opencaselaw.ch

33.2017.4

Ordine di restituzione di PC indebitamente percepite,perché ass.to non ha dichiarato di ricevere indennità giornaliere per malattia né di convivere con la figlia dell'ex moglie,verso cui non ha un obbligo di mantenimento giuridico (non è sua figlia dal profilo civile) né morale, essendo maggiorenne

Ticino · 2002-01-13 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 19 290 franchi per le persone sole,

E. 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione

non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene

effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica

non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene

nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una

rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto

(cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in

vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo

l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona

disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune

si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa

ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione

(VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio

2001

consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid.

2). In tale contesto eccezioni

devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un

obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se

così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche

quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri

non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…)

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio

maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi

un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo

mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle

eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i

coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una

rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo

della prestazione complementare dei genitori (cfr.

art. 3a cpv. 7 lett. a LPC

; art. 7 e 8

OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un

obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'

art. 276 e 277 CC

. Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza

inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei

ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso

dev'essere respinto.

E. 2 28 935 franchi per i coniugi,

E. 2.6 .   In

concreto, con decisione formale del 19 giugno 2017 (doc. 68) la Cassa cantonale

di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dal

1° agosto 2016 al 30 giugno 2017, suddividendo i calcoli in diversi periodi a

seconda delle modifiche personali ed economiche riscontrate (dal 1° agosto al

30 settembre 2016, dal 1° al 31 ottobre 2016, dal 1° novembre al 31 dicembre

2016, dal 1° al 31 gennaio 2017 e dal 1° febbraio 2017 in poi). Quale

motivazione per questa nuova decisione la Cassa ha indicato che è stata emessa

a seguito “

del computo del coinquilino con decorrenza agosto 2016 e

dell’indennità malattia __________ con decorrenza ottobre 2016

”.

La restituzione di prestazioni complementari si imporrebbe quindi

a seguito della scoperta della condivisione da parte dell’assicurato della sua

abitazione con terze persone – ciò che fa diminuire il suo fabbisogno - e di

redditi computabili non dichiarati – ciò che invece fa aumentare le sue entrate

-, fatti che hanno comportato che egli avrebbe così illecitamente beneficiato

di prestazioni complementari maggiori nel lasso di tempo dal    1° agosto 2016

al 30 giugno 2017.

A fronte di tale circostanza, l'amministrazione ha quindi dapprima

calcolato le prestazioni complementari mensili corrette di diritto

dell’assicurato per quel periodo; poi ha calcolato gli importi chiesti in

restituzione, che corrispondono alla differenza fra quanto versato a suo tempo

dalla Cassa quando non era a conoscenza delle effettive spese e delle entrate e

il nuovo importo di diritto.

Constatato quindi un indebito versamento giusta l'art. 25 LPGA,

l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la restituzione della somma di Fr. 5'470.-

erroneamente percepita (in più) per il periodo dal 1° agosto 2016 al 30 giugno

2017.

2.7.   Va innanzitutto rammentato

che la Cassa di compensazione, avendo rilevato un caso di indebita percezione

di prestazioni da parte del ricorrente, era tenuta ad emanare una decisione di

restituzione, essendo adempiuti entrambi i presupposti dell'art. 53 cpv. 2 LPGA

per il riesame delle precedenti decisioni formali di concessione delle

prestazioni complementari.

Le decisioni formali di concessione di una prestazione complementare

dal 1° gennaio 2016 (doc. 3) e dal 1° gennaio 2017 si sono infatti rivelate

manifestamente errate dal 1° agosto 2016 rispettivamente dal 1° gennaio 2017.

Le stesse non sono in effetti conformi alla legislazione in

materia di PC, che impone che l'importo della prestazione complementare annua è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.

9 cpv. 1 LPC) e fra i redditi computabili vanno considerate, oltre alle rendite

AVS e AI, le altre prestazioni periodiche (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

In questa voce rientrano le indennità giornaliere per malattia

che, dagli accertamenti esperiti dalla Cassa di compensazione, sono risultate

essere state versate all’assicurato dal 29 settembre 2016, della cui esistenza quest’ultimo,

quando nel novembre 2016 ha compilato il formulario per la revisione periodica

del suo diritto, non ha invece informato l’amministrazione malgrado la

specifica domanda in tal senso (domanda n. 4).

Inoltre, sempre in quell’occasione il ricorrente non ha comunicato

alla Cassa di compensazione che dal 26 luglio 2016 condivideva la sua

abitazione con __________, figlia maggiorenne della sua ex moglie.

In virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI l’assicurato era tenuto ad informare

la Cassa di queste novità, essendo fondamentali per stabilire tanto le sue

spese riconosciute quanto i suoi redditi determinanti e dunque il suo diritto

alle prestazioni complementari.

Ne discende che la Cassa di compensazione ha indebitamente versato

all'assicurato delle prestazioni complementari che dall’agosto 2016 a metà 2017

non dovevano per contro essergli riconosciute in tale misura.

Inoltre, il riesame delle decisioni alla base della concessione di

una prestazione complementare dal 1° gennaio 2016 in poi riveste un'importanza

notevole, poiché esse hanno per oggetto una prestazione periodica (DTF 119 V

475 consid. 1c; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, consid. 2.3).

La richiesta di restituzione delle prestazioni complementari versate

all'insorgente è dunque formalmente giustificata.

2.8.   La restituzione è soggetta al

termine relativo di prescrizione di un anno. A questo proposito la nostra

Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (art. 47

vLAVS), contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un

termine di perenzione (DTF 133 V 579 consid.

4.1; DTF 127 V

484; DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a;

Kieser

,

Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenen-versicherung, Zurigo 1996, pag.

192;

Carigiet/Koch

,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 100).

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi

e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid.

3b;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, N. 36-37,

pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Per giurisprudenza costante, i termini sono

salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e

se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve

restituire le prestazioni (DTF 119 V 434;

Kieser

, op. cit., n. 30 ad

art. 25, pag. 286).

Nel caso concreto, il TCA evidenzia che dal momento in cui

l’amministrazione ha ricevuto dall’agenzia comunale AVS il questionario sulla

revisione del diritto alle PC, compilato il 22 novembre 2016 dall’assicurato e

vidimato dall’autorità comunale tre giorni dopo (doc. 20), a quando ha potuto

emanare la decisione di restituzione qui contestata (19 giugno 2017) una volta

accertate da una parte le sue spese riconosciute mutate a causa della

convivenza con una terza persona e d’altra parte i redditi computabili con

l’inserimento delle indennità giornaliere per malattia, l’anno di perenzione

previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA

non

era ancora trascorso.

Ciò significa che la pretesa della Cassa di compensazione del 19

giugno 2017, emessa quando disponeva di tutti gli elementi decisivi dai quali

risultava sia il principio stesso dell’obbligo di restituzione sia l’ammontare

dovuto giacché era in possesso di tutte le necessarie informazioni per

ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente e quindi chiedergli la

restituzione di quanto versato indebitamente di troppo in quel periodo, è tempestiva.

È infatti al più presto con la ricezione del formulario della

revisione, attorno al 26-27 novembre 2016, che comincia a decorrere il termine

annuo di perenzione in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile e avuto riguardo alle circostanze, si è resa conto

dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 110 V

304).

L’ordine di restituzione del 19 giugno 2017 non è pertanto perento

e come tale, nel principio, va confermato.

2.9.   Per quanto concerne gli

importi da restituire stabiliti dalla Cassa di compensazione, va evidenziato

che

l’autorità amministrativa ha ricalcolato il diritto alle

prestazioni complementari del ricorrente basandosi e sulle indennità

giornaliere per malattia che egli ha percepito da __________, ma che non ha

dichiarato quali sue entrate, e su metà della pigione pagata dal ricorrente,

giacché ora egli condivide la sua abitazione con una terza persona.

2.10.   Nella

determinazione dei

redditi computabili

, l’amministrazione si è basata

sull’attestazione del 20 aprile 2017 (doc. 33) di __________ sul diritto dell’assicurato

alle indennità giornaliere per malattia e sul conteggio del 12 giugno 2017

(doc. 57) che

riassume i periodi di inabilità lavorativa del ricorrente,

i giorni riconosciuti mensilmente come malattia e in quale misura, per poi

indicare l’importo corrispondente versato complessivamente dal 29 settembre

2016 al 31 maggio 2017.

Per le mensilità di agosto e settembre 2016 l’amministrazione non

ha computato delle indennità giornaliere (doc. 63), mentre per il mese di

ottobre 2016 gli ha conteggiato l’ammontare di   Fr. 6'862.- (doc. 59), per i

mesi di novembre e dicembre 2016 di Fr. 4'573.- (doc. 69), per gennaio 2017 di Fr.

4'573.- (doc. 71) e da febbraio 2017 di Fr. 9'146.- (doc. 61).

Il ricorrente non ha contestato questi

importi.

Dallo scritto del 20 aprile 2017 (doc. 33) inviato da __________

al datore di lavoro dell’assicurato risulta che l’inizio dell’incapacità

lavorativa per malattia è avvenuto il 29 settembre 2016, che il salario annuale

era di Fr. 11'438.- corrispondenti a Fr. 31,33 al giorno e che l’indennità

giornaliera era dell’80% a decorrere dal 4° giorno, ossia dopo 3 giorni di

attesa, per un equivalente di Fr. 25,06 al giorno.

Pertanto, a dipendenza del grado di incapacità lavorativa ritenuto

dall’assicuratore malattia, è corretto, come ha effettuato la Cassa di

compensazione, riportare l’importo giornaliero di Fr. 25,06 se l’inabilità era

del 100%, o di Fr. 12,53 se era del 50%, su 365 giorni, poiché i redditi vanno

convertiti in redditi annui (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Per questo motivo l’amministrazione ha allestito diversi nuovi fogli

di calcolo, ciascuno per ogni periodo di inabilità lavorativa.

I redditi annui citati vanno quindi a buon diritto inseriti nei

redditi computabili dell’assicurato in virtù dell’art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.

2.11.   Quanto alle

spese

riconosciute

dell’assicurato, per il computo della pigione la Cassa di

compensazione ha considerato che l’assicurato condivideva l’appartamento con

una persona che non aveva diritto alle prestazioni complementari e quindi che

era esclusa dal calcolo delle PC. Per questo motivo ha ritenuto nel suo

fabbisogno soltanto la metà della pigione pagata e il ricorrente ha contestato

questo aspetto, affermando di avere un obbligo morale di occuparsi della figlia

della sua ex moglie e quindi di provvedere a lei anche economicamente.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, sono considerate spese

riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse

le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un

importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case

unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la

pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di

pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in

considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali

(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in

precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1°

gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

"

(…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une

répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir

à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On

ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale,

lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu

qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement

avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est

le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre

toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être

opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces

occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de

l'expression "en principe." (…)".

Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio

1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento

indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va

dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva

deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia

domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche

nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK

1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione

complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte,

infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione

comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione

o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di

eccezioni

, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P

21/02 dell'8 gennaio 2003;

Urs Müller,

Recht-sprechung des

Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2015, pag. 78).

Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione,

in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e

psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in

pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe

dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande

importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei

confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al

principio era possibile (

Carigiet/ Koch

, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,

Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86;

Urs Müller,

op. cit., pag. 80).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di

una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra.

Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore

della casa, che comportava soltanto tre camere e un gabinetto, non poteva

essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il

Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce

espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata

da persone

non

comprese nel calcolo delle prestazioni complementari,

proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Con sentenza del 5 luglio 2001 (P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag.

234) il Tribunale federale delle assicurazioni, chiamato a statuire sulla

deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva

insieme a una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha

rilevato quanto segue:

"

(…)

b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des

Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung

nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in

die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung

unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente

beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a

Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung

nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher

"grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen

vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung

für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen

oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges

und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass

geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht

diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach

Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen

(Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement,

Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das

(unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen

Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst

dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die

EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was

indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll

verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von

Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen

sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen

Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der

Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des

Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und

wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine

stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne

Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen

Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die

einen Rentenanspruch auslösen.

E. 3 I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.

E. 3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo

all'assistenza tra parenti secondo l'

art. 328 CC

può giustificare il

computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi

infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto

solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo

completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione

complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)" (

sottolineature

della redattrice

).

Nella DTF 130 V 268 la nostra Massima istanza si è

chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art.

16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio

in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di

provocare

una diversa ripartizione della pigione

, come nei casi in cui

la

vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.

Nel

caso di una richiedente che viveva separata dal

proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento

ex art. 276 CC

nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione

domestica con lei, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato che la partecipazione della

figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze

del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).

L'art. 16c OPC-AVS/AI è stato pure applicato dalla

nostra Massima Istanza il 25 agosto 2009 (STF 8C_939/2008 consid. 2 e 2.2) nel

caso di una beneficiaria di PC che da diversi anni viveva con un cittadino

indiano, la cui identità ed il cui diritto di soggiorno in Svizzera non erano

stati chiariti e nei confronti del quale, in difetto di un matrimonio, la

beneficiaria di PC non aveva alcun obbligo civile di mantenimento.

Questa fattispecie non era paragonabile a quella

trattata nella DTF 130 V 263, in cui la madre era tenuta a mantenere la figlia

minorenne.

Il Tribunale federale ha infine evidenziato che

l’assicurata nemmeno aveva un obbligo di mantenimento di ordine morale nel

senso delle PC, rilevando che una fattispecie di questo tipo era stata invece decisa

nella DTF 105 V 271, in cui una donna malata psichicamente e bisognosa di aiuto

condivideva l’abitazione con una persona che si occupava di lei e che quale

contropartita non sosteneva alcun costo per l’alloggio.

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che

l'eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che

prevede appunto che,

di principio

, la ripartizione della pigione deve

avvenire in uguali parti,

non

va applicata quando in un'abitazione

coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno

vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna

distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Ancora di recente, nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il

Tribunale federale ha ribadito che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa unifamiliare

o un appartamento è abitato anche da persone che

non

sono incluse nel

calcolo delle PC.

Le quote del canone relativo a queste persone sono tralasciate nel

conteggio annuale delle prestazioni complementari (art. 16c cpv. 1 e 2

OPC-AVS/AI).

Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio l’eccezione al

principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V 271, giurisprudenza

che è stata confermata numerose volte anche in seguito, l’Alta Corte ha

adottato il principio della suddivisione in parti uguali della pigione quando

v’è una condivisione con persone

non

incluse nel calcolo delle PC anche

nel caso esaminato nel giugno 2016, in cui l’abiatica viveva nella medesima

economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di

cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la

locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona

non

beneficiaria di PC

non

deve essere di conseguenza considerata nelle

spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una prestazione

di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle prestazioni di

assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti imperativamente

dall’art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e dunque è

inammissibile.

Nel caso di specie non era dunque data l’eccezione al principio

dell’art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,

perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato la metà della

pigione all’assicurata.

Nella decisione del 13 gennaio

2002 (33.2001.93), il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati

convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la

pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Per quanto concerne la

giurisprudenza cantonale resa da questo Tribunale, con STCA 33.2001.82 del 14

giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione - come indicato

dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia.

In altra sentenza dell'11

settembre 2002 (33.2002.25) il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che

avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi

imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.

Anche nella sentenza del 7

gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha

respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la

figlia

maggiorenne

, di considerare il canone di locazione interamente a

suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave

incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale

ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della

pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote

con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che

si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione.

In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per

aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per

farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza

specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato

il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da

parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per

conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse

paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in

parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato

giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata

così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA

33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la

figlia

maggiorenne

e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e

psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle

cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una

casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha

deciso che poiché conviveva con il ricorrente, ma

non

era beneficiaria

di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18

novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra

il padre in età AVS e la figlia

maggiorenne

convivente.

A ugual risultato si è giunti

il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme

alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per

problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto

valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro,

nemmeno poteva vantare, essendo la figlia

maggiorenne

) e neppure un

obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile,

altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che

la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile

è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non

è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Dagli atti è inoltre emerso che

nella stessa abitazione dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia

e la nipote. Orbene, poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe

comportato un aggravio e peggioramento della situazione per la ricorrente, la

nipote non è stata conteggiata nel calcolo PC.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6

giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con

ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il

TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole

persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa

unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva

stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½

locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo

-, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la

pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi

abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo

delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la

pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due

terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano

escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Da ultimo, questo Tribunale si è pronunciato il 20 aprile 2015 (33.2015.1)

sul caso di un’assicurata che abitava insieme al fratello sin dal 2010, mentre

la convivenza con la badante era sorta dal giugno 2014, ossia da quando era

stata assunta come lavoratrice salariata. L'assicurata non ha fatto valere

particolari motivi che potessero provocare una diversa ripartizione della

pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione. Non è stata menzionata

né comprovata una particolare suddivisione dei locali né tanto meno che la vita

in comune si fondasse su un obbligo morale o giuridico, quale un obbligo di

mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che peraltro neppure

poteva vantare, essendo la badante una terza persona al di fuori della

famiglia), e nemmeno un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC

(non applicabile perché non parenti).

La ricorrente ha invece sollevato censure che si riferivano a

difficoltà economiche che si sarebbero presentate se fosse stato confermato che

la pigione lorda annua doveva essere suddivisa fra il fratello, la badante e

l'assicurata stessa. Ma problemi

di natura economica non potevano

portare il TCA ad una diversa soluzione da quella decisa dalla Cassa di

compensazione.

Considerato che, in qualità di datrice di lavoro,

l’assicurata le versava uno stipendio dal quale detraeva anche il vitto e

l’alloggio, il Tribunale ha concluso che con la detrazione della quota di

partecipazione della badante al pagamento della pigione era come se,

implicitamente, l'aiuto domiciliare fosse a tutti gli effetti una coinquilina

dell’assicurata che si assumeva personalmente la sua quota di affitto. Trattandosi

dunque di una convivenza onerosa e non a titolo gratuito, non era possibile

fare ricadere quel caso di specie nelle eccezioni riconosciute in applicazione

dell’art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Infatti, soltanto le convivenze gratuite, e

non quindi anche quelle a pagamento, possono dare luogo, a determinate

condizioni, ad una diversa, e non quindi paritaria, suddivisione della pigione

fra gli occupanti (STFA P 56/00 = Pratique VSI 2001 pag. 234 consid.

2b).

2.12.   Nell’evenienza concreta, il

ricorrente ha confermato di ospitare in casa propria la figlia della sua ex

moglie, la quale, andandosene dalla Svizzera, ha lasciato la figlia dapprima a

carico dell’altro suo figlio, poi dell’ex marito, ossia l’assicurato.

Quest’ultimo ha affermato di considerare __________ come sua

figlia e di essersi sempre occupato di lei sin da quando era piccola.

Anche ora, sebbene sia maggiorenne (1992), ma sia ancora una studentessa,

la ragazza non è in grado di mantenersi da sola, perciò l’assicurato sente un

dovere morale di mantenerla e quindi di prendersi cura di lei dandole vitto e

alloggio gratuiti.

Inoltre questa convivenza, iniziata ufficialmente il 26 luglio

2016 (doc. 36), a dire del ricorrente si estende soltanto dal lunedì al venerdì

nel periodo scolastico, visto che i fine settimana la studentessa li

trascorrerebbe dal compagno e le vacanze scolastiche presso il fratello a __________.

Oltretutto, l’ospite occuperebbe soltanto una piccola porzione

dell’abitazione, e meglio solo la camera da letto.

Ritenuto poi che la ragazza non gli versa una pigione annuale di

Fr. 7'300.-, non v’è motivo di computarla nel suo calcolo delle prestazioni

complementari e di dimezzargli quindi l’affitto.

D’avviso di questa Corte, la tesi dell’insorgente non può essere tutelata.

Va in effetti evidenziato che è indubbio che la figlia della sua

ex moglie non sia, dal profilo giuridico, sua figlia e che, pertanto, egli non

abbia alcun obbligo di mantenimento nei suoi confronti dal profilo civile.

Inoltre, malgrado si occupi del mantenimento di __________, l’assicurato

non può avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di

locazione su tutti i coabitanti. In effetti, in quanto maggiorenne,

non

beneficiaria di una rendita, e oltretutto non essendo sua figlia, la studentessa

non

è in alcun modo compresa nel calcolo della prestazione complementare

dell’interessato - che peraltro non è il suo genitore (cfr. art. 3a cpv. 7

lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC-AVS/AI; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003 consid. 2).

Per quanto concerne la motivazione addotta che il ricorrente occuperebbe

la maggior parte dell'appartamento di 4 locali, il TCA rileva che è difficile

credere che l’ospite si limiti ad utilizzare soltanto la camera da letto dal

lunedì al venerdì e non anche il gabinetto, la cucina e la sala da pranzo, ritenuto

poi che lo stesso assicurato ha affermato di fornirle gratuitamente il vitto.

Infine, nemmeno viene sollevata la tesi che la studentessa si prenda

cura dell’assicurato, ma semmai è il contrario, perciò anche per tale motivo la

fattispecie in esame non rientra fra le eccezioni ammesse dall’art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI, non essendo confrontati con una situazione di riconoscenza da parte

dell’uno nei confronti dell’altra (DTF 105 V 271).

In conclusione, dalle circostanze di fatto esposte il TCA ritiene

che, nel caso concreto, oltre a non esservi un obbligo giuridico, non vi sia

nemmeno un obbligo morale di mantenimento da parte del ricorrente nei confronti

di __________, figlia della sua ex moglie, maggiorenne e che ha un fratello che

vive a __________ che comunque già si occupa di lei durante le vacanze

scolastiche.

Pertanto, questo Tribunale decide che poiché convive con

l’assicurato, ma

non

è beneficiaria di PC, la figlia della sua ex moglie

è esclusa per definizione dal calcolo delle PC del ricorrente.

È quindi a buon diritto che la Cassa di compensazione, in

applicazione dell’art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI, nel calcolo delle PC

dell’assicurato ha ritenuto solo la metà della pigione lorda.

2.13.   Da quanto precede discende che,

nell’ambito della revisione avviata dall’amministrazione nel novembre 2016,

tanto le spese riconosciute quanto i redditi computabili debbano essere rivisti

e ritenuti nella misura stabilita dall’amministrazione, ovvero computando le

indennità giornaliere per malattia da una parte e dimezzando la pigione lorda

dall’altra.

2.14.   Stando così le cose, la

decisione della Cassa di compensazione che pretende la restituzione delle prestazioni

complementari percepite indebitamente nel periodo dal 1° agosto 2016 al 30

giugno 2017 deve essere confermata integralmente.

Parallelamente, è corretto che dal 1° febbraio 2017 il diritto

alle prestazioni complementari dell’assicurato ammonti a Fr. 1'314.- al mese,

oltre a Fr. 452.- per il pagamento del premio forfettario dell’assicurazione

malattia obbligatoria, fatte salve eventuali modifiche della situazione

personale e/o economica intervenute successivamente all’emanazione della

decisione del 19 giugno 2017.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.33.2017.4

TB

Lugano

9 febbraio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 settembre 2017 emanata da

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni,6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

Nella STF 9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato chel'eccezionealla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che prevede appunto che,di principio, la ripartizione della pigione deve avvenire in uguali parti,nonva applicata quando in un'abitazione coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre alcuna distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Nella decisione del 13 gennaio 2002 (33.2001.93), il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.

Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale resa da questo Tribunale, con STCA 33.2001.82 del 14 giugno 2002 è stata ammessa la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia.

In altra sentenza dell'11 settembre 2002 (33.2002.25) il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.

Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figliamaggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.

Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/ suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.

Nel giudizio 33.2006.5 emanato il 6 settembre 2006 il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi (di lui) numerosi impedimenti di salute, fosse paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa persona. All'assicurato è stata così computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

Nel caso evaso con la STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007, il ricorrente conviveva con la moglie e la figliamaggiorennee quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante per i genitori, tuttavia non prestava loro delle cure "particolari" al punto da evitare ai genitori un ricovero in una casa anziani rispettivamente in una casa di cura. Pertanto, questo Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente, manonera beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo delle PC dei genitori.

Anche nella sentenza del 18 novembre 2009 (33.2009.7) il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figliamaggiorenneconvivente.

A ugual risultato si è giunti il 13 gennaio 2011 (33.2010.15) nel caso della ricorrente che abitava insieme alla figlia, che ospitava per motivi sia di carattere economico sia per problemi di salute.

L'assicurata non ha fatto valere una particolare suddivisione dei locali, né tanto meno un obbligo di mantenimento del diritto civile ex art. 276 CC ed art. 277 CC (che, peraltro, nemmeno poteva vantare, essendo la figliamaggiorenne) e neppure un obbligo di assistenza tra parenti giusta l'art. 328 CC (non applicabile, altrimenti lei stessa sarebbe caduta nel bisogno). Pertanto, ritenuto però che la figlia era esclusa dal calcolo delle PC della madre, la pigione computabile è stata ripartita fra le singole persone e la parte di pigione della figlia non è stata presa in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurata, proprio come ritenuto dalla Cassa.

Dagli atti è inoltre emerso che nella stessa abitazione dell'insorgente risultavano domiciliate pure la figlia e la nipote. Orbene, poiché studiava all'estero e il suo computo avrebbe comportato un aggravio e peggioramento della situazione per la ricorrente, la nipote non è stata conteggiata nel calcolo PC.

Nella sentenza 33.2013.10 del 6 giugno 2014, impugnata dall'assicurato davanti al Tribunale federale con ricorso che è stato ritenuto inammissibile il 19 agosto 2014 (9C_534/2014), il TCA ha confermato l'operato della Cassa, che ha ripartito fra le singole persone la pigione pagata dal ricorrente. La circostanza che la casa unifamiliare del ricorrente fosse occupata anche dalla figlia - che aveva stipulato un contratto di affitto per la locazione di un appartamento di 2 ½ locali all'interno della stessa casa unifamiliare e di cui sopportava il costo -, che però era esclusa dal calcolo del diritto del papà, comportava che la pigione pagata dai genitori fosse suddivisa sulle singole persone che vi abitavano, visto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle prestazioni complementari non sono prese in considerazione. Pertanto, la pigione pagata dal ricorrente doveva essergli computata nella misura di due terzi, ossia era considerata soltanto limitatamente alle persone che non erano escluse dal calcolo PC, come l'assicurato e la moglie.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti