Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
E. 2 per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
E. 3 per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Per le
persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono
inoltre riconosciute le spese seguenti:
"
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati
alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia" (cpv. 3)
2.6. Secondo
l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono:
"a.
le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é
interamente computato;
b. il reddito proveniente
da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto
di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui
l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di
famiglia."
2.7. Il reddito
della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende
pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore
locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni
complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV,
Supplement, Zurigo 2000, pag. 99).
Giusta
l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal
proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal
subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag.
100).
Da ciò
emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello
dell'usufruttuario va computato.
Giusta le
direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 15 gennaio 1995 (n.15) dell'ACC
il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe
pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto, il valore
locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato,
il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.
Secondo
la circolare del 15 gennaio 1995 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 6/2
del 24 marzo 1987: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una
percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente
adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di
costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in
contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a
quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio
della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi
della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)".
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di
stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore
dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra
il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1.
gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione
della dichiarazione d’imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di
principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24
del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
In ogni
caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito
da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti
servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono
autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima
tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della
situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC).
Nella
presente fattispecie, dalla notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. atti
dell'amministrazione, Doc. _) si evince che il valore locativo dell'usufrutto
corrisponde a fr. 7'200.--, come d'altro canto giustamente ritenuto dalla Cassa
nella decisione impugnata. Tale valore, la cui computazione nel calcolo delle
PC non è contestata, è essenziale per la valutazione di determinate poste del
fabbisogno.
2.8. Per quanto
concerne il calcolo del fabbisogno dell'assicurata, va rilevato che ai sensi
dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le
spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario
dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono
pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.;
ZAK 1987 p. 309).
Ai sensi
dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive
di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo.
Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la
raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la
deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re
J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15
gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du
revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).
In base
alla circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni, recepita dalla
giurisprudenza della CDT, la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo
se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo
fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.
Di
conseguenza, nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata
sicuramente prima dell'anno 1975, anno in cui l'ex-marito decise di alzare la
casa materna di un piano (cfr. lettera 29.8.1998 della signora __________, agli
atti dell'amministrazione, Doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei
fabbricati vanno computati fr. 1’800 (25% del valore locativo).
Tale
importo è stato peraltro applicato dalla Cassa nel suo calcolo (cfr. consid. 1.2.).
2.9. La
ricorrente ha chiesto che vengano riconosciuti, a titolo di deduzione, gli
interessi ipotecari relativi ai debiti garantiti da cartelle ipotecarie
costituite sul fondo di cui usufruisce.
L'art. 3b
cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei
fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo
dell'immobile.
Gli
ammortamenti non possono invece essere dedotti (cfr. Direttive UFAS sulle
prestazioni complementari, cifra 3007; Carigiet, op. cit., pag.90).
Visto che
nel caso di un fondo sul quale gravano sia il diritto di proprietà che quello
di usufrutto i redditi vengono computati all’usufruttuario (cfr. art. 12 OPC;
art. 745 cpv. 2; 755; 756; 757; 758 CCS) appare giustificato riconoscere la
deduzione degli interessi ipotecari, così come le spese di manutenzione dei
fabbricati, a quest’ultimo.
Ciò è
pure giustificato dal fatto che secondo l’art. 765 cpv. 1 CCS gli interessi sui
debiti del proprietario garantiti dall’oggetto dell’usufrutto sono sopportate
dall’usufruttuario. Secondo la dottrina infatti compete all’usufruttuario il
reddito netto dell’usufrutto (Meyer- Hayoz, Schweizerisches Privatrecht VI/1,
Basilea Stoccarda 1977, p. 618). Anche da un punto di vista fiscale (cfr. art.
20 lett.b e 40 LT) l’usufruttuario viene imposto sulla sostanza e sul reddito
relativo all’usufrutto, di conseguenza secondo la Camera di diritto tributario
(sentenza del 21 giugno 1993 in re M. S) a lui devono applicarsi tutte le norme
legislative che concernono la deduzione dei debiti in relazione con l’imposta
sulla sostanza. Lo stesso deve valere per le deduzioni concesse sul reddito.
Il
Tribunale federale delle assicurazioni proprio in una sentenza riguardante il
Canton Ticino del 24 novembre 1997 nella causa B.-S.M. ha osservato che la
dottrina precisa che l'usufruttuario, salvo convenzione contraria, deve
sopportare i soli interessi dei debiti che già gravano il bene oggetto
dell'usufrutto al momento della sua costituzione (cfr. Leemann, in Berner
Kommentar, n. 5 ad art. 765 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, n.
2449).
Nel caso
di specie dall'estratto del RF si evince che le due cartelle ipotecarie che
gravano il fondo di cui usufruisce l'assicurata sono state iscritte prima della
costituzione dell'usufrutto (cfr. rogito 20.5.1997, agli atti
dell'amministrazione, Doc. _), più precisamente il 3 marzo 1975 e il 14 gennaio
1997. Dal momento che dai conteggi della Banca __________ (cfr. atti
dell'amministrazione, Doc. _) emerge l'esistenza dei due debiti menzionati
dall'assicurata e garantiti dai pegni immobiliari (cfr. lettera della signora
__________ 29.8.1998, Doc. _), occorre concludere che pure tali debiti sono
stati contratti prima della concessione dell'usufrutto.
I
relativi interessi ipotecari devono, pertanto, essere tenuti conto nel calcolo
del fabbisogno, a differenza di quanto sostenuto dalla Cassa nella risposta del
19 giugno 2000.
Gli atti
fiscali a proposito del computo delle deduzioni relative al reddito della
sostanza indicano l'importo di fr. 8'831.-- (cfr. notifica tassazione
1999/2000, Doc. _).
Come
sopra menzionato gli interessi ipotecari sommati alle spese di manutenzione dei
fabbricati non possono, tuttavia, eccedere il ricavo lordo dell'immobile, in
casu corrispondente al valore locativo dell'usufrutto.
L'assicurata
deve far fronte semestralmente al pagamento di
fr.
1'187.50 e di fr. 2'550.-- a titolo di interessi ipotecari (cfr. conteggi
__________, Doc. _) per un totale di fr. 3'737.50. Va notato che la banca
procede automaticamente a dividere tra i due nipoti il totale degli interessi
dovuti sul debito. L'assicurata, usufruendo unicamente della parte di proprietà
per piani di proprietà della nipote, corrispondente alla quota di 500/1000
(cfr. rogito 4 ottobre 1996 concernente la costituzione di PPP, Doc. _) deve
sopportare solo la metà degli interessi ipotecari maturati. Essi corrispondono
annualmente a fr. 7'475.--, pari a circa fr. 623.-- mensili.
Dagli
atti di causa si evince che l'assicurata versa mensilmente alla Banca
__________ la somma di fr. 700.--. Essi sono comprensivi dell'ammortamento di
uno dei due debiti (cfr. Formulario per la richiesta della PC, Doc. _ e
allegati). Tuttavia, sulla base della dottrina e delle Direttive UFAS, la parte
relativa all'ammortamento non può essere considerata.
La somma
degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione dei fabbricati è,
dunque, di fr. 9'275.-- (fr. 7'475.-- + fr. 1'800.--, cfr. consid. 2.8). Tale
importo è superiore al valore locativo dell'usufrutto di fr. 7'200.--, dunque
ai fini del calcolo delle PC deve essere considerato solo quest'ultimo, di cui
solo fr. 5'400.-- concernono gli interessi ipotecari.
Gli
importi calcolati dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. consid. 1.2.) risultano
corretti e, dunque, non prestano il fianco a critiche.
2.10. Va, inoltre,
osservato, che la pigione è riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari
di un alloggio, ma anche a persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà
o cui spetta l'usufrutto o un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr.
Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del
valore locativo (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87).
Giusta
l'art. 16a LPC:
"
nei confronti di persone che abitano un immobile
di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv.
1).
Il capoverso 1 si applica pure alle persone che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione
sull'immobile che esse abitano (cpv. 2).
L'ammontare annuo del forfait è di 1'680
franchi" (cpv. 3)
Sulla
base di quest'ultimo capoverso, dunque, oltre al valore locativo dell'immobile,
possono essere riconosciute spese al massimo fino a concorrenza degli importi
massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni
a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr.13'800.-- per i coniugi e le persone
con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n.
3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87).
In casu,
pertanto, l'importo di fr. 8'880.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr.
consid. 1.2.) appare corretto. Esso, infatti, corrisponde alla somma di fr.
7'200.--, equivalenti al valore locativo dell'usufrutto, e di fr. 1'680.--,
relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale ammontare non
eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr. 12'000.--, esso è
stato inserito totalmente nel conteggio.
2.11. Alla luce di
quanto esposto, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nella
decisione oggetto del ricorso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.2.) non può
essere censurato. Per contro, come già rilevato, quanto sostenuto dalla
medesima nella risposta (cfr. consid. 1.4.) non trova alcun fondamento
giuridico.
Di conseguenza
la decisione 13 marzo 2000 della Cassa, la quale ha negato all'assicurata
l'erogazione della PC in quanto i redditi superano il fabbisogno, deve essere
confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2000 33.2000.26 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2000 33.2000.26 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.10.2000 33.2000.26
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 33.2000.00026 rs /nh Lugano 4 ottobre 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 13 aprile 2000 di __________, rappr. da: avv. __________, contro la decisione del 13 marzo 2000 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di prestazioni complementari ritenuto, in fatto 1.1. L'assicurata è titolare di un diritto di usufrutto sulla quota di proprietà per piani appartenente alla nipote, __________, relativa al fondo base part. N. __________RFD di __________ (cfr. rogito 20.5.1997 agli atti dell'amministrazione, Doc. _). L'usufrutto è stato iscritto a registro fondiario il 30 maggio 1997. 1.2. Con decisione 13 marzo 2000, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/PG (in seguito Cassa) ha respinto la richiesta di __________ tendente all'assegnazione di una prestazione complementare alla rendita di vecchiaia dell'AVS. Secondo l'amministrazione i redditi superano il limite di reddito previsto dalla LPC. Nei dettagli il calcolo è il seguente: " F A B B I S O G N O --------------------------- FABBISOGNO VITALE (LIMITE DI REDDITO) 16460 Contributo fisso ass. malattia 2976 35 Interessi ipotecari e altri interessi passivi 5400 36 Spese di manutenzione fabbricati (sec. legge tributaria) 1800 53 Pigione annua lorda 8800 (1) TOTALE FABBISOGNO 35516 -------------------------------------------------------------------------------------------- S O S T A N Z A ---------------------- 41 Deposito a risparmio e contanti 4160 46.01 Altri fattori della sostanza (auto e suppellettili) 1000 ---------- Sostanza netta 5160 parte della sostanza non computabile 25000 - (2) SOSTANZA COMPUTABILE 0 -------------------------------------------------------------------------------------------- R E D D I T O PRIVILEGIATO ----------------------------------------- Non è stato dichiarato alcun elemento (per i vari elementi del reddito vedi allegato) -------------------------------------------------------------------------------------------- R E D D I T O NON PRIVILEGIATO ------------------------------------------------ 25 Rendite e pensioni di ogni specie (escluse AVS e AI) 6696 27 Rendite AVS e AI, senza AGI 23544 29 Intresse da deposito a risparmio, titoli, ecc. 54 30 Usufrutto, vitalizio, altre conv. analoghe diritto di abitazione 7200 ---------- (4) TOTALE REDDITI 37494 -------------------------------------------------------------------------------------------- C A L C O L O DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE (PC) ---------------------------------------------------------------------------------------- PC calcolata __________ (1) - __________ (4) 0 Dedotto sussidio cantonale assicurazione malattia 0- ------------ PC annua 0 PC mensile dal 01.02.2000 (1/12 della PC annua) 0 ======" (Doc. _) 1.3. Contro questa decisione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l'erogazione di una PC ed ha evidenziato che: " Contro tale decisione insorge la ricorrente in quanto tale affermazione non corrisponderebbe alla reale situazione finanziaria dell'assicurata. Secondo i calcoli allestiti dalla ricorrente, e suffragati dai documenti allestiti dalla Cassa AVS del Comune di __________ (doc. _) occorre dedurre un onere mensile di fr. 700.‑‑, somma che l'usufruttuaria deve versare mensilmente alla proprietaria dell'immobile. L'importo di fr. 8'400.‑‑ va pertanto inserito nel calcolo allestito dalla Cassa AVS/AI. Il risultato riduce l'importo annuo del reddito conseguito, facendo beneficiare la ricorrente della rendita complementare." (cfr. Doc. _). 1.4. Con risposta 19 giugno 2000 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni: "1. in data 4 ottobre 1996, con atto notarile dell'avv. __________, la comunione ereditaria fu __________ procedeva allo scioglimento della stessa con l'attribuzione di beni in proprietà esclusiva;
2. al p.to 2 e 3 dello stesso documento si evince inoltre che la ricorrente Signora __________ ha rinunciato alla propria quota parte in favore dei nipoti, Signori __________ e __________ e che la stessa è pertanto estromessa dalla Comunione Ereditaria. I nuovi comproprietari subentrano quali nuovi debitori solidali nel debito ipotecario, garantito da una cartella ipotecaria di nominali fr. 150'000. In considerazione a quanto precede mal si comprendono i motivi per i quali i nuovi comproprietari hanno portato a richiedere il pagamento degli oneri ipotecari, richiesti dalla Banca __________, direttamente alla ricorrente come indicato nella lettera del 7 giugno 2000 del patrocinatore. In sede ricorsuale la resistente ha quindi rieseminato il calcolo notificato e alla luce dei considerandi precedenti la ritiene doveroso modificare il calcolo come segue: FABBISOGNO Limite di reddito 16'460.- Contributo fisso assicurazione malattia 2'976.- Spese di manutenzione fabbricati 1'800.- Pigione annua lorda 8'880.- Totale fabbisogno 30'116.‑ SOSTANZA Deposito a risparmio e contanti 4'160.- Altri fattori della sostanza 1'000.- Sostanza netta 5'160.- Parte della sostanza non computabile 25'000.- Sostanza computabile ----.- REDDITO NON PRIVILEGIATO Rendite e pensioni di ogni specie 6'696.- Rendita AVS 23'544.- Interesse da deposito a risparmio 54.- Usufrutto 7'200.- Totale redditi 37'494.‑ CALCOLO DELLA PRESTAZIONE COMPLEMENTARE Totale fabbisogno: 30'116.‑ Totale redditi: 37'494.‑ PC di diritto ----.- Con il nuovo calcolo rettificato la prestazione complementare risulta sempre respinta ma il superamento del limite di reddito passa dai precedenti fr. 1'978.‑ agli attuali fr. 7378.‑." (cfr. Doc. _) 1.5. Il TCA in corso di istruttoria ha richiesto l'estratto del Registro fondiario relativo alla part. __________RFD di __________ e alle due quote di proprietà per piani costituite sulla medesima. in diritto In ordine La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.). Nel merito 2.1. Oggetto del contendere è l'assegnazione di una prestazione complementare a __________, in particolare tramite l'inserimento dell'importo di fr. 8'400.-- a titolo di oneri ipotecari nel computo del fabbisogno dell'assicurata. 2.2. Scopo della prestazione complementare è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 34 quater CF (RCC 1992 p. 346), corrispondente all'art. 112 della nuova CF. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994
p. 225; RCC 1992 p. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9). 2.3. In virtù dell'art. 2a LPC hanno tra l'altro diritto alla prestazione complementare le persone anziane che: "
a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS" 2.4. Secondo l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC): " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi" (cpv. 1). 2.5. Per quanto riguarda le spese riconosciute l’art. 3b LPC, prevede che: " Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo (valido fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14 860 franchi e al massimo 16 460 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22 290 franchi e al massimo 24 690 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7830 franchi e al massimo 8630 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti: "
a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia" (cpv. 3) 2.6. Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi determinanti comprendono: "a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia." 2.7. Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 2092; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 99). Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 100). Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufruttuario va computato. Giusta le direttive 25 marzo 1969 dell'AFC e la circolare 15 gennaio 1995 (n.15) dell'ACC il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto, il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Secondo la circolare del 15 gennaio 1995 (n. 15), la quale abroga la circolare n. 6/2 del 24 marzo 1987: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.)". Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5 %, se la stima è entrata in vigore dopo il 1. gennaio 1990, del 6,5 % se la stima risale a un periodo compreso tra il 1. gennaio 1986 e il 1. gennaio 1989 e del 7,25 % se la stima risale al 1. gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni 1995-96 per la compilazione della dichiarazione d’imposta). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.). In ogni caso, secondo la LPC inoltre per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC). Nella presente fattispecie, dalla notifica di tassazione 1999/2000 (cfr. atti dell'amministrazione, Doc. _) si evince che il valore locativo dell'usufrutto corrisponde a fr. 7'200.--, come d'altro canto giustamente ritenuto dalla Cassa nella decisione impugnata. Tale valore, la cui computazione nel calcolo delle PC non è contestata, è essenziale per la valutazione di determinate poste del fabbisogno. 2.8. Per quanto concerne il calcolo del fabbisogno dell'assicurata, va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309). Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposition du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122). In base alla circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni, recepita dalla giurisprudenza della CDT, la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%. Di conseguenza, nel caso di specie, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1975, anno in cui l'ex-marito decise di alzare la casa materna di un piano (cfr. lettera 29.8.1998 della signora __________, agli atti dell'amministrazione, Doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 1’800 (25% del valore locativo). Tale importo è stato peraltro applicato dalla Cassa nel suo calcolo (cfr. consid. 1.2.). 2.9. La ricorrente ha chiesto che vengano riconosciuti, a titolo di deduzione, gli interessi ipotecari relativi ai debiti garantiti da cartelle ipotecarie costituite sul fondo di cui usufruisce. L'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC consente di dedurre dal reddito le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile. Gli ammortamenti non possono invece essere dedotti (cfr. Direttive UFAS sulle prestazioni complementari, cifra 3007; Carigiet, op. cit., pag.90). Visto che nel caso di un fondo sul quale gravano sia il diritto di proprietà che quello di usufrutto i redditi vengono computati all’usufruttuario (cfr. art. 12 OPC; art. 745 cpv. 2; 755; 756; 757; 758 CCS) appare giustificato riconoscere la deduzione degli interessi ipotecari, così come le spese di manutenzione dei fabbricati, a quest’ultimo. Ciò è pure giustificato dal fatto che secondo l’art. 765 cpv. 1 CCS gli interessi sui debiti del proprietario garantiti dall’oggetto dell’usufrutto sono sopportate dall’usufruttuario. Secondo la dottrina infatti compete all’usufruttuario il reddito netto dell’usufrutto (Meyer- Hayoz, Schweizerisches Privatrecht VI/1, Basilea Stoccarda 1977, p. 618). Anche da un punto di vista fiscale (cfr. art. 20 lett.b e 40 LT) l’usufruttuario viene imposto sulla sostanza e sul reddito relativo all’usufrutto, di conseguenza secondo la Camera di diritto tributario (sentenza del 21 giugno 1993 in re M. S) a lui devono applicarsi tutte le norme legislative che concernono la deduzione dei debiti in relazione con l’imposta sulla sostanza. Lo stesso deve valere per le deduzioni concesse sul reddito. Il Tribunale federale delle assicurazioni proprio in una sentenza riguardante il Canton Ticino del 24 novembre 1997 nella causa B.-S.M. ha osservato che la dottrina precisa che l'usufruttuario, salvo convenzione contraria, deve sopportare i soli interessi dei debiti che già gravano il bene oggetto dell'usufrutto al momento della sua costituzione (cfr. Leemann, in Berner Kommentar, n. 5 ad art. 765 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. III, n. 2449). Nel caso di specie dall'estratto del RF si evince che le due cartelle ipotecarie che gravano il fondo di cui usufruisce l'assicurata sono state iscritte prima della costituzione dell'usufrutto (cfr. rogito 20.5.1997, agli atti dell'amministrazione, Doc. _), più precisamente il 3 marzo 1975 e il 14 gennaio
1997. Dal momento che dai conteggi della Banca __________ (cfr. atti dell'amministrazione, Doc. _) emerge l'esistenza dei due debiti menzionati dall'assicurata e garantiti dai pegni immobiliari (cfr. lettera della signora __________ 29.8.1998, Doc. _), occorre concludere che pure tali debiti sono stati contratti prima della concessione dell'usufrutto. I relativi interessi ipotecari devono, pertanto, essere tenuti conto nel calcolo del fabbisogno, a differenza di quanto sostenuto dalla Cassa nella risposta del 19 giugno 2000. Gli atti fiscali a proposito del computo delle deduzioni relative al reddito della sostanza indicano l'importo di fr. 8'831.-- (cfr. notifica tassazione 1999/2000, Doc. _). Come sopra menzionato gli interessi ipotecari sommati alle spese di manutenzione dei fabbricati non possono, tuttavia, eccedere il ricavo lordo dell'immobile, in casu corrispondente al valore locativo dell'usufrutto. L'assicurata deve far fronte semestralmente al pagamento di fr. 1'187.50 e di fr. 2'550.-- a titolo di interessi ipotecari (cfr. conteggi __________, Doc. _) per un totale di fr. 3'737.50. Va notato che la banca procede automaticamente a dividere tra i due nipoti il totale degli interessi dovuti sul debito. L'assicurata, usufruendo unicamente della parte di proprietà per piani di proprietà della nipote, corrispondente alla quota di 500/1000 (cfr. rogito 4 ottobre 1996 concernente la costituzione di PPP, Doc. _) deve sopportare solo la metà degli interessi ipotecari maturati. Essi corrispondono annualmente a fr. 7'475.--, pari a circa fr. 623.-- mensili. Dagli atti di causa si evince che l'assicurata versa mensilmente alla Banca __________ la somma di fr. 700.--. Essi sono comprensivi dell'ammortamento di uno dei due debiti (cfr. Formulario per la richiesta della PC, Doc. _ e allegati). Tuttavia, sulla base della dottrina e delle Direttive UFAS, la parte relativa all'ammortamento non può essere considerata. La somma degli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione dei fabbricati è, dunque, di fr. 9'275.-- (fr. 7'475.-- + fr. 1'800.--, cfr. consid. 2.8). Tale importo è superiore al valore locativo dell'usufrutto di fr. 7'200.--, dunque ai fini del calcolo delle PC deve essere considerato solo quest'ultimo, di cui solo fr. 5'400.-- concernono gli interessi ipotecari. Gli importi calcolati dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. consid. 1.2.) risultano corretti e, dunque, non prestano il fianco a critiche. 2.10. Va, inoltre, osservato, che la pigione è riconosciuta quale spesa non soltanto ai locatari di un alloggio, ma anche a persone che vivono nell'abitazione di loro proprietà o cui spetta l'usufrutto o un diritto di domicilio nell'abitazione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87). Giusta l'art. 16a LPC: " nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait (cpv. 1). Il capoverso 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano (cpv. 2). L'ammontare annuo del forfait è di 1'680 franchi" (cpv. 3) Sulla base di quest'ultimo capoverso, dunque, oltre al valore locativo dell'immobile, possono essere riconosciute spese al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dai Cantoni per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr.13'800.-- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, op. cit. pag. 87). In casu, pertanto, l'importo di fr. 8'880.-- di cui ha tenuto conto la Cassa (cfr. consid. 1.2.) appare corretto. Esso, infatti, corrisponde alla somma di fr. 7'200.--, equivalenti al valore locativo dell'usufrutto, e di fr. 1'680.--, relativi al forfait per le spese accessorie. Dal momento che tale ammontare non eccede l'importo massimo per le spese di pigione, pari a fr. 12'000.--, esso è stato inserito totalmente nel conteggio. 2.11. Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che il calcolo effettuato dalla Cassa nella decisione oggetto del ricorso a questo Tribunale (cfr. consid. 1.2.) non può essere censurato. Per contro, come già rilevato, quanto sostenuto dalla medesima nella risposta (cfr. consid. 1.4.) non trova alcun fondamento giuridico. Di conseguenza la decisione 13 marzo 2000 della Cassa, la quale ha negato all'assicurata l'erogazione della PC in quanto i redditi superano il fabbisogno, deve essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso è respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti