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32.2025.80

Conferma della compensazione tra la rendita AI (compresa la rendita per il figlio) riconosciuta retroattivamente e gli assegni integrativi e di prima infanzia ricevuti nel medesimo periodo. No assistenza giudiziaria

Ticino · · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.32.2025.80

cs

Lugano

16 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione dell’11 agosto 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

Questo calcolo è stato effettuato mensilmente (doc. VI/1).

Da febbraio ad aprile 2022: fr. 1'761 – fr. 1'256 = fr. 505 di API;

da maggio a luglio 2022: fr. 1'600 – fr. 1’256 = fr. 344;

da agosto 2022 a novembre 2022: fr. 1'536 – fr. 1'256 = fr. 280;

nel mese di dicembre 2022: fr. 1’611 – 1’256 = fr. 355.

in febbraio 2023: fr. 2'224 – fr. 1'287 = fr. 937;

in marzo 2023: fr. 2’430 - fr. 1'287 = fr. 1'143;

da aprile a maggio 2023: fr. 2’384 - fr. 1'287 = fr. 1'097;

da giugno ad agosto 2023: fr. 2’224 - fr. 1'287 = fr. 937;

da settembre a dicembre 2023: fr. 2’222 - fr. 1'287 = fr. 935.

in febbraio 2024: fr. 1’968 – fr. 1'287 = fr. 681;

da marzo a maggio 2024: fr. 2’311 – fr. 1'287 = fr. 1'024;

da giugno ad agosto 2024: fr. 2’268 – fr. 1'287 = fr. 981;

da settembre a novembre 2024: fr. 2’220 – fr. 1'287 = fr. 933;

in dicembre 2024: fr. 2’248 – fr. 1'287 = fr. 961.

da febbraio ad aprile 2025: fr. 2’338 – fr. 1'323 = fr. 1'015;

da maggio a luglio 2025: fr. 2’313 - fr. 1’323 = fr. 990.

La decisione impugnata merita pertanto conferma.

2.8.  Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a carico del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. DTF 140 V 521, consid. 9.1; STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2).

La situazione deve essere apprezzata sulla base di un esame sommario (STF 9C_217/2025 del 3 luglio 2025, consid. 3.2 con rinvio alla DTF 133 III 614 consid. 5).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto che vi è una base legale cantonale che permette la compensazione con le prestazioni sociali ricevute dall’AI (art. 32 Laps), alla luce anche delle precedenti sentenze cantonali (cfr.STCA 32.2017.173 / 32.2018.83 del 27 agosto 2018 e STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, consid. 2.8) e del fatto che il ricorrente aveva sottoscritto un’informativa che lo rendeva attento circa la possibilità di una richiesta di rimborso delle prestazioni cantonali in caso di ottenimento di prestazioni dell’AI,doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti