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Incarto n.33.2002.69
TB
Lugano
6 febbraio 2003
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 22 ottobre 2002 interposto da
__________
contro
la decisione del 3 ottobre 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 gennaio 2003 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 3 febbraio 2003 del rappresentante dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici