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33.2004.8

condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Obbligo d'informare la Cassa. Grave negligenza dell'assicurato. Principio inquisitorio ed obbligo delle parti di collaborare. Buona fede non è data. Non c'è obbligo di scambio di informazioni fra uffici statali

Ticino · 2005-01-26 · Italiano TI
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condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Obbligo d'informare la Cassa. Grave negligenza dell'assicurato. Principio inquisitorio ed obbligo delle parti di collaborare. Buona fede non è data. Non c'è obbligo di scambio di informazioni fra uffici statali

Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un

comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione

con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive

esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126).

Giova inoltre rilevare che il TFA, in una sentenza

del 25 maggio 2001 nella causa A. (P 3/01 Mh), ha precisato che:

"

(…)

La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement

à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne

tenue à restitution.

Tel est le cas si, lors du dépôt

de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains

faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies

intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement

dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence

grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont

été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103

consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72

consid. 4a). (…)."

La dottrina, CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63, si è così espressa:

"

(…)

Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er

kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu

verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein

arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe

Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser

acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter

gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen.

Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der

Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig

Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder

Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig

erfüllt hat.

Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem

Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt gewesen

sein. (…).".

Per

una casistica sulla

buona fede nell’ambito di una domanda di condono della restituzione di

prestazioni complementari indebitamente percepite vedi pure RUMO-JUNGO, Bundes-gesetz

über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 67 segg. ad art. 3 LPC).

2.7.   Giusta l’art. 24 OPC-AVS/AI,

"

La persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto.".

Tale obbligo di informare, tra l’altro, è

espressamente riportato sul retro della “Decisione prestazione complementare

alla rendita AVS o AI” che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di

compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più

specificatamente, vi figura quanto segue:

"

(…)

Obbligo di annunciare ogni cambiamento della

situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed

economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere

annunciato immediatamente alla

Cassa cantonale di compensazione AVS,

Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

(…)

-   l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es.

eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc…).

In caso di inosservanza di tale obbligo,

l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono

inoltre riservate le sanzioni penali.".

Pure la tabella di calcolo PC che accompagna la

predetta decisione contiene avvertenze circa le modalità di calcolo della

prestazione complementare. In particolare il punto 1 recita che:

"

Rendite e pensioni o altre indennità di ogni

specie (compreso eventuali prestazioni accordate all'estero).

Devono essere notificate subito in quanto

influiscono il calcolo della prestazione complementare."

Come si vedrà in seguito, la ricorrente ha in

effetti più volte potuto prendere nota di tali avvertenze, e meglio all’inizio

di ogni anno quando riceveva la nuova tabella di calcolo con gli elementi di

calcolo adeguati ai nuovi importi stabiliti dal Consiglio federale.

2.8.   Nel caso

concreto occorre dunque esaminare se RI 1 ha percepito in buona fede le

prestazioni complementari riscosse indebitamente dalla Cassa di compensazione.

Nell’arco di tempo a contare dal dicembre 1998 –

inizio del diritto alle PC – al settembre 2003 - quando l’amministrazione non le

ha più erogato le prestazioni complementari -, l’insorgente ha ricevuto almeno

tre volte la predetta “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o

AI”, e meglio in occasione delle comunicazioni di una variazione dell’importo

concessole a titolo di prestazione complementare per gli anni 1998, 1999 e

marzo 2002 (cfr. incarto della Cassa agli atti).

Inoltre, anche sul retro delle numerose (ben sette)

tabelle di calcolo PC, come detto, figurava la prescrizione di notificare

subito alla Cassa cantonale di compensazione tutte le rendite e le pensioni o

altre indennità di ogni specie percepite dal richiedente di una prestazione

complementare (cfr. consid. 2.7.).

Alla luce della succitata documentazione agli

atti della Cassa, non si può pertanto affermare che l'assicurata non sia stata

dovutamente resa edotta del suo obbligo d’immediatamente informare l’amministrazione

qualora dei parametri per il calcolo della propria PC fossero mutati.

La ricorrente

ritiene invece di avere agito in buona fede, poiché al momento della

compilazione del formulario per la domanda di una prestazione complementare (30

novembre 1998), a tutti gli effetti suo marito __________

non

beneficiava di nessuna rendita, né pensionistica né d’invalidità. L’avviso del

diritto a quest’ultima è infatti sopraggiunto in un secondo tempo, ovvero soltanto

un anno dopo la percezione della PC.

Comunque, l’assicurata

non sarebbe stata ugualmente tenuta ad annunciare all’amministrazione che suo

marito era stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità. Infatti, sulle

istruzioni presenti sul retro delle citate decisioni di concessione di una PC

appare che soltanto la soppressione, l’aumento o la diminuzione di una tale

rendita doveva essere annunciata alla competente autorità, ciò che non era il

caso di specie.

Inoltre, non

va dimenticata la telefonata che RI 1 avrebbe fatto alla Cassa non appena il

marito ha ricevuto la decisione positiva di concessione della rendita AI (5

ottobre 1999). A suo dire, un funzionario, confidando sull’operato dello stesso

Ufficio delle prestazioni, le avrebbe praticamente confermato l’effettivo

diritto alle PC già versate, rassicurandola che se aveva ricevuto dei soldi

dalla Cassa, ciò era corretto.

2.9.   Le censure

della ricorrente non possono essere accolte.

L'amministrazione, nella querelata decisione, non

ha affermato che l'assicurata era cosciente dell'illegalità della prestazione,

ma le ha addebitato un'omissione, cioè una negligenza che si è concretizzata

con la violazione dell’obbligo di annunciare ogni modifica del proprio stato

patrimoniale e dei membri della sua famiglia.

La questione verte pertanto in sostanza sul tema

se nel caso concreto l'ignoranza dell'illegittimità della prestazione sia

scusabile.

Va in primo luogo evidenziato che la questione da

esaminare non attiene comunque alla veridicità dei dati che l'assicurata ha dichiarato

in occasione della sua prima richiesta di prestazioni complementari. L’amministrazione

le ha rimproverato di non averla tempestivamente avvertita non nel 1998, ma un

anno dopo, ovvero non appena suo marito ha saputo che avrebbe percepito la

predetta rendita. Ed è questo il momento topico che va qui esaminato.

Essa si riferisce quindi solo all'evolversi della

situazione e degli avvenimenti che sono sopraggiunti. È infatti soltanto con la

decisione del 5 ottobre 1999 che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di

Bellinzona ha informato il coniuge __________ che, retroattivamente dal 1°

febbraio 1999, egli aveva diritto ad una rendita intera d'invalidità personale

per un grado d’invalidità dell’80%, corrispondente a Fr. 1'555.- al mese (doc. VIII/1).

Ora, la richiesta di beneficiare delle PC è del 30

novembre 1998 ed in effetti,

a quel momento

, il marito dell’assicurata

non

sapeva ancora nulla in merito al suo diritto di potere percepire a tutti gli

effetti una rendita AI.

Tuttavia, non va dimenticato che il 14 settembre

1998, ovvero già due mesi e mezzo prima, __________ aveva inoltrato una formale

richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. VIII/3). Questo significa che nel suo

formulario arancione per la richiesta delle prestazioni complementari

l’assicurata

avrebbe potuto

almeno menzionare (il punto 62 è fatto

apposta per le osservazioni), in relazione al punto 27 per le rendite dell’AVS

e dell’AI, che una domanda AI per il coniuge era stata formalmente inoltrata al

competente ufficio e che essi restavano in attesa di una decisione in

proposito. Tale omissione comunque non costituisce una grave negligenza

rimproverabile all’assicurata.

2.10.   Il 4 dicembre

1998 la Cassa di compensazione ha chiesto alla richiedente di allegare nuova

documentazione per se stessa. Per quanto concerneva suo marito, essa abbisognava

invece della dichiarazione della cassa disoccupazione attestante fino a quando

sono state versate le indennità di disoccupazione, oltre alla dichiarazione

dell’Ufficio del lavoro attestante l’esistenza del diritto alle indennità

straordinarie di crisi. Infatti, quale motivo del cambiamento delle sue

condizioni economiche che l’ha spinta a chiedere delle PC, l’assicurata aveva

affermato nel relativo formulario di richiesta che

“il coniuge  non riceve

più la disoccupazione/malattia dal 30.9.1998.”.

Per il tramite di un rappresentante

(verosimilmente il figlio, suo locatore), il 10 dicembre 1998 l’assicurata ha

trasmesso alla Cassa tutta la documentazione richiesta, in particolare gli

attestati relativi alle indennità di disoccupazione percepite dal marito.

Già in quell’occasione, quindi, l’attenzione della

ricorrente, oltretutto rappresentata, doveva essere attirata sul fatto che, al

fine della determinazione del suo diritto alla percezione di prestazioni

complementari, anche gli eventuali redditi di suo marito dovevano essere presi

in considerazione.

Questo Tribunale osserva pure che nel formulario

di richiesta delle PC viene sempre citato il

coniuge

- insieme al

richiedente ed ai figli -, proprio perché l’art. 3a cpv. 4 LPC prevede che le

spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con

figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in

economia domestica comune sono

sommati

.

Nell’ottobre 1999, ossia soltanto dieci mesi dopo

aver compilato il summenzionato formulario indicante unicamente una rendita AVS

di Fr. 995.- al mese, è stata emessa la decisione di rendita in favore di __________.

La ricorrente avrebbe dovuto segnalare tempestivamente la circostanza alla

Cassa, poiché

anche i redditi del coniuge

sono rilevanti per la

determinazione di una rendita PC.

Di conseguenza la nuova rendita AI, che doveva

essere assolutamente comunicata alla Cassa, avrebbe poi inciso nella

determinazione della PC e l’amministrazione avrebbe proceduto, come eseguito nell’ottobre

2003, ad un riesame dell’intera

situazione familiare

, ovvero tanto della

beneficiaria principale delle PC che del di lei coniuge.

2.11.   Va ancora

evidenziato come il 28 febbraio 2002 la Cassa di compensazione ha inviato

all’assicurata un questionario utilizzato per la revisione periodica delle PC

all’AVS/AI, e segnatamente per l’anno 2002. Tutte le domande – standard - sono

esposte al plurale (

“siete”, “avete”, “i vostri figli”, “ricevete”, “se

abitate”

), perché riguardano sia l’assicurato sia l’eventuale coniuge o gli

eventuali figli.

Infatti, la domanda n. 2 chiede espressamente se

“Avete

esercitato, voi o il vostro coniuge, nello scorso o nel corrente anno

un’attività lucrativa dipendente o indipendente? Se sì, quale e presso chi”.

Le domande che seguono sono tutte al plurale, nel

senso che concernono, oltre all’assicurato principale, anche gli eventuali

figli che vivono in comunione domestica o l’eventuale coniuge.

Queste richieste dovevano rendere ulteriormente

attenta la ricorrente che

ogni

entrata sotto forma di rendita, indennità

o di altro genere potesse influire sul suo calcolo delle prestazioni.

Alla domanda n. 6

“Ricevete rendite o pensioni

di ogni specie”

, l'assicurata ha posto la crocetta sul “sì”, precisando che

si tratta dell’AVS

“normale”

. Ora, questo formulario è stato compilato

l’8 marzo 2002 dalla richiedente o dal suo rappresentante, così come figura sul

retro del medesimo. In quel periodo, però, come comprovato dai documenti agli

atti dell'amministrazione, oltre alla rendita AVS di Fr. 1'427.- al mese che la

Cassa di compensazione __________ erogava alla ricorrente, la stessa Cassa

versava già al marito __________ Fr. 1'593.- mensili a titolo di rendita

d'invalidità - la prima volta il 1° febbraio 1999 per un ammontare di Fr. 1'555.-.

Siccome nel momento in cui questo formulario è

stato compilato la ricorrente sapeva evidentemente che il coniuge percepiva una

rendita d’invalidità da ben tre anni, non è possibile ammettere la buona fede

dell’assicurata.

2.12.   Le condizioni

d’età (67 anni nel 1999) e le limitate conoscenze date dall’assenza di una

formazione specifica, invocate dal patrocinatore dell’insorgente,

non

la

pongono ad ogni modo al riparo dall'aver commesso una grave negligenza nel

tralasciare di comunicare senza ritardo ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale della sua

famiglia

.

Inoltre, come questo Tribunale ha potuto constatare

dagli atti di causa, all'inizio della procedura (1998) la ricorrente ha fatto

capo a terze persone per dar seguito alle richieste della Cassa. Lo stesso

dicasi apparentemente anche per l’elaborazione del questionario di revisione

della PC per l’anno 2002. A maggior ragione, quindi, visto l’aiuto ricevuto da

terze persone in ambito amministrativo, l’assicurata poteva e doveva poi diligentemente

sincerarsi sia con il sussidio di terzi che di persona del contenuto delle

decisioni ricevute, ossia confrontarlo con i dati forniti ai terzi che l’hanno

aiutata.

Come già rammentato, l’interessata doveva pure prendere

conoscenza di quanto figurava sul retro e delle decisioni stesse e delle

tabelle di calcolo PC, rilevando il suo obbligo di notificare subito all'organo

cantonale competente rendite e pensioni o altre indennità di ogni specie ricevute

successivamente all’allestimento della richiesta delle prestazioni

complementari.

Nell’eventualità in cui non fosse stata in grado

di capire compiutamente quanto riportato sui summenzionati documenti

(circostanze comunque chiare, semplici oltre che ben spiegate), avrebbe dovuto

far capo a chi già l’aveva aiutata in precedenza.

Il comportamento dell'assicurata non è scusabile e

concretizza una grave negligenza.

Stante quanto precede, ritenuto come la buona

fede non sia compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurata, essa viene dunque a mancare. Infatti, la buona fede viene

esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un

comportamento doloso o ad una grave negligenza dell'interessata.

2.13.   Alla luce di

quanto precede, questo TCA ritiene che l'assicurata era a conoscenza del suo

dovere d'annunciare all'organo competente la rendita d’invalidità che suo

marito __________ riceveva dalla Cassa di compensazione __________. E questo,

già a decorrere dal mese di ottobre 1999 quando egli ha infine ricevuto la decisione

dall’UAI.

Già in quella circostanza e, come detto, anche

successivamente in occasione della revisione delle sue PC (febbraio-marzo 2002),

l’interessata ha sottaciuto che, insieme al marito, percepiva

altre

entrate oltre alla rendita AVS, debitamente annunciata alla Cassa già nel

dicembre 1998.

L’agire di RI 1 non consente quindi il

riconoscimento del presupposto della sua buona fede.

Ne consegue

che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione

sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti

(buona fede ed onere troppo grave/gravi difficoltà, cfr. consid. 2.4.) e che –

come in specie – se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può

essere concesso, questo TCA, pur comprendendo lo stato d’animo dell’assicurata

a seguito della carenza di liquidità e dell’invalidità del marito, non può che

confermare la decisione della Cassa cantonale di rifiutare il condono di Fr.

64'703.-.

Stanti così le

circostanze, non occorre nemmeno più esaminare l’esistenza dell’onere troppo

grave.

2.14.   Da ultimo, la

ricorrente lamenta che

“(…) successivamente alla percezione dei primi

versamenti di cui alla decisione del 5.10.99 in favore del marito (65 anni,

invalido),

ha telefonato alla Cassa, informandola dell’accaduto e chiedendo

conferma dell’effettivo diritto a tali prestazioni.

La risposta del

funzionario, come già riportato nell’opposizione del 23.6.2004, è stata

semplicemente quella di rimettersi all’operato dell’Ufficio, rassicurando così

la ricorrente dicendole che se i soldi li aveva ricevuti, ciò era certamente

corretto. Ne consegue che la signora RI 1, non solo si è attenuta agli obblighi

menzionati nella decisione dell’11.2.1999, ma ha anche contattato personalmente

la Cassa chiedendo spiegazioni e conferme.

Non le si può quindi imputare

alcuna negligenza

.”.

La ricorrente sembra prevalersi della sua buona

fede.

Il diritto alla protezione della buona fede è un

principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000

trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la

legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa

quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle

istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti

devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro

dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette

dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e

che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea

possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio

contrario alla legge (

STFA del 5

marzo 2003 nella causa G., H 411/01)

.

Le condizioni per tutelare la buona fede

dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate

da una lunga e consolidata giurisprudenza

, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando

l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone

determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne

l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo,

fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid.

3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo

al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche

alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate).

La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si

riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli

amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del

principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha

formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge.

A mente del TCA, nel caso concreto i presupposti

per tutelare la buona fede non sono dati.

La circostanza sostenuta dall’assicurata va

infatti comprovata; occorre rammentare che nell’ambito delle assicurazioni

sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i

fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale,

che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Il

giudice deve infatti autonomamente ricercare i fatti ed applicare il diritto.

Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma

trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26

settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale

amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre

2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid.

2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des

assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de

jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di

motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella

misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla

natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano

di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid.

2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid.

4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag.

92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni

sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio

dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della

prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un

diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che

l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte

(STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e

Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18

settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid.

3;

RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3).

S

econdo

la medesima giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti

della probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI,

Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto

1992 nella causa M.).

Nelle assicurazioni sociali il giudice si basa,

per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che,

non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più

verosimili. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato

quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il

giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando

che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo

il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a

favore dell'assicurato (STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00;

DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V

32 consid. 1a; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC

1983 pag. 249; RAMI 1985 pag. 21; RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27

agosto 1992 nella causa M.).

Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC,

Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove

quest'ultimo rileva che

“(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht

dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht

(weiter) erstellt werden kann”.

2.15.   Nel caso concreto, a specifica domanda del TCA (doc. IX) la

ricorrente ha saputo specificare il nome del funzionario con cui avrebbe

parlato telefonicamente nella primavera-estate 1999 (doc. Xbis), precisando che

tale __________ l’avrebbe rassicurata “

(…) che era tutto a posto ed era

giusto che avevo diritto. Io dissi “non è che prima me li date e poi li

rivolete in dietro? E il Signor __________ mi rispose di no

”.

Dal canto

suo, il funzionario, interpellato dalla Cassa, ha detto di non ricordare nulla

in merito ad un eventuale colloquio telefonico avuto anni prima con

l’assicurata (doc. XII). L’amministrazione evidenzia invece l’incongruenza temporale

fra l’ottenimento della rendita AI (ottobre 1999) e l’antecedente presunta

telefonata effettuata dall’assicurata (primavera-estate 1999), distanziandosi

dalle affermazioni rilasciate dall’interessata e riconfermandosi nella

richiesta di restituzione del dovuto.

Come visto, la ricorrente ha l’obbligo di collaborare

ed apportare le prove a sostegno delle allegazioni essa sopporta comunque

l'onere della prova. In altri termini la mancata prova di una circostanza di

fatto sostenuta dalla ricorrente si ripercuote sulla sua posizione processuale.

Alla luce degli accertamenti esperiti, la

scrivente Corte

ritiene di poter affermare, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali

(DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c), che

non vi siano sufficienti prove che corroborino che RI 1 abbia effettivamente

sottoposto telefonicamente al vaglio della Cassa la questione del diritto del

coniuge di percepire una rendita AI retroattivamente dal mese di febbraio 1999.

Da un fatto vi è l'incongruenza temporale evidenziata dall'amministrazione. Il

funzionario ha indicato di non rammentare il colloquio. Va evidenziato poi come

il Tribunale ha già potuto osservare nei numerosi incarti trattati relativi

alle prestazioni complementari, che è prassi della Cassa che i funzionari lascino

agli atti una traccia delle intervenute conversazioni telefoniche con i terzi o

con gli assicurati medesimi.

Nella documentazione in esame il TCA non ha

trovato alcuna annotazione in proposito. Non vi sono quindi elementi

sufficienti a comprova dell'avvenuto colloquio e, soprattutto, del suo

contenuto.

La buona fede dell’assicurata non è dunque stata

lesa da un errato procedere dell’amministrazione.

2.16.   L’insorgente

sostiene in proposito ancora che si possa imputare soltanto alla Cassa una

negligenza nel suo agire, in particolare per non avere verificato il contenuto

della summenzionata telefonata. Già nella propria opposizione (doc. VIIbis) ella

aveva in proposito rilevato che la Cassa di compensazione che eroga le

prestazioni complementari ha sede nel medesimo immobile dell’Ufficio

dell’assicurazione invalidità e che entrambi detti istituti utilizzano il

medesimo sistema informatico. Pertanto, la Cassa convenuta non avrebbe avuto

alcuna difficoltà a verificare l’ammontare e la tipologia delle rendite

percepite dai coniugi RI 1, inclusa quindi la rendita d’invalidità versata al

marito della beneficiaria delle PC.

L'UAI e la Cassa cantonale di compensazione,

Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi, fanno

parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona. Tuttavia,

gli uffici sono distinti ed hanno compiti differenti.

Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPC, i Cantoni designano

gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e

pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle

Casse cantonali di compensazione, come avviene nel Canton Ticino in virtù

dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC (LAPC) del 16 dicembre 1997.

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una

sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag.

275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di

essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita

vedovile, ha rilevato:

"

(…)

b) A rivendicazione della sua buona fede B.

adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione

dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era

noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS,

quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a

dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata

dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno

1989.

Ora, come hanno già

concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza

di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità

competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto

ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la

ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i

versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte

dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il

relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si

vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la

reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita

avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata

27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste

constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa

di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che

potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia

esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi

presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle

prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire

sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare

seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato

la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare

l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non

pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88,

E. 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278). (…).”. Pertanto, nel caso di specie è ininfluente che l'UAI versasse già ad __________ dal febbraio 1999 una rendita d’invalidità, poiché esso non era comunque tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, Servizio delle PC, né la stessa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio. E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni complementari, affinché poi sia essa stessa ad emanare una nuova decisione che aumenta, riduce o sopprime la prestazione complementare precedentemente erogata (art. 25 OPC-AVS/AI). A tale conclusione questo Tribunale è già giunto nella sentenza del 12 febbraio 2003 nella causa A.O. (Inc. n. 33.2002.77). Sulla scorta di quanto esposto, il ricorso di RI 1 deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Non si percepiscono tasse e spese, che rimangono a carico dello Stato, e non si attribuiscono ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2005 33.2004.8 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2005 33.2004.8 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2005 33.2004.8

condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Obbligo d'informare la Cassa. Grave negligenza dell'assicurato. Principio inquisitorio ed obbligo delle parti di collaborare. Buona fede non è data. Non c'è obbligo di scambio di informazioni fra uffici statali

Raccomandata Incarto n. 33.2004.8 TB Lugano 26 gennaio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 14 settembre 2004 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 12 luglio 2004 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari ritenuto, in fatto 1.1.   Con decisione dell’11 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione si è pronunciata a favore della richiesta del 2 dicembre 1998 di RI 1, beneficiaria di una rendita AVS e coniugata con __________, non ancora in età AVS, accordandole per il mese di dicembre 1998 una prestazione complementare pari a Fr. 1'706.-. Tale importo è stato calcolato prendendo in considerazione il limite di reddito valido per i coniugi, il contributo per l’assicurazione malattia per due persone, la pigione annua lorda dei coniugi RI 1 e la somma delle loro rendite, in specie le sole rendite pensionistiche percepite dalla richiedente. Negli anni 1999 e 2000 l’assicurata ha percepito una prestazione complementare di Fr. 1'717.-, di Fr. 1'348.- per il 2001 ed i mesi di gennaio e febbraio 2002 e di Fr. 1'353.- per l’anno 2002. Da gennaio ad agosto 2003 la PC ammontava a Fr. 1'372.- al mese. 1.2.   In previsione del compimento del 65° anno d’età del marito e quindi del riesame della PC dell’assicurata, nel luglio 2003 la Cassa ha chiesto ad __________ di compilare un formulario per la richiesta di una prestazione complementare. Dai documenti allegati dall’assicurato è emerso che dal febbraio 1999 egli era al beneficio di una rendita intera d’invalidità e dal settembre 2003 ha ricevuto la rendita pensionistica. Sulla scorta di questi nuovi elementi, il 27 ottobre 2003 l’amministrazione ha reso due distinte decisioni con le quali ha concesso a ciascuno dei coniugi RI 1 una prestazione complementare di Fr. 67.- al mese dal 1° settembre 2003. Questo importo veniva però girato direttamente all’Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio mensile di cassa malati. 1.3.   Scoperto così un cambiamento dei redditi dei coniugi RI 1, la Cassa di compensazione ha riesaminato tutte le precedenti concessioni di PC a RI 1 prendendo in considerazione, questa volta, pure le entrate effettive del marito. Con decisione del 4 dicembre 2003 l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di restituire le PC indebitamente ricevute dal 1° novembre 1999 al 31 agosto 2003 (Fr. 64'703.-), ossia da quando (dal 5 ottobre 1999) ad __________ è stato comunicato il diritto retroattivo alla rendita intera d’invalidità (dal 1° febbraio 1999). In violazione dell’obbligo d’informare previsto dagli artt. 31 LPGA e 24 OPC, secondo la Cassa l’assicurata le avrebbe sottaciuto questo importante mutamento della sua situazione materiale e di quella dei membri della sua famiglia. 1.4.   Patrocinata dall’avv. RA 1,, l’interessata ha inoltrato alla Cassa domanda di condono dell’importo chiesto in restituzione. L’amministrazione l’ha respinta con decisione del 18 maggio 2004, a motivo dell’assenza del presupposto della buona fede per non averle tempestivamente significato che il 5 ottobre 1999 era stata concessa una rendita AI a suo marito. 1.5.   Con decisione su opposizione del 12 luglio 2004 (doc. A) la Cassa ha respinto l’opposizione dell’assicurata, ritenendo che sia stata negligente nel non averle subito comunicato, come è specificato nelle decisioni annuali, ogni cambiamento della sua situazione personale od economica. Non vi sarebbero quindi i presupposti per tutelare la buona fede della beneficiaria di PC. 1.6.   Assistita dal medesimo legale, RI 1 si aggrava al TCA contro tale decisione, invocando la sua assoluta buona fede. A suo dire, la decisione di concessione delle PC non menziona di annunciare alla Cassa la concessione di una rendita d’invalidità, ma soltanto la sua soppressione, l’aumento o la diminuzione. Pertanto, ella non avrebbe avuto nulla da segnalare alla Cassa, anche se poi l’avrebbe contattata telefonicamente in occasione dei primi versamenti della rendita AI del marito, al fine di sapere se avrebbe continuato a percepire le PC. Questo suo agire non configurerebbe alcuna negligenza e, comunque, le sue precarie condizioni finanziarie non le permetterebbero di restituire quanto preteso dall’amministrazione. 1.7.   La Cassa si riconferma nell’impugnata decisione, precisando che nel suo incarto non v’è traccia di alcuna telefonata (doc. III). 1.8.   La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V). Il Tribunale ha chiesto dettagli alla ricorrente in merito al suo contatto telefonico con l'amministrazione. La risposta dell'assicurata è stata sottoposta all'amministrazione il cui scritto è stato trasmesso alla ricorrente per osservazioni (X, XI, XII, XIII e XIV). in diritto In ordine 2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LPC. Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3). Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b). Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3). Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA. Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a). In concreto la decisione impugnata si riferisce al condono di prestazioni complementari indebitamente ricevute dall'assicurata sia nel periodo antecedente il 31 dicembre 2002 (per gli anni 1999-2002) che per il 2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state entrambe emanate nel corso del 2004. Per cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LPC, per quanto riguarda la domanda di condono vanno applicate le norme materiali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per gli anni 1999-2002 ed i nuovi disposti LPC validi dal 1° gennaio 2003 per il condono delle PC indebitamente percepite nell’anno 2003. 2.2.   Siccome la Cassa cantonale di compensazione non ha tolto espressamente l’effetto sospensivo nella propria decisione su opposizione, esso è dato al ricorso automaticamente dalla legge (art. 54 LPGA ed art. 11 OPGA) Nel merito 2.3.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione della somma di Fr. 64'703.- percepita indebitamente da RI 1 a titolo di prestazione complementare all’AVS durante gli anni 1999-2003. La Cassa di compensazione le ha infatti negato il condono a motivo della mancanza del presupposto cumulativo della buona fede. 2.4.   L'art. 47 LAVS in vigore fino al 31 dicembre 2002, applicabile per analogia alle prestazioni complementari in virtù del tenore dell'art. 27 OPC-AVS/AI anch’esso valido fino al 31 dicembre 2002, regola la restituzione di prestazioni indebitamente percepite ed il condono dell’obbligo di restituzione. Il vecchio art. 79 cpv. 1 OAVS specifica meglio le condizioni da adempiere per ottenere il condono intero o parziale dell’importo da restituire. Dal 1° gennaio 2003 l’art. 25 LPGA e l’art. 4 OPGA riprendono il contenuto dell’abrogato disposto LAVS ed hanno pure codificato la giurisprudenza vigente sotto l’egida del vecchio diritto. Dato il medesimo contenuto delle nuove norme, essa può dunque essere applicata anche per le fattispecie sorte nel 2003. Secondo le norme appena citate, affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102 pag. 313; SVR 1995 AVS Nr. 61 pag. 182 consid. 4):

-  l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

-  la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b). Quindi se una sola delle due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere concesso. 2.5.   Il requisito dell'onere gravoso è in particolare legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Esso dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (DTF 122 V 140 consid. 3c; DTF 116 V 12 consid. 2a e giurisprudenza ivi citata). Ai sensi dell’art. 79 cpv. 1bis OAVS (in vigore fino alla fine del 2002) si ammette l'esistenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LAVS se le spese riconosciute dalla LPC (art. 3b LPC) superano i redditi determinanti secondo la LPC (art. 3c LPC). Contrariamente al principio generale secondo cui il Giudice accerta la fattispecie così come risulta al momento dell’emanazione della decisione sul condono, nel caso dell’esame dei presupposti del condono, è rilevante l’istante in cui la restituzione deve effettivamente avvenire, poiché l’onere troppo grave può intervenire anche posteriormente alla decisione di restituzione (DTF 110 V 27; cfr. anche MEYER-BLASER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, nota 85 a pié di pagina pag. 488). Il Giudice, comunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; MEYER-BLASER, op. cit., pag. 488 e seg.). 2.6.   A proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di assenza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 110 V 27; DTF 102 V 245; STFA non pubblicata del 31 agosto 1993 nella causa I.R., pag. 3). La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, applicando analogicamente l'art. 3 cpv. 2 CC, risulta che nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. Compete al Giudice, inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve quindi essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso o ad una negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994 pagg. 125 segg.; DTF 118 V 218; DTF 112 V 105; DTF 110 V 180 consid. 3c; DTF 102 V 245 consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo (MEYER-BLASER, op. cit., pag. 473 e seg.). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (citata STFA del 31 agosto 1993, ibidem; DTF 110 V 25 consid. 3). Vi è in particolare grave negligenza se l'interessato non segue le istruzioni della Cassa allegate alla decisione (DTF 100 V 151). La violazione dell’obbligo di informare non è tuttavia data nel caso in cui il richiedente è incapace di discernimento (artt. 13 e 16 CC). In tale evenienza, infatti, non può essergli imputato un comportamento colpevole. La capacità di discernimento si valuta in relazione con l’azione concreta, esaminando le circostanze obbiettive e soggettive esistenti al momento del suo svolgimento (DTF 112 V 101; DTF 108 V 126). Giova inoltre rilevare che il TFA, in una sentenza del 25 maggio 2001 nella causa A. (P 3/01 Mh), ha precisato che: " (…) La bonne foi ne saurait être reconnue lorsque le versement à tort de la prestation est dû à une grave négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si, lors du dépôt de la demande et de l'examen des conditions personnelles ou économiques, certains faits ont été passés sous silence ou que de fausses indications ont été fournies intentionnellement ou par négligence. Il en va de même lorsqu'un changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement ou par négligence grave, pas été annoncé ou l'a été avec retard ou que des prestations indues ont été acceptées de manière dolosive ou gravement négligente (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 1998 n° 14 p. 72 consid. 4a). (…)." La dottrina, CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 63, si è così espressa: " (…) Guter Glaube ist entweder gegeben oder nicht. Er kann nicht nur teilweise bejaht werden. Der gute Glaube ist von vornherein zu verneinen, wenn der der Rückerstattung zugrunde liegende Tatbestand durch ein arglistiges oder grobfahrlässiges Verhalten herbeigeführt worden ist. Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn eine Versicherte bzw. ein Versicherter ausser acht lässt, was jedem verständigen anderen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als beachtenswert hätte erscheinen müssen. Nicht gutgläubig ist demnach, wer bei der Anmeldung und bei der Abklärung der Verhältnisse arglistig oder grobfahrlässig Tatsachen verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht hat oder die Melde- oder Auskunftspflicht arglistig oder grobfahrlässig nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt hat. Zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs darf der bzw. dem Versicherten die Unrechtmässigkeit der bezogenen Leistungen nicht bekannt gewesen sein. (…).". Per una casistica sulla buona fede nell’ambito di una domanda di condono della restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite vedi pure RUMO-JUNGO, Bundes-gesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 67 segg. ad art. 3 LPC). 2.7.   Giusta l’art. 24 OPC-AVS/AI, " La persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto.". Tale obbligo di informare, tra l’altro, è espressamente riportato sul retro della “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI” che viene rilasciata dalla Cassa cantonale di compensazione ad un assicurato ogni volta che costui ha diritto ad una PC. Più specificatamente, vi figura quanto segue: " (…) Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella presente decisione deve essere annunciato immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione AVS, Servizio prestazioni, Casella postale 2121, 6501 Bellinzona In particolare quanto segue: (…)

-   l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per es. eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc…). In caso di inosservanza di tale obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali.". Pure la tabella di calcolo PC che accompagna la predetta decisione contiene avvertenze circa le modalità di calcolo della prestazione complementare. In particolare il punto 1 recita che: " Rendite e pensioni o altre indennità di ogni specie (compreso eventuali prestazioni accordate all'estero). Devono essere notificate subito in quanto influiscono il calcolo della prestazione complementare." Come si vedrà in seguito, la ricorrente ha in effetti più volte potuto prendere nota di tali avvertenze, e meglio all’inizio di ogni anno quando riceveva la nuova tabella di calcolo con gli elementi di calcolo adeguati ai nuovi importi stabiliti dal Consiglio federale. 2.8.   Nel caso concreto occorre dunque esaminare se RI 1 ha percepito in buona fede le prestazioni complementari riscosse indebitamente dalla Cassa di compensazione. Nell’arco di tempo a contare dal dicembre 1998 – inizio del diritto alle PC – al settembre 2003 - quando l’amministrazione non le ha più erogato le prestazioni complementari -, l’insorgente ha ricevuto almeno tre volte la predetta “Decisione prestazione complementare alla rendita AVS o AI”, e meglio in occasione delle comunicazioni di una variazione dell’importo concessole a titolo di prestazione complementare per gli anni 1998, 1999 e marzo 2002 (cfr. incarto della Cassa agli atti). Inoltre, anche sul retro delle numerose (ben sette) tabelle di calcolo PC, come detto, figurava la prescrizione di notificare subito alla Cassa cantonale di compensazione tutte le rendite e le pensioni o altre indennità di ogni specie percepite dal richiedente di una prestazione complementare (cfr. consid. 2.7.). Alla luce della succitata documentazione agli atti della Cassa, non si può pertanto affermare che l'assicurata non sia stata dovutamente resa edotta del suo obbligo d’immediatamente informare l’amministrazione qualora dei parametri per il calcolo della propria PC fossero mutati. La ricorrente ritiene invece di avere agito in buona fede, poiché al momento della compilazione del formulario per la domanda di una prestazione complementare (30 novembre 1998), a tutti gli effetti suo marito __________ non beneficiava di nessuna rendita, né pensionistica né d’invalidità. L’avviso del diritto a quest’ultima è infatti sopraggiunto in un secondo tempo, ovvero soltanto un anno dopo la percezione della PC. Comunque, l’assicurata non sarebbe stata ugualmente tenuta ad annunciare all’amministrazione che suo marito era stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità. Infatti, sulle istruzioni presenti sul retro delle citate decisioni di concessione di una PC appare che soltanto la soppressione, l’aumento o la diminuzione di una tale rendita doveva essere annunciata alla competente autorità, ciò che non era il caso di specie. Inoltre, non va dimenticata la telefonata che RI 1 avrebbe fatto alla Cassa non appena il marito ha ricevuto la decisione positiva di concessione della rendita AI (5 ottobre 1999). A suo dire, un funzionario, confidando sull’operato dello stesso Ufficio delle prestazioni, le avrebbe praticamente confermato l’effettivo diritto alle PC già versate, rassicurandola che se aveva ricevuto dei soldi dalla Cassa, ciò era corretto. 2.9.   Le censure della ricorrente non possono essere accolte. L'amministrazione, nella querelata decisione, non ha affermato che l'assicurata era cosciente dell'illegalità della prestazione, ma le ha addebitato un'omissione, cioè una negligenza che si è concretizzata con la violazione dell’obbligo di annunciare ogni modifica del proprio stato patrimoniale e dei membri della sua famiglia. La questione verte pertanto in sostanza sul tema se nel caso concreto l'ignoranza dell'illegittimità della prestazione sia scusabile. Va in primo luogo evidenziato che la questione da esaminare non attiene comunque alla veridicità dei dati che l'assicurata ha dichiarato in occasione della sua prima richiesta di prestazioni complementari. L’amministrazione le ha rimproverato di non averla tempestivamente avvertita non nel 1998, ma un anno dopo, ovvero non appena suo marito ha saputo che avrebbe percepito la predetta rendita. Ed è questo il momento topico che va qui esaminato. Essa si riferisce quindi solo all'evolversi della situazione e degli avvenimenti che sono sopraggiunti. È infatti soltanto con la decisione del 5 ottobre 1999 che l’Ufficio dell’assicurazione invalidità di Bellinzona ha informato il coniuge __________ che, retroattivamente dal 1° febbraio 1999, egli aveva diritto ad una rendita intera d'invalidità personale per un grado d’invalidità dell’80%, corrispondente a Fr. 1'555.- al mese (doc. VIII/1). Ora, la richiesta di beneficiare delle PC è del 30 novembre 1998 ed in effetti, a quel momento, il marito dell’assicurata non sapeva ancora nulla in merito al suo diritto di potere percepire a tutti gli effetti una rendita AI. Tuttavia, non va dimenticato che il 14 settembre 1998, ovvero già due mesi e mezzo prima, __________ aveva inoltrato una formale richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. VIII/3). Questo significa che nel suo formulario arancione per la richiesta delle prestazioni complementari l’assicurata avrebbe potuto almeno menzionare (il punto 62 è fatto apposta per le osservazioni), in relazione al punto 27 per le rendite dell’AVS e dell’AI, che una domanda AI per il coniuge era stata formalmente inoltrata al competente ufficio e che essi restavano in attesa di una decisione in proposito. Tale omissione comunque non costituisce una grave negligenza rimproverabile all’assicurata. 2.10.   Il 4 dicembre 1998 la Cassa di compensazione ha chiesto alla richiedente di allegare nuova documentazione per se stessa. Per quanto concerneva suo marito, essa abbisognava invece della dichiarazione della cassa disoccupazione attestante fino a quando sono state versate le indennità di disoccupazione, oltre alla dichiarazione dell’Ufficio del lavoro attestante l’esistenza del diritto alle indennità straordinarie di crisi. Infatti, quale motivo del cambiamento delle sue condizioni economiche che l’ha spinta a chiedere delle PC, l’assicurata aveva affermato nel relativo formulario di richiesta che “il coniuge  non riceve più la disoccupazione/malattia dal 30.9.1998.”. Per il tramite di un rappresentante (verosimilmente il figlio, suo locatore), il 10 dicembre 1998 l’assicurata ha trasmesso alla Cassa tutta la documentazione richiesta, in particolare gli attestati relativi alle indennità di disoccupazione percepite dal marito. Già in quell’occasione, quindi, l’attenzione della ricorrente, oltretutto rappresentata, doveva essere attirata sul fatto che, al fine della determinazione del suo diritto alla percezione di prestazioni complementari, anche gli eventuali redditi di suo marito dovevano essere presi in considerazione. Questo Tribunale osserva pure che nel formulario di richiesta delle PC viene sempre citato il coniuge

- insieme al richiedente ed ai figli -, proprio perché l’art. 3a cpv. 4 LPC prevede che le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati . Nell’ottobre 1999, ossia soltanto dieci mesi dopo aver compilato il summenzionato formulario indicante unicamente una rendita AVS di Fr. 995.- al mese, è stata emessa la decisione di rendita in favore di __________. La ricorrente avrebbe dovuto segnalare tempestivamente la circostanza alla Cassa, poiché anche i redditi del coniuge sono rilevanti per la determinazione di una rendita PC. Di conseguenza la nuova rendita AI, che doveva essere assolutamente comunicata alla Cassa, avrebbe poi inciso nella determinazione della PC e l’amministrazione avrebbe proceduto, come eseguito nell’ottobre 2003, ad un riesame dell’intera situazione familiare, ovvero tanto della beneficiaria principale delle PC che del di lei coniuge. 2.11.   Va ancora evidenziato come il 28 febbraio 2002 la Cassa di compensazione ha inviato all’assicurata un questionario utilizzato per la revisione periodica delle PC all’AVS/AI, e segnatamente per l’anno 2002. Tutte le domande – standard - sono esposte al plurale (“siete”, “avete”, “i vostri figli”, “ricevete”, “se abitate”), perché riguardano sia l’assicurato sia l’eventuale coniuge o gli eventuali figli. Infatti, la domanda n. 2 chiede espressamente se “Avete esercitato, voi o il vostro coniuge, nello scorso o nel corrente anno un’attività lucrativa dipendente o indipendente? Se sì, quale e presso chi”. Le domande che seguono sono tutte al plurale, nel senso che concernono, oltre all’assicurato principale, anche gli eventuali figli che vivono in comunione domestica o l’eventuale coniuge. Queste richieste dovevano rendere ulteriormente attenta la ricorrente che ogni entrata sotto forma di rendita, indennità o di altro genere potesse influire sul suo calcolo delle prestazioni. Alla domanda n. 6 “Ricevete rendite o pensioni di ogni specie”, l'assicurata ha posto la crocetta sul “sì”, precisando che si tratta dell’AVS “normale” . Ora, questo formulario è stato compilato l’8 marzo 2002 dalla richiedente o dal suo rappresentante, così come figura sul retro del medesimo. In quel periodo, però, come comprovato dai documenti agli atti dell'amministrazione, oltre alla rendita AVS di Fr. 1'427.- al mese che la Cassa di compensazione __________ erogava alla ricorrente, la stessa Cassa versava già al marito __________ Fr. 1'593.- mensili a titolo di rendita d'invalidità - la prima volta il 1° febbraio 1999 per un ammontare di Fr. 1'555.-. Siccome nel momento in cui questo formulario è stato compilato la ricorrente sapeva evidentemente che il coniuge percepiva una rendita d’invalidità da ben tre anni, non è possibile ammettere la buona fede dell’assicurata. 2.12.   Le condizioni d’età (67 anni nel 1999) e le limitate conoscenze date dall’assenza di una formazione specifica, invocate dal patrocinatore dell’insorgente, non la pongono ad ogni modo al riparo dall'aver commesso una grave negligenza nel tralasciare di comunicare senza ritardo ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale della sua famiglia . Inoltre, come questo Tribunale ha potuto constatare dagli atti di causa, all'inizio della procedura (1998) la ricorrente ha fatto capo a terze persone per dar seguito alle richieste della Cassa. Lo stesso dicasi apparentemente anche per l’elaborazione del questionario di revisione della PC per l’anno 2002. A maggior ragione, quindi, visto l’aiuto ricevuto da terze persone in ambito amministrativo, l’assicurata poteva e doveva poi diligentemente sincerarsi sia con il sussidio di terzi che di persona del contenuto delle decisioni ricevute, ossia confrontarlo con i dati forniti ai terzi che l’hanno aiutata. Come già rammentato, l’interessata doveva pure prendere conoscenza di quanto figurava sul retro e delle decisioni stesse e delle tabelle di calcolo PC, rilevando il suo obbligo di notificare subito all'organo cantonale competente rendite e pensioni o altre indennità di ogni specie ricevute successivamente all’allestimento della richiesta delle prestazioni complementari. Nell’eventualità in cui non fosse stata in grado di capire compiutamente quanto riportato sui summenzionati documenti (circostanze comunque chiare, semplici oltre che ben spiegate), avrebbe dovuto far capo a chi già l’aveva aiutata in precedenza. Il comportamento dell'assicurata non è scusabile e concretizza una grave negligenza. Stante quanto precede, ritenuto come la buona fede non sia compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurata, essa viene dunque a mancare. Infatti, la buona fede viene esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili ad un comportamento doloso o ad una grave negligenza dell'interessata. 2.13.   Alla luce di quanto precede, questo TCA ritiene che l'assicurata era a conoscenza del suo dovere d'annunciare all'organo competente la rendita d’invalidità che suo marito __________ riceveva dalla Cassa di compensazione __________. E questo, già a decorrere dal mese di ottobre 1999 quando egli ha infine ricevuto la decisione dall’UAI. Già in quella circostanza e, come detto, anche successivamente in occasione della revisione delle sue PC (febbraio-marzo 2002), l’interessata ha sottaciuto che, insieme al marito, percepiva altre entrate oltre alla rendita AVS, debitamente annunciata alla Cassa già nel dicembre 1998. L’agire di RI 1 non consente quindi il riconoscimento del presupposto della sua buona fede. Ne consegue che, ritenuto come per la concessione del condono dell'obbligo di restituzione sia necessario che siano adempiuti cumulativamente entrambi i presupposti (buona fede ed onere troppo grave/gravi difficoltà, cfr. consid. 2.4.) e che – come in specie – se una sola delle due condizioni non è data lo stesso non può essere concesso, questo TCA, pur comprendendo lo stato d’animo dell’assicurata a seguito della carenza di liquidità e dell’invalidità del marito, non può che confermare la decisione della Cassa cantonale di rifiutare il condono di Fr. 64'703.-. Stanti così le circostanze, non occorre nemmeno più esaminare l’esistenza dell’onere troppo grave. 2.14.   Da ultimo, la ricorrente lamenta che “(…) successivamente alla percezione dei primi versamenti di cui alla decisione del 5.10.99 in favore del marito (65 anni, invalido), ha telefonato alla Cassa, informandola dell’accaduto e chiedendo conferma dell’effettivo diritto a tali prestazioni. La risposta del funzionario, come già riportato nell’opposizione del 23.6.2004, è stata semplicemente quella di rimettersi all’operato dell’Ufficio, rassicurando così la ricorrente dicendole che se i soldi li aveva ricevuti, ciò era certamente corretto. Ne consegue che la signora RI 1, non solo si è attenuta agli obblighi menzionati nella decisione dell’11.2.1999, ma ha anche contattato personalmente la Cassa chiedendo spiegazioni e conferme. Non le si può quindi imputare alcuna negligenza .”. La ricorrente sembra prevalersi della sua buona fede. Il diritto alla protezione della buona fede è un principio generale dell'ordinamento giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9 della Costituzione federale. Esso tutela la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'Autorità amministrativa quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa Autorità, ritenuto che le parti devono poter ragionevolmente confidare nella veridicità delle loro dichiarazioni e nella correttezza del loro comportamento. Tale diritto permette dunque al cittadino di esigere che l'Autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01) . Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza, secondo la quale di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidandosi dell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, DTF 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 n. KV 126 pag. 223, n. KV 133 pag. 291 consid. 2a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. fed., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 121 V 66 consid. 2a e sentenze ivi citate). La buona fede derivante dall'art. 9 Cost. fed. si riferisce dunque unicamente all'agire dell'amministrazione nei confronti degli amministrati. Per determinare quindi la presenza o meno della violazione del principio della buona fede, si deve verificare se l'amministrazione ha formulato una promessa o creato un'aspettativa in modo contrario alla legge. A mente del TCA, nel caso concreto i presupposti per tutelare la buona fede non sono dati. La circostanza sostenuta dall’assicurata va infatti comprovata; occorre rammentare che nell’ambito delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Il giudice deve infatti autonomamente ricercare i fatti ed applicare il diritto. Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag. 418 consid. 3). S econdo la medesima giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza di un diritto vantato. L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, IV ed., Berna 1984, pag. 136; GYGI, Bundes-verwaltungsrechtspflege, II ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Nelle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili. Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 18 settembre 2001 nella causa B., K 202/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; DTF 112 V 32 consid. 1a; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c; RCC 1984 pag. 468 consid. 3b; RCC 1983 pag. 249; RAMI 1985 pag. 21; RAMI 1984 pag. 269 consid. 1; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Su questi aspetti, si veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “(…) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. 2.15.   Nel caso concreto, a specifica domanda del TCA (doc. IX) la ricorrente ha saputo specificare il nome del funzionario con cui avrebbe parlato telefonicamente nella primavera-estate 1999 (doc. Xbis), precisando che tale __________ l’avrebbe rassicurata “ (…) che era tutto a posto ed era giusto che avevo diritto. Io dissi “non è che prima me li date e poi li rivolete in dietro? E il Signor __________ mi rispose di no ”. Dal canto suo, il funzionario, interpellato dalla Cassa, ha detto di non ricordare nulla in merito ad un eventuale colloquio telefonico avuto anni prima con l’assicurata (doc. XII). L’amministrazione evidenzia invece l’incongruenza temporale fra l’ottenimento della rendita AI (ottobre 1999) e l’antecedente presunta telefonata effettuata dall’assicurata (primavera-estate 1999), distanziandosi dalle affermazioni rilasciate dall’interessata e riconfermandosi nella richiesta di restituzione del dovuto. Come visto, la ricorrente ha l’obbligo di collaborare ed apportare le prove a sostegno delle allegazioni essa sopporta comunque l'onere della prova. In altri termini la mancata prova di una circostanza di fatto sostenuta dalla ricorrente si ripercuote sulla sua posizione processuale. Alla luce degli accertamenti esperiti, la scrivente Corte ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa B., C 49/00, consid. 2c), che non vi siano sufficienti prove che corroborino che RI 1 abbia effettivamente sottoposto telefonicamente al vaglio della Cassa la questione del diritto del coniuge di percepire una rendita AI retroattivamente dal mese di febbraio 1999. Da un fatto vi è l'incongruenza temporale evidenziata dall'amministrazione. Il funzionario ha indicato di non rammentare il colloquio. Va evidenziato poi come il Tribunale ha già potuto osservare nei numerosi incarti trattati relativi alle prestazioni complementari, che è prassi della Cassa che i funzionari lascino agli atti una traccia delle intervenute conversazioni telefoniche con i terzi o con gli assicurati medesimi. Nella documentazione in esame il TCA non ha trovato alcuna annotazione in proposito. Non vi sono quindi elementi sufficienti a comprova dell'avvenuto colloquio e, soprattutto, del suo contenuto. La buona fede dell’assicurata non è dunque stata lesa da un errato procedere dell’amministrazione. 2.16.   L’insorgente sostiene in proposito ancora che si possa imputare soltanto alla Cassa una negligenza nel suo agire, in particolare per non avere verificato il contenuto della summenzionata telefonata. Già nella propria opposizione (doc. VIIbis) ella aveva in proposito rilevato che la Cassa di compensazione che eroga le prestazioni complementari ha sede nel medesimo immobile dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità e che entrambi detti istituti utilizzano il medesimo sistema informatico. Pertanto, la Cassa convenuta non avrebbe avuto alcuna difficoltà a verificare l’ammontare e la tipologia delle rendite percepite dai coniugi RI 1, inclusa quindi la rendita d’invalidità versata al marito della beneficiaria delle PC. L'UAI e la Cassa cantonale di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, come del resto altri servizi, fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona. Tuttavia, gli uffici sono distinti ed hanno compiti differenti. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LPC, i Cantoni designano gli organi incaricati di ricevere ed esaminare le domande, di determinare e pagare le prestazioni complementari. Essi possono affidare questi compiti alle Casse cantonali di compensazione, come avviene nel Canton Ticino in virtù dell'art. 5 della Legge di applicazione della LPC (LAPC) del 16 dicembre 1997. Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato: " (…)

b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989. Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile. Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73). Ma a prescindere da queste constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278). (…).”. Pertanto, nel caso di specie è ininfluente che l'UAI versasse già ad __________ dal febbraio 1999 una rendita d’invalidità, poiché esso non era comunque tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, Servizio delle PC, né la stessa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio. E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni complementari, affinché poi sia essa stessa ad emanare una nuova decisione che aumenta, riduce o sopprime la prestazione complementare precedentemente erogata (art. 25 OPC-AVS/AI). A tale conclusione questo Tribunale è già giunto nella sentenza del 12 febbraio 2003 nella causa A.O. (Inc. n. 33.2002.77). Sulla scorta di quanto esposto, il ricorso di RI 1 deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Non si percepiscono tasse e spese, che rimangono a carico dello Stato, e non si attribuiscono ripetibili. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti