Dispositiv
- Il ricorso èrespinto.
- Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario di Camera giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.32.2025.56
BS
Lugano
14 novembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 20 maggio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenutoin fatto
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256consid.4 pag. 261;115 V 133consid. 2 pag. 134;114 V 310consid. 3c pag. 314;105 V 156consid.1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dellautorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
2.7. In merito alla valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto presente quanto segue.
Con rapporto 24 marzo 2025 il consulente in integrazione professionale, dopo aver individuato - sulla base degli atti medici - attività esigibili adeguate senza previa riformazione, ha concluso che affinché lassicurato possa accedere ad eventuali provvedimenti professionali sia necessario che intraprenda prioritariamente un percorso comunitario contro la tossicodipendenza e, una volta raggiunta unastinenza stabile, sia dimostrata la capacità di rispettare impegni e accordi, per poi acquisire una reale motivazione al reinserimento professionale (doc. 195).
Successivamente, in assenza di dati salariali concreti, per determinare ilreddito da valido rettamente lUfficio AI ha utilizzato i salari statistici federali (RSS tabella TA1, settore maschile, attività semplici e ripetitive) definendo in tal modo un salario annuo da valido di fr. 67'485,70.
Al fine di definire il reddito da invalido, lamministrazione, sempre utilizzando le succitate fonti statistiche, ha tenuto conto di uninabilità del 30% e riconosciuto una riduzione di reddito del 10% per giungere ad un importo di fr. 42'969,35.
Dal raffronto dei redditi risulta un grado dinvalidità del 37% non sufficiente per riconoscere una rendita dinvalidità.
Ne consegue che lUfficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Confermata quindi la decisione impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èrespinto.
2. Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti