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Incarto n.33.2000.00046
dc/fz
Lugano
16 agosto 2000
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 giugno 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12.5.2000 emanata da
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 8.6.2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
rilevato che l'avv. __________, per la parte ricorrente con scritto 21.7.2000 comunica di ritirare il gravame, avendole la Cassa, nel frattempo, intimato una nuova decisione che accoglie le richieste ricorsuali;
ricordato che, col ricorso, l'avv. __________ ha chiesto che __________ sia posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà alla parte ricorrente a titolo di ripetibili fr. 900.-- con il che l'istanza di assistenza giudiziaria viene stralciata perchè divenuta priva di oggetto;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo