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33.2001.70

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-06-15 · Italiano TI
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RACCOMANDATA

Incarto n.33.2001.00070

ir/gm

Lugano

29 ottobre 2001

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice delegatodel Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 16 luglio 2001 interposto da

__________

rappr. da: avv. __________

contro

la decisione del 15 giugno 2001 emanata da

Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25 luglio 2001 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 26 ottobre 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

decreta1. il ricorso di cui sopra èstralciato dai ruoli;

2.   non si percepiscono né tasse né spese;

la cassa cant. di compensazione verserà alla parte ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili;

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Ivano Ranzanici