Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2025 di
RI1,______
contro
la decisione del 18 giugno 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
I servizi interni dellSMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto laspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare a beneficio dellamministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. LSMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Lassenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del
E. 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
2.5. Per quel concerne la determinazione del grado dinvalidità, lart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.
Secondo lart. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo larticolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dellart. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dellUfficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dalletà e differenziati a seconda del sesso.
Per lart. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dellevoluzione dei salari nominali.
2.6. Per quanto concerne il reddito che linsorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), lart. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dellultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dellinsorgere dellinvalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo lart. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo larticolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con unattività lucrativa indipendente.
Lart.
E. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
2.7. Circa il reddito che linteressato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), lart. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo linsorgere dellinvalidità lassicurato consegue un reddito lavorativo, questultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a unattività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per lart. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3. In deroga allarticolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui allarticolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo lart. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
Lart. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudicenonpuò senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite lutilizzo di multipli di 5).
Con sentenza 8C_823/2023 dell8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Lispettore ha poi proceduto ad un esame completo della situazione economica prima e dopo il danno alla salute. Ha inoltre correttamente preso in considerazione, quali redditi di riferimento per la determinazione del grado dinvalidità, quelli iscritti nel conto individuale. Del resto, lassicurato non ha fornito alcuna prova dellinesattezza degli importi di reddito ivi indicati, limitandosi a sollevare una contestazione generica circa la presunta sproporzione tra lammontare del salario percepito dopo linsorgenza del danno alla salute e la sua effettiva capacità lavorativa.
Inoltre, lispettore ha adeguatamente motivato la scelta di non tenere conto dei redditi aziendali, ritenendoli non rappresentativi.
Pertanto,in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3),nonostante il danno alla salute lassicurato, conformemente allobbligo di ridurre il danno (DTF 138 V 457consid. 3.2 pag. 460 seg. con i riferimenti),ha saputo continuare la sua attività indipendente senza accusare un discapito economico pensionabile.
Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.32.2025.71
BS/sc
Lugano
23 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2025 di
RI1,______
contro
la decisione del 18 giugno 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
I servizi interni dellSMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto laspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare a beneficio dellamministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. LSMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Lassenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
2.5. Per quel concerne la determinazione del grado dinvalidità, lart. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo larticolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio o malattia, se lincapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le indennità giornaliere dellassicurazione invalidità.
Secondo lart. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo larticolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
Ai sensi dellart. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dellUfficio federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dalletà e differenziati a seconda del sesso.
Per lart. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dellevoluzione dei salari nominali.
2.6. Per quanto concerne il reddito che linsorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), lart. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato sulla base dellultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli ultimi anni prima dellinsorgere dellinvalidità era soggetto a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo valore centrale.
Secondo lart. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con invalidità secondo larticolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui allarticolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con unattività lucrativa indipendente.
Lart. 26 cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali analoghe.
2.7. Circa il reddito che linteressato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute (reddito da invalido), lart. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che se dopo linsorgere dellinvalidità lassicurato consegue un reddito lavorativo, questultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art. 16 LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a unattività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile (cpv. 1).
Per lart. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui allarticolo 25 capoverso 3. In deroga allarticolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui allarticolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo lart. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
Lart. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dellinvalidità lassicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo larticolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
LAlta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudicenonpuò senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate alletà, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso doccupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dellinsieme delle circostanze concrete (cfr. STF 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2; cfr. anche le STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 e 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6 con cui la Corte federale ha precisato il principio secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite lutilizzo di multipli di 5).
Con sentenza 8C_823/2023 dell8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 il Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia applicata finora.
Lispettore ha poi proceduto ad un esame completo della situazione economica prima e dopo il danno alla salute. Ha inoltre correttamente preso in considerazione, quali redditi di riferimento per la determinazione del grado dinvalidità, quelli iscritti nel conto individuale. Del resto, lassicurato non ha fornito alcuna prova dellinesattezza degli importi di reddito ivi indicati, limitandosi a sollevare una contestazione generica circa la presunta sproporzione tra lammontare del salario percepito dopo linsorgenza del danno alla salute e la sua effettiva capacità lavorativa.
Inoltre, lispettore ha adeguatamente motivato la scelta di non tenere conto dei redditi aziendali, ritenendoli non rappresentativi.
Pertanto,in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3),nonostante il danno alla salute lassicurato, conformemente allobbligo di ridurre il danno (DTF 138 V 457consid. 3.2 pag. 460 seg. con i riferimenti),ha saputo continuare la sua attività indipendente senza accusare un discapito economico pensionabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti