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Incarto n.33.2000.00030
dc/gm
Lugano
17 agosto 2000
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il presidentedel Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 26 aprile 2000 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata dalla
Cassa cant. di compensazione,6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 27 aprile 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 3 luglio 2000 della __________ che comunica il ritiro del ricorso (Doc. _) in quanto la Cassa ha emesso una nuova decisione con la quale ha innalzato la prestazione complementare da fr. 487.- a fr. 899.- mensili (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
ritenuto che in questo caso sono dovute indennità di parte (cfr. DTF 126 V 11);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta1. la causa èstralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese, la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili;
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo