amministrazione

(ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal

momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione

avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo

contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere

dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso

in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c

pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Occorre

quindi di regola un secondo motivo - nel senso di una presa di

coscienza dell'errato versamento delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio

- per fondare il momento della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione

di restituzione (

DTF

110 V

306 seg.). Diversamente, se si facesse risalire il momento della

conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe

spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso

di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in

fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Si ricorda inoltre che il principio

posto in

DTF 110 V 306

seg.,

secondo cui in presenza di un errore dell'amministrazione occorre di regola un

secondo motivo - nel senso di una presa di coscienza dell'errato versamento

delle prestazioni sulla base di un ulteriore indizio - per fondare il momento

della conoscenza ragionevolmente esigibile dell'azione di restituzione, si

estende ugualmente ai casi in cui la causa della riscossione indebita è

ascrivibile a un omesso accertamento dei requisiti del diritto, e, più in

generale, a una violazione della massima inquisitoria da parte

dell'assicuratore (STFA C 36/01 del 13 agosto 2003 consid. 3.2.2). L'obbligo di

accertamento prescritto dall'art. 43 cpv. 1 LPGA non consente di conseguenza di

dipartirsi dalla prassi secondo cui se il momento della conoscenza del fatto

determinante - e quindi la decorrenza del termine di perenzione - non può essere

fatto risalire alla data del versamento indebito, poiché ciò renderebbe

(spesso) illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il

rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (

DTF 124 V 380

consid.

1 in fine pag. 383), a maggior ragione non si può fare risalire questo momento

a una data ancora precedente (STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4.3 =

SVR 2010 EL Nr. 12; STF 9C_737/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.3.2.2 in

fine).

Nel concretare questi principi, il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più

unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della

decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va

qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il

secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non

si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia

della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento successivo

subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre

2003 consid. 3.2.2).

Infine, se per l'accertamento e l'esame

del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità

amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la conoscenza

anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 112 V

180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Tuttavia, la conoscenza di un'autorità

incompetente non è sufficiente in tal senso (DTF 139 V 6 consid. 5.1).

11.   Nel

caso concreto, alla base del ricalcolo delle PC del ricorrente vi è la circostanza

che nell’ottobre 2016 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha avviato una revisione

delle PC e, dalle risposte fornite dall’assicurato, il 17 novembre 2016 (doc.

13) gli ha chiesto di trasmetterle ulteriore documentazione inerente il rapporto

lavorativo con la sua badante.

Il contratto di lavoro e l’ultimo

conteggio dello stipendio sono stati trasmessi alla Cassa di compensazione ad

inizio dicembre 2016 per il tramite dell’agenzia comunale AVS (doc. 19).

Sulla scorta di queste nuove

informazioni, con decisione del 25 marzo 2017 (doc. 33) l’amministrazione ha

ricalcolato il diritto alle PC dell’assicurato sopprimendolo dal 1° aprile 2017,

poiché la pigione andava suddivisa fra le due persone che condividevano l’appartamento

e ne risultava un’eccedenza di entrate.

Il TCA evidenzia che a quel momento,

per certo, la Cassa disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare il

diritto dell’assicurato e per accorgersi di avergli erroneamente concesso le PC.

In queste circostanze, la pretesa della

Cassa di compensazione del 16 ottobre 2017, emessa quando disponeva di tutti

gli elementi decisivi dai quali risultava sia il principio stesso dell’obbligo

di restituzione sia l’ammontare di quanto versato indebitamente di troppo in

quel periodo – in particolare per mezzo dei rimborsi delle spese di malattia e

di invalidità -, è tempestiva.

Ciò significa che l’anno di perenzione

previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA

non

era ancora trascorso.

È infatti al più presto con la

ricezione, al 7 dicembre 2016 (doc. 19), del contratto di lavoro della badante e

del conteggio dello stipendio del mese di novembre 2016, che comincia a

decorrere il termine annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando

l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle

circostanze, si è resa conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V

431 consid. 3a; DTF 110 V 304).

L’ordine di restituzione del 16 ottobre 2017 non è dunque perento

e come tale, nel principio, va confermato.

12.   Per

quanto concerne gli importi da restituire, va evidenziato che

l’autorità

amministrativa ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari del

ricorrente.

Dai fogli di calcolo allegati alla

decisione risulta chiaramente e correttamente che la nuova suddivisione della

pigione comporta che l’assicurato non aveva più diritto alle prestazioni complementari,

essendo in presenza di un’eccedenza di entrate di Fr. 2'788.- nell’anno 2015

(doc. 38), di Fr. 2'574.- nel 2016 (doc. 40) e di Fr. 2'274.- nel 2017 (doc.

36).

Ne discende che, a suo tempo, tale

diritto è stato calcolato dalla Cassa di compensazione su basi errate.

È quindi a buon diritto che, di

principio, l’interessato è stato chiamato a restituire le prestazioni ricevute

in eccesso.

In specie, esse consistono nelle spese

di malattia e di invalidità che la Cassa di compensazione gli ha rimborsato

negli anni quale beneficiario di prestazioni complementari.

La decisione del 16 ottobre 2017 (doc.

VII) elenca nel dettaglio gli importi di cui l’amministrazione, in virtù

dell’art. 14 cpv. 6 LPC, si è fatta carico una volta che le spese di malattia e

di invalidità superavano l’eccedenza dei redditi. Per l’anno 2016 esse ammontavano

a Fr. 2'574.- e per l’anno 2017 a Fr. 976.-, per un totale da restituire di Fr.

3'550.-.

Nel conteggio del 19 ottobre 2017 (doc.

VIII) figurano tutte le spese che l’interessato deve restituire maturate fino

al 31 marzo 2017, per un totale di Fr. 3'403.- (Fr. 3'550.- dedotto il pagamento

delle cure dentarie fatturate Fr. 146,70 il 4 ottobre 2017).

Con la nuova decisione su opposizione

questo ammontare è stato ridotto a Fr. 2'574.-, non essendo infatti più

comprese le spese dell’anno 2017 rimborsate dalla Cassa all’assicurato.

13.   Ne

discende che la Cassa cantonale di compensazione, avendo rilevato un caso di

indebita percezione di prestazioni da parte del ricorrente, era legittimata ad emanare

una decisione di restituzione.

Infatti, con la scoperta di nuovi fatti

rilevanti, le precedenti decisioni di concessione delle prestazioni

complementari dovevano essere riviste ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Nell’evenienza concreta, l’assicurato

ha condiviso il proprio appartamento con la badante dal 1° dicembre 2015 fino

al 30 novembre 2016. La Cassa di compensazione è però venuta a conoscenza di questa

circostanza soltanto al più presto nel mese di dicembre 2016.

Si tratta così di un fatto nuovo

rilevante, di cui l’amministrazione non poteva essere al corrente prima di

allora. Questo nuovo fatto, corroborato dalle nuove prove raccolte, ha

comportato che la Cassa ha versato all’assicurato delle prestazioni

complementari che, non dovevano essergli riconosciute, quale il pagamento del

premio di Cassa malati.

Ciò ha anche comportato che, nel

medesimo lasso di tempo, il ricorrente ha ottenuto il rimborso di spese di

malattia e di invalidità nella misura di Fr. 2'574.-, di cui non aveva invece diritto.

Ne segue che, a giusta

ragione, l’amministrazione ha proceduto alla revisione delle precedenti

decisioni di fissazione delle prestazioni complementari e, conseguentemente,

anche delle decisioni di rimborso delle spese mediche e di invalidità.

Stando così le cose, la nuova decisione

su opposizione del 17 maggio 2018 di restituzione di Fr. 2'574.- per rimborsi

spese indebitamente percepiti da dicembre 2015 a novembre 2016 deve essere

confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                La segretaria Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.33.2018.4

TB

Lugano

16 luglio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 aprile 2018 emanata da

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato chel'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

A livello cantonale, numerose sono le sentenze emanate dal TCA sull’argomento della suddivisione della pigione fra più inquilini in virtù dell’art. 16c OPC-AVS/AI.

Fra le varie casistiche trattate (per un’esposizione completa, cfr. STCA 33.2017.4 del 9 febbraio 2018), va citata la STCA del 20 aprile 2015 (33.2015.1) concernente il caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della famiglia).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                La segretaria

Ivano Ranzanici                                                   Stefania Cagni